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Decisione

80.2009.155

Procedura: ricupero d'imposta, casi bagattella, aggiunta ai redditi dell'anno seguente, solo con as-senso del contribuente, ripresa di vantaggi dell'azionista

9 febbraio 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

decisione del 28 maggio 2009, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna

notificava a RI 1 la tassazione IC/IFD 2004, nella quale commisurava il reddito

imponibile in fr. 169'500.– per l’IC ed in fr. 173'900.– per l’IFD. Ai redditi

dichiarati, l’autorità fiscale aveva aggiunto in particolare un importo di fr.

30'000.–, a titolo di “altri redditi della sostanza mobiliare”. Nella

motivazione della decisione, si spiegava che si trattava dell’imposizione di

vantaggi economici, precisamente di una ripresa di vantaggi della società

anonima relativi al 2003 di fr. 10'000.–, oltre a vantaggi della stessa società

per il 2004, per fr. 20'000.–.

B. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 giugno 2009,

contestando, oltre al mancato riconoscimento delle spese professionali, la

ripresa per vantaggi riferiti al 2003, “ritenuto come il contribuente abbia

sempre presentato una dichiarazione completa e ineccepibile e che la stessa

autorità ha accettato”.

Nel corso

di un’udienza tenutasi dinanzi all’Ufficio di tassazione, il reclamante affermava

di mantenere tale contestazione, mentre veniva raggiunto un accordo transattivo

in merito alle spese professionali.

Con decisione del 16 settembre 2009, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, ammettendo le

deduzioni per spese professionali. Per quanto attiene alla ripresa dei vantaggi

della SA, l’Ufficio spiegava che, nella decisione di tassazione del contribuente per il periodo fiscale 2003, intimata il 19 novembre 2004, i vantaggi

erano stati stimati in fr. 10'000.– in base ad una valutazione dell’autorità. In seguito alla verifica dell’Ispettorato presso la __________, le parti avevano

sottoscritto un verbale, commisurando le riprese per il 2003 in fr. 20'000.–.

Per il fatto che la tassazione della persona fisica per il periodo fiscale in questione era già passata in giudicato, l’Ufficio aveva ritenuto adempiuti i

presupposti per un recupero d’imposta. Applicando una prassi che semplifica

tale procedura quando si tratta di “importi che non superano una certa entità”,

aveva così aggiunto l’importo litigioso ai redditi del periodo fiscale 2004.

C. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula lo stralcio

della ripresa di fr. 10'000.– dal reddito imponibile del periodo fiscale 2004.

A suo

avviso, per il fatto che l’autorità fiscale, nella sua tassazione, ha valutato unilateralmente in fr. 10'000.– i vantaggi per il periodo fiscale 2003, non

avrebbe più potuto mettere in discussione tale accertamento dopo che la

relativa decisione era passata in giudicato. Contesta inoltre la procedura

adottata, fondata su una disposizione interna della Divisione delle contribuzioni.

Diritto

1. 1.1.

L’Ufficio di tassazione, nella definizione del reddito imponibile del contribuente per il periodo fiscale 2004, ha aggiunto ai proventi dichiarati un importo di fr. 30'000.–, costituito da

prestazioni valutabili in denaro di cui egli ha goduto quale azionista della __________ SA. Un terzo di questa somma si riferisce a vantaggi relativi al periodo fiscale precedente, che tuttavia non erano stati considerati nella tassazione IC/IFD 2003. L’autorità fiscale, ritenendo adempiuti i presupposti per un recupero

d’imposta, ha quindi assoggettato i 10'000 franchi nel periodo fiscale successivo, applicando una prassi introdotta dalla Divisione delle contribuzioni per i casi in cui gli importi da recuperare sono inferiori a determinati limiti.

L’insorgente

contesta tanto l’adempimento dei presupposti per il ricupero d’imposta quanto la

legalità della procedura adottata.

1.2.

L’autorità

fiscale può ritornare su una propria decisione cresciuta in giudicato se sono

adempiuti i presupposti per il ricupero d'imposta, cioè se esistono fatti o

prove sconosciute al momento della tassazione, che permettono di stabilire che

a torto una tassazione non è stata eseguita, o che la tassazione definitiva era incompleta (cfr. art. 236 cpv. 1 LT; art. 151 cpv. 1 LIFD; CDT n.132 del 23

giugno 1994 in re E.M.; CDT n. 80.97.00218 del 10 febbraio 1998 in re M.L.B.).

Questa norma consente di rivedere una tassazione definitiva indipendentemente

dall'esistenza di una sottrazione di imposta secondo gli articoli 258 LT e 175

LIFD, vale a dire indipendentemente da una colpa (intenzione o negligenza

nell'indurre in errore l'autorità fiscale) del contribuente (cfr. Bernasconi, Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano 1986, p. 36 s.). Il ricupero di imposta non può tuttavia essere eseguito,

se il contribuente ha inoltrato una dichiarazione completa e precisa del suo

reddito, della sua sostanza e del suo capitale, quando l'autorità di tassazione ne ha accettata la valutazione, quand'anche risultasse in seguito insufficiente (cfr. art.

236 cpv. 2 LT; art. 151 cpv. 2 LIFD).

1.3.

In caso

di sottrazioni di lieve entità, conformemente ad una costante prassi fondata su

una circolare interna diretta ai funzionari, le autorità fiscali possono

rinunciare alla riapertura di tassazioni già cresciute in giudicato ed imporre

gli importi sottratti aggiungendoli ai redditi del successivo periodo di tassazione ancora aperto. In questo modo si rinuncia ad applicare una multa tributaria,

non invece alla riscossione dell’imposta sottratta: con l’accordo scritto del

contribuente si cumulano i fattori dissimulati alle altre entrate imponibili

nel periodo fiscale ancora aperto, applicando l’aliquota del reddito così

ottenuto. Questa percentuale aumentata implica un onere addizionale che rappresenta, di fatto, una sorta di lieve multa che giustifica da un profilo legale

la procedura adottata. In un vecchio giudizio risalente al 23 settembre 1983,

il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che una tale pratica, limitata

alle cosiddette bagattelle e giustificata dalla semplificazione amministrativa, non può essere senz’altro riprovata (inc. A 68/85). Per inverso, nel caso

in cui il contribuente non desse il proprio accordo in ordine all’imposizione nel periodo di tassazione aperto dei redditi e della sostanza sottratti nei periodi precedenti, l’autorità fiscale deve avviare l’usuale procedura per sottrazione d’imposta (cfr. la sentenza CDT n. 80.2007.1 del 12 novembre 2007).

A partire

dal periodo fiscale 2003, il limite massimo per l’applicazione della procedura in discussione è di fr. 10'000.– annui per il reddito e di fr. 200'000.–

annui per la sostanza. L’ammontare massimo del ricupero non deve comunque eccedere

fr. 100'000.– di reddito e fr. 2’000'000.– di sostanza.

1.4.

Nel caso

in esame, nei giorni 25, 26 e 27 gennaio 2005 l’Ispettorato fiscale ha proceduto

ad una revisione dei conti della __________ SA per i periodi fiscali 2001, 2002

e 2003. Nell’ambito di tale verifica, si è potuto accertare che due dirigenti

della società (__________), figli dell’azionista (__________), avevano messo a

carico della persona giuridica i costi di leasing, di utilizzazione, di gestione e di manutenzione di diverse automobili di lusso. Erano inoltre stati rilevati

altri vantaggi, quali l’uso di telefoni cellulari della società, spese di

rappresentanza ed il pagamento di costi di natura privata, fra i quali in

particolare la tassa militare dovuta dal ricorrente.

Il 2

febbraio 2005, l’azionista della __________ SA e suoi due rappresentanti, da un

lato, e i rappresentanti dell’autorità fiscale, dall’altra, sottoscrivevano un

verbale di audizione, nel quale definivano “di comune accordo” gli elementi

imponibili della società per i periodi fiscali dal 2001 al 2003. Nel verbale

figurava la seguente precisazione:

Le riprese

fiscali per vantaggi nei confronti dei Signori __________, saranno da

effettuare anche a carico delle rispettive partite fiscali personali.

I

vantaggi goduti da RI 1, in particolare, erano stabiliti in fr. 20'000.–

all’anno.

1.5.

Come

detto, la tassazione dell’imposta sul reddito per il periodo fiscale 2003 è

stata notificata al contribuente il 19 novembre 2004 e, non essendo stata

impugnata, è passata in giudicato. In quest’ultima, l’autorità fiscale si è

limitata ad aggiungere un importo di fr. 10'000.– per non meglio precisati “vantaggi goduti nell’ambito della spettabile __________ SA”.

Ritenendo

adempiuti i presupposti per un recupero d’imposta ed eventualmente per una

procedura contravvenzionale, l’autorità fiscale avrebbe dovuto comunicare per

iscritto al contribuente l’apertura di tali procedure, conformemente agli

articoli 238 cpv. 1 e 266 cpv. 2 LT e 153 cpv. 1 e 183 cpv. 1 LIFD. L’autorità

competente sarebbe stata inoltre non l’Ufficio circondariale di tassazione bensì l’Ufficio procedure speciali, come previsto dall’art. 14 cpv. 2 del Regolamento della

legge tributaria del 18 ottobre 1994, per l’imposta cantonale, e dall’art. 10

del Regolamento di applicazione della legge federale sull’imposta federale

diretta del 18 ottobre 1994, per l’imposta federale diretta.

Come si è

precedentemente rilevato, infatti, la procedura semplificata per i casi bagattella

presuppone l’accordo scritto del contribuente. La semplice circostanza che nel

verbale del 2 febbraio 2005, che concludeva l’ispezione presso la società, le

parti abbiano concordato fra l’altro l’entità delle prestazioni valutabili in denaro da imporre nell’ambito della tassazione personale dei beneficiari, non

rappresenta un assenso del ricorrente all’applicazione della procedura

semplificata. Nulla avrebbe impedito all’Ufficio di tassazione di convocare il contribuente, per verificare la sua disponibilità ad aderire alla proposta

di applicare tale prassi, ma di fronte al suo diniego, manifestato comunque con

il reclamo, essa non poteva fare altro che dare avvio alla procedura ordinaria.

Considerandi

2.

Da

quanto precede discende la conclusione che la decisione dell’autorità di tassazione di aggiungere l’importo di fr. 10'000.– ai redditi del periodo fiscale 2004 non è

legittima. In mancanza dell’accordo del contribuente, presupposto per

l’applicazione della procedura semplificata secondo la stessa prassi stabilita

dalla Divisione delle contribuzioni, infatti, l’Ufficio di tassazione non avrebbe potuto rinunciare alla trasmissione degli atti all’autorità competente.

Tale

conclusione consente di lasciare aperte le questioni sollevate dal ricorrente.

Per quanto concerne legittimità della prassi in questione, non mette conto

approfondire il tema, dal momento che la stessa non può trovare applicazione nella fattispecie. È d’altronde prematuro pronunciarsi sull’adempimento delle condizioni per il ricupero d’imposta e per l’eventuale contravvenzione per sottrazione d’imposta, prima che l’autorità competente (l’Ufficio procedure speciali) abbia adottato

una decisione in materia, al termine della relativa procedura.

3.

Visto

l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di

giustizia e le spese processuali. Al ricorrente è riconosciuta un’indennità per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 16 settembre 2004 è riformata nel

senso che gli “altri redditi della sostanza mobiliare” sono ridotti a fr.

20'000.–.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Al

ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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