80.2009.155
Procedura: ricupero d'imposta, casi bagattella, aggiunta ai redditi dell'anno seguente, solo con as-senso del contribuente, ripresa di vantaggi dell'azionista
9 febbraio 2010Italiano10 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2009.155
Data decisione, Autorità:
09.02.2010, CDT
Titolo:
Procedura: ricupero d'imposta, casi bagattella, aggiunta ai redditi dell'anno seguente, solo con as-senso del contribuente, ripresa di vantaggi dell'azionista
RICUPERO D'IMPOSTA
art. 151 LIFD
art. 153 cpv. 1 LIFD
art. 183 cpv. 1 LIFD
art. 236 LT
art. 238 cpv. 1 LT
art. 266 cpv. 2 LT
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Mauro
Mini, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi, astenutosi)
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 16 ottobre 2009 contro la decisione del 16
settembre 2009 in materia di IC e IFD 2004.
Fatti
A. Con
decisione del 28 maggio 2009, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna
notificava a RI 1 la tassazione IC/IFD 2004, nella quale commisurava il reddito
imponibile in fr. 169'500.– per l’IC ed in fr. 173'900.– per l’IFD. Ai redditi
dichiarati, l’autorità fiscale aveva aggiunto in particolare un importo di fr.
30'000.–, a titolo di “altri redditi della sostanza mobiliare”. Nella
motivazione della decisione, si spiegava che si trattava dell’imposizione di
vantaggi economici, precisamente di una ripresa di vantaggi della società
anonima relativi al 2003 di fr. 10'000.–, oltre a vantaggi della stessa società
per il 2004, per fr. 20'000.–.
B. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 12 giugno 2009,
contestando, oltre al mancato riconoscimento delle spese professionali, la
ripresa per vantaggi riferiti al 2003, “ritenuto come il contribuente abbia
sempre presentato una dichiarazione completa e ineccepibile e che la stessa
autorità ha accettato”.
Nel corso
di un’udienza tenutasi dinanzi all’Ufficio di tassazione, il reclamante affermava
di mantenere tale contestazione, mentre veniva raggiunto un accordo transattivo
in merito alle spese professionali.
Con decisione del 16 settembre 2009, l’autorità fiscale accoglieva parzialmente il reclamo, ammettendo le
deduzioni per spese professionali. Per quanto attiene alla ripresa dei vantaggi
della SA, l’Ufficio spiegava che, nella decisione di tassazione del contribuente per il periodo fiscale 2003, intimata il 19 novembre 2004, i vantaggi
erano stati stimati in fr. 10'000.– in base ad una valutazione dell’autorità. In seguito alla verifica dell’Ispettorato presso la __________, le parti avevano
sottoscritto un verbale, commisurando le riprese per il 2003 in fr. 20'000.–.
Per il fatto che la tassazione della persona fisica per il periodo fiscale in questione era già passata in giudicato, l’Ufficio aveva ritenuto adempiuti i
presupposti per un recupero d’imposta. Applicando una prassi che semplifica
tale procedura quando si tratta di “importi che non superano una certa entità”,
aveva così aggiunto l’importo litigioso ai redditi del periodo fiscale 2004.
C. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula lo stralcio
della ripresa di fr. 10'000.– dal reddito imponibile del periodo fiscale 2004.
A suo
avviso, per il fatto che l’autorità fiscale, nella sua tassazione, ha valutato unilateralmente in fr. 10'000.– i vantaggi per il periodo fiscale 2003, non
avrebbe più potuto mettere in discussione tale accertamento dopo che la
relativa decisione era passata in giudicato. Contesta inoltre la procedura
adottata, fondata su una disposizione interna della Divisione delle contribuzioni.
Diritto
1. 1.1.
L’Ufficio di tassazione, nella definizione del reddito imponibile del contribuente per il periodo fiscale 2004, ha aggiunto ai proventi dichiarati un importo di fr. 30'000.–, costituito da
prestazioni valutabili in denaro di cui egli ha goduto quale azionista della __________ SA. Un terzo di questa somma si riferisce a vantaggi relativi al periodo fiscale precedente, che tuttavia non erano stati considerati nella tassazione IC/IFD 2003. L’autorità fiscale, ritenendo adempiuti i presupposti per un recupero
d’imposta, ha quindi assoggettato i 10'000 franchi nel periodo fiscale successivo, applicando una prassi introdotta dalla Divisione delle contribuzioni per i casi in cui gli importi da recuperare sono inferiori a determinati limiti.
L’insorgente
contesta tanto l’adempimento dei presupposti per il ricupero d’imposta quanto la
legalità della procedura adottata.
1.2.
L’autorità
fiscale può ritornare su una propria decisione cresciuta in giudicato se sono
adempiuti i presupposti per il ricupero d'imposta, cioè se esistono fatti o
prove sconosciute al momento della tassazione, che permettono di stabilire che
a torto una tassazione non è stata eseguita, o che la tassazione definitiva era incompleta (cfr. art. 236 cpv. 1 LT; art. 151 cpv. 1 LIFD; CDT n.132 del 23
giugno 1994 in re E.M.; CDT n. 80.97.00218 del 10 febbraio 1998 in re M.L.B.).
Questa norma consente di rivedere una tassazione definitiva indipendentemente
dall'esistenza di una sottrazione di imposta secondo gli articoli 258 LT e 175
LIFD, vale a dire indipendentemente da una colpa (intenzione o negligenza
nell'indurre in errore l'autorità fiscale) del contribuente (cfr. Bernasconi, Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano 1986, p. 36 s.). Il ricupero di imposta non può tuttavia essere eseguito,
se il contribuente ha inoltrato una dichiarazione completa e precisa del suo
reddito, della sua sostanza e del suo capitale, quando l'autorità di tassazione ne ha accettata la valutazione, quand'anche risultasse in seguito insufficiente (cfr. art.
236 cpv. 2 LT; art. 151 cpv. 2 LIFD).
1.3.
In caso
di sottrazioni di lieve entità, conformemente ad una costante prassi fondata su
una circolare interna diretta ai funzionari, le autorità fiscali possono
rinunciare alla riapertura di tassazioni già cresciute in giudicato ed imporre
gli importi sottratti aggiungendoli ai redditi del successivo periodo di tassazione ancora aperto. In questo modo si rinuncia ad applicare una multa tributaria,
non invece alla riscossione dell’imposta sottratta: con l’accordo scritto del
contribuente si cumulano i fattori dissimulati alle altre entrate imponibili
nel periodo fiscale ancora aperto, applicando l’aliquota del reddito così
ottenuto. Questa percentuale aumentata implica un onere addizionale che rappresenta, di fatto, una sorta di lieve multa che giustifica da un profilo legale
la procedura adottata. In un vecchio giudizio risalente al 23 settembre 1983,
il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che una tale pratica, limitata
alle cosiddette bagattelle e giustificata dalla semplificazione amministrativa, non può essere senz’altro riprovata (inc. A 68/85). Per inverso, nel caso
in cui il contribuente non desse il proprio accordo in ordine all’imposizione nel periodo di tassazione aperto dei redditi e della sostanza sottratti nei periodi precedenti, l’autorità fiscale deve avviare l’usuale procedura per sottrazione d’imposta (cfr. la sentenza CDT n. 80.2007.1 del 12 novembre 2007).
A partire
dal periodo fiscale 2003, il limite massimo per l’applicazione della procedura in discussione è di fr. 10'000.– annui per il reddito e di fr. 200'000.–
annui per la sostanza. L’ammontare massimo del ricupero non deve comunque eccedere
fr. 100'000.– di reddito e fr. 2’000'000.– di sostanza.
1.4.
Nel caso
in esame, nei giorni 25, 26 e 27 gennaio 2005 l’Ispettorato fiscale ha proceduto
ad una revisione dei conti della __________ SA per i periodi fiscali 2001, 2002
e 2003. Nell’ambito di tale verifica, si è potuto accertare che due dirigenti
della società (__________), figli dell’azionista (__________), avevano messo a
carico della persona giuridica i costi di leasing, di utilizzazione, di gestione e di manutenzione di diverse automobili di lusso. Erano inoltre stati rilevati
altri vantaggi, quali l’uso di telefoni cellulari della società, spese di
rappresentanza ed il pagamento di costi di natura privata, fra i quali in
particolare la tassa militare dovuta dal ricorrente.
Il 2
febbraio 2005, l’azionista della __________ SA e suoi due rappresentanti, da un
lato, e i rappresentanti dell’autorità fiscale, dall’altra, sottoscrivevano un
verbale di audizione, nel quale definivano “di comune accordo” gli elementi
imponibili della società per i periodi fiscali dal 2001 al 2003. Nel verbale
figurava la seguente precisazione:
Le riprese
fiscali per vantaggi nei confronti dei Signori __________, saranno da
effettuare anche a carico delle rispettive partite fiscali personali.
I
vantaggi goduti da RI 1, in particolare, erano stabiliti in fr. 20'000.–
all’anno.
1.5.
Come
detto, la tassazione dell’imposta sul reddito per il periodo fiscale 2003 è
stata notificata al contribuente il 19 novembre 2004 e, non essendo stata
impugnata, è passata in giudicato. In quest’ultima, l’autorità fiscale si è
limitata ad aggiungere un importo di fr. 10'000.– per non meglio precisati “vantaggi goduti nell’ambito della spettabile __________ SA”.
Ritenendo
adempiuti i presupposti per un recupero d’imposta ed eventualmente per una
procedura contravvenzionale, l’autorità fiscale avrebbe dovuto comunicare per
iscritto al contribuente l’apertura di tali procedure, conformemente agli
articoli 238 cpv. 1 e 266 cpv. 2 LT e 153 cpv. 1 e 183 cpv. 1 LIFD. L’autorità
competente sarebbe stata inoltre non l’Ufficio circondariale di tassazione bensì l’Ufficio procedure speciali, come previsto dall’art. 14 cpv. 2 del Regolamento della
legge tributaria del 18 ottobre 1994, per l’imposta cantonale, e dall’art. 10
del Regolamento di applicazione della legge federale sull’imposta federale
diretta del 18 ottobre 1994, per l’imposta federale diretta.
Come si è
precedentemente rilevato, infatti, la procedura semplificata per i casi bagattella
presuppone l’accordo scritto del contribuente. La semplice circostanza che nel
verbale del 2 febbraio 2005, che concludeva l’ispezione presso la società, le
parti abbiano concordato fra l’altro l’entità delle prestazioni valutabili in denaro da imporre nell’ambito della tassazione personale dei beneficiari, non
rappresenta un assenso del ricorrente all’applicazione della procedura
semplificata. Nulla avrebbe impedito all’Ufficio di tassazione di convocare il contribuente, per verificare la sua disponibilità ad aderire alla proposta
di applicare tale prassi, ma di fronte al suo diniego, manifestato comunque con
il reclamo, essa non poteva fare altro che dare avvio alla procedura ordinaria.
Considerandi
2.
Da
quanto precede discende la conclusione che la decisione dell’autorità di tassazione di aggiungere l’importo di fr. 10'000.– ai redditi del periodo fiscale 2004 non è
legittima. In mancanza dell’accordo del contribuente, presupposto per
l’applicazione della procedura semplificata secondo la stessa prassi stabilita
dalla Divisione delle contribuzioni, infatti, l’Ufficio di tassazione non avrebbe potuto rinunciare alla trasmissione degli atti all’autorità competente.
Tale
conclusione consente di lasciare aperte le questioni sollevate dal ricorrente.
Per quanto concerne legittimità della prassi in questione, non mette conto
approfondire il tema, dal momento che la stessa non può trovare applicazione nella fattispecie. È d’altronde prematuro pronunciarsi sull’adempimento delle condizioni per il ricupero d’imposta e per l’eventuale contravvenzione per sottrazione d’imposta, prima che l’autorità competente (l’Ufficio procedure speciali) abbia adottato
una decisione in materia, al termine della relativa procedura.
3.
Visto
l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di
giustizia e le spese processuali. Al ricorrente è riconosciuta un’indennità per
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 16 settembre 2004 è riformata nel
senso che gli “altri redditi della sostanza mobiliare” sono ridotti a fr.
20'000.–.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Al
ricorrente è riconosciuta un’indennità di fr. 500.– per ripetibili.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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