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Decisione

80.2009.133

Procedura: reclamo, modifica a svantaggio del contribuente, diritto di essere sentito, annullamento decisione su reclamo

25 novembre 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 25 gennaio 2008,

l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto a RI 1 una rendita

d’invalidità con effetto dal 1° marzo 2005. In particolare, per gli anni 2005 e

2006, le è stato versato un importo arretrato di fr. 36'476.–, mentre per il

2007 le sono stati pagati fr. 20'448.–. Su questa base, con decisione del 5

febbraio 2008, anche __________ ha accolto la sua richiesta di pensionamento

anticipato e le ha accreditato un importo arretrato di fr. 31'230.15 per il periodo

dal 1° marzo 2005 al 29 febbraio 2008.

B. Notificando alla

contribuente la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 15 luglio 2009,

l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile per

l’imposta cantonale (IC) in fr. 112'600.– ed il reddito determinante per

l’aliquota in fr. 44'600.–; per l’imposta federale diretta (IFD), il reddito

imponibile era stabilito in fr. 113'700.– e quello determinante per l’aliquota

in fr. 45'700.–.

Per quanto concerne le

rendite dell’Assicurazione invalidità e della cassa pensione, aveva proceduto

al seguente calcolo:

reddito

imponibile per l’aliquota

previdenza

professionale (arretrati) fr. 33'723.– fr. 8'430.–

previdenza

professionale (dal 1.2.2008) fr. 6'874.– fr. 6'874.–

rendita

d’invalidità (arretrati) fr. 56'924.– fr. 14'231.–

rendita

d’invalidità (dal 1.2.2008) fr. 18'744.– fr. 18'744.–

C. La contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 luglio 2009, nel quale

chiedeva che il reddito imponibile fosse ridotto a fr. 91'311.– e quello determinante

per l’aliquota a fr. 20'892.–. In particolare, riteneva che l’importo di fr.

26'658.–, che l’Ufficio AI aveva versato all’Ufficio del sostegno sociale, trattenendolo

dalle rendite arretrate, dovesse essere dedotto dal reddito imponibile.

D. Con decisione del 2

settembre 2009, l’Ufficio di tassazione modificava la tassazione a sfavore

della reclamante, aumentando il reddito imponibile a fr. 114'300.– per l’IC ed

a fr. 115'400.– per l’IFD e quello determinante per l’aliquota a fr. 52'900.–

per l’IC ed a fr. 54'000.– per l’IFD. Questa la motivazione della decisione:

Dal 1 marzo 2008 la

contribuente è al beneficio di rendite pensionistiche d’invalidità per CHF 936.75 al mese. Dal mese

di marzo le rendite correnti che le sono state versate ammontano a CHF

9'367.50. Le rendite in questione devono essere imposte normalmente con l’aliquota di

riferimento di pari importo.

Nel

mese di febbraio la contribuente ha beneficiato inoltre del pagamento

delle rendite retroattive per il periodo da marzo 2005 a febbraio 2008. Per

questo periodo le è stato versato in totale l’importo di CHF

31'230.15. Le rendite in questa maniera pagate devono essere imposte con

l’aliquota che tenga conto degli anni di riferimento (marzo 2005/febbraio 2008 = 4

anni, tenuto conto che gli anni parziali devono essere considerati in ogni caso

come interi).

Dal

1 gennaio 2008 la contribuente è pure al beneficio di rendite correnti

dall’Assicurazione invalidità per CHF 1'704.– mensili. Le rendite

correnti che le sono state versate nel corso del 2008 ammontano perciò a CHF

20'448.– (gennaio/dicembre). Le rendite in questione devono

essere imposte normalmente con l’aliquota di riferimento di pari importo.

Nel

mese di gennaio ha inoltre beneficiato del pagamento delle rendite

retroattive per il periodo da marzo 2005 a dicembre 2007. Per questo periodo l’Ufficio dell’Assicurazione invalidità

ha stabilito a suo favore un diritto di CHF 56'924.– in tutto. I RIVERSAMENTI

EFFETTUATI A FAVORE DELL’UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE PER GLI ANTICIPI

EFFETTUATI DA QUESTO NEGLI ANNI 2005-2007 SOTTOFORMA DI PAGAMENTO DI PRESTAZIONI

ASSISTENZIALI, NON POSSONO ESSERE AMMESSI IN RIDUZIONE DELL’IMPORTO DI DIRITTO.

Le prestazioni assistenziali erogate non sono state difatti

imposte. Il pagamento erogato per CHF 56'924.– fa riferimento agli anni 2005,

2006 e 2007. L’imposizione di quest’importo deve essere effettuata con

l’aliquota che tenga conto degli anni di riferimento (marzo 2005/dicembre 2007

= 3 anni).

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula in via principale

l’annullamento della decisione impugnata, per il fatto che l’autorità di tassazione

non ha dato seguito alla sua richiesta di essere sentita prima della decisione.

In via subordinata, contesta il calcolo del reddito determinante per

l’aliquota, che a suo avviso non corrisponderebbe per niente alla sua capacità

contributiva annua. Ritiene infatti che “non possono essere cumulati, ai fini

dell’aliquota, i versamenti retroattivi ricevuti nel 2008, ma si deve calcolare

il reddito su una media annua basata sui 4 anni”. In via ulteriormente subordinata,

la ricorrente chiede la revisione delle tassazioni per i periodi fiscali dal

2005 al 2007, “affinché vengano imposti i redditi di competenza di questi anni

nelle singole tassazioni ad essi relativi”.

Diritto

1. 1.1.

Con la decisione impugnata,

l’autorità fiscale ha modificato la decisione di tassazione a sfavore della

contribuente, aumentando tanto il reddito imponibile quanto quello

detrerminante per l’aliquota.

1.2.

Per gli articoli 135 cpv.

1 seconda frase LIFD e 208 cpv. 1 seconda frase LT, nell’ambito della procedura

di reclamo, l’autorità di tassazione può determinare nuovamente tutti gli

elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche

a svantaggio del medesimo.

È dunque la legge

stessa a subordinare la modifica della tassazione a svantaggio del contribuente

alla condizione che quest’ultimo sia stato sentito.

Del resto, dal

diritto costituzionale di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), per costante

giurisprudenza, deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato

di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,

quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare

all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in

proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e

rinvii).

1.3.

Il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di

regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità

di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

Non vi è ragione di sanare la violazione del diritto di essere sentito, come ammesso eccezionalmente dalla

giurisprudenza, garantendolo nell’ambito della procedura di ricorso.

Infatti,

il contribuente ha diritto al corretto svolgimento della procedura di reclamo,

nel cui ambito l’autorità ha le medesime facoltà che le spettano in sede di

tassazione

(art. 134 cpv. 1 LIFD e art. 207 cpv. 1 LT). Spetta, in particolare,

all’autorità di tassazione, dopo aver dato al contribuente la facoltà di prendere

posizione

sulla prospettata reformatio in peius, stabilire

se siano dati i presupposti per l’applicazione degli articoli 134 cpv. 2 prima frase LIFD e 207 cpv. 2

LT, secondo cui non è ammesso il ritiro del reclamo quando emerge dalle

circostanze che la tassazione era “inesatta”. A tale proposito, secondo la

giurisprudenza e la dottrina, una reformatio in peius

prevale sull’eventuale ritiro del reclamo solo se la decisione impugnata è

manifestamente incompatibile con le norme giuridiche da applicare e se una

correzione si impone senz’altro alla luce dell’esame della questione controversa

(cfr. sentenza del Tribunale federale n.2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in

ASA 75 p. 159 = RF 2004 p. 510 e dottrina e giurisprudenza citate).

1.4.

La decisione impugnata

deve pertanto essere annullata, senza che questa Camera possa entrare nel

merito della contestazione relativa alla deduzione litigiosa.

In relazione alle

censure proposte dalla ricorrente contro le modalità di calcolo adottate

dall’autorità di tassazione, si attira comunque la sua attenzione sulla

giurisprudenza del Tribunale federale, ripresa anche da questa Camera (cfr. p.

es. la sentenza CDT del 2 maggio 2007, in RtiD II-2007 n. 8t, in particolare consid.

4).

Considerandi

2.

Visto

l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di

giustizia e le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

2 settembre 2009 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione

perché adotti una nuova decisione, dopo avere attribuito alla contribuente un

termine per pronunciarsi sulla prospettata modifica della tassazione a suo

svantaggio.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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