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Decisione

80.2009.23

Deduzioni sociali: imposta cantonale, figli maggiorenni, alimenti non deducibili, ripartizione deduzioni fra i genitori

15 aprile 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il pretore di __________

ha pronunciato il __________ 1999 il divorzio di RI 1 e __________. In base

alla convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, i figli __________

(1988) e __________ (1990) sono stati affidati alla custodia della madre. Per

il mantenimento dei figli, il padre si è impegnato a versare alla madre le

rendite d’invalidità riconosciute dall’Assicurazione Invalidità e dalla __________,

che ammontavano a quel momento a fr. 2'337.–.

__________ si è in seguito

sposato con RI 2. Dalla loro unione è nato __________ (2002).

B. Nella dichiarazione

fiscale 2007, i coniugi RI 2 indicavano di avere percepito redditi per

complessivi fr. 167'766.–, fra i quali le rendite della cassa pensione (fr.

46'267.–) e dell’Assicurazione Invalidità (fr. 66'300.–) del marito. Chiedevano

la deduzione degli alimenti pagati alla ex moglie per il figlio minorenne __________

(fr. 19'628.–), la deduzione sociale di fr. 21'600.– per due figli a carico (__________

e __________) e la deduzione di ulteriori fr. 1'800.– per figli agli studi.

C. RS 1 notificava ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 26 novembre 2008. Il

reddito imponibile era commisurato in fr. 102'500.– per l’IC ed

in fr. 113'400.– per l’IFD. Per quanto concerne le deduzioni sociali, l’autorità

fiscale aveva ammesso la deduzione per figli a carico solo per il figlio __________

(fr. 10'800.– per l’IC e fr. 6'100.– per l’IFD); per la figlia __________,

invece, la deduzione era stata ammessa in ragione di un mezzo per l’IC (fr. 5'400.–),

mentre per l’IFD era stata concessa la deduzione per persona bisognosa a carico

(fr. 6'100.–).

D. I contribuenti

impugnavano la suddetta decisione con reclamo del 12 dicembre 2008. Contestavano

l’imposizione delle rendite completive, che erano state versate direttamente al

figlio maggiorenne. Dalla rendita AVS avrebbe pertanto dovuto essere dedotto

l’importo di fr. 10'608.–. Allegava una lettera in tal senso inviata

dall’autorità fiscale ad un legale.

L’Ufficio di tassazione

respingeva il reclamo, con decisione del 28 gennaio 2009. Facendo riferimento

ad una circolare non pubblicata, argomentava che “le rendite completive per

figli maggiorenni agli studi o a tirocinio erogate dall’Assicurazione

invalidità devono sempre essere imposte nella partita fiscale del beneficiario

della rendita principale”. Per quanto concerne la lettera allegata al reclamo,

osservava che le indicazioni in essa contenute erano “imprecise”.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 2 postulano nuovamente

la deduzione per figli a carico, come richiesto nella dichiarazione fiscale.

Sostengono nuovamente che l’Ufficio di tassazione di Lugano Città avrebbe confermato

al loro legale, con scritto del 21 ottobre 2008, poi precisato il 5 novembre 2008,

che le rendite completive versate ai figli maggiorenni costituiscono reddito

imponibile per questi ultimi. Sulla base di tale garanzia, il 28 gennaio 2009, RI

1 avrebbe concluso con i figli maggiorenni __________ e __________ un contratto

per il versamento diretto delle rendite in questione. Secondo i ricorrenti, la

decisione contestata viola pertanto il principio della buona fede.

Diritto

1. La motivazione del

ricorso non pare del tutto coerente con il relativo petitum. Infatti, i

ricorrenti costruiscono le loro censure sul parere che sarebbe stato loro dato

in modo vincolante dall’autorità di tassazione in merito all’imposizione della

rendita completiva AVS; poi, però, non chiedono che la rendita in questione sia

esentata, limitandosi invece a postulare la deduzione per figli a carico per la

figlia __________.

Del resto, il preteso

parere vincolante su cui si fonda la motivazione del ricorso non si riferisce

con ogni evidenza alla fattispecie che è oggetto del ricorso. In primo luogo,

la richiesta di informazioni del legale dei ricorrenti è stata inoltrata per la

prima volta il 17 ottobre 2008 e non può quindi riferirsi al periodo fiscale

2007. In secondo luogo, si fonda sul presupposto che il richiedente abbia due

figli maggiorenni, cosa che nel periodo fiscale li-tigioso non si verificava.

