80.2009.120
Doppia imposizione internazionale: convenzione con la Germania, pensione versata da un Land ad un cittadino tedesco, imposizione in Germania
21 aprile 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2009.120
Data decisione, Autorità:
21.04.2010, CDT
Titolo:
Doppia imposizione internazionale: convenzione con la Germania, pensione versata da un Land ad un cittadino tedesco, imposizione in Germania
CONVENZIONE CON LA GERMANIA SULLA DOPPIA IMPOSIZIONE
art. 18 CDI-D
art. 19 CDI-D
Incarto n.
80.2009.120
Lugano
21 aprile
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 18 agosto 2009 contro la decisione del 22
luglio 2009 in materia di IC/IFD 2008.
Fatti
A. I
coniugi RI 1, cittadini germanici al beneficio di un permesso di dimora, risiedono
nel comune di __________ dal 1° agosto 2006.
Negli anni 2006 e 2007,
non avendo ricevuto risposta alle richieste di informazioni inviate sia all’indirizzo
ticinese di __________ sia a quello tedesco di __________, l’Ufficio di
tassazione di Locarno imponeva d’ufficio i contribuenti per mancata presentazione
della documentazione sollecitata. Con successiva decisione dell’11 giugno 2009,
notificando loro la tassazione IC/IFD 2008, l’autorità di tassazione esponeva nuovamente
in via valutativa un reddito netto di fr. 130'000.– ed una sostanza mobiliare netta
di fr. 20'000.–.
B. I contribuenti, assistiti da un fiduciario di __________, presentavano
un unico reclamo il 19 giugno 2009, nel quale contestavano le premesse per un
loro assoggettamento illimitato nel Canton Ticino. Con particolare riguardo
alle tassazioni IC/IFD 2006 e 2007, giustificavano poi il ritardo nell’inoltro
del reclamo con i gravi problemi di salute del marito.
L’autorità
fiscale, con decisione del 22 luglio 2009, respingeva il reclamo contro la
tassazione IC/IFD 2008, confermando l’imponibilità illimitata dei contribuenti.
Nella motivazione allegata aggiungeva poi che il reclamo contro le tassazioni
IC/IFD 2006 e 2007 andava invece dichiarato irricevibile, in quanto tardivo.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1,
rappresentati dall’avv. RA 1, postulano la riforma delle decisioni di
tassazione IC/IFD 2006, 2007 e 2008, sulla scorta della documentazione allegata
al gravame. Per quanto attiene alla tardività del reclamo contro le tassazioni
2006 e 2007, i ricorrenti ribadiscono che l’inosservanza dei termini legali è
Considerandi
da attribuire alla grave malattia del marito ed alla loro forzata assenza
all’estero. Nel merito chiedono poi lo stralcio della rendita previdenziale percepita
dal marito quale professore universitario in pensione, suscettibile
d’imposizione solo in Germania, abbandonando invece la censura relativa al loro
assoggettamento illimitato in Svizzera.
D. Nel
frattempo, il 21 ottobre 2009, l’Ufficio di tassazione di Locarno ha emesso due
distinte decisioni su reclamo per gli anni 2006 e 2007, appurando che la
pensione pubblica percepita dal contribuente andava imposta in Germania e
calcolata in Svizzera solo ai fini dell’aliquota applicabile. Nelle
osservazioni al presente gravame del 27 ottobre 2009, propone infine di aderire
alle richieste dei ricorrenti anche per quanto concerne il periodo fiscale 2008.
Diritto
1.
1.1.
La Camera
di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve
pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero
tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,
sia fondata. Se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli
atti verranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
1.2
Nel caso
in esame, l’Ufficio di tassazione ha notificato ai ricorrenti una sola decisione
su reclamo, riferita al periodo fiscale 2008, aggiungendo poi nella motivazione
allegata che il reclamo contro le tassazioni IC/IFD 2006 e 2007 andava
dichiarato irricevibile in quanto tardivo.
Come
ammesso dalla stessa autorità di tassazione nelle proprie osservazioni del 27
ottobre 2009, una simile scelta è del tutto inadeguata. Adita dal contribuente
con un unico reclamo, l’autorità doveva infatti prendere una specifica
decisione per ogni singolo periodo fiscale contestato. È qui appena il caso di
ricordare che l’autorità materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al
Dispositivo
dispositivo di una decisione, e non si estende ai suoi motivi (RDAF 2001 p. 261
ss. = StE 2001 B 96.11 N. 6). La motivazione di una decisione deve permettere
al contribuente di afferrare gli elementi sui quali l’autorità giudicante si è
basata, ma non può certo essere ritenuta parte del dispositivo della stessa decisione
(cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.2006.153 del 2 maggio 2007).
1.3.
A seguito
della notifica delle nuove decisioni su reclamo del 21 ottobre 2009, nel
frattempo passate in giudicato, il ricorso contro le tassazioni IC/IFD 2006 e
2007 va in ogni caso stralciato dai ruoli, in quanto divenuto privo di oggetto.
2. 2.1.
Come
esposto in narrativa, per quanto attiene al periodo fiscale 2008 ancora in discussione,
nelle proprie osservazioni del 27 ottobre 2009, l’Ufficio di tassazione propone
di aderire alle richieste dei ricorrenti, stralciando dai redditi imponibili la
rendita previdenziale versata al marito dall’Ufficio statale per le remunerazioni
e le pensioni (Landesamt für Besoldung und Versorgung) del land Baden-Württemberg,
in quanto suscettibile d’imposizione solo in Germania.
2.2.
Secondo l’art. 18 della
Convenzione tra la confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania
per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla
sostanza dell’11 agosto 1971 (CDI-D; RS 0.672.913.62), salve le disposizioni dell’art.
19, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe, pagate a un residente di uno
Stato contraente a titolo di cessato impiego, sono imponibili soltanto in
questo Stato.
Diversamente
dal vero e proprio reddito da lavoro, pertanto, le pensioni che vengono pagate
da un datore di lavoro privato per un’attività lavorativa dipendente cessata,
sono imponibili solo nello Stato in cui il beneficiario risiede (Modello di Convenzione fiscale sui
redditi e sul patrimonio dell’OCSE, traduzione a cura di Guglielmo Maisto,
Milano 2004, n. 1 ad art. 18, p. 239).
2.3.
L’art. 19 della
Convenzione prevede invece la tassazione nello Stato che eroga i compensi, per
quanto si riferisce alle remunerazioni – non solo le pensioni,
dunque, ma anche salari, stipendi, ecc. – pagate dallo Stato, “Land, Cantone,
Distretto, Circolo, Comune o Consorzio di Comuni o da una persona giuridica di
diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente sia mediante prelevamento da
un fondo speciale”. Elemento fondamentale perché si applichi l’esenzione è la
nazionalità, nel senso che la persona fisica deve essere cittadina dello Stato
erogatore. Contrariamente all’analogo art. 19 della Convenzione italo-svizzera
(CDI-I; RS 0.672.945.41), la Convenzione in esame non
contiene un elenco delle persone giuridiche di diritto pubblico.
2.4.
Da quanto precede,
discende chiaramente che tutti i versamenti effettuati dall’Ufficio statale per
le retribuzioni e le pensioni del Ministero delle finanze del land
Baden-Württemberg (Landesamt für Besoldung und Versorgung) a favore di cittadini
tedeschi residenti in Svizzera sono imponibili nella Repubblica federale di Germania
e devono essere esentate in Svizzera. È quindi immediatamente evidente che
anche l’intera somma versata al ricorrente dal Landesamt für Besoldung und
Versorgung deve essere stralciata dalla tassazione, senza che rilevi
approfondire ulteriormente la natura del suo precedente impiego quale professore
universitario.
Della stessa somma si
terrà unicamente conto ai fini della commisurazione dell’aliquota globale.
3. 3.1.
Più
problematica risulta la quantificazione della sostanza mobiliare (titoli e
capitali) e dei relativi redditi. Se la loro imponibilità in Svizzera, ovvero
al domicilio fiscale primario dei ricorrenti, è pacifica, la documentazione
bancaria prodotta il 30 settembre 2009 dall’avv. RA 1, su espressa richiesta
dell’autorità di tassazione, non consente invece a questa Camera di
pronunciarsi sulla loro entità, ove si pensi appena che l’estratto del conto
bancario aperto presso la __________ a nome della moglie RI 2, di complessivi 31'108.91
Euro, si riferisce al 29 gennaio 2006 e non alla data determinante del 31 dicembre
2008.
3.2.
Occorrerà
poi verificare l’esistenza di un’eventuale rendita versata dalla Deutsche Rentenversicherung,
dal 2005 subentrata alla Verband Deuschter Rentenversicherungsträger
(Federazione degli organismi tedeschi di assicurazione pensionistica) ed alla Bundesversicherungsanstalt
für Angestellte di Berlino (Ufficio federale di assicurazione degli
impiegati). Questa Camera ha già avuto modo di affermare che tali rendite,
quando vengono versate a beneficiari residenti in Svizzera, sottostanno alle
imposte federale, cantonale e comunale con lo stesso regime previsto per le
rendite svizzere AVS/AI (decisione CDT n. 80.2004.135 del 30 settembre 2005,
in: RtiD I-2006 n. 5t; v. anche Locher/Meier/Von
Siebenthal, Doppelbesteuerungsabkommen Schweiz/Deutschland 1971 und
1978, vol. III, B 19.1 n. 7 e B 21 n. 4). A tal fine spetterà
all’Ufficio di tassazione richiedere ai contribuenti in particolare
un’attestazione scritta dell’ente pensionistico regionale competente e l’ultima
decisione di tassazione tedesca in loro possesso.
4. 4.1.
La
decisione su reclamo del 22 luglio 2009 deve pertanto essere annullata e gli
atti retrocessi all’autorità di tassazione, perché emetta un nuovo giudizio dopo
avere esperito gli atti istruttori indicati al punto precedente.
4.2.
Visto
l’esito del gravame, si giustifica di non porre a carico dei ricorrenti né la
tassa di giustizia né le spese processuali. D’altra parte, ai ricorrenti è
riconosciuta unicamente un’indennità per ripetibili ridotta, giacché la
semplice richiesta, sin dal principio, dello stralcio della rendita previdenziale
percepita dal marito avrebbe verosimilmente consentito di chiarire la
fattispecie senza dover adire questa Camera.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. 1.1. Il
ricorso del 18 agosto 2009 contro le tassazioni IC/IFD 2006 e 2007 è privo
d’oggetto.
1.2. La
decisione su reclamo del 22 luglio 2009 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione di Locarno per una nuova decisione, dopo gli accertamenti
indicati al punto 3.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Ai
ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 300.– per ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-
-
-
-
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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