80.2009.175
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, infermiera diplomata, frequenza di un Master in Medical Humanities
1 ottobre 2010Italiano11 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2009.175
Data decisione, Autorità:
01.10.2010, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, infermiera diplomata, frequenza di un Master in Medical Humanities
COSTI E SPESE NON DEDUCIBILI
art. 26 cpv. 1 let. d LIFD
art. 25 cpv. 1 let. d LT
art. 33 let. b LT
art. 34 let. b LT
Incarto n.
80.2009.175
Lugano
1 ottobre
2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
CO 1
Oggetto
ricorso del 30 novembre 2009 contro la decisione del
28 ottobre 2009 in materia di IC e IFD 2006.
Fatti
A. RI 1,
coniugata con __________, di formazione infermiera diplomata CRS, lavora alle
dipendenze del __________ di Bellinzona ed è inoltre infermiera indipendente.
Dall’anno
accademico 2005/2006, la contribuente frequenta il Master in Medical Humanities
organizzato dalla Scuola Universitaria professionale della Svizzera Italiana
(SUPSI), articolato in tre anni di corsi post-diploma e un anno per la
produzione e difesa del lavoro finale di Master.
B. Nella
dichiarazione fiscale 2006, i coniugi __________ chiedevano, fra l’altro, la
deduzione dal reddito imponibile delle seguenti spese professionali della
moglie:
veicolo
privato fr. 8'125.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 2'400.–
perfezionamento
professionale fr. 5'350.–
totale fr. 15'875.–
Per
quanto concerne le spese di perfezionamento, i contribuenti precisavano in una
lettera allegata che gli importi rivendicati in deduzione corrispondevano alle
tasse di iscrizione al secondo corso annuale del Master in Medical Humanities (fr.
5'000.–) e ad un corso di lingue per adulti (fr. 350.–).
C. Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 30 luglio 2008, l’Ufficio di
tassazione di Locarno commisurava il reddito dell’attività dipendente della
moglie in fr. 38'531.– e quello della sua attività indipendente in fr. 8'000.–.
Quanto alle spese professionali, ammetteva in deduzione solo i costi di
trasporto ed il forfait per le altre spese. Negava per contro la deduzione
delle spese di perfezionamento professionale, argomentando che difettavano i
requisiti di legge.
D. I
contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 30 agosto 2008.
Chiedevano la deduzione della tassa di iscrizione al secondo corso del MAS in Medical
Humanities organizzato dalla SUPSI, omettendo invece di rivendicare la tassa di
iscrizione al corso per adulti.
L’autorità
di tassazione, con decisione del 28 ottobre 2009, respingeva nuovamente la
richiesta dei contribuenti, sostenendo che il MAS in questione rappresentava
una ulteriore formazione, che avrebbe permesso all’interessata di “di ottenere
delle promozioni o delle posizioni più elevate”.
E. Con tempestivo ricorso alla
Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 ripropongono la richiesta di
deduzione dell’importo di fr. 5'000.– dal reddito imponibile. Osservano in
particolare che l’iscrizione ai singoli corsi annuali era finalizzata al
perfezionamento delle proprie conoscenze professionali, aggiungendo poi che “la
decisione di proseguire con il ciclo formativo per cercare di ottenere anche il
titolo MAS è avvenuta unicamente in questi giorni ed in base al buon risultato
conseguito nei tre cicli di studio”.
Diritto
1. 1.1.
Sia
secondo l’art. 25 cpv. 1 lett. d LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d
LIFD, dal reddito da un’attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese
professionali, le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.
Gli altri
costi e spese non possono essere dedotti; tra questi le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).
1.2.
Dal
chiaro tenore letterale della legge emerge che le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio
dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e
documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente l’imposizione delle persone fisiche,
valido per il periodo fiscale 2005). Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall’art. 7 (art. 8 cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).
Anche per
l’IFD le spese per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l’esercizio dell’attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La deduzione non è ammessa, una volta ancora, se le spese riguardano la formazione vera e propria (art. 8 Ordinanza; art. 34 lett. b LIFD).
1.3.
Non sono
quindi deducibili le spese per la formazione di base, vale a dire le spese
necessarie per acquisire capacità e conoscenze per l’esercizio di una professione, per es. il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (decisione TF del 6 luglio 2005,2A.623/2004/sza; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,
n. 3.1). Sono invece spese di perfezionamento quelle che permettono al
contribuente di mantenersi aggiornato nella professione appresa,
rispettivamente di soddisfare le nuove e crescenti esigenze. In questa
categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già acquisite (per es. corsi di ripetizione o di perfezionamento propri del settore,
seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami
che possono rientrare in questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese
inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come
nel caso dell'impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore
che dà gli esami di maestria (Circolare
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,
n. 3.2; decisione TF del 6 luglio 2005,2A.623/2004/sza).
1.4.
In una
sentenza del 18 dicembre 2003 (inc.2A.277/2003, consid. 2-2.1/2.2 = RF 2004 p.
451), il Tribunale federale ha nuovamente affrontato il tema della delimitazione
tra spese di perfezionamento e riqualificazione connesse con l’esercizio di
un’attività professionale, da un lato, e spese di formazione vera e propria,
dall’altro. La stessa autorità ha confermato che sono deducibili unicamente i
costi di perfezionamento e riqualificazione che sono in relazione con
l’attività esercitata e che appaiono indicati per mantenere il posto di lavoro,
precisando nondimeno che un nesso causale diretto tra costi di formazione e
attività esercitata sussiste solo se il perfezionamento si riferisce a conoscenze
che vengono utilizzate nello svolgimento del lavoro. Esulano dal
perfezionamento i costi di formazione veri e propri, come pure i costi di una
formazione ulteriore, più avanzata, che consentono un avanzamento professionale
rispetto all’attività svolta.
L’Alta
Corte federale ha anche precisato che spese per una formazione continua, il cui
scopo è di ottenere una promozione o una posizione più elevata, chiaramente
differenziata dalla posizione precedente, oppure un cambiamento di professione,
non sono spese di perfezionamento secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD.
Questa
Camera, sulla falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha
così negato la deduzione per spese di perfezionamento professionale ai costi affrontati per frequentare un master MBA (Master of Business Administration), trattandosi di una formazione che fornisce al partecipante le conoscenze necessarie per
una carriera manageriale (CDT n. 80.2003.101 del 10 maggio 2004, in: RtiD
II-2004 n. 3t; ZStP 2001 p. 276; RF 2004 p. 451). Nello stesso senso si è
pronunciata nel caso di una contribuente che, conseguito il diploma di commercio, il certificato cantonale di capacità d’esercente ed il diploma della scuola di informatica
di gestione, aveva assunto la direzione di un ostello e frequentava a sua volta
un MBA organizzato dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera
Italiana (SUPSI; cfr. CDT n. 80.2005.81 del 2 maggio 2006).
Considerandi
2.
2.1.
Come
esposto in narrativa, dall’anno accademico 2005/2006 RI 1, titolare di un diploma
di infermiera CRS, frequenta il Master of Advanced Studies (MAS) in Medical Humanities
organizzato dalla SUPSI.
Dalla
consultazione del sito internet del Master risulta che lo scopo di quest’ultimo
è quello di fornire agli operatori sanitari, sociali, psico-educativi e
psicosociali (infermieri, psicologi, medici, quadri superiori in ambito
sanitario e amministrativo) le necessarie conoscenze per accrescere la loro
capacità di comprendere e vivere il bisogno, la fragilità e il dolore dei loro
ospiti, utenti o pazienti e delle loro famiglie. Esso si compone di tre distinti
corsi post-diploma, indipendenti l’uno
dall’altro e caratterizzati ognuno da specifiche peculiarità, e di un ulteriore
anno per la produzione e difesa di una tesi e di un Report di
best practice. Ogni corso, di durata annuale, prevede degli esami
finalizzati al conseguimento di un Certificate of Advanced
Studies (CAS).
Nel
periodo fiscale qui in esame, la ricorrente rivendica la deduzione della tassa
di iscrizione al secondo anno di corso, denominato “Sensi e sentimenti nella
cura”.
2.2
Chiamata
a giudicare il caso di un giovane laureato in economia alle dipendenze di una
banca, questa Camera ha già avuto modo di considerare che la frequenza di un singolo
modulo introduttivo di un MAS in Tax Law, pure organizzato dalla SUPSI, costituisse
un corso di perfezionamento in quanto tale deducibile dal reddito imponibile (CDT
n. 80.2005.88 del 14 luglio 2005, in: RtiD I-2006 n. 8t). In una successiva
decisione dell’11 maggio 2009, riallacciandosi alla giurisprudenza del Tribunale
federale, ha però negato la deduzione per spese di perfezionamento professionale ai costi affrontati da un altro laureato in economia, che nel corso degli anni aveva seguito
l’intero MAS in Tax Law, precisando che dai semplici corsi post-diploma
(CAS), che consentono ai titolari di un diploma di una scuola universitaria o
di una scuola specializzata superiore di adeguare le proprie conoscenze
all’evoluzione in corso di alcuni settori specifici, occorre distinguere gli studi
post-diploma, che hanno invece uno scopo ben più ambizioso e si concludono
con un esame che se superato porta al rilascio di un “postdiploma” riconosciuto
a livello federale (CDT n. 80.2008.120 dell’11 maggio 2009).
2.3
Tornando
al caso in esame, oggetto di discussione, come detto, è la tassa di iscrizione
di fr. 5'000.– al secondo modulo del MAS in Medical Humanities. Nel frattempo,
la contribuente ha tuttavia portato a termine con successo il percorso
formativo modulare e si è iscritta all’ultimo anno, caratterizzato dalla
produzione e dalla difesa del lavoro di Master.
Certo, la
ricorrente sottolinea in particolar modo di essersi iscritta ai singoli corsi
annuali allo scopo di approfondire le proprie conoscenze professionali,
quotidianamente sollecitate nell’ambito della sua attività professionale, e di
essersi decisa a completare il ciclo di studio solo in un secondo momento.
Senza voler mettere in dubbio le sue argomentazioni, decisiva rimane però la circostanza
che la contribuente ha seguito, nel corso degli anni, l’intero MAS in Medical
Humanities. Una simile formazione complementare non configura un
semplice approfondimento ed aggiornamento delle sue conoscenze di base, come
potrebbe avvenire frequentando un singolo corso postdiploma oppure delle
settimane di corsi di perfezionamento, ma gli ha permesso di conseguire un
titolo di studio riconosciuto e rispettato sul mondo del lavoro, che ha
migliorato considerevolmente le sue aspettative professionali (cfr. decisione TF n.2A.424/2005 del 28 aprile 2006).
Come già
manifestato nel parallelo caso del laureato in economia che frequenta l’intero
MAS in Tax Law, anche la durata della formazione ed il relativo dispendio finanziario,
da considerarsi sull’arco dei tre anni di studi frequentati dalla contribuente,
costituiscono un indizio più che convincente per concludere che si tratta di un
investimento sul lungo termine e non semplicemente di un ripasso delle
conoscenze a sua disposizione acquisite con le formazioni precedenti (decisione
TF n.2A.623/2004 del 6 luglio 2005).
2.4
Da tutto
quanto precede, a questa Camera non resta che concludere che la tassa di
iscrizione al secondo corso annuale del Master in Medical Humanities, di fr. 5'000.–,
costituisce spesa di formazione e non di mero perfezionamento, in quanto tale
non deducibile dal reddito imponibile (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett.
b LIFD).
3.
Il
ricorso è conseguentemente respinto.
Tassa di
giustizia e spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
processuali consistenti:
a. nella
tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle
spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un
totale di fr. 380.–
sono a carico
dei ricorrenti.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio di
__________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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