80.2009.151
Imposta sull'utile delle persone giuridiche: riduzione per partecipazione, condizioni, cessione di diritti di opzione, partecipazione detenuta da prima del 1997
19 ottobre 2010Italiano15 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2009.151
Data decisione, Autorità:
19.10.2010, CDT
Titolo:
Imposta sull'utile delle persone giuridiche: riduzione per partecipazione, condizioni, cessione di diritti di opzione, partecipazione detenuta da prima del 1997
CALCOLO DELL'IMPOSTA
art. 69 LIFD
art. 70 LIFD
art. 207 let. a LIFD
Incarto n.
80.2009.151
Lugano
19 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 ottobre 2009 contro la decisione del 10
settembre 2009 in materia di IFD 2002.
Fatti
A. La RI
1 è una società anonima, costituta nel 1992 con lo scopo di partecipare ad
altre società, con esclusione di società immobiliari in Svizzera, ed in
particolare quello di “acquistare una partecipazione del 25% della società __________
SpA con sede in __________ (I) dalla __________ AG; __________, al prezzo di
Lit. 3 000 000 000”.
Il 4
dicembre 2001, quando la RI 1 deteneva una partecipazione del 50% della __________
SpA, quest’ultima aumentava il suo capitale da € 3'306'000 a € 4'338'000. L’aumento veniva sottoscritto e liberato integralmente dalla RI 1 __________
la cui quota di partecipazione cresceva dal 50% al
61.89%.
L’11
dicembre 2002, essen o previsto per la prossima assemblea generale straordinaria
un ulteriore aumento di capitale, da € 4'338'000 a € 9'838'000, e non avendo la RI 1 la disponibilità finanziaria
necessaria, essa cedeva a __________ “i diritti di opzione pertinenti alle
azioni” della __________ SpA, al prezzo di € 864'193.34, pari a fr. 1'255'932.18.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2002, la RI 1 indicava di aver conseguito un utile di fr.
277'029.–. Per l’imposta cantonale, chiedeva tuttavia di essere assoggettata
all’imposizione quale holding secondo l’art. 91 LT. Per l’imposta federale diretta
(IFD), postulava una riduzione per partecipazioni nella misura del 97.42%, con
riferimento al ricavo della cessione dei diritti di opzione.
Notificandole
la tassazione IC/IFD 2002, con decisione del 6 dicembre 2007, lRS 1 (UTPG) concedeva
alla contribuente la tassazione quale holding, commisurando l’imposta cantonale
in fr. 500.–, mentre commisurava l’utile imponibile per l’IFD in fr.
3'177'029.–. All’importo dichiarato di fr. 277'029.– aveva aggiunto “altri
elementi dell’utile” per fr. 2'900'000.–, con la seguente motivazione:
La vendita
dei diritti di opzione alla sig.ra __________, ritenuta una persona vicina, è
avvenuta a prezzi di favore. Secondo le valutazioni effettuate dall’imposta
preventiva la prestazione concessa ammonta a fr. 2'900'000 (media fra gli
importi determinanti con il valore di sostanza ed il metodo pratico).
Secondo
la circolare IFD n. 9 del 9 luglio 1998 non può essere concessa la riduzione su
partecipazioni nel caso di vendita separata dei diritti di opzione.
C. La
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 19 dicembre 2007,
contestando tanto il valore attribuito alla vendita dei diritti di opzione
quanto la mancata applicazione della riduzione per partecipazioni.
Con
decisione del 10 settembre 2009, l’autorità fiscale accoglieva in parte il gravame,
abbandonando “l’adeguamento fiscale di fr. 2'900'000 del valore dei diritti
d’opzione… in conformità alla decisione dell’imposta preventiva”.
Per
quanto concerne invece la riduzione per partecipazioni, l’UTPG confermava la
propria precedente decisione, argomentando che l’art. 70 LIFD “ha voluto
sgravare unicamente la plusvalenza sulla vendita di partecipazioni ed il ricavo
per la cessione di diritti di sottoscrizione solo quando questi ultimi sono ceduti
assieme alle partecipazioni”.
L’autorità
di tassazione aggiungeva inoltre all’utile imponibile interessi sul capitale
proprio occulto per fr. 44'880.–, portando l’utile imponibile a fr. 321'909.–.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta
nuovamente il mancato riconoscimento della riduzione per partecipazioni.
L’insorgente sottolinea che la dottrina propende per la concessione di tale
vantaggio anche nel caso in cui i diritti di opzione siano ceduti senza le relative
partecipazioni. Per quanto attiene al calcolo della riduzione, ritiene in via
principale che quest’ultima vada concessa sull’intero ricavo della vendita,
ritenendo che i diritti siano sorti solo nel 2001 con il precedente aumento di
capitale. Subordinatamente, qualora la qualità di “nuova” o “vecchia”
partecipazione dovesse essere riferita alla partecipazione sottostante, la
riduzione dovrebbe essere ammessa nella misura del 19.20%.
