80.2009.135
Reddito dell'attività lucrativa indipendente: indennizzo assicurativo per incendio, cessazione dell'attività, utile in capitale imponibile
19 ottobre 2010Italiano13 min
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Numero d'incarto:
80.2009.135
Data decisione, Autorità:
19.10.2010, CDT
Titolo:
Reddito dell'attività lucrativa indipendente: indennizzo assicurativo per incendio, cessazione dell'attività, utile in capitale imponibile
REDDITO DA ATTIVITÀ INDIPENDENTE
art. 18 cpv. 2 LIFD
art. 17 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2009.135
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
RI 2
rappr. da:
avv.,
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 11 settembre 2009 contro le decisioni
del 12 agosto 2009 in materia di IC/IFD 2004 e 2005.
Fatti
A. RI 1,
nato nel 1930, coniugato con RI 2, è socio della __________ di __________,
società in nome collettivo a carattere familiare, con scopo la gestione di una
falegnameria. Dal 1° gennaio 1999, il contribuente non ha più svolto alcuna attività
in seno alla falegnameria, limitandosi a ricoprire un ruolo passivo all’interno
della società; socio attivo è il fratello __________.
Il 3
dicembre 2003, l’immobile in cui era ubicata la falegnameria (mapp. __________
di __________) e le attrezzature ivi contenute sono andati distrutti in un
incendio. Da allora, lo stabile aziendale è rimasto inagibile.
B. Il
12 aprile 2006, l’avv. __________, agendo quale rappresentante dei fratelli RI
1 e __________, sottoscriveva con la __________ una convenzione transattiva con
oggetto il versamento di un importo di fr. 190'000.– per i danni causati allo
stabile di __________ ed al suo contenuto, a valere quale indennizzo atto a
tacitare definitivamente tutte le pretese risultanti dall’incendio.
C. Notificando
ai coniugi RI 1 le tassazioni IC/IFD 2004 e 2005, con separate decisioni del 5
e 12 dicembre 2007, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona aggiungeva alle entrate
dichiarate dai contribuenti un reddito di fr. 35'000.– ogni anno, spiegando
nelle motivazioni allegate che si trattava del rimborso assicurativo concordato
con la __________, “suddiviso equamente fra i due soci e ripartito sugli
esercizi 2004 e 2005”.
D. Il
contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 10 dicembre 2007,
nel quale osservava di non svolgere più alcuna attività lucrativa e di non avere
nemmeno ricevuto alcuna liquidazione dall’assicurazione.
In
occasione di un’udienza tenutasi il 14 maggio 2009, l’Ufficio di tassazione
ribadiva la sua disponibilità a procedere alla tassazione dell’utile di
liquidazione negli anni 2004 e 2005, allo scopo di non penalizzare
eccessivamente i contribuenti.
Il
verbale non è tuttavia mai stato sottoscritto per approvazione da RI 1. Con
separate decisioni del 12 agosto 2009, l’autorità di tassazione confermava
quindi le sue prime decisioni, con la seguente motivazione:
Nel
corso del 2006 la compagnia d’assicurazioni “__________” ha tacitato i due soci
con un importo complessivo di fr. 190'000 quale risarcimento per tutte le
perdite economiche subite inerenti gli elementi ed i fattori aziendali imputabili
al sinistro del 4.12.2003. Somma che – dedotti le spese legali, gli attivi
contabili relativi ai beni aziendali andati distrutti e i contributi di legge
presumibilmente dovuti in seguito all’imposizione del profitto in capitale
derivante dalla liquidazione in questione – comporta una plusvalenza effettiva
ammontante complessivamente a fr. 140'000. Preso atto che nessuna clausola statutaria
o d’altra natura è stata addotta dai due soci e pertanto avendo gli stessi pari
diritti in ambito societario, detto importo è stato imposto per metà ciascuno.
Tenuto conto della particolarità e delle contingenze relative alla liquidazione,
quest’ultima è stata ripartita ed imposta nei periodi di tassazione 2004 e
2005.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1,
rappresentati dall’avv. RA 1, censurano nuovamente l’aggiunta, sia nel 2004 sia
nel 2005, di un reddito di 35'000 franchi alle entrate dichiarate, affermando di
avere vissuto unicamente con le rispettive rendite AVS.
