80.2009.156
Condono: procedura, una sola domanda per periodo fiscale, riesame della prima decisione, modifica rilevante delle circostanze
17 novembre 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2009.156
Data decisione, Autorità:
17.11.2009, CDT
Titolo:
Condono: procedura, una sola domanda per periodo fiscale, riesame della prima decisione, modifica rilevante delle circostanze
CONDONO DELL'IMPOSTA
art. 206 LT
art. 246 LT
Incarto n.
80.2009.156
Lugano
17 novembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario
del Tribunale d'appello
giudice
Andrea Pedroli
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 15 ottobre 2009 contro la decisione del 16 settembre 2009 in materia di
condono ICom/IC/IFD 2006-2007.
Fatti
- RI 1, di professione
venditrice, convive con __________, padre di sua figlia __________, nata dalla
loro relazione nel 2008;
- il 16 febbraio 2009,
tramite formulario ufficiale, la contribuente si rivolgeva all’Ufficio esazione
e condoni, postulando il condono delle imposte comunali, cantonali e federali
2006/2007, a causa di difficoltà economiche;
- a sostegno della sua
domanda, RI 1 osservava in particolare di avere ormai beneficiato del congedo
maternità e che da lì a poco non avrebbe più percepito alcuno stipendio;
- l’autorità fiscale, con
separate decisioni del 22 maggio 2009, le concedeva unicamente il condono degli
interessi e delle spese, a condizione che il residuo ancora scoperto fosse
pagato in rate mensili regolari;
- con scritto del 21 luglio
2009, intitolato “Richiesta revisione decisione condono”, la
contribuente si rivolgeva nuovamente all’Ufficio esazione e condoni, lamentando
un imminente aumento della pigione, nella misura di fr. 150.– mensili, e la
circostanza che la figlia di primo letto del suo convivente soggiornasse ogni
fine settimana nella loro abitazione, provocando ulteriori spese;
- l’autorità fiscale, con
separate decisioni del 16 settembre 2009, dichiarava irricevibile il suddetto scritto,
considerandolo quale reclamo ampiamente tardivo;
- a titolo abbondanziale, precisava
che l’aumento della pigione era comunque compensato con il pari aumento degli
assegni integrativi e di prima infanzia;
- con tempestivo ricorso alla
Camera di diritto tributario, RI 1 rinnova la richiesta di “revisione” della
decisione di condono, senza minimamente confrontarsi con la tardività del suo
scritto del 21 luglio 2009;
- nelle proprie osservazioni
del 26 ottobre 2009, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il
gravame;
- con scritto del 6 novembre
2009, la contribuente ha infine richiesto di mantenere il proprio ricorso,
specificando che non era sua intenzione reclamare bensì informare l’Ufficio
esazione e condoni dei cambiamenti intervenuti;
Diritto
- conformemente all’art. 26c
cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910,
modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella
composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di
principio e non è di rilevante importanza;
- la Camera di diritto
tributario deve esaminare preliminarmente non solo se un ricorso è ricevibile,
ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e
presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’autorità
di prima istanza, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente,
sia fondata;
- infatti, se
l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti devono
essere retrocessi alla prima autorità per la decisione di merito, mentre in
caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità;
- per quanto concerne
l’imposta cantonale, secondo il combinato disposto degli art. 246 cpv. 3 LT e
206 LT, avverso la decisione di condono è data facoltà di reclamo all’autorità
di condono entro il termine di trenta giorni dall’intimazione della stessa,
mentre l’art. 192 precisa che tale termine è perentorio, essendo prevista una
deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero, vale a dire
quando è provato che l’inosservanza del termine è da attribuire a servizio
militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il
contribuente o il suo rappresentante (art. 192 cpv. 5 LT);
- il termine decorre dal
giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l’opposizione
perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale
svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero
il giorno della scadenza (art. 192 LT);
- disposizioni analoghe non
sono ancora state previste per il condono delle imposte federali dirette, malgrado
l’art. 130 cpv. 3 della Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) disponga
che i cantoni avevano tempo fino al 31 dicembre 2008 per istituire un rimedio
giuridico;
Considerandi
- l’art. 4 cpv. 5 del
Regolamento di applicazione della Legge federale sull’imposta federale diretta
del 18 ottobre 1994 (RL 10.2.5.1) si limita infatti a designare l’Ufficio
esazione e condoni quale autorità competente per la riscossione, la garanzia e
il condono dell’imposta;
- si deve allora ritenere
che l’Ufficio esazione e condoni abbia applicato per analogia, anche in materia
di imposta federale diretta, le disposizioni procedurali della legge tributaria
concernenti il condono dell’imposta cantonale;
- la procedura adottata
dall’Ufficio esazione e condoni, che ha considerato impugnabile la propria
decisione prima mediante reclamo da interporre entro trenta giorni dinanzi alla
stessa autorità decidente, non ha tuttavia danneggiato la contribuente: lo scritto
del 21 luglio 2009 sarebbe comunque risultato tardivo anche se indirizzato direttamente
a questa Camera, in osservanza dell’art. 29a Cost. fed.;
- in effetti, RI 1 non censura
la decorrenza del termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di
condono, ma sostiene che il suddetto scritto andava inteso quale domanda di “revisione”
e non quale reclamo;
- in realtà, l’istituto
della revisione concerne unicamente le decisioni degli organi giurisdizionali o
giudiziari, che possono eventualmente essere chiamati a rivedere le proprie
decisioni in caso di conoscenza a posteriori di fatti preesistenti (i
cosiddetti pseudo-nova), ma non di fronte a modificazioni successive
delle circostanze (decisione TF n.1P.513/2004 del 14 luglio 2005, in: RtiD
I-2006 n. 4);
- le risoluzione delle
autorità amministrative di prima istanza possono invece essere oggetto di
riesame;
- anche se la legge
tributaria non prevede alcuna regolamentazione specifica, per consolidata
giurisprudenza un riesame può comunque venir preteso, sulla base dell’art. 29
Cost. fed., se le circostanze si sono modificate in modo rilevante dopo la
prima decisione, oppure se l’interessato invoca fatti o mezzi di prova importanti
che non conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragione di prevalersi al
momento della prima decisione (DTF 127 I 133 consid. 6; 120 Ib 42 consid. 2b;
113.
Ia 146 consid. 3a; decisione TF 2P.49/2001 del 18 agosto 2001, in: RDAT
I-2002 n. 38);
- la nuova versione dell’art.
246.
cpv. 3 LT, che consente di presentare una sola domanda di condono per ogni
periodo fiscale, non si oppone al riesame di un nuovo stato di fatto;
- lo stesso messaggio del
Consiglio di Stato, che accompagnava la proposta di inserire nel testo della
nuova disposizione il divieto di presentare più domande per uno stesso periodo
fiscale, per evitare eccessivi oneri amministrativi, precisava poi che “resta comunque
ancora riservata la possibilità del contribuente di accedere ai rimedi
straordinari della revisione o del riesame (per quest’ultimo, in particolare
quando la situazione dovesse cambiare dopo la decisione sul condono)” (cfr. Messaggio
aggiuntivo del Consiglio di Stato, n. 5994A del 30 settembre 2008, Complemento
al messaggio n. 5994 del 13 novembre 2007 concernente la legge sulla revisione
della giurisdizione amministrativa, p. 3);
- in base ad un’interpretazione
conforme alla Costituzione dell’art. 247 cpv. 3 LT, se la nuova istanza si
fonda su premesse fattuali differenti, l’Ufficio esazione e condoni è dunque tenuto
a riconsiderare le proprie decisioni;
- se, invece, reputa che
queste condizioni non siano adempiute, può rifiutarsi di esaminare nel merito
la domanda: in questo caso, l’istante non dispone di nuove facoltà di ricorso
nel merito, ma può semplicemente insorgere contro il fatto che è stata negata a
torto la sussistenza dei requisiti al riesame (decisione TF n.2C_711/2007 del
26.
febbraio 2008);
- tornando al caso in esame,
il primo motivo alla base dello scritto del 21 luglio 2009, ovvero l’imminente
aumento di pigione, è stato comunicato alla ricorrente il 9 giugno 2009, quando
il termine di 30 giorni per proporre reclamo avverso la decisione di condono
stava ancora decorrendo;
- il secondo motivo, ovvero la
circostanza che la figlia di primo letto del suo convivente soggiornasse ogni
fine settimana nella loro abitazione, era invece a sua conoscenza sin dal
momento della presentazione della domanda di condono;
- in simili circostanze, le premesse
per procedere ad un riesame della decisione del 22 maggio 2009 non erano
adempiute, mentre i termini per presentare reclamo erano ormai decorsi;
- il ricorso si rileva pertanto
infondato e va conseguentemente respinto;
- vista la situazione
particolare, si rinuncia tuttavia a porre a carico della ricorrente la tassa di
giustizia e le spese processuali;
- contro le decisioni di
condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente
rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113
LTF; Curchod, in: Yersin/Noël [a
cura di], Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea
2008, n. 31 ad art. 167 LIFD, p. 1441), anche se il Tribunale federale si è
rifiutato ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa
natura, negando l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione
TF n.2D_21/2009 del 19 giugno 2009).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipi di __________ e __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
il
presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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