80.2009.20
Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, beneficiario residente all'estero, onere della prova
6 maggio 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2009.20
Data decisione, Autorità:
06.05.2009, CDT
Titolo:
Deduzioni sociali: persona bisognosa a carico, beneficiario residente all'estero, onere della prova
DEDUZIONE SOCIALE
art. 213 cpv. 1 let. b LIFD
art. 34 cpv. 1 let. b LT
Incarto n.
80.2009.20
Lugano
6 maggio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 16 febbraio 2009 contro la decisione del 14 febbraio 2009 in
materia di IC e IFD 2007.
Fatti
A. RI 1 è sposato con __________,
cittadina dominicana.
Nella dichiarazione fiscale
2007, i contribuenti chiedevano la deduzione dal reddito imponibile di un
importo di fr. 10'800.– per persona bisognosa a carico.
Notificando loro la tassazione
IC/IFD 2007, con decisione del 26 novembre 2008, l’RS 1__________ commisurava
il reddito imponibile in fr. 61'400.– per l’IC ed in fr. 68'000.– per l’IFD.
Aveva in particolar modo negato la deduzione per persona bisognosa a carico,
argomentando che ne difettavano i requisiti di legge.
B. I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 22 dicembre 2008, nel quale
chiedevano di essere convocati per poter “chiarire definitivamente” la loro
posizione.
L’autorità di tassazione
respingeva il reclamo con decisione del 14 gennaio 2009, così motivata:
Reclamo deciso come a calcolo
dell’imponibile: la decisione di tassazione viene confermata poiché le entrate tassate sono
quelle effettive e dichiarate dal contribuente stesso.
Per
quanto riguarda le spese professionali del marito le stesse sono state rettificate da
luglio
(e non da aprile) quando ha iniziato l’attività salariata.
La
deduzione per pasti della moglie non è giustificata poiché l’attività
salariata è minima e per la maggior parte dell’anno percepiva le indennità di disoccupazione.
La
deduzione per persone bisognose, domiciliate all’estero, non è possibile.
C. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente il
riconoscimento della deduzione per persona bisognosa a carico. Spiega che la
madre di sua moglie, residente nella __________, è gravemente ammalata e necessita
di cure continue e costose. In considerazione della mancanza di assicurazioni
sociali in quel paese, la figlia le invia 1'000 franchi al mese.
Diritto
1. 1.1.
Per l’imposta cantonale,
l'art. 34 cpv. 1 lett. b LT prevede una deduzione per sostentamento di
un importo da 5’600.-- a 10'800.-- franchi al massimo, dal
reddito netto, per ogni persona residente in Svizzera, totalmente o
parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento
il contribuente provvede, comprovatamente, per un importo di
almeno 5’600.-- franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già
accordata la deduzione giusta la
lettera a.
Analogamente, per
l’imposta federale diretta, l'art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD prevede la
deducibilità dal reddito netto di un importo di 6’100 franchi per ogni persona
totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui
sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo
della deduzione; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli
per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a.
1.2.
Come risulta dal testo
della legge, la deduzione per persona bisognosa a carico è ammessa soltanto se
l'aiuto è almeno pari o supera l'importo annuo della deduzione (CDT n.
80.2001.00080 del 27 giugno 2001 in re E. P.; Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149;
Circolare n. 18 del 16 gennaio 1995 della Divisione delle contribuzioni, cifra
1.3.1., p. 2). Se l'aiuto non raggiunge almeno l'importo della deduzione
concessa dalla legge, non può nemmeno essere concessa una deduzione ridotta (Baumgartner, in Zweifel/Athanas [a cura
di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, ad art.
35 LIFD, p. 434; Richner/Frei/Kaufmann,
Kommentar zum Zürcher harmonisierten Steuergesetz, Zurigo 1999, p. 383). In
altre parole, contributi per un importo inferiore a quello della deduzione sono
irrilevanti per la deduzione (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und
Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 196).
1.3.
Diversamente dalla LIFD,
la LT pone alla deduzione un'ulteriore condizione. Per LT infatti la deduzione
sarà concessa soltanto se la persona, totalmente o parzialmente incapace di
esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, è
residente in Svizzera (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. b LT; Messaggio del Consiglio di Stato n.
4169, del 13 ottobre 1993, p. 36; inoltre CDT n. 80.2003.24 del 10 aprile 2003
in re P. A.).
1.4.
Secondo la
lettera della norma cantonale e di quella federale, non basta che la persona
assistita sia bisognosa, ma occorre che sia totalmente o parzialmente incapace
di esercitare attività lucrativa ("erwerbsunfähige oder beschränkt
erwerbsfähige Person"). La nozione di incapacità lucrativa, totale o parziale allude alla definizione della nozione di invalidità mutuata dal diritto delle assicurazioni sociali e comune a diverse leggi: LAI,
LAINF, LAM, LAMal, LPP. Essa sta sostanzialmente a significare che la persona
bisognosa d'aiuto deve essere limitata nella sua capacità di guadagno a seguito
di incapacità al lavoro dovuta a infortunio, malattia professionale, malattia
o infermità congenita (cfr. ad es. art. 4 LAI) o comunque più in generale a impedimenti
d'ordine fisico o psichico.
La condizione che si tratti di "erwerbsunfähige
oder beschränkt erwerbsfähige Person" è stata verosimilmente ripresa
dalla legge tributaria zurighese, la quale prevede appunto la deduzione per persone bisognose "für
erwerbsunfähige oder beschränkt erwerbsfähige Personen", che vengono
mantenute dal contribuente (cfr. § 31 cpv. 4). Tale norma non viene quindi in
nessun caso incontro a qualsivoglia diminuzione della capacità economica ("wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit"). L'assenza di lavoro in quanto tale non
giustifica da sola la necessità di aiuto. L'assenza di lavoro deve essere
dovuta all'età avanzata, a infermità o a incapacità di guadagno per impedimenti
fisici o psichici (Richner/Frei/Kaufmann,
Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, Zurigo 1999, § 34, n. 25, p.
383; inoltre CDT N. 80.97.00008 del 20 febbraio 1997, in RDAT II-1997 n. 8t).
1.5.
Oltre al
requisito della parziale o totale incapacità di esercitare un'attività
lucrativa, la legge subordina, in sintonia con la precedente prassi, la concessione della deduzione all'ulteriore condizione che la persona assistita non disponga di un
reddito e di una sostanza sufficienti a provvedere al proprio mantenimento e che abbisogni perciò di un
aiuto economico che raggiunga almeno l'entità della deduzione (Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 149;
inoltre CDT N. 80.95. 00122 del 15 settembre 1995, in RDAT I-1996 N. 11t; CDT
N. 80.96.00223 del 13 gennaio 1997 in
re G.P.).
Per
stabilire se uno si trovi in tale stato, ovvero non sia più in grado di
mantenersi occorre, a giudizio di
questa Camera, riferirsi alla tabella del minimo d'esistenza stabilita dalla
Camera esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello (CDT N. 80.95.00122 del 15 settembre 1995, in RDAT I-1996
N. 11t; CDT N. 363 dell'8 ottobre 1986 in re P.S.; inoltre RF 1983, pag. 491).
1.6.
La deduzione per persone bisognose a carico può inoltre
essere concessa solo nella misura in cui la capacità economica del contribuente
che fa valere sia effettivamente diminuita dalle spese sostenute (CDT N. 125
del 21 giugno 1993 in re O.M.).
La funzione delle deduzioni sociali è in effetti proprio di tener conto della situazione economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più
possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p.
212; inoltre: CDT N. 80.95.00122 del 15 settembre 1995, in RDAT I-1996 N. 11t).
Perché la
deduzione possa essere ammessa,
occorre quindi che la prestazione assistenziale
sia effettiva. Essa lo è comunque soltanto nella misura in cui serve a colmare
la differenza tra reddito effettivo e minimo vitale, se inferiore all'importo legale della deduzione (CDT n. 80.2001.00010
del 15 marzo 2001, in RDAT II-2001 n. 2t; CDT N.
80.95.00122 del 15 settembre 1995, in RDAT I-1996 N. 11t; CDT N. 469 del 28
novembre 1984 in re F.F.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 712 ss.).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, la decisione impugnata
si è limitata ad escludere la deduzione
invocata dal contribuente, in quanto la persona bisognosa in questione sarebbe domiciliata all’estero. La motivazione è evidentemente adeguata nella misura in cui
si riferisce all’imposta cantonale. Non lo è, in modo altrettanto evidente, in
relazione all’imposta federale
diretta.
2.2
Secondo un consolidato
principio, è il contribuente ad avere l’onere della prova per i fatti che
concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (sentenze del
Tribunale federale n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n.13t,
consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; n.2A.209/2005 del 3 novembre 2005,
in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts,
6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii). Trattandosi
nella fattispecie di una deduzione
sociale, l’onere di provare l’adempimento delle condizioni cui essa è sottoposta è chiaramente a carico del contribuente.
Come ha
ripetutamente avuto modo di sottolineare il Tribunale federale, nei rapporti
internazionali le autorità fiscali
possono sottoporre ad esigenze particolarmente elevate la prova dell’onere di
mantenimento o di sostegno fatto valere. Ciò vale in particolar modo per il
versamento degli importi che servono a tale fine, per i quali deve essere
provato che sono stati trasferiti dalla Svizzera all’estero e che sono stati
ricevuti dalla persona che viene indicata quale beneficiaria del sostegno (cfr.
sentenze del Tribunale federale del 19 agosto 1996, in StE 1997 B 92.51 n. 4;
del 27 ottobre 2004, in StE 2005 A 23.2. n. 2; del 28 luglio 2008 n.2C_390/2008).
2.3
Venendo al
caso in discussione, è solo con il
ricorso alla Camera di diritto tributario che il contribuente ha illustrato la situazione della madre di sua moglie, allegando anche un certo numero di ordini
di pagamento, che attestano il versamento di importi di denaro alla signora __________,
in __________. Si tratta tuttavia di versamenti effettuati nel corso del 2008,
mentre il periodo fiscale litigioso è il 2007. Dagli atti trasmessi alla Camera
dall’Ufficio di tassazione è tuttavia possibile reperire sei ordini di
pagamento, per complessivi fr. 4'910.–, che si riferiscono al 2007 e che erano
stati allegati ad un reclamo relativo al periodo fiscale 2006.
La spiegazione dello stato di bisogno della suocera, che
sarebbe affetta da una grave malattia, è certamente verosimile ma non è
tuttavia suffragata da alcun documento.
In
considerazione della situazione e soprattutto della motivazione della decisione impugnata, si giustifica l’annullamento di quest’ultima e il rinvio degli atti all’Ufficio di tassazione. Quest’ultimo
provvederà a richiedere al contribuente di comprovare compiutamente
l’adempimento delle condizioni per la
concessione della deduzione fatta valere. Per quanto attiene all’importo
dei versamenti fatti da sua moglie alla di lei madre, dovrà essere dimostrato
che abbiano raggiunto almeno l’ammontare della deduzione stessa, cioè di fr.
6'100.–, per il fatto che come detto gli ordini di pagamento finora agli atti
raggiungono solo fr. 4'910.–. Una volta apportata questa prova, si tratterà di
dimostrare l’incapacità lucrativa della beneficiaria del sostegno, per esempio mediante l’invio di un certificato medico.
3.
Visto l’esito del
ricorso e considerato anche lo svolgimento della procedura, si rinuncia a porre
a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. In
materia di IC il ricorso è respinto.
1.2. In
materia di IFD, la decisione su reclamo del 14 gennaio 2009 è annullata e gli
atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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