80.2009.121
Deduzioni: debiti e interessi passivi, creditore residente all'estero, condizioni, onere della prova, reddito presunto
2 luglio 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
80.2009.121
Data decisione, Autorità:
02.07.2010, CDT
Titolo:
Deduzioni: debiti e interessi passivi, creditore residente all'estero, condizioni, onere della prova, reddito presunto
OBBLIGO DI COLLABORAZIONE
art. 126 LIFD
art. 200 LT
Incarto n.
80.2009.121
Lugano
2 luglio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappr.
da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 19 agosto 2009 contro la decisione del 22
luglio 2009 in materia di IC e IFD 2004.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1959, svolge due attività lucrative: un’attività indipendente quale titolare
di una piccola impresa di pulizia e un’attività dipendente quale custode di
immobili. La moglie RI 2, nata nel 1962, anch’essa custode di immobili, dal mese
di aprile 2004 ha inoltre potuto beneficiare delle indennità di disoccupazione.
Nella
dichiarazione fiscale 2004, i contribuenti indicavano di avere percepito
redditi per complessivi fr. 198'970.–, tra i quali spiccava il reddito da
attività lucrativa indipendente del marito di fr. 90'000.–.
B. Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2004, con decisione del 13 giugno 2007, l’Ufficio di
tassazione di Lugano Città commisurava il reddito imponibile in fr. 168'500.–
per l’IC ed in fr. 183'500.– per l’IFD. L’autorità di tassazione aveva in particolar
modo rettificato in fr. 118'000.– il reddito aziendale del marito ed aggiunto ai
proventi dichiarati altri redditi per fr. 40'000.–, spiegando nella motivazione
allegata che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra
fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 18 giugno 2007,
contestando di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate.
Con
scritto dell’8 maggio 2009, la fiduciaria RA 1 chiariva che per l’acquisto di
un appartamento di __________, perfezionatosi l’8 gennaio 2004, i contribuenti
avevano acceso un prestito ipotecario di 344'000 franchi, mentre la differenza di
prezzo era stata saldata grazie ad un prestito di € 50'000.– garantito dal padre della contribuente, __________, residente
in __________. La rappresentante precisava quindi che tale importo era stato dapprima
versato su un conto __________ intestato ai coniugi __________ e da qui
trasferito su un conto di risparmio svizzero, sempre intestato ai contribuenti.
A riprova delle sue argomentazioni, produceva l’avviso di accredito bancario di
un importo di fr. 75'850.10, valuta 18 dicembre 2003.
D. Con
e-mail dell’11 maggio 2009, l’autorità di tassazione si rivolgeva alla rappresentante
dei contribuenti, invitandola a produrre anche l’addebito bancario del conto intestato
al padre della contribuente.
Il 6
luglio 2009, la rappresentante si limitava a presentare copia dell’ordine di
pagamento a favore del conto di risparmio svizzero e a debito di un conto __________
intestato ai contribuenti, spiegando di non poter produrre l’addebito bancario
richiesto “in quanto l’operazione era stata eseguita a contanti dal signor __________”.
L’Ufficio
di tassazione, con successiva decisione del 22 luglio 2009, respingeva il
reclamo. Per quanto qui di interesse, l’autorità osservava che il reddito
aziendale di fr. 118'000.– comprendeva, oltre all’utile d’esercizio, i prelevamenti
personali e la ripresa di spese private. Confermava quindi il reddito d’altra
fonte, stimato in 40'000 franchi sulla base del calcolo delle entrate e delle
uscite, precisando che la documentazione bancaria prodotta dai contribuenti non
era sufficiente a rendere verosimile il preteso prestito proveniente
dall’estero.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano sostanzialmente
lo stralcio del reddito d’altra fonte di fr. 40'000.– aggiunto dall’autorità di
tassazione. A loro avviso, l’esistenza e l’entità del preteso finanziamento è
comprovata sia dalla documentazione bancaria prodotta nel corso della procedura
sia dal riconoscimento di debito sottoscritto il 1° dicembre 2003 e già
allegato all’elenco debiti presentato con la dichiarazione d’imposta, nel quale
si impegnavano testualmente a restituire a __________ la somma di € 49'500.– “senza nessun interesse o altro
compenso forfetario pattuito”.
F. Dando
seguito alla richiesta dei ricorrenti, questa Camera ha convocato una prima
udienza per giovedì 11 marzo 2010, che la fiduciaria RA 1 ha chiesto di posticipare per sua “indisponibilità”. Una nuova udienza è quindi stata fissata per
il 30 marzo 2010.
Il giorno
prima, ovvero il 29 marzo 2010, la rappresentante faceva sapere via fax di non
poter partecipare nemmeno alla seconda udienza, rinunciando tuttavia a chiedere
un nuovo rinvio. In allegato trasmetteva una scrittura privata, redatta il 10
aprile 2009 dinanzi all’avv. __________ di __________, nella quale __________ confermava
di avere concesso alla figlia RI 2, con due lasciti a contanti di € 50'000.– ciascuno, la somma complessiva di
€ 100'000.–, da computarsi
successivamente sul residuo dell’asse ereditario.
Diritto
1. Come
anticipato in narrativa, nel corso del mese di gennaio 2004, i coniugi RI 1
hanno acquistato, in ragione di un mezzo ciascuno, un appartamento nel comune di
__________ (foglio PPP n. __________ al fondo base mapp. __________), al prezzo
di fr. 430'000.–, pagandolo in parte mediante l’accensione di un prestito ipotecario
di 344'000 franchi ed in parte tramite un asserito mutuo di € 49'500.– garantito dal padre della
contribuente, __________, residente in __________.
Richiesti
di meglio documentare tale finanziamento estero, i ricorrenti si sono sostanzialmente
limitati a produrre l’avviso di accredito di un importo di fr. 75'850.10 a favore di un conto di risparmio aperto a loro nome presso __________ di __________ (conto
n. __________) ed il relativo ordine di pagamento a carico di un conto
italiano, pure aperto a loro nome, presso la __________ di __________, in __________.
Non hanno invece fornito la postulata prova del prelevamento dell’importo di € 49'500.– da conti bancari intestati al
preteso creditore, sostenendo che “l’operazione era stata eseguita a contanti
dal signor __________”.
Ritenendo
insufficiente la documentazione prodotta a comprova dell’esistenza del debito
estero, nella decisione qui impugnata l’autorità di tassazione ha così confermato l’aggiunta del reddito d’altra fonte di fr. 40'000.– ai proventi
dichiarati ed ha conseguentemente negato la deduzione del debito in questione.
Considerandi
2.
2.1.
In un
caso simile a quello in esame, il Tribunale federale ha avuto modo di affermare
che si giustifica di non ammettere in deduzione, dal reddito imponibile, gli
interessi pagati su un preteso mutuo acceso nei confronti di un parente
domiciliato all'estero, in mancanza di sufficienti prove dell’esistenza di tale
debito. È pure giustificata l’imposizione di un reddito d’altra fonte che tenga
conto della sproporzione esistente fra le spese del contribuente e le entrate
dichiarate, per lo stesso periodo (sentenza n.2P.267/1998 e 2A.382/1998 del 7 luglio 1999, in: RDAT I-2000 n. 15t). Anche in quella fattispecie, i contribuenti avevano addotto di
avere contratto un debito nei confronti di persone residenti all’estero. L’Alta
Corte, nella sua decisione, ha rammentato che, se, di norma, per un creditore
domiciliato in Svizzera è sufficiente indicare semplicemente il suo nome e
indirizzo, per i debiti professati verso creditori che – come in concreto –
risiedono all’estero, il fisco ha il dovere di esigere dal contribuente delle informazioni più precise e più complete, dando prova di un maggiore rigore d’indagine, così da garantire
la generalità dell'imposta e la parità di trattamento tra gli amministrati (ASA
55.
137 consid. 3a).
2.2
Analogamente,
il Tribunale federale ha ritenuto che non fosse arbitrario il rifiuto della
Camera di diritto tributario di riconoscere l’esistenza di un prestito nei
confronti di un cittadino francese, nel caso di un contribuente che aveva
prodotto il contratto di mutuo solo dopo essere stato tassato per un reddito d’altra
fonte di fr. 40'000, a dipendenza di una sproporzione fra entrate e uscite. In
particolare aveva ammesso che si potesse ritenere singolare, vista la somma in
discussione, il fatto che né il ricorrente né sua moglie si fossero ricordati
prima di tale prestito; inoltre era insufficiente la prova costituita dalla
dichiarazione fatta dal preteso mutuante, domiciliato all’estero, in quanto
difficilmente controllabile (sentenza n.2A.355/1997 e 2P.276/1997 del 6
ottobre 1998, in: RDAT I-1999 n. 15t).
2.3
In un
altro caso ancora, l’Alta Corte ha negato la deduzione dal reddito imponibile
di un asserito debito nei confronti di una società di diritto tedesco, nel
frattempo liquidata, il cui titolare del diritto di firma, espressamente
interpellato in merito all’identità dei creditori effettivi, si era detto
impossibilitato di dar seguito alla richiesta, poiché lesiva dei diritti della
personalità. Nella stessa sentenza, il Tribunale federale aveva poi anche
rilevato che, quando il contribuente non è in grado di produrre le prove che
gli sono state richieste riguardo ai debiti da lui esposti, l’autorità fiscale
gli nega la deduzione di tali debiti in applicazione delle regole generali
concernenti l’onere probatorio ed impone lo stesso importo quale reddito da altra
fonte; ciò costituisce la logica conseguenza dell’inadempimento da parte dei
contribuenti dei loro oneri probatori e del fatto che il reddito soggetto all’imposta
comprende la totalità dei proventi che pervengono al contribuente durante un
determinato periodo (sentenza n.2A.389/2002 e 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in: RDAT II-2003 n. 15t).
3.
3.1.
Tornando al
caso dei ricorrenti, si è detto come l’Ufficio di tassazione sia stato indotto
ad ulteriori accertamenti circa la loro situazione patrimoniale, dopo avere constatato
che essi giustificavano il pagamento del prezzo pattuito per l’acquisto
dell’appartamento di __________, iscritto a Registro fondiario l’8 gennaio
2004, tramite un asserito prestito di € 49'500.– garantito dal padre della ricorrente, residente in __________.
3.2
Richiesti
di comprovare il prelevamento di tale importo da conti bancari intestati al preteso
creditore, i ricorrenti hanno fatto sapere di non essere in grado di fornirla,
in quanto “l’operazione era stata eseguita a contanti dal signor __________”.
A tale
prova non può certo supplire il riconoscimento di debito sottoscritto il 1° dicembre
2003.
ed allegato all’elenco debiti, né tanto meno la scrittura privata redatta
il 10 aprile 2009 dinanzi all’avv. __________, nella quale __________
confermava di avere concesso alla figlia RI 2 due lasciti a contanti di € 50'000.– ciascuno, prodotta dal
rappresentante dei contribuenti con fax del 29 marzo 2010, in seguito alla rinuncia a comparire personalmente in udienza. Al di là del fatto che il riconoscimento
di debito tratta di un importo di € 49'000.–, mentre la scrittura privata considera due importi di € 50'000.– cadauno, non può inoltre non
essere osservato che i documenti in discussione si riferiscono a due rapporti contrattuali
ben distinti: il riconoscimento di debito si riferisce ad un preteso prestito
del 1° dicembre 2003, la scrittura privata a due lasciti dei mesi di dicembre
2004.
e febbraio 2009, “da computarsi… successivamente sul residuo dell’asse
ereditario”.
3.3
Come
correttamente osservato dall’autorità di tassazione, a prescindere dalla scarsa
verosimiglianza della tesi della consegna dell’importo di 49'500 (50'000) euro
in contanti, da quanto precede discende la conclusione che i ricorrenti non
sono stati in grado di comprovare la provenienza del capitale servito al pagamento
dell’appartamento di __________. Ciò implica, da un lato, che non può essere
riconosciuto il preteso debito nei confronti di __________, che avrebbe messo a
loro disposizione l’importo servito al pagamento in questione, e, dall’altro,
che sia giustificato aggiungere ai redditi dichiarati un importo di fr.
40'000.–, così come calcolato dall’autorità di tassazione in base alle entrate
ed alle uscite del 2004.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali
sono a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 800.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 880.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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