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Decisione

80.2009.115

Procedura: reclamo, trasmissione alla CDT, solo con il consenso delle parti

17 agosto 2010Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

- con

istanza del 18 agosto 2008, RI 1 ha chiesto all’Ufficio esazione e condoni la restituzione

di complessivi fr. 11'095.95 più interessi del 5% a partire dal 9 novembre

2006;

- con

decisione del 10 luglio 2009, l’Ufficio esazione e condoni ha respinto

l’istanza, contestando che il pagamento delle imposte da parte dell’istante sia

avvenuta per errore, come esigono le disposizioni legali applicabili, e

rilevando che peraltro le imposte pagate “erano pienamente dovute”;

- la

decisione si concludeva con l’indicazione che “contro la presente decisione

sono dati gli usuali rimedi giuridici di cui agli art. 206 LT rispettivamente

132 LIFD”;

- con

ricorso dell’11 agosto 2009, RI 1 postula nuovamente la restituzione delle imposte

in discussione, contestando le argomentazioni dell’autorità fiscale;

- nelle sue

osservazioni del 24 settembre 2009 al ricorso, l’Ufficio giuridico della Divisione

delle contribuzioni propone di dichiarare irricevibile il ricorso, rilevando

che “nella fattispecie non sono adempiuti i requisiti di cui all’art. 206 cpv.

2 LT”;

Diritto

- secondo

gli articoli 247 cpv. 3 LT e 168 cpv. 3 LIFD, se la domanda è respinta,

l’interessato può avvalersi dei rimedi giuridici ammessi contro una decisione

di tassazione;

Considerandi

- trovano

quindi applicazione gli articoli 206 LT e 132 LIFD;

- per gli

articoli 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD, contro la decisione di tassazione il

contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro trenta

giorni dalla notificazione;

- tuttavia,

il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente

motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e

degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario (art. 206 cpv. 2 LT;

art. 132 cpv. 2 LIFD);

- con

questa norma, il legislatore ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150; inoltre Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983, ad art. 137; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art.

133.

LIFD, p. 419; Zweifel, in: Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte

2000, vol. I, tomo 2b, n. 27 ad art. 132 LIFD, p. 324; inoltre CDT n.

80.96.00201

del 5 marzo 1997, in RDAT II-1997 n. 31t; CDT n. 80.2002.00084 del

2.

luglio 2002 in re F. C.R.);

- come

detto, la legge esige che sia l’autorità fiscale a trasmettere il ricorso alla

Camera, “con il consenso del reclamante e degli altri proponenti”;

- nella

fattispecie, dalle osservazioni presentate dalla Divisione delle contribuzioni

si evince che l’autorità fiscale non ritiene adempiuti i requisiti per la

trasmissione del reclamo alla Camera di diritto tributario;

- senza il

consenso dell’autorità fiscale, la Camera non può entrare nel merito del reclamo,

considerandolo quale ricorso diretto;

- gli atti

devono pertanto essere trasmessi all’Ufficio esazione e condoni per le decisioni

di sua competenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Gli atti

sono rinviati all’Ufficio esazione e condoni, perché entri nel merito del reclamo

della contribuente.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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