80.2009.131
Imposta sull'utile delle persone giuridiche: vendita di azioni precedentemente acquistate da un azionista, liquidazione parziale diretta, azioni fiscalmente liquidate
29 marzo 2011Italiano14 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2009.131
Data decisione, Autorità:
29.03.2011, CDT
Titolo:
Imposta sull'utile delle persone giuridiche: vendita di azioni precedentemente acquistate da un azionista, liquidazione parziale diretta, azioni fiscalmente liquidate
REDDITO DA SOSTANZA MOBILIARE
art. 20 cpv. 1 let. c LIFD
art. 58 cpv. 1 let. b LIFD
cpv. 4 let. a LIP
art. 19 cpv. 1 let. c LT
art. 67 cpv. 1 let. b LT
Incarto n.
80.2009.131
Lugano
29 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 4 settembre 2009 contro la decisione del
6 agosto 2009 in materia di IC e IFD 2007.
Fatti
A. La RI
1 è una società, con sede __________, che è stata costituita nel 2005 con lo
scopo di acquistare e detenere partecipazioni in altre società. Il suo
capitale, di fr. 147'000.–, è diviso in 220'000 azioni nominative.
Nel corso
del 2006, il rappresentante della società si è rivolto all’autorità fiscale ticinese,
prospettando un’operazione di acquisto di azioni proprie: l’azionista minoritario
avrebbe ceduto alla società le sue 33'000 azioni, contro pagamento del valore
nominale (fr. 22'100.–) e di un superdividendo di fr. 247'000.–. L’CO 1 (UTPG)
ha preso posizione con scritto del 16 novembre 2006, osservando che a suo
avviso l’importo che la società intendeva versare all’azionista di minoranza
costituiva un’eccedenza di liquidazione e non un superdividendo. Tale importo
avrebbe pertanto dovuto sottostare all’imposta preventiva ed essere dichiarato
quale reddito da parte dell’azionista. L’autorità spiegava poi come avrebbe
dovuto essere rilevata contabilmente l’operazione in discussione, che si
sarebbe conclusa con la riduzione di capitale.
B. Con
contratto del 26 gennaio 2007, __________ vendeva alla RI 1 le sue 33'000
azioni, al prezzo di fr. 270'000.–, composto dalla somma del valore nominale
delle azioni (fr. 22'100.–) e di “una quota dell’utile d’esercizio realizzato”
(fr. 247'890.–).
Il
successivo 31 maggio 2007, “tenuto conto delle prescrizioni dell’art. 659 CO”,
la RI 1 vendeva 11'000 delle azioni acquistate all’azionista maggioritario __________,
al prezzo di fr. 8'000.–.
C. Nella
dichiarazione fiscale 2006, la contribuente indicava di aver subito una perdita
d’esercizio di fr. 25'351.–.
Notificandole
la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 18 giugno 2009, l’UTPG commisurava
l’utile imponibile in fr. 56'600.–. Aveva infatti assoggettato all’imposta, a
titolo di “vantaggi economici” l’importo di fr. 82'000.–, pari alla differenza
fra il valore venale delle 11'000 azioni proprie vendute a __________ (fr. 90'000.–)
ed il relativo prezzo di vendita (fr. 8'000.–).
D. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 23 giugno 2009, contestando
di avere acquistato le azioni da __________ per il prezzo di fr. 270'000.–;
l’azionista in questione avrebbe infatti ottenuto un dividendo straordinario,
regolarmente assoggettato all’imposta preventiva.
L’autorità
fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 6 agosto 2009.
Nella motivazione, osservava che la reclamante non aveva tenuto conto degli
avvertimenti dello stesso Ufficio, in particolar modo distribuendo
all’azionista uscente il “superdividendo” e rinunciando all’annullamento delle
azioni proprie acquistate. Confermato quindi il principio dell’imposizione del
vantaggio costituito dalla cessione all’azionista “a un prezzo sotto elevato”
delle azioni precedentemente acquistate, l’autorità fiscale riduceva tuttavia
la misura dell’utile, considerando che il valore venale delle azioni era stato
ridotto in seguito alla distribuzione del cosiddetto “superdividendo”. Il
valore venale delle 11'000 azioni vendute si riduceva pertanto a fr. 83'951.– e
la prestazione valutabile in denaro a fr. 75’951.–.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, laRI 1 contesta nuovamente la
decisione dell’autorità fiscale di assoggettare all’imposta sull’utile la
differenza fra il preteso valore venale delle azioni vendute all’azionista ed
il loro prezzo di vendita. Ripercorse le vicende che hanno condotto alla
decisione di cedere al suo unico azionista i titoli riacquistati, l’insorgente
sottolinea che tale scelta è stata dettata soprattutto dalla necessità di
conformarsi alle prescrizioni dell’art. 659 CO e dai costi che sarebbero stati
necessari per procedere all’annullamento delle azioni. Considerato il fatto
che, al momento dell’acquisto delle azioni dal socio di minoranza, l’importo
versato a quest’ultimo è stato assoggettato all’imposta preventiva, la contribuente
ritiene che la successiva vendita costituisca una semplice rimessa in circolazione
dei diritti di partecipazione fiscalmente liquidati, che non ha alcuna conseguenza
fiscale.
F. Nelle
sue osservazioni al ricorso, l’UTPG ha affermato che, riesaminata la fattispecie
alla luce della circolare n. 5 dell’Amministrazione federale delle
contribuzioni, la cessione delle quote in discussione rappresenta
effettivamente “una rimessa in circolazione di diritti di partecipazione
fiscalmente liquidati”.
Diritto
1. 1.1.
Gli articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b
LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche,
che le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale concorrono a determinare l’utile netto
imponibile.
Secondo
la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute
cumulativamente le quattro condizioni seguenti:
1) la
società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;
2)
tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;
3)
tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;
4)
la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che
gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano
(DTF 131
Considerandi
II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).
1.2
Quali
prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati
proventi in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina, con una
corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel conto
economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con
la nozione di prelevamento anticipato dell'utile (Gewinnvorwegnahme;
cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale
ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l'appunto quando la
società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono
così incassati direttamente dall'azionista, rispettivamente quando quest'ultimo
non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo
(sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6;
sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2;
sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).
2.
2.1.
Nel caso
in esame, l’autorità di tassazione ha ravvisato una prestazione valutabile in denaro della ricorrente a favore del suo unico azionista nel fatto che essa
ha ceduto a quest’ultimo, ad un prezzo di favore, 11'000 azioni proprie, di cui
era diventata proprietaria quattro mesi prima, quando l’altro azionista allora
esistente le aveva ceduto la sua quota di partecipazione, contro rimborso del
capitale azionario e versamento di un cosiddetto superdividendo.
Secondo la
ricorrente, cui si è allineata la stessa autorità fiscale nelle osservazioni al
ricorso, la cessione delle azioni all’azionista non avrebbe fatto altro che
rimettere in circolazione dei titoli già fiscalmente liquidati.
In
effetti, per le ragioni che seguono si deve ritenere che i titoli di cui si
tratta siano stati fiscalmente liquidati prima che la società li cedesse al suo
ormai unico azionista.
2.2
Come
noto, il diritto tributario svizzero esenta dall’imposta sul reddito gli utili
in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata (art. 16 cpv. 3
LIFD; art. 15 cpv. 3 prima frase LT).
Per
l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD, è invece imponibile quale reddito della
sostanza mobiliare, fra l’altro, l’eccedenza di liquidazione in caso di vendita
di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società
cooperativa che li ha emessi. A tale proposito la legge rinvia, per la
determinazione del momento in cui il reddito si considera realizzato, all’articolo
4a della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP;
RS 642.21).
L’art.
19.
cpv. 1 lett. c LT, per l’imposta cantonale, ha lo stesso tenore
dell’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD.
Per
l’art. 4a cpv. 1 LIP, la società di capitali o la società cooperativa
che acquista i propri diritti di partecipazione (azioni, quote sociali, buoni
di partecipazione o buoni di godimento) in virtù di una decisione di riduzione
del suo capitale o nell’intento di ridurlo deve l’imposta preventiva sulla
differenza tra il prezzo d’acquisto e il valore nominale liberato di questi
diritti di partecipazione. Quest’imposizione si applica anche quando l’acquisto
dei propri diritti di partecipazione supera i limiti previsti nell’articolo 659
o 783 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220).
L’art.
4a cpv. 2 LIP dispone quindi che gli stessi
principi si applichino per analogia se la società di capitali o la società
cooperativa che ha acquistato i propri diritti di partecipazione entro i limiti
previsti nell’articolo 659 o 783 CO non riduce successivamente il suo capitale
e non li rivende entro un termine di sei anni.
2.3
In linea di principio,
l’azionista che vende le azioni alla società che le ha emesse consegue un utile
in capitale di carattere privato e potrebbe pertanto entrare in possesso delle
riserve della società senza subire un’imposizione. L’acquisto di azioni proprie
finalizzato ad una riduzione del capitale azionario si considera allora una liquidazione
parziale diretta della società, per il fatto che, dal punto di vista economico-fiscale,
consente di procedere ad una liquidazione di fatto della società (Berndardoni/Borto-lotto, op. cit., p.
368.
ss.).
Le disposizioni introdotte
nella legislazione tributaria, in particolar modo l’art. 4a LIP, tengono
conto del fatto che il diritto commerciale dal 1992 consente alla società di acquistare azioni proprie, a condizione che possieda
capitale proprio liberamente disponibile equivalente all’ammontare dei mezzi
necessari per l’acquisto, e che il valore nominale complessivo di tali azioni
non eccede il 10 per cento del capitale azionario (il limite sale al 20% se si
tratta di azioni nominative nell’ambito di una restrizione della
trasferibilità; cfr. art. 659 CO).
Come spiega
l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nella circolare n. 5 del
19.
agosto 1999, la disciplina legale, per quanto attiene all'acquisto dei
propri diritti di partecipazione ai sensi dell’articolo 659 cpv. 1 CO in vista
di una riduzione di capitale, porta sempre a un’imposizione immediata secondo l’articolo
4a capoverso 1 LIP. In assenza di una riduzione di capitale, l’acquisto
del primo 10 per cento è soggetto alla regolamentazione dell’articolo 4a
capoverso 2 LIP. Se il limite legale non è superato, l’imposizione ha luogo
solo dopo la scadenza del termine di sei anni. Per contro, tutti gli acquisti
che eccedono il limite del 10 per cento provocano immediatamente le conseguenze
fiscali di una liquidazione parziale (cfr. circolare cit., par. 2.1, p. 3).
2.4
Nella
fattispecie, come ricordato in narrativa, la società ricorrente aveva
acquistato all’inizio dell’anno il 15% delle proprie azioni, tutte detenute da
un unico azionista, al prezzo di fr. 270'000.–. Quest’ultimo era composto dalla
somma del valore nominale delle azioni (fr. 22'100.–) e di “una quota
dell’utile d’esercizio realizzato” (fr. 247'890.–). Sebbene la contribuente
abbia qualificato quest’ultimo importo come “superdividendo”, è chiaro che si
tratta invece proprio dell’”eccedenza di liquidazione in caso di vendita di
diritti di partecipazione”, che gli articoli 20 cpv. 1 lett. c LIFD e 19
cpv. 1 lett. c LT assoggettano all’imposta sul reddito. Tanto è vero
che, conformemente a quanto disposto dall’art. 4a LIP, la società lo ha
sottoposto alla ritenuta d’imposta preventiva. Del resto, almeno nella misura
del 5% non vi era alcuno spazio per una soluzione diversa, poiché come poc’anzi
rilevato tutti gli acquisti che eccedono il limite del 10% provocano
immediatamente le conseguenze fiscali di una liquidazione parziale.
In ogni
caso, proprio l’assoggettamento all’imposta preventiva dell’importo versato
all’azionista al momento dell’acquisto delle sue azioni indica in modo
inequivocabile che l’operazione è stata considerata dalla stessa insorgente
come liquidazione parziale diretta.
3.
3.1.
A
dipendenza del fatto che le azioni siano state fiscalmente liquidate o meno, la
loro rivendita da parte della società comporta evidentemente conseguenze
fiscali diverse.
