Lexipedia

Decisione

80.2009.125

Ipoteca legale: procedura, legittimazione a ricorrere, debitore dell'imposta, accoglimento del reclamo del terzo proprietario

2 ottobre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con atto pubblico del

21 aprile 1999, iscritto a Registro fondiario il 26 aprile 1999, RI 1 vendeva

alla moglie __________ il mapp. n. __________ RFD di __________, al prezzo di

fr. 600'000.–. Il 20 luglio 1999, Margrit Bischofberger esercitava il diritto

di prelazione di cui era titolare e diventava proprietaria dell’immobile.

L’iscrizione a registro fondiario avveniva il 30 luglio 1999.

Il 23 giugno 2005, la

nuova proprietaria alienava l’immobile a __________.

B. L’Ufficio di

tassazione di __________ notificava al venditore la tassazione dell’imposta

sugli utili immobiliari, con decisione del 24 marzo 2004. L’utile imponibile

era commisurato in fr. 133'780.– e l’imposta corrispondente in fr. 48'160.80.

Non impugnata, la

decisione passava in giudicato.

C. Con decisione del 22

giugno 2009, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona notificava a RI 1__________,

in qualità di debitore dell’imposta, ed a __________, in qualità di terzo

proprietario del pegno, il conteggio per la quantificazione dell’ipoteca legale,

nel quale stabiliva che l’imposta sugli utili immobiliari di fr. 48'160.80 ed i

relativi interessi di ritardo erano al beneficio dell’ipoteca legale.

D. RI 1 impugnava la

decisione con reclamo del 21 luglio 2009, chiedendone l’annullamento. Il

reclamante contestava di essere il debitore dell’imposta, come pure il calcolo

della stessa e degli interessi di ritardo. Invocava poi la prescrizione e la

perenzione del diritto di tassare e di riscuotere l’imposta.

L’Ufficio di tassazione

dichiarava irricevibile il gravame, con decisione del 27 luglio 2009, negando

la legittimazione attiva. A suo avviso, infatti, è solo il terzo proprietario

del pegno che ha la facoltà di contestare il debito d’imposta garantito

dall’ipoteca legale.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente

l’annullamento della decisione concernente l’ipoteca legale. Agli argomenti

sollevati con il ricorso, aggiunge una censura in merito alla legittimazione

attiva, negata nella decisione impugnata.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di

tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia

fondata: se l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti

verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito,

mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

Nella fattispecie,

l’autorità fiscale ha dichiarato irricevibile il reclamo del debitore

dell’imposta per carenza di legittimazione attiva. A suo avviso, infatti,

legittimato ad interporre reclamo sarebbe stato solo __________, in quanto “è

solo il terzo proprietario del pegno che ha la facoltà di riaprire la

tassazione già cresciuta in giudicato nei confronti del debitore”.

2.2

Secondo

l’art. 127 cpv. 1 LT, debitore dell’imposta sull’utile mobiliare è l’alienante.

A garanzia del suo pagamento è nondimeno data un’ipoteca legale (art. 127 cpv.

3.

LT), istituto giuridico disciplinato dagli art. 252 ss. LT.

L’art. 252

cpv. 1 LT prevede che per il pagamento di tutte le imposte cantonali e

comunali, che hanno una relazione particolare con l’immobile conformemente

all’articolo 836 CC, sia riconosciuta, per la durata di cinque anni dalla

crescita in giudicato della tassazione, al Cantone e ai comuni un’ipoteca

legale secondo l’articolo 183 LAC. L’imposta sugli utili immobiliari rientra

pacificamente tra i crediti d’imposta assisti da ipoteca legale non iscritta,

che sorge ex lege nello stesso momento in cui nasce il credito d’imposta che

deve garantire, essendo un pubblico tributo che più d’ogni altro denota una

relazione con l’immobile, dato che trae origine proprio dal trasferimento

dell’immobile stesso, come per altro si evince anche dall’esame della volontà

del legislatore che con la nuova legge tributaria in vigore dal 1° gennaio 1995

ha abbandonato il precedente regime della responsabilità solidale a favore di

quello dell’ipoteca legale (Soldini/Pedroli,

L’imposizione degli utili immobiliari, Lugano 1996, p. 157 s., p. 159).

2.3

Secondo l’art.

253.

cpv. 1 LT, la pretesa di imposta garantita da ipoteca legale è

stabilita dall’autorità fiscale mediante conteggio, nel quale sono indicati il

calcolo dell’imposta garantita dal pegno e l’importo della stessa, come pure

l’oggetto del pegno. L’art. 253 cpv. 2 LT precisa poi che la pretesa è

notificata al debitore dell’imposta e al terzo proprietario del pegno, i quali

hanno facoltà di reclamo all’autorità fiscale e di ricorso alla Camera di

diritto tributario entro i termini stabiliti dagli articoli 206 e 227. Per

l’art. 253 cpv. 3 LT, con il reclamo e il ricorso possono essere contestati il

principio dell’ipoteca legale, l’ammontare della stessa e l’oggetto del pegno.

La giurisprudenza ha avuto

modo di precisare che il debitore dell’imposta non potrà più

contestare, nell’ambito della procedura di accertamento dell’ipoteca legale, il

credito d’imposta già definitivamente accertato nel corso della procedura di

tassazione; diversa è invece la situazione del terzo proprietario del pegno,

che si trova confrontato a una tassazione già cresciuta in giudicato, senza che

abbia potuto prendere parte alla relativa procedura. Per questa ragione, la

legge gli riconosce la facoltà di contestare anche il credito fiscale in sé nel

corso della procedura dell’ipoteca legale: quest’ultima assurge infatti, per il

terzo proprietario del pegno, ad una vera e propria seconda procedura di tassazione,

nella quale è parte (Soldini/Pedroli,

op. cit., p. 163 ss.; inoltre, CDT n.

80.2004.133

del 24 novembre 2004 in RtiD I-2005 n. 15t; CDT n. 80.2006.182 del 13 luglio 2007 in RtiD I-2008

n. 9t).

2.4

Non è dunque condivisibile

la decisione impugnata, nella misura in cui ha categoricamente escluso la

legittimazione attiva del debitore dell’imposta. Al contrario, l’art. 253 cpv.

2.

LT, come visto, ammette espressamente che quest’ultimo possa inteporre reclamo,

prima, e ricorso, poi, contro il cosiddetto conteggio dell’ipoteca legale;

l’art. 253 cpv. 3 LT, poi, precisa che egli ha il diritto di contestare il

principio dell’ipoteca legale, l’ammontare della stessa e l’oggetto del pegno.

Come detto, è piuttosto la giurisprudenza che ha esteso i diritti del terzo

proprietario del pegno, ammettendo che egli possa riaprire anche la tassazione

già passata in giudicato nei confronti del debitore dell’imposta.

Ne consegue che la

decisione impugnata dovrebbe essere annullata e gli atti dovrebbero essere

rinviati all’autorità di tassazione perché entri nel merito del reclamo, almeno

per quanto concerne gli aspetti indicati all’art. 253 cpv. 3 LT.

Si può tuttavia

prescindere da tale rinvio, in considerazione del fatto che il ricorso è nel frattempo

divenuto privo d’oggetto.

3.

Dagli atti risulta

infatti che la decisione di conteggio dell’ipoteca legale del 22 giugno 2009

era stata impugnata anche dal terzo proprietario del pegno, con reclamo del 14

luglio 2009.

Il reclamante aveva invocato

la decadenza dell’ipoteca legale, per decorrenza del termine quinquennale di

cui all’art. 252 cpv. 3 LT.

Il reclamo del terzo

proprietario del pegno è stato nel frattempo accolto dall’Ufficio di

tassazione, che ha in tal modo constatato la decadenza della garanzia.

Ciò rende evidentemente

privi d’oggetto il ricorso ed anche il reclamo del debitore dell’imposta, che

per le ragioni esposte potrebbe in ogni caso contestare solo l’esistenza dell’ipoteca

legale, il suo oggetto e il suo ammontare, ad esclusione invece di ogni aspetto

legato al calcolo dell’imposta stessa.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è privo

d’oggetto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster