80.2009.123
Imposta di successione e donazione: acquisto eredità senza accettazione, decesso della figlia erede prima della scadenza del termine per rinunciare all'eredità
21 luglio 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2009.123
Data decisione, Autorità:
21.07.2010, CDT
Titolo:
Imposta di successione e donazione: acquisto eredità senza accettazione, decesso della figlia erede prima della scadenza del termine per rinunciare all'eredità
DETERMINAZIONE DELLA SOSTANZA IMPONIBILE
art. 560 CC
art. 566 CC
art. 567 CC
art. 569 CC
art. 141 let. b LT
art. 157 LT
Incarto n.
80.2009.123
Lugano
21 luglio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 21 agosto 2009 contro la decisione del 23 luglio 2009 in materia di Imposta successione donazione.
Fatti
A. Il
14 agosto 2003, decedeva a __________ __________. Dal certificato ereditario rilasciato il 22 settembre 2003 dalla Pretura di __________ risultavano eredi i figli __________
e __________ ed il nipote (abiatico) RI 1.
Dall’inventario trasmesso all’autorità fiscale dagli eredi risultava una sostanza netta di oltre 16 milioni di franchi.
Con decisione dell’11 febbraio 2009, l’CO 1 (UCISD) rinunciava al prelevamento dell’imposta di successione, essendo i successori esenti per legge.
B. Il 7
ottobre 2003, decedeva a __________ __________. Dal certificato ereditario rilasciato il 18 novembre 2003 dalla Pretura di __________ risultavano eredi il fratello RA 1
ed il nipote RI 1.
L’11
febbraio 2009, l’CO 1 notificava ai due
eredi un progetto di tassazione dell’imposta di successione. L’imponibile di
fr. 10'781'510.– era suddiviso per metà fra gli eredi. L’imposta a carico di RI
1 ammontava a fr. 997'279.50.
C. Prendendo
posizione sul progetto di tassazione, con scritto del 27 marzo 2009, RI 1
contestava che __________ fosse mai stata erede di __________. Ella non avrebbe
infatti mai accettato l’eredità e, d’altronde, non avrebbe avuto il tempo
necessario, essendo morta poco dopo la madre. Egli avrebbe di conseguenza
ereditato direttamente dalla nonna e non dalla zia.
Con decisione del 23 aprile 2009, l’autorità di tassazione notificava agli eredi di __________ la tassazione dell’imposta di successione, conformemente al progetto dell’11 febbraio 2009. Per quanto
attiene alla questione evocata nelle osservazioni del contribuente, l’UCISD
sottolineava che gli eredi acquistano la successione senza che sia richiesta
l’accettazione, potendo semmai rinunciare. Non risultando che __________ avesse
rinunciato all’eredità della madre, la tassazione doveva essere confermata.
D. RI 1
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 20 maggio 2009. Il reclamante
ribadiva che a suo avviso la zia era diventata solo “erede legittima potenziale”,
ma che di fatto non aveva avuto la possibilità di ereditare e non era quindi
mai divenuta erede. In particolar modo, rilevava che, avendo gli eredi il diritto
di rinunciare entro tre mesi, l’eredità veniva acquisita solo dopo la scadenza
di tale termine. Né si poteva escludere, a suo avviso, che __________
intendesse rinunciare all’eredità, considerata la grave malattia da cui era
affetta ed il fatto che non avesse firmato né l’inventario né la richiesta del
certificato ereditario.
L’UCISD
respingeva il reclamo, con decisione del 23 luglio 2009. Rilevato che gli eredi
acquistano l’eredità “eo ipso” e che nella fattispecie __________ non aveva
rinunciato, l’autorità riteneva irrilevante la circostanza che il termine di
tre mesi per la rinuncia non fosse ancora scaduto al momento della sua morte.
E. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula l’annullamento della tassazione dell’imposta di successione e l’adozione di una nuova decisione, che riduca la base imponibile ai soli beni personali di __________.
A suo avviso, nel caso in cui l’erede sia tanto gravemente malato da non avere
alcuna speranza di vita, la rinuncia dovrebbe essere presunta, come avviene nel
caso dell’isolvenza. L’insorgente osserva poi nuovamente che la defunta non ha
sottoscritto la richiesta di certificato ereditario né l’inventario. Invoca quindi il diritto di rinunciare all’eredità, che il codice civile concede agli eredi,
in caso di morte dell’erede durante i tre mesi in cui può rinunciare.
F. Nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2009, l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni propone di respingere il gravame. Ribadito che
a suo avviso la quota di un terzo dell’eredità di __________ è entrata nella
massa ereditaria del ricorrente solo dopo il decesso di __________, l’autorità
fiscale contesta che la rinuncia di quest’ultima possa essere presunta. Rileva
infine che l’insorgente non ha presentato una dichiarazione di rinuncia ex
art. 569 CC, in qualità di erede dell’erede deceduta entro i tre mesi,
sottolineando che, se lo avesse fatto, l’operazione avrebbe potuto configurarsi
come un’elusione d’imposta.
Diritto
1. Secondo
l’art. 141 lett. b LT, sono sottoposti all’imposta sulle successioni le trasmissioni di beni e di diritti e le liberalità per disposizione a causa di morte,
segnatamente mediante istituzione di erede o legato (per testamento o contratto
successorio), sostituzione volgare, sostituzione fedecommissaria, fondazione o donazione.
L’art. 157 LT stabilisce
che, per la determinazione della sostanza imponibile fa stato il valore al
momento dell’apertura della successione o dell’esecuzione della liberalità.
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, è litigiosa la questione se il ricorrente abbia ereditato dalla
defunta __________, a sua volta erede di __________, oppure se invece vi sia
stato un unico trapasso patrimoniale, direttamente da __________ al contribuente.
2.2
Come ha
ricordato l’autorità fiscale, nella decisione impugnata e nelle osservazioni al ricorso, gli eredi acquistano per legge l’universalità della successione dal momento della sua apertura (art. 560 cpv. 1 CC). La devoluzione e l’acquisto
dell’eredità sono dunque simultanei. Con la morte, gli eredi diventano subito,
direttamente in base alla legge (acquisto eo ipso), proprietari comuni
dell’insieme dei beni del de cuius. Non è richiesto a tal fine né una
dichiarazione di accettazione o un riconoscimento da parte degli eredi né un
atto dell’autorità. Neppure si richiede che gli eredi abbiano avuto conoscenza
dell’apertura della successione. Quest’ultima non resta senza padrone neppure
durante una fase transitoria (Schwander,
in: Honsell/Vogt/Geiser [a cura di], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 3a
ediz., Basilea 2007, n. 5 ad art. 560 CC, p. 493).
La
possibilità di rifiutare l’eredità, durante il lasso di tempo in cui è ammessa,
subordina l’acquisto ad una condizione risolutiva; l’erede è, finché decorre il
termine per rifiutare, erede provvisorio. In tal modo non viene tuttavia
relativizzato l’acquisto eo ipso, ma si tiene conto unicamente del fatto
che l’erede può rifiutare l’eredità e far venir meno per sé la successione universale. Se non rifiuta ed è pertanto erede, ha necessariamente acquistato eo ipso;
se non è erede, perché ha rifiutato, non può neppure avere acquistato eo
ipso (Schwander, op. cit., n.
7.
ad art. 560 CC, p. 493).
2.3
Non
possono pertanto essere condivise le argomentazioni del ricorrente, secondo
cui, prima che sia scaduto il termine per rifiutare l’eredità, l’erede è solo
“potenziale”. Se si tiene conto del carattere di condizione risolutiva che è
proprio della rinuncia, è evidente che il ragionamento proposto nel ricorso è
in contrasto con la disciplina legale. Infatti, se, nel termine previsto dagli
articoli 567-568 CC, l’erede non rinuncia, egli ha acquistato la successione eo ipso con effetto a partire dal decesso del de cuius. Il
contribuente vorrebbe assimilare il diritto alla rinuncia ad una condizione sospensiva, in mancanza della quale l’eredità non viene acquistata.
2.4
L’unica
condizione che può far venir meno la devoluzione dell’eredità è pertanto
l’esercizio della facoltà, conferita all’erede legittimo o istituito, di
rinunciarvi (art. 566 cpv. 1 CC).
La
circostanza che __________, erede di __________, sia deceduta prima che fosse
trascorso il termine trimestrale per rinunciare (art. 567 cpv. 1 CC) non comporta
una diversa conclusione. Infatti, è la stessa legge che ha previsto tale
eventualità e l’ha risolta. L’art. 569 CC dispone che, morendo un erede prima
di essersi dichiarato per l’accettazione o per la rinuncia dell’eredità, la
facoltà di rinunciare si trasmette ai suoi eredi (cpv. 1); il termine per
rinunciare decorre dal giorno in cui essi eredi hanno saputo che la successione era devoluta al loro autore e non si compie prima che sia spirato il termine concesso a
loro medesimi per rinunciare alla successione di quest’ultimo (cpv. 2).
Ora,
nella fattispecie, il ricorrente si è trovato proprio nella condizione prevista dall’art. 569 cpv. 1 CC, avendo ereditato da una persona che è morta prima di aver
dichiarato di rinunciare all’eredità. In altre parole, egli stesso – così come
il suo coerede – poteva rendere operativa la condizione risolutiva che avrebbe
fatto venir meno la successione a favore di __________. A tal fine, secondo
l’art. 570 CC, avrebbe dovuto fare la rinuncia a voce o per scritto, senza
condizioni né riserve, all'autorità competente, che la avrebbe iscritta in uno
speciale registro. Autorità competente a ricevere le dichiarazioni di rinuncia è, nel Cantone Ticino, il Pretore (art. 2 n. 11 della legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 [LAC; RL 4.1.1.1]), che ne
ordina l'iscrizione a registro con procedura di camera di consiglio non contenziosa (art. 360 del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [CPC; RL
3.3.2
], cui rinvia l'art. 3 LAC).
Non si
comprende come il ricorrente possa pretendere dunque che __________ non sia mai
divenuta erede di __________, non avendo egli stesso esercitato la facoltà
prevista dall’art. 569 CC.
In queste
condizioni, può essere lasciata aperta la questione, evocata dalla Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni al ricorso, di un’eventuale elusione d’imposta.
2.5
Le
considerazioni che precedono rendono del tutto irrilevanti le ulteriori argomentazioni del ricorrente, che si riferiscono alla circostanza che la defunta __________
non avesse sottoscritto né l’istanza, con cui gli eredi avevano chiesto alla
pretura il rilascio del certificato ereditario, né l’inventario fiscale.
Anzi,
proprio la circostanza che il coerede del ricorrente abbia personalmente sottoscritto
l’istanza indirizzata alla Pretura e che l’inosrgente stesso ed il coerede abbiano
firmato l’inventario fiscale, indicando in entrambi i casi che __________ era
erede legale di __________, non fa che consolidare le conclusioni cui è pervenuta l’autorità fiscale.
2.6
Ancor
meno fondata, se non temeraria, è infine la tesi secondo cui la grave malattia
che affliggeva __________, e che l’ha poi condotta alla morte, dovrebbe essere
assimilata all’insol-venza, con la conseguenza che la rinuncia all’eredità
dovrebbe essere presunta.
La legge
è, anche a tale riguardo, chiarissima e stabilisce che la rinuncia si presume a
condizione che “l’insolvenza del defunto al momento dell’aperta successione fosse notoria o risultasse da atti officiali” (art. 566 cpv. 2 CC). Solo in presenza di una
insolvenza qualificata si presume che l’erede non abbia interesse ad ereditare
e gli si chiede di accettare.
Come sia
possibile paragonare una simile situazione a quella verificatasi con il decesso
di __________, che ha lasciato un patrimonio netto di oltre 16 milioni di franchi, è semplicemente incomprensibile.
3.
Il
ricorso si rivela infondato e deve pertanto essere respinto. Tassa di giustizia
e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 5’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale
di fr. 5’100.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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