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Decisione

80.2009.151

Imposta sull'utile delle persone giuridiche: riduzione per partecipazione, condizioni, cessione di diritti di opzione, partecipazione detenuta da prima del 1997

19 ottobre 2010Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI

1 è una società anonima, costituta nel 1992 con lo scopo di partecipare ad

altre società, con esclusione di società immobiliari in Svizzera, ed in

particolare quello di “acquistare una partecipazione del 25% della società __________

SpA con sede in __________ (I) dalla __________ AG; __________, al prezzo di

Lit. 3 000 000 000”.

Il 4

dicembre 2001, quando la RI 1 deteneva una partecipazione del 50% della __________

SpA, quest’ultima aumentava il suo capitale da € 3'306'000 a € 4'338'000. L’aumento veniva sottoscritto e liberato integralmente dalla RI 1 __________

la cui quota di partecipazione cresceva dal 50% al

61.89%.

L’11

dicembre 2002, essen o previsto per la prossima assemblea generale straordinaria

un ulteriore aumento di capitale, da € 4'338'000 a € 9'838'000, e non avendo la RI 1 la disponibilità finanziaria

necessaria, essa cedeva a __________ “i diritti di opzione pertinenti alle

azioni” della __________ SpA, al prezzo di € 864'193.34, pari a fr. 1'255'932.18.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2002, la RI 1 indicava di aver conseguito un utile di fr.

277'029.–. Per l’imposta cantonale, chiedeva tuttavia di essere assoggettata

all’imposizione quale holding secondo l’art. 91 LT. Per l’imposta federale diretta

(IFD), postulava una riduzione per partecipazioni nella misura del 97.42%, con

riferimento al ricavo della cessione dei diritti di opzione.

Notificandole

la tassazione IC/IFD 2002, con decisione del 6 dicembre 2007, lRS 1 (UTPG) concedeva

alla contribuente la tassazione quale holding, commisurando l’imposta cantonale

in fr. 500.–, mentre commisurava l’utile imponibile per l’IFD in fr.

3'177'029.–. All’importo dichiarato di fr. 277'029.– aveva aggiunto “altri

elementi dell’utile” per fr. 2'900'000.–, con la seguente motivazione:

La vendita

dei diritti di opzione alla sig.ra __________, ritenuta una persona vicina, è

avvenuta a prezzi di favore. Secondo le valutazioni effettuate dall’imposta

preventiva la prestazione concessa ammonta a fr. 2'900'000 (media fra gli

importi determinanti con il valore di sostanza ed il metodo pratico).

Secondo

la circolare IFD n. 9 del 9 luglio 1998 non può essere concessa la riduzione su

partecipazioni nel caso di vendita separata dei diritti di opzione.

C. La

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 19 dicembre 2007,

contestando tanto il valore attribuito alla vendita dei diritti di opzione

quanto la mancata applicazione della riduzione per partecipazioni.

Con

decisione del 10 settembre 2009, l’autorità fiscale accoglieva in parte il gravame,

abbandonando “l’adeguamento fiscale di fr. 2'900'000 del valore dei diritti

d’opzione… in conformità alla decisione dell’imposta preventiva”.

Per

quanto concerne invece la riduzione per partecipazioni, l’UTPG confermava la

propria precedente decisione, argomentando che l’art. 70 LIFD “ha voluto

sgravare unicamente la plusvalenza sulla vendita di partecipazioni ed il ricavo

per la cessione di diritti di sottoscrizione solo quando questi ultimi sono ceduti

assieme alle partecipazioni”.

L’autorità

di tassazione aggiungeva inoltre all’utile imponibile interessi sul capitale

proprio occulto per fr. 44'880.–, portando l’utile imponibile a fr. 321'909.–.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta

nuovamente il mancato riconoscimento della riduzione per partecipazioni.

L’insorgente sottolinea che la dottrina propende per la concessione di tale

vantaggio anche nel caso in cui i diritti di opzione siano ceduti senza le relative

partecipazioni. Per quanto attiene al calcolo della riduzione, ritiene in via

principale che quest’ultima vada concessa sull’intero ricavo della vendita,

ritenendo che i diritti siano sorti solo nel 2001 con il precedente aumento di

capitale. Subordinatamente, qualora la qualità di “nuova” o “vecchia”

partecipazione dovesse essere riferita alla partecipazione sottostante, la

riduzione dovrebbe essere ammessa nella misura del 19.20%.

Nelle sue

osservazioni del 22 ottobre 2009, l’UTPG ha proposto di respingere il ricorso.

La

ricorrente ha replicato con scritto del 3 novembre 2009.

Diritto

1. 1.1.

