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Decisione

80.2009.172

Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, ingegnere delle telecomunicazioni, frequenza di un EMBA

17 agosto 2010Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1,

già in possesso di un diploma di ingegneria in telecomunicazioni presso la __________

(__________) di __________, lavora alle dipendenze di __________ come

responsabile della parte tecnica e innovativa del prodotto __________. Nel

2008, con l’accordo del datore di lavoro, si è iscritto ad un Executive Master

of Business Administration (EMBA), della durata di due anni, organizzato dalla __________

di __________.

B. Nella

dichiarazione fiscale del medesimo anno, il contribuente faceva valere le seguenti

spese professionali:

trasporto

dal domicilio al luogo di lavoro fr. 3'800.–

alloggio fr. 9'600.–

vitto fr. 3'200.–

altre

spese professionali (forfait) fr. 2'400.–

perfezionamento

professionale fr. 13'210.–

totale fr. 32'210.–

Per

quanto concerne le spese di perfezionamento, il contribuente allegava una distinta

comprensiva di tutti i costi sostenuti nel 2008 per frequentare il master (due

rate semestrali ed il rimborso di cinquanta fra pranzi e cene) ed un seminario presso

il __________ di __________.

C. Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 2 settembre 2009, l’Ufficio di

tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 55'100.– per

l’IC ed in fr. 58'400.– per l’IFD.

Per

quanto attiene in particolar modo alle spese di perfezionamento professionale, l’autorità

ammetteva in deduzione unicamente i costi di partecipazione al seminario di __________,

spiegando nelle motivazioni allegate che “le spese di formazione professionale

non sono deducibili”.

D. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30 settembre

2009, sostenendo che la frequentazione del master gli permetteva “di colmare le

lacune nei confronti dei neo laureati” su tematiche come la gestione di

progetti, la gestione dei rapporti interpersonali e l’approfondimento sui

processi innovativi, che all’epoca del suo diploma non rientravano ancora nelle

materie d’insegnamento delle scuole di ingegneria.

L’autorità

di tassazione, con decisione del 28 ottobre 2009, respingeva la richiesta, rilevando

che gli studi intrapresi presso la __________ di __________ non potevano essere

qualificati quali studi di mero perfezionamento professionale, ma rappresentavano

un’ulteriore formazione del contribuente.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le argomentazioni

sollevate in sede di reclamo. Afferma in particolare di non frequentare il

master per ambire ad un nuovo posto di lavoro ma per poter svolgere nel

migliore dei modi la sua funzione attuale, producendo al proposito una dichiarazione

scritta del suo datore di lavoro.

Diritto

1. 1.1.

Sia

secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d

LIFD, dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese

professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

Gli altri

costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

1.2.

Dal

chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio

dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e

documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche,

valido per il periodo fiscale 2005). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).

Anche per

l’IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza; art. 34 lett. b LIFD).

1.3.

Non sono

quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese

necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per es. il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (decisione TF del 6 luglio 2005,2A.623/2004/sza; Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.1). Sono invece spese di perfezionamento quelle che permettono al

contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa,

rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In questa

categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore,

seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami

che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese

inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come

nel caso dell'impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore

che dà gli esami di maestria (Circolare

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.2; decisione TF del 6 luglio 2005,2A.623/2004/sza).

1.4.

In una

sentenza del 18 dicembre 2003 (inc.2A.277/2003, consid. 2-2.1/2.2 = RF 2004 p.

451), il Tribunale federale ha nuovamente affrontato il tema della delimitazione

tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con l’esercizio di

un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione vera e propria,

dall’altro. La stessa autorità ha confermato che sono deducibili unicamente i

costi di perfezionamento e riqualificazione che sono in relazione con

l’attività esercitata e che appaiono indicati per mantenere il posto di lavoro,

precisando nondimeno che un nesso causale diretto tra costi di formazione e

attività esercitata sussiste solo se il perfezionamento si riferisce a conoscenze

che vengono utilizzate nello svolgimento del lavoro. Esulano dal

perfezionamento i costi di formazione veri e propri, come pure i costi di una

formazione ulteriore, più avanzata, che consentono un avanzamento professionale

rispetto all’attività svolta.

L’Alta

Corte federale ha anche precisato che spese per una formazione continua, il cui

scopo è di ottenere una promozione o una posizione più elevata, chiaramente

differenziata dalla posizione precedente, oppure un cambiamento di professione,

non sono spese di perfezionamento secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD.

Questa

Camera, sulla falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha

così negato la deduzione per spese di perfezionamento professionale ai costi affrontati per frequentare un master MBA (Master of Business Administration), trattandosi di una formazione che fornisce al partecipante le conoscenze necessarie per

una carriera manageriale (CDT n. 80.2003.101 del 10 maggio 2004, in: RtiD

II-2004 n. 3t; ZStP 2001 p. 276; RF 2004 p. 451). Nello stesso senso si è

pronunciata nel caso di una contribuente che, conseguito il diploma di commercio, il certificato cantonale di capacità d’esercente ed il diploma della scuola di informatica

di gestione, aveva assunto la direzione di un ostello e frequentava a sua volta

un MBA organizzato dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera

Italiana (SUPSI; cfr. CDT n. 80.2005.81 del 2 maggio 2006).

Considerandi

2.

2.1.

Come

esposto in narrativa, nel gravame in esame il ricorrente chiede di dedurre

l’importo complessivo di fr. 13'210.– a titolo di spese di perfezionamento

professionale. Di parere avverso l’autorità di tassazione, che ha riconosciuto

in deduzione unicamente i costi del seminario di __________, pari a fr. 160.–, non

invece le tasse di iscrizione all’EMBA organizzato dalla __________ di __________,

di complessivi 12'300 franchi, ed i relativi costi di vitto, stimati dal

ricorrente in fr. 750.–.

2.2

In base

alla costante giurisprudenza del Tribunale federale e di questa Camera, la

decisione dell’Ufficio di tassazione di qualificare come formazione i corsi

frequentati dal ricorrente alla __________ di __________ non può che essere condivisa.

È infatti indubbio che il conseguimento di un master non si limiti ad offrire

degli approfondimenti delle conoscenze professionali già possedute ed

esercitate da un diplomato svizzero. Al contrario, gli fornisce una formazione

ulteriore adatta ad aprirgli eccellenti opportunità professionali sia in Svizzera

sia all’estero.

Del

resto, è lo stesso ricorrente ad ammettere di avere delle lacune nei confronti

dei neo laureati su tematiche come la gestione di progetti, la gestione dei

rapporti interpersonali e l’approfondimento sui processi innovativi, che

all’epoca del suo diploma non rientravano ancora nelle materie d’insegnamento

delle scuole di ingegneria. Poco importa invece che il ricorrente abbia

mantenuto la stessa posizione all’interno della ditta. Come ha sostenuto il

Tribunale federale, respingendo il ricorso di un economista aziendale che, dopo

aver seguito un master MBA, sosteneva di aver mantenuto la stessa posizione

all’interno dell’istituto bancario in cui lavorava, la critica si fonda su una

visione ristretta ed immediata, quando invece occorre una valutazione più a

lungo termine. Ciò che conta è che i corsi frequentati abbiano migliorato le

possibilità di carriera del ricorrente sul lungo periodo, ossia in termini di

anni futuri, e ne abbiano aumentato in misura considerevole il valore sul

mercato del lavoro interno ed internazionale (cfr. sentenza del Tribunale 28

aprile 2006, n.2A.424/2005 consid. 4.3).

2.3

Di fronte

alla chiara dichiarazione scritta del suo datore di lavoro, allegata al presente

gravame, nella quale si attesta espressamente che il ricorrente ha sostenuto

tutti i costi di formazione per l’Executive MBA, non può infine essere preteso

che lo stesso si sia limitato a frequentare alcuni corsi postdiploma (CAS), che

consentono ai titolari di un diploma di una scuola universitaria o di una

scuola specializzata superiore di adeguare le proprie conoscenze all’evoluzione

in corso di alcuni settori specifici. A differenza di simili corsi postdiploma,

l’Executive Master of Business Administration (EMBA) qui in discussione,

così come anche il Master of Advanced Studies (MAS), hanno uno

scopo ben più ambizioso – approfondire le conoscenze in un settore specifico o

acquisire conoscenze specifiche in un nuovo settore – e si concludono con un

esame che, se superato, porta al rilascio di un “postdiploma” riconosciuto a

livello federale (cfr., al

proposito, Franzi, Le spese

professionali della persona fisica esercitante attività lucrativa dipendente

con particolare riferimento a quelle di formazione, perfezionamento e

riqualificazione, in: RtiD I-2008 p. 309).

3.

Da quanto precede, a questa Camera non resta che concludere che

tutti i costi affrontati dal ricorrente per frequentare i corsi del master organizzato

dalla __________ di __________ costituiscono spese di

formazione e non di mero perfezionamento, in quanto tali non deducibili dal

reddito imponibile (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

Per

quanto concerne invece i costi del seminario di __________, spettava al ricorrente

dimostrarne il contenuto e l’indipendenza dai corsi del master, conformemente

al consolidato principio secondo cui è il contribuente ad avere l’onere della

prova per quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (decisione TF 2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in: RtiD I-2007 n. 13t,

consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; decisione TF 2A.209/2005 del 3

novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen

Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). La decisione impugnata, con la quale l’autorità di tassazione ha comunque

riconosciuto in deduzione l’importo di fr. 160.–, senza procedere ad

alcun approfondimento, appare pertanto finanche generosa con il ricorrente.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 500.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 580.–

sono a carico

del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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