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Decisione

80.2009.179

Sottrazione e recupero d'imposta: garanzie processuali, applicazione art. 6 CEDU, in dubio pro reo, stima degli elementi sottratti, diritto di tacere, valutazione anticipata delle prove

28 marzo 2011Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

è stato illimitatamente assoggettato all’imposta in Svizzera e nel Canton

Ticino fino al 9 ottobre 2001, quando ha annunciato la partenza per l’estero.

In seguito è rimasto limitatamente imponibile, per l’esercizio di un’attività

lucrativa indipendente.

Il

contribuente dichiarava di essere dirigente delle società __________ di __________

e __________ di __________.

Questi i

principali elementi imponibili risultanti dalle tassazioni IC/IFD dei periodi

dal 1993/94 al 2002:

1993/94

1995/96

1997/98

1999/2000

2001/2002

reddito aziendale

355’335

207’371

134’000

150’000

46’748

reddito sostanza

218

14’163

151’789

35’236

12’322

redd. imponib. IC

254’199

3’537

103’900

146’086

163’389

redd. per aliquota IC

254’199

78’826

115’968

221’443

184’254

redd. imponib. IFD

275’181

69’583

224’417

146’865

263’750

redd. per aliquota IFD

275’181

83’151

236’638

222’623

263’750

sostanza imponibile

6'565’770

10'911’405

8'431’674

7'792’105

7'214’522

sostanza per aliquota

6'665’770

15'196’429

13'238’184

13'022’330

8'421’295

B. Nell’ambito

di un’inchiesta penale per reati legati al commercio di canapa e derivati, nel

maggio del 2003 il Ministero pubblico del Canton Ticino perquisiva i locali di

Bissone occupati da RI 1 e sequestrava documentazione. La Divisione delle contribuzioni

consultava gli atti del procedimento penale e segnalava all’Amministrazione

federale delle contribuzioni (AFC) i sospetti fondati di gravi infrazioni

fiscali.

Il 21

agosto 2003, il capo del Dipartimento federale delle finanze Kaspar Villiger autorizzava

l’AFC ad avviare un’inchiesta fiscale speciale nei confronti di RI 1, sulla

base di “sospetti giustificati di gravi infrazioni fiscali”, fondati in

particolare sulla mancata dichiarazione della “totalità dei redditi percepiti

mediante l’attività in campo pubblicitario, anche grazie a documenti falsi”,

come pure dei “redditi percepiti dalla società __________” e sul fatto di aver

“simulato il cambiamento di domicilio fiscale”.

Con

diffida del 13 dicembre 2004, l’CO 1 gli notificava l’apertura delle procedure

di recupero d’imposta e di contravvenzione, in relazione ad una presunta

sottrazione d’imposta relativa ai periodi fiscali dal 1993/94 al 2001/2002.

C. Il

12 aprile 2007 la Divisione affari penali e inchieste (DAPI) dell’AFC chiudeva

l’inchiesta fiscale speciale e trasmetteva all’accusato ed allCO 1 il proprio

rapporto. Rilevato che RI 1 aveva svolto diverse attività, utilizzando varie

strutture societarie, il rapporto sottolineava che egli aveva conseguito

ingenti guadagni non dichiarati al fisco.

La

sottrazione d’imposta si riferiva in parte alle attività esercitate tramite la

sua __________ ed altre società, con sede in Svizzera ed all’estero. Come era

già stato accertato dalla magistratura italiana, tali strutture erano state

impiegate nel quadro di reati fiscali contro l’erario italiano, mediante

l’emissione di fatture per prestazioni in parte inesistenti. L’inchiesta della

DAPI aveva permesso di verificare che l’accusato aveva presentato dei conti

annuali incompleti, avendo omesso in particolare di registrare le operazioni svolte

mediante conti bancari fiduciari.

La DAPI

aveva inoltre accertato che l’accusato era avente diritto economico di una

società panamense (__________), cui erano intestate alcune relazioni bancarie

non dichiarate, come pure di una società con sede a __________ (__________), a

sua volta titolare di conti bancari, anche se in questo secondo caso dai

documenti risultava che avente diritto economico era la suocera __________.

Per

l’imposta federale diretta (IFD), gli importi sottratti erano così commisurati:

periodo fiscale 1993/94

Fr.

prescrizione intervenuta

periodo fiscale 1995/96

ripresa per __________ (media annua)

fr.

2'950’000

ripresa per __________ (media annua)

fr.

460’000

importo da aggiungere ai redditi già imposti

fr.

3'410’000

periodo fiscale 1997/98

ripresa per questione __________ (media annua)

fr.

4'510’000

ripresa per questione __________ (media annua)

fr.

431’150

importo da aggiungere ai redditi già imposti (media

annua)

fr.

4'941’150

periodo fiscale 1999/2000

__________ (media annua)

fr.

385’000

__________ (media annua)

fr.

31’300

__________ (media annua)

fr.

180’000

ripresa per attività in ambito telefonico (media

annua)

fr.

588’350

importo da aggiungere ai redditi già imposti (media

annua)

fr.

1'184’650

periodo fiscale 2001/2002

__________ (media annua)

fr.

184’450

ripresa per attività in ambito telefonico (media

annua)

fr.

510’250

importo da aggiungere ai redditi già imposti (media

annua)

fr.

694’700

Per la

commisurazione della multa, la DAPI proponeva l’importo equivalente ad una

volta l’imposta sottratta.

L’autorità

federale contestava all’accusato anche dei reati di partecipazione e dei

delitti fiscali.

D. L’11

maggio 2007, RI 1 presentava le sue osservazioni al rapporto della DAPI, invocando

il rispetto dei principi previsti nelle procedure di carattere penale ed in

particolar modo del principio in dubio pro reo. Chiedeva inoltre che la

procedura fosse sospesa fino alla conclusione del procedimento penale e

postulava diversi complementi istruttori.

La DAPI

prendeva posizione con scritto del 6 luglio 2007, contestando dapprima di aver

posto l’onere della prova a carico dell’imputato, essendo le sue constatazioni

“certe”. Quanto alla postulata sospensione, si rimetteva alla valutazione

dell’autorità cantonale. Infine respingeva le richieste di ulteriori atti di

inchiesta in base ad un apprezzamento anticipato delle prove.

E. Il

2 aprile 2009, l’CO 1 notificava a RI 1 le decisioni concernenti il recupero

d’imposta e le multe per sottrazione d’imposta. Per quanto attiene alla

sostanza sottratta, conformemente al rapporto della DAPI la commisurava come

segue:

01.01.1993

fr.

8'800’000

deposito __________ (valutato)

01.01.1999

fr.

10'105’173

deposito __________

In

relazione alla contestazione del domicilio in Svizzera, l’autorità cantonale

osservava che, tenuto conto degli obblighi procedurali posti a carico del

contribuente, quest’ultimo non poteva che essere considerato illimitatamente

imponibile nei periodi litigiosi. L’UPS precisava inoltre che i guadagni

incassati con la __________ non erano considerati nella decisione.

Il

recupero d’imposta cantonale e comunale per gli anni dal 1993 al 2002 ammontava

a fr. 8'255'599.30, compresi gli interessi di ritardo; le multe per sottrazione

d’imposta (per il periodo dal 1995 al 2002) erano commisurate in fr.

5'734'263.35.

Per

l’IFD, l’ammontare del recupero e la multa erano stabiliti in fr. 5'801'860.20,

compresi gli interessi di ritardo.

F. L’accusato

impugnava le suddette decisioni con reclamo del 3 aprile 2009, contestando

l’omissione dell’assunzione delle prove già richieste nelle osservazioni al

rapporto della DAPI, cioè accertamenti in merito al domicilio legale del

contribuente dopo la separazione e l’inoltro di una rogatoria in Italia per

acquisire una perizia e delle sentenze, allo scopo di verificare l’esatta

entità degli importi percepiti dai clienti __________.

L’UPS

respingeva il reclamo con decisione del 3 dicembre 2009. In relazione ai guadagni conseguiti dal reclamante mediante la __________, l’autorità fiscale argomentava

che il rapporto della DAPI aveva ricostruito i flussi finanziari e che le

spiegazioni fornite dal contribuente per sostenere di non aver conseguito alcun

reddito non potevano esser prese in considerazione “in quanto mai documentate”.

Una rogatoria per acquisire la documentazione indicata sarebbe stata pertanto

superflua.

Quanto al

domicilio, l’UPS sottolineava che l’accusato non aveva provato di averlo

trasferito all’estero e che comunque la prova che i rapporti con la moglie

erano proseguiti anche dopo la separazione legale era rappresentata dal loro

arresto avvenuto nel 2008 per contrabbando di sigarette. In ogni caso,

l’accusato sarebbe stato imponibile in Svizzera, dove aveva svolto le sue attività.

G. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula, in via

principale, l’annullamento delle decisioni di recupero d’imposta e di multa e,

in via subordinata, il rinvio degli atti all’autorità fiscale per supplementi

d’inchiesta, in particolare per l’inoltro di una rogatoria in Italia.

L’insorgente

contesta dapprima la tesi dell’autorità fiscale, che ha escluso l’applicabilità

alla procedura di recupero e di contravvenzione delle garanzie dell’art. 6

CEDU.

Per

quanto concerne l’assoggettamento in Svizzera nei periodi fiscali oggetto del

procedimento dopo il 1997, il ricorrente censura le argomentazioni

dell’autorità fiscale, rilevando che la separazione dalla moglie non esclude

che egli abbia mantenuto “rapporti ottimali” con lei. In ogni caso, l’onere

della prova sarebbe a carico dell’autorità, secondo l’art. 6 CEDU.

Il

ricorrente contesta poi nuovamente la ricostruzione dei fattori imponibili

relativi alla questione __________, per il fatto che non terrebbe conto della

restituzione ai clienti italiani, come documentato da una perizia già agli atti

e come potrebbe essere verificato mediante l’assunzione di mezzi di prova per

via rogatoriale.

Infine,

l’accusato censura la ricostruzione dei fatti relativi ai conti bancari intestati

alla __________ e alla __________, lamentando un’ulteriore inversione

dell’onere della prova.

H. Nelle

sue osservazioni del 1° febbraio 2010, la Divisione delle contribuzioni propone

di respingere il ricorso. Il ricorrente

ha replicato in data 18 febbraio 2010. L’autorità fiscale infine ha presentato

una duplica il 1° marzo 2010.

Delle rispettive

considerazioni si dirà in seguito, in quanto necessario.

Diritto

1. 1.1.

Le

decisioni impugnate hanno per oggetto il recupero dell’imposta, che secondo

l’autorità fiscale il ricorrente ha sottratto nei periodi fiscali dal 1993 al

2002. Inoltre, per i periodi fiscali a partire dal 1995, al contribuente è

stata pure inflitta una multa per sottrazione d’imposta.

1.2.

L’autorità

fiscale può ritornare su una propria decisione cresciuta in giudicato se sono

adempiuti i presupposti per il ricupero d'imposta, cioè se esistono fatti o

prove sconosciute al momento della tassazione, che permettono di stabilire che

a torto una tassazione non è stata eseguita, o che la tassazione definitiva era incompleta (cfr. art. 236 cpv. 1 LT; art. 151 cpv. 1 LIFD; CDT n.132 del 23

giugno 1994 in re E.M.; CDT n. 80.97.00218 del 10 febbraio 1998 in re M.L.B.). Questa norma consente di rivedere una tassazione definitiva indipendentemente

dall'esistenza di una sottrazione di imposta secondo gli articoli 258 LT e 175

LIFD, vale a dire indipendentemente da una colpa (intenzione o negligenza

nell'indurre in errore l'autorità fiscale) del contribuente (cfr. Bernasconi, Contravvenzioni e delitti fiscali, Lugano 1986, p. 36 s.). Il ricupero di imposta non può tuttavia essere eseguito,

se il contribuente ha inoltrato una dichiarazione completa e precisa del suo

reddito, della sua sostanza e del suo capitale, quando l'autorità di tassazione ne ha accettata la valutazione, quand'anche risultasse in seguito insufficiente (cfr. art.

236 cpv. 2 LT; art. 151 cpv. 2 LIFD).

1.3.

Per gli articoli 258 cpv.

1 LT e 175 cpv. 1 LIFD il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza,

fa in modo che una tassazione sia indebitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta, è punito con la multa.

La multa equivale di regola all’importo dell’imposta sottratta. In caso di

colpa lieve, può essere ridotta fino a un terzo e, in caso di colpa grave,

aumentata fino al triplo dell’imposta sottratta (art. 258 cpv. 2 LT e art. 175

cpv. 2 LIFD).

Se il contribuente

denuncia spontaneamente la sottrazione prima che essa sia nota all’autorità

fiscale, la multa è ridotta a un quinto dell’imposta sottratta (art. 258 cpv. 3

LT e art. 175 cpv. 3 LIFD).

Considerandi

2.

2.1.

Il primo

aspetto litigioso concerne l’applicazione delle garanzie procedurali previste

dall’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle

libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101). L’insorgente ritiene infatti che la

procedura che ha condotto alla decisione impugnata sia una “procedura

istruttoria di carattere penale”, nel cui ambito devono trovare applicazione i

diritti garantiti dall’art. 6 CEDU. Di diverso avviso l’autorità resistente, la

quale sottolinea che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’art.

6.

CEDU non trova applicazione nelle procedure di recupero d’imposta. Ne

discenderebbe la conseguenza che resta in vigore l’obbligo di collaborazione

del contribuente.

2.2

In due

casi concernenti la Svizzera, già nel 1997 la Corte Europea dei diritti

dell’uomo ha riconosciuto che i procedimenti di contravvenzione per sottrazione

d’imposta si devono considerare di carattere penale (cfr. le decisioni del 29 agosto 1997, n. 19958/92 e n. 20919/92, Reports 1997-V; v. anche Mini, La

compatibilità di alcune disposizioni di diritto penale fiscale svizzero con la

CEDU, in RtiD II-2004, pp. 487-504, p. 488; Oesterhelt,

Anwendbarkeit von Art. 6 EMRK auf Steuerverfahren, in ASA 75/2007, pp. 593-631,

p. 601 ss.).

Di

conseguenza, nella procedura di contravvenzione per sottrazione d’imposta si

applicano le garanzie del procedimento penale, fra le quali la presunzione

d’innocenza (DTF 121 II 273 consid. 3).

2.3

In una

sentenza del 2001, la Corte europea dei diritti umani ha poi stabilito che il

tentativo delle autorità svizzere di costringere un contribuente a dare

informazioni nell’ambito di un procedimento per sottrazione d’imposta

costituisce una violazione della CEDU (sentenza n. 31827/96 del 3 maggio 2001

della Corte europea dei diritti dell’uomo). Il ricorrente, un maestro di sci in

pensione, aveva omesso di dichiarare fra il 1979 e il 1985 alcuni investimenti

patrimoniali ed i relativi redditi. Nell’ambito del procedimento di

contravvenzione per sottrazione d’imposta, aveva rivelato l’ammontare degli

importi sottratti ma si era però rifiutato di produrre la documentazione

richiestagli dall’autorità di tassazione. Per questo diniego era stato sanzionato,

dapprima con una multa di fr. 1000.–, che era passata in giudicato, e poi con

una di fr. 2000.–. La Corte ha ribadito che, sebbene tale articolo non lo

menzioni espressamente, il diritto di tacere e di non contribuire alla propria

incriminazione costituiscono norme internazionali generalmente riconosciute,

che sono al centro della nozione di processo equo garantita dall’art. 6 § 1

CEDU. In particolare, il diritto di non contribuire alla propria incriminazione

presuppone che le autorità cerchino di fondare la loro argomentazione senza

ricorrere a mezzi di prova ottenuti con la costrizione o con pressioni. Ponendo

l’accusato al riparo da una coercizione abusiva da parte dell’autorità, la

garanzia in questione si prefigge di evitare errori giudiziari ed a tutelare il

risultato voluto dall’art. 6 CEDU (sentenza n. 31827/96 del 3 maggio 2001, §

64; cfr. anche Pedroli, Gli

accordi bilaterali II e lo scambio di informazioni fiscali: 2. Gli accordi

sull’associazione a Schengen e contro la frode, Manno 2005, p. 60; Mini, op.cit., pp. 493-494; inoltre la

sentenza CDT n. 80.2006.128 del 23 gennaio 2007 in RtiD II-2007 n. 18t consid. 3.3.).

2.4

È vero,

come sostiene la Divisione delle contribuzioni nelle sue osservazioni, che le

stesse garanzie non si applicano nell’ambito della procedura di recupero

d’imposta.

Secondo

il Tribunale federale, il ricupero d’imposta costituisce la riscossione a posteriori

di imposte che a torto non si sono potute percepire nel quadro della procedura

di tassazione. Avendo la stessa natura del credito d’imposta primitivo,

non ha carattere penale (DTF 121 II 257 consid. 4b). Il recupero d’imposta è pertanto

soggetto solo a requisiti di carattere oggettivo, presuppone cioè che una

tassazione sia stata indebitamente omessa o che sia rimasta incompleta e che

sia dato un motivo di ricupero. Non è per contro necessario che al contribuente

si possa rimproverare una colpa. I diritti e gli obblighi del contribuente sono

dunque gli stessi che durante la procedura di tassazione (articoli 153 cpv. 3

LIFD e 238 cpv. 3 LT). I contribuenti devono in particolar modo fare tutto il

necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (articoli 126 cpv. 1

LIFD e 200 cpv. 1 LT).

Proprio perché quella di

ricupero è una procedura puramente fiscale e non penale fiscale, nel suo ambito

non è applicabile l’art. 6 CEDU (sentenza del Tribunale federale del 27

febbraio 2007 n.2A.300/2006, in RF 2007 p. 369, consid. 3.3, con riferimento a

DTF 121 II 273 consid. 3b e 4b).

Il Tribunale

federale ha inoltre escluso che le garanzie dell’art. 6 CEDU, ed in particolare

il diritto di non contribuire alla propria accusa, debbano essere applicate in

un caso in cui l’amministrazione fiscale abbia congiunto le due procedure ma la

commissione di ricorso le abbia poi disgiunte (cfr. anche le sentenze del

Tribunale federale del 23 agosto 2010 n.2C_51/2010 consid. 2.2 e del 23 febbraio 2006 n.2A.480/2005, in RF 2006 p. 372 consid.

2.4.1

).

2.5

Nel caso

in esame, le procedure di recupero d’imposta e di contravvenzione sono tuttavia

state congiunte fin dall’inizio e le decisioni dell’autorità fiscale, in cui

esse sono sfociate, concernono sia l’aspetto puramente fiscale sia quello

penale.

