80.2009.137
Reddito: esente, sostentamento di un figlio da parte della madre, non obbligo fondato sul diritto di famiglia bensì donazione
1 settembre 2010Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2009.137
Data decisione, Autorità:
01.09.2010, CDT
Titolo:
Reddito: esente, sostentamento di un figlio da parte della madre, non obbligo fondato sul diritto di famiglia bensì donazione
REDDITO ESENTE
art. 23 let. a LT
art. 23 let. e LT
Incarto n.
80.2009.137
Lugano
1 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 16 settembre 2009 contro la decisione
del 5 agosto 2009 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
- RI 1, nato nel 1981, celibe, di professione impiegato d’ufficio,
vive con la madre __________ a __________;
- nella
dichiarazione fiscale 2008, il contribuente indicava di essere senza attività lucrativa;
- notificandogli
la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 6 maggio 2009, l’Ufficio di
tassazione di Locarno commisurava in fr. 15'000.– le sue entrate, spiegando
nella motivazione allegata che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro
o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità
finanziaria”;
- con
scritto del 10 luglio 2009, il contribuente si rivolgeva all’autorità di
tassazione, informandola di non avere mai ricevuto la notifica di tassazione e
di esserne venuto a conoscenza soltanto con l’intimazione del conguaglio d’imposta;
- nel
merito contestava il reddito d’altra fonte di 15'000 franchi espostogli
dall’autorità di tassazione, chiedendo che il suo imponibile fosse ridotto al
massimo a fr. 12'000.–;
- l’autorità
di tassazione, con decisione del 5 agosto 2009, accoglieva parzialmente il
gravame, riducendo il reddito d’altra fonte a fr. 13'200.–, “tenuto conto di un
minimo per le necessità d’esistenza e delle prestazioni in natura (vitto e
alloggio) godute nell’ambito della convivenza con la madre”;
- con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce di essere
mantenuto dalla madre, la quale disporrebbe tuttavia di un reddito esiguo;
- il
ricorrente postula quindi una riduzione del suo reddito imponibile a meno di
fr. 9'000.–;
Diritto
- il
riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un
interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto,
direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte
generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.);
- in altri
termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti
presupposti:
Ø l’interessato
deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti
di interessi giuridici o fattuali: basta che la decisione gli cagioni uno svantagg io economico, ideale, materiale o di altra natura;
Ø il
ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz.,
Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489);
- secondo
la decisione su reclamo qui impugnata, l’imposta federale diretta dovuta per il
2008 ammonta a zero franchi, sicché è evidente che il contribuente non ha alcun
interesse ad ottenere una decisione della Camera sulla commisurazione del
reddito imponibile in materia di IFD;
- il
gravame oggetto della presente procedura si palesa pertanto irricevibile, nella
misura in cui censura l’imposta federale diretta;
- il
ricorrente ha invece un interesse degno di protezione ad impugnare la decisione
su reclamo del 5 agosto 2009 in materia di IC, dalla quale emerge che l’imposta
cantonale dovuta per il 2008 ammonta a fr. 104.75;
- secondo
l’art. 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi
periodici e unici, ivi compresi quelli in natura di qualsiasi specie, segnatamente
il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente
nella propria azienda e destinati al consumo personale (cpv. 2);
- come ha
ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo
fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale
(“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”);
- l’art. 15
cpv. 1 LT contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli
da 16 a 22 LT, da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e
da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67
p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a);
- ne
consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato
all’imposta;
- l’art. 23
LT menziona, fra gli altri redditi non soggetti all’imposta, l’incremento patrimoniale
derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale
(lett. a), così come le prestazioni versate in adempimento di un obbligo
fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti percepiti in caso di
divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un
genitore per i figli sotto la sua autorità parentale (lett. e);
- venendo
al caso in esame, è anzitutto pacifico che la madre del ricorrente non aveva
nessun obbligo legale di assistenza fondato sul diritto di famiglia;
- l’obbligo
di mantenimento reciproco dei parenti in linea diretta ascendente e discendente
(figli/genitori/nonni), regolato dagli art. 328 e 329 CC, presuppone infatti
che la persona obbligata viva in “condizioni agiate” (Koller, in: Honsell/Vogt/Geiser [a cura
Considerandi
di], Zivilgesetzbuch I, 3. ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2006, n. 15 ad art. 328/329 CC);
- secondo
la Conferenza svizzera per l’aiuto sociale (COSAS), per esempio, una persona è
in grado di contribuire al mantenimento dei suoi parenti a partire da un reddito
imponibile di fr. 120'000.– (per le persone sole) e di fr. 180'000.– (per le
coppie), a cui va ancora aggiunta la somma di fr. 20'000.– per ogni figlio
minorenne o in formazione (cfr. Direttive COSAS 12/08, p.to F4; Koller, op. cit., n. 15b e 17 ad art.
