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Decisione

80.2009.2

Procedura: reclamo, tassazione d'ufficio, requisiti di validità, avvertimento al contribuente

3 febbraio 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nonostante un

richiamo, la diffida raccomandata del 27 giugno 2008 e la multa disciplinare di

fr. 450.– inflittagli con decisione dell’8 agosto 2008, RI 1 ha omesso di

inoltrare la dichiarazione fiscale per il periodo 2007.

Con decisione del 15 ottobre 2008, pertanto, l’Ufficio di tassazione di Mendrisio

notificava al contribuente una tassazione d’ufficio, nella quale commisurava il

reddito lordo in fr. 90'000.–, il reddito imponibile in fr. 85'000.– per l’IC e

fr. 87'400.– per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 107'000.–.

B. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 17 ottobre 2008, affermando di

intendere provvedere alla compilazione della dichiarazione fiscale “al più

presto”.

Con scritto del 29 ottobre

2008, l’autorità di tassazione si rivolgeva al reclamante, informandolo che il

suo gravame non era conforme ai requisiti stabiliti dalla legge ed invitandolo

di conseguenza ad inoltrare la dichiarazione fiscale 2007 debitamente compilata

e corredata degli allegati necessari entro il 15 novembre 2008. La lettera in

questione si concludeva con l’avverti-mento che, scaduto infruttuoso il termine

attribuitogli, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

Non essendo pervenuta la

dichiarazione con la documentazione richiesta, con decisione del 3 dicembre

2008 l’Ufficio di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo del

contribuente.

C. Il 6 dicembre 2008, RI

1 scriveva all’Ufficio di tassazione una lettera, nella quale affermava di

esservisi recato il 4 dicembre “per consegnare e far controllare la dichiarazione

di tassazione 2007 che finalmente ho redatto”, ma di essere stato informato che

ormai era stata eseguita una tassazione d’ufficio, non avendo egli dato seguito

alla richiesta del 25 ottobre 2008. Il contribuente sosteneva, a tale

riguardo, che non gli risultava di aver ricevuto quest’ultima lettera e

chiedeva di riesaminare il caso, in considerazione del fatto che il suo reddito

effettivo era molto inferiore rispetto a quello stabilito con la tassazione per

apprezzamento.

D. Con scritto del 15

dicembre 2008, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva al contribuente,

invitandolo a comunicargli se la sua lettera del 6 dicembre 2008 dovesse essere

considerata quale ricorso contro la decisione su reclamo del 3 dicembre 2008,

da trasmettere pertanto alla Camera di diritto tributario. Il 28 dicembre 2008,

il contribuente invitava l’autorità fiscale a trasmettere il suo scritto alla

Camera quale ricorso. Il 2 gennaio 2009, l’RS 1 ha dato seguito a tale

richiesta.

Diritto

1. La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.

Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione,

che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.

Se l'irricevibilità del

reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità

di tassazione per la decisione di merito. Caso contrario la Camera confermerà

la decisione di irricevibilità.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame,

l’autorità di tassazione non è entrata nel merito del reclamo del contribuente,

per il fatto che egli non ha dato seguito all’invito, indirizzatogli in seguito

al generico reclamo del 17 ottobre 2008, di motivare il gravame e dimostrare la

manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. Infatti, la lettera

dell’Ufficio di tassazione, che chiedeva di motivare il reclamo ed inviare una

dichiarazione fiscale completa, conteneva anche l’avvertenza che in caso di

inadempienza il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile.

2.2

Gli articoli 204 cpv. 2 LT

e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una

tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante

diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

2.3

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione,

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1

LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;

art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme appena citate

esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”

della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato

e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano

non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento,

bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità

non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21

novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale

federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione

in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge

non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117

consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

2.4

Come detto, l’Ufficio di

tassazione di Mendrisio, ricevuto il generico reclamo del contribuente, si è

rivolto a quest’ultimo con una lettera, attirando la sua attenzione sui

requisiti formali previsti dalle leggi tributarie per i reclami contro la

tassazione d’ufficio.

A tale riguardo, il Tribunale

federale ha precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di

indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni

ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione

per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e per il diritto

cantonale dall’art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di inottemperanza.

Vi è infatti il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di

motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità. In

mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici

della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo

l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a

emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con

la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552,

consid. 4f).

La lettera inviata al contribuente dall’autorità di tassazione il 29 ottobre 2008

soddisfa i requisiti citati, precisando chiaramente quale forma di collaborazione

era richiesta al reclamante per poter entrare nel merito del gravame ed

indicando altresì le conseguenze dell’eventuale inosservanza del termine. Il

ricorrente afferma tuttavia di non averla ricevuta, aggiungendo che, se fosse

stato a conoscenza del termine attribuitogli (15 novembre 2008), lo avrebbe

osservato.

Sebbene l’affermazione del

ricorrente susciti qualche dubbio, in considerazione della scarsa propensione

da lui mostrata a collaborare con l’autorità di tassazione anche nei periodi

precedenti, è vero tuttavia che l’onere della prova dell’invio della lettera in

discorso è a carico dell’autorità di tassazione. Non risulta tuttavia che lo

scritto del 29 ottobre 2008 sia stato inviato per raccomandata.

In questa situazione, la

decisione dell’Ufficio di tassazione, che si è rifiutato di entrare nel merito

del reclamo del contribuente, non può essere tutelata. Pur comprendendo che,

nella verosimile preoccupazione di contenere i costi postali, l’autorità fiscale

abbia preferito avvalersi di un invio per posta semplice, tale scelta la pone

tuttavia in una posizione procedurale più fragile, proprio in considerazione

dell’onere della prova a suo carico. Prima di dichiarare irricevibile il

reclamo, avrebbe quindi dovuto verificare che il reclamante avesse ricevuto lo

scritto contenente le avvertenze necessarie, eventualmente inviandogli un’ulteriore

lettera, questa volta raccomandata.

3.

La decisione

impugnata deve pertanto essere annullata e gli atti rinviati all’Ufficio di

tassazione, perché entri nel merito del reclamo del contribuente. A tal fine,

alla presente decisione è allegata la dichiarazione fiscale 2007 inoltrata dal

contribuente in data 4 dicembre 2008 e trasmessa alla Camera dallo stesso Ufficio

di tassazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

3 dicembre 2008 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione,

perché entri nel merito del reclamo del contribuente.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

- ;

- (unitamente

alla dichiarazione fiscale 2007 inoltrata dal contribuente in data 4

dicembre 2008);

- ;

- .

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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