80.2009.172
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, ingegnere delle telecomunicazioni, frequenza di un EMBA
17 agosto 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
80.2009.172
Data decisione, Autorità:
17.08.2010, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, ingegnere delle telecomunicazioni, frequenza di un EMBA
REDDITO DA ATTIVITÀ DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. d LIFD
art. 34 let. b LIFD
art. 25 cpv. 1 let. d LT
art. 33 let. b LT
Incarto n.
80.2009.172
Lugano
17 agosto
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
CO 1
oggetto
ricorso del 24 novembre 2009 contro la decisione del
28 ottobre 2009 in materia di IC e IFD 2008.
Fatti
A. RI 1,
già in possesso di un diploma di ingegneria in telecomunicazioni presso la __________
(__________) di __________, lavora alle dipendenze di __________ come
responsabile della parte tecnica e innovativa del prodotto __________. Nel
2008, con l’accordo del datore di lavoro, si è iscritto ad un Executive Master
of Business Administration (EMBA), della durata di due anni, organizzato dalla __________
di __________.
B. Nella
dichiarazione fiscale del medesimo anno, il contribuente faceva valere le seguenti
spese professionali:
trasporto
dal domicilio al luogo di lavoro fr. 3'800.–
alloggio fr. 9'600.–
vitto fr. 3'200.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 2'400.–
perfezionamento
professionale fr. 13'210.–
totale fr. 32'210.–
Per
quanto concerne le spese di perfezionamento, il contribuente allegava una distinta
comprensiva di tutti i costi sostenuti nel 2008 per frequentare il master (due
rate semestrali ed il rimborso di cinquanta fra pranzi e cene) ed un seminario presso
il __________ di __________.
C. Notificandogli
la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 2 settembre 2009, l’Ufficio di
tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 55'100.– per
l’IC ed in fr. 58'400.– per l’IFD.
Per
quanto attiene in particolar modo alle spese di perfezionamento professionale, l’autorità
ammetteva in deduzione unicamente i costi di partecipazione al seminario di __________,
spiegando nelle motivazioni allegate che “le spese di formazione professionale
non sono deducibili”.
D. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30 settembre
2009, sostenendo che la frequentazione del master gli permetteva “di colmare le
lacune nei confronti dei neo laureati” su tematiche come la gestione di
progetti, la gestione dei rapporti interpersonali e l’approfondimento sui
processi innovativi, che all’epoca del suo diploma non rientravano ancora nelle
materie d’insegnamento delle scuole di ingegneria.
L’autorità
di tassazione, con decisione del 28 ottobre 2009, respingeva la richiesta, rilevando
che gli studi intrapresi presso la __________ di __________ non potevano essere
qualificati quali studi di mero perfezionamento professionale, ma rappresentavano
un’ulteriore formazione del contribuente.
E. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le argomentazioni
sollevate in sede di reclamo. Afferma in particolare di non frequentare il
master per ambire ad un nuovo posto di lavoro ma per poter svolgere nel
migliore dei modi la sua funzione attuale, producendo al proposito una dichiarazione
scritta del suo datore di lavoro.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d
LIFD, dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese
professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Gli altri
costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.2.
Dal
chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio
dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e
documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche,
valido per il periodo fiscale 2005). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).
Anche per
l’IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza; art. 34 lett. b LIFD).
1.3.
Non sono
quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese
necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per es. il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (decisione TF del 6 luglio 2005,2A.623/2004/sza; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,
n. 3.1). Sono invece spese di perfezionamento quelle che permettono al
contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa,
rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In questa
categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore,
seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami
che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese
inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come
nel caso dell'impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore
che dà gli esami di maestria (Circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,
n. 3.2; decisione TF del 6 luglio 2005,2A.623/2004/sza).
1.4.
In una
sentenza del 18 dicembre 2003 (inc.2A.277/2003, consid. 2-2.1/2.2 = RF 2004 p.
451), il Tribunale federale ha nuovamente affrontato il tema della delimitazione
tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con l’esercizio di
un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione vera e propria,
dall’altro. La stessa autorità ha confermato che sono deducibili unicamente i
costi di perfezionamento e riqualificazione che sono in relazione con
l’attività esercitata e che appaiono indicati per mantenere il posto di lavoro,
precisando nondimeno che un nesso causale diretto tra costi di formazione e
attività esercitata sussiste solo se il perfezionamento si riferisce a conoscenze
che vengono utilizzate nello svolgimento del lavoro. Esulano dal
perfezionamento i costi di formazione veri e propri, come pure i costi di una
formazione ulteriore, più avanzata, che consentono un avanzamento professionale
rispetto all’attività svolta.
L’Alta
Corte federale ha anche precisato che spese per una formazione continua, il cui
scopo è di ottenere una promozione o una posizione più elevata, chiaramente
differenziata dalla posizione precedente, oppure un cambiamento di professione,
non sono spese di perfezionamento secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD.
Questa
Camera, sulla falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha
così negato la deduzione per spese di perfezionamento professionale ai costi affrontati per frequentare un master MBA (Master of Business Administration), trattandosi di una formazione che fornisce al partecipante le conoscenze necessarie per
una carriera manageriale (CDT n. 80.2003.101 del 10 maggio 2004, in: RtiD
II-2004 n. 3t; ZStP 2001 p. 276; RF 2004 p. 451). Nello stesso senso si è
pronunciata nel caso di una contribuente che, conseguito il diploma di commercio, il certificato cantonale di capacità d’esercente ed il diploma della scuola di informatica
di gestione, aveva assunto la direzione di un ostello e frequentava a sua volta
un MBA organizzato dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana (SUPSI; cfr. CDT n. 80.2005.81 del 2 maggio 2006).
Considerandi
2.
2.1.
Come
esposto in narrativa, nel gravame in esame il ricorrente chiede di dedurre
l’importo complessivo di fr. 13'210.– a titolo di spese di perfezionamento
professionale. Di parere avverso l’autorità di tassazione, che ha riconosciuto
in deduzione unicamente i costi del seminario di __________, pari a fr. 160.–, non
invece le tasse di iscrizione all’EMBA organizzato dalla __________ di __________,
di complessivi 12'300 franchi, ed i relativi costi di vitto, stimati dal
ricorrente in fr. 750.–.
2.2
In base
alla costante giurisprudenza del Tribunale federale e di questa Camera, la
decisione dell’Ufficio di tassazione di qualificare come formazione i corsi
frequentati dal ricorrente alla __________ di __________ non può che essere condivisa.
È infatti indubbio che il conseguimento di un master non si limiti ad offrire
degli approfondimenti delle conoscenze professionali già possedute ed
esercitate da un diplomato svizzero. Al contrario, gli fornisce una formazione
ulteriore adatta ad aprirgli eccellenti opportunità professionali sia in Svizzera
sia all’estero.
Del
resto, è lo stesso ricorrente ad ammettere di avere delle lacune nei confronti
dei neo laureati su tematiche come la gestione di progetti, la gestione dei
rapporti interpersonali e l’approfondimento sui processi innovativi, che
all’epoca del suo diploma non rientravano ancora nelle materie d’insegnamento
delle scuole di ingegneria. Poco importa invece che il ricorrente abbia
mantenuto la stessa posizione all’interno della ditta. Come ha sostenuto il
Tribunale federale, respingendo il ricorso di un economista aziendale che, dopo
aver seguito un master MBA, sosteneva di aver mantenuto la stessa posizione
all’interno dell’istituto bancario in cui lavorava, la critica si fonda su una
visione ristretta ed immediata, quando invece occorre una valutazione più a
lungo termine. Ciò che conta è che i corsi frequentati abbiano migliorato le
possibilità di carriera del ricorrente sul lungo periodo, ossia in termini di
anni futuri, e ne abbiano aumentato in misura considerevole il valore sul
mercato del lavoro interno ed internazionale (cfr. sentenza del Tribunale 28
aprile 2006, n.2A.424/2005 consid. 4.3).
2.3
Di fronte
alla chiara dichiarazione scritta del suo datore di lavoro, allegata al presente
gravame, nella quale si attesta espressamente che il ricorrente ha sostenuto
tutti i costi di formazione per l’Executive MBA, non può infine essere preteso
che lo stesso si sia limitato a frequentare alcuni corsi postdiploma (CAS), che
consentono ai titolari di un diploma di una scuola universitaria o di una
scuola specializzata superiore di adeguare le proprie conoscenze all’evoluzione
in corso di alcuni settori specifici. A differenza di simili corsi postdiploma,
l’Executive Master of Business Administration (EMBA) qui in discussione,
così come anche il Master of Advanced Studies (MAS), hanno uno
scopo ben più ambizioso – approfondire le conoscenze in un settore specifico o
acquisire conoscenze specifiche in un nuovo settore – e si concludono con un
esame che, se superato, porta al rilascio di un “postdiploma” riconosciuto a
livello federale (cfr., al
proposito, Franzi, Le spese
professionali della persona fisica esercitante attività lucrativa dipendente
con particolare riferimento a quelle di formazione, perfezionamento e
riqualificazione, in: RtiD I-2008 p. 309).
3.
Da quanto precede, a questa Camera non resta che concludere che
tutti i costi affrontati dal ricorrente per frequentare i corsi del master organizzato
dalla __________ di __________ costituiscono spese di
formazione e non di mero perfezionamento, in quanto tali non deducibili dal
reddito imponibile (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
Per
quanto concerne invece i costi del seminario di __________, spettava al ricorrente
dimostrarne il contenuto e l’indipendenza dai corsi del master, conformemente
al consolidato principio secondo cui è il contribuente ad avere l’onere della
prova per quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso
l’erario (decisione TF 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n. 13t,
consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF 2A.209/2005 del 3
novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen
Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). La decisione impugnata, con la quale l’autorità di tassazione ha comunque
riconosciuto in deduzione l’importo di fr. 160.–, senza procedere ad
alcun approfondimento, appare pertanto finanche generosa con il ricorrente.
4.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 580.–
sono a carico
del ricorrente.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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