80.2009.166
Deduzioni: spese professionali, non per cura dei bambini, fino al 31.12.2010
21 gennaio 2010Italiano14 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2009.166
Data decisione, Autorità:
21.01.2010, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, non per cura dei bambini, fino al 31.12.2010
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 72 let. c LAID
art. 26 cpv. 1 LIFD
art. 25 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2009.166
Lugano
21 gennaio
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 9 novembre 2009 contro la decisione del 28 ottobre 2009 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. Nella dichiarazione fiscale IC/IFD 2008, RI 1 chiedeva in deduzione, in relazione alla sua professione di ingegnere, alle dipendenze della __________, con sede
a __________, le seguenti spese professionali:
- veicolo
privato fr. 6'578.−
- altre
spese professionali fr. 2'400.−
- totale fr. 8'978.−
La moglie
Roberta, impiegata all’80% presso la ditta __________, a __________, faceva
invece valere le seguenti spese professionali:
- veicolo
privato fr. 9'867.−
- spese
per lavoro a turni o notturno fr. 1'600.−
- altre
spese professionali fr. 2'400.−
- totale fr. 13'867.−
B. L’Ufficio
di tassazione di __________, notificava il 23 settembre 2009 ai coniugi __________
la decisione IC/IFD 2008, ammettendo, per RI 1, le deduzioni per spese professionali
nella seguente misura:
- veicolo
privato fr. 4'576.−
- altre
spese professionali fr. 2'400.−
- totale fr. 6'976.−
Per
l’imposta federale diretta 2008, la deduzione complessiva era di fr. 6'975.−, in considerazione del fatto che
l’importo ammesso a titolo forfetario per altre spese professionali era di fr.
3'399.−.
Per __________,
per l’IC/IFD 2008 venivano accertate le seguenti spese professionali:
- veicolo
privato fr. 8'294.−
- spese
per lavori a turni o notturno fr. 1'600.−
- altre
spese professionali fr. 2'400.−
- totale fr.
12'294.−
Per
l’imposta federale diretta 2008, la deduzione complessiva era di fr. 11'794.−, in considerazione del fatto che
l’importo ammesso a titolo forfetario per le altre spese professionali era di
fr. 1'900.−.
C. In
data 2 ottobre 2009 RI 1 interponeva reclamo avverso la decisione IC/IFD per il periodo fiscale 2008. Il reclamante riteneva ingiustificata la modifica a
svantaggio suo e della moglie __________ in relazione all’uso dei rispettivi
veicoli privati. Il contribuente sosteneva che i giorni lavorativi erano 230 e
che il totale dei chilometri da lui quotidianamente percorsi era di 41,3 km, mentre la moglie __________ percorreva, giornalmente, 70,6 km. Il reclamante asseriva, pertanto, che la deduzione per le spese professionali sia sue che della moglie doveva venire riconosciuta così come esposto nella dichiarazione fiscale, cioè nella misura, rispettivamente, di fr. 8'978.−, e di fr. 13'867.−.
D. Su
richiesta formulata dall’Ufficio di tassazione di __________, RI 1 spediva,
tramite lettera raccomandata del 12 ottobre 2009 (data del timbro postale)
all’autorità fiscale, due attestazioni rilasciate dai datori di lavoro suo e di
sua moglie. Nella dichiarazione della __________ si certificava che la moglie
del reclamante, ____________________, svolgeva la sua attività lavorativa nella
sede di __________. Da parte sua, lo studio d’ingegneria __________ __________
attestava che, per il periodo fiscale 2008, RI 1 aveva lavorato per complessivi
230 giorni.
In sede
di reclamo faceva valere come ulteriore deduzione la retta dell’asilo nido del
figlio, che riteneva come “[…] una spesa necessaria per il conseguimento del
reddito dichiarato […]”. RI 1 rettificava pertanto le sue spese professionali come segue:
- veicolo
privato fr. 6'175.−
- altre
spese professionali (retta asilo nido) fr. 11'400.−
- totale fr. 17'575.−
La moglie
__________ presentava, in sede di reclamo, le seguenti spese professionali:
- veicolo
privato fr. 10'555.−
- doppia
economia domestica fr. 1'600.−
- altre
spese professionali fr. 2'400.−
- totale fr. 14'555.−
E. Con decisione del 28 ottobre 2009, il reclamo interposto da RI 1 veniva parzialmente accolto dall’Ufficio di tassazione di __________ con la seguente motivazione:
“Le spese di viaggio vengono così
ripartite: […]
marito:
km 9 x 4 x 0.65 x 230 giorni lavorativi per un totale di fr. 5'382.--
moglie:
km 32 x 2 x 0.65 x 221 giorni lavorativi per un totale di fr. 9'194.--
altre spese
professionali; deduzione retta asilo nido:
Secondo
le norme vigenti, la deduzione della retta asilo nido non è deducibile come
altre spese professionali.
Dottrina
e giurisprudenza hanno precisato il concetto di spese necessarie per il
conseguimento del reddito: si tratta di quelle spese che il contribuente deve
assumersi per conseguire il reddito imponibile. Occorre che esista una relazione
economica tra le spese e la realizzazione del reddito: affinché siano ammesse
in deduzione devono necessariamente e logicamente essere connesse, per la loro
stessa natura, al conseguimento del reddito.
Anche
la spesa supplementare derivante dalla circostanza che entrambi i coniugi
svolgono un’attività lucrativa a tempo pieno o parziale è considerata una
destinazione di reddito e non può essere dedotta come spesa per conseguire lo
stesso […]”.
F. Con tempestivo
ricorso del 9 novembre 2009 alla Camera di diritto tributario, __________ avversa la decisione del 28 ottobre 2009 dell’Ufficio di tassazione di __________.
Il
ricorrente contesta la rettifica effettuata dall’autorità fiscale in merito
alla decurtazione annua dei giorni lavorativi della moglie, sostenendo che
questi fossero 230 anziché 221. Non ritiene neppure giustificata la commisurazione dei chilometri percorsi per recarsi sul luogo di lavoro: egli stesso percorrererebbe quotidianamente
41,3 km al giorno, mentre la moglie __________ 70,6 km.
Infine
contesta il mancato riconoscimento in deduzione della retta dell’asilo nido per
il figlio. Il ricorrente ritiene che si tratti di una spesa necessaria “[…] al
conseguimento del reddito del lavoro dipendente […]”. RI 1All’importo della
retta dell’asilo nido, di fr. 11'400.–, il ricorrente aggiunge poi la deduzione forfetaria delle “altre spese professionali”, per fr. 2'400.−.
Le spese fatte
valere dal ricorrente in relazione alla sua professione ammontavano dunque a
fr. 19'975.−.
Diritto
1. Secondo
gli art. 25 cpv. 1 LT e l’art. 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili, a titolo di
spese professionali, le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di
lavoro (lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti fuori
domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b), come pure le altre spese
necessarie per l’esercizio della professione (lett. c).
Considerandi
2.
Nella
presente fattispecie, il ricorso interposto dal ricorrente verte principalmente
su tre punti, in relazione alla deduzione per spese professionali. Le doglianze
di RI 1 hanno come oggetto la mancata deduzione della retta dell’asilo nido per
il figlio, i chilometri da lui e dalla moglie percorsi giornalmente per recarsi
sul posto di lavoro ed infine il numero di giorni lavorativi annui presi in
considerazione per la moglie __________, determinanti per calcolare la
deduzione legata all’utilizzo del veicolo privato per recarsi sul luogo di
lavoro.
3.
3.1.
In materia
di imposta federale diretta, allo stato attuale, la giurisprudenza (cfr. sentenza
del TF non pubblicata del 10 dicembre 2004, inc. n.2A.681/2004 e riferimenti
giurisprudenziali ivi citati) e la dottrina maggioritaria (cfr. Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,
Therwil/Basilea, 2001, n. 23 ss. ad art. 25 LIFD, p. 634 ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum
DBG, Zurigo 2003, n. 9 ad art. 26 LIFD) escludono la deducibilità
delle spese di cura dei bambini (ad esempio: custodia, asilo nido, mamma
diurna, ragazza alla pari) a titolo di spese di acquisizione del reddito. Infatti, nella nozione di costi per il
conseguimento del reddito rientrano solo quelle spese che sono in relazione diretta con lo svolgimento di una determinata attività lucrativa e non anche quelle che
costituiscono una semplice condizione indiretta per l.esercizio di una qualsiasi attività lucrativa.
Una
parte minoritaria della dottrina stima tuttavia che questa concezione sia troppo restrittiva. Secondo questi autori, la deducibilità delle spese in questione deve essere ammessa, almeno quando le persone che hanno la custodia dei bambini sono obbligati
ad esercitare un’attività lucrativa: entro tali limiti, le spese di custodia dovrebbero
essere delle spese organiche deducibili (Oberson,
Droit fiscal suisse, p. 139, Basilea 2007; Höhn/Waldburger,
Steuerrecht, Vol. I, p. 345); Eckert,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de l’impôt fédéral direct, Basilea
2008,n. 12 ad art. 26 LIFD, p. 442).
A partire dal 2011 entrerà
in vigore una modifica della legislazione federale che ha come oggetto
l’imposizione della famiglia, che è considerata incostituzionale da decenni. Uno degli interventi del legislatore concerne la deduzione per la cura dei figli.
A partire dal periodo fiscale 2011, entrerà in vigore il nuovo art. 212 cpv. 2bis
LIFD, che prevederà il diritto di dedurre dai proventi le spese comprovate, ma
al massimo fr. 10'000.−, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e che vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo
sostentamento, sempre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con
l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività
lucrativa del contribuente.(RtiD II-2009 p. 560 s., di prossima pubblicazione; v. anche FF 2009 4095).
3.2
A livello cantonale la
facoltà di dedurre dai proventi le spese legate alla cura dei figli è già
prevista da numerose legislazioni (ZH; BE, LU, UR, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS,
BL, SH, AR, AI, SG, GR; AG, TG; VD, VS, NE, GE, JU; cfr. Conferenza fiscale
svizzera, Informations fiscales, L’impôt sur le revenu des personnes physiques
[2009]; Eckert, op. cit., n. 12 ad
art. 26 LIFD, p. 442). Questa possibilità, lasciata ai singoli cantoni, di
accordare la deduzione dai redditi imponibili delle spese di cura per i figli,
ai genitori che esercitano un’attività lucrativa, si basa su una disposizione di diritto transitorio contenuta nella legge federale sull’armonizzazione delle imposte
dirette dei cantoni e dei comuni (art. 72c LAID). Gli unici cantoni a non
contemplare, nelle loro legislazioni tributarie, questa tipologia di deduzioni sono Ticino e Svitto.
3.3
La costante giurisprudenza
di questa Camera, in sintonia con quanto deciso dal Tribunale federale e dalla
dottrina maggioritaria, ha da sempre considerato come non deducibili le spese
di cura dei figli prestate da terzi (cfr. CDT inc. n. 80.2000.167, sentenza del
7.
novembre 2000; CDT inc. n. 80.1994.22). L’art. 25 cpv. 1 lett. c LT viene
interpretato come l’art. 26 cpv. 1 lett. c LIFD. La nozione di “spese necessarie per l’esercizio della professione” ingloba la deduzione delle spese per abiti di lavoro, lavori pesanti, usura particolare degli abiti, strumenti professionali, riviste e libri specializzati, l’uso di locali privati, provvigioni e spese di
rappresentanza, cioè spese che denotano un nesso causale diretto, strumentale,
con il conseguimento del reddito. Le spese per la custodia dei figli hanno
finora rappresentato delle spese per il mantenimento del contribuente e della
sua famiglia, e pertanto non hanno potuto essere dedotte (cfr. CDT inc. n.
80.2000
, sentenza del 7 novembre 2000, consid. 4.1.). Visto il cambiamento
legislativo che interverrà a partire dal 2011, con l’introduzione anche nella LAID dell’art. 9 cpv. 2 lett. l, analogo all’art. 212 cpv. 2bis LIFD,
fatta eccezione per un limite della deduzione a “un importo stabilito dal
diritto cantonale” (cfr. RtiD II-2009 di prossima pubblicazione; v. anche FF 2009 4095), anche il Ticino dovrà adattare la propria legislazione in questo senso. In base al nuovo articolo 72l LAID, i cantoni che non prevedono
ancora questo tipo di deduzione avranno due anni di tempo per potersi
conformare alla nuova normativa.
3.4
Nella presente
fattispecie, la doglianza del ricorrente in merito alla deduzione dai proventi
della retta dell’asilo nido non può essere accolta, per quanto esposto nei
precedenti considerandi.
4.
Il ricorrente contesta il numero di chilometri presi in considerazione dall’Ufficio di tassazione di __________. In effetti sostiene di percorrere quotidianamente,
per recarsi al posto di lavoro 41,3 chilometri, mentre la moglie __________, ne farebbe 70,6. Illustra in maniera dettagliata i percorsi compiuti sia da lui che
dalla moglie per raggiungere il luogo di lavoro. I tragitti, comprendono pure
la deviazione compiuta dai due coniugi (uno alla mattina, l’altra alla sera)
per portare e riprendere il figlio all’asilo nido ubicato a __________, in via __________
__________. Non potendo tenere in considerazione la retta dell’asilo nido del
figlio come deduzione dai proventi, non si può neppure ritenere, nel computo
dei chilometri percorsi quotidianamente dai due coniugi, la deviazione compiuta per raggiungere il comune di __________.
Quando i
costi di un veicolo privato, utilizzato per recarsi al luogo di lavoro vengono
riconosciuti, è legittimo non prendere in considerazione solamente la via più
breve, ma anche tenere in conto lo stato delle strade per poter scegliere il
tragitto che consente di risparmiare maggiormente tempo (Locher, op.
cit., n. 13 ad art. 26 LIFD, p. 649). Nel presente caso, non vi è ragione per non tenere in conto il tracciato più breve percorso da ogni coniuge per raggiungere il
luogo di lavoro.
L’autorità
fiscale aveva stabilito la percorrenza quotidiana dei coniugi in km 36 per il
ricorrente e in km 64 per la moglie __________, avvalendosi dei siti www.viamichelin.com
e maps.google.ch. Questa Camera si basa di regola, per il computo delle
distanze sull’”Indicatore delle distanze chilometriche da Bellinzona, Lugano,
Locarno verso il Ticino”, redatto dal Dipartimento delle finanze e
dell’economia (edizione 2005). In base a questa tabella, si evince che la
distanza tra __________ e __________ è di 9 chilometri (percorsi 4 volte al giorno ammontano a 36 km), mentre quella percorsa da __________ (__________–
__________) è di km 29 (effettuati 2 volte al giorno per un totale di 58 chilometri). Sulla base di tali indicazioni, le distanze determinanti avrebbero dovuto essere di,
rispettivamente, 36 (come giustamente deciso dall’Ufficio di tassazione di __________) e 58 chilometri. Ne consegue che l’autorità fiscale, che ha calcolato la deduzione delle spese di trasporto sul presupposto che la distanza fra domicilio e luogo di lavoro
fosse di 64 km, per la moglie __________ è stata addirittura generosa.
5.
Da ultimo, il ricorrente contesta il numero di giorni lavorativi presi in considerazione per la moglie __________, in relazione alla deduzione delle spese professionali legate all’utilizzo del veicolo privato.
Normalmente,
viene presa in considerazione una media di 220 giorni lavorativi all’anno.
Nella presente fattispecie l’autorità fiscale, dopo aver consultato
l’amministrazione del personale della ditta __________ __________, ha stabilito
in 221 il numero dei giorni lavorativi di __________ effettuati durante il periodo fiscale 2008. Secondo un consolidato principio nella procedura fiscale l’autorità di tassazione è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,
mentre è il contribuente ad avere l’onere della prova per quei fatti che concorrono
ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenza del Tribunale federale
n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n. 13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz.,
Zurigo 2002, p. 416 con rinvii). Il ricorrente ha per esempio apportato, a comprova dei giorni lavorativi effettuati nel periodo fiscale 2008, una dichiarazione del suo datore di lavoro che attestava il numero esatto di presenze giornaliere per l’anno
2008.
Per la moglie __________, non vi è nessuna dichiarazione di questo genere. In questa fattispecie incombeva al ricorrente dimostrare l’effettività
dei 230 giorni di lavoro compiuti dalla moglie durante il 2008.
A titolo
abbondanziale, si osserva che, anche se si volessero tenere in considerazione i 230 giorni, così come postulato dal contribuente in sede di ricorso, la deduzione per le spese di trasporto con il veicolo privato della moglie, se ci si fondasse sulle risultanze
dell’Indicatore delle distanze che viene solitamente usato (come visto, in tal
caso, il tragitto sarebbe di 29 chilometri), risulterebbe addirittura inferiore a quanto stabilito dall’autorità fiscale ed ammonterebbe a fr. 8'671.− (infatti 29 x 2
x 0.65 x 230).
Ne
consegue che quanto stabilito dall’autorità fiscale come deduzione per spese di trasporto tramite veicolo privato per la moglie __________ è più che favorevole
ai contribuenti.
6.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
La tassa di giustizia e le
spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 600.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 680.–
sono a
carico del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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