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Decisione

80.2009.137

Reddito: esente, sostentamento di un figlio da parte della madre, non obbligo fondato sul diritto di famiglia bensì donazione

1 settembre 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1, nato nel 1981, celibe, di professione impiegato d’ufficio,

vive con la madre __________ a __________;

- nella

dichiarazione fiscale 2008, il contribuente indicava di essere senza attività lucrativa;

- notificandogli

la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 6 maggio 2009, l’Ufficio di

tassazione di Locarno commisurava in fr. 15'000.– le sue entrate, spiegando

nella motivazione allegata che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro

o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità

finanziaria”;

- con

scritto del 10 luglio 2009, il contribuente si rivolgeva all’autorità di

tassazione, informandola di non avere mai ricevuto la notifica di tassazione e

di esserne venuto a conoscenza soltanto con l’intimazione del conguaglio d’imposta;

- nel

merito contestava il reddito d’altra fonte di 15'000 franchi espostogli

dall’autorità di tassazione, chiedendo che il suo imponibile fosse ridotto al

massimo a fr. 12'000.–;

- l’autorità

di tassazione, con decisione del 5 agosto 2009, accoglieva parzialmente il

gravame, riducendo il reddito d’altra fonte a fr. 13'200.–, “tenuto conto di un

minimo per le necessità d’esistenza e delle prestazioni in natura (vitto e

alloggio) godute nell’ambito della convivenza con la madre”;

- con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce di essere

mantenuto dalla madre, la quale disporrebbe tuttavia di un reddito esiguo;

- il

ricorrente postula quindi una riduzione del suo reddito imponibile a meno di

fr. 9'000.–;

Diritto

- il

riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un

interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto,

direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte

generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.);

- in altri

termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti

presupposti:

Ø l’interessato

deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti

di interessi giuridici o fattuali: basta che la decisione gli cagioni uno svantagg io economico, ideale, materiale o di altra natura;

Ø il

ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp,

Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz.,

Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489);

- secondo

la decisione su reclamo qui impugnata, l’imposta federale diretta dovuta per il

2008 ammonta a zero franchi, sicché è evidente che il contribuente non ha alcun

interesse ad ottenere una decisione della Camera sulla commisurazione del

reddito imponibile in materia di IFD;

- il

gravame oggetto della presente procedura si palesa pertanto irricevibile, nella

misura in cui censura l’imposta federale diretta;

- il

ricorrente ha invece un interesse degno di protezione ad impugnare la decisione

su reclamo del 5 agosto 2009 in materia di IC, dalla quale emerge che l’imposta

cantonale dovuta per il 2008 ammonta a fr. 104.75;

- secondo

l’art. 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi

periodici e unici, ivi compresi quelli in natura di qualsiasi specie, segnatamente

il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente

nella propria azienda e destinati al consumo personale (cpv. 2);

- come ha

ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo

fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale

(“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”);

- l’art. 15

cpv. 1 LT contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli

da 16 a 22 LT, da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e

da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67

p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a);

- ne

consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato

all’imposta;

- l’art. 23

LT menziona, fra gli altri redditi non soggetti all’imposta, l’incremento patrimoniale

derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale

(lett. a), così come le prestazioni versate in adempimento di un obbligo

fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti percepiti in caso di

divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un

genitore per i figli sotto la sua autorità parentale (lett. e);

- venendo

al caso in esame, è anzitutto pacifico che la madre del ricorrente non aveva

nessun obbligo legale di assistenza fondato sul diritto di famiglia;

- l’obbligo

di mantenimento reciproco dei parenti in linea diretta ascendente e discendente

(figli/genitori/nonni), regolato dagli art. 328 e 329 CC, presuppone infatti

che la persona obbligata viva in “condizioni agiate” (Koller, in: Honsell/Vogt/Geiser [a cura

Considerandi

di], Zivilgesetzbuch I, 3. ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2006, n. 15 ad art. 328/329 CC);

- secondo

la Conferenza svizzera per l’aiuto sociale (COSAS), per esempio, una persona è

in grado di contribuire al mantenimento dei suoi parenti a partire da un reddito

imponibile di fr. 120'000.– (per le persone sole) e di fr. 180'000.– (per le

coppie), a cui va ancora aggiunta la somma di fr. 20'000.– per ogni figlio

minorenne o in formazione (cfr. Direttive COSAS 12/08, p.to F4; Koller, op. cit., n. 15b e 17 ad art.

328/329 CC);

- secondo

un’altra opinione dottrinale, invece, i redditi dell’escusso devono eccedere il

suo minimo d’esistenza “accresciuto”, ovvero il fabbisogno minimo così come stabilito

per la determinazione degli alimenti nel diritto della famiglia e del divorzio,

pari al 120% della somma del minimo vitale LEF e delle imposte (cfr. Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und

des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5. ediz., Berna 1999, n. 29.11);

- comunque si

determini, nella fattispecie è pacifico che il reddito di __________, che nel

2008.

dichiarava un reddito da attività lucrativa di fr. 35'898.– ed una rendita

AI di fr. 11'184.– non giustificasse un obbligo di assistenza al proprio figlio

ai sensi dell’art. 328 CC;

- con una

sentenza del 30 luglio 2009 (CDT n. 80.2008.57, in: RtiD I-2010 n. 3t), questa

Camera ha tuttavia modificato la propria giurisprudenza in merito al

trattamento fiscale dell’aiuto finanziario concesso dai genitori a figli

maggiorenni;

- secondo

l’art. 239 CO, donazione è ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce

un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente (cpv. 1), mentre non

costituisce donazione l’adempimento di un dovere morale (cpv. 3);

- riallacciandosi

a quest’ultima disposizione, la prassi cantonale ticinese si era, infatti,

delineata nel senso di considerare le prestazioni finanziarie ricorrenti, fatte

ad un parente senza obbligo legale di assistenza, come dovere morale non

rientrante nel concetto di donazione (Primi,

Le imposte di successione e di donazione ticinesi, Agno 1995, p. 162);

- in una

sentenza risalente al 1992, questa Camera aveva così concluso che l’aiuto

finanziario regolare garantito ad un figlio maggiorenne ancora in formazione e

con reddito incompleto, anche se sufficiente a garantire il suo minimo

esistenziale, costituiva un reddito d’altra fonte imponibile e non una

donazione (decisione CDT n. 99/92 del 29 maggio 1992, in: RDAT II-1993 n. 6t);

- riesaminando

tale prassi nella sentenza del 2009, questa Camera ha invece concluso che il

contributo di 24'000 franchi versato a titolo di liberalità da un genitore al

proprio figlio maggiorenne, per consentirgli di avviare un’attività

indipendente, deve essere considerato una donazione ed è quindi esente

dall’imposta sul reddito;

- nello

stesso senso, dovendo stabilire la natura degli aiuti ricevuti da un figlio maggiorenne

per far fronte al pagamento degli interessi passivi su un mutuo ipotecario

acceso per l’acquisto di una casa d’abitazione, ha quindi ribadito che le

prestazioni finanziarie ricorrenti fra parenti, fatte al di fuori dell’obbligo

legale di assistenza e senza una controprestazione corrispondente, rientrano

nel concetto di donazione, in quanto tale esente dall’imposta sul reddito (decisione

CDT n. 80.2008.149 del 21 luglio 2010);

- la

vecchia giurisprudenza cantonale era del resto già stata oggetto di critica in

dottrina;

- ponendo

l’accento sul caso del figlio maggiorenne agli studi, Locher osserva in particolare che dal momento in cui la

formazione possa normalmente ritenersi conclusa, i contributi ancora versati

per il suo sostentamento vanno comunque esentati dall’imposta sul reddito, non

più come obblighi fondati sul diritto di famiglia (art. 277 cpv. 2 CC; cfr.

decisione CDT n. 80.1997.118 del 3 settembre 1997, in: RDAT I-1998 n. 3t) ma

come donazione (Locher, Kommentar

zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 41 ad art. 24 LIFD, p. 620);

- alla

stessa stregua delle attribuzioni dettate da altruismo (Baddeley, in: Thévoz/Werro [a cura di], Code des obligations

I, Basilea 2003, n. 68 ad art. 239 CO, p. 1248), le prestazioni garantite ai

propri figli non rientrano infatti automaticamente nei doveri morali di

genitori con sufficienti possibilità economiche;

- si

aggiunga inoltre che da un punto di vista strettamente fiscale, l’adempimento

di un dovere morale non esclude di per sé il carattere gratuito dell’aiuto

finanziario (Hindersmann/Myssen,

Die Erbschafts- und Schenkungssteuern der Schweizer Kantone, Colonia 2003, p.

150);

- fanno

unicamente eccezione quelle prestazioni fondate su un dovere morale talmente

“forte ed unico” da essere equiparabile ad un obbligo legale, come ad esempio

le ricompense elargite ad una persona che ti ha salvato la vita, il sostentamento

garantito ad un parente lontano caduto nel bisogno oppure ancora ad un

concubino (Casanova, Zur

Besteuerung geldwerter Leistungen unter Konkubinatspartnern, in: Problèmes

actuels de droit fiscal, Mélanges en l’honneur du Professeur Raoul Oberson, Basilea

1995, p. 37);

- tornando

al caso in esame, non è dato sapere per quale ragione il ricorrente, di professione

impiegato di commercio, sia ormai da qualche tempo senza attività lucrativa;

- d’altra

parte, non si comprende nemmeno per quale ragione l’autorità di tassazione

abbia aumentato, da un anno all’altro, il suo reddito imponibile da fr.

12'000.– a fr. 15'000.–, per poi diminuirlo in sede di reclamo a fr. 13'200.–, importo

corrispondente al minimo d’esistenza (per le persone sole) agli effetti del

diritto esecutivo;

- comunque

sia, alla luce della nuova giurisprudenza di questa Camera, le prestazioni in

natura (vitto e alloggio) godute dal ricorrente nell’ambito della convivenza

con la madre rappresentano una vera e propria donazione, in quanto tale esente

dall’imposta sul reddito (art. 23 lett. a LT);

- premesso che questa Camera non sia limitata,

nel suo potere di cognizione, dal principio del “ne eat iudex ultra petita

partium” (art. 228 cpv. 1 LT), è quindi da ritenere che non vi siano redditi soggetti

ad imposta;

- nella

misura in cui censura l’imposta cantonale, il ricorso deve conseguentemente

essere accolto;

- visto

l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ammissibile, è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 5 agosto 2009 in materia di IC è annullata ed in sua riforma è accertata l’inesistenza di un reddito

imponibile.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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