I ricorrenti
ritengono in particolare che l’importo di 190'000 franchi loro versato dalla __________
sia da considerarsi quale indennizzo per i danni causati allo stabile e alle
attrezzature della falegnameria e non quale indennizzo per la cessazione
dell’attività economica. Si chiedono inoltre per quale ragione simili redditi
siano stati considerati come incassati negli anni 2004 e 2005, quando la
transazione con la compagnia d’assicurazione risale unicamente al 2006.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
gli art. 15 cpv. 1 LT e 16 cpv. 1 LIFD, all’imposta sul reddito sottostà la totalità
dei proventi, periodici e unici. Come ha ripetutamente sottolineato il
Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der
Gesamtreineinkommensbesteuerung”): ogni reddito che non sia esplicitamente
dichiarato esente va assoggettato all’imposta.
1.2.
Dal principio
dell’imposizione del reddito netto globale discende tuttavia che non sono
imponibili i rimborsi di un mutuo né tanto meno i proventi o le indennità conseguiti
in sostituzione di entrate patrimoniali o per reintegrare perdite patrimoniali.
È reddito il risarcimento del lucro cessante, non lo è invece il risarcimento
del danno emergente (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,
Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 27 ad art. 16-39 LIFD, p. 153;
Noël, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 15 ad art.
16 LIFD, p. 197; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 15 ad
art. 16 LIFD, p. 282).
1.3.
Venendo al caso in esame,
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l’importo di
190'000 franchi versato dalla __________ ai fratelli __________ per i danni
causati allo stabile e alle attrezzature della falegnameria, a tacitazione di
tutte le pretese risultanti dall’incendio, equivale, da un punto di vista strettamente
fiscale, ad una liquidazione della società. Se, come detto, la transazione
sottoscritta con la compagnia d’assicurazioni si prefiggeva davvero di compensare
le perdite patrimoniali subite con l’incendio, non può tuttavia nemmeno essere ignorato
che da allora lo stabile aziendale è rimasto inagibile e che la produzione non
è mai stata trasferita altrove. Prova ne sia che, nel frattempo, il fratello __________
ha avviato una nuova attività accessoria a carattere individuale.
Per
effetto dell’incendio del 3 dicembre 2003 e della successiva decisione di non
proseguire l’attività, non può esserci alcun dubbio sulla volontà dei soci di
liquidare l’azienda e, di conseguenza, sull’esistenza stessa di un’utile di
liquidazione. A tale proposito, poco importa che la società in nome collettivo
sia tutt’oggi iscritta nel registro di commercio, così come non ha nessuna importanza
che il ricorrente, all’epoca del sinistro, fosse unicamente un socio passivo
della __________. Determinante ai fini della tassazione non è infatti la data
di radiazione dal registro di commercio, né tanto meno il ruolo ricoperto dai
singoli soci all’interno della ditta, quanto piuttosto, come detto, la
cessazione definitiva dell’attività lucrativa (produttiva).
Contrariamente
a quanto sembra sostenere il ricorrente, occorre pertanto esaminare più da
vicino il reddito da attività indipendente
Considerandi
2.
2.1.
Gli art. 17 cpv. 1 LT e 18
cpv. 1 LIFD dispongono che sono imponibili tutti i proventi dall’esercizio di
un’impresa, commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una
libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Secondo il capoverso 2
degli stessi articoli, fanno parte dei proventi da attività indipendente anche
gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o
rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento
di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d’impresa
siti all’estero è equiparato all’alienazione.
2.2
Conformemente
a quanto disposto dalle suddette norme, l’utile di liquidazione va imposto
quale reddito da attività lucrativa indipendente, unitamente a tutti gli altri
redditi.
Per il
suo calcolo si devono considerare il risultato conseguito durante la procedura
di liquidazione tramite la cessione del patrimonio aziendale, le riserve
esistenti sui beni aziendali trasferiti al patrimonio privato e le perdite
accertate dei sette esercizi che precedono il periodo fiscale nel quale
l’azienda viene liquidata, entro i limiti previsti dalla legge. L’utile di
liquidazione è infatti dato dalla differenza fra i ricavi ottenuti,
rispettivamente i pagamenti effettuati nell’ambito della liquidazione e il
valore contabile-fiscale degli attivi, rispettivamente dei passivi che figurano
all’ultimo bilancio antecedente la liquidazione (Bernardoni/Bortolotto, La fiscalità dell’azienda, Mendrisio
2010, p. 484).
2.3
Tornando
al caso in esame, il ricorrente non contesta il calcolo dell’utile di liquidazione
(di cessione) in quanto tale. L’ufficio di tassazione si è d’altronde
strettamente attenuto ai dati forniti dal contribuente medesimo e, meglio, a
quelli risultanti dai libri contabili che precedono il periodo fiscale nel
quale l’azienda è andata distrutta nel noto incendio. Come ben si evince dalla
documentazione dell’incarto fiscale, ed in particolare dal verbale di audizione
del 12 ottobre 2007, dall’importo di 190'000 franchi concordato con la
compagnia d’assicurazioni a saldo di ogni pretesa risultante dall’incendio, l’autorità
di tassazione ha correttamente dedotto gli onorari degli avvocati che si sono
adoperati per l’ottenimento dello stesso indennizzo di fr. 10'000.–, gli attivi
contabili al 31 dicembre 2002 (automezzi, immobili, mobilio, macchine e attrezzi)
di fr. 29'451.– ed i contributi di legge (AVS) presumibilmente dovuti in
seguito all’imposizione del profitto derivante dalla liquidazione in
discussione di fr. 10'451.–, per una plusvalenza effettiva ammontante a 140'000
franchi.
2.4
Il
ricorrente sembra invece contestare l’imposizione dell’utile attribuitogli di
fr. 70'000.– (ovvero la metà di fr. 140'000.–), perlomeno quando sottolinea di
non avere ricevuto alcuna liquidazione dall’assicurazione. A suo dire,
l’importo di 190'000 sarebbe infatti servito, oltre che a pagare gli onorari
degli avvocati __________ e __________, a rimborsare un debito contratto con la
__________ (fr. 117'802.85). Il fratello __________ avrebbe poi utilizzato un
ulteriore importo di fr. 30'385.85 per acquistare alcuni macchinari per la
lavorazione del legno, mentre il saldo di fr. 30'385.50 sarebbe rimasto nelle
mani dello stesso fratello.
Simili
argomentazioni, ancorché non espressamente sollevate nel petitum del gravame,
impongono a questa Camera un esame più approfondito.
3.
3.1.
Contrariamente
a quanto sembra sostenere il ricorrente, l’importo di fr. 117'802.85 non può certo
essere dedotto nel calcolo dell’utile di liquidazione, in quanto il pagamento
di una simile somma di denaro, indipendentemente dal fatto che vada a estinguere
debiti privati o debiti aziendali, costituisce destinazione di reddito, resa
possibile proprio grazie al conseguimento dell’utile contestato (cfr. CDT n.
80.2000.104
del 2 ottobre 2000). Già per questa ragione, la tesi del
patrocinatore del ricorrente, secondo cui RI 1 non avrebbe ricevuto “nemmeno un
centesimo” dell’indennità versata dalla __________, non può essere condivisa.
3.2
Lo stesso
discorso vale per l’importo di fr. 30'385.85, con cui il fratello __________
avrebbe acquistato nuovi macchinari per lavorare il legno. Premesso che dall’esame
della documentazione dell’incarto fiscale risultano unicamente due fatture di,
rispettivamente, fr. 26'500.– e fr. 2'165.50, tali investimenti non possono
infatti costituire un’operazione di reinvestimento ai sensi degli art. 29 LT e
30.
LIFD, ma rappresentano, come detto, l’inizio di una nuova attività accessoria
a carattere individuale. Prova ne sia che, malgrado le due fatture risalgano ai
primi mesi del 2004, negli anni successivi i contribuenti hanno continuato a
precisare che ogni attività era sospesa a causa della distruzione totale
dell’intero complesso (cfr. i questionari della società in nome collettivo
allegati alle dichiarazioni fiscali 2004 e 2005).
Secondo
gli art. 29 LT e 30 LIFD, in presenza di immobilizzi necessari all’azienda, le
riserve latenti esistenti sul bene sostituito possono essere trasferiti in
esenzione d’imposta sui beni sostitutivi, solo se il vecchio e il nuovo
immobilizzo adempiono alle medesime funzioni, ovvero assicurano una
continuazione dell’attività aziendale senza sostanziali mutamenti (Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p.
903). Se l’indennità assicurativa, come nella fattispecie, ha per scopo non la
continuazione, ma la liquidazione dell’azienda, vengono così a mancare le condizioni
per una moratoria all’imposizione e le riserve occulte trasferite nel patrimonio
privato devono essere imposte quali utile di liquidazione della società, anche
se la stessa è tutt’ora iscritta nel registro di commercio (cfr. punto 1.3.).
3.3
Da
ultimo, come correttamente osservato anche dall’Ufficio di tassazione, è irrilevante
sapere se il saldo di fr. 30'385.50 sia effettivamente rimasto nelle mani del solo
fratello __________. Il diritto fiscale disciplina
infatti i rapporti tra contribuente e ente pubblico e non quelli tra privati (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts,
5.
ediz., Zurigo 1995, p. 76). Eventuali litigi fra i
due soci per la spartizione della liquidazione della società vanno se del caso
sottoposti al competente giudice civile. Per quanto qui di interesse, in
assenza di una particolare clausola statutaria o di altra natura, bene ha fatto
l’autorità di tassazione a suddividere l’utile di liquidazione, di complessivi
fr. 140'000.–, tra i due soci in ragione di metà ciascuno.
4.
4.1.
Confermato
il calcolo dell’utile di liquidazione (di cessione) in quanto tale e l’importo
di fr. 70'000.– attribuito al ricorrente, merita ancora attenzione la decisione
dell’Ufficio di tassazione di suddividere la sua imposizione tra i periodi
fiscali 2004 e 2005, in ragione di fr. 35'000.– ogni anno. A tale proposito, il
patrocinatore del ricorrente si limita a chiedersi per quale ragione un simile
reddito sia stato considerato come conseguito negli anni 2004 e 2005, quando
l’incendio è avvenuto nel 2003 e la transazione con la compagnia d’assicurazioni
risale al 2006.
4.2
L’utile di
liquidazione è imposto unitamente agli altri redditi nella procedura ordinaria.
Come già anticipato in precedenza, momento determinante è la cessazione definitiva
dell’attività, ovvero lo scioglimento della società di persone, che abbandona
lo scopo per il quale è stata costituita (Bernardoni/Bortolotto,
op. cit., p. 481). Solo in questo momento le riserve occulte, che rappresentano
la parte non contabilizzata del valore del patrimonio aziendale, vengono
realizzate.
L’incendio
come tale non ha quindi nessuna influenza, così come è di per sé irrilevante la
data di sottoscrizione dell’accordo transattivo con la compagnia
d’assicurazioni.
4.3
Indipendentemente
dalla questione di sapere quando sia effettivamente intervenuta la
realizzazione delle riserve occulte, le decisioni impugnate meritano comunque
piena conferma. Come ben si evince dal verbale di audizione del 14 maggio 2009,
la scelta di ripartire la plusvalenza della liquidazione assicurativa negli
anni 2004 e 2005 è stata presa dall’autorità di tassazione a tutto vantaggio
dei contribuenti. In un sistema di aliquote progressive, l’imposizione in un
solo anno dell’intero utile di liquidazione sarebbe infatti risultata più
onerosa per i coniugi RI 1, specie se si considera che gli stessi vivono ormai
da anni con le sole rendite AVS.
Nell’interesse
degli stessi contribuenti, a giudizio di questa Camera si giustifica quindi la
tutela delle decisioni impugnate, senza la necessità di approfondire oltre la
questione sollevata nel gravame.
5.
Il ricorso
è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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