Lexipedia

Decisione

80.2009.147

Condono: non sostituisce i rimedi giuridici, inammissibile contestazione domicilio comunale

16 dicembre 2009Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

80.2009.147

Data decisione, Autorità:

16.12.2009, CDT

Titolo:

Condono: non sostituisce i rimedi giuridici, inammissibile contestazione domicilio comunale

CONDONO DELL'IMPOSTA

art. 167 LIFD

art. 246 LT

Incarto n.

80.2009.147

Lugano

16 dicembre 2009

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il presidente della Camera di diritto tributario

del Tribunale d'appello

giudice

Andrea Pedroli

segretario

Rocco

Filippini, vicecancelliere

parti

RI

1

contro

RS

1

Oggetto

ricorso

del 30 settembre 2009 contro la decisione del 7 settembre 2009 in materia di condono

IC 2004 e ICom 2004/2006.

Fatto

- RI 1, nato nel 1959,

celibe, lavora alle dipendenze di una ditta di trasporti a __________ e svolge

l’attività accessoria di “consulente edile-custode”;

- il 20 novembre 2008,

tramite formulario ufficiale, si rivolgeva all’Ufficio esazione e condoni,

postulando il condono delle sole imposte comunali 2004/2008, “per non aver

dimorato nel comune di __________”;

- l’autorità fiscale, con

decisione del 9 giugno 2009, respingeva il condono di tutte le imposte

arretrate (imposte cantonali 2004 e imposte comunali 2004/ 2006), spiegando

nelle motivazioni che la contestazione sollevata dal contribuente esulava dalle

sue competenze e che le condizioni per la concessione del condono delle imposte

ancora scoperte non risultavano comunque adempiute;

- il contribuente impugnava

la suddetta decisione, con reclamo del 25 giugno 2009, nel quale precisava di

non avere postulato il condono per motivi finanziari, ma unicamente per

censurare il suo domicilio nel comune di __________;

- l’Ufficio esazione e

condoni, con decisione dell’8 settembre 2009, dichiarava irricevibile il

reclamo, per difetto di competenza;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 si limita nuovamente a contestare il

suo assoggettamento fiscale;

- nelle proprie osservazioni

del 9 ottobre 2009, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il

gravame;

- con scritto del 26

novembre 2009, su espressa richiesta di questa Camera, il ricorrente ha

confermato il proprio gravame, senza tuttavia rinnovare la richiesta di essere

convocato in udienza;

Diritto

- conformemente all’art. 26c

Considerandi

cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910,

modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella

composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di

principio e non è di rilevante importanza;

- la Camera di diritto

tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,

ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione

dell’autorità di prima istanza, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo

del contribuente, sia fondata;

- infatti, se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono

essere retrocessi alla prima autorità per la decisione di merito, mentre in

caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- secondo l’art. 246 LT, di

uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il

quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione

tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o

parzialmente condonati;

- il condono è la definitiva

rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente;

- le ragioni di una tale rinuncia

vanno ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili

condizioni personali e/o economiche, di cui non è stato necessariamente tenuto

conto nella procedura di tassazione;

- per motivi che possono

essere considerati di natura umanitaria, socio-politica o finanziaria, si

ritiene infatti che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per

quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009 e

dottrina citata; Filippini/Mondada,

Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce

dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468);

- come esposto in narrativa,

nella fattispecie è lo stesso ricorrente ad ammettere di non avere postulato il

condono per motivi finanziari, ma unicamente per censurare il suo domicilio

fiscale nel comune di __________;

- la

decisione circa la sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento fiscale,

sia essa inclusa nella decisione di tassazione oppure adottata preliminarmente

nella forma di una decisione pregiudiziale o incidentale, compete sempre

all’autorità cui spetta anche l’avvio e la conduzione della procedura di

tassazione (cfr., al proposito, CDT n. 80.2007.32 del 2 maggio 2007);

- le contestazioni circa

l’esistenza e la portata dell’assoggettamento fiscale andavano pertanto

sollevate dinanzi all’Ufficio di tassazione di __________, nell’ambito delle

singole procedure di tassazione;

- come indicato dall’art. 1

cpv. 2 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono

dell’imposta federale diretta (RS 642.121), la procedura di condono non può in nessun

caso sostituire i rimedi giuridici né può avere per scopo la revisione di tassazioni

già passate in giudicato;

- in simili circostanze, la

decisione impugnata, con cui l’Ufficio esazione e condoni ha dichiarato

irricevibile il reclamo del 25 giugno 2009 per difetto di competenza, si palesa

chiaramente fondata;

- il ricorso va

conseguentemente respinto;

- si aggiunga, a titolo

abbondanziale, che per ammettere un trasferimento di domicilio non è

sufficiente che siano sciolti i legami con l’ultimo domicilio, ma occorre che

ne sia costituito uno nuovo (cfr., al proposito, CDT n. 80.2007.25 del 26

febbraio 2008, in: RtiD II-2008 n. 1t);

- in questo senso, il fatto che

il ricorrente abbia effettivamente dichiarato la sua partenza dal comune “per

andare a navigare in mare per due anni”, così come sostenuto nello scritto del

26.

novembre 2009, non è di nessuna rilevanza ai fini dell’assoggettamento fiscale;

- vista l’entità dei redditi

da attività lucrativa esposti nell’ultima dichiarazione fiscale 2008, pari a

complessivi fr. 70'489.–, la tassa di giustizia e le spese processuali sono

poste a carico del ricorrente, soccombente;

- contro le decisioni di

condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente

rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.

113.

LTF; Curchod, in: Yersin/Noël

[a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea

2008, n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441), anche se il Tribunale federale si è

rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura,

negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.

2D_21/2009 del 19 giugno 2009).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Intimazione a:

-

;

-

;

-

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster