80.2009.147
Condono: non sostituisce i rimedi giuridici, inammissibile contestazione domicilio comunale
16 dicembre 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
80.2009.147
Data decisione, Autorità:
16.12.2009, CDT
Titolo:
Condono: non sostituisce i rimedi giuridici, inammissibile contestazione domicilio comunale
CONDONO DELL'IMPOSTA
art. 167 LIFD
art. 246 LT
Incarto n.
80.2009.147
Lugano
16 dicembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Andrea Pedroli
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
Oggetto
ricorso
del 30 settembre 2009 contro la decisione del 7 settembre 2009 in materia di condono
IC 2004 e ICom 2004/2006.
Fatto
- RI 1, nato nel 1959,
celibe, lavora alle dipendenze di una ditta di trasporti a __________ e svolge
l’attività accessoria di “consulente edile-custode”;
- il 20 novembre 2008,
tramite formulario ufficiale, si rivolgeva all’Ufficio esazione e condoni,
postulando il condono delle sole imposte comunali 2004/2008, “per non aver
dimorato nel comune di __________”;
- l’autorità fiscale, con
decisione del 9 giugno 2009, respingeva il condono di tutte le imposte
arretrate (imposte cantonali 2004 e imposte comunali 2004/ 2006), spiegando
nelle motivazioni che la contestazione sollevata dal contribuente esulava dalle
sue competenze e che le condizioni per la concessione del condono delle imposte
ancora scoperte non risultavano comunque adempiute;
- il contribuente impugnava
la suddetta decisione, con reclamo del 25 giugno 2009, nel quale precisava di
non avere postulato il condono per motivi finanziari, ma unicamente per
censurare il suo domicilio nel comune di __________;
- l’Ufficio esazione e
condoni, con decisione dell’8 settembre 2009, dichiarava irricevibile il
reclamo, per difetto di competenza;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 si limita nuovamente a contestare il
suo assoggettamento fiscale;
- nelle proprie osservazioni
del 9 ottobre 2009, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il
gravame;
- con scritto del 26
novembre 2009, su espressa richiesta di questa Camera, il ricorrente ha
confermato il proprio gravame, senza tuttavia rinnovare la richiesta di essere
convocato in udienza;
Diritto
- conformemente all’art. 26c
Considerandi
cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910,
modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella
composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di
principio e non è di rilevante importanza;
- la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione
dell’autorità di prima istanza, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo
del contribuente, sia fondata;
- infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono
essere retrocessi alla prima autorità per la decisione di merito, mentre in
caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- secondo l’art. 246 LT, di
uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il
quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione
tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o
parzialmente condonati;
- il condono è la definitiva
rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente;
- le ragioni di una tale rinuncia
vanno ricercate nella “persona” del debitore, segnatamente nelle sue difficili
condizioni personali e/o economiche, di cui non è stato necessariamente tenuto
conto nella procedura di tassazione;
- per motivi che possono
essere considerati di natura umanitaria, socio-politica o finanziaria, si
ritiene infatti che l’esistenza economica di un contribuente debba essere per
quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009 e
dottrina citata; Filippini/Mondada,
Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce
dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468);
- come esposto in narrativa,
nella fattispecie è lo stesso ricorrente ad ammettere di non avere postulato il
condono per motivi finanziari, ma unicamente per censurare il suo domicilio
fiscale nel comune di __________;
- la
decisione circa la sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento fiscale,
sia essa inclusa nella decisione di tassazione oppure adottata preliminarmente
nella forma di una decisione pregiudiziale o incidentale, compete sempre
all’autorità cui spetta anche l’avvio e la conduzione della procedura di
tassazione (cfr., al proposito, CDT n. 80.2007.32 del 2 maggio 2007);
- le contestazioni circa
l’esistenza e la portata dell’assoggettamento fiscale andavano pertanto
sollevate dinanzi all’Ufficio di tassazione di __________, nell’ambito delle
singole procedure di tassazione;
- come indicato dall’art. 1
cpv. 2 dell’Ordinanza federale concernente l’esame delle domande di condono
dell’imposta federale diretta (RS 642.121), la procedura di condono non può in nessun
caso sostituire i rimedi giuridici né può avere per scopo la revisione di tassazioni
già passate in giudicato;
- in simili circostanze, la
decisione impugnata, con cui l’Ufficio esazione e condoni ha dichiarato
irricevibile il reclamo del 25 giugno 2009 per difetto di competenza, si palesa
chiaramente fondata;
- il ricorso va
conseguentemente respinto;
- si aggiunga, a titolo
abbondanziale, che per ammettere un trasferimento di domicilio non è
sufficiente che siano sciolti i legami con l’ultimo domicilio, ma occorre che
ne sia costituito uno nuovo (cfr., al proposito, CDT n. 80.2007.25 del 26
febbraio 2008, in: RtiD II-2008 n. 1t);
- in questo senso, il fatto che
il ricorrente abbia effettivamente dichiarato la sua partenza dal comune “per
andare a navigare in mare per due anni”, così come sostenuto nello scritto del
26.
novembre 2009, non è di nessuna rilevanza ai fini dell’assoggettamento fiscale;
- vista l’entità dei redditi
da attività lucrativa esposti nell’ultima dichiarazione fiscale 2008, pari a
complessivi fr. 70'489.–, la tassa di giustizia e le spese processuali sono
poste a carico del ricorrente, soccombente;
- contro le decisioni di
condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente
rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.
113.
LTF; Curchod, in: Yersin/Noël
[a cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea
2008, n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441), anche se il Tribunale federale si è
rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura,
negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.
2D_21/2009 del 19 giugno 2009).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Intimazione a:
-
;
-
;
-
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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