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Decisione

80.2009.116

Reddito dell'attività lucrativa indipendente: spese professionali, costi per un processo penale, legame con attività professionale

19 ottobre 2010Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’arch.

RI 1, nel frattempo deceduto, era titolare dell’omonimo studio di progettazione

e direzione lavori di __________, che nel passato aveva seguito importanti opere

edili. Per quanto qui di interesse, lo studio aveva fra l’altro partecipato

all’edificazione dello stabile “__________” di __________, a margine della quale

aveva inoltrato, il 7 luglio 1998, una denuncia penale nei confronti di __________,

suo socio in affari, per titolo di ripetuta appropriazione indebita.

B. Il

procedimento penale si è concluso con una sentenza di assoluzione

dall’imputazione, pronunciata il 15 marzo 2006 dalla Corte delle assise

correzionali di Bellinzona (inc. __________). Il successivo 5 aprile 2006, l’avv.

__________ di __________, suo patrocinatore, emetteva quindi una nota d’onorario

intermedia di complessivi fr. 23'699.95.

Nella

dichiarazione fiscale del medesimo anno, il contribuente indicava di avere

percepito un reddito da attività indipendente di fr. 177'875.–, chiedendo fra

l’altro la deduzione della nota d’onorario intermedia del suo legale.

C. Notificando

ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 19 marzo

2008, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona rettificava da fr. 177'875.– a fr.

220'000.– il reddito aziendale del marito, spiegando nella motivazione allegata

di avere ripreso “spese generali, di rappresentanza e d’auto in quanto ritenute

di natura privata”.

D. Il

contribuente, allora rappresentato dalla fiduciaria __________, impugnava la suddetta

decisione con reclamo dell’11 aprile 2008, nel quale acconsentiva unicamente ad

una rispesa per spese auto di fr. 6'000.–. Contestava invece l’ulteriore

importo aggiunto al reddito aziendale dichiarato, soffermandosi in particolare

sulla legittimità della voce contabile “altre spese (pranzi, regali,

attrezz., diversi)”, così composta:

costi del

personale fr. 4'017.97

spese

legali fr. 31'276.30

lavori di

terzi fr. 7'452.75

materiale

informatico fr. 1'589.–

spese di

rappresentanza e analoghe fr. 31'138.87

totale fr. 75'474.89

Richiesto

dall’autorità di tassazione di comprovare le spese legali allibrate a contabilità,

il contribuente produceva due note d’onorario dell’avv. __________: la prima concernente

la vendita di uno stabile in piazza __________ (fr. 7'041.22), la seconda riguardante

per l’appunto la causa penale aperta nei confronti del suo socio in affari __________

(fr. 23'699.95).

E. L’autorità

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 15 luglio 2009, elencando

nel dettaglio i singoli costi aziendali ripresi: fr. 12'100.– per spese auto

(1/3, come da prassi, della quota privata), fr. 7'576.– per spese legali

(vendita immobiliare), fr. 4'800.– per spese amministrative (telefono, ecc.) e

fr. 10'000.– per altre spese (composte in gran parte dai pasti). A questo importo

aggiungeva ancora la seconda nota d’onorario dell’avv. __________, che

sosteneva essere solo indirettamente in rapporto, se non addirittura disgiunta dall’edificazione

dello stabile “__________”. L’autorità rinunciava nondimeno a procedere ad una reformatio

in peius, confermando “la primitiva tassazione ed il conseguente reddito

professionale esposto di fr. 220'000.–”.

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, l’arch. RI 1 chiedeva che

il suo reddito aziendale fosse riconosciuto in fr. 203'151.–, limitandosi a

contestare la mancata deduzione della seconda nota d’onorario dell’avv. __________,

di complessivi fr. 22'008.30 (recte: fr. 23'699.95). A suo dire, le

prestazioni del legale si erano resa necessaria per cercare di ottenere il versamento

di un importante importo legato all’operazione immobiliare del centro “__________”

di __________.

