80.2009.2
Procedura: reclamo, tassazione d'ufficio, requisiti di validità, avvertimento al contribuente
3 febbraio 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2009.2
Data decisione, Autorità:
03.02.2009, CDT
Titolo:
Procedura: reclamo, tassazione d'ufficio, requisiti di validità, avvertimento al contribuente
RECLAMO
art. 132 cpv. 1 LIFD
art. 132 cpv. 3 LIFD
art. 204 cpv. 2 LT
art. 206 cpv. 3 LT
Incarto n.
80.2009.2
Lugano
3 febbraio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo
Gianinazzi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 dicembre 2008 contro la decisione del 3 dicembre 2008 in materia di IC e IFD 2007.
Fatti
A. Nonostante un
richiamo, la diffida raccomandata del 27 giugno 2008 e la multa disciplinare di
fr. 450.– inflittagli con decisione dell’8 agosto 2008, RI 1 ha omesso di
inoltrare la dichiarazione fiscale per il periodo 2007.
Con decisione del 15 ottobre 2008, pertanto, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio
notificava al contribuente una tassazione d’ufficio, nella quale commisurava il
reddito lordo in fr. 90'000.–, il reddito imponibile in fr. 85'000.– per l’IC e
fr. 87'400.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 107'000.–.
B. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 17 ottobre 2008, affermando di
intendere provvedere alla compilazione della dichiarazione fiscale “al più
presto”.
Con scritto del 29 ottobre
2008, l’autorità di tassazione si rivolgeva al reclamante, informandolo che il
suo gravame non era conforme ai requisiti stabiliti dalla legge ed invitandolo
di conseguenza ad inoltrare la dichiarazione fiscale 2007 debitamente compilata
e corredata degli allegati necessari entro il 15 novembre 2008. La lettera in
questione si concludeva con l’avverti-mento che, scaduto infruttuoso il termine
attribuitogli, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
Non essendo pervenuta la
dichiarazione con la documentazione richiesta, con decisione del 3 dicembre
2008 l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo del
contribuente.
C. Il 6 dicembre 2008, RI
1 scriveva all’Ufficio di tassazione una lettera, nella quale affermava di
esservisi recato il 4 dicembre “per consegnare e far controllare la dichiarazione
di tassazione 2007 che finalmente ho redatto”, ma di essere stato informato che
ormai era stata eseguita una tassazione d’ufficio, non avendo egli dato seguito
alla richiesta del 25 ottobre 2008. Il contribuente sosteneva, a tale
riguardo, che non gli risultava di aver ricevuto quest’ultima lettera e
chiedeva di riesaminare il caso, in considerazione del fatto che il suo reddito
effettivo era molto inferiore rispetto a quello stabilito con la tassazione per
apprezzamento.
D. Con scritto del 15
dicembre 2008, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva al contribuente,
invitandolo a comunicargli se la sua lettera del 6 dicembre 2008 dovesse essere
considerata quale ricorso contro la decisione su reclamo del 3 dicembre 2008,
da trasmettere pertanto alla Camera di diritto tributario. Il 28 dicembre 2008,
il contribuente invitava l’autorità fiscale a trasmettere il suo scritto alla
Camera quale ricorso. Il 2 gennaio 2009, l’RS 1 ha dato seguito a tale
richiesta.
Diritto
1. La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a
condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto
esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,
sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una
persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione,
che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.
Se l'irricevibilità del
reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità
di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà
la decisione di irricevibilità.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame,
l’autorità di tassazione non è entrata nel merito del reclamo del contribuente,
per il fatto che egli non ha dato seguito all’invito, indirizzatogli in seguito
al generico reclamo del 17 ottobre 2008, di motivare il gravame e dimostrare la
manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. Infatti, la lettera
dell’Ufficio di tassazione, che chiedeva di motivare il reclamo ed inviare una
dichiarazione fiscale completa, conteneva anche l’avvertenza che in caso di
inadempienza il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.
2.2
Gli articoli 204 cpv. 2 LT
e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una
tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante
diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli
elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di
documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti
sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del
contribuente.
2.3
Contro la decisione di
tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione,
entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1
LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio
soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo
dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;
art. 132 cpv. 3 LIFD).
Le norme appena citate
esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”
della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato
e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano
non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento,
bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità
non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21
novembre 1997, in DTF 123 II 552).
Secondo il Tribunale
federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione
in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge
non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117
consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).
2.4
Come detto, l’Ufficio di
tassazione di Mendrisio, ricevuto il generico reclamo del contribuente, si è
rivolto a quest’ultimo con una lettera, attirando la sua attenzione sui
requisiti formali previsti dalle leggi tributarie per i reclami contro la
tassazione d’ufficio.
A tale riguardo, il Tribunale
federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di
indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni
ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione
per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il diritto
cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di inottemperanza.
Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di
motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In
mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici
della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo
l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a
emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con
la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552,
consid. 4f).
La lettera inviata al contribuente dall’autorità di tassazione il 29 ottobre 2008
soddisfa i requisiti citati, precisando chiaramente quale forma di collaborazione
era richiesta al reclamante per poter entrare nel merito del gravame ed
indicando altresì le conseguenze dell’eventuale inosservanza del termine. Il
ricorrente afferma tuttavia di non averla ricevuta, aggiungendo che, se fosse
stato a conoscenza del termine attribuitogli (15 novembre 2008), lo avrebbe
osservato.
Sebbene l’affermazione del
ricorrente susciti qualche dubbio, in considerazione della scarsa propensione
da lui mostrata a collaborare con l’autorità di tassazione anche nei periodi
precedenti, è vero tuttavia che l’onere della prova dell’invio della lettera in
discorso è a carico dell’autorità di tassazione. Non risulta tuttavia che lo
scritto del 29 ottobre 2008 sia stato inviato per raccomandata.
In questa situazione, la
decisione dell’Ufficio di tassazione, che si è rifiutato di entrare nel merito
del reclamo del contribuente, non può essere tutelata. Pur comprendendo che,
nella verosimile preoccupazione di contenere i costi postali, l’autorità fiscale
abbia preferito avvalersi di un invio per posta semplice, tale scelta la pone
tuttavia in una posizione procedurale più fragile, proprio in considerazione
dell’onere della prova a suo carico. Prima di dichiarare irricevibile il
reclamo, avrebbe quindi dovuto verificare che il reclamante avesse ricevuto lo
scritto contenente le avvertenze necessarie, eventualmente inviandogli un’ulteriore
lettera, questa volta raccomandata.
3.
La decisione
impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di
tassazione, perché entri nel merito del reclamo del contribuente. A tal fine,
alla presente decisione è allegata la dichiarazione fiscale 2007 inoltrata dal
contribuente in data 4 dicembre 2008 e trasmessa alla Camera dallo stesso Ufficio
di tassazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
3 dicembre 2008 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione,
perché entri nel merito del reclamo del contribuente.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- ;
- (unitamente
alla dichiarazione fiscale 2007 inoltrata dal contribuente in data 4
dicembre 2008);
- ;
- .
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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