La

Confederazione assoggetta le persone giuridiche ad un’imposta sull’utile netto

(art. 57 LIFD). L’imposta sull’utile delle società di capitali e delle società

cooperative è dell’8,5 per cento dell’utile netto (art. 68 LIFD).

Per le

società di capitali e le società cooperative che possiedono almeno il 20 per

cento del capitale azionario o del capitale sociale di un’altra società oppure

una partecipazione il cui valore venale è di almeno 2 milioni di franchi,

l’imposta sull’utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto

realizzato con questa partecipazione e l’utile netto complessivo (art. 69 LIFD).

Il ricavo netto da partecipazioni secondo l’articolo 69 corrisponde

al reddito delle medesime dedotti i costi di finanziamento e un contributo del

5 per cento per la copertura delle spese amministrative; è fatta salva la prova

delle spese amministrative effettive. Si considerano costi di finanziamento gli

interessi passivi nonché gli altri costi economicamente equiparabili agli

interessi passivi. Il ricavo da partecipazioni comprende inoltre gli utili in

capitale delle partecipazioni, come pure il ricavo dalla vendita dei relativi

diritti di opzione. È fatto salvo l’articolo 207a (art. 70 cpv. 1 LIFD).

1.2.

Le

disposizioni degli articoli 69 e 70 sono state modificate dalla legge federale

del 10 ottobre 1997 sulla riforma 1997 dell'imposizione delle imprese

(RU 1998 669), entrata in vigore il 1° gennaio 1998 . Le nuove

disposizioni si applicano agli esercizi commerciali terminati dopo il 31

dicembre 1997 (art. 207a cpv. 4 LIFD).

Conformemente all'articolo 70 cpv. 1 LIFD, dal 1998 il

calcolo della riduzione deve tener conto degli utili in capitale delle partecipazioni qualificate, alle condizioni seguenti (art. 70 cpv. 1

LIFD):

a)

gli utili in capitale sono considerati ricavi da partecipazioni solo nella

misura in cui il provento dell'alienazione sia superiore al costo d'investimento;

b)

la partecipazione alienata deve costituire almeno il 20 per cento del capitale

azionario o del capitale sociale dell'altra società (art. 70 cpv. 4 lett. b

LIFD);

c)

la partecipazione alienata dev'essere stata detenuta dalla società di capitali

o cooperativa per almeno 12 mesi (art. 70 cpv. 4 lett. b LIFD).

1.3.

Una disposizione

transitoria in vigore dal 1° gennaio 1998 prevede quanto segue:

Gli utili in

capitale su partecipazioni nonché il ricavo dalla vendita dei relativi diritti

d’opzione non sono considerati nel calcolo del ricavo netto conformemente

all’articolo 70 capoverso 1 se la società di capitali o la società cooperativa

deteneva già le partecipazioni in questione prima del 1° gennaio 1997 e

realizza prima del 1° gennaio 2007 gli utili menzionati

(art. 207a cpv. 1 LIFD).

Tale disposizione prevede un periodo di blocco per le “vecchie

partecipazioni”, cioè per quelle acquistate prima del 1° gennaio 1997; se

queste ultime sono realizzate prima del 1° gennaio 2007, l’utile in capitale

non è preso in considerazione per il calcolo del ricavo netto delle

partecipazioni (art. 70 cpv. 1 LIFD) ed è allora imposto in quanto tale. Lo

scopo della norma transitoria è di evitare che le disposizioni degli articoli

69 e 70 LIFD conducano ad un esodo delle società di partecipazione verso

l’estero (cfr. sentenza del Tribunale federale del 26 agosto 2008, in RDAF 2008 II 247 consid. 2.2, con riferimento al Messaggio del Consiglio federale del 26

marzo 1997 concernente la riforma 1997 dell’imposizione delle imprese, FF 1997

Considerandi

II 963, p. 986; Berdoz, in:

Yersin/Noël [a cura di], Commentaire romand de la loi fédérale sur l'impôt

fédéral direct, Basilea 2008, n. 2 ad art. 207a LIFD, p. 1629; Duss/Altdorfer, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol.

I/2b, 2a ediz., Basilea 2008, n. 2 ad art. 207a LIFD, p. 989).

2.

2.1.

L’autorità

fiscale, nella decisione impugnata, ha negato la riduzione per partecipazione,

argomentando che il legislatore avrebbe voluto sgravare “la plusvalenza sulla

vendita di partecipazioni ed il ricavo per la cessione di diritti di

sottoscrizione solo quando questi ultimi sono ceduti assieme alle

partecipazioni”.

2.2

La terza

frase dell’art. 70 cpv. 1 LIFD, come si è già ricordato, afferma che “ il ricavo

da partecipazioni comprende inoltre gli utili in capitale delle partecipazioni,

come pure il ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione”.

La

dottrina è effettivamente divisa sull’interpretazione di tale disposizione,

soprattutto per quanto concerne l’aggettivo “relativi”, riferito ai diritti di

opzione.

Secondo

l’opinione menzionata nella decisione impugnata, sostenuta peraltro anche

dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), solo il ricavo dei

diritti di sottoscrizione legati alle quote di partecipazione cedute

rappresenterebbe un ricavo da partecipazioni, mentre dalla vendita isolata di

diritti di opzione non risulterebbe un simile ricavo (Agner/Digeronimo/Neuhaus/ Steinmann, Kommentar zum Gesetz

über die direkte Bundessteuer – Ergänzungsband, Zurigo 2000, n. 16 ad art. 70

LIFD, p. 219; dello stesso avviso Widmer,

La réduction pour participations [“privilège holding”], Basilea 2002, p. 58

s.).

Altri

autori sono di diverso avviso, in considerazione soprattutto del fatto che sarebbe

molto raro il caso di una cessione di partecipazioni che avvenga nel quadro di

un aumento di capitale. Del resto, dal punto di vista economico, l’alienazione

di diritti di sottoscrizione rappresenta una cessione parziale della partecipazione

esistente.

La

dottrina favorevole all’applicazione del privilegio fiscale anche alla cessione

di diritti di opzione si divide poi a sua volta, laddove si tratta di definire

le modalità di calcolo della riduzione. Secondo una prima opinione, l’aggettivo

“relativi” dovrebbe essere interpretato nel senso che i presupposti per

concedere la riduzione agli utili provenienti dall’alienazione di

partecipazioni sono applicabili anche ai ricavi della cessione di diritti di

opzione. Tali ricavi rientrerebbero allora nel campo d’applicazione della

normativa in discussione solo se incorporano una quota del 20% e se le partecipazioni

“relative” sono state detenute almeno un anno. Come nel caso degli utili in

capitale, poi, sarebbe applicabile anche l’art. 70 cpv. 4 lett. a LIFD,

secondo cui la riduzione si calcola considerando quale utile la differenza fra

provento dell’alienazione e costo d’investimento. Anzi, pensando al fatto che,

a proposito della vendita dei diritti di opzione, la legge menziona espressamente

il “ricavo” e non “l’utile”, non dovrebbe neppure essere dedotto il costo

d’investimento, ma l’intero ricavo si dovrebbe considerare utile, con la

conseguenza che i costi d’investimento delle azioni preesistenti rimarrebbero

inalterati (Locher, Kommentar zum

DBG, vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 19 ad art. 70 LIFD, p. 667; dello stesso

avviso, almeno per quanto attiene alle condizioni temporali e quantitative,

anche Berdoz, op. cit., n. 72 ad

art. 70 LIFD, p. 942).

Secondo

un’altra interpretazione, invece, la circostanza che i diritti di opzione siano

menzionati solo al cpv. 1 e non anche al cpv. 4 dell’art. 70 LIFD imporrebbe di

concludere che ad essi siano applicabili i principi che si riferiscono alle

distribuzioni e non anche le disposizioni speciali che valgono per gli utili in

capitale, in particolare quelle sulla durata minima di possesso e sulla quota

minima ceduta (Duss/Altorfer, in: Zweifel/Athanas

[a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, 2a

ediz., Basilea 2008, n. 22 ad art. 70 LIFD, p. 1151, con riferimento anche a Greter, Der Beteiligungsabzug im

harmonisierten Gewinnsteuerrecht, Zurigo 2000, p. 162 s.; cfr. inoltre Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar

zum DBG, 2a ediz., Zurigo 2009, n. 50 ad art. 70 LIFD, p. 866).

2.3

Anche se si volesse

ammettere che la tesi su cui è fondata la decisione impugnata non sia conforme

alla volontà del legislatore, il ricorso dovrebbe essere respinto. Infatti, pur

ammettendo che la riduzione per partecipazione possa trovare applicazione anche

in presenza di una cessione di diritti di opzione, che non sia accompagnata

dall’alienazione della partecipazione stessa, nel caso in esame siamo in presenza

di una “vecchia partecipazione”, secondo la disposizione transitoria dell’art.

207a LIFD. La ricorrente detiene infatti la partecipazione nella __________ SpA

fin dal 1992, cioè da prima della data stabilita dalla norma transitoria (1°

gennaio 1997).

Non può essere seguito il

ragionamento dell’insorgente, laddove pretenderebbe che la partecipazione sia

diventata “nuova” per effetto dell’aumento di capitale intervenuto nel 2001. Se

bastasse un qualsivoglia aumento di capitale per consentire al venditore di una

partecipazione acquistata prima del 1997 di godere del privilegio fiscale in

questione, lo scopo della disposizione transitoria potrebbe essere agevolmente

vanificato.

2.4

Né può essere condiviso il

calcolo proporzionale proposto in via subordinata. Per il fatto che la

partecipazione della ricorrente è passata, per effetto dell’aumento di capitale

intervenuto nel 2001, dal 50% al 61.89%, la contribuente sostiene che la quota

dell’11.89% costituirebbe una “nuova partecipazione”; in proporzione, avrebbe

diritto ad una riduzione del 19.20%. Un simile calcolo non trova alcuna

giustificazione nelle disposizioni applicabili, poiché prescinde completamente

dalla misura dell’utile come pure del ricavo conseguiti.

Allo stesso modo, non

convince l’ulteriore variante di calcolo proposta nella replica presentata il 3

novembre 2009. In questo caso, l’insorgente propone di calcolare la quota da

considerare “nuova partecipazione” nella misura del rapporto fra il valore

dell’apporto di capitale (in casu fr. 1'600'000.–) e l’ammontare del

valore intrinseco della filiale dopo l’apporto (fr. 10'687'633.–). Nella

fattispecie, prendendo in considerazione un ricavo netto della cessione dei

diritti di opzione di fr. 1'031'234.–, il ricavo netto proporzionale

ammonterebbe a fr. 155'979.–, importo che corrisponde al 48.5% dell’utile

imponibile (fr. 321'909.–).

Ora, la soluzione proposta

dalla ricorrente è suggerita dalla circolare n. 9 dell’AFC, che, quando si

occupa della delimitazione tra “vecchie” e “nuove” partecipazioni, afferma

anche che “gli aumenti di capitale… effettuati dopo il 31 dicembre 1996 permettono

di modificare la qualificazione di una vecchia partecipazione in una nuova, in

proporzione alle modifiche intervenute” (cfr. Circolare cit., par. 3.3.3, p.

10). Tuttavia, la circolare presuppone che la partecipazione stessa sia successivamente

alienata, sicché si pone appunto il problema di stabilire in quale misura si

possa ritenere che l’utile in capitale così conseguito provenga da una “nuova”

partecipazione. Appare allora giustificato il calcolo proporzionale proposto

dall’AFC. Ma lo stesso criterio non può evidentemente entrare in considerazione

quando non è la partecipazione in sé ad essere ceduta bensì unicamente i

diritti di opzione staccati da tale partecipazione. Nel caso in esame, non è

infatti possibile affermare che nel periodo fiscale in discussione sia stata ceduta

una “nuova” quota di partecipazione del 15%, come sostenuto dalla contribuente.

2.5

Ne consegue che la

decisione impugnata, che ha negato la riduzione per partecipazione alla

ricorrente, in relazione alla cessione dei diritti di opzione intervenuta nel

periodo fiscale 2002, appare conforme al diritto applicabile.

Alla luce delle

peculiarità della fattispecie, può essere lasciata aperta la questione di

principio, sollevata dall’insorgente, circa l’interpretazione del riferimento al “ricavo dalla vendita dei relativi diritti di opzione”, contenuto

nell’art. 70 cpv. 1 LIFD. Infatti, anche se si volesse ammettere che la

riduzione prevista dall’art. 69 LIFD possa essere concessa anche nel caso della

semplice cessione di diritti di sottoscrizione, ugualmente non vi sarebbero le

condizioni per riconoscerne l’applicazione nella fattispecie, caratterizzata

dalla circostanza che la partecipazione da cui i diritti di opzione sono stati

staccati è stata acquistata prima del 1° gennaio 1997. Si tratta di una

situazione che renderebbe praticamente inapplicabile la normativa che disciplina

la riduzione per partecipazione.

2.6

Per le

stesse ragioni può essere lasciata aperta la questione di definire quando sia

intervenuto l’aumento di capitale nel corso del periodo fiscale 2001. Nelle sue

osservazioni al ricorso, infatti, la Divisione delle contribuzioni ha rilevato

che non sarebbe trascorso un anno fra il momento in cui tale aumento si è

verificato e quello della cessione dei diritti di opzione, con la conseguenza

che non sarebbe adempiuto il presupposto della durata di detenzione minima

della partecipazione, cui la legge subordina l’applicazione della riduzione.

Dal

momento che le condizioni per l’applicazione dell’art. 69 LIFD non sono comunque

adempiute, non occorre pertanto accertare se sia determinante, come sostiene

l’autorità fiscale, il momento in cui la deliberazione assembleare di aumento

del capitale è stata registrata (18 dicembre 2001) o, come pretende la

ricorrente, quello in cui è stata adottata (4 dicembre 2001).

3.

Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese

sono a carico della ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 144 LIFD

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 1’100.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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