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Decisione

80.2009.161

Esenzione fiscale: associazione sportiva, gestione pista di ghiaccio e diverse squadre agonistiche, non attività altruistica

1 febbraio 2011Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’RI

1, fondato nel 1980 sotto la denominazione di __________, è un’associazione

senza fini di lucro ai sensi degli art. 60 segg. CC.

Affiliata

alla Federazione svizzera e ticinese di hockey su ghiaccio (__________e __________),

l’associazione si propone essenzialmente di promuovere la pratica del disco su

ghiaccio tra i giovani, dando a chiunque l’opportunità di una sana occupazione

del tempo libero. L’art. 2 dello statuto così si esprime:

1.

promuovere la pratica

del disco su ghiaccio tra i giovani tramite l’organizzazione di allenamenti,

partite e tornei, la partecipazione ai campionati organizzati dalla FSHG e

dalla FTHG e alle manifestazioni organizzate da terzi;

Considerandi

2.

dare a chiunque

l’opportunità di uno sviluppo sportivo, nella crescita personale e

nell’apprendimento delle competenze sociali;

3.

difendere i valori di

lealtà che stanno alla base della motivazione a praticare lo sport, in particolare

il rispetto delle regole, degli avversari e di tutti coloro che contribuiscono

e rendono possibile la pratica sportiva.

B. Il

24.

gennaio 2008, nell’ambito di un controllo generale sulle tombole organizzate

nel Cantone Ticino, l’Ispettorato fiscale redigeva un rapporto a carico dell’RI

1, nel quale concludeva per la sua iscrizione al ruolo di contribuente a

partire dal 1° gennaio 2003.

Con

successiva istanza del 23 dicembre 2008, l’RI 1 si rivolgeva quindi alla Divisione delle contribuzioni, chiedendo di essere esentata dal pagamento delle imposte sull’utile e

sul capitale. A suo dire, il perseguimento di uno scopo di pubblica utilità era

dimostrato non soltanto dalle disposizioni statutarie, ma anche dal fatto di

mettere a disposizione delle scuole pubbliche e dell’intera popolazione la

propria pista di ghiaccio di __________.

C. L’autorità

fiscale respingeva l’istanza, con decisione del 17 giugno 2009, argomentando

che l’attività dell’associazione era rivolta principalmente verso i suoi stessi

membri, ossia a favore di una cerchia determinata di destinatari, mentre la

pista di ghiaccio di __________ veniva messa a disposizione della collettività

a titolo oneroso.

L’RI 1

impugnava la suddetta decisione con reclamo del 17 luglio 2009. L’associazione

rilevava in particolar modo di operare a favore di tutti i giovani interessati

allo sport su ghiaccio, soci e non soci, “svolgendo praticamente compiti che,

di solito, competono agli enti pubblici”. Sosteneva quindi che gli introiti

incassati tramite la tassa sociale, le varie attività ricreative e le entrate

alla pista di ghiaccio di __________ erano indispensabili per la sopravvivenza

dell’associazione medesima e venivano comunque “reinvestiti per la

collettività, permettendo la manutenzione e la buona tenuta delle

infrastrutture messe a disposizione della popolazione”.

Con

successivo scritto del 23 luglio 2009, la reclamante produceva una risoluzione

del Consiglio di Stato, emessa il 1° luglio 2009, con la quale le veniva

concesso un sussidio pubblico di 465'000 franchi per la costruzione della nuova

pista di ghiaccio di __________, riconosciuta come importante e utile per la

promozione del disco su ghiaccio e del pattinaggio nella regione del __________.

D. La

Divisione delle contribuzioni respingeva il reclamo, con decisione del 29 settembre

2009.

Dopo aver premesso che le società sportive sono, per loro stessa natura,

degli enti a scopo ideale che operano principalmente a beneficio dei propri

membri, l’autorità ribadiva in particolar modo che la pista di ghiaccio di __________

era messa a disposizione dell’intera popolazione unicamente contro pagamento. Osservava

quindi che la concessione di un sussidio pubblico non aveva nessuna attinenza

con la richiesta di esenzione dal pagamento delle imposte.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, l’RI 1 postula nuovamente

la concessione dell’esenzione fiscale a contare dal 1° gennaio 2003.

La ricorrente

si ritiene un’associazione sportiva atipica, nel senso che la sua attività è

prevalentemente svolta nell’interesse della collettività pubblica e non dei

suoi membri, come starebbe a dimostrare l’occupazione della pista di ghiaccio

di __________, principalmente a disposizione degli allievi delle scuole

pubbliche della regione e di tutti gli appassionati degli sport su ghiaccio.

Considera quindi contraddittorio che lo Stato, da una parte, sostenga

l’associazione con sussidi pubblici e, dall’altro, prelevi le imposte sugli

utili del medesimo esercizio. Sottolinea infine che tali utili vengono peraltro

reinvestiti per la collettività, “permettendo la manutenzione e la buona tenuta

delle infrastrutture (unica destinazione degli introiti stessi)”, senza alcun

vantaggio prioritario ai propri membri, che anzi sacrificano il loro tempo

libero mettendolo a disposizione della collettività.

F. Nelle

sue osservazioni del 7 dicembre 2009, la Divisione delle contribuzioni propone

la reiezione del gravame. Contesta anzitutto la confusione tra i concetti di

utilità pubblica, scopo pubblico e scopo ideale operata dalla ricorrente.

Ribadisce quindi che le associazioni sportive, tipicamente a carattere ideale,

non possono essere considerate di utilità pubblica, difettando il carattere

disinteressato delle loro attività. A suo dire, l’attività principale dell’RI 1

sarebbe infatti quella di gestire le diverse squadre di hockey, mentre

l’apertura al pubblico della pista di ghiaccio di __________ rappresenterebbe

unicamente un’attività accessoria.

Diritto

1.

1.1.

Secondo

gli articoli 56 lett. g LIFD e

65.

lett. f LT, sono esenti dall’imposta le persone giuridiche che

perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica, per quanto concerne

l’utile (anche il capitale, per l’imposta cantonale) esclusivamente e irrevocabilmente

destinato a tali fini. Scopi imprenditoriali non sono di norma considerati

d’interesse pubblico. L’acquisizione e l’amministrazione di partecipazioni in capitale importanti a imprese sono di utilità pubblica quando l’interesse al

mantenimento dell’impresa occupa una posizione subalterna rispetto allo scopo

di utilità pubblica e quando non sono esercitate attività dirigenziali.

1.2

Secondo dottrina e

giurisprudenza, la pubblica utilità in diritto fiscale è data in linea

di principio quando un ente svolge un’attività durevole a favore di una certa

cerchia indeterminata di destinatari, nell’interesse generale e in modo

disinteressato.

Devono quindi essere

adempiute le seguenti condizioni:

·

lo svolgimento di un’attività che serve alla collettività o che

risponde ad un preminente interesse della medesima, esercitata a favore della

generalità della popolazione: secondo la circolare n. 12 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (dell’8 luglio 1994), l’interesse che la comunità ritrae da

una determinata attività viene giudicato sulla base del pensiero dominante dell’opinione

pubblica. Importanti elementi a questo proposito sono i principi etici del

diritto così come trasposti nella Costituzione federale nonché nelle leggi e sentenze

svizzere. Il bene comune può essere sostenuto attraverso attività nei settori

caritativi, umanitari, della promozione della sanità, ecologici, educativi,

scientifici e culturali. L’assistenza sociale, l’arte e le scienze, l’insegnamento,

il sostegno dei diritti dell’uomo, la tutela delle bellezze naturali, la protezione della natura e degli animali nonché l’aiuto allo sviluppo sono alcuni esempi di promozione del bene comune;

·

il perseguimento dello scopo d’interesse generale deve essere

disinteressato ed altruista, il che presuppone che l’ente non abbia un fine di

lucro e che i promotori, membri o persone vicine non godano in modo esaustivo e

privilegiato della sua attività e facciano anche dei sacrifici d’una certa importanza

a favore di terzi e quindi nell’interesse pubblico;

·

la devoluzione durevole e irrevocabile, in modo giuridicamente

garantito, dei beni devoluti a scopi d'interesse generale, quale corollario della pubblica utilità

(cfr. sentenza CDT n.

80.98.00026

e 80.98.00055 del 3 dicembre 1998, in RDAT I-1999 n. 7t).

1.3

Le leggi

fiscali vigenti affiancano allo scopo di pubblica utilità lo scopo pubblico.

