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Decisione

80.2009.131

Imposta sull'utile delle persone giuridiche: vendita di azioni precedentemente acquistate da un azionista, liquidazione parziale diretta, azioni fiscalmente liquidate

29 marzo 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI

1 è una società, con sede __________, che è stata costituita nel 2005 con lo

scopo di acquistare e detenere partecipazioni in altre società. Il suo

capitale, di fr. 147'000.–, è diviso in 220'000 azioni nominative.

Nel corso

del 2006, il rappresentante della società si è rivolto all’autorità fiscale ticinese,

prospettando un’operazione di acquisto di azioni proprie: l’azionista minoritario

avrebbe ceduto alla società le sue 33'000 azioni, contro pagamento del valore

nominale (fr. 22'100.–) e di un superdividendo di fr. 247'000.–. L’CO 1 (UTPG)

ha preso posizione con scritto del 16 novembre 2006, osservando che a suo

avviso l’importo che la società intendeva versare all’azionista di minoranza

costituiva un’eccedenza di liquidazione e non un superdividendo. Tale importo

avrebbe pertanto dovuto sottostare all’imposta preventiva ed essere dichiarato

quale reddito da parte dell’azionista. L’autorità spiegava poi come avrebbe

dovuto essere rilevata contabilmente l’operazione in discussione, che si

sarebbe conclusa con la riduzione di capitale.

B. Con

contratto del 26 gennaio 2007, __________ vendeva alla RI 1 le sue 33'000

azioni, al prezzo di fr. 270'000.–, composto dalla somma del valore nominale

delle azioni (fr. 22'100.–) e di “una quota dell’utile d’esercizio realizzato”

(fr. 247'890.–).

Il

successivo 31 maggio 2007, “tenuto conto delle prescrizioni dell’art. 659 CO”,

la RI 1 vendeva 11'000 delle azioni acquistate all’azionista maggioritario __________,

al prezzo di fr. 8'000.–.

C. Nella

dichiarazione fiscale 2006, la contribuente indicava di aver subito una perdita

d’esercizio di fr. 25'351.–.

Notificandole

la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 18 giugno 2009, l’UTPG commisurava

l’utile imponibile in fr. 56'600.–. Aveva infatti assoggettato all’imposta, a

titolo di “vantaggi economici” l’importo di fr. 82'000.–, pari alla differenza

fra il valore venale delle 11'000 azioni proprie vendute a __________ (fr. 90'000.–)

ed il relativo prezzo di vendita (fr. 8'000.–).

D. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 23 giugno 2009, contestando

di avere acquistato le azioni da __________ per il prezzo di fr. 270'000.–;

l’azionista in questione avrebbe infatti ottenuto un dividendo straordinario,

regolarmente assoggettato all’imposta preventiva.

L’autorità

fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 6 agosto 2009.

Nella motivazione, osservava che la reclamante non aveva tenuto conto degli

avvertimenti dello stesso Ufficio, in particolar modo distribuendo

all’azionista uscente il “superdividendo” e rinunciando all’annullamento delle

azioni proprie acquistate. Confermato quindi il principio dell’imposizione del

vantaggio costituito dalla cessione all’azionista “a un prezzo sotto elevato”

delle azioni precedentemente acquistate, l’autorità fiscale riduceva tuttavia

la misura dell’utile, considerando che il valore venale delle azioni era stato

ridotto in seguito alla distribuzione del cosiddetto “superdividendo”. Il

valore venale delle 11'000 azioni vendute si riduceva pertanto a fr. 83'951.– e

la prestazione valutabile in denaro a fr. 75’951.–.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, laRI 1 contesta nuovamente la

decisione dell’autorità fiscale di assoggettare all’imposta sull’utile la

differenza fra il preteso valore venale delle azioni vendute all’azionista ed

il loro prezzo di vendita. Ripercorse le vicende che hanno condotto alla

decisione di cedere al suo unico azionista i titoli riacquistati, l’insorgente

sottolinea che tale scelta è stata dettata soprattutto dalla necessità di

conformarsi alle prescrizioni dell’art. 659 CO e dai costi che sarebbero stati

necessari per procedere all’annullamento delle azioni. Considerato il fatto

che, al momento dell’acquisto delle azioni dal socio di minoranza, l’importo

versato a quest’ultimo è stato assoggettato all’imposta preventiva, la contribuente

ritiene che la successiva vendita costituisca una semplice rimessa in circolazione

dei diritti di partecipazione fiscalmente liquidati, che non ha alcuna conseguenza

fiscale.

F. Nelle

sue osservazioni al ricorso, l’UTPG ha affermato che, riesaminata la fattispecie

alla luce della circolare n. 5 dell’Amministrazione federale delle

contribuzioni, la cessione delle quote in discussione rappresenta

effettivamente “una rimessa in circolazione di diritti di partecipazione

fiscalmente liquidati”.

Diritto

1. 1.1.

Gli articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b

LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche,

che le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale concorrono a determinare l’utile netto

imponibile.

Secondo

la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute

cumulativamente le quattro condizioni seguenti:

1) la

società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente;

2)

tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina;

3)

tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

4)

la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che

gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano

(DTF 131

Considerandi

II 593 consid. 5; 119 Ib 116 consid. 2; 115 Ib 238).

1.2

Quali

prestazioni valutabili in denaro, qualificate pure come distribuzioni dissimulate di utili (DTF 131 II 593 consid. 5.1), valgono anche le rinunce a determinati

proventi in favore dell'azionista o di una persona a lui vicina, con una

corrispondente riduzione, presso la società, dell'utile esposto nel conto

economico. Questa forma di prestazione valutabile in denaro viene definita con

la nozione di prelevamento anticipato dell'utile (Gewinnvorwegnahme;

cfr. Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell'azienda nel nuovo diritto federale e cantonale

ticinese, Mendrisio 2010, p. 432). Essa sussiste per l'appunto quando la

società non rivendica alcun diritto su introiti di sua competenza, che vengono

così incassati direttamente dall'azionista, rispettivamente quando quest'ultimo

non fornisce la controprestazione che la società esigerebbe da un terzo

(sentenza del Tribunale federale 2A.204/2006 del 22 giugno 2007, consid. 6;

sentenza 2A.263/2003 del 19 novembre 2003, in: ASA 74 pag. 660, consid. 2.2;

sentenza 2A.602/2002 del 23 luglio 2003, consid. 2, con riferimenti).

2.

2.1.

Nel caso

in esame, l’autorità di tassazione ha ravvisato una prestazione valutabile in denaro della ricorrente a favore del suo unico azionista nel fatto che essa

ha ceduto a quest’ultimo, ad un prezzo di favore, 11'000 azioni proprie, di cui

era diventata proprietaria quattro mesi prima, quando l’altro azionista allora

esistente le aveva ceduto la sua quota di partecipazione, contro rimborso del

capitale azionario e versamento di un cosiddetto superdividendo.

Secondo la

ricorrente, cui si è allineata la stessa autorità fiscale nelle osservazioni al

ricorso, la cessione delle azioni all’azionista non avrebbe fatto altro che

rimettere in circolazione dei titoli già fiscalmente liquidati.

In

effetti, per le ragioni che seguono si deve ritenere che i titoli di cui si

tratta siano stati fiscalmente liquidati prima che la società li cedesse al suo

ormai unico azionista.

2.2

Come

noto, il diritto tributario svizzero esenta dall’imposta sul reddito gli utili

in capitale conseguiti nella realizzazione di sostanza privata (art. 16 cpv. 3

LIFD; art. 15 cpv. 3 prima frase LT).

Per

l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD, è invece imponibile quale reddito della

sostanza mobiliare, fra l’altro, l’eccedenza di liquidazione in caso di vendita

di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società

cooperativa che li ha emessi. A tale proposito la legge rinvia, per la

determinazione del momento in cui il reddito si considera realizzato, all’articolo

4a della legge federale del 13 ottobre 1965 sull’imposta preventiva (LIP;

RS 642.21).

L’art.

19.

cpv. 1 lett. c LT, per l’imposta cantonale, ha lo stesso tenore

dell’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD.

Per

l’art. 4a cpv. 1 LIP, la società di capitali o la società cooperativa

che acquista i propri diritti di partecipazione (azioni, quote sociali, buoni

di partecipazione o buoni di godimento) in virtù di una decisione di riduzione

del suo capitale o nell’intento di ridurlo deve l’imposta preventiva sulla

differenza tra il prezzo d’acquisto e il valore nominale liberato di questi

diritti di partecipazione. Quest’imposizione si applica anche quando l’acquisto

dei propri diritti di partecipazione supera i limiti previsti nell’articolo 659

o 783 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220).

L’art.

4a cpv. 2 LIP dispone quindi che gli stessi

principi si applichino per analogia se la società di capitali o la società

cooperativa che ha acquistato i propri diritti di partecipazione entro i limiti

previsti nell’articolo 659 o 783 CO non riduce successivamente il suo capitale

e non li rivende entro un termine di sei anni.

2.3

In linea di principio,

l’azionista che vende le azioni alla società che le ha emesse consegue un utile

in capitale di carattere privato e potrebbe pertanto entrare in possesso delle

riserve della società senza subire un’imposizione. L’acquisto di azioni proprie

finalizzato ad una riduzione del capitale azionario si considera allora una liquidazione

parziale diretta della società, per il fatto che, dal punto di vista economico-fiscale,

consente di procedere ad una liquidazione di fatto della società (Berndardoni/Borto-lotto, op. cit., p.

368.

ss.).

Le disposizioni introdotte

nella legislazione tributaria, in particolar modo l’art. 4a LIP, tengono

conto del fatto che il diritto commerciale dal 1992 consente alla società di acquistare azioni proprie, a condizione che possieda

capitale proprio liberamente disponibile equivalente all’ammontare dei mezzi

necessari per l’acquisto, e che il valore nominale complessivo di tali azioni

non eccede il 10 per cento del capitale azionario (il limite sale al 20% se si

tratta di azioni nominative nell’ambito di una restrizione della

trasferibilità; cfr. art. 659 CO).

Come spiega

l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), nella circolare n. 5 del

19.

agosto 1999, la disciplina legale, per quanto attiene all'acquisto dei

propri diritti di partecipazione ai sensi dell’articolo 659 cpv. 1 CO in vista

di una riduzione di capitale, porta sempre a un’imposizione immediata secondo l’articolo

4a capoverso 1 LIP. In assenza di una riduzione di capitale, l’acquisto

del primo 10 per cento è soggetto alla regolamentazione dell’articolo 4a

capoverso 2 LIP. Se il limite legale non è superato, l’imposizione ha luogo

solo dopo la scadenza del termine di sei anni. Per contro, tutti gli acquisti

che eccedono il limite del 10 per cento provocano immediatamente le conseguenze

fiscali di una liquidazione parziale (cfr. circolare cit., par. 2.1, p. 3).

2.4

Nella

fattispecie, come ricordato in narrativa, la società ricorrente aveva

acquistato all’inizio dell’anno il 15% delle proprie azioni, tutte detenute da

un unico azionista, al prezzo di fr. 270'000.–. Quest’ultimo era composto dalla

somma del valore nominale delle azioni (fr. 22'100.–) e di “una quota

dell’utile d’esercizio realizzato” (fr. 247'890.–). Sebbene la contribuente

abbia qualificato quest’ultimo importo come “superdividendo”, è chiaro che si

tratta invece proprio dell’”eccedenza di liquidazione in caso di vendita di

diritti di partecipazione”, che gli articoli 20 cpv. 1 lett. c LIFD e 19

cpv. 1 lett. c LT assoggettano all’imposta sul reddito. Tanto è vero

che, conformemente a quanto disposto dall’art. 4a LIP, la società lo ha

sottoposto alla ritenuta d’imposta preventiva. Del resto, almeno nella misura

del 5% non vi era alcuno spazio per una soluzione diversa, poiché come poc’anzi

rilevato tutti gli acquisti che eccedono il limite del 10% provocano

immediatamente le conseguenze fiscali di una liquidazione parziale.

In ogni

caso, proprio l’assoggettamento all’imposta preventiva dell’importo versato

all’azionista al momento dell’acquisto delle sue azioni indica in modo

inequivocabile che l’operazione è stata considerata dalla stessa insorgente

come liquidazione parziale diretta.

3.

3.1.

A

dipendenza del fatto che le azioni siano state fiscalmente liquidate o meno, la

loro rivendita da parte della società comporta evidentemente conseguenze

fiscali diverse.

Nel

secondo caso, se il valore di mercato delle azioni proprie è salito al di sopra

del prezzo di acquisto e le azioni vengono rimesse in circolazione a tale

valore di mercato, la società realizza in tale misura un utile in capitale

imponibile (Buchser/Jaussi, Zivil-

und steuerrechtliche Probleme beim direkten und indirekten Rückkauf eigener

Aktien, in ASA 70/2002, pp. 619-676, p. 657). Se poi la società vende le azioni

proprie ad un prezzo manifestamente inferiore al valore di mercato, vi è una

distribuzione occulta di utile, se l’acquirente è un azionista o una persona vicina

(Buchser/Jaussi, op. cit., p.

657).

Se invece

le azioni sono state fiscalmente liquidate, la loro cessione equivale

all’emissione di nuove azioni. Il corrispettivo percepito dalla società

costituisce un conferimento di capitale e la differenza fra il prezzo di

vendita ed il valore nominale deve essere contabilizzato nelle riserve. Per

quanto attiene alle conseguenze fiscali, è pertanto irrilevante se il prezzo di

rivendita sia superiore o inferiore rispetto a quello per cui le azioni erano

state acquistate dalla società: nel primo caso la società registrerà un ricavo,

che viene fiscalmente ignorato, nel secondo caso il costo contabilizzato dalla

società non viene fiscalmente considerato. Solo se la vendita avviene al di

sotto del valore nominale o addirittura gratuitamente, si devono considerare le

conseguenze previste per il caso di emissione di azioni gratuite (Buchser/Jaussi, op. cit., p. 658).

3.2

La stessa

distinzione fra i due casi appena evocati è proposta anche dalla circolare

dell’AFC, su cui si è fondata anche l’autorità fiscale.

L’AFC

dispone dapprima che, “se una società vende a un prezzo sotto elevato i propri

diritti di partecipazione all’azionista, la differenza tra il valore venale

effettivo e il prezzo di vendita costituisce un reddito in captiale

dell’azionista e rientra nell’utile imponibile della società” (circolare n. 5

del 19 agosto 1999, par. 5.2, p. 9).

In

seguito, la stessa circolare precisa peraltro che “non

vi sono conseguenze fiscali se una società vende, almeno al valore nominale, i

propri diritti di partecipazione, il cui acquisto ha già prodotto

un’imposizione immediata (art. 4a cpv. 1 LIP) o differita (art. 4a

cpv. 2 LIP) come liquidazione parziale”.

3.3

Poiché,

per le ragioni precedentemente esposte, si deve ritenere che, nonostante il

procedimento insolito adottato dalla ricorrente, le azioni di cui si discute

siano state fiscalmente liquidate, non è ravvisabile alcuna distribuzione

occulta di utile a favore del solo azionista rimasto. Ciò che è determinante

non è infatti tanto la circostanza che la società ricorrente non abbia

proceduto alla cancellazione delle azioni a suo tempo acquistate, quanto piuttosto

il fatto che le riserve prelevate dall’azionista che aveva ceduto le azioni

alla società siano state assoggettate all’imposta preventiva ed a quella sul

reddito.

Tale

conclusione si impone a maggior ragione pensando al fatto che le azioni che

sono state rivendute all’azionista unico sono quelle che oltrepassavano il

limite del 10% previsto dal diritto commerciale. Come si è già avuto modo di

sottolineare, infatti, tutti gli acquisti che eccedono tale limite

provocano immediatamente le conseguenze fiscali di una liquidazione parziale.

In altre parole, per questa quota azionaria, la società ricorrente non aveva

neppure la facoltà di optare per un differimento della liquidazione fiscale

delle azioni.

Del resto, non si vede

come l’azionista che ha riacquistato le azioni dalla società sia stato

arricchito, come dovrebbe accadere se vi fosse una distribuzione occulta di utili.

Se le riserve prelevate dall’azionista uscente, nel momento in cui ha venduto

la sua partecipazione alla società, sono state regolarmente assoggettate

all’imposta, ne consegue che il valore della partecipazione detenuta dall’unico

socio rimasto non può essere condizionato dal fatto che quest’ultimo abbia

acquistato le azioni già “ammortizzate”, che l’altro socio aveva venduto. Né vi

è stato, per le stesse ragioni, un corrispondente impoverimento della società.

4.

Il

ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano pertanto né tassa di giustizia

né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 6 agosto 2009 è riformata nel senso

che è stralciato l’utile di fr. 75'951.–.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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