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Decisione

80.2009.173

Deduzioni: figli a carico, genitori divorziati, genitore che non ha la custodia dei figli e che paga alimenti

1 settembre 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il Pretore

della Giurisdizione di __________, con decisione del 30 luglio 2008, ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato tra RI 1 e __________. In base alla convenzione

sugli effetti accessori del divorzio, i figli __________ (1997) e __________

(1999) sono stati affidati alla custodia della madre, con libero diritto di

visita del padre. Quest’ultimo si è inoltre obbligato a versare un contributo

alimentare di fr. 1'000.– per ognuno dei figli e di fr. 300.– per la ex moglie.

B. Nella

dichiarazione fiscale 2008, RI 1 indicava di avere percepito un reddito da attività

indipendente di fr. 61'500.–. Tra le deduzioni, faceva valere gli alimenti versati

negli ultimi cinque mesi (fr. 11'500.–).

Notificandogli

la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 23 settembre 2009, l’Ufficio di

tassazione di Locarno commisurava il suo reddito imponibile in fr. 48'700.– per

l’IC ed in fr. 50'000.– per l’IFD. Rispetto alla dichiarazione presentata dal contribuente,

l’autorità aveva in particolare rettificato in fr. 66'000.– il reddito aziendale,

confermando per contro la postulata deduzione degli alimenti versati ai due figli

ed alla ex moglie a contare dal 1° agosto 2008.

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 7 ottobre 2009,

nel quale rivendicava, per i primi sette mesi dell’anno, la deduzione per figli

a carico. In alternativa, chiedeva invece che fossero perlomeno annualizzati

gli alimenti versati negli ultimi cinque mesi.

L’Ufficio

di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 28 ottobre 2009,

spiegando nelle motivazioni allegate che determinante per la concessione della

deduzione per i figli a carico è la situazione alla fine del periodo fiscale e

che né la legge né la giurisprudenza ammettono una deduzione proporzionale né

tanto meno un riporto all’anno degli alimenti versati ai figli ed alla ex

moglie a contare dal 1° agosto 2008.

D. Con

tempestivo ricorso alla camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato

dall’avv. RA 1, postula nuovamente la concessione della deduzione sociale per

figli a carico, che quantifica in fr. 12'716.70 per i primi sette mesi dell’anno.

Rinuncia invece a rivendicare, in via subordinata, un annualizzazione degli

alimenti versati negli ultimi cinque mesi dell’anno.

Diritto

1. 1.1.

Per l’art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito

netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno

di età, al cui sostentamento il contribuente provvede, 10'900.– franchi.

Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la quale però

l’ammontare è limitato a fr. 6'100.– (cfr. art. 213

cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art.

35 LIFD, p. 149).

L’aliquota

agevolata (la cosiddetta “aliquota A”), da parte sua, è riservata a:

- i

coniugi viventi in comunione domestica;

- i

contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati, nubili e

celibi, che vivono in comunione domestica con figli minorenni o con figli a

tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età al cui sostentamento

provvedono oppure con persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo

essenziale

(art. 35

cpv. 2 LT e art. 214 cpv. 2 LIFD).

1.2.

Come ha

ricordato il Tribunale federale in una sentenza del 4 settembre 2007, mediante

le deduzioni e le aliquote differenziate, il legislatore ha distinto

determinate categorie di contribuenti in funzione della rispettiva capacità

economica in modo da stabilire tra di loro, ed entro questi limiti ristretti,

una certa parità di trattamento.

In particolare, le persone separate o divorziate, così come i celibi e i

vedovi, sono distinte dall’ordinamento legale in base alla presenza di figli al

cui sostentamento (per l’essenziale) essi provvedono, con cui vivono in comunione domestica o, ancora, su cui esercitano l’autorità parentale. In effetti, se provvede al suo

sostentamento, un celibe, vedovo, divorziato o separato ha diritto alla deduzione sociale per figlio a carico e alla deduzione supplementare per oneri assicurativi (art. 213

cpv. 1 lett. a e 212 cpv. 1 LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 34

cpv. 1 lett. a e 32 cpv. 1 lett. g LT). Se, oltre a provvedere in

modo essenziale al suo sostentamento, il medesimo contribuente vive in comunione domestica con il figlio, egli ha diritto anche alla tariffa privilegiata per coniugi (art.

214 cpv. 2 LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 35 cpv. 2 LT). Inoltre, se

esercita l’autorità parentale sul figlio, il contribuente separato o divorziato

è imposto sugli alimenti che percepisce per il medesimo (art. 23 lett. f

LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 22 lett. f LT). L’altro genitore

può, da parte sua, dedurre la pensione alimentare che versa (art. 33 cpv. 1

lett. c LIFD; per l’imposta cantonale cfr. art. 32 cpv. 1 lett. c

LT). Pur se non regolato espressamente dalla legge, il medesimo regime si

applica anche ai concubini con figli, per i quali l’esistenza di comunione domestica è irrilevante sotto il profilo delle deduzioni e delle tariffe (sentenza del

Tribunale federale del 4 settembre 2007 n.2A.683/2006 consid. 5.1, con

riferimento a: ASA 69 p. 198, consid. 3; StE 2007 B 27.2 n. 30, consid. 3.2).

1.3.

Il

Tribunale federale ha anche precisato che, nel sistema di deduzioni e tariffe esposto, per ragioni di parità di trattamento un medesimo alleggerimento non può

di principio essere accordato più volte. Così, per non penalizzare le coppie

sposate, le quali possono beneficiare un’unica volta della tariffa per coniugi,

detta tariffa non può essere applicata ad entrambi i genitori separati o

divorziati, che sono d’altronde imposti separatamente sui loro rispettivi

redditi (DTF 131 II 553 consid. 3.4). Per gli stessi motivi, nemmeno la deduzione per figlio a carico può essere concessa due volte, ovvero sia al genitore che versa sia a

quello che riceve gli alimenti (sentenza del 4 settembre 2007 citata, consid. 5.2, con riferimento a: Hauser,

Zu den steuerrechtlichen Folgen des neuen Scheidungsrechts, insbesondere zur

gemeinsames elterlichen Sorge, in: ASA 68 p. 353 s., in part. p. 364 s.; Baumgartner, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a,

Basilea/Ginevra/Monaco 2000, n. 19 ad art. 35 LIFD).

1.4.

Sempre in

tale contesto, l’Alta Corte ha precisato ancora che, dal momento che gli

alimenti pagati sono deducibili dai proventi, il reddito fiscale del contribuente

che li versa risulta di per sé al netto di oneri per il figlio. Questo genitore non è pertanto considerato come contribuente che provvede al sostentamento

ai sensi dell’art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD. Il versamento della pensione alimentare costituisce uno spostamento di risorse: colui che riceve la pensione l’utilizza per i bisogni del figlio in aggiunta alle sue risorse personali a cui la pensione è assimilata e sulla quale è imposto. Di conseguenza, è questo, e solo questo genitore che,

sul piano fiscale, provvede al sostentamento, rispettivamente alla parte

essenziale del sostentamento, e ha diritto alla deduzione per figlio (cfr., in relazione ad una coppia di concubini: sentenza 2A.566/1997 del 12 gennaio 1999, in: ASA 69 p. 198, consid. 3; cfr. anche: Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge

und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 140; Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Therwil/Basilea

2001, n. 23 e 25 ad art. 35 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 24 ad art. 213; Baumgartner, op. cit., n. 32 ad art. 35 LIFD).

Certo, in aggiunta al contributo pecuniario versato per il figlio all’altro genitore, anche il debitore della pensione alimentare può trovarsi

a sopportare delle spese di mantenimento diretto, ad esempio quando esercita il suo diritto di visita. Per ragioni di praticabilità e di semplificazione, questi costi non vengono tuttavia presi in considerazione dal profilo fiscale (Locher, op. cit.; n. 26 ad art. 35; Richner/Frei/Kaufmann, loc. cit.; Hauser, op. cit., p. 365). Così come

concepito, l’ordinamento legale non prevede dunque alcun alleggerimento sociale

in questo senso per il genitore che versa una pensione alimentare. Questo

principio vale indipendentemente dall’ammontare di tali spese e quindi dal

fatto che il diritto di visita sia esercitato in maniera sporadica, mensile,

settimanale o in misura ancora più ampia e resta applicabile anche se l’importo

del contributo di mantenimento è inferiore alle deduzioni sociali per figlio (cfr. sentenza del 4 settembre 2007 citata, consid. 5.3).

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso

in discussione, dagli atti risulta che la situazione tra RI 1 e la ex moglie __________

si è modificata a partire dal 1° agosto 2008, ovvero in concomitanza con la

sentenza di divorzio pronunciata dal Pretore della giurisdizione di __________.

Da allora la custodia dei figli è stata attribuita alla madre, riservato un

diritto di visita del padre. Quest’ultimo si è per contro assunto l’obbligo di

versare un contributo alimentare di fr. 1'000.– al mese per ognuno dei figli e

di fr. 300.– per la ex moglie.

2.2

Applicando

i principi stabiliti dalla giurisprudenza, il ricorrente ha diritto alla deduzione degli alimenti versati alla ex moglie per il mantenimento proprio e dei figli minorenni. La

deduzione per figli a carico spetta per contro alla madre, la quale paga

l’imposta sugli alimenti stessi; alla madre deve poi anche essere riconosciuta

l’aliquota per coniugati.

Poco

importa invece che il divorzio sia intervenuto nel corso del periodo fiscale

qui in esame.

2.3

Per

quanto attiene alla deduzione per figli a carico, gli art. 213 cpv. 2 LIFD e 34

cpv. 3 LT precisano che le deduzioni sociali sono stabilite secondo la

“situazione alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento”. Di

conseguenza, se i presupposti per ottenere la deduzione non sono adempiuti al

31.

dicembre del periodo fiscale, il contribuente non ha diritto, per quel

periodo, alla deduzione sociale richiesta, anche se avesse provveduto al

mantenimento della persona indicata durante la maggior parte dell’anno;

inversamente, l’ammontare della deduzione non viene ridotta se le condizioni

per il suo ottenimento, adempiute al 31 dicembre, non lo sono state durante l’intero

anno (Jaques, in: Yersin/Noël [a

cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 3

ad art. 213, p. 1678).

Come ancora recentemente

ricordato da questa Camera (decisone CDT n. 80.2006.188 del 31 gennaio 2008,

in: RtiD II-2008 n. 7t), per quanto tale regola penalizzi il ricorrente, essa

si considera giustificata dalle esigenze di semplificazione che hanno ispirato

la scelta del legislatore. Il principio del giorno determinante presuppone infatti

una considerazione complessiva, che accetta il fatto che nel singolo caso un

contribuente possa essere avvantaggiato o svantaggiato. Ciò che più conta è che

il principio in discussione non produce una discriminazione generale di una

certa categoria di contribuenti, per il semplice fatto che una deduzione sociale vantaggiosa viene concessa a tutti i contribuenti anche se la modifica nella situazione personale si è verificata solo per breve tempo (Bosshard/Bosshard/Lüdin,

op. cit., p. 111, con riferimento a DTF 120 Ia 337). Tali considerazioni hanno così spinto la giurisprudenza e la dottrina a considerare quello del giorno determinante come un principio assoluto, che non può essere modificato in un singolo caso

a favore di un contribuente (Bosshard/Bosshard/Lüdin,

op. cit., p. 112).

2.4

Per le stesse ragioni, non

può evidentemente essere presa in considerazione neppure la proposta, peraltro

abbandonata in questa sede, di annualizzare gli alimenti versati

negli ultimi cinque mesi dell’anno ai due figli ed alla ex moglie. A

tale riguardo, ci si limita a segnalare che il ricorrente è già stato

avvantaggiato dall’applicazione dell’aliquota per coniugati. Se in materia di

IC, l’autorità di tassazione ha applicato l’eccezione prevista

dall’art. 35 cpv. 5 LT, secondo cui, per i

contribuenti vedovi, divorziati o separati legalmente o di fatto è applicata

l’aliquota per coniugati limitatamente al periodo fiscale durante il quale sono

rimasti vedovi o è avvenuto il divorzio o la separazione, in materia di IFD il

legislatore non introdotto alcuna eccezione, per cui il ricorrente non avrebbe

nemmeno avuto diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata ed ha quindi

goduto di un vantaggio illecito, dovuto verosimilmente ad un errore

dell’autorità di tassazione.

3.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 300.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 380.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto tributario

del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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