La

nozione di scopo pubblico, secondo il Tribunale federale, dev’essere

interpretata in modo restrittivo, in considerazione del principio costituzionale della generalità dell’imposta previsto dall’art. 127 cpv. 2 Cost. (DTF 131 II

1.

= RDAF 2005 II 262 consid. 3.3, con riferimento a: Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea, 2004, n.

81.

e n. 104 ad art. 56 LIFD). Secondo la giurisprudenza e la prassi fiscale, un’esenzione legata al perseguimento di uno scopo pubblico è esclusa in linea di principio quando una persona giuridica persegue principalmente uno scopo lucrativo, anche se persegue

nel contempo uno scopo pubblico. È riservata un’esenzione fiscale (anche

parziale) quando:

·

una persona giuridica di questo tipo è incaricata di assolvere

compiti pubblici sulla base di un atto di diritto pubblico (per esempio la legge);

·

questo scopo pubblico è effettivamente adempiuto in modo

concretamente verificabile;

·

la persona giuridica non distribuisce dividendi;

·

la persona giuridica è soggetta ad una determinata vigilanza della

collettività pubblica;

·

il capitale proprio è destinato dagli statuti, in modo esclusivo

ed irrevocabile, allo scopo pubblico

(cfr. DTF

131.

II 1 = RDAF 2005 II 262 consid. 3.3, con rifertimento a: DTF 127 II

113.

consid. 6b; inoltre sentenza CDT n. 80.2007.163 del 3 febbraio 2009, in: RtiD II-2009 n. 8t consid. 2.1.).

1.4

Dalla pubblica utilità e

dallo scopo pubblico occore ancora distinguere lo scopo ideale.

Di

principio, la nozione di scopo ideale si contrappone a quella di scopo di

lucro. Si tratta dunque di un concetto più ampio rispetto a quello della

pubblica utilità, che non presuppone lo svolgimento in modo disinteressato di

un’attività per il bene generale della collettività (RDAT II-1993 n. 5t). Vi rientrano

anche quegli enti che, pur fondandosi sul sacrificio finanziario dei propri membri, perseguono fini non necessariamente meritevoli di promozione, con l’intenzione di migliorare la condizione dei loro aderenti. È il caso, in particolare,

delle associazioni, che si reggono sì sul solo sacrificio finanziario dei

membri, ma che non mirano al bene di terzi.

L’esenzione

fiscale degli enti che perseguono scopi ideali era stata introdotta con

un’apposita modifica della lett. l dell’art. 15 relativo alle imposte

ordinarie e della lett. e dell’art. 120 relativo alle imposte di successione

e donazione della legge tributaria del 1976, con effetto a contare dal 1°

gennaio 1987: il Consiglio di Stato aveva infatti ritenuto di concedere

l’esonero anche a quegli enti che, quale attività principale, promuovevano gli

interessi ideali specifici dei loro membri. Secondo le indicazioni contenute

nel messaggio, beneficiavano allora della qualifica di associazioni a scopo

ideale, fra le altre, le società sportive (calcio, tennis, aeroclub, ecc.), le

società per il tempo libero (foto, cine e radioamatori, ecc.), le società

amatoriali (canto, teatro, filodrammatica, carnevale, bande, ecc.) e le società

locali (di quartiere, studentesche, ecc.).

Con la

revisione totale della Legge tributaria, entrata in vigore il 1° gennaio 1995,

il legislatore cantonale ha tuttavia sottratto dal beneficio dell’esenzione

dalle imposte ordinarie gli enti con scopi ideali, attribuendo tale

vantaggio unicamente alle persone giuridiche di pubblica utilità. Tali

cambiamenti sono stati dettati dalla necessità di adeguare il diritto cantonale

alla legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei

Comuni e alla legge federale sull’imposta federale diretta. Le imposte di

successione e donazione non sono per contro state oggetto di armonizzazione

fiscale, ciò che ha permesso di mantenere l’esenzione delle persone giuridiche

con scopi ideali (cfr. Barbuscia-Genini, Esenzione di persone giuridiche

che perseguono scopi pubblici o di pubblica utilità, Deduzione delle devoluzioni,

in: RtiD I-2008, p. 334).

2.

2.1.

Venendo

al caso in esame, la ricorrente pretende di perseguire fini di utilità pubblica

e/o scopo pubblico, sottolineando in particolar modo di gestire la pista di

ghiaccio di __________ e tutte le sue risorse a favore dell’intera popolazione della

regione del __________, senza perseguire fini di lucro o scopi commerciali. Di

parere contrario è invece la Divisione delle contribuzioni, che nella decisione

impugnata ritiene sostanzialmente che l’attività dell’associazione, a carattere

tipicamente ideale, sia principalmente rivolta alla gestione delle sue diverse

squadre di hockey, mentre l’apertura al pubblico della sua infrastruttura di __________

rappresenterebbe unicamente un’attività accessoria.

2.2

È anzitutto

manifesto, e del resto nemmeno contestato, che l’esenzione dalle imposte

sull’utile e sul capitale è oggi riservata, sia a livello federale (art. 56

lett. g LIFD) che cantonale (art. 65 lett. f LT), alle sole persone

giuridiche che perseguono uno scopo “pubblico o di pubblica utilità” e non

anche a quelle con un mero scopo “ideale”. Ancora recentemente, rispondendo ad

una mozione del deputato Kuprecht, il Consiglio federale ha ribadito che

un’attività di per sé utile o ideale non basta per giustificare un’esenzione

fiscale. Rinviando in particolare alle associazioni che promuvono la formazione

musicale e l’allenamento fisico, ha infatti sottolineato che le associazioni

con scopi ideali hanno di regola in primo luogo il compito di consentire ai

loro membri di occupare in modo utile il proprio tempo libero e di coltivare amicizie

(cfr. Rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del 6 ottobre

2009).

È poi altrettanto

pacifico che l’attività delle associazioni sportive sia generalmente svolta in

modo interessato e non altruistico, per il semplice fatto che serve principalmente

agli interessi personali dei propri membri (Scherrer/Greter,

Der Verein in der Praxis - Organisation und Steuern, Zurigo 2007, p. 36; Mettrau, L’exonération fiscale des

institutions d’utilité publique, tesi, Losanna 1992, p. 69 e note). Ancora

prima dell’entrata in vigore della Legge federale sull’armonizzazione delle

imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14), le amministrazioni

fiscali cantonali negavano, di principio, il perseguimento di uno scopo di pubblica

utilità alle associazioni sportive, proprio in difetto del necessario requisito

del disinteresse. La loro esenzione andava semmai ricercata nella prassi “tollerante”

delle singole autorità fiscali, senza dimenticare inoltre che l’assenza di un obbligo

di iscriversi nel registro di commercio, perlomeno finanto che non esercitano

uno stabilimento d’indole commerciale (art. 61 cpv. 2 CC), rende più difficile

ogni controllo fiscale (Graf,

Steuerbefreiung von Sportvereinigungen, Zurigo 1992, p. 76 e 79).

2.3

Nel caso

qui in discussione, si tratta pertanto di stabilire se l’RI 1 possa effettivamente

rappresentare un’eccezione, ovvero un’associazione sportiva atipica tale

da “giustificare un’esenzione dalle imposte sull’utile e sul capitale per scopo

pubblico e/o di pubblica utilità”, così come preteso dalla stessa ricorrente.

3.

3.1.

Il valore

educativo, formativo e sociale dello sport è oggi ampiamente riconosciuto. Lo sport rappresenta un mezzo per sviluppare

caratteristiche positive quali la capacità di affrontare e superare le difficoltà,

la consapevolezza delle proprie possibilità, l’autonomia, l’autostima, l’attitudine

a collaborare con gli altri. La pratica sportiva può inoltre offrire un

contesto educativo che, al pari di altri ambiti quali la famiglia, la scuola o

il gruppo dei coetanei, facilita il percorso di crescita degli adolescenti promuovendo

uno stato di benessere psicofisico. Questi principi, prevalenti

nello sport di massa (Breitensport), mantengono il loro valore anche

nello sport d’élite (Spitzensport), dove chiaramente gli obiettivi

tendono al conseguimento di risultati precisi. Si può quindi ben affermare che tutte

le associazioni sportive, e non solo l’RI 1, svolgano un’attività che rientra senza

dubbio nell’interesse della collettività.

In una recentissima

sentenza, il Tribunale federale ha riconosciuto che la Federazione Svizzera

degli Sport Equestri persegue uno scopo pubblico, nella misura in cui promuove

l’attività sportiva, poiché si tratta di un compito che rientra anche fra quelli

della Confederazione e dei cantoni. Ha tuttavia negato che fossero adempiuti i

requisiti per l’esenzione fiscale, essendo tale associazione prevalentemente

indirizzata a fini di lucro e di tutela dei propri interessi, in particolare

mediante il sostegno ed il coordinamento degli interessi dei suoi membri (cfr.

la sentenza del 28 dicembre 2010 n.2C_383/2010, in particolare consid. 2.4 e

2.

).

Come si è

già ricordato in precedenza, perché un’attività sia riconosciuta di pubblica

utilità ai sensi degli art. 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT, occorre infatti che sia svolta a

favore di una cerchia indeterminata di destinatari e che il perseguimento dello

scopo d’interesse generale sia anche disinteressato.

3.2

Di

principio, le attività delle associazioni sportive non hanno carattere sociale

e solidale. In effetti, a differenza degli enti che operano direttamente nei

settori caritativi, umanitari, della promozione della sanità, ecologici,

educativi, scientifici oppure culturali, le associazioni sportive pongono al centro

delle loro attività gli interessi di un piccolo gruppo di atleti (Graf, op. cit., p. 170-171).

Come correttamente

evidenziato nel gravame, a tale considerazione si potrebbe anzitutto

contrapporre gli statuti dell’RI 1, secondo cui l’associazione è stata costituita con l’intento di promuovere la pratica del disco

su ghiaccio tra i giovani, dando a chiunque l’opportunità “di uno sviluppo

sportivo, nella crescita personale e nell’apprendimento delle competenze

sociali”, ovvero di una sana occupazione del tempo

libero. Si potrebbe inoltre obiettare,

sempre corentemente con quanto argomentato nel gravame, che l’RI 1 rappresenta

realmente un’associazione sportiva atipica, dal momento che svolge anche

un’attività di carattere sociale e solidale, mettendo a disposizione di

un’intera regione la propria pista di ghiaccio di __________.

Perché

un’attività sia riconosciuta di pubblica utilità, occorre tuttavia che sia

anche disinteressata.

3.3

Tutte le

società sportive, e non solo l’RI 1, sono generalmente gestite da volontari,

che sacrificano parte del loro tempo libero e delle loro risorse per promuovere

lo sport, in modo particolare fra i giovani.

Senza con

questo voler sminuire il prezioso contributo degli oltre 50 collaboratori dell’RI

1.

(tra membri del comitato e allenatori, istruttori di pattinaggio e addetti

alla pista; cfr. Profilo RI 1 2008/2009), non può però passare inosservato che le

figure centrali di un’associazione sportiva, come visto, restano pur sempre gli

atleti, il cui impegno è generalmente diretto a soddisfare le proprie ambizioni,

siano esse esclusivamente sportive, ludiche oppure semplicemente sociali. Per

molti atleti, l’opportunità di nuove conoscenze e relazioni sociali riveste anzi

un ruolo centrale nella decisione di iscriversi in un’associazione, non meno

importante della possibilità di praticare un esercizio fisico regolare. Sotto

questo particolare aspetto, le associazioni sportive non si differenziano quindi

dalle altre società per il tempo libero, amatoriali oppure locali, che si

reggono sì sul sacrificio dei propri membri, ma che di principio non mirano al

bene dei terzi (Graf, op. cit., p.

172).

Per

questa ragione, come anticipato sopra (punto 2.2.), le attività delle

associazioni sportive sono generalmente considerate interessate e non

altruistiche, perlomeno da un punto di vista fiscale.

3.4

Sono invece considerate

disinteressate, oltre che sociali e solidali, le attività di Swiss Olympic,

associazione mantello di tutte le federazioni sportive svizzere, che pone al

centro dei propri interessi il bene dello sport (Scherrer/Greter, op. cit., p. 36; Graf, op. cit., p. 171) e, più in

generale, tutte quelle associazioni che non si limitano ad assecondare le

ambizioni dei propri membri, ma perseguono anche altri interessi, che esulano

dalla sfera personale dei soci, sacrificandovi una parte importante delle risorse

societarie (Duttweiler, Die Besteuerung

von Vereinen, in: StR 2002 p. 702). La Conferenza fiscale svizzera, per

esempio, incoraggia nell’ambito del sostegno e della promozione della gioventù l’esenzione

delle associazioni sportive con un preminente carattere educativo, che si

pongono come obiettivo principale quello di iniziare i giovani allo sport di

massa, relegando invece in secondo piano gli aspetti puramente agonistici e

ricreativi (Stählin/Nyffenegger,

Steuerbefreiung juristischer Personen mit öffentlichen oder gemeinnützigen

Zwecken, in: ST 2008 p. 235, in particolare p. 239).

3.5

Tornando

al caso in esame, ci si potrbbe chiedere se l’RI 1 abbia effettivamente un

preminente carattere educativo ed in quanto tale rappresentare un’associazione

sportiva atipica, così come sostenuto nel gravame. Come visto, la pista

di ghiaccio di __________, che l’associazione mette a disposizione degli

allievi delle scuole pubbliche e di tutti gli appassionati di pattinaggio della

regione del __________, risponde ad un’esigenza realmente sentita dalla

popolazione. Lo stesso dicasi per la scuola hockey dell’RI 1, che grazie al prezioso contributo

dei propri collaboratori offre ai giovani della regione, ma anche delle valli

di __________, del __________ e più in generale del __________, l’opportunità

di intraprendere una prima formazione sportiva, indipendentemente dalle

potenzialità o propensioni di ciascuno (cfr. Profilo RI

1.

2008/2009).

Nelle

informazioni pratiche redatte all’intenzione delle amministrazioni fiscali cantonali,

la Conferenza fiscale svizzera precisa tuttavia che l’esenzione non deve riguardare

l’intera associazione, ma solo quelle particolari sezioni che perseguono un

preciso scopo educativo e di sensibilizzazione allo sport di massa. Ora, l’RI 1,

come la maggior parte delle società sportive, dispone anche di un importante

settore agonistico, composto da una trentina di collaboratori ed una decina di

squadre (prima squadra, allievi, squadra femminile, ecc.), ognuna delle quali

iscritte al rispettivo campionato (cfr. Profio RI 1 2008/2009). Conformemente

alle istruzioni della Conferenza fiscale svizzera, prima di inoltrare una

richiesta di esenzione fiscale, l’associazione dovrebbe pertanto procedere ad

una netta separazione dei due settori, sia sul piano contabile che su quello organizzativo

(Conferenza fiscale svizzera,

Exonération fiscale des personnes morales qui poursuivent des buts de service

public, d’utilité publique ou des buts cultuels, edizione 18 gennaio 2008, p.

37), dimostrando in tal modo che le attività giovanili di utilità pubblica

stanno chiaramente in primo piano.

3.6

Alla luce

di tutte le argomentazioni sopra esposte, è quindi immediatamente evidente che

il necessario requisito del disinteresse e dell’altruismo difetta anche all’RI

1, malgrado la pista di ghiaccio di __________ e tutte le sue risorse siano a

disposizione dell’intera popolazione e non solo dei suoi atleti.

Come anticipato

sopra, pur riconoscendole il merito di promuovere la pratica del disco su

ghiaccio e, più in generale, degli sport su ghiaccio nella regione del __________,

in assenza di una chiara suddivisione interna, il fatto stesso che l’associazione

possa vantare una propria squadra nel campionato svizzero di prima lega (in

collaborazione con i __________ di __________), una squadra femminile (__________)

e diverse squadre giovanili nei differenti campionati di categoria (piccolo,

moskito, mini, novizi, juniori), basta già ad escludere che al centro delle sue

preoccupazioni vi siano gli interessi dei terzi.

Contrariamente

a quanto più volte sottolineato dalla stessa ricorrente, poco importa invece

che la pista di ghiaccio di __________ sia prevalentemente occupata da utenti

esterni all’associazione (scuole pubbliche, corsi di pattinaggio artistico, squadre

amatoriali, pattinaggio libero). Al di là del fatto che la richiesta di un biglietto

di entrata – di cui peraltro non si conosce l’ammontare – rappresenta pur

sempre un indizio contrario all’esenzione fiscale (cfr., per analogia, Conferenza fiscale svizzera, Exonération

des institutions poursuivant des buts culturels, edizione agosto 2010, p. 4), dal

semplice esame dei piani di occupazione delle stagioni 2008/2009 e 2009/2010 –

i soli prodotti dalla ricorrente – emerge chiaramente che l’infrastruttura è a disposizione

dell’associazione nelle fasce orarie più favorevoli: a partire dalle ore 17:00

nei giorni feriali e tutto il giorno durante il fine settimana. L’apertura agli

utenti esterni, senza dubbio quantitativamente importante, coincide invece con

le ore meno interessanti per un’associazione sportiva rivolta ai giovani: durante

le ore scolastiche e la sera dopo le ore 21:00, ogni mercoledì pomeriggio fino

alle ore 16:30, il fine settimana a dipendenza degli impegni delle squadre di hockey,

nei giorni festivi e durante le vacanze scolastiche.

