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Decisione

80.2009.135

Reddito dell'attività lucrativa indipendente: indennizzo assicurativo per incendio, cessazione dell'attività, utile in capitale imponibile

19 ottobre 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

nato nel 1930, coniugato con RI 2, è socio della __________ di __________,

società in nome collettivo a carattere familiare, con scopo la gestione di una

falegnameria. Dal 1° gennaio 1999, il contribuente non ha più svolto alcuna attività

in seno alla falegnameria, limitandosi a ricoprire un ruolo passivo all’interno

della società; socio attivo è il fratello __________.

Il 3

dicembre 2003, l’immobile in cui era ubicata la falegnameria (mapp. __________

di __________) e le attrezzature ivi contenute sono andati distrutti in un

incendio. Da allora, lo stabile aziendale è rimasto inagibile.

B. Il

12 aprile 2006, l’avv. __________, agendo quale rappresentante dei fratelli RI

1 e __________, sottoscriveva con la __________ una convenzione transattiva con

oggetto il versamento di un importo di fr. 190'000.– per i danni causati allo

stabile di __________ ed al suo contenuto, a valere quale indennizzo atto a

tacitare definitivamente tutte le pretese risultanti dall’incendio.

C. Notificando

ai coniugi RI 1 le tassazioni IC/IFD 2004 e 2005, con separate decisioni del 5

e 12 dicembre 2007, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona aggiungeva alle entrate

dichiarate dai contribuenti un reddito di fr. 35'000.– ogni anno, spiegando

nelle motivazioni allegate che si trattava del rimborso assicurativo concordato

con la __________, “suddiviso equamente fra i due soci e ripartito sugli

esercizi 2004 e 2005”.

D. Il

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 10 dicembre 2007,

nel quale osservava di non svolgere più alcuna attività lucrativa e di non avere

nemmeno ricevuto alcuna liquidazione dall’assicurazione.

In

occasione di un’udienza tenutasi il 14 maggio 2009, l’Ufficio di tassazione

ribadiva la sua disponibilità a procedere alla tassazione dell’utile di

liquidazione negli anni 2004 e 2005, allo scopo di non penalizzare

eccessivamente i contribuenti.

Il

verbale non è tuttavia mai stato sottoscritto per approvazione da RI 1. Con

separate decisioni del 12 agosto 2009, l’autorità di tassazione confermava

quindi le sue prime decisioni, con la seguente motivazione:

Nel

corso del 2006 la compagnia d’assicurazioni “__________” ha tacitato i due soci

con un importo complessivo di fr. 190'000 quale risarcimento per tutte le

perdite economiche subite inerenti gli elementi ed i fattori aziendali imputabili

al sinistro del 4.12.2003. Somma che – dedotti le spese legali, gli attivi

contabili relativi ai beni aziendali andati distrutti e i contributi di legge

presumibilmente dovuti in seguito all’imposizione del profitto in capitale

derivante dalla liquidazione in questione – comporta una plusvalenza effettiva

ammontante complessivamente a fr. 140'000. Preso atto che nessuna clausola statutaria

o d’altra natura è stata addotta dai due soci e pertanto avendo gli stessi pari

diritti in ambito societario, detto importo è stato imposto per metà ciascuno.

Tenuto conto della particolarità e delle contingenze relative alla liquidazione,

quest’ultima è stata ripartita ed imposta nei periodi di tassazione 2004 e

2005.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1,

rappresentati dall’avv. RA 1, censurano nuovamente l’aggiunta, sia nel 2004 sia

nel 2005, di un reddito di 35'000 franchi alle entrate dichiarate, affermando di

avere vissuto unicamente con le rispettive rendite AVS.

I ricorrenti

ritengono in particolare che l’importo di 190'000 franchi loro versato dalla __________

sia da considerarsi quale indennizzo per i danni causati allo stabile e alle

attrezzature della falegnameria e non quale indennizzo per la cessazione

dell’attività economica. Si chiedono inoltre per quale ragione simili redditi

siano stati considerati come incassati negli anni 2004 e 2005, quando la

transazione con la compagnia d’assicurazione risale unicamente al 2006.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, all’imposta sul reddito sottostà la totalità

dei proventi, periodici e unici. Come ha ripetutamente sottolineato il

Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der

Gesamtreineinkommensbesteuerung”): ogni reddito che non sia esplicitamente

dichiarato esente va assoggettato all’imposta.

1.2.

Dal principio

dell’imposizione del reddito netto globale discende tuttavia che non sono

imponibili i rimborsi di un mutuo né tanto meno i proventi o le indennità conseguiti

in sostituzione di entrate patrimoniali o per reintegrare perdite patrimoniali.

È reddito il risarcimento del lucro cessante, non lo è invece il risarcimento

del danno emergente (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 27 ad art. 16-39 LIFD, p. 153;

Noël, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 15 ad art.

16 LIFD, p. 197; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 15 ad

art. 16 LIFD, p. 282).

1.3.

Venendo al caso in esame,

contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’importo di

190'000 franchi versato dalla __________ ai fratelli __________ per i danni

causati allo stabile e alle attrezzature della falegnameria, a tacitazione di

tutte le pretese risultanti dall’incendio, equivale, da un punto di vista strettamente

fiscale, ad una liquidazione della società. Se, come detto, la transazione

sottoscritta con la compagnia d’assicurazioni si prefiggeva davvero di compensare

le perdite patrimoniali subite con l’incendio, non può tuttavia nemmeno essere ignorato

che da allora lo stabile aziendale è rimasto inagibile e che la produzione non

è mai stata trasferita altrove. Prova ne sia che, nel frattempo, il fratello __________

ha avviato una nuova attività accessoria a carattere individuale.

Per

effetto dell’incendio del 3 dicembre 2003 e della successiva decisione di non

proseguire l’attività, non può esserci alcun dubbio sulla volontà dei soci di

liquidare l’azienda e, di conseguenza, sull’esistenza stessa di un’utile di

liquidazione. A tale proposito, poco importa che la società in nome collettivo

sia tutt’oggi iscritta nel registro di commercio, così come non ha nessuna importanza

che il ricorrente, all’epoca del sinistro, fosse unicamente un socio passivo

della __________. Determinante ai fini della tassazione non è infatti la data

di radiazione dal registro di commercio, né tanto meno il ruolo ricoperto dai

singoli soci all’interno della ditta, quanto piuttosto, come detto, la

cessazione definitiva dell’attività lucrativa (produttiva).

Contrariamente

a quanto sembra sostenere il ricorrente, occorre pertanto esaminare più da

vicino il reddito da attività indipendente

Considerandi

2.

2.1.

Gli art. 17 cpv. 1 LT e 18

cpv. 1 LIFD dispongono che sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di

un’impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una

libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

Secondo il capoverso 2

degli stessi articoli, fanno parte dei proventi da attività indipendente anche

gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o

rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento

di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa

siti all’estero è equiparato all’alienazione.

2.2

Conformemente

a quanto disposto dalle suddette norme, l’utile di liquidazione va imposto

quale reddito da attività lucrativa indipendente, unitamente a tutti gli altri

redditi.

Per il

suo calcolo si devono considerare il risultato conseguito durante la procedura

di liquidazione tramite la cessione del patrimonio aziendale, le riserve

esistenti sui beni aziendali trasferiti al patrimonio privato e le perdite

accertate dei sette esercizi che precedono il periodo fiscale nel quale

l’azienda viene liquidata, entro i limiti previsti dalla legge. L’utile di

liquidazione è infatti dato dalla differenza fra i ricavi ottenuti,

rispettivamente i pagamenti effettuati nell’ambito della liquidazione e il

valore contabile-fiscale degli attivi, rispettivamente dei passivi che figurano

all’ultimo bilancio antecedente la liquidazione (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, Mendrisio

2010, p. 484).

2.3

Tornando

al caso in esame, il ricorrente non contesta il calcolo dell’utile di liquidazione

(di cessione) in quanto tale. L’ufficio di tassazione si è d’altronde

strettamente attenuto ai dati forniti dal contribuente medesimo e, meglio, a

quelli risultanti dai libri contabili che precedono il periodo fiscale nel

quale l’azienda è andata distrutta nel noto incendio. Come ben si evince dalla

documentazione dell’incarto fiscale, ed in particolare dal verbale di audizione

del 12 ottobre 2007, dall’importo di 190'000 franchi concordato con la

compagnia d’assicurazioni a saldo di ogni pretesa risultante dall’incendio, l’autorità

di tassazione ha correttamente dedotto gli onorari degli avvocati che si sono

adoperati per l’ottenimento dello stesso indennizzo di fr. 10'000.–, gli attivi

contabili al 31 dicembre 2002 (automezzi, immobili, mobilio, macchine e attrezzi)

di fr. 29'451.– ed i contributi di legge (AVS) presumibilmente dovuti in

seguito all’imposizione del profitto derivante dalla liquidazione in

discussione di fr. 10'451.–, per una plusvalenza effettiva ammontante a 140'000

franchi.

2.4

Il

ricorrente sembra invece contestare l’imposizione dell’utile attribuitogli di

fr. 70'000.– (ovvero la metà di fr. 140'000.–), perlomeno quando sottolinea di

non avere ricevuto alcuna liquidazione dall’assicurazione. A suo dire,

l’importo di 190'000 sarebbe infatti servito, oltre che a pagare gli onorari

degli avvocati __________ e __________, a rimborsare un debito contratto con la

__________ (fr. 117'802.85). Il fratello __________ avrebbe poi utilizzato un

ulteriore importo di fr. 30'385.85 per acquistare alcuni macchinari per la

lavorazione del legno, mentre il saldo di fr. 30'385.50 sarebbe rimasto nelle

mani dello stesso fratello.

Simili

argomentazioni, ancorché non espressamente sollevate nel petitum del gravame,

impongono a questa Camera un esame più approfondito.

3.

3.1.

Contrariamente

a quanto sembra sostenere il ricorrente, l’importo di fr. 117'802.85 non può certo

essere dedotto nel calcolo dell’utile di liquidazione, in quanto il pagamento

di una simile somma di denaro, indipendentemente dal fatto che vada a estinguere

debiti privati o debiti aziendali, costituisce destinazione di reddito, resa

possibile proprio grazie al conseguimento dell’utile contestato (cfr. CDT n.

80.2000.104

del 2 ottobre 2000). Già per questa ragione, la tesi del

patrocinatore del ricorrente, secondo cui RI 1 non avrebbe ricevuto “nemmeno un

centesimo” dell’indennità versata dalla __________, non può essere condivisa.

3.2

Lo stesso

discorso vale per l’importo di fr. 30'385.85, con cui il fratello __________

avrebbe acquistato nuovi macchinari per lavorare il legno. Premesso che dall’esame

della documentazione dell’incarto fiscale risultano unicamente due fatture di,

rispettivamente, fr. 26'500.– e fr. 2'165.50, tali investimenti non possono

infatti costituire un’operazione di reinvestimento ai sensi degli art. 29 LT e

30.

LIFD, ma rappresentano, come detto, l’inizio di una nuova attività accessoria

a carattere individuale. Prova ne sia che, malgrado le due fatture risalgano ai

primi mesi del 2004, negli anni successivi i contribuenti hanno continuato a

precisare che ogni attività era sospesa a causa della distruzione totale

dell’intero complesso (cfr. i questionari della società in nome collettivo

allegati alle dichiarazioni fiscali 2004 e 2005).

Secondo

gli art. 29 LT e 30 LIFD, in presenza di immobilizzi necessari all’azienda, le

riserve latenti esistenti sul bene sostituito possono essere trasferiti in

esenzione d’imposta sui beni sostitutivi, solo se il vecchio e il nuovo

immobilizzo adempiono alle medesime funzioni, ovvero assicurano una

continuazione dell’attività aziendale senza sostanziali mutamenti (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p.

903). Se l’indennità assicurativa, come nella fattispecie, ha per scopo non la

continuazione, ma la liquidazione dell’azienda, vengono così a mancare le condizioni

per una moratoria all’imposizione e le riserve occulte trasferite nel patrimonio

privato devono essere imposte quali utile di liquidazione della società, anche

se la stessa è tutt’ora iscritta nel registro di commercio (cfr. punto 1.3.).

3.3

Da

ultimo, come correttamente osservato anche dall’Ufficio di tassazione, è irrilevante

sapere se il saldo di fr. 30'385.50 sia effettivamente rimasto nelle mani del solo

fratello __________. Il diritto fiscale disciplina

infatti i rapporti tra contribuente e ente pubblico e non quelli tra privati (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts,

5.

ediz., Zurigo 1995, p. 76). Eventuali litigi fra i

due soci per la spartizione della liquidazione della società vanno se del caso

sottoposti al competente giudice civile. Per quanto qui di interesse, in

assenza di una particolare clausola statutaria o di altra natura, bene ha fatto

l’autorità di tassazione a suddividere l’utile di liquidazione, di complessivi

fr. 140'000.–, tra i due soci in ragione di metà ciascuno.

4.

4.1.

Confermato

il calcolo dell’utile di liquidazione (di cessione) in quanto tale e l’importo

di fr. 70'000.– attribuito al ricorrente, merita ancora attenzione la decisione

dell’Ufficio di tassazione di suddividere la sua imposizione tra i periodi

fiscali 2004 e 2005, in ragione di fr. 35'000.– ogni anno. A tale proposito, il

patrocinatore del ricorrente si limita a chiedersi per quale ragione un simile

reddito sia stato considerato come conseguito negli anni 2004 e 2005, quando

l’incendio è avvenuto nel 2003 e la transazione con la compagnia d’assicurazioni

risale al 2006.

4.2

L’utile di

liquidazione è imposto unitamente agli altri redditi nella procedura ordinaria.

Come già anticipato in precedenza, momento determinante è la cessazione definitiva

dell’attività, ovvero lo scioglimento della società di persone, che abbandona

lo scopo per il quale è stata costituita (Bernardoni/Bortolotto,

op. cit., p. 481). Solo in questo momento le riserve occulte, che rappresentano

la parte non contabilizzata del valore del patrimonio aziendale, vengono

realizzate.

L’incendio

come tale non ha quindi nessuna influenza, così come è di per sé irrilevante la

data di sottoscrizione dell’accordo transattivo con la compagnia

d’assicurazioni.

4.3

Indipendentemente

dalla questione di sapere quando sia effettivamente intervenuta la

realizzazione delle riserve occulte, le decisioni impugnate meritano comunque

piena conferma. Come ben si evince dal verbale di audizione del 14 maggio 2009,

la scelta di ripartire la plusvalenza della liquidazione assicurativa negli

anni 2004 e 2005 è stata presa dall’autorità di tassazione a tutto vantaggio

dei contribuenti. In un sistema di aliquote progressive, l’imposizione in un

solo anno dell’intero utile di liquidazione sarebbe infatti risultata più

onerosa per i coniugi RI 1, specie se si considera che gli stessi vivono ormai

da anni con le sole rendite AVS.

Nell’interesse

degli stessi contribuenti, a giudizio di questa Camera si giustifica quindi la

tutela delle decisioni impugnate, senza la necessità di approfondire oltre la

questione sollevata nel gravame.

5.

Il ricorso

è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 680.–

sono a

carico dei ricorrenti.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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