80.2009.127
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
1 settembre 2010Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2009.127
Data decisione, Autorità:
01.09.2010, CDT
Titolo:
Assoggettamento illimitato: coniugi con domicilio in cantoni diversi, assoggettamento in entrambi i cantoni, ripartizione del reddito del lavoro
Reddito dell'attività lucrativa indipendente: compensazione perdite, non attività agricola non gestita secondo criteri economici
APPARTENENZA PERSONALE
REDDITO DA ATTIVITÀ INDIPENDENTE
art. 3 cpv. 2 LAID
art. 27 cpv. 2 let. b LIFD
art. 26 cpv. 2 let. b LT
Incarto n.
80.2009.127
Lugano
1 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
RI 2
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 26 agosto 2009 contro la decisione del 29
luglio 2009 in materia di IC e IFD 2007.
Fatti
A. Il 3
febbraio 2006, RI 2, domiciliato a __________ (__________) ha sposato RI 1,
domiciliata a __________.
Il marito
svolgeva l’attività di agricoltore nel comune di domicilio, la moglie quella di
docente, a sua volta nel comune di residenza.
Nella
dichiarazione fiscale 2007, i contribuenti dichiaravano i seguenti redditi:
attività
lucrativa dipendente della moglie fr. 80'327.––
attività
lucrativa indipendente del marito fr. - 9'694.65
sostanza
mobiliare fr. 754.––
valore
locativo abitazione moglie fr. 9'730.––
B. Notificando
ai contribuenti la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 17 aprile 2009, l’Ufficio
di tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile, per l’imposta
cantonale (IC), in fr. 41'100.– e quello determinante per l’aliquota in fr.
82'600.–. Il reddito del lavoro della moglie era assoggettato all’imposta solo
nella misura di un mezzo, mentre l’altra metà era attribuita al Canton __________.
Quanto alla perdita proveniente dall’attività lucrativa indipendente del
marito, la stessa non era considerata.
Ai fini dell’imposta federale diretta (IFD), il reddito imponibile
era invece stabilito in fr. 83'100.–.
C. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 4 maggio 2004.
Dapprima contestavano la mancata deduzione della perdita dovuta all’attività
aziendale del marito, sottolineando che si trattava di un’azienda agricola che
“sussiste da almeno tre generazioni ininterrottamente e fa parte del catasto
federale… per l’allevamento di animali”. Lamentavano quindi il mancato
riconoscimento della deduzione per doppia economia domestica per la moglie e la
ripartizione fra i cantoni del reddito del lavoro e del reddito della sostanza
della moglie. Infine, postulavano la deduzione delle spese di gestione e
manutenzione effettive, per l’immobile della moglie a __________.
L’autorità
fiscale respingeva il reclamo, con decisione del 29 luglio 2009.
Nella
motivazione della decisione, l’autorità fiscale si soffermava unicamente sulle
deduzioni negate (doppia economia domestica e spese per malattia e infortunio),
mentre “per quanto riguarda le altre contestazioni contenute nel reclamo
(attività agricola, spese di manutenzione a __________ e riparto reddito e
sostanza mobiliare della moglie) si rimanda alle motivazioni contenute nella
decisione di reclamo della competente autorità fiscale del Cantone__________”.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2
ripropongono la richiesta di poter dedurre dal reddito imponibile la perdita
subita dal marito mediante la gestione dell’azienda agricola. Sottolineano a
tale proposito che “il contribuente sopporta costi e per condizioni di salute
cagionevole cronica dovuta ad alcuni infortuni avvenuti nel 1998 e nel 2001 con
parziale inattività lavorativa, pertanto si reputano ammissibili le deduzioni
notificate”.
Gli
insorgenti chiedono quindi che siano dedotte le spese condominiali relative
all’appartamento di __________.
Infine,
censurano nuovamente il fatto che il reddito del lavoro della moglie sia stato
ripartito per metà con il Canton __________, poiché “il reddito da attività
dipendente della contribuente è conseguito esclusivamente in TI, generato
dall’attività di docente SE nel Comune di __________, dove vi dimora ed è
domiciliata sia fiscalmente che fisicamente da sempre”.
Diritto
1. 1.1.
È bene
precisare dapprima che la decisione dell’Ufficio di tassazione di ripartire il
reddito del lavoro di RI 1 con il Canton Grigioni dipende direttamente e
necessariamente dalla scelta dei ricorrenti di mantenere, dopo il matrimonio,
ciascuno il domicilio nel proprio cantone.
Mentre la
moglie ha infatti mantenuto il proprio domicilio nel Canton Ticino, dove esercita
l’attività di docente elementare, il marito ha mantenuto il suo nel Canton __________.
1.2.
Va rilevato,
preliminarmente e per ragioni di chiarezza, che l’art. 25 cpv. 1 CC, nella sua
versione in vigore per altro dal 1° gennaio 1988, non subordina più il
domicilio della moglie a quello del marito. La moglie può
quindi avere un domicilio principale proprio diverso da quello del marito (cfr.
Locher, Introduzione al diritto
fiscale intercantonale, 2a ediz., Lugano 2010, p. 35 s.; Locher, Neues Eherecht und Ehegattenbesteuerung,
in ASA 56 p. 18; Bauer-Balmelli/Robinson,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, vol.
I/1, Basilea/Francoforte 1997, commento all’art. 3 LAID, p. 47).
Due coniugi che, pur
continuando la comunione matrimoniale e condividendo i mezzi comuni, hanno
tuttavia due domicili fiscali separati, sottostanno comunque ad una tassazione
come quella cui hanno diritto coniugi che hanno un solo domicilio, cioè al cumulo
dei fattori imponibili (StE 1995 A 24.24.3 n. 1 = DTF 121 I 14 = RF 50/1995 p.
287 = ZStP 1995 p. 291 = ASA 65 p. 593; anche CDT n. 80.2001.37 del 6 aprile 2001 in re P.W.; CDT n. 80.2002.55 del 6 maggio 2002 in re L.A.; RF 2001 p. 726). In altre parole,
fintantoché i coniugi non sono separati di fatto, continua a vigere il
principio della tassazione congiunta (Locher,
Introduzione cit., p. 35). I cantoni interessati devono comunque effettuare la
ripartizione dei fattori imponibili.
Di regola, la ripartizione
del reddito imponibile verrà effettuata a metà (Höhn,
Interkantonales Steuerrecht, Berna 1993, p. 270; Locher, Introduzione cit., p. 37). Fanno eccezione i redditi
e la sostanza immobiliari, che sono imponibili nel cantone di situazione
dell’immobile, come pure i redditi e la sostanza provenienti da un’attività lucrativa
indipendente, che sono assoggettati nel cantone ove è esercitata tale attività
(DTF 121 I 14; inoltre Noël, Le
domicile fiscal des persone physiques dans la jurisprudence actuelle, in RDAF
2002 II 405, in particolare p. 421).
Per determinare l’aliquota
applicabile, l’Ufficio di tassazione deve per legge tenere conto anche dei
fattori di reddito e di sostanza dell’altro coniuge. L’aliquota così determinata
verrà poi applicata ai soli fattori di reddito e di sostanza del coniuge, imponibili
nel Canton Ticino (CDT n. 80.2002.55 del 6 maggio 2002 in re L.A.).
1.3.
Il
Tribunale federale ha confermato questa sua giurisprudenza ancora in tempi recenti,
rispondendo a critiche della dottrina. Alcuni autori avevano infatti sostenuto
che, quando i coniugi hanno ciascuno il suo domicilio fiscale, uno di essi non
avrebbe né domicilio né dimora fiscale nel cantone in cui risiede l’altro. Non
vi sarebbe pertanto un assoggettamento illimitato nel cantone di domicilio
dell’altro coniuge. Ne discenderebbe la conseguenza che l’assoggettamento
nell’altro cantone potrebbe fondarsi solo su un’appartenenza economica, per
esempio per il fatto che vi è una comunione dei mezzi. Tuttavia, l’art. 4 della
legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni
(LAID), che contiene un elenco tassativo dei domicili fiscali accessori non
include fra questi anche la residenza di famiglia, la quale non
giustificherebbe in tal modo un assoggettamento limitato nell’altro cantone (cfr.
in particolare Locher,
Steuerharmonisierung und interkantonales Steuerrecht, in ASA 65 p. 623 ss.; Bauer-Balmelli/Nyffenegger, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1, 2a
ediz, Basilea 2002, n. 4-5 all’art. 3 LAID).
Secondo
l’Alta Corte, tuttavia, l’argomentazione esposta non sarebbe convincente. Infatti,
anche se i coniugi continuano a vivere separati, l’assoggettamento fiscale nel
luogo di residenza della famiglia si fonderebbe non su considerazioni di
carattere economico (come p. es. la comunione dei mezzi) bensì sulla situazione
personale, cioè sulla volontà di entrambi i coniugi di continuare la loro
comunione. Tale assoggettamento deriva quindi direttamente dal principio
dell’imposizione dei coniugi e non richiede che sia espressamente menzionato
nella legge sull’armonizzazione. La nozione di domicilio fiscale dell’art. 3
cpv. 2 LAID include pertanto, secondo il Tribunale federale, sia il domiclio
fiscale principale sia quello secondario (ASA 73 p. 420 consid. 2.4.2).
1.4.
Nel caso in esame, come
rilevato, i ricorrenti hanno mantenuto il rispettivo domicilio che avevano
prima di sposarsi. Ne consegue che, seguendo la giurisprudenza del Tribunale
federale in materia di doppia imposizione intercantonale, pur mantenendo ognuno
dei coniugi il proprio domicilio fiscale nel cantone in cui risiedeva prima del
matrimonio, essi sono tuttavia divenuti contribuenti anche nel cantone di
domicilio dell’altro coniuge, dove hanno costituito un domicilio fiscale
secondario. L’autorità fiscale ticinese ha pertanto dovuto ripartire il reddito
del lavoro della moglie con il Canton __________.
Alla luce di queste
considerazioni, le affermazioni dei ricorrenti, secondo cui la moglie non
dovrebbe essere assoggettata all’imposta nel Canton __________, non possono
essere seguite.
Considerandi
2.
2.1.
Un’altra
censura concerne la mancata deduzione delle perdite subite da RI 2 con
l’esercizio della sua attività indipendente di agricoltore. Secondo l’autorità
fiscale grigionese, la cui decisione è stata fatta propria anche dall’Ufficio
di tassazione di __________, non si tratterebbe di un’attività lucrativa bensì
di un hobby. I relativi costi non potrebbero pertanto essere dedotti dal
reddito imponibile.
Si
precisa che tale contestazione incide in misura molto limitata sulla decisione
impugnata, nella misura in cui concerne l’imposta cantonale. Infatti, l’effetto
dell’accoglimento del ricorso si ridurrebbe ad una lieve riduzione
dell’aliquota applicabile ai fini del calcolo dell’imposta cantonale (ticinese)
sul reddito. L’eventuale perdita dovrebbe infatti essere dedotta integralmente
dal reddito imponibile del Canton __________, dove è domiciliato il contribuente.
Diversi
gli effetti per l’IFD, per la cui tassazione il cantone competente è proprio il
Ticino.
2.2
In caso
di attività lucrativa indipendente sono deducibili le spese aziendali e professionali
giustificate. Secondo l’art. 26 cpv. 2 lett. b LT, vi rientrano in
particolare le perdite effettive sul patrimonio aziendale, se sono state
allibrate. Un’analoga previsione è contenuta nell’art. 27 LIFD. Occorre dunque,
perché entri in considerazione una deduzione delle perdite, che le stesse si
riferiscano al patrimonio aziendale, cosa che presuppone che si sia in presenza
di un’attività lucrativa.
Dottrina
e prassi parlano di “attività lucrativa indipendente” (selbständige Erwerbstätigkeit)
quando essa si svolge in base ad una organizzazione propria, liberamente
scelta, che si manifesta all’esterno e si esercita per conto ed a rischio
proprio del contribuente. Per lo più si richiede l’impiego sia di lavoro sia di
capitale (cfr. Reich, Der Begriff
der selbständigen Erwerbstätigkeit im Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, in: Knapp [a cura di], Problèmes actuels de droit fiscal –
Mélanges en l’honneur du Professeur Raoul Oberson, Basilea/Francoforte 1995, p.
121; Cagianut/Höhn,
Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 53).
