80.2009.115
Procedura: reclamo, trasmissione alla CDT, solo con il consenso delle parti
17 agosto 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
80.2009.115
Data decisione, Autorità:
17.08.2010, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, trasmissione alla CDT, solo con il consenso delle parti
RECLAMO
art. 132 cpv. 2 LIFD
art. 206 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2009.115
Lugano
17 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso dell’11 agosto 2009 contro la decisione del 10
luglio 2009 in materia di restituzione d’imposta.
Fatti
- con
istanza del 18 agosto 2008, RI 1 ha chiesto all’Ufficio esazione e condoni la restituzione
di complessivi fr. 11'095.95 più interessi del 5% a partire dal 9 novembre
2006;
- con
decisione del 10 luglio 2009, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto
l’istanza, contestando che il pagamento delle imposte da parte dell’istante sia
avvenuta per errore, come esigono le disposizioni legali applicabili, e
rilevando che peraltro le imposte pagate “erano pienamente dovute”;
- la
decisione si concludeva con l’indicazione che “contro la presente decisione
sono dati gli usuali rimedi giuridici di cui agli art. 206 LT rispettivamente
132 LIFD”;
- con
ricorso dell’11 agosto 2009, RI 1 postula nuovamente la restituzione delle imposte
in discussione, contestando le argomentazioni dell’autorità fiscale;
- nelle sue
osservazioni del 24 settembre 2009 al ricorso, l’Ufficio giuridico della Divisione
delle contribuzioni propone di dichiarare irricevibile il ricorso, rilevando
che “nella fattispecie non sono adempiuti i requisiti di cui all’art. 206 cpv.
2 LT”;
Diritto
- secondo
gli articoli 247 cpv. 3 LT e 168 cpv. 3 LIFD, se la domanda è respinta,
l’interessato può avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione
di tassazione;
Considerandi
- trovano
quindi applicazione gli articoli 206 LT e 132 LIFD;
- per gli
articoli 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD, contro la decisione di tassazione il
contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta
giorni dalla notificazione;
- tuttavia,
il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente
motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e
degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario (art. 206 cpv. 2 LT;
art. 132 cpv. 2 LIFD);
- con
questa norma, il legislatore ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150; inoltre Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983, ad art. 137; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art.
133.
LIFD, p. 419; Zweifel, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte
2000, vol. I, tomo 2b, n. 27 ad art. 132 LIFD, p. 324; inoltre CDT n.
80.96.00201
del 5 marzo 1997, in RDAT II-1997 n. 31t; CDT n. 80.2002.00084 del
2.
luglio 2002 in re F. C.R.);
- come
detto, la legge esige che sia l’autorità fiscale a trasmettere il ricorso alla
Camera, “con il consenso del reclamante e degli altri proponenti”;
- nella
fattispecie, dalle osservazioni presentate dalla Divisione delle contribuzioni
si evince che l’autorità fiscale non ritiene adempiuti i requisiti per la
trasmissione del reclamo alla Camera di diritto tributario;
- senza il
consenso dell’autorità fiscale, la Camera non può entrare nel merito del reclamo,
considerandolo quale ricorso diretto;
- gli atti
devono pertanto essere trasmessi all’Ufficio esazione e condoni per le decisioni
di sua competenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Gli atti
sono rinviati all’Ufficio esazione e condoni, perché entri nel merito del reclamo
della contribuente.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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