80.2009.19
Reclamo: modifica della tassazione a svantaggio del contribuente, diritto di essere sentito, annullamento
3 marzo 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
80.2009.19
Data decisione, Autorità:
03.03.2009, CDT
Titolo:
Reclamo: modifica della tassazione a svantaggio del contribuente, diritto di essere sentito, annullamento
RECLAMO
art. 135 cpv. 1 LIFD
art. 208 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2009.19
Lugano
3 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 12 febbraio 2009 contro la decisione del 28 gennaio 2009 in
materia di IC e IFD 2007.
Fatti
- RI 1, domiciliato a __________,
svolge la sua attività professionale a __________, alle dipendenze di __________;
- nella dichiarazione
fiscale 2007, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:
trasporto (veicolo
privato) fr. 4'000.–
alloggio fr. 10'320.–
vitto fr. 6'400.–
altre spese professionali
(forfait) fr. 2'400.–
forfait per attività
accessoria fr. 800.–
totale fr. 27'920.–
(sic)
- notificando al
contribuente ed alla moglie __________ la tassazione IC/IFD 2007, con decisione
del 22 ottobre 2008, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il
reddito imponibile in fr. 108'700.– per l’IC ed in fr. 114'400.– per l’IFD;
- per quanto attiene alle
spese professionali, ammetteva quelle di trasporto (fr. 4'000.–), limitava a
fr. 9'600.– quelle per l’alloggio ed a fr. 3'200.– quelle per il vitto e
stralciava quelle per l’attività accessoria;
- il contribuente impugnava
la suddetta decisione con reclamo del 20 novembre 2008, contestando la riduzione
delle spese per il vitto, in considerazione del fatto che si serviva raramente
della mensa a disposizione;
- con decisione del 28 gennaio
2009, l’Ufficio di tassazione modificava la decisione a sfavore del
contribuente, elevando il reddito imponibile, rispettivamente, a fr. 112'700.–
per l’IC ed a fr. 118'400.– per l’IFD;
- ribadito il rifiuto di
concedergli la deduzione per due pasti principali, in considerazione del fatto
che aveva la possibilità di consumare un pasto nel proprio appartamento,
l’autorità di tassazione aveva pure stralciato la deduzione delle spese di
trasporto, per il fatto che il datore di lavoro metteva a sua disposizione
gratuitamente l’abbonamento del mezzo pubblico;
- con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta anzitutto il fatto che l’Ufficio
di tassazione non lo abbia avvertito prima di modificare la tassazione a suo
sfavore e postula poi il riconoscimento della deduzione delle spese di
trasporto, invocando le decisioni adottate per i periodi fiscali precedenti.
Diritto
Considerandi
- per gli articoli 135 cpv.
1.
seconda frase LIFD e 208 cpv. 1 seconda frase LT, nell’ambito della procedura
di reclamo, l’autorità di tassazione può determinare nuovamente tutti gli
elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche
a svantaggio del medesimo;
- è dunque la legge stessa a
subordinare la modifica della tassazione a svantaggio del contribuente alla
condizione che quest’ultimo sia stato sentito;
- del resto, dal diritto
costituzionale di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), per costante
giurisprudenza, deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato
di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,
quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul
provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di
determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II
132.
consid. 2b e rinvii);
- il diritto di essere
sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di
regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità
di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa);
- non
vi è ragione
di sanare la violazione
del diritto di essere sentito, come ammesso eccezionalmente dalla giurisprudenza,
garantendolo nell’ambito della procedura di ricorso;
- infatti,
il contribuente ha diritto al corretto svolgimento della procedura di reclamo,
nel cui ambito l’autorità ha le medesime facoltà che le spettano in sede di
tassazione
(art. 134 cpv. 1 LIFD e art. 207 cpv. 1 LT);
- spetta,
in particolare, all’autorità di tassazione, dopo aver dato al contribuente la facoltà di prendere
posizione
sulla prospettata reformatio in peius, stabilire se siano dati i presupposti per
l’applicazione
degli articoli 134 cpv. 2 prima frase LIFD e 207 cpv. 2 LT, secondo cui non è
ammesso il ritiro del reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione era “inesatta”;
- a tale proposito,
secondo la giurisprudenza e la dottrina, una reformatio in
peius prevale sull’eventuale ritiro del reclamo solo se la decisione impugnata
è manifestamente incompatibile con le norme giuridiche da applicare e se una
correzione si impone senz’altro alla luce dell’esame della questione controversa
(cfr. sentenza del Tribunale federale n.2A.408/2002 del 13 febbraio 2004,
in ASA 75 p. 159 = RF 2004 p. 510 e dottrina e giurisprudenza citate);
- la decisione impugnata
deve pertanto essere annullata, senza che questa Camera possa entrare nel
merito della contestazione relativa alla deduzione litigiosa;
- visto l’esito del ricorso,
si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese
processuali.
.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
28 gennaio 2009 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione
perché adotti una nuova decisione, dopo avere attribuito al contribuente un
termine per pronunciarsi sulla prospettata modifica della tassazione a suo
svantaggio.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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