328/329 CC);
- secondo
un’altra opinione dottrinale, invece, i redditi dell’escusso devono eccedere il
suo minimo d’esistenza “accresciuto”, ovvero il fabbisogno minimo così come stabilito
per la determinazione degli alimenti nel diritto della famiglia e del divorzio,
pari al 120% della somma del minimo vitale LEF e delle imposte (cfr. Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und
des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5. ediz., Berna 1999, n. 29.11);
- comunque si
determini, nella fattispecie è pacifico che il reddito di __________, che nel
2008.
dichiarava un reddito da attività lucrativa di fr. 35'898.– ed una rendita
AI di fr. 11'184.– non giustificasse un obbligo di assistenza al proprio figlio
ai sensi dell’art. 328 CC;
- con una
sentenza del 30 luglio 2009 (CDT n. 80.2008.57, in: RtiD I-2010 n. 3t), questa
Camera ha tuttavia modificato la propria giurisprudenza in merito al
trattamento fiscale dell’aiuto finanziario concesso dai genitori a figli
maggiorenni;
- secondo
l’art. 239 CO, donazione è ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce
un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente (cpv. 1), mentre non
costituisce donazione l’adempimento di un dovere morale (cpv. 3);
- riallacciandosi
a quest’ultima disposizione, la prassi cantonale ticinese si era, infatti,
delineata nel senso di considerare le prestazioni finanziarie ricorrenti, fatte
ad un parente senza obbligo legale di assistenza, come dovere morale non
rientrante nel concetto di donazione (Primi,
Le imposte di successione e di donazione ticinesi, Agno 1995, p. 162);
- in una
sentenza risalente al 1992, questa Camera aveva così concluso che l’aiuto
finanziario regolare garantito ad un figlio maggiorenne ancora in formazione e
con reddito incompleto, anche se sufficiente a garantire il suo minimo
esistenziale, costituiva un reddito d’altra fonte imponibile e non una
donazione (decisione CDT n. 99/92 del 29 maggio 1992, in: RDAT II-1993 n. 6t);
- riesaminando
tale prassi nella sentenza del 2009, questa Camera ha invece concluso che il
contributo di 24'000 franchi versato a titolo di liberalità da un genitore al
proprio figlio maggiorenne, per consentirgli di avviare un’attività
indipendente, deve essere considerato una donazione ed è quindi esente
dall’imposta sul reddito;
- nello
stesso senso, dovendo stabilire la natura degli aiuti ricevuti da un figlio maggiorenne
per far fronte al pagamento degli interessi passivi su un mutuo ipotecario
acceso per l’acquisto di una casa d’abitazione, ha quindi ribadito che le
prestazioni finanziarie ricorrenti fra parenti, fatte al di fuori dell’obbligo
legale di assistenza e senza una controprestazione corrispondente, rientrano
nel concetto di donazione, in quanto tale esente dall’imposta sul reddito (decisione
CDT n. 80.2008.149 del 21 luglio 2010);
- la
vecchia giurisprudenza cantonale era del resto già stata oggetto di critica in
dottrina;
- ponendo
l’accento sul caso del figlio maggiorenne agli studi, Locher osserva in particolare che dal momento in cui la
formazione possa normalmente ritenersi conclusa, i contributi ancora versati
per il suo sostentamento vanno comunque esentati dall’imposta sul reddito, non
più come obblighi fondati sul diritto di famiglia (art. 277 cpv. 2 CC; cfr.
decisione CDT n. 80.1997.118 del 3 settembre 1997, in: RDAT I-1998 n. 3t) ma
come donazione (Locher, Kommentar
zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 41 ad art. 24 LIFD, p. 620);
- alla
stessa stregua delle attribuzioni dettate da altruismo (Baddeley, in: Thévoz/Werro [a cura di], Code des obligations
I, Basilea 2003, n. 68 ad art. 239 CO, p. 1248), le prestazioni garantite ai
propri figli non rientrano infatti automaticamente nei doveri morali di
genitori con sufficienti possibilità economiche;
- si
aggiunga inoltre che da un punto di vista strettamente fiscale, l’adempimento
di un dovere morale non esclude di per sé il carattere gratuito dell’aiuto
finanziario (Hindersmann/Myssen,
Die Erbschafts- und Schenkungssteuern der Schweizer Kantone, Colonia 2003, p.
150);
- fanno
unicamente eccezione quelle prestazioni fondate su un dovere morale talmente
“forte ed unico” da essere equiparabile ad un obbligo legale, come ad esempio
le ricompense elargite ad una persona che ti ha salvato la vita, il sostentamento
garantito ad un parente lontano caduto nel bisogno oppure ancora ad un
concubino (Casanova, Zur
Besteuerung geldwerter Leistungen unter Konkubinatspartnern, in: Problèmes
actuels de droit fiscal, Mélanges en l’honneur du Professeur Raoul Oberson, Basilea
1995, p. 37);
- tornando
al caso in esame, non è dato sapere per quale ragione il ricorrente, di professione
impiegato di commercio, sia ormai da qualche tempo senza attività lucrativa;
- d’altra
parte, non si comprende nemmeno per quale ragione l’autorità di tassazione
abbia aumentato, da un anno all’altro, il suo reddito imponibile da fr.
12'000.– a fr. 15'000.–, per poi diminuirlo in sede di reclamo a fr. 13'200.–, importo
corrispondente al minimo d’esistenza (per le persone sole) agli effetti del
diritto esecutivo;
- comunque
sia, alla luce della nuova giurisprudenza di questa Camera, le prestazioni in
natura (vitto e alloggio) godute dal ricorrente nell’ambito della convivenza
con la madre rappresentano una vera e propria donazione, in quanto tale esente
dall’imposta sul reddito (art. 23 lett. a LT);
- premesso che questa Camera non sia limitata,
nel suo potere di cognizione, dal principio del “ne eat iudex ultra petita
partium” (art. 228 cpv. 1 LT), è quindi da ritenere che non vi siano redditi soggetti
ad imposta;
- nella
misura in cui censura l’imposta cantonale, il ricorso deve conseguentemente
essere accolto;
- visto
l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ammissibile, è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 5 agosto 2009 in materia di IC è annullata ed in sua riforma è accertata l’inesistenza di un reddito
imponibile.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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