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Decisione

80.2009.157

Deduzioni: spese per malattia, infortunio e invalidità, cure dentarie, onere della prova, date dei pagamenti

28 dicembre 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella dichiarazione

fiscale 2003, RI 1 faceva valere in particolare la deduzione di fr. 30'039.–

(precisamente fr. 32'411.– meno la franchigia di fr. 2'372.–) per spese per

malattia, infortunio o invalidità. Dal modulo 6 allegato, si evinceva che si

trattava di spese di dentista per fr. 31'877.– e della franchigia dell’assicurazione

contro le malattie per fr. 534.–.

Anche nella dichiarazione

fiscale 2004 il contribuente chiedeva in deduzione spese per malattia, infortunio

o invalidità, per fr. 9'626.– (fr. 12'000.– meno la franchigia di fr. 2'374.–).

In una lettera allegata alla dichiarazione, precisava poi che dovevano essere

aggiunti ulteriori fr. 777.40, risultanti da un attestato della cassa malati.

B. Con due decisioni del

19 dicembre 2007, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città notificava al

contribuente le tassazioni IC/IFD 2003 e 2004.

Nella prima, il reddito

imponibile era commisurato in fr. 48'200. per l’IC ed in fr. 49'600.– per

l’IFD. Nella seconda, il reddito imponibile era stabilito in fr. 48'300.– per

l’IC ed in fr. 49'900.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione, l’autorità

fiscale aveva stralciato le deduzioni delle spese per malattia, infortuni e

invalidità.

C. Il contribuente,

rappresentato dalla __________ di __________, impugnava le suddette decisioni,

con reclamo del 4 gennaio 2008, contestando genericamente la mancata concessione

della deduzione delle spese mediche.

L’Ufficio di tassazione si

rivolgeva alla rappresentante del ricorrente con scritto del 15 gennaio 2008,

attribuendogli un termine di 15 giorni per inviargli la “fattura dettagliata del

medico dentista con l’indicazione delle posizioni riconosciute dalla cassa

malati. Conteggio della cassa malati o dell’istituto assicurativo. Prescrizione

del medico e fattura per eventuali prestazioni non riconosciute”, come pure

“dettaglio e date dei pagamenti effettuati al medico dentista”.

Il 24 febbraio 2008, la

rappresentante del reclamante inviava all’autorità fiscale un’attestazione

dell’assicuratore malattia, secondo cui una fattura di € 34'335.90 del 26

novembre 2005 non era stata rimborsata, in quanto le spese non erano riconosciute

dalla cassa malati ed erano assunte solo da un’assicurazione dentaria.

Un’ulteriore richiesta del

3 marzo 2008, con cui l’autorità fiscale aveva chiesto il dettaglio e le date

dei pagamenti al dentista, è rimasta senza risposta.

Con due decisioni del 29

luglio 2009, notificate personalmente al ricorrente, l’Ufficio di tassazione ha

respinto il reclamo, argomentando che “la documentazione allegata all’incarto

non consente una diversa valutazione rispetto alla decisione di prima istanza”

e rilevando che “il contribuente non ha presentato il dettaglio dei pagamenti

per le cure dentarie all’estero, con le date esatte in cui sono stati

effettuati i versamenti”, con la conseguenza che non era possibile accertare se

si riferissero ai periodi fiscali litigiosi.

D. Con raccomandata del

21 ottobre 2009, RI 1 si è rivolto all’Ufficio di tassazione di Lugano Città,

affermando di avere ritirato le decisioni su reclamo il 2 ottobre 2009, al

rientro dall’estero, e di essere rimasto stupito per il fatto che non erano

state dedotte spese sostenute fra il 2003 ed il 2008 per un “intervento funzionale”

ai denti.

