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Decisione

80.2009.114

Procedura: tassazione d'ufficio, sproporzione fra entrate e uscite, pretesa donazione da parte di parenti

21 aprile 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

coniugato, di professione meccanico, ha lavorato per sette mesi (da aprile 2007

ad ottobre 2007) alle dipendenze dell’impresa “__________” di __________.

Durante i primi mesi dell’anno (da gennaio a marzo) si è invece affidato

all’agenzia di collocamento __________, mentre gli ultimi mesi (da ottobre a

dicembre) ha beneficiato delle indennità di disoccupazione. Il contribuente era

inoltre amministratore unico delle società __________ (ora __________), __________

e dell’allora appena costituita __________.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2007, RI 1 indicava di avere conseguito i seguenti

redditi:

da

attività dipendente fr. 35'960.–

quale

amministratore di persone giuridiche fr. 2'000.–

indennità

per perdita di guadagno fr. 5'203.–

da titoli

e capitali fr.

73.–

totale fr. 43'236.–

C. Notificando

ai coniugi RI 1 la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 12 novembre 2008,

l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava il loro reddito imponibile in

fr. 63'236.–. Ai redditi dichiarati, aveva aggiunto in particolare “altri

redditi” per fr. 20'000.–, spiegando nell’allegata motivazione che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per

insufficienza di disponibilità finanziaria”.

D. RI 1

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 15 dicembre 2008, nel quale

chiedeva di essere convocato “per poter chiarire la situazione”.

Con

scritto dell’11 maggio 2009, facendo seguito ad un’udienza tenutasi il 22

aprile 2009, l’autorità di tassazione si rivolgeva al contribuente, chiedendogli

di prendere posizione sul calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2007,

dal quale emergeva un’insufficiente disponibilità finanziaria di 18'825 franchi.

Tale richiesta rimaneva tuttavia inevasa, cosicché l’Ufficio di tassazione, con

successiva decisione dell’8 luglio 2009, respingeva il reclamo.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato dalla

fiduciaria RA 1, postula nuovamente lo stralcio degli “altri redditi”, sostenendo

di non avere beneficiato di nessuna entrata straordinaria, fatta eccezione per

una donazione di 15'000 franchi ricevuta dai genitori.

Nelle

proprie osservazioni del 20 agosto 2009, l’autorità di tassazione, preso atto

dell’asserita donazione, propone in ogni caso di confermare almeno in parte

l’imposizione di un reddito d’altra fonte, anche qualora la donazione fosse comprovata.

F. Il

24 febbraio 2010, questa Camera si è rivolta al rappresentante, nonché

fratello, del contribuente, rinnovando l’invito a presentare la documentazione

già richiestagli dall’Ufficio di tassazione.

Con

lettera del 29 marzo 2010, peraltro tardiva, il rappresentante ha prodotto quanto

domandato, aggiungendo poi che l’importo di 15'000 franchi non era stato versato

al ricorrente in una sola volta, ma andava inteso come “donazione di qualche

migliaio di franchi (in contanti) ogni qualvolta il figlio ne necessitava”. A

giustificazione della limitata disponibilità finanziaria, affermava infine che

il ricorrente si trattiene in Svizzera solo sette mesi all’anno, mentre i

rimanenti cinque mesi soggiorna in Brasile dalla moglie.

Diritto

1. 1.1.

Nella

procedura fiscale vigono la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le

indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in

particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai

contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito,

Berger, Voraussetzungen und

Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190).

La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per

un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è perciò imposto l’obbligo

di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta

(art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

1.2.

Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella

procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità

fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere

fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono

ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257;

ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8). Tale regola non è però assoluta, in

quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive

possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte

Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435).

Una prima

eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed

in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile,

nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova

di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo

prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di],

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz. Basilea 2008, n.

29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti). In definitiva, la

massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere

di collaborazione del contribuente, e ciò indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet,

in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art.

123 LIFD, p. 1196).

Considerandi

2.

2.1.

Secondo

l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46

cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa

i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono

essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener

conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore

di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve

essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132

cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere

della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria

valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

2.2

Giurisprudenza

e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi

obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili

sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art.

130.

LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger,

op. cit., p. 197).

L’autorità fiscale deve comunque

agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti

in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di

discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere

imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino

possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

3.

3.1.

Nella fattispecie, come

visto, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha aggiunto ai proventi

dichiarati “altri redditi” per fr. 20'000.–. Sin dal principio, l’autorità fiscale ha però rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dagli art. 204 cpv. 2 LT e

130.

cpv. 2 LIFD. Per prima cosa, nella notifica della tassazione IC/IFD 2007, ha tralasciato di menzionare l’obbligo di motivare il gravame e le conseguenze

in caso di sua inottemperanza, venendo meno alle severe esigenze procedurali poste

dalla tassazione d’ufficio (DTF 123 II 552). In sede di reclamo, con scritto

dell’11 maggio 2009, ha poi invitato il ricorrente a prendere posizione sul

calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2007, rinunciando così all’inversione

dell’onere probatorio.

Ciò non esclude comunque la possibilità di stabilire gli elementi imponibili per apprezzamento,

purché nel rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio (decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006). Oggetto della presente procedura è pertanto

la verifica della legittimità della valutazione operata dall’Ufficio di tassazione di Locarno.

