80.2009.145
Rendita vitalizia: deduzione 60%, anche rendite temporanee, garanzia bancaria
3 marzo 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
80.2009.145
Data decisione, Autorità:
03.03.2011, CDT
Titolo:
Rendita vitalizia: deduzione 60%, anche rendite temporanee, garanzia bancaria
PROVENTO DA FONTI PREVIDENZIALI
art. 22 cpv. 3 LIFD
art. 21 cpv. 3 LT
Incarto n.
80.2009.145
Lugano
3 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 28 settembre 2009 contro la decisione
del 2 settembre 2009 in materia di IC/IFD 2006.
Fatti
A. RI 1
è vedova di __________, deceduto il __________ 1978 a __________. Vista la mancanza di disposizioni testamentarie, la vedova ed i figli di primo
letto, __________ e __________, hanno regolato i rapporti successori
estromettendo la vedova a favore dei figli. A titolo di controprestazione è
stata costituita una rendita vitalizia a favore della coniuge superstite, il
cui pagamento è stato garantito dalla __________.
A partire
dal mese di aprile del 2003, gli eredi hanno sospeso unilateralmente il pagamento
della rendita vitalizia e la __________ non ha onorato la propria garanzia.
La
creditrice della rendita ha allora promosso delle procedure esecutive e giudiziarie
nei confronti dell’istituto di credito.
Il 28
ottobre 2005, le parti hanno sottoscritto una convenzione che prevede una soluzione
transattiva. In particolare, la __________ si è impegnata a versare a RI 1
l’importo mensile di fr. 27'500.– per la durata di 60 mesi a partire dal mese
di novembre del 2005. La banca ha poi riconosciuto di essere debitrice di
trenta rate mensili arretrate (dal maggio 2003 all’ottobre 2005), per le quali
ha versato fr. 1'013'470.50.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2006, la contribuente indicava di aver ottenuto una rendita
vitalizia di fr. 330'000.–; da tale importo chiedeva la deduzione di fr.
198'000.–, pari al 60% della rendita percepita.
Con
decisione del 28 marzo 2008, l’RS 1 di __________ notificava alla contribuente
la tassazione IC/IFD 2006, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr.
358'700.– per l’IC ed in fr. 363'000.– per l’IFD.
L’autorità
fiscale aveva in particolar modo negato la deduzione del 60% della rendita
percepita dalla contribuente, argomentando che la stessa non era una rendita
vitalizia.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 24 aprile 2008.
Ripercorse le vicissitudini che avevano condotto alla transazione in questione,
la reclamante sosteneva che la prestazione percepita era la stessa rendita
vitalizia istituita con il contratto del 1978 fra i coeredi di __________.
L’Ufficio
di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 2 settembre 2009.
Secondo l’autorità fiscale, la transazione intervenuta fra la contribuente e la
banca garante costituiva novazione, cioè aveva comportato l’estinzione del
contratto originale del 1978 ed aveva fatto sorgere una nuova rendita limitata
nel tempo.
D. Con
tempestivo ricorso allaRI 1 contesta la decisione dell’Ufficio di tassazione,
sottolineando che nella convenzione sottoscritta nel 2005 la banca garante ha
riconosciuto che i suoi obblighi costituiscono una garanzia bancaria secondo
l’art. 111 CO. Rileva poi che la convenzione, che prevede il pagamento per
sessanta mesi, non concerne il rapporto contrattuale con i coeredi ma solo con
la banca.
E. Nelle
sue osservazioni del 9 novembre 2010, la Divisione delle contribuzioni propone
di respingere il ricorso. A suo avviso, il contratto di garanzia secondo l’art.
111 CO è completamente indipendente dal contratto tra il terzo ed il creditore.
Il nuovo contratto avrebbe per oggetto una rendita temporanea e non vitalizia.
Diritto
1. I
redditi da fonti previdenziali (rendite AVS/AI e prestazioni delle istituzioni
di previdenza professionale) sono imponibili integralmente (art. 22 cpv. 1 LIFD
e art. 21 cpv. 1 LT), in considerazione del fatto che i premi e i contributi
versati per il loro finanziamento non sono a carico del solo beneficiario e
vige il principio della deducibilità integrale dei contributi.
Secondo
l’art. 22 cpv. 3 LIFD e l’art. 21 cpv. 3 LT, tuttavia,
le rendite vitalizie ed i proventi da vitalizi sono imponibili soltanto nella
misura del 40%. Questa limitazione tiene conto della circostanza che una
rendita vitalizia è costituita in parte dagli interessi maturati sul capitale
da cui proviene ed in parte dal rimborso del capitale stesso (cfr.
la sentenza del Tribunale federale del 16 ottobre 2008, in RtiD I-2009 n. 21t consid. 2.1; DTF 131 I 409 consid. 5.4.1; 130 I 205 consid. 7.6.5).