Di nessun

rilievo è infine la circostanza che gli introiti incassati tramite la tassa sociale,

le varie attività ricreative e soprattutto le entrate alla pista di ghiaccio

siano esclusivamente destinati alla copertura dei costi, dal momento che lo

scopo ideale dell’associazione non è certo in discussione in questa sede. Anzi,

preso atto degli importanti costi di manutenzione che una simile infrastruttura

comporta (esempio: elettricità per l’illuminazione, per il generatore del

ghiaccio, custode/operaio, ecc.), si potrebbe persino concludere che la sua apertura

alla popolazione rientra piuttosto in una gestione economicamente oculata della

stessa.

In ogni

caso, tanto basta ad escludere che siano adempiuti i requisiti della pubblica

utilità, perlomeno fintantoché la gestione delle squadre di hockey e quella

della pista di ghiaccio di __________ non saranno chiaramente distinte, sia sul

piano contabile che quello organizzativo.

4.

4.1.

Escluso è

anche il perseguimento di uno scopo pubblico, malgrado non vi siano elementi

per mettere in dubbio l’importanza della pista di ghiaccio di __________.

Certo,

l’esercizio di infrastrutture per il tempo libero, quale è senza dubbio una

pista di ghiaccio, rientra nei compiti che di solito competono agli enti

pubblici. Tuttavia, come visto sopra (cfr. punto 1.3.), la nozione di scopo

pubblico deve essere interpretata in modo restrittivo, in considerazione del principio costituzionale della generalità dell’imposta previsto dall’art. 127 cpv. 2

Cost. e nel pieno rispetto della neutralità concorrenziale (Kuster, Steuerbefreiung von

Institutionen mit öffentlichen Zwecken unter besonderer Berücksichtigung des

Rechts der direkten Bundessteuer und der Steuerharmonisierung, Zurigo 1998, p.

231.

ss.). Ebbene, nella fattispecie non risulta che l’RI 1 sia stato incaricato

di assolvere compiti pubblici sulla base di un atto di diritto pubblico (per

esempio la legge), né tanto meno che la stessa associazione sia soggetta ad una

determinata vigilanza della collettività pubblica. Tanto basta ad escludere che

siano adempiuti i requisiti dello scopo pubblico.

4.2

Contrariamente

a quanto sembra sostenere la ricorrente, la semplice corresponsione di sussidi

pubblici non basta ancora a giustificare un’esenzione fiscale.

Come ben

si evince dalla risoluzione del Consiglio di Stato, il sussidio pubblico di

465'000 franchi concessole per la costruzione della nuova pista di ghiaccio di __________

proviene infatti dal Fondo Sport-toto, destinato alla promozione dello sport in

ambito federativo piuttosto che al finanziamento delle opere di interesse generale,

di cui si occupa semmai il Fondo Lotteria intercantonale Swisslos. Del resto,

conformemente all’art. 1 cpv. 2 del Regolamento per la ripartizione dei

proventi dello Sport-toto del 7 ottobre 1998 (RL 5.4.2.2), sono sussidiabili

unicamente le discipline sportive riconosciute dall’Associazione Olimpica Svizzera

(AOS). Per quanto concerne la costruzione di nuovi impianti sportivi, l’art. 14

cpv. 1 del Regolamento precisa inoltre che un sussidio può essere accordato

solo per gli impianti destinati in modo preponderante alle società affiliate

alle federazioni riconosciute dall’AOS.

Se, da

una parte, non può essere negata l’importanza e l’utilità dell’infrastruttura

di __________ per la promozione del disco su ghiaccio e del pattinaggio nella

regione del __________, dall’altra, non si può tuttavia ancora concludere che

l’associazione persegua uno scopo di pubblica utilità né tanto meno uno scopo

pubblico ai sensi degli art. 56 lett. g LIFD e 65 lett. f LT.

5.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico dell’RI 1, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 600.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 680.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

- ;

- ;

- .

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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