3.2

Come

esposto in narrativa, dal calcolo delle entrate e delle uscite dei ricorrenti

risulta un ammanco annuale di 18'825 franchi. Il calcolo stabilito

dall’autorità di tassazione è il seguente:

Entrate

Uscite

Attivi:

capitali

17'511

conto __________

5'000

Passivi:

Redditi:

salario

marito

35'960

amministratore

2'000

indennità

AD

5'203

da

capitali

73.

Oneri:

CM

4'000

imposte

650.

affitto privato

__________

14'400

spese

professionali marito

4'900

altre spese

auto privata

2'000

acquisto

auto __________

5'000

per

vivere (fr. 1'550.– al mese)

18'600

Totale

entrate/uscite

48'236

67'061

Ammanco

annuo

18'825

3.3

La lettera

del 29 marzo 2010, con cui il rappresentante dei ricorrenti ha prodotto quanto richiestogli

da questa Camera, andrebbe dichiarata tardiva, siccome irrispettosa del termine

prorogato sino al 26 marzo 2010 su espressa richiesta della stessa fiduciaria RA

1.

Volendo

comunque esaminare la documentazione prodotta, dalla stessa emerge in particolare

che nel corso dell’anno i capitali dei contribuenti sono aumentati di fr. 6'036.–

(il conto risparmio __________ è diminuito da fr. 11'475.– a fr. 4'519.–, mentre

il conto privato __________ è passato da fr. 3'242.– a fr. 16'234.–).

Nel calcolo della disponibilità finanziaria, tale differenza rappresenta

un’uscita, che va a sostituirsi agli importi di fr. 17'511.– (fra le uscite)

e fr. 5'000.– (fra le entrate). Da rilevare ancora che i premi per la cassa

malati dei coniugi ammontano a complessivi fr. 5'515.–, mentre gli oneri per l’affitto

privato di __________ vanno rettificati a fr. 10'374.–. Per quanto concerne la

posta “acquisto auto __________”, sulla base della dichiarazione scritta

rilasciata il 24 marzo 2010 dal rappresentante/fratello del ricorrente, nella

quale afferma di avere acquistato il veicolo presso un non meglio precisato

garage di __________ e di averlo in seguito regalato al fratello, l’importo di

fr. 5'000.– va invece stralciato. Le ulteriori poste non prestano il fianco a

critiche e del resto non sono nemmeno state contestate dai contribuenti.

Alla luce

di quanto precede, il nuovo calcolo delle entrate e delle uscite andrebbe pertanto

così stabilito:

Entrate

Uscite

Attivi:

capitali

6'036

Passivi:

Redditi:

salario

marito

35'960

amministratore

2'000

indennità

AD

5'203

da

capitali

73.

Oneri:

CM

5'515

imposte

650.

__________

10'374

spese

professionali marito

4'900

altre spese

auto privata

2'000

per

vivere (fr. 1'550.– al mese)

18'600

Totale

entrate/uscite

43'236

48'075

Ammanco

annuo

4'839

3.4

Sennonché,

dall’esame della documentazione emergono diversi aspetti dubbi. Colpisce in

primo luogo l’importante aumento dei capitali al cospetto delle entrate dichiarate.

Destano poi perplessità le dichiarazioni scritte rilasciate dalla __________ e

dalla __________, nelle quali si afferma che il contribuente, allora

amministratore unico di entrambe le società, ha lavorato senza percepire alcuna

remunerazione. Premesso che alla __________ è subentrata nel frattempo la __________,

vista la sua vicinanza, potrebbe anche sorgere il dubbio che le attestazioni siano

state confezionate ad hoc. Stupisce infine la dichiarazione scritta del 24

marzo 2010 allestita dal rappresentante nonché fratello del contribuente. È infatti

perlomeno curioso pretendere di avere regalato un’autovettura d’occasione al

fratello, dopo averla acquistata presso un non meglio precisato garage di __________.

Per

quanto concerne invece l’asserita donazione di 15'000 franchi ricevuta dai genitori,

non può passare inosservato il fatto che tale argomentazione sia stata

sollevata in modo esplicito unicamente dinanzi a questa Camera e che, richiesto

di meglio documentarla, il rappresentante dei ricorrenti si sia limitato ad

affermare che andava intesa come una “donazione di qualche migliaio di franchi

(in contanti) ogni qualvolta il figlio ne necessitava”. In simili circostanze, la

dimostrazione dell’esistenza della pretesa donazione è estremamente lacunosa e

comunque insufficiente a consentire il riconoscimento della stessa. Ciò

implica, da un lato, che non possa essere sostenuta la nuova tesi dei

contribuenti e, dall’altro, che sia giustificato aggiungere alle entrate

dichiarate un importo di almeno 15'000 franchi.

Priva di

ogni fondamento risulta infine l’argomentazione secondo cui RI 1 si sarebbe

trattenuto in Svizzera solo sette mesi, mentre i rimanenti cinque mesi avrebbe

soggiornato in __________ dalla moglie. Come esposto in narrativa, oltre ad

avere lavorato per sette mesi alle dipendenze dell’impresa “__________” di __________,

il ricorrente si è dapprima affidato all’agenzia di collocamento __________ ed

ha poi beneficiato delle indennità di disoccupazione.

3.5

Da tutto

quanto precede, discende la conclusione che la commisurazione del reddito d’altra

fonte di fr. 20'000.–, aggiunto dall’autorità di tassazione in via di apprezzamento,

sfugge ad ogni critica e deve essere pertanto confermata, anche alla luce della

nuova documentazione, peraltro prodotta tardivamente dai ricorrenti.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 400.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 480.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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