In seguito ad una lettera

del 22 ottobre 2009, con cui l’autorità di tassazione aveva chiesto al

contribuente se la sua lettera dovesse essere considerata ricorso contro le

decisioni su reclamo e pertanto trasmesso alla Camera di diritto tributario,

l’insorgente dichiarava di non essere d’accordo e di aver ritenuto che la questione

contestata fosse stata risolta con il suo rappresentante. Allegava inoltre un

elenco di pagamenti effettuati al dentista fra il 2003 e il 2007 ed una

dichiarazione del medico in merito al carattere “terapeutico e funzionale”

delle sue cure.

L’Ufficio di tassazione ha

trasmesso alla Camera gli atti il 2 novembre 2009.

Il giudice delegato si è

rivolto al ricorrente, con scritto del 5 novembre 2009, avvertendolo che il suo

ricorso non era stato interposto nel termine di trenta giorni dall’intimazione

della decisione contestata e che non risultava che egli avesse invocato un motivo

di restituzione del termine.

Il ricorrente ha risposto

in data 17 novembre 2009, affermando di essere stato assente all’estero dal 27

giugno 2009 al 2 ottobre 2009 e di aver dato ordine di trattenere la posta fino

al suo rientro.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata.

1.2.

Il ricorso è stato

inoltrato dal contribuente ben oltre il termine di trenta giorni previsto dalla

legge. Infatti, secondo l'art. 227 cpv. 1 LT, il contribuente può impugnare con

ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro

trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario (cfr.

anche l’art. 140 cpv. 1 LIFD, per l’imposta federale diretta).

Tuttavia, il reclamo era

stato interposto dalla rappresentante contrattuale del contribuente, alla quale

l’autorità di tassazione si era pure rivolta, nel corso della procedura di

reclamo, per ottenere documentazione.

1.3.

Quando il contribuente è

assistito da un rappresentante e il potere di rappresentanza è provato e noto

all'autorità fiscale, gli atti devono essere intimati al o anche al rappresentante.

Ciò in virtù delle norme sul mandato (cfr. p. es. CDT n. 268 del 7 settembre

1987 in re R.F. SA). L'autorità fiscale è pertanto tenuta a rivolgersi direttamente

al rappresentante, fintanto che la revoca del mandato non le venga comunicata

(cfr. Masmejan-Fey, in: Yersin/Noël

[a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n.

13 ad art. 117 LIFD, p. 1170; Zweifel,

in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,

Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 21 ss. ad art. 117 LIFD,

pp. 209-211). Se non procede in tal modo, nessun pregiudizio risultante dalla

notificazione irregolare può essere posto a carico del contribuente (cfr. DTF

113 Ib 296).

In altri termini, se il

contribuente ha conferito procura al proprio rappresentante, perché

quest'ultimo riceva notificazioni da parte dell'autorità fiscale, in applicazione

dei princìpi sulla rappresentanza, con la notifica al rappresentante si considera

avvenuta la notifica al contribuente (Stähli,

Die Rechtsstellung des Steuervertreters, Berna/Stoccarda/Vienna 1994, p. 113).

1.4.

Ne consegue che l’Ufficio

di tassazione, conoscendo il rapporto di rappresentanza, avrebbe dovuto

notificare la decisione su reclamo alla rappresentante del contribuente e non

solo a quest’ultimo. Sebbene infatti la sua assenza all’estero non sia in sé un

motivo di restituzione del termine di reclamo, non trattandosi con ogni verosimiglianza

di un’assenza imprevista, la notificazione fatta direttamente al contribuente

risulta irregolare, con la conseguenza che il pregiudizio che ne è derivato non

può essere messo a suo carico.

Per economia di giudizio,

si rinuncia ad esigere dall’autorità di tassazione che intraprenda una nuova

notificazione della decisione su reclamo alla rappresentante contrattuale del

contribuente. La Camera entra infatti nel merito del ricorso di quest’ultimo,

come se fosse stato interposto nei termini legali.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l'art. 33 cpv.

1.

lett. h LIFD, sono deducibili le spese per malattia, infortunio o invalidità

del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando

tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento

dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 -33 (LIFD).

Analogamente, l'art. 32

cpv. 1 lett. i LT prevede, a sua volta che sono deducibili le spese per malattia,

infortunio o

invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede,

quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per

cento del reddito imponibile, dopo le deduzioni di cui agli articoli 25 a 33

LT.

2.2

Per quanto dal Messaggio

del Consiglio federale, che accompagna il progetto di legge federale

sull'imposta diretta, non sia possibile evincere quali siano i criteri che

permettono di delimitare i costi deducibili (cfr. Messaggio del Consiglio

federale a sostegno delle leggi federali sull'armonizzazione delle imposte

dirette dei Cantoni e dei Comuni e sull'imposta federale diretta, in FF 1983,

vol. III, p. 110), tuttavia l'Amministrazione federale delle contribuzioni

(AFC) ha emanato delle direttive che permettono di concludere che il concetto

di "malattia", in particolare, è più esteso di quello contenuto nella

LAMal.

Ebbene, secondo l'AFC

"sono considerate spese per malattia le spese per le cure sanitarie volte

al mantenimento e al ristabilimento della salute fisica e psichica, in

particolare le spese per le cure mediche, le spese d'ospedale, le spese per

farmaci e rimedi, apparecchi medici, occhiali ecc. Le spese supplementari che

superano il limite delle norme usuali e necessarie (ad es. occhiali di lusso

ecc.), non rientrano nella nozione di spese per malattia..." (Circolare n.

16.

del 14 dicembre 1994 dell'Amministrazione federale diretta, par. 2.1, in

vigore fino al periodo fiscale 2004).

2.3

In realtà, anche le

direttive dell'autorità fiscale federale paiono ispirate alle stesse considerazioni

che ispirano la legislazione sull'assicurazione contro le malattie: la

Circolare esclude in particolare la deducibilità delle spese per cure di ringiovanimento

e di bellezza, per cure dimagranti, per il fitness (Circolare cit., par. 2.3);

quanto alle "particolari misure terapeutiche prescritte dal medico come

massaggi, raggi, bagni termali sono deducibili sempre che tali prestazioni

siano riconosciute dalla cassa malati", mentre le spese per "soggiorni

di cura o di convalescenza in uno stabilimento appropriato prescritti dal

medico sono considerate spese per malattia qualora superino le indennità della

cassa malati o di altre assicurazioni ed i risparmi conseguiti nell'economia

domestica" (Circolare cit., parr. 2.4 e 2.5). Come si vede, la prassi in

materia di imposta federale diretta tende così ad allinearsi a quella in

materia di assicurazione contro le malattie. Al punto che, in dottrina, si può

affermare che, in generale, per trattamenti che non sono stati assunti dalla

cassa malati, si può escludere che siano stati necessari dal punto di vista

medico. La sola eccezione sarebbe rappresentata dai costi per cure dentarie,

che non sono riconosciuti dalle casse malati (Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 140).

3.

3.1.

Nella fattispecie,

l’autorità di tassazione ha respinto il reclamo del contribuente, argomentando

che quest’ultimo non avrebbe “presentato il dettaglio dei pagamenti per le cure

dentarie all’estero, con le date esatte in cui sono stati effettuati i versamenti”,

cosa che le avrebbe impedito di accertare in quale periodo fiscale possano

essere dedotte le relative spese.

3.2

Secondo la giurisprudenza

del Tribunale federale, spetta al contribuente l’onere di provare le spese di

malattia, infortunio o invalidità, in virtù del consolidato principio secondo

cui è compito del contribuente dimostrare i fatti che concorrono ad escludere o

a ridurre il debito verso l'erario (cfr. sentenze n.2C.722/2007 del 14 aprile

2008, consid. 3.2; n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, consid.

4; n.2A.272/2006 del 19 maggio 2006, consid. 2.1; n.2A.209/2005 del 3 novembre 2005, consid. 4.1,

in: RtiD I-2006 n. 11t.; n.2A.84/2005 del 24 febbraio 2005 consid. 4; inoltre Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,

Therwil/Basilea 2001, n. 82 ad art. 33 LIFD).

3.3

In base alla

documentazione agli atti prima della

decisione impugnata, il contribuente

ha sostenuto spese per cure dentarie in Italia per un ammontare di complessivi € 34'335.90, corrispondenti, secondo il calcolo

della cassa malati, che aveva negato il rimborso, a fr. 52'997.45. Il

reclamante aveva anche prodotto un estratto conto del medico che lo aveva

curato.

L’autorità

fiscale non ha messo in discussione

che si tratti di spese di malattia che potrebbero essere dedotte dal reddito imponibile,

ma ha chiesto al contribuente di inviarle “dettaglio e date dei pagamenti effettuati al medico dentista”.

Solo il 30

ottobre 2009, dopo che la decisione

su reclamo era già stata notificata al contribuente, quest’ultimo ha trasmesso

all’Ufficio di tassazione un “elenco dei pagamenti effettuati allo

studio odontoiatrico per prestazioni odontoiatriche” nel periodo dal gennaio 2003 al

novembre 2007, elenco allestito e sottoscritto dal dentista stesso.

Questi sono

dunque gli importi versati nel corso dei periodi fiscali litigiosi: € 11'598.14 nel 2003 ed € 6'386.88 nel 2004. I rimanenti costi sono

relativi ai successivi periodi 2005,

2006.

e 2007.

Tenuto conto

del corso dei cambi indicato dal sito dell’Amministrazione federale delle dogane (http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/abfertigungshilfen/00374/index.html?lang=it),

gli importi sono i seguenti: fr. 17'841,05 nel 2003 e fr. 9'897,05 nel 2004.

3.4

A questo

punto, nulla si oppone alla deduzione

delle spese di malattia fatte valere dal ricorrente.

Per il periodo fiscale 2003, alle spese per le cure

dentarie (fr. 17'841.05) si aggiungono la franchigia e la partecipazione alle altre spese mediche (fr. 534.55),

sicché l’importo delle spese di malattia a carico del contribuente raggiunge

fr. 18’375.60.

Ai fini del

calcolo dell’imposta cantonale, la franchigia (5% del reddito netto intermedio) ammonta a fr. 2’414.25 e l’importo deducibile

è pertanto pari a fr. 15’961.35. Per l’IFD la franchigia è invece di fr. 2’483.45

e l’importo deducibile di fr. 15’892.15.

Per il periodo fiscale 2004, alle spese per le cure dentarie

(fr. 9'897.05) si aggiungono la franchigia e la partecipazione alle altre spese mediche (fr. 777.40), sicché l’importo delle spese

di malattia a carico del contribuente ammonta a fr. 10’674.45. Per il calcolo

dell’IC, la franchigia è pari a fr. 2’416.10 e l’importo deducibile è quindi di

fr. 8’258.35. Per l’IFD, la franchigia ammonta a fr. 2’495.75 e l’importo

deducibile a fr. 8’178.70.

4.

Il

ricorso è pertanto parzialmente accolto. Nel determinare le spese e la tassa di

giustizia, questa Camera non può fare astrazione dall’art. 231 cpv. 3 LT, per

il quale esse sono poste totalmente o parzialmente a carico del ricorrente

vincente se questi, conformandosi agli obblighi che gli incombevano, avrebbe potuto

ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo oppure ha

ostacolato con raggiri l’inchiesta della Camera di diritto tributario.

Si è già ricordato che

l’Ufficio di tassazione aveva espressamente richiesto al contribuente l’invio

del dettaglio dei versamenti chiesti in deduzione, nel corso della procedura di

reclamo, senza ottenere risposta. Una collaborazione più sollecita avrebbe

quasi certamente permesso di evitare il ricorso alla Camera di diritto tributario.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, le decisioni su reclamo del 29 luglio 2009 sono riformate nel

senso che sono ammesse le seguenti deduzioni a titolo di spese di malattia:

·

per il periodo fiscale 2003: fr. 15’961.35 per l’IC

e fr. 15’892.15 per l’IFD;

·

per il periodo fiscale 2004: fr. 8’258.35 per l’IC e fr. 8’178.70 per l’IFD.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 880.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di Lugano.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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