2.3
In
pratica, è però spesso difficile stabilire se una certa attività sia esercitata
a fini di lucro o per mero “hobby”. Il discrimine fra attività lucrativa e “hobby”
è identificato nel movente dell’attività stessa, cioè nella circostanza che
l’attività sia esercitata esclusivamente od almeno prioritariamente per il
piacere che si trae dalla stessa, oppure invece esclusivamente o
prioritariamente nella prospettiva del conseguimento di un reddito. Il problema
pratico che discende da tale principio è evidentemente dato dal fatto che il
criterio distintivo attiene alla sfera interiore della persona del
contribuente, e si tratta dunque di una circostanza difficile da accertare; un
ulteriore ostacolo risiede nel fatto che vi sono molteplici casi in cui hobby e
professione si conciliano e la prevalenza è ora da una parte ora dall’altra o
manca del tutto.
Si
impone allora di ricorrere ad un secondo criterio distintivo, di carattere
estrinseco. Poiché infatti è proprio della nozione di attività lucrativa che
con la stessa si persegua un reddito, ne consegue che chi eserciti un’attività
che, col trascorrere del tempo, non solo non è proficua, ma richiede anche un
dispendio, evidentemente lo farà per hobby. Il perseverare in un’attività non
redditizia, ma anzi costosa, ne dimostra la natura voluttuaria. Chi infatti
esercita un’attività con effettivi fini di lucro, normalmente, accorgendosi che
la stessa continua a non dare alcun profitto, si convincerà dell’inutilità di
quanto intrapreso e vi rinuncerà. Naturalmente, non ogni singolo anno che si
concluda con una perdita giustifica la conclusione che si tratta di un hobby;
tale conclusione è giustificata solo quando, dopo un certo perdurare delle perdite,
si deve presumere che un contribuente, che si prefiggeva il conseguimento di un
profitto, avrebbe dovuto lasciarsi dissuadere dal prosieguo dell’attività, a causa
dell’insuccesso finanziario (sentenza del Tribunale federale 2A.46/2005 del 31
agosto 2005, in StE 2005 B 23.1 n. 59; v. anche StE 2001 B 23.1 n. 47, StE 1995
B 23.1 n. 30 = RF 50/1995 p. 382).
È invece
proprio della nozione di hobby che con tale attività non si persegue alcun
reddito e normalmente di fatto non lo si consegue neppure. L’esistenza di un
reddito rilevante, nel caso di un’attività designata come hobby, è per lo più
indizio che non si tratta di un mero hobby bensì di una, frequentemente
riscontrabile, mescolanza di hobby e attività lucrativa (cfr. Reich, op. cit., pp. 129-130).
2.4
In tempi
recenti, il Tribunale federale ha avuto modo di occuparsi proprio del caso di
un contribuente che aveva chiesto all’autorità fiscale di poter dedurre dal reddito
imponibile una perdita di circa 40'000 franchi, legata all’esercizio di
un’azienda agricola composta di circa 13-14 ettari di terreno, con una ventina di capi di bestiame, con una produzione di formaggio di circa 2000 kg, che dava lavoro ad un operaio e che produceva una cifra d’affari intorno ai 70'000 franchi.
Pur riconoscendo che l’azienda era gestita secondo criteri economici e che ad
un esame oggettivo appariva idonea a produrre redditi, l’Alta Corte ha ritenuto
determinante la circostanza che, nei sei anni dal momento in cui l’impresa era
stata assunta dal ricorrente, erano state sempre subite perdite. I giudici hanno
ritenuto irrilevante l’argomento del contribuente, secondo cui egli avrebbe
avuto diritto a pagamenti diretti all’agricoltura per un ammontare annuo fra i
40'000 e i 50'000 franchi, ma che a causa dell’elevato reddito proveniente da
un negozio gestito da lui e dalla moglie aveva dovuto rinunciarvi (sentenza del
Tribunale federale del 4 giugno 2004, in StE 2004 B 23.1 n. 57).
2.5
Le
considerazioni su cui si fonda la decisione dell’autorità fiscale grigionese appaiono
senz’altro condivisibili e non sono d’altronde confutate in modo convincente
dagli insorgenti.
Emerge
infatti dalla dichiarazione fiscale presentata da questi ultimi che nel periodo
fiscale litigioso l’azienda contava solo 20 fra pecore e capre e che ha avuto
ricavi complessivi per soli fr. 3'408.45, provenienti dalla vendita di alcuni
animali. Quanto ai costi, come sottolineato dall’autorità fiscale del Canton __________,
consistono essenzialmente nelle spese per il carburante e nelle altre spese per
l’automobile (imposta di circolazione, assicurazione, manutenzione ecc.), per
un ammontare di ben fr. 11'060.90. A ciò si aggiungono alimenti per cani e
foraggi per oltre 400 franchi e altre spese varie, fino a raggiungere fr.
13'103.40.
Diversamente
dal caso di cui si è occupato il Tribunale federale, qui non si può certamente
sostenere che si tratti di un’attività gestita secondo criteri economici. Così
come era strutturata nel periodo fiscale 2007, l’azienda agricola non era in
condizione di poter produrre alcun utile, essendo praticamente inattiva.
La
semplice circostanza, addotta nel ricorso, che si tratti di un’azienda agricola
di montagna gestita ininterrottamente fin dal 1987 e divenuta in seguito
attività principale del contribuente, non può condurre a diverse conclusioni, proprio
alla luce della situazione che emerge dai documenti relativi all’anno in
discussione.
3.
3.1.
Infine, i
ricorrenti lamentano la mancata deduzione delle spese di manutenzione effettive
dell’appartamento di __________. Anche a tale riguardo, l’autorità fiscale
cantonale si è basata su quanto deciso dal fisco grigionese, il quale da parte
sua ha negato la deduzione auspicata, argomentando che secondo il diritto cantonale
“non è possibile passare dalle spese forfettarie a quelle effettive a piacimento”
ed i contribuenti negli anni precedenti hanno sempre chiesto la deduzione
forfetaria.
3.2
Secondo
l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT di identico tenore,
il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione,
i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi.
Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare
il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne
mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32.
LIFD, p. 219 s.; Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; Känzig, Wehrsteuer, n. 161 ad art. 22 DIFD, p. 649; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983,
in: RTT 1983 p. 106).
3.3
Per
facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti,
invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni
immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,
stabilita dal Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC
(art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge
tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi
di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del
24.
agosto 1992).
La
deduzione complessiva ammonta:
–
al 15% per l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni e/o del
valore locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al
massimo a 10 anni prima;
–
al 25% per l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni e/o del
valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10
anni (cfr. art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre
1994; art. 2 cpv. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili
del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto
1992).
3.4
In materia di IFD il
contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione
complessiva per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili (art. 3
Ordinanza cit. del 24 agosto 1992). Per l'IC invece il contribuente che sceglie,
o aveva già scelto prima del periodo fiscale 1995/96, il sistema della
deduzione delle spese effettive, deve attenersi a questo sistema per un periodo
di almeno dieci anni (art. 2 cpv. 2 Regolamento cit.).
La deduzione complessiva
calcolata dal Consiglio di Stato costituisce, in quanto tale, una deduzione
media che raggiunge il proprio equilibrio durante un lasso di tempo prolungato;
è per questa ragione che si vuole impedire al proprietario di passare da un
sistema di deduzione all'altro, a seconda della convenienza (cfr. Känzig, op. cit., n. 173, p. 662 s.).
Il Consiglio federale ha
invece preferito riconoscere la possibilità di cambiare sistema, nell'intento
di consentire sempre al proprietario la deduzione integrale dei costi effettivi
(Agner/Jung/Steinmann, op. cit., n.
9.
ad art. 32 LIFD, p. 122 s.); la deduzione complessiva per l'IFD è peraltro
inferiore a quella per l'IC.
3.5
La
decisione dell’autorità fiscale __________ appare conforme al diritto del cantone
di situazione dell’immobile, che, diversamente da quello ticinese, prevede che
anche il sistema forfetario, una volta scelto dal contribuente, sia
mantenuto. Secondo le istruzioni dell’autorità fiscale cantonale, “il passaggio dalla deduzione forfettaria a quella delle spese effettive
è possibile un'unica volta, soltanto comprovando che la deduzione forfettaria
durante gli ultimi 10 anni o dal momento dall'acquisto non è riuscita a coprire
i costi effettivi”.
Anche a tale proposito, si
sottolinea che, in ogni caso, l’eventuale aumento della deduzione in questione
avrebbe un effetto estremamente limitato per il calcolo dell’imposta cantonale
ticinese, poiché non avrebbe alcuna ripercussione sul calcolo del reddito
imponibile ma tutt’al più comporterebbe una lieve riduzione dell’aliquota.