L’imposizione solo parziale delle rendite percepite costituisce una soluzione
schematica per assoggettare all’imposta unicamente la componente di
reddito ed escludere quella di rimborso del capitale (StE 2002 B 26.12 n. 6).
Questo regime legislativo si applica simmetricamente anche al debitore della
rendita. In base agli articoli 33 cpv. 1 lett. b LIFD e 32 cpv. 1 lett. b
LT, le rendite vitalizie versate sono infatti deducibili dai proventi solo
nella misura del 40 %.
Considerandi
2.
2.1.
Fino al
periodo fiscale 2005, l’autorità fiscale ha imposto la rendita percepita dalla
ricorrente nella misura del 40%, applicando cioè gli articoli 22 cpv. 3 LIFD e
21.
cpv. 3 LT.
Per il
fatto che dalla fine del 2005 la rendita le è stata versata dalla __________,
sulla base della convenzione stipulata per mettere fine alla causa civile
pendente, l’Ufficio di tassazione ha per contro negato la deduzione del 60%,
argomentando che la prestazione erogata dalla banca garante non avrebbe alcun
nesso con il rapporto contrattuale in essere fra i coeredi del defunto marito
della contribuente.
2.2
Il
Tribunale federale ha precisato che, sebbene l’art. 22 cpv. 3 LIFD menzioni unicamente
le rendite vitalizie, la prassi interpreta tuttavia tale nozione in modo
estensivo, facendovi rientrare anche i contratti di rendita soggetti alle legge
federale sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1).
La
rendita vitalizia secondo l’art. 516 ss. CO è un obbligo di versare prestazioni
ripetute nel tempo, perlopiù in denaro, al creditore della rendita, per tutta
la durata della vita della persona. Se la persona assicurata muore, cessa
l’obbligo di pagare la rendita e l’eventuale capitale ancora disponibile rimane
al debitore della rendita, a meno che non ne sia stato convenuto il rimborso.
La
rendita vitalizia può anche essere temporanea, nel senso che dopo un certo lasso
di tempo cessa, a meno che la persona non muoia prima. Si richiede tuttavia
che, in considerazione dell’età, si possa prevedere con una certa
verosimiglianza che la morte intervenga ancora prima. In caso contrario, si
tratta di una rendita certa (Zeitrente), cioè di una rendita da versare
per un lasso di tempo determinato o fino ad una certa età, che come tale non si
considera una rendita vitalizia. Si tratta infatti di un investimento
patrimoniale caratterizzato dal fatto che prevede il rimborso del capitale
aumentato di una quota di reddito (interessi). La quota della rendita che
rappresenta gli interessi sul capitale è assoggettata all’imposta quale reddito
della sostanza secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD (cfr. la sentenza
del Tribunale federale del 16 febbraio 2009, in ASA 79/2010 p. 364, consid. 4.2; inoltre DTF 131 I 409 consid. 5.5.7; RDAF 2008 II 390; inoltre Laffely Maillard, in: Yersin/Noël [a
cura di], Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 26 ad art. 22
LIFD, p. 393).
La
differenza fra i due casi appena menzionati deve essere ricercata nel fatto che
solo nel primo il debitore della rendita si assume, almeno in una certa misura,
il rischio legato alla longevità della persona assicurata. Nel caso della
rendita certa, per contro, le prestazioni spettanti al creditore della rendita
non sono minimamente legate alla durata della vita.
2.3
Il
diritto della ricorrente ad una rendita vitalizia è fondato sull’atto pubblico
stipulato nel 1978 fra l’interessata ed i figli di primo letto del marito
defunto. Quale controprestazione per l’estromissione della vedova dalla
successione del marito, i figli si sono impegnati solidalmente a versarle “una
rendita vitalizia mensile, vita natural durante, di fr. 20'000.–“, indicizzata.
Conformemente alla legge ed alla giurisprudenza, tale rendita è stata
assoggettata all’imposta sul reddito nella misura del 40% (cfr. p. es. le sentenze
di questa Camera in RtiD II-2008 n. 4t e del Tribunale federale in RtiD I-2009 n.
21t).
Fin dal 1978, la __________
si è costituita garante per il versamento della rendita vitalizia in questione.
In seguito al mancato pagamento della rendita da parte dei debitori,
l’insorgente si è rivolta alla banca, promuovendo poi anche procedure esecutive,
alle quali l’istituto di credito si è opposto inoltrando fra l’altro un’azione
di disconoscimento del debito.
