80.2009.114
Procedura: tassazione d'ufficio, sproporzione fra entrate e uscite, pretesa donazione da parte di parenti
21 aprile 2010Italiano12 min
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Numero d'incarto:
80.2009.114
Data decisione, Autorità:
21.04.2010, CDT
Titolo:
Procedura: tassazione d'ufficio, sproporzione fra entrate e uscite, pretesa donazione da parte di parenti
OBBLIGO DI COLLABORAZIONE
art. 123 LIFD
art. 126 LIFD
art. 130 LIFD
art. 196 LT
art. 200 LT
art. 204 LT
Incarto n.
80.2009.114
Lugano
21 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr.
da: RA 1,
contro
CO 1
oggetto
ricorso dell’11 agosto 2009 contro la decisione dell’8
luglio 2009 in materia di IC/IFD 2007.
Fatti
A. RI 1,
coniugato, di professione meccanico, ha lavorato per sette mesi (da aprile 2007
ad ottobre 2007) alle dipendenze dell’impresa “__________” di __________.
Durante i primi mesi dell’anno (da gennaio a marzo) si è invece affidato
all’agenzia di collocamento __________, mentre gli ultimi mesi (da ottobre a
dicembre) ha beneficiato delle indennità di disoccupazione. Il contribuente era
inoltre amministratore unico delle società __________ (ora __________), __________
e dell’allora appena costituita __________.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2007, RI 1 indicava di avere conseguito i seguenti
redditi:
da
attività dipendente fr. 35'960.–
quale
amministratore di persone giuridiche fr. 2'000.–
indennità
per perdita di guadagno fr. 5'203.–
da titoli
e capitali fr.
73.–
totale fr. 43'236.–
C. Notificando
ai coniugi RI 1 la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 12 novembre 2008,
l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il loro reddito imponibile in
fr. 63'236.–. Ai redditi dichiarati, aveva aggiunto in particolare “altri
redditi” per fr. 20'000.–, spiegando nell’allegata motivazione che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per
insufficienza di disponibilità finanziaria”.
D. RI 1
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 15 dicembre 2008, nel quale
chiedeva di essere convocato “per poter chiarire la situazione”.
Con
scritto dell’11 maggio 2009, facendo seguito ad un’udienza tenutasi il 22
aprile 2009, l’autorità di tassazione si rivolgeva al contribuente, chiedendogli
di prendere posizione sul calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2007,
dal quale emergeva un’insufficiente disponibilità finanziaria di 18'825 franchi.
Tale richiesta rimaneva tuttavia inevasa, cosicché l’Ufficio di tassazione, con
successiva decisione dell’8 luglio 2009, respingeva il reclamo.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla
fiduciaria RA 1, postula nuovamente lo stralcio degli “altri redditi”, sostenendo
di non avere beneficiato di nessuna entrata straordinaria, fatta eccezione per
una donazione di 15'000 franchi ricevuta dai genitori.
Nelle
proprie osservazioni del 20 agosto 2009, l’autorità di tassazione, preso atto
dell’asserita donazione, propone in ogni caso di confermare almeno in parte
l’imposizione di un reddito d’altra fonte, anche qualora la donazione fosse comprovata.
F. Il
24 febbraio 2010, questa Camera si è rivolta al rappresentante, nonché
fratello, del contribuente, rinnovando l’invito a presentare la documentazione
già richiestagli dall’Ufficio di tassazione.
Con
lettera del 29 marzo 2010, peraltro tardiva, il rappresentante ha prodotto quanto
domandato, aggiungendo poi che l’importo di 15'000 franchi non era stato versato
al ricorrente in una sola volta, ma andava inteso come “donazione di qualche
migliaio di franchi (in contanti) ogni qualvolta il figlio ne necessitava”. A
giustificazione della limitata disponibilità finanziaria, affermava infine che
il ricorrente si trattiene in Svizzera solo sette mesi all’anno, mentre i
rimanenti cinque mesi soggiorna in Brasile dalla moglie.
Diritto
1. 1.1.
Nella
procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le
indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in
particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai
contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,
Berger, Voraussetzungen und
Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).
La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per
un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo
di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta
(art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).
1.2.
Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella
procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità
fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere
fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono
ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;
ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Tale regola non è però assoluta, in
quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive
possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte
Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435).
Una prima
eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed
in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile,
nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova
di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo
prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz. Basilea 2008, n.
29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti). In definitiva, la
massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere
di collaborazione del contribuente, e ciò indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,
in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art.
123 LIFD, p. 1196).
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46
cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa
i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono
essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener
conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore
di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata
soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve
essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132
cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere
della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria
valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.
2.2
Giurisprudenza
e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi
obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili
sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art.
130.
LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger,
op. cit., p. 197).
L’autorità fiscale deve comunque
agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti
in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di
discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere
imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino
possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).
3.
3.1.
Nella fattispecie, come
visto, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha aggiunto ai proventi
dichiarati “altri redditi” per fr. 20'000.–. Sin dal principio, l’autorità fiscale ha però rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dagli art. 204 cpv. 2 LT e
130.
cpv. 2 LIFD. Per prima cosa, nella notifica della tassazione IC/IFD 2007, ha tralasciato di menzionare l’obbligo di motivare il gravame e le conseguenze
in caso di sua inottemperanza, venendo meno alle severe esigenze procedurali poste
dalla tassazione d’ufficio (DTF 123 II 552). In sede di reclamo, con scritto
dell’11 maggio 2009, ha poi invitato il ricorrente a prendere posizione sul
calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2007, rinunciando così all’inversione
dell’onere probatorio.
Ciò non esclude comunque la possibilità di stabilire gli elementi imponibili per apprezzamento,
purché nel rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio (decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006). Oggetto della presente procedura è pertanto
la verifica della legittimità della valutazione operata dall’Ufficio di tassazione di Locarno.
3.2
Come
esposto in narrativa, dal calcolo delle entrate e delle uscite dei ricorrenti
risulta un ammanco annuale di 18'825 franchi. Il calcolo stabilito
dall’autorità di tassazione è il seguente:
Entrate
Uscite
Attivi:
capitali
17'511
conto __________
5'000
Passivi:
–
–
–
Redditi:
salario
marito
35'960
amministratore
2'000
indennità
AD
5'203
da
capitali
73.
Oneri:
CM
4'000
imposte
650.
affitto privato
__________
14'400
spese
professionali marito
4'900
altre spese
auto privata
2'000
acquisto
auto __________
5'000
per
vivere (fr. 1'550.– al mese)
18'600
Totale
entrate/uscite
48'236
67'061
Ammanco
annuo
18'825
3.3
La lettera
del 29 marzo 2010, con cui il rappresentante dei ricorrenti ha prodotto quanto richiestogli
da questa Camera, andrebbe dichiarata tardiva, siccome irrispettosa del termine
prorogato sino al 26 marzo 2010 su espressa richiesta della stessa fiduciaria RA
1.
Volendo
comunque esaminare la documentazione prodotta, dalla stessa emerge in particolare
che nel corso dell’anno i capitali dei contribuenti sono aumentati di fr. 6'036.–
(il conto risparmio __________ è diminuito da fr. 11'475.– a fr. 4'519.–, mentre
il conto privato __________ è passato da fr. 3'242.– a fr. 16'234.–).
Nel calcolo della disponibilità finanziaria, tale differenza rappresenta
un’uscita, che va a sostituirsi agli importi di fr. 17'511.– (fra le uscite)
e fr. 5'000.– (fra le entrate). Da rilevare ancora che i premi per la cassa
malati dei coniugi ammontano a complessivi fr. 5'515.–, mentre gli oneri per l’affitto
privato di __________ vanno rettificati a fr. 10'374.–. Per quanto concerne la
posta “acquisto auto __________”, sulla base della dichiarazione scritta
rilasciata il 24 marzo 2010 dal rappresentante/fratello del ricorrente, nella
quale afferma di avere acquistato il veicolo presso un non meglio precisato
garage di __________ e di averlo in seguito regalato al fratello, l’importo di
fr. 5'000.– va invece stralciato. Le ulteriori poste non prestano il fianco a
critiche e del resto non sono nemmeno state contestate dai contribuenti.
Alla luce
di quanto precede, il nuovo calcolo delle entrate e delle uscite andrebbe pertanto
così stabilito:
Entrate
Uscite
Attivi:
capitali
6'036
Passivi:
–
–
–
Redditi:
salario
marito
35'960
amministratore
2'000
indennità
AD
5'203
da
capitali
73.
Oneri:
CM
5'515
imposte
650.
__________
10'374
spese
professionali marito
4'900
altre spese
auto privata
2'000
per
vivere (fr. 1'550.– al mese)
18'600
Totale
entrate/uscite
43'236
48'075
Ammanco
annuo
4'839
3.4
Sennonché,
dall’esame della documentazione emergono diversi aspetti dubbi. Colpisce in
primo luogo l’importante aumento dei capitali al cospetto delle entrate dichiarate.
Destano poi perplessità le dichiarazioni scritte rilasciate dalla __________ e
dalla __________, nelle quali si afferma che il contribuente, allora
amministratore unico di entrambe le società, ha lavorato senza percepire alcuna
remunerazione. Premesso che alla __________ è subentrata nel frattempo la __________,
vista la sua vicinanza, potrebbe anche sorgere il dubbio che le attestazioni siano
state confezionate ad hoc. Stupisce infine la dichiarazione scritta del 24
marzo 2010 allestita dal rappresentante nonché fratello del contribuente. È infatti
perlomeno curioso pretendere di avere regalato un’autovettura d’occasione al
fratello, dopo averla acquistata presso un non meglio precisato garage di __________.
Per
quanto concerne invece l’asserita donazione di 15'000 franchi ricevuta dai genitori,
non può passare inosservato il fatto che tale argomentazione sia stata
sollevata in modo esplicito unicamente dinanzi a questa Camera e che, richiesto
di meglio documentarla, il rappresentante dei ricorrenti si sia limitato ad
affermare che andava intesa come una “donazione di qualche migliaio di franchi
(in contanti) ogni qualvolta il figlio ne necessitava”. In simili circostanze, la
dimostrazione dell’esistenza della pretesa donazione è estremamente lacunosa e
comunque insufficiente a consentire il riconoscimento della stessa. Ciò
implica, da un lato, che non possa essere sostenuta la nuova tesi dei
contribuenti e, dall’altro, che sia giustificato aggiungere alle entrate
dichiarate un importo di almeno 15'000 franchi.
Priva di
ogni fondamento risulta infine l’argomentazione secondo cui RI 1 si sarebbe
trattenuto in Svizzera solo sette mesi, mentre i rimanenti cinque mesi avrebbe
soggiornato in __________ dalla moglie. Come esposto in narrativa, oltre ad
avere lavorato per sette mesi alle dipendenze dell’impresa “__________” di __________,
il ricorrente si è dapprima affidato all’agenzia di collocamento __________ ed
ha poi beneficiato delle indennità di disoccupazione.
3.5
Da tutto
quanto precede, discende la conclusione che la commisurazione del reddito d’altra
fonte di fr. 20'000.–, aggiunto dall’autorità di tassazione in via di apprezzamento,
sfugge ad ogni critica e deve essere pertanto confermata, anche alla luce della
nuova documentazione, peraltro prodotta tardivamente dai ricorrenti.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 400.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 480.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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