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Decisione

80.2009.124

Procedura: reclamo, reformatio in peius, diritto di essere sentito del reclamante, annullamento della decisione su reclamo

17 agosto 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

, allora coniugato con __________, ha trasferito il domicilio da __________ (__________) a __________ il 1° settembre 2007. Il 13 dicembre 2007, si trasferiva

poi a __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2007, il contribuente indicava di essere separato e dichiarava

redditi per complessivi fr. 144'008.–. Fra le deduzioni, ne faceva valere in

particolare una di fr. 30'000.– per alimenti alla moglie e al figlio minorenne. Chiedeva inoltre la deduzione per figli a carico di fr. 21'600.–, con riferimento

sia al proprio figlio __________ sia al figlio della sua nuova compagna, __________.

B. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 18 marzo 2009, l’CO 1 di __________

commisurava il reddito imponibile del contribuente in fr. 70'300.– per l’IC ed

in fr. 73'300.– per l’IFD. L’autorità fiscale aveva dedotto gli alimenti, come

richiesto, mentre aveva negato la deduzione per figli a carico, ritenendo che

non ne fossero adempiuti i requisiti.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 2 aprile 2009, postulando

la deduzione sociale per i due minori.

Quanto al

proprio figlio, spiegava che era stato per tutto l’anno a suo carico. Sebbene

egli stesso si fosse trasferito __________, __________ era rimasto a __________,

dove frequentava le scuole. Con la convenzione di divorzio, era successivamente

stato affidato congiuntamente ai genitori. Il reclamante sottolineava che la

moglie aveva rinunciato alla deduzione per figlio a carico.

L’altro

bambino era invece figlio della sua “futura sposa” ed abitava con lui a __________

dal 14 dicembre 2007.

D. Al

termine di un’audizione dinanzi all’Ufficio di tassazione, le parti

sottoscrivevano un verbale, avente il seguente tenore:

Il comparente

ribadisce quanto già espresso, in particolar modo richiedendo in questa sede la

deduzione completa per il figlio __________ (per il quale provvede al

mantenimento ma che risulta domiciliato con l’ex moglie a __________, per

motivi di scelta scolastica) e la conseguente applicazione dell’aliquota attenuata

per l’anno fiscale 2007.

In

caso contrario, tenendo invece conto dell’affidamento congiunto nel frattempo

sancito dal giudice e della conseguente possibilità di procedere alla deduzione di ½ ciascuno nelle partite fiscali dei due ex coniugi e

dell’applicazione dell’aliquota B per il marito, quest’ultimo chiede un adeguamento

degli alimenti versati, per il figlio, di ca. fr. 11'300.– (con relativa rettifica

presso l’Ufficio tassazione di __________). Si osserva comunque che non è data

alcuna prova di quanto effettivamente versato, ritenuto che il sig. RI 1 procedeva

al pagamento delle fatture relative alla sig.ra __________ ed alla consegna di

soldi in “contante”.

L’Ufficio di tassazione si riserva d’approfondire ulteriormente il tutto ed emettere la sua decisione su reclamo.

E. Con decisione del 29 luglio 2009, l’Ufficio di tassazione modificava la tassazione a svantaggio del reclamante, commisurando il reddito imponibile in

fr. 92'200.– per l’IC ed in fr. 98'800.– per l’IFD. Rispetto alla decisione precedente, l’autorità fiscale aveva stralciato la deduzione degli alimenti alla moglie ed

al figlio ed aveva ammesso una deduzione per figlio a carico di fr. 8'100.– per

l’IC e di fr. 4'575.– per l’IFD.

Nella

motivazione, l’autorità sosteneva che il contribuente poteva essere considerato

separato dalla moglie solo a partire dal 14 dicembre 2007, data del

trasferimento a __________. Prima di allora, aveva risieduto a __________, ma

senza essere separato, e, dal suo trasferimento nel Canton Ticino, a __________,

presso la moglie. Per quanto attiene al figlio __________, l’Ufficio osservava che con la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio del 24 novembre 2008, era effettivamente stato stabilito l’affida-mento congiunto, ma non era

stato previsto il pagamento di alimenti né per la ex moglie né per il figlio. La motivazione si concludeva pertanto con le seguenti considerazioni:

Ritenuto

tutto ciò, ne consegue che ogni e qualsiasi discorso nel frattempo intervenuto,

in particolar modo per quanto reclamato in merito all’assegna-zione della deduzione completa per il figlio o gli alimenti versati, aggiunge la scrivente autorità fiscale,

valutati e non comprovabili ma ad ogni modo non fiscalmente pertinenti in relazione all’anno 2007, è superfluo (ricordiamo, fino al 31.12.2007 i sig.ri __________, sono da

considerare fiscalmente coniugati).

Pertanto,

accertato che nelle loro due tassazioni emesse sono invece stati

imposti/dedotti fr. 30'000.– quali alimenti per i quali, in sede di reclamo,

oltre alla già rivendicata e già concessa aliquota attenuata (IC) in quanto

“trattasi del primo anno di separazione”, viene richiesto, sempre in virtù di

una pretenziosa valutazione del contribuente, un congruo aumento nel caso non

gli fosse assegnata la deduzione per il figlio a carico, si deve giocoforza entrare nel merito.

Si

procede pertanto allo stralcio dell’importo di fr. 30'000.–, in quanto non pertinente,

alla conferma dell’aliquota attenuata per l’IC (grazie alla norma transitoria)

ed a quella per “persone sole” in ambito dell’IFD (con riferimento alla situazione al 31.12); per quanto concerne la deduzione per figlio a carico – domiciliato presso la

madre, congiuntamente affidato e per il quale è sottolineato l’impegno finanziario maggiore del padre – si reputa possa essere attribuita, ritenuta eccezionale la casistica, in

ragione di ⅔ a

quest’ultimo ed ⅓ alla madre

(in caso di affidamento congiunto, è prassi applicare la percentuale del 50%

cadauno).

F. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta la

decisione dell’autorità di tassazione, che ha stralciato la deduzione degli

alimenti, precedentemente riconosciuta, sottolineando che si tratta di una

modifica che non è stata discussa nel corso dell’udienza svoltasi dinanzi

all’Ufficio di tassazione. L’insorgente sostiene di essere separato fin dal

2006 e di esserlo stato in particolare durante tutto il 2007, anno durante il

quale avrebbe versato 2'500 franchi al mese di alimenti alla moglie, in base ad

una “prima convenzione di divorzio presentata alla pretura di __________”. La

convenzione sarebbe poi stata modificata nel corso del 2008, in considerazione del fatto che nel frattempo la moglie aveva trovato un impiego. Il contribuente

osserva, a tale proposito, che, se avesse saputo che anche la deduzione degli

alimenti era in discussione, avrebbe inviato all’Ufficio di tassazione anche la

prima convenzione e la prova dei versamenti effettuati su tale base.

Diritto

1. 1.1.

Con la

decisione impugnata, l’autorità fiscale ha modificato la decisione di tassazione a sfavore del contribuente, aumentando il reddito imponibile rispetto alla

decisione di tassazione.

1.2.

Per gli

articoli 135 cpv. 1 seconda frase LIFD e 208 cpv. 1 seconda frase LT,

nell’ambito della procedura di reclamo, l’autorità di tassazione può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente,

modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

È dunque

la legge stessa a subordinare la modifica della tassazione a svantaggio del contribuente alla condizione che quest’ultimo sia stato sentito.

Del

resto, dal diritto costituzionale di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), per

costante giurisprudenza, deve in particolare essere dedotto il diritto per

l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei

suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire

sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di

determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II

132 consid. 2b e rinvii).

1.3.

Il

diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità

di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

Non vi è

ragione di sanare la violazione del diritto di essere sentito, come ammesso

eccezionalmente dalla giurisprudenza, garantendolo nell’ambito della procedura

di ricorso.

Infatti,

il contribuente ha diritto al corretto svolgimento della procedura di reclamo,

nel cui ambito l’autorità ha le medesime facoltà che le spettano in sede di

tassazione (art. 134 cpv. 1 LIFD e art. 207 cpv. 1 LT). Spetta, in particolare,

all’autorità di tassazione, dopo aver dato al contribuente la facoltà di

prendere posizione sulla prospettata reformatio in peius, stabilire se

siano dati i presupposti per l’applicazione degli articoli 134 cpv. 2 prima frase

LIFD e 207 cpv. 2 LT, secondo cui non è ammesso il ritiro del reclamo quando

emerge dalle circostanze che la tassazione era “inesatta”. A tale proposito,

secondo la giurisprudenza e la dottrina, una reformatio in peius prevale

sull’eventuale ritiro del reclamo solo se la decisione impugnata è manifestamente

incompatibile con le norme giuridiche da applicare e se una correzione si impone senz’altro alla luce dell’esame della questione controversa (cfr. sentenza del

Tribunale federale n.2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in ASA 75 p. 159 = RF

2004 p. 510 e dottrina e giurisprudenza citate; v. anche la sentenza CDT n.

80.2009.133 del 25 novembre 2009).

1.4.

Nella

fattispecie, come detto, l’autorità fiscale ha stralciato la deduzione degli alimenti

che il ricorrente avrebbe versato nel corso del 2007 alla moglie separata ed al

figlio minorenne, ritornando in tal modo su quanto aveva fatto nella decisione

di tassazione. Nella decisione impugnata, afferma di essersi fondata su una

convenzione relativa alle conseguenze accessorie del divorzio, prodotta dal

contribuente nel corso della procedura di reclamo.

Ora, con

il ricorso a questa Camera e con la copiosa documentazione allegata, il

ricorrente cerca di contrastare la conclusione cui è pervenuta l’autorità di

tassazione della decisione impugnata.

Non

compete tuttavia alla Camera di diritto tributario la valutazione delle

argomentazioni e dei mezzi di prova su cui è fondato il ricorso. Sarebbe

spettata all’Ufficio di tassazione la verifica della situazione di fatto, che

era determinante per stabilire la corretta tassazione per il periodo fiscale

2007 del ricorrente. Ciò era necessario non solo in virtù del diritto di essere

sentito del contribuente in generale, da cui discende che l’autorità deve permettere

sempre al cittadino di prendere posizione prima di una decisione che lo

concerne, ma ancor più in applicazione delle disposizioni legali sulla

cosiddetta reformatio in peius, le quali, come detto, subordinano la

modifica della tassazione a sfavore del contribuente alla condizione che

quest’ultimo abbia avuto l’opportunità di esprimersi al riguardo.

L’unico

accenno a dei dubbi dell’Ufficio di tassazione, in merito ai presupposti per le

deduzioni postulate dal contribuente, sono contenuti nel verbale dell’udienza

del 5 giugno 2009, ma non contengono alcun accenno alla possibilità che venga

stralciata la deduzione già concessa con la prima decisione. Anzi, il verbale

si conclude con la frase seguente:

L’Ufficio di tassazione si riserva d’approfondire ulteriormente il tutto ed emettere la sua decisione su reclamo.

Tuttavia,

in seguito all’udienza, l’autorità non si è più rivolta al contribuente, per “approfondire

ulteriormente” le questioni che riteneva non chiare. Come afferma il ricorrente,

dal verbale non si evince in ogni caso che sia stata discussa la questione della

deduzione degli alimenti.

1.5.

Alla luce

delle considerazioni che precedono, la decisione impugnata deve essere

annullata, senza che questa Camera possa entrare nel merito della contestazione relativa alle deduzioni litigiose.

Si deve

convenire con l’Ufficio di tassazione che ci sono degli aspetti poco chiari, se

non contraddittori, nell’esposizione dei fatti offerta dall’insorgente.

Competerà all’autorità fiscale la verifica della situazione risultante dai

documenti agli atti e da quelli prodotti con il ricorso. Qualora i dubbi non

dovessero essere fugati neppure da questi ultimi atti, l’Ufficio di tassazione

si rivolgerà al contribuente o a terzi per ottenere ulteriori indicazioni utili

all’accertamento delle condizioni per il riconoscimento della deduzione degli

alimenti. Sarà in particolare determinante per la decisione poter disporre di

una copia integrale di tutte le decisioni giudiziarie adottate durante la

procedura di divorzio, comprese le convenzioni stipulate dai coniugi ed omologate

dal giudice.

Considerandi

2.

Visto

l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di

giustizia e le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 29 luglio 2009 è annullata e gli atti sono rinviati

all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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