80.2009.23
Deduzioni sociali: imposta cantonale, figli maggiorenni, alimenti non deducibili, ripartizione deduzioni fra i genitori
15 aprile 2009Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2009.23
Data decisione, Autorità:
15.04.2009, CDT
Titolo:
Deduzioni sociali: imposta cantonale, figli maggiorenni, alimenti non deducibili, ripartizione deduzioni fra i genitori
DEDUZIONE SOCIALE
art. 34 cpv. 1 let. a LT
art. 34 cpv. 1 let. c LT
Incarto n.
80.2009.23
Lugano
15 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo
Gianinazzi
parti
RI 1
RI 2
entrambi rappresentati da RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 20 febbraio 2009 contro la decisione del 28 gennaio 2009 in materia di IC
2007.
Fatti
A. Il pretore di __________
ha pronunciato il __________ 1999 il divorzio di RI 1 e __________. In base
alla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, i figli __________
(1988) e __________ (1990) sono stati affidati alla custodia della madre. Per
il mantenimento dei figli, il padre si è impegnato a versare alla madre le
rendite d’invalidità riconosciute dall’Assicurazione Invalidità e dalla __________,
che ammontavano a quel momento a fr. 2'337.–.
__________ si è in seguito
sposato con RI 2. Dalla loro unione è nato __________ (2002).
B. Nella dichiarazione
fiscale 2007, i coniugi RI 2 indicavano di avere percepito redditi per
complessivi fr. 167'766.–, fra i quali le rendite della cassa pensione (fr.
46'267.–) e dell’Assicurazione Invalidità (fr. 66'300.–) del marito. Chiedevano
la deduzione degli alimenti pagati alla ex moglie per il figlio minorenne __________
(fr. 19'628.–), la deduzione sociale di fr. 21'600.– per due figli a carico (__________
e __________) e la deduzione di ulteriori fr. 1'800.– per figli agli studi.
C. RS 1 notificava ai
contribuenti la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 26 novembre 2008. Il
reddito imponibile era commisurato in fr. 102'500.– per l’IC ed
in fr. 113'400.– per l’IFD. Per quanto concerne le deduzioni sociali, l’autorità
fiscale aveva ammesso la deduzione per figli a carico solo per il figlio __________
(fr. 10'800.– per l’IC e fr. 6'100.– per l’IFD); per la figlia __________,
invece, la deduzione era stata ammessa in ragione di un mezzo per l’IC (fr. 5'400.–),
mentre per l’IFD era stata concessa la deduzione per persona bisognosa a carico
(fr. 6'100.–).
D. I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 12 dicembre 2008. Contestavano
l’imposizione delle rendite completive, che erano state versate direttamente al
figlio maggiorenne. Dalla rendita AVS avrebbe pertanto dovuto essere dedotto
l’importo di fr. 10'608.–. Allegava una lettera in tal senso inviata
dall’autorità fiscale ad un legale.
L’Ufficio di tassazione
respingeva il reclamo, con decisione del 28 gennaio 2009. Facendo riferimento
ad una circolare non pubblicata, argomentava che “le rendite completive per
figli maggiorenni agli studi o a tirocinio erogate dall’Assicurazione
invalidità devono sempre essere imposte nella partita fiscale del beneficiario
della rendita principale”. Per quanto concerne la lettera allegata al reclamo,
osservava che le indicazioni in essa contenute erano “imprecise”.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 postulano nuovamente
la deduzione per figli a carico, come richiesto nella dichiarazione fiscale.
Sostengono nuovamente che l’Ufficio di tassazione di Lugano Città avrebbe confermato
al loro legale, con scritto del 21 ottobre 2008, poi precisato il 5 novembre 2008,
che le rendite completive versate ai figli maggiorenni costituiscono reddito
imponibile per questi ultimi. Sulla base di tale garanzia, il 28 gennaio 2009, RI
1 avrebbe concluso con i figli maggiorenni __________ e __________ un contratto
per il versamento diretto delle rendite in questione. Secondo i ricorrenti, la
decisione contestata viola pertanto il principio della buona fede.
Diritto
1. La motivazione del
ricorso non pare del tutto coerente con il relativo petitum. Infatti, i
ricorrenti costruiscono le loro censure sul parere che sarebbe stato loro dato
in modo vincolante dall’autorità di tassazione in merito all’imposizione della
rendita completiva AVS; poi, però, non chiedono che la rendita in questione sia
esentata, limitandosi invece a postulare la deduzione per figli a carico per la
figlia __________.
Del resto, il preteso
parere vincolante su cui si fonda la motivazione del ricorso non si riferisce
con ogni evidenza alla fattispecie che è oggetto del ricorso. In primo luogo,
la richiesta di informazioni del legale dei ricorrenti è stata inoltrata per la
prima volta il 17 ottobre 2008 e non può quindi riferirsi al periodo fiscale
2007. In secondo luogo, si fonda sul presupposto che il richiedente abbia due
figli maggiorenni, cosa che nel periodo fiscale li-tigioso non si verificava.
Si aggiunga ancora che la convenzione, che sarebbe scaturita dalla promessa in
discussione e sulla cui base il ricorrente si è obbligato a cedere ai figli
maggiorenni le rendite completive dell’AVS e della previdenza professionale, è
stata sottoscritta solo il 28 gennaio 2009.
Stando così le cose, si
deve concludere che la motivazione del ricorso non ha nessuna relazione diretta
né con il petitum né con la decisione impugnata.
La Camera di diritto tributario
non deve pertanto confrontarsi con la censura che si riferisce agli effetti
della pretesa promessa dell’autorità di tassazione, in relazione al principio
della buona fede. Si limiterà a verificare se la decisione impugnata, con la
quale l’Ufficio di tassazione ha ammesso la deduzione per figli a carico e per
figli agli studi nella misura di un mezzo, con riferimento alla figlia
maggiorenne __________, sia conforme al diritto applicabile.
Considerandi
2.
2.1.
Per l'art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto,
per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui
sostentamento il contribuente provvede, 10’800.– franchi. Un'analoga deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la
quale però l'ammontare è limitato a fr. 6’100.– (cfr.
art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art.
35.
LIFD, p. 149).
2.2
Ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, "sono dedotti dal
reddito netto... per ogni figlio fino
al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e
che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo
dell'obbligo, un massimo di 13’000.– franchi secondo le modalità e nei limiti
fissati dal Consiglio di Stato tenuto
conto dei costi supplementari sopportati". Il decreto esecutivo del
Consiglio di Stato concernente
l'imposizione delle persone fisiche valido
per il periodo fiscale 2007 (art. 11) stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni
ammontano a:
- fr.
1’200.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento
professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della
scuola o del luogo di formazione;
- fr.
1’800.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento
in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di
sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
- fr.
4’500.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di
perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente)
e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;
- fr.
6’200.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento
fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone
rientrando giornalmente a domicilio;
- fr.
13'000.-- se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente
al domicilio.
Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi
per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad
un esame riconosciuto.
2.3
I
presupposti per il riconoscimento delle deduzioni citate sono enunciati, oltre che nella legge, in apposite circolari
dell'Amministrazione federale delle
contribuzioni (AFC) e della Divisione delle contribuzioni (DdC). Si veda, in particolare, la circolare n. 18 del gennaio 2004 della DdC, da cui emerge che il requisito
fondamentale, per la concessione
delle deduzioni sociali in questione, è che i genitori che fanno valere il loro
diritto alle detrazioni
contribuiscano effettivamente alle spese di sostentamento e di studio del figlio.
D'altronde, la
funzione delle deduzioni sociali è proprio di tener conto della situazione economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più
possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6a ediz.,
Zurigo 1995, p. 264). La dottrina parla anche, con riferimento alle deduzioni sociali, di "progressione indiretta". In altri termini, il fine
di una imposizione proporzionale può essere perseguito, oltre che
applicando un'aliquota sempre crescente con l'accrescersi del valore
dell'oggetto ("progressione
diretta"), anche con questo ulteriore strumento che consente di ridimensionare le basi di computo.
Per queste
ragioni, le deduzioni in questione possono essere concesse solo nella misura in cui la capacità
economica del contribuente che le fa valere sia effettivamente diminuita dalle
spese sostenute per i figli.
2.4
Per la
circolare n. 18/2003 della Divisione
delle contribuzioni, nel caso di
genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili, che
mantengono però figli maggiorenni a
tirocinio o agli studi fino al 25.mo
anno di età, una sola persona ha diritto alla deduzione per figli a carico: quella che provvede al sostentamento. Se però
entrambi i genitori provvedono in modo importante al mantenimento dei figli, la
deduzione può essere ripartita fra i
genitori.
Anche la
circolare n. 4/2007 della Divisione
delle contribuzioni, relativa alla
deduzione per figli agli studi
secondo l’art. 34 LT, prevede che, se il figlio è minorenne e un genitore versa all’altro
degli alimenti per il mantenimento del figlio agli studi, la deduzione è
ammessa nella partita fiscale del genitore che riceve gli alimenti poiché
quest’ultimo ne sopporta fiscalmente l’onere. In via eccezionale la deduzione può tuttavia
essere ripartita sui due genitori quando entrambi provvedono in modo importante
al mantenimento del figlio agli
studi.
2.5
Può essere
lasciata aperta, in questa sede, la questione se le circolari della Divisione delle contribuzioni, nella
misura in cui ammettono una ripartizione delle deduzioni sociali
fra i genitori, siano ancora conformi con la più recente giurisprudenza del Tribunale
federale. In effetti, l’Alta Corte federale ha anche precisato
che, per non penalizzare le coppie sposate, la deduzione per figlio a carico
non può essere concessa due volte, ovvero sia al genitore che versa sia a
quello che riceve gli alimenti. Inoltre, dal momento che
gli alimenti pagati sono deducibili dai proventi, il reddito fiscale del
contribuente che li versa risulta di per sé al netto di oneri per il figlio; questo
genitore non è pertanto considerato come contribuente che provvede al
sostentamento ai fini del riconoscimento della deduzione per figli a carico,
mentre è solo il genitore che riceve la pensione che, sul piano fiscale,
provvede al sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento,
e ha diritto alla deduzione per figlio (cfr. sentenza del Tribunale federale
del 4 settembre 2007 n.2A.683/2006 consid. 5.3).
La questione evocata può
essere lasciata aperta, in primo luogo, perché le deduzioni sociali non sono
soggette all’obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi
disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID).
Inoltre, la
giurisprudenza citata si riferisce chiaramente alle ipotesi in cui i figli per
cui viene chiesta la deduzione
sociale sono minorenni, poiché è solo in tali casi che gli alimenti sono
dedotti dal reddito del genitore che li versa e aggiunti ai redditi di quello
che li riceve per i figli che vivono con lui.
Quando
invece i figli sono maggiorenni e
cade pertanto la deduzione degli
alimenti, può essere giustificata una divisione delle deduzioni sociali.
2.6
Per
l’imposta federale diretta, la Circolare n. 14 del 29 luglio 1994 dell'Amministrazione
federale delle contribuzioni prevede
che, quando il figlio raggiunge la
maggiore età, gli alimenti pervengono
direttamente allo stesso figlio maggiorenne per cui il debitore degli alimenti non li
può più dedurre. In questo caso, la dottrina ritiene peraltro che quest'ultimo
possa far valere la deduzione per
figli prevista dall'art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD
(Agner/Jung/Steinmann, op. cit., n.
2.
all'art. 35 LIFD, p. 149 e n. 9 all'art. 33 LIFD, p. 130; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a
cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol.
I, tomo 2a, n. 21 all'art. 33 LIFD, p. 406).
In seguito, la
prassi dell'AFC si è peraltro modificata: se il genitore perde il diritto alla
deduzione degli alimenti, perché il
figlio è diventato maggiorenne, può tuttavia rivendicare la deduzione per persona bisognosa a carico, prevista
dall'art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD. Se, poi, il figlio divenuto maggiorenne, ma
tuttora bisognoso di mantenimento, vive presso l'altro genitore, quest'ultimo
continua ad avere diritto alla deduzione per figli a carico (Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer - Ergänzungsband, Zurigo
2000, n. 9a all'art. 33 LIFD, p. 122).
La poc'anzi
menzionata prassi dell'AFC è
sottoposta a critiche severe della dottrina (cfr. a questo riguardo CDT
n. 80.2000.00166 del 7 novembre 2000, in RDAT I-2001 n. 7t).
Il
Tribunale federale l’ha tuttavia ritenuta legittima, affermando che, sebbene un
contribuente non debba dichiarare quale reddito imponibile i contributi di
mantenimento che riceve in seguito al divorzio per i propri figli maggiorenni,
tuttavia può chiedere la deduzione per figli a carico, sebbene il genitore che
paga gli alimenti (che non può chiedere in deduzione gli alimenti versati ai
figli maggiorenni) possa a sua volta far valere la deduzione per persona
bisognosa a carico. La legge esclude solo che lo stesso genitore possa cumulare
la deduzione per figli e quella per persone bisognose (sentenza del Tribunale
federale del 23 gennaio 2002 n.2A.406/2001, in ZStP 2002 p. 147 = StE 2002 B
29.3
n. 18).
3.
3.1.
Nella
fattispecie, sono dunque litigiose unicamente le deduzioni per figli a carico e
per figli agli studi, solo parzialmente riconosciute ai ricorrenti per la
figlia maggiorenne di primo letto del marito. Infatti, per quanto riguarda
l’altro figlio del primo matrimonio, i contribuenti hanno ottenuto la deduzione
degli alimenti pagati, in quanto il ragazzo era ancora minorenne.
Ora, in
relazione al mantenimento di __________, proprio perché con la sua maggiore età
è venuto meno il diritto alla deduzione dei contributi alimentari da parte del
debitore degli stessi, il padre chiede di poter beneficiare della deduzione
integrale per figli a carico (fr. 10'800.–) e per figli agli studi (fr.
1'800.–).
Non vi è per
contro alcuna contestazione in merito all’imposta federale diretta, essendo
stata concessa ai ricorrenti la deduzione per persona bisognosa a carico,
conformemente alla prassi precedentemente ricordata (v. supra, consid.
2.6
).
3.2
Per
stabilire in quale misura sia ammessa una divisione della deduzione per figli a
carico fra i genitori separati, deve essere tenuto conto dell'effettivo onere
di mantenimento dei figli.
In una
sentenza del 2000, questa Camera aveva stabilito che né
l'importo di fr. 900 al mese né quello di fr. 717 al mese, versati a titolo di
contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla madre, si potevano
considerare sufficienti a garantire il mantenimento di un figlio maggiorenne ancora in formazione, non
raggiungendo neppure il minimo vitale secondo i parametri adottati dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti. Si è pertanto ritenuto che la madre, nonostante
l'esiguità dei redditi di cui disponeva, contribuisse comunque, in una certa
misura, al mantenimento del figlio. È
stata dunque considerata equa la decisione dell’Ufficio di tassazione di suddividere a metà fra i genitori le
deduzioni per figli e per figli agli
studi (RDAT I-2001 n. 7t).
In un altro
caso più recente, questa Camera ha concesso al padre che pagava gli alimenti
solo un quarto delle deduzioni sociali (per figli a carico e figli agli studi),
in considerazione del fatto che i figli erano diventati maggiorenni nel corso del periodo fiscale e che pertanto il padre aveva ottenuto una deduzione degli alimenti per metà dell’anno, mentre la
madre aveva pagato le imposte sullo stesso importo (cfr. sentenza CDT n. 80.2007.15
del 27 dicembre 2007).
3.3
Per le
ragioni già ricordate, i ricorrenti non spendono neppure una parola per motivare
la loro richiesta di ottenere una deduzione maggiore rispetto a quella loro riconosciuta
dall’Ufficio di tassazione. Si limitano invece a esporre fatti che concernono
un altro periodo fiscale ed una situazione ben diversa.
In questa
situazione, può solo essere considerata estremamente generosa la decisione
impugnata, con la quale metà delle deduzioni sociali sono state concesse al
padre di __________, sebbene quest’ultima vivesse con la madre.
Anzi, il
tenore del successivo accordo stipulato all’inizio del 2009 lascerebbe addirittura
intendere che l’autorità di tassazione sia stata troppo generosa. Nelle
premesse dell’accordo stesso, infatti, si afferma che “i rapporti personali fra
le parti” (cioè padre e figli) sarebbero stati “interrotti” per anni, per
essere poi “ripristinati” nel corso del 2008. Dalla formulazione della
premessa, si potrebbe anche essere indotti a ritenere che il padre, prima del
2008, non contribuisse neppure al mantenimento della figlia maggiorenne, non
avendo con lei alcun rapporto personale.
In ogni
caso, anche se la rendita completiva dell’AI fosse già stata versata nel 2007
alla figlia __________, non si sarebbe comunque giustificata la concessione di
più della metà delle deduzioni in discussione, considerato il fatto che la
figlia abitava presso la madre.
3.4
A
quest’ultimo riguardo, deve ancora essere ricordato che la rendita completiva
per figli va quindi esposta nella partita fiscale del genitore beneficiario,
anche qualora per motivi di tirocinio o di studio il figlio maggiorenne, che dà
diritto alla completiva sino al compimento del suo 25mo anno di età,
avesse scelto un domicilio diverso da quello del o dei genitori invalidi (cfr.
CDT n. 43 del 2 marzo 1989 in re E. F.; CDT n. 80.2000.00130 del 2 ottobre 2000
in re F. C.; sentenza del Tribunale federale n.2A.536/2001 del 29 maggio 2002,
in RF 2002 p. 632 consid. 3.1; cfr. anche Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann,
Kommentar zum DBG – Ergänzungsband, Zurigo, 2000, n. 2a ad art. 22 LIFD, p. 92;
Locher, Kommentar zum DBG,
Therwil/Basilea, 2001, n. 13 ad art. 22 LIFD, p. 556; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003,
n. 23 ad art. 22 LIFD, p. 314).
Se le contestazioni dei
ricorrenti si dovessero leggere in tal senso, la decisione dell’Ufficio di
tassazione va dunque confermata anche nella misura in cui ha esposto nella
partita fiscale del ricorrente le rendite completive per le figlie, di cui ha
beneficiato nel periodo fiscale 2006.
4.
Il ricorso è
integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico
dei ricorrenti, soccombenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster