80.2009.133
Procedura: reclamo, modifica a svantaggio del contribuente, diritto di essere sentito, annullamento decisione su reclamo
25 novembre 2009Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2009.133
Data decisione, Autorità:
25.11.2009, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, modifica a svantaggio del contribuente, diritto di essere sentito, annullamento decisione su reclamo
RECLAMO
art. 135 cpv. 1 LIFD
art. 208 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2009.133
Lugano
25 novembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
CO
1
oggetto
ricorso
del 10 settembre 2009 contro la decisione del 2 settembre 2009 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. Il 25 gennaio 2008,
l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto a RI 1 una rendita
d’invalidità con effetto dal 1° marzo 2005. In particolare, per gli anni 2005 e
2006, le è stato versato un importo arretrato di fr. 36'476.–, mentre per il
2007 le sono stati pagati fr. 20'448.–. Su questa base, con decisione del 5
febbraio 2008, anche __________ ha accolto la sua richiesta di pensionamento
anticipato e le ha accreditato un importo arretrato di fr. 31'230.15 per il periodo
dal 1° marzo 2005 al 29 febbraio 2008.
B. Notificando alla
contribuente la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 15 luglio 2009,
l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile per
l’imposta cantonale (IC) in fr. 112'600.– ed il reddito determinante per
l’aliquota in fr. 44'600.–; per l’imposta federale diretta (IFD), il reddito
imponibile era stabilito in fr. 113'700.– e quello determinante per l’aliquota
in fr. 45'700.–.
Per quanto concerne le
rendite dell’Assicurazione invalidità e della cassa pensione, aveva proceduto
al seguente calcolo:
reddito
imponibile per l’aliquota
previdenza
professionale (arretrati) fr. 33'723.– fr. 8'430.–
previdenza
professionale (dal 1.2.2008) fr. 6'874.– fr. 6'874.–
rendita
d’invalidità (arretrati) fr. 56'924.– fr. 14'231.–
rendita
d’invalidità (dal 1.2.2008) fr. 18'744.– fr. 18'744.–
C. La contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 luglio 2009, nel quale
chiedeva che il reddito imponibile fosse ridotto a fr. 91'311.– e quello determinante
per l’aliquota a fr. 20'892.–. In particolare, riteneva che l’importo di fr.
26'658.–, che l’Ufficio AI aveva versato all’Ufficio del sostegno sociale, trattenendolo
dalle rendite arretrate, dovesse essere dedotto dal reddito imponibile.
D. Con decisione del 2
settembre 2009, l’Ufficio di tassazione modificava la tassazione a sfavore
della reclamante, aumentando il reddito imponibile a fr. 114'300.– per l’IC ed
a fr. 115'400.– per l’IFD e quello determinante per l’aliquota a fr. 52'900.–
per l’IC ed a fr. 54'000.– per l’IFD. Questa la motivazione della decisione:
Dal 1 marzo 2008 la
contribuente è al beneficio di rendite pensionistiche d’invalidità per CHF 936.75 al mese. Dal mese
di marzo le rendite correnti che le sono state versate ammontano a CHF
9'367.50. Le rendite in questione devono essere imposte normalmente con l’aliquota di
riferimento di pari importo.
Nel
mese di febbraio la contribuente ha beneficiato inoltre del pagamento
delle rendite retroattive per il periodo da marzo 2005 a febbraio 2008. Per
questo periodo le è stato versato in totale l’importo di CHF
31'230.15. Le rendite in questa maniera pagate devono essere imposte con
l’aliquota che tenga conto degli anni di riferimento (marzo 2005/febbraio 2008 = 4
anni, tenuto conto che gli anni parziali devono essere considerati in ogni caso
come interi).
Dal
1 gennaio 2008 la contribuente è pure al beneficio di rendite correnti
dall’Assicurazione invalidità per CHF 1'704.– mensili. Le rendite
correnti che le sono state versate nel corso del 2008 ammontano perciò a CHF
20'448.– (gennaio/dicembre). Le rendite in questione devono
essere imposte normalmente con l’aliquota di riferimento di pari importo.
Nel
mese di gennaio ha inoltre beneficiato del pagamento delle rendite
retroattive per il periodo da marzo 2005 a dicembre 2007. Per questo periodo l’Ufficio dell’Assicurazione invalidità
ha stabilito a suo favore un diritto di CHF 56'924.– in tutto. I RIVERSAMENTI
EFFETTUATI A FAVORE DELL’UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE PER GLI ANTICIPI
EFFETTUATI DA QUESTO NEGLI ANNI 2005-2007 SOTTOFORMA DI PAGAMENTO DI PRESTAZIONI
ASSISTENZIALI, NON POSSONO ESSERE AMMESSI IN RIDUZIONE DELL’IMPORTO DI DIRITTO.
Le prestazioni assistenziali erogate non sono state difatti
imposte. Il pagamento erogato per CHF 56'924.– fa riferimento agli anni 2005,
2006 e 2007. L’imposizione di quest’importo deve essere effettuata con
l’aliquota che tenga conto degli anni di riferimento (marzo 2005/dicembre 2007
= 3 anni).
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula in via principale
l’annullamento della decisione impugnata, per il fatto che l’autorità di tassazione
non ha dato seguito alla sua richiesta di essere sentita prima della decisione.
In via subordinata, contesta il calcolo del reddito determinante per
l’aliquota, che a suo avviso non corrisponderebbe per niente alla sua capacità
contributiva annua. Ritiene infatti che “non possono essere cumulati, ai fini
dell’aliquota, i versamenti retroattivi ricevuti nel 2008, ma si deve calcolare
il reddito su una media annua basata sui 4 anni”. In via ulteriormente subordinata,
la ricorrente chiede la revisione delle tassazioni per i periodi fiscali dal
2005 al 2007, “affinché vengano imposti i redditi di competenza di questi anni
nelle singole tassazioni ad essi relativi”.
Diritto
1. 1.1.
Con la decisione impugnata,
l’autorità fiscale ha modificato la decisione di tassazione a sfavore della
contribuente, aumentando tanto il reddito imponibile quanto quello
detrerminante per l’aliquota.
1.2.
Per gli articoli 135 cpv.
1 seconda frase LIFD e 208 cpv. 1 seconda frase LT, nell’ambito della procedura
di reclamo, l’autorità di tassazione può determinare nuovamente tutti gli
elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche
a svantaggio del medesimo.
È dunque la legge
stessa a subordinare la modifica della tassazione a svantaggio del contribuente
alla condizione che quest’ultimo sia stato sentito.
Del resto, dal
diritto costituzionale di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), per costante
giurisprudenza, deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato
di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,
quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare
all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in
proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e
rinvii).
1.3.
Il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di
regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità
di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).
Non vi è ragione di sanare la violazione del diritto di essere sentito, come ammesso eccezionalmente dalla
giurisprudenza, garantendolo nell’ambito della procedura di ricorso.
Infatti,
il contribuente ha diritto al corretto svolgimento della procedura di reclamo,
nel cui ambito l’autorità ha le medesime facoltà che le spettano in sede di
tassazione
(art. 134 cpv. 1 LIFD e art. 207 cpv. 1 LT). Spetta, in particolare,
all’autorità di tassazione, dopo aver dato al contribuente la facoltà di prendere
posizione
sulla prospettata reformatio in peius, stabilire
se siano dati i presupposti per l’applicazione degli articoli 134 cpv. 2 prima frase LIFD e 207 cpv. 2
LT, secondo cui non è ammesso il ritiro del reclamo quando emerge dalle
circostanze che la tassazione era “inesatta”. A tale proposito, secondo la
giurisprudenza e la dottrina, una reformatio in peius
prevale sull’eventuale ritiro del reclamo solo se la decisione impugnata è
manifestamente incompatibile con le norme giuridiche da applicare e se una
correzione si impone senz’altro alla luce dell’esame della questione controversa
(cfr. sentenza del Tribunale federale n.2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in
ASA 75 p. 159 = RF 2004 p. 510 e dottrina e giurisprudenza citate).
1.4.
La decisione impugnata
deve pertanto essere annullata, senza che questa Camera possa entrare nel
merito della contestazione relativa alla deduzione litigiosa.
In relazione alle
censure proposte dalla ricorrente contro le modalità di calcolo adottate
dall’autorità di tassazione, si attira comunque la sua attenzione sulla
giurisprudenza del Tribunale federale, ripresa anche da questa Camera (cfr. p.
es. la sentenza CDT del 2 maggio 2007, in RtiD II-2007 n. 8t, in particolare consid.
4).
Considerandi
2.
Visto
l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di
giustizia e le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
2 settembre 2009 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione
perché adotti una nuova decisione, dopo avere attribuito alla contribuente un
termine per pronunciarsi sulla prospettata modifica della tassazione a suo
svantaggio.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster