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Decisione

80.2009.120

Doppia imposizione internazionale: convenzione con la Germania, pensione versata da un Land ad un cittadino tedesco, imposizione in Germania

21 aprile 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. I

coniugi RI 1, cittadini germanici al beneficio di un permesso di dimora, risiedono

nel comune di __________ dal 1° agosto 2006.

Negli anni 2006 e 2007,

non avendo ricevuto risposta alle richieste di informazioni inviate sia all’indirizzo

ticinese di __________ sia a quello tedesco di __________, l’Ufficio di

tassazione di Locarno imponeva d’ufficio i contribuenti per mancata presentazione

della documentazione sollecitata. Con successiva decisione dell’11 giugno 2009,

notificando loro la tassazione IC/IFD 2008, l’autorità di tassazione esponeva nuovamente

in via valutativa un reddito netto di fr. 130'000.– ed una sostanza mobiliare netta

di fr. 20'000.–.

B. I contribuenti, assistiti da un fiduciario di __________, presentavano

un unico reclamo il 19 giugno 2009, nel quale contestavano le premesse per un

loro assoggettamento illimitato nel Canton Ticino. Con particolare riguardo

alle tassazioni IC/IFD 2006 e 2007, giustificavano poi il ritardo nell’inoltro

del reclamo con i gravi problemi di salute del marito.

L’autorità

fiscale, con decisione del 22 luglio 2009, respingeva il reclamo contro la

tassazione IC/IFD 2008, confermando l’imponibilità illimitata dei contribuenti.

Nella motivazione allegata aggiungeva poi che il reclamo contro le tassazioni

IC/IFD 2006 e 2007 andava invece dichiarato irricevibile, in quanto tardivo.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1,

rappresentati dall’avv. RA 1, postulano la riforma delle decisioni di

tassazione IC/IFD 2006, 2007 e 2008, sulla scorta della documentazione allegata

al gravame. Per quanto attiene alla tardività del reclamo contro le tassazioni

2006 e 2007, i ricorrenti ribadiscono che l’inosservanza dei termini legali è

Considerandi

da attribuire alla grave malattia del marito ed alla loro forzata assenza

all’estero. Nel merito chiedono poi lo stralcio della rendita previdenziale percepita

dal marito quale professore universitario in pensione, suscettibile

d’imposizione solo in Germania, abbandonando invece la censura relativa al loro

assoggettamento illimitato in Svizzera.

D. Nel

frattempo, il 21 ottobre 2009, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha emesso due

distinte decisioni su reclamo per gli anni 2006 e 2007, appurando che la

pensione pubblica percepita dal contribuente andava imposta in Germania e

calcolata in Svizzera solo ai fini dell’aliquota applicabile. Nelle

osservazioni al presente gravame del 27 ottobre 2009, propone infine di aderire

alle richieste dei ricorrenti anche per quanto concerne il periodo fiscale 2008.

Diritto

1.

1.1.

La Camera

di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve

pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero

tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,

sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli

atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2

Nel caso

in esame, l’Ufficio di tassazione ha notificato ai ricorrenti una sola decisione

su reclamo, riferita al periodo fiscale 2008, aggiungendo poi nella motivazione

allegata che il reclamo contro le tassazioni IC/IFD 2006 e 2007 andava

dichiarato irricevibile in quanto tardivo.

Come

ammesso dalla stessa autorità di tassazione nelle proprie osservazioni del 27

ottobre 2009, una simile scelta è del tutto inadeguata. Adita dal contribuente

con un unico reclamo, l’autorità doveva infatti prendere una specifica

decisione per ogni singolo periodo fiscale contestato. È qui appena il caso di

ricordare che l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al

Dispositivo

dispositivo di una decisione, e non si estende ai suoi motivi (RDAF 2001 p. 261

ss. = StE 2001 B 96.11 N. 6). La motivazione di una decisione deve permettere

al contribuente di afferrare gli elementi sui quali l’autorità giudicante si è

basata, ma non può certo essere ritenuta parte del dispositivo della stessa decisione

(cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.2006.153 del 2 maggio 2007).

1.3.

A seguito

della notifica delle nuove decisioni su reclamo del 21 ottobre 2009, nel

frattempo passate in giudicato, il ricorso contro le tassazioni IC/IFD 2006 e

2007 va in ogni caso stralciato dai ruoli, in quanto divenuto privo di oggetto.

2. 2.1.

Come

esposto in narrativa, per quanto attiene al periodo fiscale 2008 ancora in discussione,

nelle proprie osservazioni del 27 ottobre 2009, l’Ufficio di tassazione propone

di aderire alle richieste dei ricorrenti, stralciando dai redditi imponibili la

rendita previdenziale versata al marito dall’Ufficio statale per le remunerazioni

e le pensioni (Landesamt für Besoldung und Versorgung) del land Baden-Württemberg,

in quanto suscettibile d’imposizione solo in Germania.

2.2.

Secondo l’art. 18 della

Convenzione tra la confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania

per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla

sostanza dell’11 agosto 1971 (CDI-D; RS 0.672.913.62), salve le disposizioni dell’art.

19, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno

Stato contraente a titolo di cessato impiego, sono imponibili soltanto in

questo Stato.

Diversamente

dal vero e proprio reddito da lavoro, pertanto, le pensioni che vengono pagate

da un datore di lavoro privato per un’attività lavorativa dipendente cessata,

sono imponibili solo nello Stato in cui il beneficiario risiede (Modello di Convenzione fiscale sui

redditi e sul patrimonio dell’OCSE, traduzione a cura di Guglielmo Maisto,

Milano 2004, n. 1 ad art. 18, p. 239).

2.3.

L’art. 19 della

Convenzione prevede invece la tassazione nello Stato che eroga i compensi, per

quanto si riferisce alle remunerazioni – non solo le pensioni,

dunque, ma anche salari, stipendi, ecc. – pagate dallo Stato, “Land, Cantone,

Distretto, Circolo, Comune o Consorzio di Comuni o da una persona giuridica di

diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da

un fondo speciale”. Elemento fondamentale perché si applichi l’esenzione è la

nazionalità, nel senso che la persona fisica deve essere cittadina dello Stato

erogatore. Contrariamente all’analogo art. 19 della Convenzione italo-svizzera

(CDI-I; RS 0.672.945.41), la Convenzione in esame non

contiene un elenco delle persone giuridiche di diritto pubblico.

2.4.

Da quanto precede,

discende chiaramente che tutti i versamenti effettuati dall’Ufficio statale per

le retribuzioni e le pensioni del Ministero delle finanze del land

Baden-Württemberg (Landesamt für Besoldung und Versorgung) a favore di cittadini

tedeschi residenti in Svizzera sono imponibili nella Repubblica federale di Germania

e devono essere esentate in Svizzera. È quindi immediatamente evidente che

anche l’intera somma versata al ricorrente dal Landesamt für Besoldung und

Versorgung deve essere stralciata dalla tassazione, senza che rilevi

approfondire ulteriormente la natura del suo precedente impiego quale professore

universitario.

Della stessa somma si

terrà unicamente conto ai fini della commisurazione dell’aliquota globale.

3. 3.1.

Più

problematica risulta la quantificazione della sostanza mobiliare (titoli e

capitali) e dei relativi redditi. Se la loro imponibilità in Svizzera, ovvero

al domicilio fiscale primario dei ricorrenti, è pacifica, la documentazione

bancaria prodotta il 30 settembre 2009 dall’avv. RA 1, su espressa richiesta

dell’autorità di tassazione, non consente invece a questa Camera di

pronunciarsi sulla loro entità, ove si pensi appena che l’estratto del conto

bancario aperto presso la __________ a nome della moglie RI 2, di complessivi 31'108.91

Euro, si riferisce al 29 gennaio 2006 e non alla data determinante del 31 dicembre

2008.

3.2.

Occorrerà

poi verificare l’esistenza di un’eventuale rendita versata dalla Deutsche Rentenversicherung,

dal 2005 subentrata alla Verband Deuschter Rentenversicherungsträger

(Federazione degli organismi tedeschi di assicurazione pensionistica) ed alla Bundesversicherungsanstalt

für Angestellte di Berlino (Ufficio federale di assicurazione degli

impiegati). Questa Camera ha già avuto modo di affermare che tali rendite,

quando vengono versate a beneficiari residenti in Svizzera, sottostanno alle

imposte federale, cantonale e comunale con lo stesso regime previsto per le

rendite svizzere AVS/AI (decisione CDT n. 80.2004.135 del 30 settembre 2005,

in: RtiD I-2006 n. 5t; v. anche Locher/Meier/Von

Siebenthal, Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz/Deutschland 1971 und

1978, vol. III, B 19.1 n. 7 e B 21 n. 4). A tal fine spetterà

all’Ufficio di tassazione richiedere ai contribuenti in particolare

un’attestazione scritta dell’ente pensionistico regionale competente e l’ultima

decisione di tassazione tedesca in loro possesso.

4. 4.1.

La

decisione su reclamo del 22 luglio 2009 deve pertanto essere annullata e gli

atti retrocessi all’autorità di tassazione, perché emetta un nuovo giudizio dopo

avere esperito gli atti istruttori indicati al punto precedente.

4.2.

Visto

l’esito del gravame, si giustifica di non porre a carico dei ricorrenti né la

tassa di giustizia né le spese processuali. D’altra parte, ai ricorrenti è

riconosciuta unicamente un’indennità per ripetibili ridotta, giacché la

semplice richiesta, sin dal principio, dello stralcio della rendita previdenziale

percepita dal marito avrebbe verosimilmente consentito di chiarire la

fattispecie senza dover adire questa Camera.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. 1.1. Il

ricorso del 18 agosto 2009 contro le tassazioni IC/IFD 2006 e 2007 è privo

d’oggetto.

1.2. La

decisione su reclamo del 22 luglio 2009 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione di Locarno per una nuova decisione, dopo gli accertamenti

indicati al punto 3.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Ai

ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-

-

-

-

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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