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Decisione

80.2009.121

Deduzioni: debiti e interessi passivi, creditore residente all'estero, condizioni, onere della prova, reddito presunto

2 luglio 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1959, svolge due attività lucrative: un’attività indipendente quale titolare

di una piccola impresa di pulizia e un’attività dipendente quale custode di

immobili. La moglie RI 2, nata nel 1962, anch’essa custode di immobili, dal mese

di aprile 2004 ha inoltre potuto beneficiare delle indennità di disoccupazione.

Nella

dichiarazione fiscale 2004, i contribuenti indicavano di avere percepito

redditi per complessivi fr. 198'970.–, tra i quali spiccava il reddito da

attività lucrativa indipendente del marito di fr. 90'000.–.

B. Notificando

loro la tassazione IC/IFD 2004, con decisione del 13 giugno 2007, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Città commisurava il reddito imponibile in fr. 168'500.–

per l’IC ed in fr. 183'500.– per l’IFD. L’autorità di tassazione aveva in particolar

modo rettificato in fr. 118'000.– il reddito aziendale del marito ed aggiunto ai

proventi dichiarati altri redditi per fr. 40'000.–, spiegando nella motivazione

allegata che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra

fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

C. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 18 giugno 2007,

contestando di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate.

Con

scritto dell’8 maggio 2009, la fiduciaria RA 1 chiariva che per l’acquisto di

un appartamento di __________, perfezionatosi l’8 gennaio 2004, i contribuenti

avevano acceso un prestito ipotecario di 344'000 franchi, mentre la differenza di

prezzo era stata saldata grazie ad un prestito di € 50'000.– garantito dal padre della contribuente, __________, residente

in __________. La rappresentante precisava quindi che tale importo era stato dapprima

versato su un conto __________ intestato ai coniugi __________ e da qui

trasferito su un conto di risparmio svizzero, sempre intestato ai contribuenti.

A riprova delle sue argomentazioni, produceva l’avviso di accredito bancario di

un importo di fr. 75'850.10, valuta 18 dicembre 2003.

D. Con

e-mail dell’11 maggio 2009, l’autorità di tassazione si rivolgeva alla rappresentante

dei contribuenti, invitandola a produrre anche l’addebito bancario del conto intestato

al padre della contribuente.

Il 6

luglio 2009, la rappresentante si limitava a presentare copia dell’ordine di

pagamento a favore del conto di risparmio svizzero e a debito di un conto __________

intestato ai contribuenti, spiegando di non poter produrre l’addebito bancario

richiesto “in quanto l’operazione era stata eseguita a contanti dal signor __________”.

L’Ufficio

di tassazione, con successiva decisione del 22 luglio 2009, respingeva il

reclamo. Per quanto qui di interesse, l’autorità osservava che il reddito

aziendale di fr. 118'000.– comprendeva, oltre all’utile d’esercizio, i prelevamenti

personali e la ripresa di spese private. Confermava quindi il reddito d’altra

fonte, stimato in 40'000 franchi sulla base del calcolo delle entrate e delle

uscite, precisando che la documentazione bancaria prodotta dai contribuenti non

era sufficiente a rendere verosimile il preteso prestito proveniente

dall’estero.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano sostanzialmente

lo stralcio del reddito d’altra fonte di fr. 40'000.– aggiunto dall’autorità di

tassazione. A loro avviso, l’esistenza e l’entità del preteso finanziamento è

comprovata sia dalla documentazione bancaria prodotta nel corso della procedura

sia dal riconoscimento di debito sottoscritto il 1° dicembre 2003 e già

allegato all’elenco debiti presentato con la dichiarazione d’imposta, nel quale

si impegnavano testualmente a restituire a __________ la somma di € 49'500.– “senza nessun interesse o altro

compenso forfetario pattuito”.

F. Dando

seguito alla richiesta dei ricorrenti, questa Camera ha convocato una prima

udienza per giovedì 11 marzo 2010, che la fiduciaria RA 1 ha chiesto di posticipare per sua “indisponibilità”. Una nuova udienza è quindi stata fissata per

il 30 marzo 2010.

Il giorno

prima, ovvero il 29 marzo 2010, la rappresentante faceva sapere via fax di non

poter partecipare nemmeno alla seconda udienza, rinunciando tuttavia a chiedere

un nuovo rinvio. In allegato trasmetteva una scrittura privata, redatta il 10

aprile 2009 dinanzi all’avv. __________ di __________, nella quale __________ confermava

di avere concesso alla figlia RI 2, con due lasciti a contanti di € 50'000.– ciascuno, la somma complessiva di

€ 100'000.–, da computarsi

successivamente sul residuo dell’asse ereditario.

Diritto

1. Come

anticipato in narrativa, nel corso del mese di gennaio 2004, i coniugi RI 1

hanno acquistato, in ragione di un mezzo ciascuno, un appartamento nel comune di

__________ (foglio PPP n. __________ al fondo base mapp. __________), al prezzo

di fr. 430'000.–, pagandolo in parte mediante l’accensione di un prestito ipotecario

di 344'000 franchi ed in parte tramite un asserito mutuo di € 49'500.– garantito dal padre della

contribuente, __________, residente in __________.

Richiesti

di meglio documentare tale finanziamento estero, i ricorrenti si sono sostanzialmente

limitati a produrre l’avviso di accredito di un importo di fr. 75'850.10 a favore di un conto di risparmio aperto a loro nome presso __________ di __________ (conto

n. __________) ed il relativo ordine di pagamento a carico di un conto

italiano, pure aperto a loro nome, presso la __________ di __________, in __________.

Non hanno invece fornito la postulata prova del prelevamento dell’importo di € 49'500.– da conti bancari intestati al

preteso creditore, sostenendo che “l’operazione era stata eseguita a contanti

dal signor __________”.

Ritenendo

insufficiente la documentazione prodotta a comprova dell’esistenza del debito

estero, nella decisione qui impugnata l’autorità di tassazione ha così confermato l’aggiunta del reddito d’altra fonte di fr. 40'000.– ai proventi

dichiarati ed ha conseguentemente negato la deduzione del debito in questione.

Considerandi

2.

2.1.

In un

caso simile a quello in esame, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare

che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli

interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente

domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell’esistenza di tale

debito. È pure giustificata l’imposizione di un reddito d’altra fonte che tenga

conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate

dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n.2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella fattispecie, i contribuenti avevano addotto di

avere contratto un debito nei confronti di persone residenti all’estero. L’Alta

Corte, nella sua decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore

domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e

indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in concreto –

risiedono all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire

la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA

55.

137 consid. 3a).

2.2

Analogamente,

il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della

Camera di diritto tributario di riconoscere l’esistenza di un prestito nei

confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva

prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d’altra

fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. In

particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista la somma in

discussione, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero ricordati

prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita dalla

dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in quanto

difficilmente controllabile (sentenza n.2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6

ottobre 1998, in: RDAT I-1999 n. 15t).

2.3

In un

altro caso ancora, l’Alta Corte ha negato la deduzione dal reddito imponibile

di un asserito debito nei confronti di una società di diritto tedesco, nel

frattempo liquidata, il cui titolare del diritto di firma, espressamente

interpellato in merito all’identità dei creditori effettivi, si era detto

impossibilitato di dar seguito alla richiesta, poiché lesiva dei diritti della

personalità. Nella stessa sentenza, il Tribunale federale aveva poi anche

rilevato che, quando il contribuente non è in grado di produrre le prove che

gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui esposti, l’autorità fiscale

gli nega la deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali

concernenti l’onere probatorio ed impone lo stesso importo quale reddito da altra

fonte; ciò costituisce la logica conseguenza dell’inadempimento da parte dei

contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che il reddito soggetto all’imposta

comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente durante un

determinato periodo (sentenza n.2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t).

3.

3.1.

Tornando al

caso dei ricorrenti, si è detto come l’Ufficio di tassazione sia stato indotto

ad ulteriori accertamenti circa la loro situazione patrimoniale, dopo avere constatato

che essi giustificavano il pagamento del prezzo pattuito per l’acquisto

dell’appartamento di __________, iscritto a Registro fondiario l’8 gennaio

2004, tramite un asserito prestito di € 49'500.– garantito dal padre della ricorrente, residente in __________.

3.2

Richiesti

di comprovare il prelevamento di tale importo da conti bancari intestati al preteso

creditore, i ricorrenti hanno fatto sapere di non essere in grado di fornirla,

in quanto “l’operazione era stata eseguita a contanti dal signor __________”.

A tale

prova non può certo supplire il riconoscimento di debito sottoscritto il 1° dicembre

2003.

ed allegato all’elenco debiti, né tanto meno la scrittura privata redatta

il 10 aprile 2009 dinanzi all’avv. __________, nella quale __________

confermava di avere concesso alla figlia RI 2 due lasciti a contanti di € 50'000.– ciascuno, prodotta dal

rappresentante dei contribuenti con fax del 29 marzo 2010, in seguito alla rinuncia a comparire personalmente in udienza. Al di là del fatto che il riconoscimento

di debito tratta di un importo di € 49'000.–, mentre la scrittura privata considera due importi di € 50'000.– cadauno, non può inoltre non

essere osservato che i documenti in discussione si riferiscono a due rapporti contrattuali

ben distinti: il riconoscimento di debito si riferisce ad un preteso prestito

del 1° dicembre 2003, la scrittura privata a due lasciti dei mesi di dicembre

2004.

e febbraio 2009, “da computarsi… successivamente sul residuo dell’asse

ereditario”.

3.3

Come

correttamente osservato dall’autorità di tassazione, a prescindere dalla scarsa

verosimiglianza della tesi della consegna dell’importo di 49'500 (50'000) euro

in contanti, da quanto precede discende la conclusione che i ricorrenti non

sono stati in grado di comprovare la provenienza del capitale servito al pagamento

dell’appartamento di __________. Ciò implica, da un lato, che non può essere

riconosciuto il preteso debito nei confronti di __________, che avrebbe messo a

loro disposizione l’importo servito al pagamento in questione, e, dall’altro,

che sia giustificato aggiungere ai redditi dichiarati un importo di fr.

40'000.–, così come calcolato dall’autorità di tassazione in base alle entrate

ed alle uscite del 2004.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali

sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 800.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 880.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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