G. Nel

frattempo, come anticipato, il ricorrente è deceduto, lasciando quali eredi la

moglie RI 2 ed i figli. Su espresso invito di questa Camera, RI 2 ha prodotto una copia della sentenza della Corte delle assise correzionali di __________,

manifestando implicitamente la sua intenzione di mantenere il ricorso

introdotto dal defunto marito.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 24 LT, sia secondo l’art. 25 LIFD, il reddito netto corrisponde

ai proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali.

1.2.

In caso

di attività lucrativa dipendente le deduzioni sono esaurientemente disciplinate

dagli art. 25 LT e 26 LIFD: esse riguardano le spese di trasporto necessarie

dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), le spese supplementari necessarie

per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b), le altre spese

necessarie per l'esercizio della professione (lett. c), le spese inerenti al

perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività

professionale (lett. d).

In caso di attività lucrativa indipendente sono invece

deducibili tutte le spese aziendali e professionali giustificate (art. 26 LT e

27 LIFD).

1.3.

La

dottrina dominante ritiene oggi che la nozione di spese professionali debba essere

omogenea, debba cioè fare astrazione dalla fonte di reddito ed essere quindi

applicabile sia ai redditi da attività indipendente sia ai redditi da attività

dipendente sia ai redditi della sostanza (cfr. Funk,

Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2.

ediz., Coira/Zurigo 1989, p. 217, inoltre p. 184).

L’attuale

tendenza è infatti quella di prediligere una concezione causale delle spese

generali, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente

sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate

dalla sua realizzazione (Noël, in: Yersin/Noël [a cura

di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 12 ad

art. 25 LIFD, p. 437; Reich,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol

I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und

Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel

2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631).

Secondo la giurisprudenza,

il concetto di necessità professionale di una spesa deve essere interpretato in

senso relativamente ampio. Non occorre dimostrare che il contribuente non potrebbe

assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in questione né

tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in virtù di un obbligo

legale. La sua necessità va ammessa se, in base ad una valutazione economica, si

può ritenere che la spesa favorisce l’acquisizione del reddito e se non è

ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid.

3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag.

872, consid. 2b).

Da ciò

non può comunque venir concluso che tutti i costi in qualche modo in relazione

con l’acquisizione del reddito siano, dal profilo fiscale, illimitatamente

deducibili (sentenza 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in: StE 2003 B 22.3 n. 76,

consid. 3.2). Non possono in particolare venir dedotte le spese prese a carico

dal datore di lavoro o da terzi, le spese per il mantenimento del contribuente

e della sua famiglia nonché le spese private causate dalla posizione

professionale del contribuente, i cosiddetti costi per il tenore di vita (DTF 124

Considerandi

II 29 consid. 3d).

1.4

Giurisprudenza e dottrina più recente, quanto meno in relazione alle

cosiddette spese processuali, tra cui rientrano in

particolare le tasse di giustizia e gli onorari versati

al proprio difensore, non

sembrano operare una distinzione specifica a seconda che si tratti di redditi

da attività indipendente o di redditi da attività dipendente. Né d’altronde se

ne vede il motivo, soprattutto se ci si pone, conformemente all’opinione oggi

decisamente prevalente, dal punto di vista di una concezione causale e non di

una finalizzata.

Per

quanto concerne l’attività lucrativa dipendente, la dottrina afferma oggi che i

costi processuali sono deducibili a titolo di “altre spese professionali” solo se

contribuiscano al conseguimento del reddito: ciò è segnatamente il caso se il

contenzioso con il datore di lavoro verte sul pagamento di pretese salariali (Locher, op. cit., n. 46 ad art. 26, p.

660; Funk, in:

Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, vol.

I, 3. ediz., Muri-Berna 2009, p. 540); non lo è invece se la

discussione verte sulla perdita del posto di lavoro (decisione del

Tribunale amministrativo del Canton Ginevra del 1° febbraio 1984, StE 1984 B

22.3

n. 2, citata in Locher, op. cit., p. 660).

