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Decisione

80.2009.140

Deduzioni: spese professionali, altre spese, non in caso di indennizzo spese di rappresentanza da parte del datore di lavoro

28 ottobre 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 lavora a __________,

alle dipendenze della __________.

Nella dichiarazione

fiscale 2008, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito netto

dell’attività lucrativa dipendente pari a fr. 98'091.–.

Faceva valere le seguenti

spese professionali:

spese di trasporto

(veicolo privato) fr. 2'644.–

doppia economia domestica

(pasto fuori casa) fr. 3'200.–

altre spese professionali

(forfait) fr. 2'400.–

totale fr. 8'244.–

B. Notificandogli la

tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 17 giugno 2009, l’Ufficio di

tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile del contribuente in

fr. 81'700.– per l’IC ed in fr. 85'100.– per l’IFD. Per quanto concerne le

spese professionali, aveva ammesso in deduzione solo quelle di trasporto, commisurate

in fr. 5'200.–, mentre aveva negato tanto quelle di doppia economia domestica

quanto il forfait per altre spese professionali. Nella motivazione spiegava

che, da un lato, l’esigua distanza dal luogo di lavoro permetteva di consumare

un pasto principale a domicilio e che, dall’altro, la deduzione forfetaria non

era ammessa in quanto le spese erano state assunte dal datore di lavoro.

C. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 25 giugno 2009, contestando la

mancata deduzione delle altre spese professionali. A suo avviso, non si

trattava delle stesse spese che gli erano state rifuse dal datore di lavoro.

L’Ufficio di

tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 26 agosto 2009, così

motivata:

In caso di versamento da parte

del datore di lavoro di un’indennità forfetaria atta a coprire le spese

sopportate dal proprio dipendente (spese di rappresentanza), si presuppone che

tale indennità copra effettivamente tutte le spese sopportate quale dipendente.

Di conseguenza, la deduzione

per “altre spese professionali” secondo gli art. 25 cpv. 1, lett. c LT e art.

26 cpv. 1, lett. c LIFD va integralmente negata allorquando l’indennità

forfetaria è pari o superiore all’ammontare della deduzione alla quale il

contribuente avrebbe avuto diritto.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione

delle “altre spese professionali”. Ribadisce che le spese di rappresentanza indennizzate

dal datore di lavoro servono a coprire i costi elencati nel regolamento spese

complementari per i quadri e cioè “piccole spese” fino a 50 franchi.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l’art.

25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali

deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con

l’esercizio dell’attività professionale.

Per le spese professionali

secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni

complessive.

1.2.

Per l’imposta federale

diretta, secondo l’art. 7 dell’Ordinanza del DFF del 18 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta

(RS 642.118.1), sono considerate altre spese professionali per le quali

è possibile rivendicare la deduzione forfettaria di cui all’articolo 3 della

stessa ordinanza, le spese richieste dall’esercizio dell’attività professionale

per attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard e software EED), riviste e

libri specializzati, l’uso di una camera privata per scopi professionali, abiti

di lavoro, l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, lavori pesanti, ecc.

Sono salve la giustificazione di spese più elevate (art. 4) nonché la deduzione

di spese di perfezionamento o di riqualificazione professionale (art. 8).

In materia di imposta

cantonale, l’art. 8 cpv. 1 del decreto esecutivo concernente l’imposizione

delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2008 (RL 10.2.2.1.1)

stabilisce che sono considerate altre spese professionali quelle necessarie

all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per

l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste

e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali,

per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti di

lavoro, per lavori pesanti, ecc. La relativa deduzione è ammessa nella misura

complessiva di fr. 2’400.– l’anno oppure delle

spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità

delle spese e la loro necessità professionale (art. 8 cpv. 2 del decreto

esecutivo).

Considerandi

2.

2.1.

In base al regolamento

spese complementare per i quadri delle ditte __________ SA e __________ del 14

gennaio 2007, approvato dalla Divisione delle contribuzioni il 22 gennaio 2007,

i procuratori delle due imprese in questione percepiscono un’indennità annuale

di fr. 6'000.– per spese forfetarie. Il contribuente pretende di aver diritto

comunque alla deduzione delle “altre spese professionali”, per il fatto che

quest’ultima si riferirebbe a costi diversi da quelli indennizzati dal datore

di lavoro.

2.2

Nella nozione di reddito secondo gli articoli 16

cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD possono anche rientrare i pagamenti

effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal dipendente

nell’eser­cizio dei propri compiti.

In verità la deduzione di tali

esborsi è da ammettere quando questi ultimi possono essere esattamente documentati;

quando però ciò non è il caso, trattandosi di rifusione di spese eseguite forfettariamente, nulla si oppone a che gli

importi ricevuti vengano computati al reddito in quanto essi potrebbero

costituire un’integrazione di salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. CDT n. 122

del 23 giugno 1994 in RDAT I-1995 n. 5t, con riferimento a: CDT 314/79 e

201/83; Känzig, Direkte

Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 277; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar

zum Zürcher Steuergesetz, vol. I, Berna 1969, p. 25 seg.; AA.VV., Kommentar zum

Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 170).

Le rifusioni di spese e gli altri rimborsi per il personale

dirigente e del servizio esterno come

pure le spese forfetarie devono essere indicati sul certificato di salario, affinché se ne possa verificare la

giustificazione commerciale, per il

fatto che se superano i costi effettivi del dipendente costituiscono integrazione dello stipendio (Locher, Kommentar zum

DBG, vol. I, Basilea/Therwil, 2001, n. 25 all’art. 17 LIFD, p. 321; cfr. anche

RtiD I-2008 n. 1t consid. 2.1.).

2.3

Per quanto concerne in

particolare le spese di rappresentanza, si tratta di quelle spese che

sostengono dipendenti di solito dirigenti nell’esercizio della loro attività

lavorativa, in considerazione della loro posizione particolare, nei rapporti

con clienti o collaboratori, e per le quali la presentazione di giustificativi

sarebbe possibile tutt’al più con un dispendio sproporzionato. Il trattamento

fiscale delle spese di rappresentanza dà frequentemente luogo a controversie

fra fisco e contribuenti, in particolar modo per il fatto che il rimborso

forfetario copre spese che non sono univocamente attribuibili alla sfera

privata o professionale e si pone quindi il problema se debbano essere

suddivise in parte professionale e parte privata; di conseguenza, la qualificazione

fiscale è spesso difficoltosa nel singolo caso ed una stima è quasi inevitabile.

Nella prassi delle autorità di tassazione si tende perciò ad ammettere il

rimborso delle spese di rappresentanza nella forma di un importo forfetario, la

cui misura dipende dal settore professionale, dalla regolamentazione effettiva

delle spese e dalla portata del­l’attività di rappresentanza del contribuente (Bosshard, Die steuerliche Behandlung von

Spesenvergütungen im Lohnausweis und im Veranlagungsverfahren, in RF 1996, pp.

563-565; cfr. RtiD I-2008 n. 1t consid. 2.2.).

2.4

Per il fatto che la rifusione

delle spese di cui ha beneficiato il ricorrente è conforme al regolamento

approvato dall’autorità fiscale ticinese, l’Ufficio di tassazione non l’ha

aggiunta al reddito imponibile, riconoscendo in tal modo che copre spese che il

contribuente deve affrontare nello svolgimento della sua attività professionale.

Ora, il Tribunale federale

ha affermato che le spese professionali sono deducibili dal reddito solo se non

sono state rimborsate al contribuente dal suo datore di lavoro. Se invece

quest’ultimo versa al dipendente un’indennità per compensare le sue spese, si

deve ritenere che tale indennizzo copra i costi effettivamente sostenuti. Non è

pertanto più possibile far valere la deduzione aggiuntiva per le altre spese

professionali. È tuttavia riservata la facoltà del contribuente di provare che

le sue spese effettive, rientranti nella categoria delle altre spese necessarie

per l’esercizio della professione, superano l’importo del rimborso percepito

(sentenza del 23 settembre 2008, n.2C_326/2008, in RDAF 2008 II 519 consid.

4.

).

2.5

Nel caso in esame, il

ricorrente non porta la prova di aver sostenuto spese professionali in misura

eccedente l’ammontare del rimborso versatogli, ma si limita ad affermare che i

costi rimborsatigli non corrisponderebbero a quelli rientranti nella categoria

delle “altre spese professionali”.

Anche a tale proposito il

Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che si tratta invece della

stessa categoria di spese. Infatti, in un caso e nell’altro – cioè sia le spese

di rappresentanza rimborsate forfetariamente sia le “altre spese professionali”

deducibili a loro volta forfetariamente –, perché siano deducibili, le spese

sostenute devono essere indispensabili all’esercizio della professione. Al ricorrente,

che sosteneva che nella deduzione forfetaria invocata rientrassero le spese per

l’acquisto di abiti e scarpe, di una quota per l’utilizzazione dell’agenda

elettronica, di un personal computer con stampante come pure l’utilizzazione di

un ufficio al proprio domicilio, l’Alta Corte ha risposto che quelle indicate

non sarebbero spese indispensabili all’esercizio della professione bensì spese

di mantenimento del contribuente, come tali non deducibili. Infatti, il

ricorrente non aveva dimostrato di aver bisogno di abiti professionali né di

non potersi servire di un PC e di una stampante sul luogo di lavoro (una banca);

neppure aveva comprovato la necessità professionale di un’agenda elettronica o

della possibilità di disporre di un ufficio al proprio domicilio (RDAF 2008 II

519.

consid. 4.4.)

3.

Il ricorso è

conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 400.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 480.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

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-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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