80.2009.140
Deduzioni: spese professionali, altre spese, non in caso di indennizzo spese di rappresentanza da parte del datore di lavoro
28 ottobre 2009Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2009.140
Data decisione, Autorità:
28.10.2009, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, altre spese, non in caso di indennizzo spese di rappresentanza da parte del datore di lavoro
REDDITO DA ATTIVITÀ DIPENDENTE
art. 17 cpv. 1 LIFD
art. 26 cpv. 1 let. C LIFD
art. 16 cpv. 1 LT
art. 25 cpv. 1 let. C LT
Incarto n.
80.2009.140
Lugano
28 ottobre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
CO
1
oggetto
ricorso
del 21 settembre 2009 contro la decisione del 26 agosto 2009 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. RI 1 lavora a __________,
alle dipendenze della __________.
Nella dichiarazione
fiscale 2008, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito netto
dell’attività lucrativa dipendente pari a fr. 98'091.–.
Faceva valere le seguenti
spese professionali:
spese di trasporto
(veicolo privato) fr. 2'644.–
doppia economia domestica
(pasto fuori casa) fr. 3'200.–
altre spese professionali
(forfait) fr. 2'400.–
totale fr. 8'244.–
B. Notificandogli la
tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 17 giugno 2009, l’Ufficio di
tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile del contribuente in
fr. 81'700.– per l’IC ed in fr. 85'100.– per l’IFD. Per quanto concerne le
spese professionali, aveva ammesso in deduzione solo quelle di trasporto, commisurate
in fr. 5'200.–, mentre aveva negato tanto quelle di doppia economia domestica
quanto il forfait per altre spese professionali. Nella motivazione spiegava
che, da un lato, l’esigua distanza dal luogo di lavoro permetteva di consumare
un pasto principale a domicilio e che, dall’altro, la deduzione forfetaria non
era ammessa in quanto le spese erano state assunte dal datore di lavoro.
C. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 25 giugno 2009, contestando la
mancata deduzione delle altre spese professionali. A suo avviso, non si
trattava delle stesse spese che gli erano state rifuse dal datore di lavoro.
L’Ufficio di
tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 26 agosto 2009, così
motivata:
In caso di versamento da parte
del datore di lavoro di un’indennità forfetaria atta a coprire le spese
sopportate dal proprio dipendente (spese di rappresentanza), si presuppone che
tale indennità copra effettivamente tutte le spese sopportate quale dipendente.
Di conseguenza, la deduzione
per “altre spese professionali” secondo gli art. 25 cpv. 1, lett. c LT e art.
26 cpv. 1, lett. c LIFD va integralmente negata allorquando l’indennità
forfetaria è pari o superiore all’ammontare della deduzione alla quale il
contribuente avrebbe avuto diritto.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione
delle “altre spese professionali”. Ribadisce che le spese di rappresentanza indennizzate
dal datore di lavoro servono a coprire i costi elencati nel regolamento spese
complementari per i quadri e cioè “piccole spese” fino a 50 franchi.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art.
25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali
deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con
l’esercizio dell’attività professionale.
Per le spese professionali
secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni
complessive.
1.2.
Per l’imposta federale
diretta, secondo l’art. 7 dell’Ordinanza del DFF del 18 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta
(RS 642.118.1), sono considerate altre spese professionali per le quali
è possibile rivendicare la deduzione forfettaria di cui all’articolo 3 della
stessa ordinanza, le spese richieste dall’esercizio dell’attività professionale
per attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard e software EED), riviste e
libri specializzati, l’uso di una camera privata per scopi professionali, abiti
di lavoro, l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, lavori pesanti, ecc.
Sono salve la giustificazione di spese più elevate (art. 4) nonché la deduzione
di spese di perfezionamento o di riqualificazione professionale (art. 8).
In materia di imposta
cantonale, l’art. 8 cpv. 1 del decreto esecutivo concernente l’imposizione
delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2008 (RL 10.2.2.1.1)
stabilisce che sono considerate altre spese professionali quelle necessarie
all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per
l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste
e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali,
per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti di
lavoro, per lavori pesanti, ecc. La relativa deduzione è ammessa nella misura
complessiva di fr. 2’400.– l’anno oppure delle
spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità
delle spese e la loro necessità professionale (art. 8 cpv. 2 del decreto
esecutivo).
Considerandi
2.
2.1.
In base al regolamento
spese complementare per i quadri delle ditte __________ SA e __________ del 14
gennaio 2007, approvato dalla Divisione delle contribuzioni il 22 gennaio 2007,
i procuratori delle due imprese in questione percepiscono un’indennità annuale
di fr. 6'000.– per spese forfetarie. Il contribuente pretende di aver diritto
comunque alla deduzione delle “altre spese professionali”, per il fatto che
quest’ultima si riferirebbe a costi diversi da quelli indennizzati dal datore
di lavoro.
2.2
Nella nozione di reddito secondo gli articoli 16
cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD possono anche rientrare i pagamenti
effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal dipendente
nell’esercizio dei propri compiti.
In verità la deduzione di tali
esborsi è da ammettere quando questi ultimi possono essere esattamente documentati;
quando però ciò non è il caso, trattandosi di rifusione di spese eseguite forfettariamente, nulla si oppone a che gli
importi ricevuti vengano computati al reddito in quanto essi potrebbero
costituire un’integrazione di salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. CDT n. 122
del 23 giugno 1994 in RDAT I-1995 n. 5t, con riferimento a: CDT 314/79 e
201/83; Känzig, Direkte
Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 277; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar
zum Zürcher Steuergesetz, vol. I, Berna 1969, p. 25 seg.; AA.VV., Kommentar zum
Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 170).
Le rifusioni di spese e gli altri rimborsi per il personale
dirigente e del servizio esterno come
pure le spese forfetarie devono essere indicati sul certificato di salario, affinché se ne possa verificare la
giustificazione commerciale, per il
fatto che se superano i costi effettivi del dipendente costituiscono integrazione dello stipendio (Locher, Kommentar zum
DBG, vol. I, Basilea/Therwil, 2001, n. 25 all’art. 17 LIFD, p. 321; cfr. anche
RtiD I-2008 n. 1t consid. 2.1.).
2.3
Per quanto concerne in
particolare le spese di rappresentanza, si tratta di quelle spese che
sostengono dipendenti di solito dirigenti nell’esercizio della loro attività
lavorativa, in considerazione della loro posizione particolare, nei rapporti
con clienti o collaboratori, e per le quali la presentazione di giustificativi
sarebbe possibile tutt’al più con un dispendio sproporzionato. Il trattamento
fiscale delle spese di rappresentanza dà frequentemente luogo a controversie
fra fisco e contribuenti, in particolar modo per il fatto che il rimborso
forfetario copre spese che non sono univocamente attribuibili alla sfera
privata o professionale e si pone quindi il problema se debbano essere
suddivise in parte professionale e parte privata; di conseguenza, la qualificazione
fiscale è spesso difficoltosa nel singolo caso ed una stima è quasi inevitabile.
Nella prassi delle autorità di tassazione si tende perciò ad ammettere il
rimborso delle spese di rappresentanza nella forma di un importo forfetario, la
cui misura dipende dal settore professionale, dalla regolamentazione effettiva
delle spese e dalla portata dell’attività di rappresentanza del contribuente (Bosshard, Die steuerliche Behandlung von
Spesenvergütungen im Lohnausweis und im Veranlagungsverfahren, in RF 1996, pp.
563-565; cfr. RtiD I-2008 n. 1t consid. 2.2.).
2.4
Per il fatto che la rifusione
delle spese di cui ha beneficiato il ricorrente è conforme al regolamento
approvato dall’autorità fiscale ticinese, l’Ufficio di tassazione non l’ha
aggiunta al reddito imponibile, riconoscendo in tal modo che copre spese che il
contribuente deve affrontare nello svolgimento della sua attività professionale.
Ora, il Tribunale federale
ha affermato che le spese professionali sono deducibili dal reddito solo se non
sono state rimborsate al contribuente dal suo datore di lavoro. Se invece
quest’ultimo versa al dipendente un’indennità per compensare le sue spese, si
deve ritenere che tale indennizzo copra i costi effettivamente sostenuti. Non è
pertanto più possibile far valere la deduzione aggiuntiva per le altre spese
professionali. È tuttavia riservata la facoltà del contribuente di provare che
le sue spese effettive, rientranti nella categoria delle altre spese necessarie
per l’esercizio della professione, superano l’importo del rimborso percepito
(sentenza del 23 settembre 2008, n.2C_326/2008, in RDAF 2008 II 519 consid.
4.
).
2.5
Nel caso in esame, il
ricorrente non porta la prova di aver sostenuto spese professionali in misura
eccedente l’ammontare del rimborso versatogli, ma si limita ad affermare che i
costi rimborsatigli non corrisponderebbero a quelli rientranti nella categoria
delle “altre spese professionali”.
Anche a tale proposito il
Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che si tratta invece della
stessa categoria di spese. Infatti, in un caso e nell’altro – cioè sia le spese
di rappresentanza rimborsate forfetariamente sia le “altre spese professionali”
deducibili a loro volta forfetariamente –, perché siano deducibili, le spese
sostenute devono essere indispensabili all’esercizio della professione. Al ricorrente,
che sosteneva che nella deduzione forfetaria invocata rientrassero le spese per
l’acquisto di abiti e scarpe, di una quota per l’utilizzazione dell’agenda
elettronica, di un personal computer con stampante come pure l’utilizzazione di
un ufficio al proprio domicilio, l’Alta Corte ha risposto che quelle indicate
non sarebbero spese indispensabili all’esercizio della professione bensì spese
di mantenimento del contribuente, come tali non deducibili. Infatti, il
ricorrente non aveva dimostrato di aver bisogno di abiti professionali né di
non potersi servire di un PC e di una stampante sul luogo di lavoro (una banca);
neppure aveva comprovato la necessità professionale di un’agenda elettronica o
della possibilità di disporre di un ufficio al proprio domicilio (RDAF 2008 II
519.
consid. 4.4.)
3.
Il ricorso è
conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 400.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 480.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster