Lexipedia

Decisione

80.2009.145

Rendita vitalizia: deduzione 60%, anche rendite temporanee, garanzia bancaria

3 marzo 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

è vedova di __________, deceduto il __________ 1978 a __________. Vista la mancanza di disposizioni testamentarie, la vedova ed i figli di primo

letto, __________ e __________, hanno regolato i rapporti successori

estromettendo la vedova a favore dei figli. A titolo di controprestazione è

stata costituita una rendita vitalizia a favore della coniuge superstite, il

cui pagamento è stato garantito dalla __________.

A partire

dal mese di aprile del 2003, gli eredi hanno sospeso unilateralmente il pagamento

della rendita vitalizia e la __________ non ha onorato la propria garanzia.

La

creditrice della rendita ha allora promosso delle procedure esecutive e giudiziarie

nei confronti dell’istituto di credito.

Il 28

ottobre 2005, le parti hanno sottoscritto una convenzione che prevede una soluzione

transattiva. In particolare, la __________ si è impegnata a versare a RI 1

l’importo mensile di fr. 27'500.– per la durata di 60 mesi a partire dal mese

di novembre del 2005. La banca ha poi riconosciuto di essere debitrice di

trenta rate mensili arretrate (dal maggio 2003 all’ottobre 2005), per le quali

ha versato fr. 1'013'470.50.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2006, la contribuente indicava di aver ottenuto una rendita

vitalizia di fr. 330'000.–; da tale importo chiedeva la deduzione di fr.

198'000.–, pari al 60% della rendita percepita.

Con

decisione del 28 marzo 2008, l’RS 1 di __________ notificava alla contribuente

la tassazione IC/IFD 2006, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr.

358'700.– per l’IC ed in fr. 363'000.– per l’IFD.

L’autorità

fiscale aveva in particolar modo negato la deduzione del 60% della rendita

percepita dalla contribuente, argomentando che la stessa non era una rendita

vitalizia.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 24 aprile 2008.

Ripercorse le vicissitudini che avevano condotto alla transazione in questione,

la reclamante sosteneva che la prestazione percepita era la stessa rendita

vitalizia istituita con il contratto del 1978 fra i coeredi di __________.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 2 settembre 2009.

Secondo l’autorità fiscale, la transazione intervenuta fra la contribuente e la

banca garante costituiva novazione, cioè aveva comportato l’estinzione del

contratto originale del 1978 ed aveva fatto sorgere una nuova rendita limitata

nel tempo.

D. Con

tempestivo ricorso allaRI 1 contesta la decisione dell’Ufficio di tassazione,

sottolineando che nella convenzione sottoscritta nel 2005 la banca garante ha

riconosciuto che i suoi obblighi costituiscono una garanzia bancaria secondo

l’art. 111 CO. Rileva poi che la convenzione, che prevede il pagamento per

sessanta mesi, non concerne il rapporto contrattuale con i coeredi ma solo con

la banca.

E. Nelle

sue osservazioni del 9 novembre 2010, la Divisione delle contribuzioni propone

di respingere il ricorso. A suo avviso, il contratto di garanzia secondo l’art.

111 CO è completamente indipendente dal contratto tra il terzo ed il creditore.

Il nuovo contratto avrebbe per oggetto una rendita temporanea e non vitalizia.

Diritto

1. I

redditi da fonti previdenziali (rendite AVS/AI e prestazioni delle istituzioni

di previdenza professionale) sono imponibili integralmente (art. 22 cpv. 1 LIFD

e art. 21 cpv. 1 LT), in considerazione del fatto che i premi e i contributi

versati per il loro finanziamento non sono a carico del solo beneficiario e

vige il principio della deducibilità integrale dei contributi.

Secondo

l’art. 22 cpv. 3 LIFD e l’art. 21 cpv. 3 LT, tuttavia,

le rendite vitalizie ed i proventi da vitalizi sono imponibili soltanto nella

misura del 40%. Questa limitazione tiene conto della circostanza che una

rendita vitalizia è costituita in parte dagli interessi maturati sul capitale

da cui proviene ed in parte dal rimborso del capitale stesso (cfr.

la sentenza del Tribunale federale del 16 ottobre 2008, in RtiD I-2009 n. 21t consid. 2.1; DTF 131 I 409 consid. 5.4.1; 130 I 205 consid. 7.6.5).

L’imposizione solo parziale delle rendite percepite costituisce una soluzione

schematica per assoggettare all’imposta unicamente la componente di

reddito ed escludere quella di rimborso del capitale (StE 2002 B 26.12 n. 6).

Questo regime legislativo si applica simmetricamente anche al debitore della

rendita. In base agli articoli 33 cpv. 1 lett. b LIFD e 32 cpv. 1 lett. b

LT, le rendite vitalizie versate sono infatti deducibili dai proventi solo

nella misura del 40 %.

Considerandi

2.

2.1.

Fino al

periodo fiscale 2005, l’autorità fiscale ha imposto la rendita percepita dalla

ricorrente nella misura del 40%, applicando cioè gli articoli 22 cpv. 3 LIFD e

21.

cpv. 3 LT.

Per il

fatto che dalla fine del 2005 la rendita le è stata versata dalla __________,

sulla base della convenzione stipulata per mettere fine alla causa civile

pendente, l’Ufficio di tassazione ha per contro negato la deduzione del 60%,

argomentando che la prestazione erogata dalla banca garante non avrebbe alcun

nesso con il rapporto contrattuale in essere fra i coeredi del defunto marito

della contribuente.

2.2

Il

Tribunale federale ha precisato che, sebbene l’art. 22 cpv. 3 LIFD menzioni unicamente

le rendite vitalizie, la prassi interpreta tuttavia tale nozione in modo

estensivo, facendovi rientrare anche i contratti di rendita soggetti alle legge

federale sul contratto d’assicurazione (LCA; RS 221.229.1).

La

rendita vitalizia secondo l’art. 516 ss. CO è un obbligo di versare prestazioni

ripetute nel tempo, perlopiù in denaro, al creditore della rendita, per tutta

la durata della vita della persona. Se la persona assicurata muore, cessa

l’obbligo di pagare la rendita e l’eventuale capitale ancora disponibile rimane

al debitore della rendita, a meno che non ne sia stato convenuto il rimborso.

La

rendita vitalizia può anche essere temporanea, nel senso che dopo un certo lasso

di tempo cessa, a meno che la persona non muoia prima. Si richiede tuttavia

che, in considerazione dell’età, si possa prevedere con una certa

verosimiglianza che la morte intervenga ancora prima. In caso contrario, si

tratta di una rendita certa (Zeitrente), cioè di una rendita da versare

per un lasso di tempo determinato o fino ad una certa età, che come tale non si

considera una rendita vitalizia. Si tratta infatti di un investimento

patrimoniale caratterizzato dal fatto che prevede il rimborso del capitale

aumentato di una quota di reddito (interessi). La quota della rendita che

rappresenta gli interessi sul capitale è assoggettata all’imposta quale reddito

della sostanza secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. a LIFD (cfr. la sentenza

del Tribunale federale del 16 febbraio 2009, in ASA 79/2010 p. 364, consid. 4.2; inoltre DTF 131 I 409 consid. 5.5.7; RDAF 2008 II 390; inoltre Laffely Maillard, in: Yersin/Noël [a

cura di], Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 26 ad art. 22

LIFD, p. 393).

La

differenza fra i due casi appena menzionati deve essere ricercata nel fatto che

solo nel primo il debitore della rendita si assume, almeno in una certa misura,

il rischio legato alla longevità della persona assicurata. Nel caso della

rendita certa, per contro, le prestazioni spettanti al creditore della rendita

non sono minimamente legate alla durata della vita.

2.3

Il

diritto della ricorrente ad una rendita vitalizia è fondato sull’atto pubblico

stipulato nel 1978 fra l’interessata ed i figli di primo letto del marito

defunto. Quale controprestazione per l’estromissione della vedova dalla

successione del marito, i figli si sono impegnati solidalmente a versarle “una

rendita vitalizia mensile, vita natural durante, di fr. 20'000.–“, indicizzata.

Conformemente alla legge ed alla giurisprudenza, tale rendita è stata

assoggettata all’imposta sul reddito nella misura del 40% (cfr. p. es. le sentenze

di questa Camera in RtiD II-2008 n. 4t e del Tribunale federale in RtiD I-2009 n.

21t).

Fin dal 1978, la __________

si è costituita garante per il versamento della rendita vitalizia in questione.

In seguito al mancato pagamento della rendita da parte dei debitori,

l’insorgente si è rivolta alla banca, promuovendo poi anche procedure esecutive,

alle quali l’istituto di credito si è opposto inoltrando fra l’altro un’azione

di disconoscimento del debito.

Per

risolvere in via extragiudiziaria la vertenza, le parti hanno per finire

sottoscritto la convenzione del 28 ottobre 2005. Nella stessa, l’istituto di

credito dà atto alla controparte che la garanzia prestata costituisce una

garanzia bancaria secondo l’art. 111 CO, e non una mera fideiussione, e si

impegna a pagare sia le rendite arretrate (per il periodo da maggio 2003 a ottobre 2005) sia quelle future “a partire dal mese di novembre 2005 e per la durata di 60

mesi”. La convenzione precisa che la rendita “verrà versata a semplice

richiesta della beneficiaria ritenuto il mancato pagamento della rendita dovuta

dagli eredi fu __________” e che “ogni diritto al pagamento della rendita

decade con il decesso della beneficiaria”.

2.4

Quest’ultima

clausola contenuta nella convenzione del 2005 rende difficilmente condivisibili

le considerazioni dell’autorità fiscale, laddove quest’ultima sostiene che le

parti avrebbero pattuito il versamento di una rendita che non si può più

considerare vitalizia per il fatto che ha “una durata chiaramente specificata e

limitata a 60 mesi”. Si è già rilevato, infatti, che secondo la giurisprudenza

anche le rendite temporanee (temporäre Leibrenten), cioè quelle che sono

versate per un certo lasso di tempo ma al massimo fino al decesso, si

considerano rendite vitalizie. Alla luce del fatto che la convenzione prevede

la decadenza del diritto al pagamento della rendita con il decesso della

beneficiaria, la quale peraltro al momento della conclusione dell’accordo aveva

già 83 anni, si deve escludere che la prestazione pattuita possa essere

assimilata ad una rendita certa (Zeitrente), nel qual caso potrebbe

tutt’al più giustificarsi la conclusione cui è pervenuta l’autorità di

tassazione.

2.5

A

prescindere da tale aspetto, non appare convincente neppure l’argomentazione

fondata sulla natura giuridica della garanzia bancaria.

È vero

che la banca garante, nella convenzione del 2005, ha riconosciuto di essere tenuta ad una garanzia ex art. 111 CO e non ad una semplice

fideiussione. E sono senz’altro condivisibili le considerazioni proposte dalla

Divisione delle contribuzioni, in merito alla differenza fra le due forme

contrattuali. In particolare, diversamente dalla garanzia, la fideiussione è

accessoria rispetto all’obbligazione del debitore principale: mentre il

fideiussore assicura al creditore la solvenza del debitore principale o

l’adempimento del contratto da parte di questi, il garante assicura una prestazione

come tale, cioè un risultato, indipendentemente dall’obbligo del terzo (DTF 125

III 305 consid. 2b; DTF 113 II 434 consid. 2). Il beneficiario della garanzia

ha pertanto il vantaggio di poter ottenere il pagamento di una somma denaro,

nel caso in cui il debitore non rispettasse i suoi obblighi, senza dover

intraprendere le procedure giudiziarie atte a dimostrare il fondamento del

diritto del beneficiario.

Tuttavia,

tale convenzione non ha certamente fatto venir meno la pattuizione originaria

fra i coeredi, con la quale è stato riconosciuto all’insorgente il diritto alla

rendita vitalizia. Proprio perché la convenzione del 28 ottobre 2005 è

intervenuta fra la beneficiaria della rendita ed il terzo garante, essa non ha

prodotto alcun effetto sull’obbligo posto a carico dei debitori della rendita

in virtù del contratto concluso nel 1978.

Il fatto

che la garanzia in essere sia stata qualificata garanzia e non fideiussione ha

semplicemente agevolato la contribuente nel far valere le sue pretese nei confronti

della banca garante, consentendole di non doversi rivolgere prima ai debitori

inadempienti.

Dal punto

di vista dell’insorgente, del resto, la sua pretesa continua a fondarsi sulla

rinuncia alle pretese ereditarie e non scaturisce per contro da una causa

diversa. Non si può ignorare, in tale contesto, che la convenzione fra la

ricorrente e la __________ contiene l’impegno di quest’ultima di versare alla

beneficiaria l’importo mensile pattuito “ritenuto il mancato pagamento della

rendita dovuta dagli eredi fu __________”. Il presupposto del pagamento da

parte dell’istituto garante è cioè sempre il mancato pagamento da parte dei

debitori della rendita.

2.6

Apparirebbe

peraltro incomprensibilmente punitivo voler imporre la rendita al 100% anziché

al 40% per il solo fatto che il debitore della stessa sia inadempiente ed il

creditore sia pertanto costretto a rivolgersi ad un garante per ottenere quanto

gli spetta.

3.

Per

le ragioni che precedono, il ricorso è accolto. Non si prelevano pertanto né tassa

di giustizia né spese processuali. Alla ricorrente è riconosciuta un’indennità

per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 2 settembre 2009 è riformata nel senso

che dalla rendita vitalizia è concessa la deduzione di fr. 198'000.–.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Alla

ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 1'500.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster