80.2009.157
Deduzioni: spese per malattia, infortunio e invalidità, cure dentarie, onere della prova, date dei pagamenti
28 dicembre 2009Italiano14 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2009.157
Data decisione, Autorità:
28.12.2009, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese per malattia, infortunio e invalidità, cure dentarie, onere della prova, date dei pagamenti
DEDUZIONE GENERALE
art. 33 cpv. 1 let. h LIFD
art. 32 cpv. 1 let. i LT
Incarto n.
80.2009.157
Lugano
28 dicembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
CO
1
oggetto
ricorso
del 29 ottobre 2009 contro la decisione del 29 luglio 2009 in materia di IC e IFD 2003-2004.
Fatti
A. Nella dichiarazione
fiscale 2003, RI 1 faceva valere in particolare la deduzione di fr. 30'039.–
(precisamente fr. 32'411.– meno la franchigia di fr. 2'372.–) per spese per
malattia, infortunio o invalidità. Dal modulo 6 allegato, si evinceva che si
trattava di spese di dentista per fr. 31'877.– e della franchigia dell’assicurazione
contro le malattie per fr. 534.–.
Anche nella dichiarazione
fiscale 2004 il contribuente chiedeva in deduzione spese per malattia, infortunio
o invalidità, per fr. 9'626.– (fr. 12'000.– meno la franchigia di fr. 2'374.–).
In una lettera allegata alla dichiarazione, precisava poi che dovevano essere
aggiunti ulteriori fr. 777.40, risultanti da un attestato della cassa malati.
B. Con due decisioni del
19 dicembre 2007, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città notificava al
contribuente le tassazioni IC/IFD 2003 e 2004.
Nella prima, il reddito
imponibile era commisurato in fr. 48'200. per l’IC ed in fr. 49'600.– per
l’IFD. Nella seconda, il reddito imponibile era stabilito in fr. 48'300.– per
l’IC ed in fr. 49'900.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione, l’autorità
fiscale aveva stralciato le deduzioni delle spese per malattia, infortuni e
invalidità.
C. Il contribuente,
rappresentato dalla __________ di __________, impugnava le suddette decisioni,
con reclamo del 4 gennaio 2008, contestando genericamente la mancata concessione
della deduzione delle spese mediche.
L’Ufficio di tassazione si
rivolgeva alla rappresentante del ricorrente con scritto del 15 gennaio 2008,
attribuendogli un termine di 15 giorni per inviargli la “fattura dettagliata del
medico dentista con l’indicazione delle posizioni riconosciute dalla cassa
malati. Conteggio della cassa malati o dell’istituto assicurativo. Prescrizione
del medico e fattura per eventuali prestazioni non riconosciute”, come pure
“dettaglio e date dei pagamenti effettuati al medico dentista”.
Il 24 febbraio 2008, la
rappresentante del reclamante inviava all’autorità fiscale un’attestazione
dell’assicuratore malattia, secondo cui una fattura di € 34'335.90 del 26
novembre 2005 non era stata rimborsata, in quanto le spese non erano riconosciute
dalla cassa malati ed erano assunte solo da un’assicurazione dentaria.
Un’ulteriore richiesta del
3 marzo 2008, con cui l’autorità fiscale aveva chiesto il dettaglio e le date
dei pagamenti al dentista, è rimasta senza risposta.
Con due decisioni del 29
luglio 2009, notificate personalmente al ricorrente, l’Ufficio di tassazione ha
respinto il reclamo, argomentando che “la documentazione allegata all’incarto
non consente una diversa valutazione rispetto alla decisione di prima istanza”
e rilevando che “il contribuente non ha presentato il dettaglio dei pagamenti
per le cure dentarie all’estero, con le date esatte in cui sono stati
effettuati i versamenti”, con la conseguenza che non era possibile accertare se
si riferissero ai periodi fiscali litigiosi.
D. Con raccomandata del
21 ottobre 2009, RI 1 si è rivolto all’Ufficio di tassazione di Lugano Città,
affermando di avere ritirato le decisioni su reclamo il 2 ottobre 2009, al
rientro dall’estero, e di essere rimasto stupito per il fatto che non erano
state dedotte spese sostenute fra il 2003 ed il 2008 per un “intervento funzionale”
ai denti.
In seguito ad una lettera
del 22 ottobre 2009, con cui l’autorità di tassazione aveva chiesto al
contribuente se la sua lettera dovesse essere considerata ricorso contro le
decisioni su reclamo e pertanto trasmesso alla Camera di diritto tributario,
l’insorgente dichiarava di non essere d’accordo e di aver ritenuto che la questione
contestata fosse stata risolta con il suo rappresentante. Allegava inoltre un
elenco di pagamenti effettuati al dentista fra il 2003 e il 2007 ed una
dichiarazione del medico in merito al carattere “terapeutico e funzionale”
delle sue cure.
L’Ufficio di tassazione ha
trasmesso alla Camera gli atti il 2 novembre 2009.
Il giudice delegato si è
rivolto al ricorrente, con scritto del 5 novembre 2009, avvertendolo che il suo
ricorso non era stato interposto nel termine di trenta giorni dall’intimazione
della decisione contestata e che non risultava che egli avesse invocato un motivo
di restituzione del termine.
Il ricorrente ha risposto
in data 17 novembre 2009, affermando di essere stato assente all’estero dal 27
giugno 2009 al 2 ottobre 2009 e di aver dato ordine di trattenere la posta fino
al suo rientro.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata.
1.2.
Il ricorso è stato
inoltrato dal contribuente ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla
legge. Infatti, secondo l'art. 227 cpv. 1 LT, il contribuente può impugnare con
ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro
trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario (cfr.
anche l’art. 140 cpv. 1 LIFD, per l’imposta federale diretta).
Tuttavia, il reclamo era
stato interposto dalla rappresentante contrattuale del contribuente, alla quale
l’autorità di tassazione si era pure rivolta, nel corso della procedura di
reclamo, per ottenere documentazione.
1.3.
Quando il contribuente è
assistito da un rappresentante e il potere di rappresentanza è provato e noto
all'autorità fiscale, gli atti devono essere intimati al o anche al rappresentante.
Ciò in virtù delle norme sul mandato (cfr. p. es. CDT n. 268 del 7 settembre
1987 in re R.F. SA). L'autorità fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente
al rappresentante, fintanto che la revoca del mandato non le venga comunicata
(cfr. Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël
[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n.
13 ad art. 117 LIFD, p. 1170; Zweifel,
in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 21 ss. ad art. 117 LIFD,
pp. 209-211). Se non procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla
notificazione irregolare può essere posto a carico del contribuente (cfr. DTF
113 Ib 296).
In altri termini, se il
contribuente ha conferito procura al proprio rappresentante, perché
quest'ultimo riceva notificazioni da parte dell'autorità fiscale, in applicazione
dei princìpi sulla rappresentanza, con la notifica al rappresentante si considera
avvenuta la notifica al contribuente (Stähli,
Die Rechtsstellung des Steuervertreters, Berna/Stoccarda/Vienna 1994, p. 113).
1.4.
Ne consegue che l’Ufficio
di tassazione, conoscendo il rapporto di rappresentanza, avrebbe dovuto
notificare la decisione su reclamo alla rappresentante del contribuente e non
solo a quest’ultimo. Sebbene infatti la sua assenza all’estero non sia in sé un
motivo di restituzione del termine di reclamo, non trattandosi con ogni verosimiglianza
di un’assenza imprevista, la notificazione fatta direttamente al contribuente
risulta irregolare, con la conseguenza che il pregiudizio che ne è derivato non
può essere messo a suo carico.
Per economia di giudizio,
si rinuncia ad esigere dall’autorità di tassazione che intraprenda una nuova
notificazione della decisione su reclamo alla rappresentante contrattuale del
contribuente. La Camera entra infatti nel merito del ricorso di quest’ultimo,
come se fosse stato interposto nei termini legali.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l'art. 33 cpv.
1.
lett. h LIFD, sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità
del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando
tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento
dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 -33 (LIFD).
Analogamente, l'art. 32
cpv. 1 lett. i LT prevede, a sua volta che sono deducibili le spese per malattia,
infortunio o
invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede,
quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per
cento del reddito imponibile, dopo le deduzioni di cui agli articoli 25 a 33
LT.
2.2
Per quanto dal Messaggio
del Consiglio federale, che accompagna il progetto di legge federale
sull'imposta diretta, non sia possibile evincere quali siano i criteri che
permettono di delimitare i costi deducibili (cfr. Messaggio del Consiglio
federale a sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle imposte
dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF 1983,
vol. III, p. 110), tuttavia l'Amministrazione federale delle contribuzioni
(AFC) ha emanato delle direttive che permettono di concludere che il concetto
di "malattia", in particolare, è più esteso di quello contenuto nella
LAMal.
Ebbene, secondo l'AFC
"sono considerate spese per malattia le spese per le cure sanitarie volte
al mantenimento e al ristabilimento della salute fisica e psichica, in
particolare le spese per le cure mediche, le spese d'ospedale, le spese per
farmaci e rimedi, apparecchi medici, occhiali ecc. Le spese supplementari che
superano il limite delle norme usuali e necessarie (ad es. occhiali di lusso
ecc.), non rientrano nella nozione di spese per malattia..." (Circolare n.
16.
del 14 dicembre 1994 dell'Amministrazione federale diretta, par. 2.1, in
vigore fino al periodo fiscale 2004).
2.3
In realtà, anche le
direttive dell'autorità fiscale federale paiono ispirate alle stesse considerazioni
che ispirano la legislazione sull'assicurazione contro le malattie: la
Circolare esclude in particolare la deducibilità delle spese per cure di ringiovanimento
e di bellezza, per cure dimagranti, per il fitness (Circolare cit., par. 2.3);
quanto alle "particolari misure terapeutiche prescritte dal medico come
massaggi, raggi, bagni termali sono deducibili sempre che tali prestazioni
siano riconosciute dalla cassa malati", mentre le spese per "soggiorni
di cura o di convalescenza in uno stabilimento appropriato prescritti dal
medico sono considerate spese per malattia qualora superino le indennità della
cassa malati o di altre assicurazioni ed i risparmi conseguiti nell'economia
domestica" (Circolare cit., parr. 2.4 e 2.5). Come si vede, la prassi in
materia di imposta federale diretta tende così ad allinearsi a quella in
materia di assicurazione contro le malattie. Al punto che, in dottrina, si può
affermare che, in generale, per trattamenti che non sono stati assunti dalla
cassa malati, si può escludere che siano stati necessari dal punto di vista
medico. La sola eccezione sarebbe rappresentata dai costi per cure dentarie,
che non sono riconosciuti dalle casse malati (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 140).
3.
3.1.
Nella fattispecie,
l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo del contribuente, argomentando
che quest’ultimo non avrebbe “presentato il dettaglio dei pagamenti per le cure
dentarie all’estero, con le date esatte in cui sono stati effettuati i versamenti”,
cosa che le avrebbe impedito di accertare in quale periodo fiscale possano
essere dedotte le relative spese.
3.2
Secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale, spetta al contribuente l’onere di provare le spese di
malattia, infortunio o invalidità, in virtù del consolidato principio secondo
cui è compito del contribuente dimostrare i fatti che concorrono ad escludere o
a ridurre il debito verso l'erario (cfr. sentenze n.2C.722/2007 del 14 aprile
2008, consid. 3.2; n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, consid.
4; n.2A.272/2006 del 19 maggio 2006, consid. 2.1; n.2A.209/2005 del 3 novembre 2005, consid. 4.1,
in: RtiD I-2006 n. 11t.; n.2A.84/2005 del 24 febbraio 2005 consid. 4; inoltre Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,
Therwil/Basilea 2001, n. 82 ad art. 33 LIFD).
3.3
In base alla
documentazione agli atti prima della
decisione impugnata, il contribuente
ha sostenuto spese per cure dentarie in Italia per un ammontare di complessivi € 34'335.90, corrispondenti, secondo il calcolo
della cassa malati, che aveva negato il rimborso, a fr. 52'997.45. Il
reclamante aveva anche prodotto un estratto conto del medico che lo aveva
curato.
L’autorità
fiscale non ha messo in discussione
che si tratti di spese di malattia che potrebbero essere dedotte dal reddito imponibile,
ma ha chiesto al contribuente di inviarle “dettaglio e date dei pagamenti effettuati al medico dentista”.
Solo il 30
ottobre 2009, dopo che la decisione
su reclamo era già stata notificata al contribuente, quest’ultimo ha trasmesso
all’Ufficio di tassazione un “elenco dei pagamenti effettuati allo
studio odontoiatrico per prestazioni odontoiatriche” nel periodo dal gennaio 2003 al
novembre 2007, elenco allestito e sottoscritto dal dentista stesso.
Questi sono
dunque gli importi versati nel corso dei periodi fiscali litigiosi: € 11'598.14 nel 2003 ed € 6'386.88 nel 2004. I rimanenti costi sono
relativi ai successivi periodi 2005,
2006.
e 2007.
Tenuto conto
del corso dei cambi indicato dal sito dell’Amministrazione federale delle dogane (http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/abfertigungshilfen/00374/index.html?lang=it),
gli importi sono i seguenti: fr. 17'841,05 nel 2003 e fr. 9'897,05 nel 2004.
3.4
A questo
punto, nulla si oppone alla deduzione
delle spese di malattia fatte valere dal ricorrente.
Per il periodo fiscale 2003, alle spese per le cure
dentarie (fr. 17'841.05) si aggiungono la franchigia e la partecipazione alle altre spese mediche (fr. 534.55),
sicché l’importo delle spese di malattia a carico del contribuente raggiunge
fr. 18’375.60.
Ai fini del
calcolo dell’imposta cantonale, la franchigia (5% del reddito netto intermedio) ammonta a fr. 2’414.25 e l’importo deducibile
è pertanto pari a fr. 15’961.35. Per l’IFD la franchigia è invece di fr. 2’483.45
e l’importo deducibile di fr. 15’892.15.
Per il periodo fiscale 2004, alle spese per le cure dentarie
(fr. 9'897.05) si aggiungono la franchigia e la partecipazione alle altre spese mediche (fr. 777.40), sicché l’importo delle spese
di malattia a carico del contribuente ammonta a fr. 10’674.45. Per il calcolo
dell’IC, la franchigia è pari a fr. 2’416.10 e l’importo deducibile è quindi di
fr. 8’258.35. Per l’IFD, la franchigia ammonta a fr. 2’495.75 e l’importo
deducibile a fr. 8’178.70.
4.
Il
ricorso è pertanto parzialmente accolto. Nel determinare le spese e la tassa di
giustizia, questa Camera non può fare astrazione dall’art. 231 cpv. 3 LT, per
il quale esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente
vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto
ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha
ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario.
Si è già ricordato che
l’Ufficio di tassazione aveva espressamente richiesto al contribuente l’invio
del dettaglio dei versamenti chiesti in deduzione, nel corso della procedura di
reclamo, senza ottenere risposta. Una collaborazione più sollecita avrebbe
quasi certamente permesso di evitare il ricorso alla Camera di diritto tributario.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 29 luglio 2009 sono riformate nel
senso che sono ammesse le seguenti deduzioni a titolo di spese di malattia:
·
per il periodo fiscale 2003: fr. 15’961.35 per l’IC
e fr. 15’892.15 per l’IFD;
·
per il periodo fiscale 2004: fr. 8’258.35 per l’IC e fr. 8’178.70 per l’IFD.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di Lugano.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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