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Decisione

80.2009.156

Condono: procedura, una sola domanda per periodo fiscale, riesame della prima decisione, modifica rilevante delle circostanze

17 novembre 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1, di professione

venditrice, convive con __________, padre di sua figlia __________, nata dalla

loro relazione nel 2008;

- il 16 febbraio 2009,

tramite formulario ufficiale, la contribuente si rivolgeva all’Ufficio esazione

e condoni, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e federali

2006/2007, a causa di difficoltà economiche;

- a sostegno della sua

domanda, RI 1 osservava in particolare di avere ormai beneficiato del congedo

maternità e che da lì a poco non avrebbe più percepito alcuno stipendio;

- l’autorità fiscale, con

separate decisioni del 22 maggio 2009, le concedeva unicamente il condono degli

interessi e delle spese, a condizione che il residuo ancora scoperto fosse

pagato in rate mensili regolari;

- con scritto del 21 luglio

2009, intitolato “Richiesta revisione decisione condono”, la

contribuente si rivolgeva nuovamente all’Ufficio esazione e condoni, lamentando

un imminente aumento della pigione, nella misura di fr. 150.– mensili, e la

circostanza che la figlia di primo letto del suo convivente soggiornasse ogni

fine settimana nella loro abitazione, provocando ulteriori spese;

- l’autorità fiscale, con

separate decisioni del 16 settembre 2009, dichiarava irricevibile il suddetto scritto,

considerandolo quale reclamo ampiamente tardivo;

- a titolo abbondanziale, precisava

che l’aumento della pigione era comunque compensato con il pari aumento degli

assegni integrativi e di prima infanzia;

- con tempestivo ricorso alla

Camera di diritto tributario, RI 1 rinnova la richiesta di “revisione” della

decisione di condono, senza minimamente confrontarsi con la tardività del suo

scritto del 21 luglio 2009;

- nelle proprie osservazioni

del 26 ottobre 2009, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il

gravame;

- con scritto del 6 novembre

2009, la contribuente ha infine richiesto di mantenere il proprio ricorso,

specificando che non era sua intenzione reclamare bensì informare l’Ufficio

esazione e condoni dei cambiamenti intervenuti;

Diritto

- conformemente all’art. 26c

cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910,

modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella

composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di

principio e non è di rilevante importanza;

- la Camera di diritto

tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,

ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e

presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’autorità

di prima istanza, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,

sia fondata;

- infatti, se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono

essere retrocessi alla prima autorità per la decisione di merito, mentre in

caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;

- per quanto concerne

l’imposta cantonale, secondo il combinato disposto degli art. 246 cpv. 3 LT e

206 LT, avverso la decisione di condono è data facoltà di reclamo all’autorità

di condono entro il termine di trenta giorni dall’intimazione della stessa,

mentre l’art. 192 precisa che tale termine è perentorio, essendo prevista una

deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero, vale a dire

quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio

militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il

contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);

- il termine decorre dal

giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione

perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale

svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero

il giorno della scadenza (art. 192 LT);

- disposizioni analoghe non

sono ancora state previste per il condono delle imposte federali dirette, malgrado

l’art. 130 cpv. 3 della Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) disponga

che i cantoni avevano tempo fino al 31 dicembre 2008 per istituire un rimedio

giuridico;

Considerandi

- l’art. 4 cpv. 5 del

Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta

del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.5.1) si limita infatti a designare l’Ufficio

esazione e condoni quale autorità competente per la riscossione, la garanzia e

il condono dell’imposta;

- si deve allora ritenere

che l’Ufficio esazione e condoni abbia applicato per analogia, anche in materia

di imposta federale diretta, le disposizioni procedurali della legge tributaria

concernenti il condono dell’imposta cantonale;

- la procedura adottata

dall’Ufficio esazione e condoni, che ha considerato impugnabile la propria

decisione prima mediante reclamo da interporre entro trenta giorni dinanzi alla

stessa autorità decidente, non ha tuttavia danneggiato la contribuente: lo scritto

del 21 luglio 2009 sarebbe comunque risultato tardivo anche se indirizzato direttamente

a questa Camera, in osservanza dell’art. 29a Cost. fed.;

- in effetti, RI 1 non censura

la decorrenza del termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di

condono, ma sostiene che il suddetto scritto andava inteso quale domanda di “revisione”

e non quale reclamo;

- in realtà, l’istituto

della revisione concerne unicamente le decisioni degli organi giurisdizionali o

giudiziari, che possono eventualmente essere chiamati a rivedere le proprie

decisioni in caso di conoscenza a posteriori di fatti preesistenti (i

cosiddetti pseudo-nova), ma non di fronte a modificazioni successive

delle circostanze (decisione TF n.1P.513/2004 del 14 luglio 2005, in: RtiD

I-2006 n. 4);

- le risoluzione delle

autorità amministrative di prima istanza possono invece essere oggetto di

riesame;

- anche se la legge

tributaria non prevede alcuna regolamentazione specifica, per consolidata

giurisprudenza un riesame può comunque venir preteso, sulla base dell’art. 29

Cost. fed., se le circostanze si sono modificate in modo rilevante dopo la

prima decisione, oppure se l’interessato invoca fatti o mezzi di prova importanti

che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragione di prevalersi al

momento della prima decisione (DTF 127 I 133 consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b;

113.

Ia 146 consid. 3a; decisione TF 2P.49/2001 del 18 agosto 2001, in: RDAT

I-2002 n. 38);

- la nuova versione dell’art.

246.

cpv. 3 LT, che consente di presentare una sola domanda di condono per ogni

periodo fiscale, non si oppone al riesame di un nuovo stato di fatto;

- lo stesso messaggio del

Consiglio di Stato, che accompagnava la proposta di inserire nel testo della

nuova disposizione il divieto di presentare più domande per uno stesso periodo

fiscale, per evitare eccessivi oneri amministrativi, precisava poi che “resta comunque

ancora riservata la possibilità del contribuente di accedere ai rimedi

straordinari della revisione o del riesame (per quest’ultimo, in particolare

quando la situazione dovesse cambiare dopo la decisione sul condono)” (cfr. Messaggio

aggiuntivo del Consiglio di Stato, n. 5994A del 30 settembre 2008, Complemento

al messaggio n. 5994 del 13 novembre 2007 concernente la legge sulla revisione

della giurisdizione amministrativa, p. 3);

- in base ad un’interpretazione

conforme alla Costituzione dell’art. 247 cpv. 3 LT, se la nuova istanza si

fonda su premesse fattuali differenti, l’Ufficio esazione e condoni è dunque tenuto

a riconsiderare le proprie decisioni;

- se, invece, reputa che

queste condizioni non siano adempiute, può rifiutarsi di esaminare nel merito

la domanda: in questo caso, l’istante non dispone di nuove facoltà di ricorso

nel merito, ma può semplicemente insorgere contro il fatto che è stata negata a

torto la sussistenza dei requisiti al riesame (decisione TF n.2C_711/2007 del

26.

febbraio 2008);

- tornando al caso in esame,

il primo motivo alla base dello scritto del 21 luglio 2009, ovvero l’imminente

aumento di pigione, è stato comunicato alla ricorrente il 9 giugno 2009, quando

il termine di 30 giorni per proporre reclamo avverso la decisione di condono

stava ancora decorrendo;

- il secondo motivo, ovvero la

circostanza che la figlia di primo letto del suo convivente soggiornasse ogni

fine settimana nella loro abitazione, era invece a sua conoscenza sin dal

momento della presentazione della domanda di condono;

- in simili circostanze, le premesse

per procedere ad un riesame della decisione del 22 maggio 2009 non erano

adempiute, mentre i termini per presentare reclamo erano ormai decorsi;

- il ricorso si rileva pertanto

infondato e va conseguentemente respinto;

- vista la situazione

particolare, si rinuncia tuttavia a porre a carico della ricorrente la tassa di

giustizia e le spese processuali;

- contro le decisioni di

condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente

rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113

LTF; Curchod, in: Yersin/Noël [a

cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea

2008, n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441), anche se il Tribunale federale si è

rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa

natura, negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione

TF n.2D_21/2009 del 19 giugno 2009).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipi di __________ e __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

il

presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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