80.2009.125
Ipoteca legale: procedura, legittimazione a ricorrere, debitore dell'imposta, accoglimento del reclamo del terzo proprietario
2 ottobre 2009Italiano8 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2009.125
Data decisione, Autorità:
02.10.2009, CDT
Titolo:
Ipoteca legale: procedura, legittimazione a ricorrere, debitore dell'imposta, accoglimento del reclamo del terzo proprietario
IPOTECA LEGALE
art. 127 cpv. 3 LT
art. 253 LT
Incarto n.
80.2009.125
Lugano
2 ottobre 2009/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
rappr.
dall’ RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 25 agosto 2009 contro la decisione del 27 luglio 2009 in materia di accertamento
ipoteca legale.
Fatti
A. Con atto pubblico del
21 aprile 1999, iscritto a Registro fondiario il 26 aprile 1999, RI 1 vendeva
alla moglie __________ il mapp. n. __________ RFD di __________, al prezzo di
fr. 600'000.–. Il 20 luglio 1999, Margrit Bischofberger esercitava il diritto
di prelazione di cui era titolare e diventava proprietaria dell’immobile.
L’iscrizione a registro fondiario avveniva il 30 luglio 1999.
Il 23 giugno 2005, la
nuova proprietaria alienava l’immobile a __________.
B. L’Ufficio di
tassazione di __________ notificava al venditore la tassazione dell’imposta
sugli utili immobiliari, con decisione del 24 marzo 2004. L’utile imponibile
era commisurato in fr. 133'780.– e l’imposta corrispondente in fr. 48'160.80.
Non impugnata, la
decisione passava in giudicato.
C. Con decisione del 22
giugno 2009, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava a RI 1__________,
in qualità di debitore dell’imposta, ed a __________, in qualità di terzo
proprietario del pegno, il conteggio per la quantificazione dell’ipoteca legale,
nel quale stabiliva che l’imposta sugli utili immobiliari di fr. 48'160.80 ed i
relativi interessi di ritardo erano al beneficio dell’ipoteca legale.
D. RI 1 impugnava la
decisione con reclamo del 21 luglio 2009, chiedendone l’annullamento. Il
reclamante contestava di essere il debitore dell’imposta, come pure il calcolo
della stessa e degli interessi di ritardo. Invocava poi la prescrizione e la
perenzione del diritto di tassare e di riscuotere l’imposta.
L’Ufficio di tassazione
dichiarava irricevibile il gravame, con decisione del 27 luglio 2009, negando
la legittimazione attiva. A suo avviso, infatti, è solo il terzo proprietario
del pegno che ha la facoltà di contestare il debito d’imposta garantito
dall’ipoteca legale.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente
l’annullamento della decisione concernente l’ipoteca legale. Agli argomenti
sollevati con il ricorso, aggiunge una censura in merito alla legittimazione
attiva, negata nella decisione impugnata.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di
tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia
fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti
verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito,
mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie,
l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo del debitore
dell’imposta per carenza di legittimazione attiva. A suo avviso, infatti,
legittimato ad interporre reclamo sarebbe stato solo __________, in quanto “è
solo il terzo proprietario del pegno che ha la facoltà di riaprire la
tassazione già cresciuta in giudicato nei confronti del debitore”.
2.2
Secondo
l’art. 127 cpv. 1 LT, debitore dell’imposta sull’utile mobiliare è l’alienante.
A garanzia del suo pagamento è nondimeno data un’ipoteca legale (art. 127 cpv.
3.
LT), istituto giuridico disciplinato dagli art. 252 ss. LT.
L’art. 252
cpv. 1 LT prevede che per il pagamento di tutte le imposte cantonali e
comunali, che hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente
all’articolo 836 CC, sia riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla
crescita in giudicato della tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca
legale secondo l’articolo 183 LAC. L’imposta sugli utili immobiliari rientra
pacificamente tra i crediti d’imposta assisti da ipoteca legale non iscritta,
che sorge ex lege nello stesso momento in cui nasce il credito d’imposta che
deve garantire, essendo un pubblico tributo che più d’ogni altro denota una
relazione con l’immobile, dato che trae origine proprio dal trasferimento
dell’immobile stesso, come per altro si evince anche dall’esame della volontà
del legislatore che con la nuova legge tributaria in vigore dal 1° gennaio 1995
ha abbandonato il precedente regime della responsabilità solidale a favore di
quello dell’ipoteca legale (Soldini/Pedroli,
L’imposizione degli utili immobiliari, Lugano 1996, p. 157 s., p. 159).