È

pertanto evidente che le garanzie processuali in discussione debbano essere osservate,

poiché altrimenti basterebbe affiancare al procedimento penale quello finalizzato

al recupero dell’imposta sottratta per far venir meno la tutela prevista dalla

CEDU (cfr. anche Bezgovsek, Art. 6

Ziff. 1 EMRK und das steuerrechtliche Vefahren, Zurigo 2002, p. 344).

3.

3.1.

Stabilito

che il procedimento nei confronti del ricorrente sottostà alle garanzie previste

dall’art. 6 CEDU per le “accuse penali”, si tratta di stabilire in quale modo

ciò condizioni la procedura in corso. L’insorgente ritiene in particolar modo

che l’autorità fiscale abbia violato i principi nemo tenetur e in

dubio pro reo.

3.2

Il diritto di non contribuire

alla propria incriminazione (principio “nemo tenetur se ipsum accusare”),

che è implicito nella nozione di equo processo affermata dall’art. 6 CEDU,

impone alle autorità di cercare di fondare le loro argomentazioni senza ricorrere a elementi di prova ottenuti mediante costrizione o pressioni, contro la volontà dell’accusato. Proteggendo quest’ultimo dalla coercizione abusiva delle autorità, tale garanzia mira a evitare errori giudiziari e a perseguire il

risultato voluto dall’art. 6 CEDU. Pertanto, l’art. 6 CEDU tutela il

contribuente contro l’utilizzazione nella procedura penale di informazioni ottenute nel quadro della procedura ordinaria di tassazione e di ricupero d’imposta, nella

quale egli ha l’obbligo di collaborare alla definizione dei suoi elementi

imponibili (sentenza del Tribunale federale del 17 febbraio 2005 n.2A.67/2004,

consid. 4.2).

Così si spiega

l’inserimento, nelle leggi sulle imposte dirette, delle nuove disposizioni volute propr io per conformare il diritto tributario svizzero all’art. 6 CEDU. Per evitare

che l’autorità possa eludere le garanzie previste da quest’ultimo articolo,

avviando dapprima un procedimento di ricupero, nel quale può esigere la

collaborazione del contribuente, per poi impiegare i mezzi di prova così

raccolti ai fini di una successiva punizione del contribuente per contravvenzione d’imposta, la legge stabilisce esplicitamente che:

·

se non viene aperto un procedimento penale per sottrazione d’imposta quando si apre il procedimento di ricupero, il contribuente deve essere informato

che la procedura penale può essere avviata in seguito (articoli 153 cpv. 1bis

LIFD e 238 cpv. 1bis LT);

·

i mezzi di prova raccolti per una procedura di ricupero d’imposta

possono essere impiegati nell’ambito di un procedimento penale per sottrazione d’imposta soltanto se non sono stati ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d’ufficio con inversione dell’onere della prova né sotto comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali (articoli 183 cpv. 1bis LIFD e 266 cpv. 2bis

LT)

(cfr. la sentenza CDT n. 80.2008.119 del 25 novembre 2009 consid. 2.4.).

3.3

Il

principio in dubio pro reo, ricavato dalla presunzione d’innocenza, è

una regola concernente anzitutto l’onere della prova, che impone all’autorità

d’accusa di provare la colpevolezza dell’accusato, al quale per contro non può

essere imposto di dimostrare di non essere colpevole. Quale regola concernente

la valutazione delle prove, implica inoltre che l’autorità penale non può dichiararsi

convinta di una ricostruzione dei fatti sfavorevole all'imputato quando,

secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistono dubbi (DTF

127.

I 38 consid. 2a).

Dalla

presunzione d’innocenza e dal principio in dubio pro reo che ne deriva discende

anche la regola per cui la multa tributaria non può fondarsi su elementi di fatto

che, in base ad una valutazione oggettiva dell’insieme delle prove, è dubbio

che si siano verificati oppure appaiono solo verosimili. Se le autorità fiscali

accertano dei fatti che fondano l’obbligo fiscale solo ad un livello di

verosimiglianza, senza invece giungere alla convinzione che essi si siano

verificati, tali elementi di fatto non possono costituire il fondamento per una

multa tributaria. Ciò non esclude tuttavia che l’ammontare dei fattori di

reddito e di sostanza sottratti all’imposizione possa essere stabilito mediante

una stima, nel quadro della valutazione delle prove, se in tal modo è possibile

accertarlo con una sufficiente certezza, poiché la stima rappresenta una forma

particolare di prova indiziaria (cfr. la sentenza del Tribunale federale del 21

giugno 2010 n.2C_632/2009 consid. 2.4.2, con riferimento alla sentenza del 13

luglio 2001 n.2A.572/1999 consid. 5d).

4.

4.1.

Il

ricorrente contesta in primo luogo di essere stato assoggettato alle imposte

dirette in Svizzera, nei periodi fiscali che sono oggetto del procedimento

litigioso. Sostiene infatti di essersi separato dalla moglie il 17 ottobre 1997

e di aver lasciato contestualmente il domicilio in Svizzera, per costituirne

uno nuovo a __________ con la sua nuova compagna.

4.2

Il Tribunale

federale ha già stabilito che, se un contribuente costituisce un domicilio in

Svizzera e riconosce di esservi illimitatamente imponibile, non può più

contestare l’assoggettamento all’imposta nelle procedure di recupero d’imposta

e di contravvenzione per sottrazione d’imposta. La contestazione del domicilio

a tale momento costituisce infatti un venire contra factum proprium,

cioè una violazione della buona fede (cfr. ASA 53 p. 191 = RF 1984 p. 611 =

RDAF 1986 p. 15, consid. 2; inoltre la sentenza inedita del 17 maggio 1995, n.

2P.43/1993, citata da Arnold/Meier/Spinnler,

Steuerpflicht bei Auslandsbezug, in ASA 70/2001 p. 10, nota a piè di pagina

30).

4.3

Nella

fattispecie, l’accusato è stato domiciliato a __________ fino al 9 ottobre

2001, quando ha comunicato all’autorità comunale la sua partenza per l’estero.

In tutti i periodi fiscali fino a tale momento, ha inoltrato le dichiarazioni

d’imposta ed ha ricevuto, senza contestarle, le rispettive decisioni di tassazione.

Nel

rispetto del principio della buona fede, si deve pertanto ammettere che egli è

stato assoggettato illimitatamente all’imposta nel Canton Ticino ed in Svizzera

fino al 9 ottobre 2001.

Del

resto, egli non dimostra in qual modo una simile conclusione sarebbe in contrasto

con l’art. 6 CEDU.

4.4

Peraltro,

pare ben difficile negare che il ricorrente fosse effettivamente assoggettato

alle imposte in Svizzera negli anni in discussione. Oltre ad esercitarvi le sue

attività lucrative, la sua famiglia vi risiedeva – in particolare la figlia

minorenne, che ha frequentato le scuole dell’obbligo e il liceo nel __________

–, vi era proprietario di una villa lussuosa, con un’ampia autorimessa dove

conservava le automobili che formavano la sua collezione, e vi deteneva ed

amministrava l’importante patrimonio.

Il solo

argomento su cui si fonda la tesi del ricorrente è rappresentato dalla sua separazione

dalla moglie, documentata da una risposta di causa del 1998. Dagli atti non

risulta tuttavia che egli abbia lasciato il domicilio in seguito alla

separazione. Anzi, la circostanza che sia stata la moglie a trasferirsi a __________

induce a ritenere che la casa di __________ sia rimasta il centro degli interessi

dell’accusato.

Né si

possono trarre conclusioni decisive dall’ordinanza del giudice delle indagini

preliminari (GIP) di __________, che concerne gli arresti domiciliari in

relazione all’indagine in corso a quel momento contro il ricorrente. È infatti

evidente che quest’ultimo, per poter beneficiare della misura degli arresti

domiciliari, avesse bisogno di un domicilio in Italia; come si vede

dall’ordinanza del giudice, lo ha trovato “presso __________”. Cosa che non

basta ancora a dimostrare che vi abbia anche trasferito il centro degli

interessi vitali.

4.5

Per

quanto concerne l’assoggettamento in Svizzera e nel Canton Ticino nei periodi

fiscali in discussione, le decisioni impugnate non possono che essere

confermate.

5.

5.1.

Il

ricorso censura quindi la ricostruzione dei fattori imponibili non dichiarati,

che si riferiscono alla __________ __________ A suo avviso, l’autorità fiscale

avrebbe ignorato le risultanze di una relazione, da lui prodotta, che dimostrerebbe

che, in base all’esito dei procedimenti penali italiani, tutti gli importi

provenienti dalle attività di sovrafatturazione di __________ erano stati

rimborsati ai clienti italiani.

5.2

Come

anticipato in narrativa, la questione __________ si riferisce ad un’inchiesta

penale condotta dalla magistratura italiana. La società in questione, insieme

ad altre strutture societarie riconducibili all’accusato, erano state impiegate

nel quadro di reati fiscali contro l’erario italiano, mediante l’emissione di

fatture per prestazioni in parte inesistenti.

Riassumendo,

le società di diritto italiano __________ srl, __________ srl e __________ srl

offrivano servizi in ambito pubblicitario a società con sede in Italia. Sulla

base dei contratti stipulati con queste ultime, emettevano fatture ed incassavano

i compensi pattuiti. A fronte delle prestazioni contrattuali convenute con i

loro clienti italiani, le suddette società pubblicitarie appaltavano alla __________

svizzera (fino al 1996) ed alla __________ SA di __________ (BVI) l’esecuzione

di parte dei servizi promessi. Lo scopo di tali ulteriori contratti era di ostacolare

la verifica, da parte del fisco italiano, dell’effettiva fornitura delle

prestazioni pattuite, da parte delle società cui erano stati attribuiti gli

appalti in questione. In tal modo, i fondi dei clienti italiani potevano essere

trasferiti sui conti bancari svizzeri.

Come

sottolinea la DAPI nel suo rapporto, i versamenti che le società italiane __________

srl, __________ srl e __________ srl facevano alla __________ svizzera non

venivano registrati contabilmente da quest’ultima, poiché incassati su conti

bancari ritenuti fiduciari. Di conseguenza, il fisco elvetico non ne era a

conoscenza.

Non

avendo registrato i ricavi in questione, la __________ svizzera doveva a questo

punto dimostrare tuttavia di disporre delle risorse necessarie per sostenere i

propri costi. A tal fine, stipulava dei contratti simulati, che le permettevano

di giustificare l’origine dei fondi contabilizzati come ricavi, senza destare sospetti

o rivelare l’esistenza dei conti bancari fiduciari e delle operazioni bancarie

su di essi avvenute. Le società che concludevano i contratti simulati erano

legate a loro volta a RI 1 oppure al suo partner in affari e amico __________.

Una

minima parte dei fondi versati sui conti bancari “fiduciari” era utilizzata per

saldare le fatture regolarmente emesse e contabilizzate dalla __________

svizzera. L’accusato usava il resto dei fondi per coprire le spese causate dal

meccanismo di fatturazione di prestazioni inesistenti e per la restituzione di

una parte degli importi incassati agli organi delle società italiane che

avevano versato gli onorari, mantenendo per sé un utile adeguato.

5.3

L’inchiesta

della DAPI ha permesso di verificare che l’accusato ha presentato dei conti

annuali incompleti, avendo omesso in particolare di registrare le operazioni

svolte mediante conti bancari fiduciari.

I conti

della __________ registravano infatti, quali ricavi, gli importi documentati

dai contratti simulati conclusi con le società controllate dal ricorrente e dal

suo amico __________. I ricavi in discussione erano commisurati in funzione

della copertura dei costi della società e del conseguimento di un utile

adeguato.

La

contabilità relativa invece alla gestione dei conti bancari fiduciari

dell’accusato è stata ricostruita a posteriori da una società di consulenza

internazionale (__________), su ordine dello stesso ricorrente, per esser messa

a disposizione degli inquirenti italiani. I ricavi sono costituiti da tutte le

fatture indirizzate alle tre società italiane __________ srl, __________ srl e __________

srl e ad altri clienti, mentre le uscite sono rappresentate dai costi e dai

prelevamenti a contanti.

Per

quanto attiene alla questione sollevata nel ricorso, gli importi restituiti

mediante bonifico bancario agli organi delle società clienti finali italiane,

figurano nella ricostruzione dei conti alla voce “resi”. Il rapporto della DAPI

sottolinea, in questo contesto, che una parte delle restituzioni in questione è

avvenuta su conti cifrati.

La

totalità delle restituzioni ammonta mediamente alla metà delle entrate totali

dell’anno preso in considerazione. Per esempio, nel 1993 i “resi” sono pari a

fr. 12'220'241.– su entrate totali di fr. 25'296'088.–; nel 1994, sono fr.

15'193'313.– su fr. 31'493'574.–; nei sette anni fra il 1992 e il 1998, le

entrate complessivi sono state pari a fr. 198'826'114.– e le restituzioni sono

state di fr. 89'912'257.–.

5.4

Fra le

uscite devono poi essere considerati i prelevamenti a contanti, che si aggiungono

ai “resi”. Tali prelevamenti sono serviti sia a pagare costi economicamente

giustificati sia per restituzioni agli organi dei clienti italiani ed infine

per versamenti a favore delle persone che hanno ideato il meccanismo di

fatturazione di prestazioni inesistenti, fra le quali figura l’insorgente. Tali

importi rappresentano circa un quarto dell’insieme delle uscite verificate; nei

sette anni, si tratta di un ammontare complessivo di fr. 45'142'771.–, su

uscite totali pari a fr. 198'669'646.–.

Ebbene,

la DAPI ha proceduto ad una minuziosa ricostruzione della destinazione di tali

prelevamenti, decidendo infine di aggiungere agli elementi già dichiarati

dall’accusato, oltre agli importi direttamente bonificati ai suoi familiari,

solo quei prelevamenti che sono stati destinati al finanziamento di oggetti o

spese riconducibili a RI 1 e ai suoi familiari. Da tali importi ha poi dedotto

l’ammontare della multa inflittagli dalla magistratura italiana. Questo è

dunque il calcolo dei redditi imponibili che sono oggetto del recupero

d’imposta:

Anno

Bonifici ai familiari

Prelievi a contanti

Multa e spese

totale

1992.

fr.

1'850’000

fr.

1'850’000

1993.

fr.

2'800’000

fr.

2'800’000

1994.

fr.

159’022

fr.

2'950’000

fr.

3'100’000

1995.

fr.

159’645

fr.

3'450’000

fr.

3'600’000

1996.

fr.

28’036

fr.

5'400’000

fr.

5'420’000

1997.

fr.

850’000

fr.

- 80’000

fr.

770’000

1998.

fr.

600’000

fr.

- 600’000

fr.

0.

1999.

fr.

100’000

fr.

- 100’000

fr.

0.

Per

quanto attiene ai bonifici ai familiari, si tratta di bonifici a debito dei

conti bancari, di cui è stata beneficiaria la moglie dell’accusato, negli anni

1994, 1995 e 1996.

Quanto ai

prelievi a contanti, come già accennato, la DAPI ha ricostruito con acribia

l’impiego di tali capitali ed ha proceduto al recupero di quei soli redditi che

sono risultati legati al suo tenore di vita personale. Queste in estrema

sintesi le destinazioni dei prelievi che sono stati considerati dalla DAPI:

·

simulazione di un prestito da parte di __________

(moglie dell’accusato), nel 1992;

·

pigioni simulate pagate alla __________;

·

pigioni simulate pagate alla __________;

·

finanziamenti alla __________ di __________;

·

finanziamenti alla __________;

·

finanziamenti a favore del conto __________;

·

finanziamento della costruzione di Villa __________

a __________ __________;

·

finanziamento della __________ srl di __________;

·

finanziamento della __________ srl;

·

finanziamento della proprietà immobiliare in __________;

·

acquisto e riparazione di automobili ed

imbarcazioni;

·

finanziamento di altri conti bancari di cui

l’accusato o la moglie erano beneficiari economici;

·

diverse operazioni relative a RI 1;

·

versamenti su conti bancari della __________

Ltd.;

·

pagamenti tramite la __________ di __________.

Si tratta

in totale, sull’arco di otto anni, di un ammontare di 18 milioni di franchi,

quando si è detto che i prelevamenti in contanti, solo fra il 1992 e il 1998,

superavano i 45 milioni.

5.5

L’insorgente

ritiene che l’autorità fiscale abbia rovesciato l’onere probatorio, violando in

tal modo l’art. 6 CEDU, per il fatto che avrebbe escluso l’esistenza di “pagamenti

all’estero compensabili con prelievi a debito dei conti svizzeri”, cosa che invece

potrebbe essere dimostrata acquisendo per via rogatoriale degli atti relativi

ai procedimenti penali italiani. La tesi ricorsuale è supportata da una

perizia, che il ricorrente ha commissionato al dott. __________, per verificare

l’esito delle risultanze dei procedimenti penali. Il perito sostiene che le

restituzioni complessive a favore dei clienti italiani sarebbero ammontate ad

“un importo complessivo (derivante da false fatturazioni) ‘non inferiore’ a oltre

169.

miliardi di lire”.

A tale

riguardo deve essere dapprima sottolineato che, diversamente dalle affermazioni

contenute nella suddetta perizia di parte, le ricostruzioni intraprese dalla

DAPI si fondano su una precisa e documentata analisi dei conti svizzeri – di

cui, almeno in parte, le autorità penali estere non disponevano – e della documentazione

su cui si è fondato il rapporto della __________, del quale si sono servite le

stesse autorità giudiziarie italiane. Come poc’anzi rilevato (cfr. in

particolare il consid. 4.4.), la DAPI non ha semplicemente attribuito

all’accusato, quale reddito sottratto, tutto quanto questi aveva prelevato dai

conti “fiduciari” scoperti, ma ha scrupolosamente distinto, entro tali importi,

quanto restituito ai clienti italiani, le altre spese legate alle attività

commerciali del contribuente ed infine gli importi di cui quest’ultimo si è

servito per sostenere spese personali o per la sua famiglia.

Di fronte

ad una ricostruzione tanto precisa e circostanziata, non può certo bastare il

semplice riferimento ad una perizia commissionata dallo stesso accusato.

La stessa

DAPI, del resto, nel suo rapporto (pagina 49) propone anche una possibile

spiegazione delle discrepanze fra gli esiti dei suoi accertamenti e quelli

della perizia di parte. Premesso che la relazione del dott. __________ sarebbe

incompleta, in quanto basata solo sulle prime pagine della sentenza di condanna

del Tribunale di __________, l’autorità fiscale federale fa notare di non aver

esteso le sue indagini a “tutte le relazioni bancarie oggetto del procedimento

penale italiano”, ma di essersi limitata a quelle che interessavano il

contribuente. L’autorità giudiziaria italiana invece si sarebbe occupata anche

di altre persone coinvolte nel procedimento a danno del fisco italiano, in

particolare dei signori __________ e __________, che acquisivano clienti in

Italia. La DAPI ritiene dunque verosimile che una parte dei compensi fatturati

a carico dei clienti italiani sia stata incassata su conti non riconducibili a RI

1, se non addirittura a sua insaputa.

5.6

In

relazione all’onere della prova, nella decisione impugnata, l‘UPS ha sostenuto

che, “in presenza di indizi precisi rendenti verosimile la fattispecie di una

sottrazione d’imposta è poi il contribuente a dover provare il contrario”.

Una

simile formulazione riflette la situazione propria della procedura di

tassazione e, di conseguenza, di quella di recupero d’imposta. È vero infatti

che in quel contesto vige il principio secondo cui il fisco è tenuto a

dimostrare l'esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico

impositivo, mentre è il contribuente ad avere l'onere della prova per i fatti

che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l'erario (cfr. p. es. DTF 133 II 153 consid.

4.

; 121 II 257 consid. 4c/aa).

Incombe

pertanto all’autorità fiscale l’onere di provare l’esistenza di elementi imponibili

che non sono stati dichiarati. Se le prove raccolte forniscono indizi

sufficienti dell’esistenza di elementi imponibili, spetta nuovamente al

contribuente di stabilire la correttezza di ciò che afferma e di assumersi

l’onere della prova del fatto che giustifica la sua esenzione. Lo stesso vale

quando la versione dei fatti esposta dall’autorità è verosimile secondo

l’esperienza della vita. In queste circostanze, l’onere della prova del

contrario di quanto sostenuto dall’autorità è a carico del contribuente (cfr.

p. es. la sentenza del Tribunale federale del 14 settembre

2009.

n.2C_199/2009, in RDAF 2009 II 560 consid. 3.1 e giurisprudenza citata).

È però dubbio che gli

stessi principi possano valere in una procedura penale nel cui ambito devono

essere garantiti i diritti processuali previsti dall’art. 6 CEDU ed in

particolar modo il principio in dubio pro reo. Come già anticipato (v. supra,

consid. 2.3.), tale garanzia processuale implica che, se le

autorità fiscali accertano dei fatti che fondano l’obbligo fiscale solo ad un

livello di verosimiglianza, senza invece giungere alla convinzione che essi si

siano verificati, tali elementi di fatto non possono costituire il fondamento

per una multa tributaria, sebbene ciò non escluda tuttavia che l’ammontare dei

fattori di reddito e di sostanza sottratti all’imposizione possa essere

stabilito mediante una stima, nel quadro della valutazione delle prove.

6.

6.1.

Come già ricordato, il

ricorrente censura in particolare il rifiuto dell’autorità inquirente di

acquisire per rogatoria “la perizia della __________ citata

nel rapporto, nonché le sentenze penali e amministrative, relative a tutti i

clienti che hanno beneficiato delle restituzioni” (cfr. osservazioni dell’11

maggio 2007 al rapporto DAPI del 12 aprile 2007).

6.2

Contro la

notificazione del rapporto e contro il suo contenuto non è ammesso alcun

rimedio giuridico. La reiezione di una domanda di complemento dell’inchiesta

può essere impugnata nel successivo procedimento per sottrazione d’imposta

oppure in quello per frode fiscale ovvero per appropriazione indebita d’imposta

alla fonte (art. 193 cpv. 4 LIFD). Nel quadro di un'inchiesta della DAPI vige pertanto

il principio secondo cui non è dato nessun rimedio giuridico (cfr. la sentenza

del Tribunale federale dell’11 novembre 1999, in GAAC 63.52 consid. 3a).

La Camera

di diritto tributario è pertanto legittimata a pronunciarsi in merito alla

domanda di complemento d’inchiesta respinta dall’autorità inquirente.

6.3

Nel caso concreto,

l’autorità resistente non ha tuttavia violato l’art. 6 CEDU, negando i

complementi istruttori invocati dall’accusato.

Anche nell’ambito di un

procedimento penale, infatti, il giudice deve considerare ed ammettere solo

quei mezzi di prova, quelle citazioni di testi e quelle questioni che secondo

il suo apprezzamento sono rilevanti giuridicamente ed ai fini della decisione

(cfr. DTF 125 I 135 consid. 6 e giurisprudenza citata). Pure secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, in linea di

principio spetta alle giurisdizioni nazionali valutare gli elementi raccolti e

la rilevanza di quelli di cui gli imputati desiderano la produzione (cfr. p.

es. la sentenza del 6 dicembre 1988, Barberà, Messegué e Jabardo c. Spagna,

Serie A n. 146, § 68; cfr. anche Piquerez,

Traité de procédure pénale suisse, Zurigo 2006, § 67, n. 487, p. 311).

Di fronte

alla precisione ed all’attendibilità della ricostruzione intrapresa dalla DAPI,

non si vede quale utilità possano avere i mezzi di prova di cui l’insorgente

chiede ancora l’assunzione.

Tanto il

perito di parte quanto l’accusato sembrano peraltro ignorare le chiare risultanze

della sentenza di condanna del 18 luglio 2001, sulla quale pure il dott. __________

sostiene di essersi fondato per allestire il suo rapporto. Dalla pronuncia

dell’autorità giudiziaria si evincono infatti gli importi delle restituzioni ai

clienti, distinguendo fra quelli in contanti e quelli mediante bonifici bancari.

Per quanto attiene proprio alle “restituzioni avvenute in contanti”,

l’ammontare dei pagamenti è il seguente (importi in milioni di lire italiane):

cliente

1992.

1993.

1994.

1995.

1996.

1997.

totale

396’000

396’000

300’000

300’000

203’000

322’000

525’000

929’000

929’000

622’000

428’750

1'050’750

1'291’500

2'126’000

2'492’373

5'909’873

150’000

105’750

255’750

96’450

96’450

75’000

75’000

623’000

405’000

1'028’000

518’400

500’000

700’669

1'000’000

1'290’000

1'350’000

5'359’069

513’428

94’101

607’529

Totale

1'447’400

2'187’500

1'911’097

4'624’851

5'011’573

1'350’000

16'532’421

È

pertanto innegabile che gli importi, considerati dall’autorità inquirente ai

fini della decisione contestata, coincidano esattamente con quelli che emergono

dalla suddetta sentenza di condanna.

Non si

comprende allora come il ricorrente possa pretendere che siano ordinati dei

complementi istruttori mediante rogatoria in Italia, sulla sola base

dell’affermazione, contenuta nella relazione del dott. __________, secondo cui le

restituzioni complessive sarebbero ammontate ad oltre 169 miliardi di lire.

6.4

Si

aggiunga che la richiesta di inoltrare “una rogatoria volta ad acquisire agli

atti la perizia della __________ citata nel rapporto, nonché le sentenze penali

e amministrative, relative a tutti i clienti che hanno beneficiato delle

restituzioni” appare tanto generica da risultare anche di difficile

concretizzazione. Né si dice presso quale autorità giudiziaria dovrebbe essere

inoltrata la rogatoria – tanto più che si premette che, oltre al Tribunale di __________,

si sarebbero occupati della questione anche quello di __________ e “altre sedi

giudiziarie” –, così come non si definisce con precisione in quale modo

l’assistenza giudiziaria auspicata potrebbe sovvertire le conclusioni cui è

pervenuta l’indagine svolta in Svizzera. Non si dimentichi che le operazioni

finanziarie al centro del meccanismo fraudolento si sono svolte in Svizzera e

che la DAPI ha potuto associare i prelevamenti a contanti alle diverse spese o

alle altre forme di impiego dei fondi da parte dell’accusato. Non è dunque

ragionevole attendersi che la documentazione eventualmente reperibile presso le

autorità giudiziarie italiane possa sovvertire queste conclusioni, dalle quali

è emersa in modo estremamente limpido la parte dei prelevamenti che è

effettivamente stata destinata alla copertura di spese private.

Si può

anche osservare, a tale riguardo, che pare ben difficile credere che il ricorrente

abbia restituito ai clienti italiani “la totalità dei proventi della

fatturazione __________”. Non è certo pensabile che egli abbia organizzato il

complesso meccanismo, con l’impiego di diverse strutture societarie a lui

riconducibili, e che si sia assunto tutti i rischi connessi, senza trarne alcun

beneficio personale.

6.5

Del

resto, come sostenuto dall’autorità fiscale, ben difficilmente la DAPI o l’UPS

potrebbero inoltrare una rogatoria per ottenere l’assistenza giudiziaria delle autorità

italiane.

In primo

luogo, la circostanza che l’art. 191 LIFD faccia rinvio agli articoli 19–50 della

legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS

313.

), per quanto attiene alla procedura applicabile, non costituisce

certamente una base legale per l’assistenza giudiziaria internazionale. L’art.

30.

DPA obbliga infatti solo le autorità amministrative della Confederazione,

dei Cantoni e dei Comuni a prestar assistenza, nell’espletamento dei loro

compiti, alle autorità incaricate del procedimento e del giudizio in materia di

cause penali amministrative.

Quanto

all’assistenza giudiziaria internazionale, è vero che le rogatorie sono ammissibili

anche se si riferiscono a truffe in materia fiscale. In particolare, mentre

l’art. 3 cpv. 3 della Legge federale del 20 marzo 1981 sull’assistenza

internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) dichiara irricevibile la

rogatoria se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione

di tributi fiscali, la lettera a della stessa disposizione prevede

tuttavia un’eccezione se il procedimento verte su una truffa in materia

fiscale. Sebbene la suddetta normativa estenda il campo d’applicazione

dell’assistenza giudiziaria rispetto a quello previsto dalla Convenzione

europea di assistenza giudiziaria in materia penale (CEAG; RS 0.351.1), che

all’art. 2 lett. a consente di rifiutare la collaborazione se la

rogatoria concerne reati fiscali, è tuttavia evidente che la Svizzera non

potrebbe pretendere che essa sia applicata dall’Italia, trattandosi di diritto

interno svizzero.

L’insorgente

invoca tuttavia anche l’art. II cpv. 3 dell’Accordo del 10 settembre 1998 tra

la Svizzera e l’Italia che completa la Convenzione europea di assistenza

giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l’applicazione

(RS 0.351.945.41), che a sua volta estende l’assistenza giudiziaria anche

ai procedimenti che riguardano una truffa in materia fiscale. Tuttavia, la

collaborazione presuppone che la competenza per la repressione dei reati, per i

quali è inoltrata la rogatoria, sia “delle autorità giudiziarie della parte

richiedente” (art. 1 cpv. 1 CEAG) o, perlomeno, se invece è competente

un’autorità amministrativa, che “sia prevista, durante la procedura, la

possibilità di investire un’autorità giudiziaria competente in materia penale”

(art. II cpv. 1 dell’Accordo italo-svizzero citato; nello stesso senso l’art. 1

cpv. 3 del Secondo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di

assistenza giudiziaria in materia penale 8 novembre 2001 [RS 0.351.12]).

Ora, come

noto, la Confederazione, quando nel 2004 ha sottoscritto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità

europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione,

all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.362.31), ha

sottoscritto una dichiarazione sull’assistenza giudiziaria in materia penale,

con la quale ha dichiarato che “i reati fiscali nel

settore dell’imposizione diretta, perseguiti dalle autorità svizzere, non

possono dar luogo, al momento dell’entrata in vigore del presente accordo, ad

un ricorso davanti ad un organo giurisdizionale competente, in particolare in

materia penale”. Infatti, con tale Accordo la Svizzera ha recepito fra l’altro

l’art. 49 lett. a della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAAS), che ha lo stesso contenuto delle

disposizioni appena citate.

Ne

consegue che le autorità fiscali competenti per il perseguimento della

sottrazione d’imposta non possono inoltrare una rogatoria penale, anche se i

fatti per cui procedono potrebbero essere qualificati come frode fiscale. Infatti,

le decisioni impugnate si sono limitate a sanzionare la sottrazione d’imposta

(contravvenzione fiscale) e non anche la frode fiscale (delitto fiscale), per

il cui perseguimento del resto non è competente l’autorità amministrativa. Tutt’al

più l’assistenza giudiziaria in materia penale potrebbe essere richiesta,

nell’ambito di un procedimento penale per frode fiscale, dalla “autorità

competente per il perseguimento del delitto fiscale cantonale” ex art.

188.

cpv. 1 LIFD, poiché in tal caso “la procedura è retta dalle norme del

Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP)”.

6.6

Alla luce

delle considerazioni che precedono, la decisione con cui l’autorità fiscale

inquirente ha respinto la domanda di complemento dell’inchiesta merita piena conferma.

. Per le

stesse ragioni, devono essere respinte le censure indirizzate contro la ricostruzione

degli elementi che sono oggetto del recupero d’imposta, per quanto attiene alla

questione __________.

7.

7.1.

L’accusato

contesta infine il recupero dell’imposta che si riferisce ai capitali ed ai

redditi intestati alle società __________ SA e __________.

7.2

Le

contestazioni che si riferiscono alle due entità in questione sono collegate,

fra l’altro, alle attività di vendita di canapa, cui il ricorrente, tramite

un’altra sua società, si è dedicato in particolare nel corso del 2002.

È allora

opportuno ricordare che nel 2001, alla luce delle esperienze del figlio e di

altre persone attive nel settore, RI 1 ha acquistato la __________ SA ed ha creato l’infrastruttura per la coltivazione e la vendita di canapa. Tale attività

ha permesso di ottenere tre raccolti di fiori nel 2002:

·

un raccolto di canapa green-house (cioè

in serra) dal 24 giugno al 19 luglio;

·

un secondo raccolto di canapa green-house

dal 27 agosto al 21 settembre;

·

un raccolto di canapa outdoor dal 30 settembre

al 23 ottobre.

Inoltre,

la __________ SA si è rifornita di canapa da altri coltivatori.

Il

rapporto della DAPI distingue, fra quelle svolte dalla società di cui

l’insorgente si serviva, un’attività effettiva ed una di copertura. La prima

consisteva appunto nella produzione e nella vendita della canapa quale

stupefacente. Poiché si trattava di un’attività illegale, per quanto in quel

momento tollerata, RI 1 aveva ideato anche un sistema che avrebbe permesso alla

società di beneficiare di una parte dei redditi senza esporsi a rischi di conseguenze

penali. Con parte degli scarti della pianta di canapa, veniva prodotto olio

essenziale, che era poi venduto a società estere, riconducibili sempre

all’accusato.

La

contabilità della __________ SA sottoposta all’autorità fiscale si riferisce

alla suddetta attività di copertura. Per il 2002, sono stati dichiarati ricavi

pari a fr. 1'600'000.–, provenienti dalla vendita di olio essenziale. A ciò si

aggiungevano incassi a contanti, provenienti dalla vendita di fiori di canapa,

per fr. 1'503'000.–. L’utile era commisurato in fr. 17'821.48.

Fondandosi

sulla documentazione sequestrata dalla Polizia cantonale, la DAPI ha

ricostruito i quantitativi prodotti nei raccolti in questione. Considerati i

prezzi di vendita stabiliti fra la __________ SA e la __________ SA (acquirente),

la cifra d’affari è stata commisurata in fr. 9'361'000.–. Dedotti i ricavi risultanti

dalla contabilità già nota al fisco, cioè quelli relativi alla vendita di olio

di canapa (fr. 1'600'000.–) ed alle altre vendite già registrate (fr.

1'500'000.–), insieme ai pagamenti sostenuti per forniture (fr. 138'000.–), il

reddito non dichiarato è stato commisurato in fr. 6'100'000.–.

7.3

Circa la

destinazione dei fondi conseguiti con la suddetta attività illecita, la DAPI,

nel suo rapporto, rileva che in concomitanza con ogni raccolto vi sono stati

importanti versamenti in contanti sul conto cifrato __________ presso la Banca __________

di __________. Precisamente, si tratta delle operazioni seguenti:

data

del versamento

importo

11.

luglio 2002

fr.

2'000’000

25.

luglio 2002

fr.

1'000’000

26.

settembre 2002

fr.

1'500’000

15.

ottobre 2002

fr.

1'200’000

Totale

fr.

5'700’000

Entra in

scena a questo punto la __________, con sede a __________ (Liechtenstein). Si

tratta di una società costituita nel 1997 ed amministrata dall’avv. __________.

Fra le relazioni bancarie di cui la __________ era titolare figura anche il

conto n. __________ presso la Banca __________, aperto il 30 gennaio 1998.

L’avv. __________ disponeva di diritto di firma individuale e __________

(suocera di RI 1) figurava quale avente diritto economico secondo il formulario

A. Su questo conto è stata trasferita una parte dei fondi versati sul conto __________,

di cui era titolare l’accusato (fr. 2'575'000.– il 30 luglio 2002 e fr. 3'125'000.–

il 28 novembre 2002). Secondo una nota interna, redatta al momento

dell’apertura della relazione bancaria, il conto n. __________ sarebbe stato

aperto per depositarvi circa 14 milioni di franchi ed effettuare investimenti.

I fondi avrebbero dovuto provenire da conti bancari presso altri istituti.

Ora, secondo

l’autorità inquirente, i fondi depositati sui conti intestati alla __________,

al momento della sua costituzione nel 1997, provenivano a loro volta da altri

conti di cui era titolare una società panamense, la __________ SA, costituita

nel 1977 e liquidata proprio il 3 giugno 1997. Avente diritto economico delle

relazioni bancarie in questione, secondo i formulari A, era RI 1.

Al

momento di versare l’importo di fr. 5'700'000.– sul suo conto presso la Banca __________

di __________, il ricorrente ha spiegato ai funzionari di banca di aver

conservato in una cassetta di sicurezza i capitali prelevati nel 1997 dai conti

intestati alla __________ SA.

7.4

Circa la

provenienza e l’appartenenza dei fondi depositati sui conti intestati alla __________

SA ed alla __________, l’accusato ha sostenuto una tesi diversa da quella

dell’autorità inquirente.

Per

quanto attiene a __________ SA, secondo RI 1 i capitali di cui la società panamense

era titolare (circa 12 milioni di franchi) appartenevano ai suoi genitori. In

particolare, i fondi in discussione sono confluiti su un conto presso la __________

di __________ nel 1994, in provenienza da una banca di __________

(Liechtenstein), e sono poi stati trasferiti su un conto presso la __________

(poi Banca __________) di __________, nel 1996. L’accusato ha poi chiuso la

relazione bancaria nel 1997, prelevando i fondi in contanti. Egli avrebbe figurato

quale avente diritto economico delle relazioni bancarie in discussione solo

perché i genitori non le avevano dichiarate al fisco italiano. Quanto ai motivi

della chiusura del conto, l’accusato ha dichiarato che, pur avendo addotto con

la banca delle preoccupazioni legate al cambiamento di proprietà dell’istituto,

in realtà non voleva che i fondi dei genitori potessero essere coinvolti nel

procedimento penale aperto nei suoi confronti in Italia.

Mentre la

DAPI sostiene che i capitali prelevati dai conti della __________ SA sarebbero

poi stati depositati sui conti della __________, che è stata creata proprio nei

mesi di marzo/giugno 1997, il ricorrente afferma invece che i fondi depositati

nel 1997 sui conti della __________ sarebbero appartenuti a sua suocera __________,

che infatti risulta avente diritto economico delle relazioni bancarie di cui la

società è titolare.

Quanto

agli importi prelevati dai conti della società panamense liquidata nel 1997,

secondo l’insorgente sarebbero stati suddivisi per metà. La prima sarebbe stata

versata alla sorella, residente in Italia, mentre il resto sarebbe stato

depositato in una cassaforte ubicata nell’autorimessa della sua abitazione di __________.

I contanti sarebbero rimasti nella cassetta fino al 2002, quando sono passati

prima sul conto __________ e poi sul conto della __________ presso la stessa

banca.

Per

quanto attiene alla giustificazione del versamento dei 6 milioni sul conto

della __________, che come già ricordato sarebbe appartenuta alla suocera,

l’accusato ha sostenuto di avere in tal modo rimborsato un prestito concessogli

da quest’ultima.

8.

8.1.

Venendo

alle censure ricorsuali, l’accusato sottolinea di aver fornito spiegazioni, che

la stessa DAPI nel suo rapporto ha definito “logiche”, in merito

all’appartenenza delle due società a persone diverse da lui. Lamenta quindi le

motivazioni addotte dall’autorità fiscale per respingere le sue argomentazioni,

cioè il fatto che egli non avrebbe prodotto “i mezzi di prova richiesti” e che

avrebbe dovuto fornire “informazioni più precise e più complete nei casi di

creditori esteri”. Si tratterebbe infatti, a suo avviso, di un’inammissibile

inversione dell’onere della prova, in contrasto con l’art. 6 CEDU.

8.2

Contrariamente

a quanto sostiene il ricorrente, le conclusioni su cui si è fondata l’autorità

inquirente sono le sole che possono essere considerate coerenti con i fatti

accertati, considerati nel loro insieme e nel loro legame reciproco.

Per

incominciare, è del tutto inverosimile che i capitali esistenti sui conti

bancari intestati alla __________ SA prima ed alla __________ poi

appartenessero, in un caso, ai genitori e, nell’altro caso, alla suocera del

ricorrente. A tale riguardo, la DAPI ha raccolto una moltitudine di prove e di

indizi che consolidano la convinzione della loro appartenenza all’accusato.

Basterebbe, del resto, la coincidenza di eventi che si sono verificati nei

primi mesi del 1997 a convincere della fondatezza della tesi accusatoria: proprio

negli stessi giorni, in cui in Italia si apriva il procedimento penale nei

confronti di quest’ultimo, sono state chiuse le relazioni bancarie della

società panamense, di cui l’accusato era avente diritto economico, ed i

capitali depositativi prelevati in contanti; poco dopo, veniva costituita la

società di diritto del Liechtenstein, sui cui conti – dei quali non il

ricorrente, allora inquisito, risultava avente diritto economico, bensì la suocera

– veniva versato un importo molto simile a quello appena prelevato dai conti

della panamense.

Per

quanto riguarda le affermazioni secondo cui i capitali delle due società sarebbero

appartenuti, rispettivamente, ai genitori ed alla suocera, RI 1 non ha offerto

alcuna precisazione in merito alla provenienza degli importi depositati sui

vari conti bancari, limitandosi a sostenere di non esserne a conoscenza.

Particolarmente

significativo è poi un indizio, che emerge dai verbali d’interrogatorio dell’accusato

e che l’autorità fiscale ha sottolineato anche nelle osservazioni al ricorso.

Si tratta della questione dei sei milioni di franchi che, dopo il prelevamento

dai conti della __________ SA, sarebbero stati depositati per ben cinque anni

nella cassaforte dell’abitazione del ricorrente, per poi confluire dapprima su

un conto di quest’ultimo e poi su uno della __________. Come ha accertato la

DAPI, proprio in quel lasso di tempo, precisamente nell’aprile del 1998, la

Banca Nazionale Svizzera ha cambiato la serie di banconote da mille franchi. Tuttavia,

nel 2002 l’accusato ha versato sul conto __________ banconote della nuova

serie. Richiesto di spiegare tale incongruenza durante l’interrogatorio del 28

ottobre 2006, RI 1 ha affermato: “Se così è, non mi ricordo. Verificheremo

se riusciamo a trovare una spiegazione”.

Circa la

continuità fra la gestione patrimoniale dei beni della __________ SA, prima, e

della __________, poi, oltre alla coincidenza temporale fra la liquidazione della

prima, la costituzione della seconda e l’apertura del procedimento penale nei

confronti del ricorrente, vanno menzionati altri elementi più che significativi:

in entrambi i casi, la gestione del patrimonio era affidata all’avv. __________;

inoltre, gli investimenti azionari concernevano le stesse società; anche per la

gestione dei fondi __________, inoltre, sebbene gli stessi dovessero

appartenere alla suocera, il controllo degli investimenti era attribuito

all’accusato.

Si

sottolinea infine ancora una volta la perfetta coincidenza temporale fra il

conseguimento dei ricavi della vendita di canapa ed i versamenti sul conto __________:

raccolti di canapa

data del versamento

importo

24.

giugno al 19 luglio 2002

11.

luglio 2002

fr.

2'000’000

25.

luglio 2002

fr.

1'000’000

dal 27 agosto al 21 settembre

2002.

26.

settembre 2002

fr.

1'500’000

dal 30 settembre al 23 ottobre

2002.

15.

ottobre 2002

fr.

1'200’000

Totale

fr.

5'700’000

8.3

Per

quanto attiene alle censure del ricorrente, che si riferiscono alla motivazione

delle decisioni impugnate ed alla pretesa inversione dell’onere della prova, le

stesse non possono essere condivise.

Circa

l’affermazione della DAPI, secondo cui le spiegazioni fornite dal ricorrente sarebbero

“logiche a conferma della tesi da lui sostenuta”, l’autorità inquirente ha invece

fondato la sua argomentazione su una fondamentale distinzione: ha infatti considerato

“logiche” e “conformi alla tesi da lui sostenuta” le “risposte fornite da RI 1

isolatamente”, aggiungendo subito dopo che ad una diversa conclusione conduceva

per contro “l’analisi dell’insieme degli elementi raccolti ed in particolare la

cronologia dei fatti” (cfr. il rapporto DAPI, alle pagine 62 e 77).

Le

conclusioni cui perviene pertanto la DAPI, in particolar modo in merito

all’appartenenza dei fondi depositati sui conti bancari della __________ SA e

della __________, appaiono del tutto conformi alle garanzie processuali

previste dall’art. 6 CEDU.

Lo stesso

Tribunale federale, nella sua giurisprudenza in materia di procedura penale, ha

escluso che il principio "in dubio pro reo" imponga che

l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza.

Semplici dubbi astratti e teorici, poiché sempre possibili, non sono

sufficienti; né può essere pretesa una certezza assoluta. Il principio è

disatteso quando il giudice penale, dopo un'analisi globale e oggettiva delle

prove, avrebbe dovuto nutrire rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza

dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a e giurisprudenza

citata).

8.4

Neppure può essere

ravvisata una violazione del diritto di tacere nella semplice circostanza che

l’autorità inquirente federale, prima, e quella fiscale cantonale, poi, abbiano

sottolineato che l’accusato non aveva fornito alcuna collaborazione che potesse

consentire di verificare la sua affermazione, secondo cui i fondi depositati

nel 1997 sui conti della __________ appartenevano alla suocera.

Il rapporto della DAPI,

dopo aver tratto le proprie conclusioni, fondate su una serie di elementi

convergenti, si limita infatti a rilevare che l’accusato non ha fornito alcun elemento

a supporto della sua asserzione, con cui pretendeva di sovvertire tali conclusioni.

Sempre secondo la

giurisprudenza del Tribunale federale, conforme a quella della Corte europea

dei diritti umani, il diritto di tacere vieta al giudice di fondare una

condanna esclusivamente o essenzialmente sul silenzio dell’imputato o sul suo

rifiuto di rispondere a domande o di deporre. Per contro, tale diritto non

impedisce di prendere in considerazione il silenzio dell’accusato in situazioni

che esigono senz’altro una spiegazione da parte sua, per valutare la capacità

di persuasione degli elementi a suo carico; a tale riguardo, il diritto di

tacere non ha pertanto una portata assoluta. Per stabilire se il fatto di

trarre dal suo silenzio conclusioni sfavorevoli all’imputato sia in contrasto

con l’art. 6 CEDU, occorre considerare l’insieme delle circostanze e ricercare

in ogni caso se i capi d’accusa siano sufficientemente seri da esigere una

risposta. Il giudice penale non può concludere per la colpevolezza

dell’accusato semplicemente perché quest’ultimo sceglie di osservare il

silenzio. Solo se le prove a carico impongono una spiegazione che l’accusato

dovrebbe essere in grado di fornire, l’assenza di spiegazione può permettere di

concludere, con un semplice ragionamento di buon senso, che non vi è alcuna

spiegazione possibile e che l’accusato è colpevole (cfr. le sentenze del

Tribunale federale del 28 ottobre 2010, n.6B_562/2010, consid. 2.1; del 24

aprile 2001, n.1P.641/2000, consid. 3; inoltre la sentenza della Corte europea

dei diritti dell’uomo Murray c. Regno Unito dell’8 febbraio 1996, Recueil

CourEDH 1996-I p. 30, cifra 47).

È immediatamente evidente

che, nella fattispecie in esame, la colpevolezza del ricorrente non è stata

fondata sul suo silenzio; al contrario, al cospetto di una serie di prove e di

indizi a carico dell’accusato, quest’ultimo non ha fornito le sole giustificazioni

che avrebbero consentito di sovvertire tali elementi.

9.

9.1.

Infine,

il ricorrente ritiene che gli accertamenti che si riferiscono ai quantitativi

di canapa venduti ed ai relativi proventi sarebbero in contrasto con le

risultanze dell’inchiesta penale.

Infatti,

l’atto d’accusa del 15 aprile 2009, con cui il procuratore pubblico ha messo in

stato d’accusa il ricorrente e i suoi correi, ha stimato in 1 milione e mezzo

di franchi il provento della vendita di canapa.

Secondo

l’accusato, ciò imporrebbe di sospendere la procedura in attesa dell’esito del

procedimento penale, anche perché l’imponibilità dei proventi di atti illeciti

sarebbe controversa.

9.2

La discrepanza denunciata

dal ricorrente non impone una sospensione della procedura.

In primo

luogo, deve essere sottolineato che, come ha già rilevato l’UPS nelle decisioni

del 2 aprile 2009, i guadagni conseguiti dall’accusato con la __________ SA non

sono stati inclusi nel calcolo del recupero d’imposta, che si è limitato ai

periodi fiscali precedenti il trasferimento (formale) del domicilio (9 ottobre

2001). Dunque, il presunto provento della vendita di canapa non è stato

aggiunto ai redditi conseguiti dall’insorgente né risulta che sia stata

intrapresa una procedura di recupero e/o di contravvenzione nei confronti della

società stessa. Anche la sanzione per partecipazione dell’accusato alla

sottrazione d’imposta commessa dalla __________ SA, ipotizzata nel rapporto della

DAPI, non si è poi concretizzata in una multa effettiva.

Le

considerazioni in merito al commercio di canapa ed ai suoi proventi sono pertanto

essenzialmente servite solo a consolidare gli argomenti a supporto del recupero

d’imposta relativo al patrimonio ed al reddito della __________. Come risulta

dalle argomentazioni che precedono (v. supra, consid. 7 e 8), la ricostruzione

delle vicende legate alle attività illecite della __________ SA ha avuto un

notevole rilievo nella confutazione della tesi del ricorrente, secondo cui i

capitali della società del __________, costituita nel 1997 in concomitanza con la liquidazione della __________ SA, appartenevano alla suocera. Per cercare

di giustificare il versamento dei circa sei milioni di franchi sui conti della __________

nel corso del 2002, l’accusato aveva infatti sostenuto che si trattava del

rimborso di un prestito che le era stato concesso dalla suocera.

9.3

In ogni

caso, le censure rivolte dall’insorgente al calcolo dei proventi della vendita

di canapa sono infondate.

Come si è

già rilevato, infatti, la DAPI ha ricostruito i quantitativi prodotti nei

raccolti di canapa avvenuti nel 2002, fondandosi sulla documentazione sequestrata

dalla Polizia cantonale nell’ambito del procedimento cui si riferisce il

ricorrente.

Per

quanto attiene ai quantitativi, la ricostruzione è basata sulle tabelle

sequestrate dalla Polizia, che sono a loro volta state dichiarate conformi alla

realtà da __________, all’epoca responsabile operativo della __________ SA. Ulteriori

conferme emergono dalle tabelle di produzione e da quelle giornaliere per collaboratore,

tutte presenti negli atti del procedimento penale.

I prezzi

di vendita al chilogrammo sono a loro volta stati comunicati all’autorità penale

dallo stesso accusato, durante un interrogatorio.

Pur

essendo pervenuta ad una valutazione dell’utile suscettibile di recupero pari a

fr. 6'100'000.–, la DAPI ha peraltro ridotto a fr. 5'700'000.– l’ammontare

della mancata dichiarazione. Ha ritenuto infatti “opportuno basarsi

sull’importo totale affluito sui conti __________ e d’origine non accertata,

piuttosto che sulla ricostruzione della cifra d’affari” (cfr. rapporto DAPI, p.

96, nota 46). In tal modo, la stessa autorità inquirente ha scelto, fra le due

varianti possibili, quella più favorevole all’accusato.

Le

ragioni per cui la magistratura penale abbia quantificato in fr. 1'500'000.–

l’ammontare dei proventi del commercio di canapa non necessitano di essere approfondite

in questa sede. Come rileva l’autorità fiscale nella duplica del 1° marzo 2010,

l’importo indicato nell’atto d’accusa corrisponde peraltro con quello che il procuratore

pubblico ha indicato quale risarcimento compensatorio che chiederà in sede di

dibattimento.

9.4

Per quanto la questione

abbia un rilievo poco più che accademico, alla luce delle argomentazioni

precedenti, si vuole ancora ricordare, in merito alle riserve del ricorrente

circa l’imponibilità dei proventi della vendita di canapa, a suo dire

controversa in dottrina, che la giurisprudenza del Tribunale

federale si è già espressa in modo chiaro, definendo del tutto irrilevante, ai

fini dell’imposizione di un determinato reddito, che l’attività da cui proviene

sia lecita o illecita. Secondo le teorie più recenti, l’imponibilità è data,

anche se il fondamento del reddito consiste in un’attività contraria al diritto

o alla moralità (Tribunale federale, 10 luglio 2001, n.2A.114/2001, in StE

2001.

B 21.1 n. 10 = ZStP 2001 p. 226 = RDAF 57/2001 p. 345 , consid. 4; v.

anche Pedroli, Novità e tendenze

legislative e giurisprudenziali nel campo del diritto tributario, in RDAT

II-2002, p. 569 ss.). La risalente teoria, secondo cui non potrebbe nascere

alcun reddito da un atto illegittimo o immorale, si può ormai considerare superata

(Reich, in: Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 1997,

vol. I, tomo 2a, art. 16 LIFD, n. 12 e n. 25; Rivier,

Droit fiscal suisse, L’imposition du revenu et de la fortune, 2a

ediz., Losanna, 1998, p. 301; così già DTF 70 I 250 consid. 1 e Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar

zum Zürcher Steuergesetz, Vorbemerkungen zu § 19-32, Zurigo, 1963, n. 18).

L’opinione contraria sarebbe difficilmente compatibile con il principio

dell’imposizione secondo la capacità contributiva. Infatti, la capacità

contributiva del soggetto viene determinata mediante i redditi che percepisce

effettivamente (cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2005.112 del 9 settembre 2005, in RtiD I-2006 n. 2t, consid. 5.3)

9.5

Piuttosto,

secondo dottrina e giurisprudenza di diversi cantoni, non viene conseguito

alcun reddito quando il colpevole è tenuto a riconsegnare quanto ha

illecitamente acquisito, perché ciò è previsto dalla legge. L’obbligo di

restituzione neutralizza infatti l’acquisizione del reddito. La condizione è

ovviamente che si debba seriamente prendere in considerazione l’adempimento

dell’obbligo di consegna (Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, 25 marzo 1998, in RB 1998 n. 148 p. 234; v. anche: Plüss, in:

Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz,

vol. I, 2a ediz., Muri-Berna, 2004, § 25, n. 21, p. 209).

Di

conseguenza, se il provento illecito è già stato assoggettato all’imposta e

l’obbligo di riconsegna diviene effettivo solo in un momento successivo, può

entrare in considerazione una revisione della tassazione passata in giudicato

(Tribunale d’appello del Canton Uri, 7 novembre 1997, in StE 1998 B 21.1 n. 6; v. anche: Locher,

Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, art.

16.

LIFD, n. 14, p. 282; Richner/Frei/Kaufmann,

Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a ediz., Zurigo,

2009, § 16, n. 42, p. 173; cfr. anche RtiD I-2006 n. 2t, consid. 5.4).

Nel caso

in esame, anche una simile eventualità è esclusa. Infatti, se anche il giudice

penale dovesse ordinare il prospettato sequestro di fr. 1'500'000.–, ciò non

avrebbe alcun riflesso sulle decisioni qui contestate.

10.

Alla

luce delle considerazioni esposte, il ricorso è integralmente respinto. Tassa

di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 10’000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un

totale di fr. 10’100.–

sono a

carico del ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per

conoscenza:

- municipi di

e.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

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