Per
risolvere in via extragiudiziaria la vertenza, le parti hanno per finire
sottoscritto la convenzione del 28 ottobre 2005. Nella stessa, l’istituto di
credito dà atto alla controparte che la garanzia prestata costituisce una
garanzia bancaria secondo l’art. 111 CO, e non una mera fideiussione, e si
impegna a pagare sia le rendite arretrate (per il periodo da maggio 2003 a ottobre 2005) sia quelle future “a partire dal mese di novembre 2005 e per la durata di 60
mesi”. La convenzione precisa che la rendita “verrà versata a semplice
richiesta della beneficiaria ritenuto il mancato pagamento della rendita dovuta
dagli eredi fu __________” e che “ogni diritto al pagamento della rendita
decade con il decesso della beneficiaria”.
2.4
Quest’ultima
clausola contenuta nella convenzione del 2005 rende difficilmente condivisibili
le considerazioni dell’autorità fiscale, laddove quest’ultima sostiene che le
parti avrebbero pattuito il versamento di una rendita che non si può più
considerare vitalizia per il fatto che ha “una durata chiaramente specificata e
limitata a 60 mesi”. Si è già rilevato, infatti, che secondo la giurisprudenza
anche le rendite temporanee (temporäre Leibrenten), cioè quelle che sono
versate per un certo lasso di tempo ma al massimo fino al decesso, si
considerano rendite vitalizie. Alla luce del fatto che la convenzione prevede
la decadenza del diritto al pagamento della rendita con il decesso della
beneficiaria, la quale peraltro al momento della conclusione dell’accordo aveva
già 83 anni, si deve escludere che la prestazione pattuita possa essere
assimilata ad una rendita certa (Zeitrente), nel qual caso potrebbe
tutt’al più giustificarsi la conclusione cui è pervenuta l’autorità di
tassazione.
2.5
A
prescindere da tale aspetto, non appare convincente neppure l’argomentazione
fondata sulla natura giuridica della garanzia bancaria.
È vero
che la banca garante, nella convenzione del 2005, ha riconosciuto di essere tenuta ad una garanzia ex art. 111 CO e non ad una semplice
fideiussione. E sono senz’altro condivisibili le considerazioni proposte dalla
Divisione delle contribuzioni, in merito alla differenza fra le due forme
contrattuali. In particolare, diversamente dalla garanzia, la fideiussione è
accessoria rispetto all’obbligazione del debitore principale: mentre il
fideiussore assicura al creditore la solvenza del debitore principale o
l’adempimento del contratto da parte di questi, il garante assicura una prestazione
come tale, cioè un risultato, indipendentemente dall’obbligo del terzo (DTF 125
III 305 consid. 2b; DTF 113 II 434 consid. 2). Il beneficiario della garanzia
ha pertanto il vantaggio di poter ottenere il pagamento di una somma denaro,
nel caso in cui il debitore non rispettasse i suoi obblighi, senza dover
intraprendere le procedure giudiziarie atte a dimostrare il fondamento del
diritto del beneficiario.
Tuttavia,
tale convenzione non ha certamente fatto venir meno la pattuizione originaria
fra i coeredi, con la quale è stato riconosciuto all’insorgente il diritto alla
rendita vitalizia. Proprio perché la convenzione del 28 ottobre 2005 è
intervenuta fra la beneficiaria della rendita ed il terzo garante, essa non ha
prodotto alcun effetto sull’obbligo posto a carico dei debitori della rendita
in virtù del contratto concluso nel 1978.
Il fatto
che la garanzia in essere sia stata qualificata garanzia e non fideiussione ha
semplicemente agevolato la contribuente nel far valere le sue pretese nei confronti
della banca garante, consentendole di non doversi rivolgere prima ai debitori
inadempienti.
Dal punto
di vista dell’insorgente, del resto, la sua pretesa continua a fondarsi sulla
rinuncia alle pretese ereditarie e non scaturisce per contro da una causa
diversa. Non si può ignorare, in tale contesto, che la convenzione fra la
ricorrente e la __________ contiene l’impegno di quest’ultima di versare alla
beneficiaria l’importo mensile pattuito “ritenuto il mancato pagamento della
rendita dovuta dagli eredi fu __________”. Il presupposto del pagamento da
parte dell’istituto garante è cioè sempre il mancato pagamento da parte dei
debitori della rendita.
2.6
Apparirebbe
peraltro incomprensibilmente punitivo voler imporre la rendita al 100% anziché
al 40% per il solo fatto che il debitore della stessa sia inadempiente ed il
creditore sia pertanto costretto a rivolgersi ad un garante per ottenere quanto
gli spetta.
3.
Per
le ragioni che precedono, il ricorso è accolto. Non si prelevano pertanto né tassa
di giustizia né spese processuali. Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità
per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 2 settembre 2009 è riformata nel senso
che dalla rendita vitalizia è concessa la deduzione di fr. 198'000.–.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Alla
ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 1'500.– per ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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