3.6
Diversa
la situazione per il diritto federale, che come si è appena ricordato consente
di passare da un sistema all’altro anche ogni periodo fiscale.
In relazione all’IFD,
dunque, su richiesta dei contribuenti è possibile passare al sistema della
deduzione delle spese effettive. Ciò presuppone tuttavia che queste ultime
siano debitamente comprovate, sia nella loro natura sia nella loro entità. In
effetti le spese di gestione di un immobile (in particolare, quelle per la pulizia,
l’illuminazione ed il riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle
per l’acqua potabile e la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il
mantenimento del contribuente e della sua famiglia e possono essere dedotte dal
reddito, eccezionalmente, alla condizione che gravino un contribuente che a sua
volta le trasferisce su una o più persone per cui costituiscono costi di
mantenimento effettivi, come si verifica nel caso del proprietario che cede in
locazione un immobile e riceve quale corrispettivo la pigione oltre
all’indennizzo per i costi accessori, ma non quando è il proprietario ad
abitare la propria casa, nel quale caso i costi che verrebbero traslati sugli
inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore locativo ed il
contribuente che abita la propria casa non ha pertanto il diritto alla
deduzione degli stessi (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2002.200 del 20
gennaio 2003 in re K. e giurisprudenza e dottrina citate).
In linea
di principio non sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua, ascensore,
climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura e depurazione,
illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del giardino, riscaldamento
e acqua calda, servizio di portineria e di custodia, sgombero neve) e le spese
di amministrazione (cfr. art. 1 dell’Ordinanza del Consiglio federale del 24
agosto 1992).
3.6
Per poter
stabilire in quale misura le spese condominiali fatte valere siano deducibili
dal reddito imponibile, occorre conoscere il dettaglio dei costi in questione, per
distinguere costi di gestione e di amministrazione, non deducibili, da una
parte, e premi per l’assicurazione dello stabile e spese di manutenzione in
senso stretto, deducibili, dall’altra (cfr. p. es. CDT n.
80.2008.96
del 22 ottobre 2008, in RtiD I-2009 n.6t).
Nella
fattispecie, i contribuenti hanno allegato alla dichiarazione fiscale solo un
paio di estratti conto rilasciati dall’amministrazione condominiale metà del
2007.
e a metà del 2008. Dagli stessi non si evince né a quanto ammontino le spese
relative alla gestione 2007 né a quali interventi esse siano riconducibili.
Si può
già anticipare che, fra i costi fatti valere, certamente non possono essere
considerati la tassa di soggiorno (fr. 120.–) e il consumo di elettricità (fr.
390.
).
Quanto
alla prima, non costituisce chiaramente una spesa di manutenzione (cfr. la
sentenza CDT n. 80.2009.17, in RtiD II-2009 n.3t consid. 2.5. è giurisprudenza
citata; inoltre la sentenza del Tribunale
amministrativo del Canton Grigioni del 20 gennaio 1993, in PVG 1993 n. 58 p. 165).
Anche le
tasse per l’energia elettrica non possono essere dedotte, trattandosi di spese
per il mantenimento personale (cfr. RtiD II-2009 n. 3t e giurisprudenza
citata).
Spetterà
quindi ai contribuenti documentare l’esistenza di spese di assicurazione e di
manutenzione in senso stretto, fra i costi condominiali dichiarati (fr.
2'160.–).
In
considerazione della motivazione della decisione impugnata, che ha praticamente
omesso di pronunciarsi sulla questione, limitandosi ad estendere all’imposta
federale diretta le stesse considerazioni proposte per l’imposta cantonale, la
decisione è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, per
una nuova decisione su tale aspetto, dopo aver ricevuto i giustificativi completi
dai contribuenti.
4.
Visto
l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono messe a
carico dei ricorrenti in proporzione alla loro soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. 1.1. In
materia di imposta cantonale, il ricorso è respinto.
1.2. In
materia di imposta federale diretta:
- il
ricorso è respinto, nella misura in cui si riferisce alla deduzione
delle perdite;
- la
decisione su reclamo del 29 luglio 2009 è annullata, nella misura in cui
concerne la deduzione delle spese di manutenzione dell’immobile di __________,
e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 90.–
per un
totale di fr. 690.–
sono a
carico dei ricorrenti nella misura di due terzi (fr. 460.–).
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di;
- Tribunale amministrativo del Canton,.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster