80.2009.171
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, sistema forfetario, passaggio al sistema delle spese effettive, definizione di immobile privato
1 settembre 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
80.2009.171
Data decisione, Autorità:
01.09.2010, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliare, sistema forfetario, passaggio al sistema delle spese effettive, definizione di immobile privato
DEDUZIONE SUI PROVENTI DELLA SOSTANZA
art. 32 cpv. 2 LIFD
art. 32 cpv. 4 LIFD
art. 31 cpv. 2 LT
art. 31 cpv. 4 LT
Incarto n.
80.2009.171
Lugano
1 settembre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 19 novembre 2009 contro la decisione del
7 ottobre 2009 in materia di IC 2005-2006.
Fatti
A. __________,
vedova di __________, deceduto nel 2008, è proprietaria dello stabile commerciale/abitativo
eretto negli anni '30 sul mapp. __________ di __________.
Nelle
dichiarazioni fiscali 2005/2006, i contribuenti avevano esposto un reddito
della sostanza immobiliare di, rispettivamente fr. 62'850.– (nel 2005) e fr. 63'200.–
(nel 2006), corrispondente al valore locativo del loro appartamento ed alle
pigioni provenienti dalla locazione di un monolocale e di un ristorante ubicato
al piano terreno dell’edificio. Avevano quindi fatto valere deduzioni per spese
di gestione e manutenzione nella misura di fr. 15'713.– (nel 2005) e fr.
15'800.– (nel 2006).
B. Notificando
alla contribuente le tassazioni IC/IFD 2005 e 2006, con separate decisioni del
5 novembre 2008, l’Ufficio di tassazione di Lugano Città commisurava il reddito
della sostanza immobiliare in, rispettivamente, fr. 63'600.– (nel 2005) e fr.
63'950.– (nel 2006), mentre ammetteva in deduzione spese di gestione e manutenzione
unicamente nella misura di fr. 5'600.– (nel 2005) e fr. 5'250.– (nel 2006), spiegando
nelle motivazioni allegate che le deduzioni per immobili commerciali vengono
ammesse “solo se effettive e documentate”.
C. La contribuente
impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 3 dicembre 2008, nel quale lamentava
la mancata deduzione delle spese di gestione e manutenzione effettive, come da
tabella allegata.
L’autorità
di tassazione, con separate decisioni del 7 ottobre 2009, ammetteva il reclamo per
l’IFD, aumentando a fr. 11'127.– (nel 2005) e fr. 32'250.– (nel 2006) le spese
immobiliari, come da domanda. Lo respingeva invece per l’IC, sostenendo che i
contribuenti avevano optato, con la dichiarazione fiscale 2005, per il sistema
forfetario, al quale erano pertanto vincolati per i successivi dieci anni come
previsto dalla legge.
D. Con
scritti del 4 e 18 novembre 2009, trasmessi a questa Camera per competenza, __________
ed il figlio RI 1, in rappresentanza della comunione ereditaria fu __________,
chiedono di poter dedurre le spese effettive anche per l’IC, contestando di essere
vincolati per dieci anni nella loro scelta.
Diritto
1. Nel caso in esame, non può non essere osservata la contraddittorietà
dell’operato dell’autorità di tassazione, che si è dapprima opposta alla concessione
delle deduzione forfettarie, sostenendo che l’immobile di __________ era
utilizzato da terzi a scopi prevalentemente commerciali, per poi inspiegabilmente
dipartirsi da questa prima motivazione ed opporsi anche alla concessione delle postulate
deduzioni effettive, perlomeno con riguardo all’imposta cantonale, argomentando
che i contribuenti erano ormai vincolati al sistema delle deduzioni forfettarie,
da loro liberamente scelto con l’inoltro della dichiarazione d’imposta 2005.
Il
risultato di questo comportamento contraddittorio è l’emissione di due
decisioni su reclamo del tutto infondate, perlomeno in materia di IC.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo
l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT di identico tenore,
il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione,
i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi.
Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare
il valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne
mantengono la redditività (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32.
LIFD, p. 219 s.; Bottoli,
Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; Känzig, Wehrsteuer, n. 161 ad art. 22 DIFD, p. 649; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983,
in: RTT 1983 p. 106).
2.2
Per
facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti,
invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni
immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva,
stabilita dal Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC
(art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge
tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi
di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del
24.
agosto 1992).
La
deduzione complessiva ammonta:
–
al 15% per l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni e/o del
valore locativo, se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile risale al
massimo a 10 anni prima;
–
al 25% per l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni e/o del
valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10
anni (cfr. art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre
1994; art. 2 cpv. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili
del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto
1992).
2.3
In materia di IFD, il
contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione
complessiva per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili (art. 3
Ordinanza cit. del 24 agosto 1992). In materia di IC, al contrario, il
contribuente che optava per il sistema della deduzione delle spese effettive, doveva
attenersi per un periodo di almeno dieci anni. Si riteneva infatti che la
deduzione complessiva calcolata dal Consiglio di Stato costituisse, in quanto
tale, una deduzione media che raggiungeva il proprio equilibrio durante un lasso
di tempo prolungato; per questa ragione si voleva impedire al proprietario di
passare da un sistema di deduzione all’altro, a seconda della convenienza (cfr.
Känzig, op. cit., n. 173, p. 662
s.).
Solo a contare dal 1°
gennaio 2010, il Consiglio di Stato si è allineato alla concezione del
Consiglio federale, riconoscendo la possibilità di cambiare sistema
anche a livello cantonale, nell’intento di consentire sempre al proprietario la
deduzione integrale dei costi effettivi (art. 2 cpv. 2 Regolamento cit.).
2.4
Contrariamente
a quanto sembra sostenere il ricorrente, questa modifica del trattamento
fiscale delle spese di manutenzione degli immobili non esplica tuttavia alcun
effetto retroattivo. Il contribuente potrà liberamente scegliere il metodo di
deduzione che più gli conviene, in relazione ad ogni singolo periodo fiscale,
unicamente a partire dalla dichiarazione d’imposta 2010, che sarà da presentare
nel 2011. A dire il vero, il nuovo ordinamento cantonale poteva già essere
utilizzato nel corso del 2009, procedendo alle manutenzioni necessarie e
facendo valere la deduzione effettiva già per l’anno fiscale 2009, mantenendo aperta
l’opportunità per il 2010 di utilizzare il forfait, se più favorevole. In
assenza di disposizioni che gli attribuiscano espressamente un effetto
retroattivo, non può invece trovare applicazione nei periodi
fiscali 2005 e 2006 qui in discussione (cfr., al proposito, RDAF 1999 II
pag. 543, consid. 1; decisione TF 2P.80/2002 del 30 ottobre 2002, consid. 4.1). Una sua applicazione retroattiva minaccerebbe infatti la certezza
del diritto dal profilo della prevedibilità delle misure statali, provocando
inevitabili disparità di trattamento (G.
Müller, Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, n. 74 ad art. 4).
D’altra
parte, contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità di tassazione nella decisione
qui impugnata, il limite di attesa di dieci anni concerneva unicamente il caso
del contribuente che optava per il metodo delle spese effettive. Il passaggio
dalla deduzione forfettaria a quella delle spese effettive era invece sempre possibile
anche sotto l’egida del vecchio ordinamento cantonale, senza dover conformarsi
ad un termine decennale. Ciò risultava inequivocabilmente dal tenore dell’art.
2.
cpv. 2 del Regolamento cantonale e dalle istruzioni della Divisione delle
contribuzioni, secondo cui solo il contribuente che sceglieva il sistema della
deduzione delle spese effettive doveva attenersi a questo sistema per un
periodo di almeno dieci anni (Circolare
n. 7/2005 del gennaio 2003 della Divisione delle contribuzioni, cifra 5.1.).
In simili
circostanze, è quindi immediatamente evidente che le decisioni qui impugnate
non possono essere tutelate.
3.
3.1.
Come
esposto in precedenza, il contribuente può avvalersi della deduzione complessiva
unicamente per i beni immobili privati. Questa agevolazione non entra invece in
considerazione per immobili utilizzati da terzi principalmente a fini
commerciali (art. 2 cpv. 3 Regolamento cit.; art. 4 Ordinanza cit.).
In
effetti, la deduzione forfettaria delle spese non deve condurre a lungo termine
ad un risultato manifestamente inesatto. In questo senso, se il proprietario fa
sopportare ai conduttori i costi di manutenzione, non vi è ragione di
consentirgli di beneficiare di una deduzione globale per spese che egli stesso
finisce per non doversi assumere (ASA 63 p. 736 = StE 1995 B 25.6 n. 27; Locher, Kommentar zum DBG, Therwil/Basilea
2001, n. 63 ad art. 32 LIFD).
3.2
La
questione a sapere se un immobile dato in locazione sia principalmente
utilizzato a scopi commerciali o privati dipende unicamente dal reddito
realizzato con le pigioni (BVR 2001 p. 296).
In linea
con la delimitazione tra sostanza commerciale e sostanza privata (cfr. Circolare n. 2 dell’Amministrazione
federale delle contribuzioni del 12 novembre 1992, in: ASA 61 p. 509), l’utilizzo di un immobile appartenente alla sostanza privata sarà
prevalentemente commerciale se le pigioni percepite dai locali adibiti a tale
uso superano il 50% del reddito complessivo (incluso l’eventuale valore
locativo). Per inverso, l’utilizzo sarà principalmente privato, nella misura in
cui l’immobile è utilizzato per almeno il 50% a scopo abitativo (decisione CDT
n. 80.2007.14 del 12 novembre 2007, in: RtiD I-2008 n. 3t).
3.3
Tornando
al caso in esame, l’autorità di tassazione ha commisurato il reddito proveniente
dallo stabile commerciale/abitativo di __________ in, rispettivamente, fr.
63'600.– (nel 2005) e fr. 63'950.– (nel 2006), corrispondenti al valore
locativo dell’appartamento occupato dai contribuenti (fr. 18'000.–) ed alle
pigioni incassate dalla locazione di un monolocale (fr. 3'600.– nel 2005 e fr.
2'750.– nel 2006) e di un ristorante ubicato al piano terreno dell’edificio (fr.
42'000.– nel 2005 e fr. 43'200.– nel 2006).
In
percentuale, i proventi dei locali adibiti ad uso commerciale rappresentano
oltre il 66% del reddito complessivo dell’immobile, incluso il valore locativo
dell’appartamento dei contribuenti. Senza la necessità di ulteriori
approfondimenti, è quindi manifesto un suo impiego commerciale preponderante, così
come del resto riconosciuto anche dall’Ufficio di tassazione nelle prime decisioni
del 5 novembre 2008. Come già anticipato, del tutto incomprensibile risulta
invece l’improvviso cambio di rotta dell’autorità di tassazione, che in sede di
reclamo si è addirittura opposta al postulato passaggio al sistema delle
deduzioni effettive, trascurando che l’immobile era per l’appunto utilizzato da
terzi principalmente a fini commerciali.
Anche per
questa ragione, le decisioni qui impugnate vanno senz’altro annullate.
4.
Il
ricorso deve pertanto essere accolto.
In
materia di IFD, le decisioni su reclamo del 7 ottobre 2009, benché fondate su
presupposti chiaramente errati, hanno già riconosciuto le spese effettive,
quantificandole in fr. 11'127.– (nel 2005) e fr. 32'250.– (nel 2006), come a
domanda dei ricorrenti. Le stesse sono del resto già da lungo tempo passate in
giudicato.
L’ufficio
di tassazione dovrà quindi pronunciarsi di nuovo sul reclamo dei ricorrenti in
materia di IC, ammettendo questa volta le deduzioni delle spese effettive. Gli
atti del presente procedimento gli vanno retrocessi per l’emissione di nuovi
conteggi.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è accolto.
§ Di
conseguenza, le decisioni su reclamo del 7 ottobre 2009 in materia di IC sono annullate e gli atti del procedimento retrocessi all’Ufficio di tassazione
per nuove decisioni e nuovi conteggi in merito alle spese effettive di
manutenzione dell’immobile eretto sul mapp. __________ di __________.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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