Nelle sue
osservazioni del 22 ottobre 2009, l’UTPG ha proposto di respingere il ricorso.
La
ricorrente ha replicato con scritto del 3 novembre 2009.
Diritto
1. 1.1.
La
Confederazione assoggetta le persone giuridiche ad un’imposta sull’utile netto
(art. 57 LIFD). L’imposta sull’utile delle società di capitali e delle società
cooperative è dell’8,5 per cento dell’utile netto (art. 68 LIFD).
Per le
società di capitali e le società cooperative che possiedono almeno il 20 per
cento del capitale azionario o del capitale sociale di un’altra società oppure
una partecipazione il cui valore venale è di almeno 2 milioni di franchi,
l’imposta sull’utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto
realizzato con questa partecipazione e l’utile netto complessivo (art. 69 LIFD).
Il ricavo netto da partecipazioni secondo l’articolo 69 corrisponde
al reddito delle medesime dedotti i costi di finanziamento e un contributo del
5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova
delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di finanziamento gli
interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli
interessi passivi. Il ricavo da partecipazioni comprende inoltre gli utili in
capitale delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi
diritti di opzione. È fatto salvo l’articolo 207a (art. 70 cpv. 1 LIFD).
1.2.
Le
disposizioni degli articoli 69 e 70 sono state modificate dalla legge federale
del 10 ottobre 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese
(RU 1998 669), entrata in vigore il 1° gennaio 1998 . Le nuove
disposizioni si applicano agli esercizi commerciali terminati dopo il 31
dicembre 1997 (art. 207a cpv. 4 LIFD).
Conformemente all'articolo 70 cpv. 1 LIFD, dal 1998 il
calcolo della riduzione deve tener conto degli utili in capitale delle partecipazioni qualificate, alle condizioni seguenti (art. 70 cpv. 1
LIFD):
a)
gli utili in capitale sono considerati ricavi da partecipazioni solo nella
misura in cui il provento dell'alienazione sia superiore al costo d'investimento;
b)
la partecipazione alienata deve costituire almeno il 20 per cento del capitale
azionario o del capitale sociale dell'altra società (art. 70 cpv. 4 lett. b
LIFD);
c)
la partecipazione alienata dev'essere stata detenuta dalla società di capitali
o cooperativa per almeno 12 mesi (art. 70 cpv. 4 lett. b LIFD).
1.3.
Una disposizione
transitoria in vigore dal 1° gennaio 1998 prevede quanto segue:
Gli utili in
capitale su partecipazioni nonché il ricavo dalla vendita dei relativi diritti
d’opzione non sono considerati nel calcolo del ricavo netto conformemente
all’articolo 70 capoverso 1 se la società di capitali o la società cooperativa
deteneva già le partecipazioni in questione prima del 1° gennaio 1997 e
realizza prima del 1° gennaio 2007 gli utili menzionati
(art. 207a cpv. 1 LIFD).
Tale disposizione prevede un periodo di blocco per le “vecchie
partecipazioni”, cioè per quelle acquistate prima del 1° gennaio 1997; se
queste ultime sono realizzate prima del 1° gennaio 2007, l’utile in capitale
non è preso in considerazione per il calcolo del ricavo netto delle
partecipazioni (art. 70 cpv. 1 LIFD) ed è allora imposto in quanto tale. Lo
scopo della norma transitoria è di evitare che le disposizioni degli articoli
69 e 70 LIFD conducano ad un esodo delle società di partecipazione verso
l’estero (cfr. sentenza del Tribunale federale del 26 agosto 2008, in RDAF 2008 II 247 consid. 2.2, con riferimento al Messaggio del Consiglio federale del 26
marzo 1997 concernente la riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, FF 1997
Considerandi
II 963, p. 986; Berdoz, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire romand de la loi fédérale sur l'impôt
fédéral direct, Basilea 2008, n. 2 ad art. 207a LIFD, p. 1629; Duss/Altdorfer, in: Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol.
I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 2 ad art. 207a LIFD, p. 989).
2.
2.1.
L’autorità
fiscale, nella decisione impugnata, ha negato la riduzione per partecipazione,
argomentando che il legislatore avrebbe voluto sgravare “la plusvalenza sulla
vendita di partecipazioni ed il ricavo per la cessione di diritti di
sottoscrizione solo quando questi ultimi sono ceduti assieme alle
partecipazioni”.
2.2
La terza
frase dell’art. 70 cpv. 1 LIFD, come si è già ricordato, afferma che “ il ricavo
da partecipazioni comprende inoltre gli utili in capitale delle partecipazioni,
come pure il ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione”.
La
dottrina è effettivamente divisa sull’interpretazione di tale disposizione,
soprattutto per quanto concerne l’aggettivo “relativi”, riferito ai diritti di
opzione.
Secondo
l’opinione menzionata nella decisione impugnata, sostenuta peraltro anche
dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), solo il ricavo dei
diritti di sottoscrizione legati alle quote di partecipazione cedute
rappresenterebbe un ricavo da partecipazioni, mentre dalla vendita isolata di
diritti di opzione non risulterebbe un simile ricavo (Agner/Digeronimo/Neuhaus/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz
über die direkte Bundessteuer – Ergänzungsband, Zurigo 2000, n. 16 ad art. 70
LIFD, p. 219; dello stesso avviso Widmer,
La réduction pour participations [“privilège holding”], Basilea 2002, p. 58
s.).
Altri
autori sono di diverso avviso, in considerazione soprattutto del fatto che sarebbe
molto raro il caso di una cessione di partecipazioni che avvenga nel quadro di
un aumento di capitale. Del resto, dal punto di vista economico, l’alienazione
di diritti di sottoscrizione rappresenta una cessione parziale della partecipazione
esistente.
La
dottrina favorevole all’applicazione del privilegio fiscale anche alla cessione
di diritti di opzione si divide poi a sua volta, laddove si tratta di definire
le modalità di calcolo della riduzione. Secondo una prima opinione, l’aggettivo
“relativi” dovrebbe essere interpretato nel senso che i presupposti per
concedere la riduzione agli utili provenienti dall’alienazione di
partecipazioni sono applicabili anche ai ricavi della cessione di diritti di
opzione. Tali ricavi rientrerebbero allora nel campo d’applicazione della
normativa in discussione solo se incorporano una quota del 20% e se le partecipazioni
“relative” sono state detenute almeno un anno. Come nel caso degli utili in
capitale, poi, sarebbe applicabile anche l’art. 70 cpv. 4 lett. a LIFD,
secondo cui la riduzione si calcola considerando quale utile la differenza fra
provento dell’alienazione e costo d’investimento. Anzi, pensando al fatto che,
a proposito della vendita dei diritti di opzione, la legge menziona espressamente
il “ricavo” e non “l’utile”, non dovrebbe neppure essere dedotto il costo
d’investimento, ma l’intero ricavo si dovrebbe considerare utile, con la
conseguenza che i costi d’investimento delle azioni preesistenti rimarrebbero
inalterati (Locher, Kommentar zum
DBG, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 19 ad art. 70 LIFD, p. 667; dello stesso
avviso, almeno per quanto attiene alle condizioni temporali e quantitative,
anche Berdoz, op. cit., n. 72 ad
art. 70 LIFD, p. 942).
Secondo
un’altra interpretazione, invece, la circostanza che i diritti di opzione siano
menzionati solo al cpv. 1 e non anche al cpv. 4 dell’art. 70 LIFD imporrebbe di
concludere che ad essi siano applicabili i principi che si riferiscono alle
distribuzioni e non anche le disposizioni speciali che valgono per gli utili in
capitale, in particolare quelle sulla durata minima di possesso e sulla quota
minima ceduta (Duss/Altorfer, in: Zweifel/Athanas
[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2a
ediz., Basilea 2008, n. 22 ad art. 70 LIFD, p. 1151, con riferimento anche a Greter, Der Beteiligungsabzug im
harmonisierten Gewinnsteuerrecht, Zurigo 2000, p. 162 s.; cfr. inoltre Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar
zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 50 ad art. 70 LIFD, p. 866).
2.3
Anche se si volesse
ammettere che la tesi su cui è fondata la decisione impugnata non sia conforme
alla volontà del legislatore, il ricorso dovrebbe essere respinto. Infatti, pur
ammettendo che la riduzione per partecipazione possa trovare applicazione anche
in presenza di una cessione di diritti di opzione, che non sia accompagnata
dall’alienazione della partecipazione stessa, nel caso in esame siamo in presenza
di una “vecchia partecipazione”, secondo la disposizione transitoria dell’art.
207a LIFD. La ricorrente detiene infatti la partecipazione nella __________ SpA
fin dal 1992, cioè da prima della data stabilita dalla norma transitoria (1°
gennaio 1997).
Non può essere seguito il
ragionamento dell’insorgente, laddove pretenderebbe che la partecipazione sia
diventata “nuova” per effetto dell’aumento di capitale intervenuto nel 2001. Se
bastasse un qualsivoglia aumento di capitale per consentire al venditore di una
partecipazione acquistata prima del 1997 di godere del privilegio fiscale in
questione, lo scopo della disposizione transitoria potrebbe essere agevolmente
vanificato.
2.4
Né può essere condiviso il
calcolo proporzionale proposto in via subordinata. Per il fatto che la
partecipazione della ricorrente è passata, per effetto dell’aumento di capitale
intervenuto nel 2001, dal 50% al 61.89%, la contribuente sostiene che la quota
dell’11.89% costituirebbe una “nuova partecipazione”; in proporzione, avrebbe
diritto ad una riduzione del 19.20%. Un simile calcolo non trova alcuna
giustificazione nelle disposizioni applicabili, poiché prescinde completamente
dalla misura dell’utile come pure del ricavo conseguiti.
Allo stesso modo, non
convince l’ulteriore variante di calcolo proposta nella replica presentata il 3
novembre 2009. In questo caso, l’insorgente propone di calcolare la quota da
considerare “nuova partecipazione” nella misura del rapporto fra il valore
dell’apporto di capitale (in casu fr. 1'600'000.–) e l’ammontare del
valore intrinseco della filiale dopo l’apporto (fr. 10'687'633.–). Nella
fattispecie, prendendo in considerazione un ricavo netto della cessione dei
diritti di opzione di fr. 1'031'234.–, il ricavo netto proporzionale
ammonterebbe a fr. 155'979.–, importo che corrisponde al 48.5% dell’utile
imponibile (fr. 321'909.–).
Ora, la soluzione proposta
dalla ricorrente è suggerita dalla circolare n. 9 dell’AFC, che, quando si
occupa della delimitazione tra “vecchie” e “nuove” partecipazioni, afferma
anche che “gli aumenti di capitale… effettuati dopo il 31 dicembre 1996 permettono
di modificare la qualificazione di una vecchia partecipazione in una nuova, in
proporzione alle modifiche intervenute” (cfr. Circolare cit., par. 3.3.3, p.
10). Tuttavia, la circolare presuppone che la partecipazione stessa sia successivamente
alienata, sicché si pone appunto il problema di stabilire in quale misura si
possa ritenere che l’utile in capitale così conseguito provenga da una “nuova”
partecipazione. Appare allora giustificato il calcolo proporzionale proposto
dall’AFC. Ma lo stesso criterio non può evidentemente entrare in considerazione
quando non è la partecipazione in sé ad essere ceduta bensì unicamente i
diritti di opzione staccati da tale partecipazione. Nel caso in esame, non è
infatti possibile affermare che nel periodo fiscale in discussione sia stata ceduta
una “nuova” quota di partecipazione del 15%, come sostenuto dalla contribuente.
2.5
Ne consegue che la
decisione impugnata, che ha negato la riduzione per partecipazione alla
ricorrente, in relazione alla cessione dei diritti di opzione intervenuta nel
periodo fiscale 2002, appare conforme al diritto applicabile.
Alla luce delle
peculiarità della fattispecie, può essere lasciata aperta la questione di
principio, sollevata dall’insorgente, circa l’interpretazione del riferimento al “ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione”, contenuto
nell’art. 70 cpv. 1 LIFD. Infatti, anche se si volesse ammettere che la
riduzione prevista dall’art. 69 LIFD possa essere concessa anche nel caso della
semplice cessione di diritti di sottoscrizione, ugualmente non vi sarebbero le
condizioni per riconoscerne l’applicazione nella fattispecie, caratterizzata
dalla circostanza che la partecipazione da cui i diritti di opzione sono stati
staccati è stata acquistata prima del 1° gennaio 1997. Si tratta di una
situazione che renderebbe praticamente inapplicabile la normativa che disciplina
la riduzione per partecipazione.
2.6
Per le
stesse ragioni può essere lasciata aperta la questione di definire quando sia
intervenuto l’aumento di capitale nel corso del periodo fiscale 2001. Nelle sue
osservazioni al ricorso, infatti, la Divisione delle contribuzioni ha rilevato
che non sarebbe trascorso un anno fra il momento in cui tale aumento si è
verificato e quello della cessione dei diritti di opzione, con la conseguenza
che non sarebbe adempiuto il presupposto della durata di detenzione minima
della partecipazione, cui la legge subordina l’applicazione della riduzione.
Dal
momento che le condizioni per l’applicazione dell’art. 69 LIFD non sono comunque
adempiute, non occorre pertanto accertare se sia determinante, come sostiene
l’autorità fiscale, il momento in cui la deliberazione assembleare di aumento
del capitale è stata registrata (18 dicembre 2001) o, come pretende la
ricorrente, quello in cui è stata adottata (4 dicembre 2001).
3.
Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese
sono a carico della ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 144 LIFD
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un
totale di fr. 1’100.–
sono a
carico della ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione
a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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