2.3
Secondo l’art.
253.
cpv. 1 LT, la pretesa di imposta garantita da ipoteca legale è
stabilita dall’autorità fiscale mediante conteggio, nel quale sono indicati il
calcolo dell’imposta garantita dal pegno e l’importo della stessa, come pure
l’oggetto del pegno. L’art. 253 cpv. 2 LT precisa poi che la pretesa è
notificata al debitore dell’imposta e al terzo proprietario del pegno, i quali
hanno facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di
diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227. Per
l’art. 253 cpv. 3 LT, con il reclamo e il ricorso possono essere contestati il
principio dell’ipoteca legale, l’ammontare della stessa e l’oggetto del pegno.
La giurisprudenza ha avuto
modo di precisare che il debitore dell’imposta non potrà più
contestare, nell’ambito della procedura di accertamento dell’ipoteca legale, il
credito d’imposta già definitivamente accertato nel corso della procedura di
tassazione; diversa è invece la situazione del terzo proprietario del pegno,
che si trova confrontato a una tassazione già cresciuta in giudicato, senza che
abbia potuto prendere parte alla relativa procedura. Per questa ragione, la
legge gli riconosce la facoltà di contestare anche il credito fiscale in sé nel
corso della procedura dell’ipoteca legale: quest’ultima assurge infatti, per il
terzo proprietario del pegno, ad una vera e propria seconda procedura di tassazione,
nella quale è parte (Soldini/Pedroli,
op. cit., p. 163 ss.; inoltre, CDT n.
80.2004.133
del 24 novembre 2004 in RtiD I-2005 n. 15t; CDT n. 80.2006.182 del 13 luglio 2007 in RtiD I-2008
n. 9t).
2.4
Non è dunque condivisibile
la decisione impugnata, nella misura in cui ha categoricamente escluso la
legittimazione attiva del debitore dell’imposta. Al contrario, l’art. 253 cpv.
2.
LT, come visto, ammette espressamente che quest’ultimo possa inteporre reclamo,
prima, e ricorso, poi, contro il cosiddetto conteggio dell’ipoteca legale;
l’art. 253 cpv. 3 LT, poi, precisa che egli ha il diritto di contestare il
principio dell’ipoteca legale, l’ammontare della stessa e l’oggetto del pegno.
Come detto, è piuttosto la giurisprudenza che ha esteso i diritti del terzo
proprietario del pegno, ammettendo che egli possa riaprire anche la tassazione
già passata in giudicato nei confronti del debitore dell’imposta.
Ne consegue che la
decisione impugnata dovrebbe essere annullata e gli atti dovrebbero essere
rinviati all’autorità di tassazione perché entri nel merito del reclamo, almeno
per quanto concerne gli aspetti indicati all’art. 253 cpv. 3 LT.
Si può tuttavia
prescindere da tale rinvio, in considerazione del fatto che il ricorso è nel frattempo
divenuto privo d’oggetto.
3.
Dagli atti risulta
infatti che la decisione di conteggio dell’ipoteca legale del 22 giugno 2009
era stata impugnata anche dal terzo proprietario del pegno, con reclamo del 14
luglio 2009.
Il reclamante aveva invocato
la decadenza dell’ipoteca legale, per decorrenza del termine quinquennale di
cui all’art. 252 cpv. 3 LT.
Il reclamo del terzo
proprietario del pegno è stato nel frattempo accolto dall’Ufficio di
tassazione, che ha in tal modo constatato la decadenza della garanzia.
Ciò rende evidentemente
privi d’oggetto il ricorso ed anche il reclamo del debitore dell’imposta, che
per le ragioni esposte potrebbe in ogni caso contestare solo l’esistenza dell’ipoteca
legale, il suo oggetto e il suo ammontare, ad esclusione invece di ogni aspetto
legato al calcolo dell’imposta stessa.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è privo
d’oggetto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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