Per

quanto attiene più da vicino all’attività indipendente, i costi sostenuti in un

processo penale si considerano spese generali deducibili solo quando l’imputazione

concerne un reato commesso per negligenza e rientra nel rischio di impresa

ordinario, ovvero è tanto strettamente legata all’attività lucrativa da dover

essere presa in considerazione per quello stesso tipo di attività (Locher, op. cit., p. 688). Non lo sono

invece i costi processuali assunti a tutela della propria persona e del proprio

patrimonio privato (decisione CDT n. 192 dell’11 agosto 1989, in: RDAT II-1991

p. 228).

1.5

In

definitiva, indipendentemente dalla fonte del reddito, i costi processuali rappresentano

di principio delle spese per il mantenimento del contribuente e della sua

famiglia, in quanto tali non deducibili dal reddito imponibile (art. 33 lett. a

LT; art. 34 lett. a LIFD). Essi possono essere qualificati quali spese generali

deducibili solo se esiste uno stretto legame con il reddito professionale (rispettivamente

con il reddito della sostanza) che tendono a salvaguardare (Aeschbach, in:

Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, vol.

I, 3. ediz., Muri-Berna 2009, p. 716). Proprio per questa

ragione, nel caso di una violazione grossolana di una disposizione penale, che

presuppone se non l’intenzionalità almeno una grave negligenza, i costi

processuali causati da un simile comportamento del contribuente non rientrano

evidentemente più nel rischio di impresa ordinario.

2.

2.1.

Venendo

al caso in esame, come accennato in narrativa, l’arch. RI 1 ha allibrato a conto economico, sotto la voce “altre spese (pranzi, regali, attrezz., diversi)”,

diversi costi da lui considerati aziendali, tra cui la nota d’onorario di fr. 23'699.95

emessa dall’avv. __________ a margine della causa penale intentata nei

confronti del suo socio in affari __________ per titolo di ripetuta

appropriazione indebita. A comprova della giustificazione commerciale di questo

particolare costo, il contribuente ha quindi prodotto una dichiarazione scritta

rilasciatagli dallo stesso legale, nella quale si confermava lo stretto

rapporto esistente tra la causa penale e la sua attività professionale di architetto.

Di parere

opposto è invece l’autorità di tassazione, che in sede di reclamo ha ripreso anche

questa spesa legale, rinunciando nondimeno a procedere ad una reformatio in

peius. Nelle motivazioni, l’autorità ha in particolare sottolineato che le

prestazioni del legale erano solo indirettamente in rapporto, se non addirittura

disgiunte dall’edificazione dello stabile “__________” di __________, sfociata

per l’appunto nella denuncia penale nei confronti di __________.

2.2

Per

meglio comprendere le contrapposte tesi delle due parti, con scritto del 20 agosto

2010, questa Camera si è rivolta alla comunione ereditaria del defunto ricorrente,

richiedendo una copia della sentenza pronunciata il 15 marzo 2006 dalla Corte

delle assise correzionali di Bellinzona (inc. __________) a conclusione della

vicenda penale.

Dalla

stessa emerge in particolare che l’edificazione dello stabile “__________” ha

coinvolto, oltre al contribuente e __________, anche __________ e, in origine,

l’avv. __________, tutti azionisti della __________, società con scopo la

costruzione, l’acquisto, la gestione e la vendita di immobili. L’operazione

immobiliare in discussione è cominciata alla fine degli anni ’80, con

l’acquisto, da parte della __________ SA, di due terreni (mapp. __________ e __________

RFD di __________) e la successiva rivendita del primo alla società di

assicurazioni “__________” di __________.

In aula,

la presidente della Corte ha potuto chiarire che gli azionisti di __________,

allo scopo di sottrarsi al pagamento dell’imposta sul maggior valore immobiliare,

conseguito dalla società con la vendita del fondo, si accordarono per “travasare”

detto utile nella __________, società detenuta dal solo __________, dalla quale

lo recuperarono poi attraverso fatture per prestazioni inesistenti,

rispettivamente gonfiando i lavori effettivamente eseguiti a favore del

cantiere (il ricorrente come architetto e direttore dei lavori).

Per

contro, il processo penale non è riuscito ad appurare – come affermato dal denunciante

– l’esistenza di un rapporto di società semplice tra il contribuente, __________

e __________, in base al quale gli utili e le perdite conseguenti

all’edificazione dello stabile avrebbero pure dovuto essere suddivisi in parti

uguali. Da qui la sentenza di assoluzione dalle imputazioni di ripetuta appropriazione

indebita, non potendosi concludere in modo sufficientemente certo e sicuro che

gli averi patrimoniali depositati sul sottoconto della __________, dalla sua

apertura fino alla sua chiusura, erano stati “affidati” a __________ e/o alla

sua società in senso tecnico.

2.3

Comunque

sia, ai fini del presente procedimento, poco importa stabilire l’esistenza o

meno di una società semplice di fatto costituita tra il contribuente, __________

e __________. Come esposto in precedenza, i costi processuali possono essere

qualificati quali spese generali deducibili solo se esiste uno stretto legame

con il reddito professionale, mentre le pretese rivendicate dall’arch. RI 1 con

la causa penale intentata nei confronti di __________ concernono la sua

partecipazione agli utili dell’operazione immobiliare nel suo complesso, non

invece le prestazioni eseguite nel cantiere come architetto e direzione lavori.

Si tratterebbe cioè della plusvalenza immobiliare relativa al terreno in sé,

che però, come dice la sentenza penale, è stata “travasata” nella società di __________.

Come si sia concretizzato detto “travaso” non è spiegato nel giudizio del

Tribunale penale, ma verosimilmente il prezzo di vendita del fondo sarà stato

ridotto, aumentando nella stessa misura l’onorario per l’appalto generale,

concluso dalla società acquirente con la __________ SA.

Dalla

lettura della sentenza pronunciata dalla Corte delle assise correzionali di __________,

sorgono alcuni interrogativi in merito alla legittimità della condotta del contribuente

e dei suoi soci in affari, nella gestione dell’operazione immobiliare in

discussione. Essi stessi hanno ammesso il descritto “travaso” del maggior valore

immobiliare dalla __________ SA alla __________ SA, sicché è lecito chiedersi

se in tal modo il prezzo rogato per la vendita del terreno corrispondesse al

prezzo pagato dall’acquirente. Inoltre, nella sentenza penale si accenna

ripetutamente ed esplicitamente all’emissione, da parte del ricorrente e dei

suoi soci, di fatture “false”, allo scopo di recuperare il guadagno immobiliare

“travasato” nella società del solo __________. Il contribuente, nella sua

qualità di subappaltatore delle prestazioni di architetto e responsabile della

direzione dei lavori, avrebbe cioè gonfiato le note d’onorario inviate all’appaltatrice

generale, in modo tale da prelevare dai conti di quest’ultima la sua quota

della plusvalenza derivante dalla vendita del terreno da parte della __________

SA.

Senza la necessità di approfondire ulteriormente la questione –

anche in considerazione del lungo tempo trascorso e della prescrizione quasi

certamente intervenuta nel frattempo – ci sono sufficienti elementi per

ritenere che siano stati commessi illeciti, forse non solo di carattere

fiscale. Non si vede dunque come potrebbe giustificarsi la deduzione di spese legali che si riferiscono ad accordi contrattuali

di tale natura.

2.4

In simili

circostanze, al reddito aziendale riconosciuto dallo stesso contribuente, di

fr. 203'151.–, andrebbe ancora aggiunta l’intera nota d’onorario dell’avv. __________,

di 23'699.95 franchi, per un totale di fr. 226'850.95. La decisione impugnata,

con la quale l’autorità di tassazione ha espressamente rinunciato a procedere

ad una riforma in sfavore del contribuente, confermando la primitiva tassazione

ed il conseguente reddito aziendale commisurato in fr. 220'000.–, si palesa pertanto

addirittura generosa. Nulla si oppone quindi alla sua conferma.

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

La postulata richiesta di un riparto d’imposta tra marito e moglie a contare

proprio dal periodo fiscale 2006, di cui si fa cenno in uno scritto del 10

settembre 2010 inviato a questa Camera dalla __________, nuova rappresentante della

vedova RI 2, non ha infatti nulla a che vedere con gli oneri del presente

procedimento.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico dei ricorrenti in solido.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

- __________;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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