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Decisione

80.2009.19

Reclamo: modifica della tassazione a svantaggio del contribuente, diritto di essere sentito, annullamento

3 marzo 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

- RI 1, domiciliato a __________,

svolge la sua attività professionale a __________, alle dipendenze di __________;

- nella dichiarazione

fiscale 2007, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:

trasporto (veicolo

privato) fr. 4'000.–

alloggio fr. 10'320.–

vitto fr. 6'400.–

altre spese professionali

(forfait) fr. 2'400.–

forfait per attività

accessoria fr. 800.–

totale fr. 27'920.–

(sic)

- notificando al

contribuente ed alla moglie __________ la tassazione IC/IFD 2007, con decisione

del 22 ottobre 2008, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il

reddito imponibile in fr. 108'700.– per l’IC ed in fr. 114'400.– per l’IFD;

- per quanto attiene alle

spese professionali, ammetteva quelle di trasporto (fr. 4'000.–), limitava a

fr. 9'600.– quelle per l’alloggio ed a fr. 3'200.– quelle per il vitto e

stralciava quelle per l’attività accessoria;

- il contribuente impugnava

la suddetta decisione con reclamo del 20 novembre 2008, contestando la riduzione

delle spese per il vitto, in considerazione del fatto che si serviva raramente

della mensa a disposizione;

- con decisione del 28 gennaio

2009, l’Ufficio di tassazione modificava la decisione a sfavore del

contribuente, elevando il reddito imponibile, rispettivamente, a fr. 112'700.–

per l’IC ed a fr. 118'400.– per l’IFD;

- ribadito il rifiuto di

concedergli la deduzione per due pasti principali, in considerazione del fatto

che aveva la possibilità di consumare un pasto nel proprio appartamento,

l’autorità di tassazione aveva pure stralciato la deduzione delle spese di

trasporto, per il fatto che il datore di lavoro metteva a sua disposizione

gratuitamente l’abbonamento del mezzo pubblico;

- con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta anzitutto il fatto che l’Ufficio

di tassazione non lo abbia avvertito prima di modificare la tassazione a suo

sfavore e postula poi il riconoscimento della deduzione delle spese di

trasporto, invocando le decisioni adottate per i periodi fiscali precedenti.

Diritto

Considerandi

- per gli articoli 135 cpv.

1.

seconda frase LIFD e 208 cpv. 1 seconda frase LT, nell’ambito della procedura

di reclamo, l’autorità di tassazione può determinare nuovamente tutti gli

elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche

a svantaggio del medesimo;

- è dunque la legge stessa a

subordinare la modifica della tassazione a svantaggio del contribuente alla

condizione che quest’ultimo sia stato sentito;

- del resto, dal diritto

costituzionale di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), per costante

giurisprudenza, deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato

di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti,

quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul

provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di

determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II

132.

consid. 2b e rinvii);

- il diritto di essere

sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di

regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità

di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa);

- non

vi è ragione

di sanare la violazione

del diritto di essere sentito, come ammesso eccezionalmente dalla giurisprudenza,

garantendolo nell’ambito della procedura di ricorso;

- infatti,

il contribuente ha diritto al corretto svolgimento della procedura di reclamo,

nel cui ambito l’autorità ha le medesime facoltà che le spettano in sede di

tassazione

(art. 134 cpv. 1 LIFD e art. 207 cpv. 1 LT);

- spetta,

in particolare, all’autorità di tassazione, dopo aver dato al contribuente la facoltà di prendere

posizione

sulla prospettata reformatio in peius, stabilire se siano dati i presupposti per

l’applicazione

degli articoli 134 cpv. 2 prima frase LIFD e 207 cpv. 2 LT, secondo cui non è

ammesso il ritiro del reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione era “inesatta”;

- a tale proposito,

secondo la giurisprudenza e la dottrina, una reformatio in

peius prevale sull’eventuale ritiro del reclamo solo se la decisione impugnata

è manifestamente incompatibile con le norme giuridiche da applicare e se una

correzione si impone senz’altro alla luce dell’esame della questione controversa

(cfr. sentenza del Tribunale federale n.2A.408/2002 del 13 febbraio 2004,

in ASA 75 p. 159 = RF 2004 p. 510 e dottrina e giurisprudenza citate);

- la decisione impugnata

deve pertanto essere annullata, senza che questa Camera possa entrare nel

merito della contestazione relativa alla deduzione litigiosa;

- visto l’esito del ricorso,

si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese

processuali.

.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

28 gennaio 2009 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione

perché adotti una nuova decisione, dopo avere attribuito al contribuente un

termine per pronunciarsi sulla prospettata modifica della tassazione a suo

svantaggio.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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