Nel
secondo caso, se il valore di mercato delle azioni proprie è salito al di sopra
del prezzo di acquisto e le azioni vengono rimesse in circolazione a tale
valore di mercato, la società realizza in tale misura un utile in capitale
imponibile (Buchser/Jaussi, Zivil-
und steuerrechtliche Probleme beim direkten und indirekten Rückkauf eigener
Aktien, in ASA 70/2002, pp. 619-676, p. 657). Se poi la società vende le azioni
proprie ad un prezzo manifestamente inferiore al valore di mercato, vi è una
distribuzione occulta di utile, se l’acquirente è un azionista o una persona vicina
(Buchser/Jaussi, op. cit., p.
657).
Se invece
le azioni sono state fiscalmente liquidate, la loro cessione equivale
all’emissione di nuove azioni. Il corrispettivo percepito dalla società
costituisce un conferimento di capitale e la differenza fra il prezzo di
vendita ed il valore nominale deve essere contabilizzato nelle riserve. Per
quanto attiene alle conseguenze fiscali, è pertanto irrilevante se il prezzo di
rivendita sia superiore o inferiore rispetto a quello per cui le azioni erano
state acquistate dalla società: nel primo caso la società registrerà un ricavo,
che viene fiscalmente ignorato, nel secondo caso il costo contabilizzato dalla
società non viene fiscalmente considerato. Solo se la vendita avviene al di
sotto del valore nominale o addirittura gratuitamente, si devono considerare le
conseguenze previste per il caso di emissione di azioni gratuite (Buchser/Jaussi, op. cit., p. 658).
3.2
La stessa
distinzione fra i due casi appena evocati è proposta anche dalla circolare
dell’AFC, su cui si è fondata anche l’autorità fiscale.
L’AFC
dispone dapprima che, “se una società vende a un prezzo sotto elevato i propri
diritti di partecipazione all’azionista, la differenza tra il valore venale
effettivo e il prezzo di vendita costituisce un reddito in captiale
dell’azionista e rientra nell’utile imponibile della società” (circolare n. 5
del 19 agosto 1999, par. 5.2, p. 9).
In
seguito, la stessa circolare precisa peraltro che “non
vi sono conseguenze fiscali se una società vende, almeno al valore nominale, i
propri diritti di partecipazione, il cui acquisto ha già prodotto
un’imposizione immediata (art. 4a cpv. 1 LIP) o differita (art. 4a
cpv. 2 LIP) come liquidazione parziale”.
3.3
Poiché,
per le ragioni precedentemente esposte, si deve ritenere che, nonostante il
procedimento insolito adottato dalla ricorrente, le azioni di cui si discute
siano state fiscalmente liquidate, non è ravvisabile alcuna distribuzione
occulta di utile a favore del solo azionista rimasto. Ciò che è determinante
non è infatti tanto la circostanza che la società ricorrente non abbia
proceduto alla cancellazione delle azioni a suo tempo acquistate, quanto piuttosto
il fatto che le riserve prelevate dall’azionista che aveva ceduto le azioni
alla società siano state assoggettate all’imposta preventiva ed a quella sul
reddito.
Tale
conclusione si impone a maggior ragione pensando al fatto che le azioni che
sono state rivendute all’azionista unico sono quelle che oltrepassavano il
limite del 10% previsto dal diritto commerciale. Come si è già avuto modo di
sottolineare, infatti, tutti gli acquisti che eccedono tale limite
provocano immediatamente le conseguenze fiscali di una liquidazione parziale.
In altre parole, per questa quota azionaria, la società ricorrente non aveva
neppure la facoltà di optare per un differimento della liquidazione fiscale
delle azioni.
Del resto, non si vede
come l’azionista che ha riacquistato le azioni dalla società sia stato
arricchito, come dovrebbe accadere se vi fosse una distribuzione occulta di utili.
Se le riserve prelevate dall’azionista uscente, nel momento in cui ha venduto
la sua partecipazione alla società, sono state regolarmente assoggettate
all’imposta, ne consegue che il valore della partecipazione detenuta dall’unico
socio rimasto non può essere condizionato dal fatto che quest’ultimo abbia
acquistato le azioni già “ammortizzate”, che l’altro socio aveva venduto. Né vi
è stato, per le stesse ragioni, un corrispondente impoverimento della società.
4.
Il
ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano pertanto né tassa di giustizia
né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 6 agosto 2009 è riformata nel senso
che è stralciato l’utile di fr. 75'951.–.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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