80.2009.119
Imposta sugli utili immobiliari: aliquote, entrata in vigore con effetto retroattivo, retroattività propria, non ammessa per mancanza di un interesse pubblico pertinente
28 dicembre 2009Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2009.119
Data decisione, Autorità:
28.12.2009, CDT
Titolo:
Imposta sugli utili immobiliari: aliquote, entrata in vigore con effetto retroattivo, retroattività propria, non ammessa per mancanza di un interesse pubblico pertinente
ALIQUOTA
art. 8 COST
art. 139 LT
Incarto n.
80.2009.119
Lugano
28 dicembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
rappr.
da RA 1
contro
CO
1
oggetto
ricorso
del 18 agosto 2009 contro la decisione del 27 luglio 2009 in materia di imposta
sugli utili immobiliari.
Fatti
A. In data 7 settembre
2007 __________ e la Fondazione __________ sottoscrivevano un rogito notarile
che aveva come oggetto la costituzione di un diritto di compera della part. n. __________
RFD __________. Il prezzo per la vendita dell’immobile veniva fissato in
complessivi fr. 2'500'000.−. Il pubblico istromento prevedeva pure il
versamento di fr. 250'000.− che avrebbero funto sia da caparra, da
imputare sul prezzo pattuito, sia da pena convenzionale, qualora la Fondazione __________
non avesse esercitato il diritto di compera versando i rimanenti fr. 2'250'000.−
a __________, prima del giorno 31 dicembre 2008.
B. Con raccomandata del 7
gennaio 2009 il notaio __________ trasmetteva a Registro Fondiario l’istanza
relativa all’iscrizione del trapasso di proprietà del mapp. n. __________ RFD __________,
che veniva iscritto l’8 gennaio 2009.
C. Nella dichiarazione
per l’imposta sugli utili immobiliari, datata 6 aprile 2009, il contribuente
presentava un utile imponibile totale di fr. 2'050'218,20, commisurando
l’imposta dovuta in fr. 61'506,55.
D. Con decisione del 27
aprile 2009 l’Ufficio circondariale di tassazione di __________ stabiliva
l’utile imponibile totale in fr. 2'224'240.− e l’imposta sugli utili
immobiliari dovuta in fr. 88'969,60.
E. __________
presentava reclamo avverso la decisione del 27 aprile 2009 dell’Ufficio
circondariale di tassazione di __________. Il reclamante sosteneva che
l’aliquota da applicare all’utile imponibile complessivo dovesse essere fissata
al 3% con conseguente imposta dovuta pari a fr. 66'727,20. Il reclamante adduceva,
a supporto della sua posizione, le seguenti argomentazioni:
“[…] ai fini dell’esercizio del diritto di compera e
quindi del trapasso di proprietà fa stato la data 31 dicembre 2008 […] Già per
questo motivo applicabile è l’aliquota del 3% […] Il Gran Consiglio ticinese ha
votato la modifica dell’art. 139 LT (assieme a numerose altre modifiche) nella
seduta del 17 dicembre 2008 e la pubblicazione sul FO è avvenuta nel BU del 10
febbraio 2009, alla pag. 89. In linea di principio non è possibile concedere
alle leggi effetto retroattivo, salvo in casi speciali da motivare. Occorre in
altre parole dimostrare che la violazione della regola generale concernente la
non – retroattività delle leggi è giustificata da ragioni importanti e
particolari: in caso contrario vale la regola generale […] In conclusione
riteniamo che, nel caso concreto, la decisione di concedere effetto retroattivo
all’aumento dell’1% dell’imposta sugli utili immobiliari violi il principio di
legalità ex art. 5.1 Cst, dell’affidamento ex 5.3 e il divieto di retroattività
delle leggi, che costituisce una violazione del principio della buona fede che
deve reggere i rapporti fra lo Stato e i cittadini ex art. 9 Cst […]”.
F.Con
decisione del 27 luglio 2009 l’Ufficio circondariale di tassazione di __________
respingeva il reclamo interposto da __________. La motivazione della decisione
aveva il seguente tenore:
“[…] Nel caso in oggetto, l’assoggettamento fiscale
27.04.2009 del trapasso immobiliare relativo al fondo no. __________ del Comune
di __________, sotto forma di un’imposta TUI e percepita con il cosiddetto sistema
monistico, è avvenuto tramite una collaudata e conosciuta modalità impositiva,
in vigore dalla vigente LT. La modifica legislativa pubblicata nel Bollettino
Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino nr. 7/2009 del
10.02.2009 non ha modificato in alcun modo la tipologia impositiva, ma
semplicemente ha apportato una correzione nella scala delle aliquote senza
cambiare il principio della proporzionalità degressiva delle summenzionate
aliquote in funzione degli anni di proprietà (messaggio 6133 FeE del
15.10.2008, cifra 6.5.3, lettera A.a). In altre parole, i trapassi immobiliari
perfezionati entro il 31.12.2008 e quelli perfezionati dal primo gennaio 2009
in avanti sono stati fiscalmente considerati allo stesso modo tramite il
sistema monistico della TUI e applicando gli stessi criteri per quel che
concerne la considerazione dei costi d’investimento ecc., dunque senza nessuna
variazione. Un tale agire non può essere pertanto considerato come un nuovo
fatto generatore di imposta e quindi esso non viola il principio costituzionale
del divieto della retroattività (RDAF 2003 II, pag. 193 seg.). Di conseguenza
l’operato dell’autorità fiscale in ossequio ai disposti di legge merita
conferma e il reclamo va respinto.”
G. Con
tempestivo ricorso del 18 agosto 2009, __________ interponeva ricorso dinanzi a
questa Camera, contro la decisione del 27 luglio 2009 dell’Ufficio di tassazione
di __________. Il ricorrente ribadiva nuovamente le motivazioni addotte in sede
di reclamo.
H. Invitato da
questa Camera ad esporre eventuali osservazioni in merito al ricorso presentato
da __________, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni rispondeva
propugnando che il ricorso venisse respinto. L’Ufficio giuridico sosteneva che:
“[…] la modifica legislativa in esame ha visto la sua
genesi comunque già nel 2008 con il messaggio n. 6133 del Consiglio di Stato
(CdS) del 15 ottobre 2008. A seguito del rapporto di maggioranza n. 6133R1
della Commissione della gestione e delle finanze, il tutto è poi sfociato nella
modifica legislativa del 17 dicembre 2008 concernente dei cambiamenti
legislativi che esplicavano i loro effetti a partire dal primo gennaio 2009
(dunque con il nuovo anno). E’ vero che, formalmente, la pubblicazione nel
Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi è avvenuta nel BU
7/2009 del 10 febbraio 2009 con effetto 1° gennaio 2009; le nuove aliquote
applicabili a partire da inizio anno hanno esplicato tuttavia i loro effetti
unicamente sulle tassazioni TUI dell’anno in corso (vale a dire il 2009), ma
non sono state in qualsivoglia modo applicate retroattivamente al 2008. […] Nel
caso concreto la modifica delle aliquote TUI per il 2009 è avvenuto a seguito
di una (più vasta) modifica legislativa che Governo e Parlamento hanno deciso
di effettuare nel 2008 e volutamente proiettata nel 2009 e negli anni successivi;
la complessità dell’operazione e il necessario iter parlamentare non ha
tuttavia permesso la pubblicazione prima dell’inizio di febbraio 2009,
l’effetto retroattivo si estendeva comunque per poche settimane e dunque era
ragionevolmente limitata nel tempo. In questo modo la legge non ha dato luogo a
disuguaglianze nell’applicazione della normativa per l’intero anno fiscale 2009
che altrimenti sarebbero potute scaturire per delle medesime fattispecie
separate soltanto da pochi giorni tra il mese di gennaio e febbraio (le
precitate “ineguaglianze scioccanti” che si vogliono appunto evitare).
Parimenti la decisione di far entrare in vigore la modifica legislativa al
primo gennaio è stata dettata dalla necessità di dovere garantire da parte
dell’ente pubblico (e per esso della DDC) un’uniformità di trattamento
sull’intero periodo fiscale (l’anno 2009) a tutti i contribuenti assoggettati
alla TUI nel corso dell’anno fiscale in questione. Tale scelta di applicare le
nuove aliquote a decorrere dal primo gennaio appare pertanto giustificata dal
pubblico interesse ad avere una parità nell’imposizione nel senso che a tutti i
contribuenti per i quali si verifica nel 2009 un evento generante
un’imposizione con la TUI possono beneficiare del medesimo trattamento fiscale
anche per quanto riguarda l’applicazione delle aliquote […]”.
Diritto
1. 1.1.
Lo Stato preleva
un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai guadagni
realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti di esso
(art. 123 LT).
Il tributo sugli utili
immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte sul reddito; non si
tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di una speciale, poiché
colpisce solo una parte del reddito della persona assoggettata. Per il fatto
che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza che entri in considerazione
la complessiva capacità contributiva del soggetto dell’imposta, il tributo in
esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli,
L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140
LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996, p.
59).
1.2.
L’utile imponibile corrisponde
alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento.
Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e dei costi di
investimento (art. 128 cpv. 1 LT).
Tuttavia, se l’alienante è
stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può chiedere che il
valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di proprietà valga
quale valore di investimento fino a tale data.
Considerandi
2.
2.1.
Nella presente
fattispecie, il ricorrente non contesta l’utile imponibile totale di fr.
2'224'240.−, commisurato nella decisione relativa all’imposta sugli utili
immobiliari. Il ricorrente insorge avverso l’applicazione di un’aliquota del 4%
a tale somma. Infatti, secondo __________,
l’imposta dovuta in base al trasferimento immobiliare in questione deve essere
determinata con un’aliquota del 3% e non del 4% così come stabilito
dall’Ufficio circondariale di tassazione di __________.
2.2
Va innanzitutto respinta
la censura del ricorrente, allorquando sostiene che il momento determinante per
il prelevamento della TUI sia stato il 31 dicembre 2008, quando la Fondazione __________
ha esercitato il suo diritto di compera versando sul conto bancario di __________
la somma di fr. 2'250'000.−.
L’art. 132 LT stabilisce
che il momento determinante per il trasferimento della proprietà,
rispettivamente di acquisto sia quello dell’iscrizione a Registro fondiario.
Per l’accertamento del momento in cui si considera avvenuto il trasferimento
imponibile bisogna riferirsi ai pubblici registri. Determinante è la data di
iscrizione nel Registro fondiario, e non come in altri cantoni, la data della
stipulazione dell’atto notarile. Questa scelta del legislatore ticinese
sottolinea sia l’importanza che viene attribuita all’effetto costitutivo
dell’iscrizione in materia di diritti reali sia il carattere formale
dell’imposta sugli utili immobiliare (Soldini/Pedroli,
op. cit, pag. 233-234). A Registro fondiario, la data vincolante per
l’esercizio del diritto di compera risulta essere quella dell’8 gennaio 2009.
3.
3.1.
Subordinatamente,
l’insorgente lamenta una violazione del principio di irretroattività delle
leggi, per il fatto che l’aumento delle aliquote dell’imposta sugli utili
immobiliari sarebbe stata decisa con una modifica della legge tributaria intervenuta
in un momento successivo a quello dell’iscrizione del trapasso di proprietà.
3.2
Nella
fattispecie, la modifica all’art. 139 LT è stata presentata nel Messaggio n.
6133.
del 15 ottobre 2008, che aveva come oggetto il preventivo statale per
l’anno 2009 e gli obiettivi finanziari per l’anno 2011. Nel Messaggio in
questione si prevedeva di adeguare, per quanto concerne l’art. 139 LT, la scala
delle aliquote applicate ai trasferimenti di proprietà immobiliari sulla media
e sulla lunga durata, aggiungendo un punto percentuale alle aliquote, a partire
dal settimo anno di proprietà dell’immobile. Con questa modifica all’art. 139
LT, l’obiettivo prefissato era quello di incrementare il gettito delle entrate
cantonali di circa 6,5 milioni di franchi (5,9 milioni di franchi per le
persone fisiche, mentre 0,6 milioni di franchi per le persone giuridiche). La
modifica dell’art. 139 LT avrebbe inoltre avuto delle conseguenze sulla partecipazione
dei comuni all’imposta sugli utili immobiliari, anche se l’incremento del
gettito sarebbe intervenuto gradualmente solo a partire dal 2012.
Nel Messaggio n. 6133, la
data di entrata in vigore per la modifica dell’art. 139 LT era fissata al 1°
gennaio 2009.
Il Gran Consiglio
ticinese, con la modifica di legge del 17 dicembre 2009, ha accettato il
cambiamento relativo alle aliquote dell’art. 139 LT, elevando peraltro anche
quelle applicabili ai trasferimenti sulla breve durata.
Il lasso di tempo
referendario è venuto a scadere il 6 febbraio 2009, così come predisposto
dall’art. 42 Cost. TI (RL 1.1.1.1), secondo cui sottostanno al voto popolare,
se richiesto nei 45 giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale da almeno
settemila cittadini aventi diritto di voto oppure da un quinto dei Comuni, le
leggi e i decreti legislativi di carattere obbligatorio generale.
La modifica di legge
relativa all’art. 139 LT è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale del 10
febbraio 2009, 45 giorni dopo essere stata pubblicata nel Foglio Ufficiale, ed
è entrata in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009.
3.3
Il divieto della
retroattività, principio di rango costituzionale che trae origine dal vecchio
art. 4 Cst. fed, che corrisponde all’attuale art. 8 Cst. fed. (RS 101), si
estende alle sole regolamentazioni legali che si riferiscono ad un evento
concluso prima della loro adozione. Questa “retroattività propriamente detta”
esiste unicamente se il diritto si applica ad una situazione di fatto nata e terminata
nel passato, a delle situazioni quindi che erano definitive al momento della
sua entrata in vigore. La retroattività è in principio vietata, poiché
quest’ultima è contraria all’esigenza della sicurezza giuridica che vige in uno
Stato di diritto.
Le nuove leggi, di norma,
dovrebbero avere degli effetti solo a partire dalla loro entrata in vigore. A
questo momento, esse si applicano alle situazioni di fatto che entrano nel loro
campo di applicazione. La loro applicazione non solleva difficoltà in presenza
di un avvenimento unico, che può essere facilmente isolato nel tempo. Al
contrario, in presenza di una situazione fattuale che dura nel tempo, non
ancora terminata nel momento in cui v’è stato il cambio di legislazione, il
nuovo diritto è in regola generale applicabile, salvo disposizione transitoria contraria.
In questo caso, il nuovo diritto esplica i suoi effetti su una situazione
fattuale anteriore a quest’ultimo. Questo tipo di situazione, qualificata come
“retroattività impropriamente detta” è ammissibile se il nuovo diritto
si applica unicamente alle conseguenze dei fatti intervenuti dopo la sua
entrata in vigore. In effetti, le nuove norme non modificano la situazione di
fatto che esisteva al momento della loro entrata in vigore, ma riguardano
unicamente l’evoluzione futura di tali fatti ed in particolare gli elementi
decisivi per l’applicazione del diritto (Bellanger,
Les principes constitutionnels et de procédure applicables en droit fiscal in: OREF
[a cura di], Les procédures en droit fiscal, 2a ed., Berna 2005, p.
68-69).
3.4
Nell’ambito del diritto
tributario, la giurisprudenza del Tribunale federale ritiene che si possa
parlare di effetto retroattivo di una legge solo se l’obbligo fiscale è fatto dipendere
da fatti che si sono prodotti prima dell’entrata in vigore della legge e non
quando solo l’estensione dell’obbligo fiscale è determinata in funzione di
fatti accaduti prima dell’entrata in vigore della legge (DTF 101 Ia 85 consid.
2; 102 Ia 31 consid 3a; 104
Ib 205 consid. 6; ASA 72 p. 663 consid. 1.3). Quest’ultima
precisazione si riferisce al sistema di tassazione praenumerando, che è
stato in vigore in Svizzera fino al 2002 e che prevedeva che il reddito
imponibile durante il periodo fiscale fosse determinato in base al reddito
conseguito negli anni precedenti (periodo di computo). Non ha pertanto effetto
retroattivo una legge tributaria che, per determinare l’oggetto fiscale
esistente dopo la sua entrata in vigore, assume come base di calcolo gli anni
precedenti la sua entrata in vigore (DTF 102 Ia 31 consid. 3a). Tale regola
incontra tuttavia un limite importante: gli utili in capitale di carattere
privato, che fossero assoggettati all’imposta ordinaria periodica, non potrebbero
essere imposti in virtù di una disposizione entrata in vigore in seguito alla
loro realizzazione, trattandosi di eventi straordinari destinati a non
ripetersi nel corso del periodo fiscale (DTF 102 Ia 31; cfr. anche Yersin, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 103 ad Remarques
préliminaires, p. 48).
3.5
L’Ufficio giuridico della
Divisione delle contribuzioni, nelle osservazioni del 24 settembre 2009, ritiene
che nel caso in discussione vi sia un caso di retroattività impropriamente detta.
È tuttavia indiscutibile che i fatti da cui dipende l’obbligo di pagare
l’imposta sugli utili immobiliari si sono compiuti prima dell’entrata in vigore
della legge che ha modificato le aliquote. Come si è visto, infatti, il momento
determinante perché sorga il debito d’imposta è quello dell’iscrizione del
trapasso immobiliare nel registro fondiario. D’altronde, l’imposta sugli utili
immobiliari non può essere assimilata all’imposta sul reddito, considerato il
suo carattere non periodico (cfr. Blumenstein/Locher,
System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p.
158; Oberson, Droit fiscal suisse,
3a ediz., Basilea 2007, § 1, n. 28, p. 10). Essa viene dunque prelevata
in maniera puntuale, e non dà in alcuna maniera luogo ad una situazione che si
protrae nel tempo (RtiD II-2008 n. 4t).
Il momento determinante
che ha dato luogo al prelevamento della TUI è stato il giorno dell’iscrizione a
Registro fondiario del trapasso di proprietà della part. n. __________ RFD __________,
vale a dire l’8 gennaio 2009. In questa data non era ancora entrata in vigore la
modifica dell’art. 139 LT, avvenuta tramite pubblicazione del 10 febbraio 2009
nel Bollettino Ufficiale con effetto retroattivo al 1° gennaio 2009. Ci si
trova quindi di fronte ad un caso di retroattività propriamente detto. Infatti l’entrata
in vigore formale della modifica dell’art. 139 LT è stata posteriore al momento
determinante per il prelevamento della TUI.
4.
4.1.
Resta da verificare, a
questo punto, se l’applicazione retroattiva della disposizione modificata dal
legislatore sia giustificata.
4.2
Il
principio dell’irretroattività ha trovato un campo d’applicazione privilegiato
nell’ambito del diritto penale di cui agli art. 1 CP (RS 311), 7 CEDU (RS
0.
) e 15 Patto II dell’ONU (RS 0.103.2). Esso possiede tuttavia una portata
più generale, poiché è in stretta connessione alla parità di trattamento. Per
questo motivo, tale principio governa anche altre materie del diritto, come ad
esempio il diritto fiscale (Auer/Malinverni/Hottelier,
Droit constitutionnel suisse, Vol. II, Les droits fondamentaux, Berna 2006, n.
1410, pag. 636 e riferimenti ivi citati).
La retroattività
compromette i principi della sicurezza giuridica e della previsibilità delle
conseguenze giuridiche degli atti privati. Ed è proprio per questo motivo che
la retroattività di una disposizione legale è ammessa, secondo la giurisprudenza,
quando impone un nuovo obbligo agli amministrati (contrariamente, quando la
nuova regola favorisce l’amministrato, non vi è nessuna difficoltà ad ammettere
la retroattività) solo se cinque condizioni sono cumulativamente adempiute. La
retroattività:
·
deve essere prevista nella legge o risultare chiaramente
dall’interpretazione e dallo scopo della legge (principio della legalità);
·
deve essere limitata nel tempo (principio della proporzionalità);
·
non deve condurre a delle ineguaglianze manifeste (principio
della parità di trattamento);
·
deve essere motivata da interessi pubblici pertinenti (principio
dell’interesse pubblico);
·
non deve ledere i diritti acquisiti (principio della buona fede).
(Knapp, Cours de
droit administratif, Basilea, 1994, pp. 48-49, n. 559-560).
4.3
Per ammettere un caso di
retroattività, bisogna verificare, nella presente fattispecie, che le cinque
condizioni a cui è subordinata, siano cumulativamente adempiute.
Nella fattispecie, la
modifica all’art. 139 LT è stata introdotta per aumentare il gettito delle
entrate statali, come esposto al considerando 3.2. L’interesse puramente finanziario
dello Stato non permette normalmente di fare eccezione al principio dell’irretroattività,
tranne nel caso in cui le finanze pubbliche sono in pericolo (DTF 119 Ia 254,
consid. 3b; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, vol. I, 9a ed., Berna 2001, p. 132-133, n.
122; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, p.
67, n. 331).
Il
Preventivo per l’anno 2008 prevedeva un disavanzo pari a 162 milioni di franchi
(cfr. www.ti.ch/finanze-pubbliche,
preventivo 2008, sito consultato il 17 novembre 2009).
Nel Bollettino stampa del
Consiglio di Stato del 16 settembre 2008, relativo al Preconsuntivo 2008,
veniva tuttavia affermato che:
Secondo
le situazioni contabili relative ai primi 8 mesi dell’anno, si stima che il
2008.
chiuderà con un disavanzo d’esercizio di 18 milioni di franchi. A preventivo
figurava un disavanzo di 162,8 milioni di franchi. Si stima pertanto un miglioramento
di 144,8 milioni di franchi […]. Il miglioramento è dovuto a entrate correnti
superiori al previsto (+ 121,9 milioni di franchi), come pure a minori uscite
correnti, che sono stimate sulla base dei dati oggi disponibili a -21,1 milioni
di franchi rispetto ai dati di preventivo: gli ammortamenti presentano una
stima di 1,8 milioni di franchi inferiore al preventivo. Le spese correnti complessivamente
sono stimate a -22,9 milioni di franchi rispetto al Preventivo.
Nel consuntivo relativo
all’anno 2008 si potevano leggere le seguenti parole:
Il
conto d’esercizio 2008 chiude con un avanzo d’esercizio di 26,4 milioni di
franchi invertendo finalmente l’andamento dei conti deficitari degli ultimi 6 anni.
E’ il primo risultato positivo dopo quello conseguito nel 2001 (fatta eccezione
per il 2005 che però aveva beneficiato dell’entrata straordinaria di 557
milioni di franchi dell’oro BNS). Il miglioramento del risultato d’esercizio di
189,2 milioni di franchi rispetto al Preventivo 2008 è dovuto soprattutto a
maggiori entrate da imposte, in particolare sopravvenienze fiscali di anni precedenti,
pari complessivamente a 107,7 milioni di franchi (35,4 milioni sui gettiti
delle persone fisiche, 56,9 milioni sui gettiti delle persone giuridiche e 15,4
milioni sulla quota parte dell’imposta federale diretta) alle quali si sono aggiunte
maggiori entrate dal settore immobiliare (+ 35,2 milioni di imposte sugli utili
immobiliari e + 10,1 milioni di tasse di iscrizione al registro fondiario), dalle
imposte alla fonte (+ 12,4 milioni) e dalle imposte di bollo (+ 9,3 milioni).
Si è dunque passati da una
situazione, illustrata nel Preventivo 2008, nella quale si prospettava un
disavanzo di 162 milioni, ad un Preconsuntivo (anteriore di solo un mese al
Messaggio n. 6133 del Consiglio di Stato del 15 ottobre 2008), nel quale tale
disavanzo si era ridotto a soli 18 milioni di franchi, per poi giungere ad un Consuntivo
che presentava addirittura un avanzo d’esercizio di 26,4 milioni di franchi.
Queste risultanze sono
tali da escludere categoricamente che le finanze pubbliche cantonali fossero “in
pericolo” al momento dell’adozione della modifica di legge in esame, con la
conseguenza che non appare neppure giustificata un’applicazione retroattiva
dell’art. 139 LT.
4.4
In conclusione, la
retroattività può venir ammessa unicamente se le cinque condizioni a cui è
subordinata sono adempiute in maniera cumulativa. Stabilito che una delle
condizioni richieste, cioè quella dell’esistenza di un interesse pubblico
pertinente, non è integrata, non mette conto esaminare le altre.
Non si giustifica pertanto
l’entrata in vigore con effetto retroattivo della modifica che ha coinvolto
l’art. 139 LT.
5.
Per le motivazioni
sopra esposte il ricorso presentato da __________ è accolto. Visto l’esito del
gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali. Al ricorrente
è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 27 luglio 2009 è riformata nel senso
che è ammessa l’applicazione dell’aliquota del 3% all’utile imponibile totale
di fr. 2'224’240.−.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
Al ricorrente è
riconosciuta un’indennità di fr. 2'000.–.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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