Si aggiunga ancora che la convenzione, che sarebbe scaturita dalla promessa in

discussione e sulla cui base il ricorrente si è obbligato a cedere ai figli

maggiorenni le rendite completive dell’AVS e della previdenza professionale, è

stata sottoscritta solo il 28 gennaio 2009.

Stando così le cose, si

deve concludere che la motivazione del ricorso non ha nessuna relazione diretta

né con il petitum né con la decisione impugnata.

La Camera di diritto tributario

non deve pertanto confrontarsi con la censura che si riferisce agli effetti

della pretesa promessa dell’autorità di tassazione, in relazione al principio

della buona fede. Si limiterà a verificare se la decisione impugnata, con la

quale l’Ufficio di tassazione ha ammesso la deduzione per figli a carico e per

figli agli studi nella misura di un mezzo, con riferimento alla figlia

maggiorenne __________, sia conforme al diritto applicabile.

Considerandi

2.

2.1.

Per l'art. 34 cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto,

per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui

sostentamento il contribuente provvede, 10’800.– franchi. Un'analoga deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la

quale però l'ammontare è limitato a fr. 6’100.– (cfr.

art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art.

35.

LIFD, p. 149).

2.2

Ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 lett. c LT, "sono dedotti dal

reddito netto... per ogni figlio fino

al venticinquesimo anno di età, al cui sostentamento il contribuente provvede e

che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione, oltre al periodo

dell'obbligo, un massimo di 13’000.– franchi secondo le modalità e nei limiti

fissati dal Consiglio di Stato tenuto

conto dei costi supplementari sopportati". Il decreto esecutivo del

Consiglio di Stato concernente

l'imposizione delle persone fisiche valido

per il periodo fiscale 2007 (art. 11) stabilisce, a tale proposito, che le deduzioni

ammontano a:

- fr.

1’200.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento

professionale e il luogo di domicilio corrisponde con quello di sede della

scuola o del luogo di formazione;

- fr.

1’800.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento

in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli rientra giornalmente) e quello di

sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

- fr.

4’500.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di

perfezionamento in Ticino ma luogo di domicilio (ove egli non rientra giornalmente)

e quello di sede della scuola o del luogo di formazione non corrispondono;

- fr.

6’200.-- se il figlio frequenta scuole postobbligatorie o corsi di perfezionamento

fuori Cantone o frequenta studi d’ordine accademico in Ticino o fuori Cantone

rientrando giornalmente a domicilio;

- fr.

13'000.-- se il figlio frequenta studi accademici senza rientrare giornalmente

al domicilio.

Il Consiglio di Stato precisa ulteriormente che deve trattarsi di scuole, studi o corsi a tempo pieno, estesi

per la durata di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità agli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad

un esame riconosciuto.

2.3

I

presupposti per il riconoscimento delle deduzioni citate sono enunciati, oltre che nella legge, in apposite circolari

dell'Amministrazione federale delle

contribuzioni (AFC) e della Divisione delle contribuzioni (DdC). Si veda, in particolare, la circolare n. 18 del gennaio 2004 della DdC, da cui emerge che il requisito

fondamentale, per la concessione

delle deduzioni sociali in questione, è che i genitori che fanno valere il loro

diritto alle detrazioni

contribuiscano effettivamente alle spese di sostentamento e di studio del figlio.

D'altronde, la

funzione delle deduzioni sociali è proprio di tener conto della situazione economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più

possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6a ediz.,

Zurigo 1995, p. 264). La dottrina parla anche, con riferimento alle deduzioni sociali, di "progressione indiretta". In altri termini, il fine

di una imposizione proporzionale può essere perseguito, oltre che

applicando un'aliquota sempre crescente con l'accrescersi del valore

dell'oggetto ("progressione

diretta"), anche con questo ulteriore strumento che consente di ridimensionare le basi di computo.

Per queste

ragioni, le deduzioni in questione possono essere concesse solo nella misura in cui la capacità

economica del contribuente che le fa valere sia effettivamente diminuita dalle

spese sostenute per i figli.

2.4

Per la

circolare n. 18/2003 della Divisione

delle contribuzioni, nel caso di

genitori divorziati, separati legalmente o di fatto, celibi o nubili, che

mantengono però figli maggiorenni a

tirocinio o agli studi fino al 25.mo

anno di età, una sola persona ha diritto alla deduzione per figli a carico: quella che provvede al sostentamento. Se però

entrambi i genitori provvedono in modo importante al mantenimento dei figli, la

deduzione può essere ripartita fra i

genitori.

Anche la

circolare n. 4/2007 della Divisione

delle contribuzioni, relativa alla

deduzione per figli agli studi

secondo l’art. 34 LT, prevede che, se il figlio è minorenne e un genitore versa all’altro

degli alimenti per il mantenimento del figlio agli studi, la deduzione è

ammessa nella partita fiscale del genitore che riceve gli alimenti poiché

quest’ultimo ne sopporta fiscalmente l’onere. In via eccezionale la deduzione può tuttavia

essere ripartita sui due genitori quando entrambi provvedono in modo importante

al mantenimento del figlio agli

studi.

2.5

Può essere

lasciata aperta, in questa sede, la questione se le circolari della Divisione delle contribuzioni, nella

misura in cui ammettono una ripartizione delle deduzioni sociali

fra i genitori, siano ancora conformi con la più recente giurisprudenza del Tribunale

federale. In effetti, l’Alta Corte federale ha anche precisato

che, per non penalizzare le coppie sposate, la deduzione per figlio a carico

non può essere concessa due volte, ovvero sia al genitore che versa sia a

quello che riceve gli alimenti. Inoltre, dal momento che

gli alimenti pagati sono deducibili dai proventi, il reddito fiscale del

contribuente che li versa risulta di per sé al netto di oneri per il figlio; questo

genitore non è pertanto considerato come contribuente che provvede al

sostentamento ai fini del riconoscimento della deduzione per figli a carico,

mentre è solo il genitore che riceve la pensione che, sul piano fiscale,

provvede al sostentamento, rispettivamente alla parte essenziale del sostentamento,

e ha diritto alla deduzione per figlio (cfr. sentenza del Tribunale federale

del 4 settembre 2007 n.2A.683/2006 consid. 5.3).

La questione evocata può

essere lasciata aperta, in primo luogo, perché le deduzioni sociali non sono

soggette all’obbligo di armonizzazione intercantonale e non sono quindi

disciplinate dalla legge federale (art. 9 cpv. 4 LAID).

Inoltre, la

giurisprudenza citata si riferisce chiaramente alle ipotesi in cui i figli per

cui viene chiesta la deduzione

sociale sono minorenni, poiché è solo in tali casi che gli alimenti sono

dedotti dal reddito del genitore che li versa e aggiunti ai redditi di quello

che li riceve per i figli che vivono con lui.

Quando

invece i figli sono maggiorenni e

cade pertanto la deduzione degli

alimenti, può essere giustificata una divisione delle deduzioni sociali.

2.6

Per

l’imposta federale diretta, la Circolare n. 14 del 29 luglio 1994 dell'Amministrazione

federale delle contribuzioni prevede

che, quando il figlio raggiunge la

maggiore età, gli alimenti pervengono

direttamente allo stesso figlio maggiorenne per cui il debitore degli alimenti non li

può più dedurre. In questo caso, la dottrina ritiene peraltro che quest'ultimo

possa far valere la deduzione per

figli prevista dall'art. 213 cpv. 1 lett. a LIFD

(Agner/Jung/Steinmann, op. cit., n.

2.

all'art. 35 LIFD, p. 149 e n. 9 all'art. 33 LIFD, p. 130; Zigerlig/Jud, in: Zweifel/Athanas [a

cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol.

I, tomo 2a, n. 21 all'art. 33 LIFD, p. 406).

In seguito, la

prassi dell'AFC si è peraltro modificata: se il genitore perde il diritto alla

deduzione degli alimenti, perché il

figlio è diventato maggiorenne, può tuttavia rivendicare la deduzione per persona bisognosa a carico, prevista

dall'art. 213 cpv. 1 lett. b LIFD. Se, poi, il figlio divenuto maggiorenne, ma

tuttora bisognoso di mantenimento, vive presso l'altro genitore, quest'ultimo

continua ad avere diritto alla deduzione per figli a carico (Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer - Ergänzungsband, Zurigo

2000, n. 9a all'art. 33 LIFD, p. 122).

La poc'anzi

menzionata prassi dell'AFC è

sottoposta a critiche severe della dottrina (cfr. a questo riguardo CDT

n. 80.2000.00166 del 7 novembre 2000, in RDAT I-2001 n. 7t).

Il

Tribunale federale l’ha tuttavia ritenuta legittima, affermando che, sebbene un

contribuente non debba dichiarare quale reddito imponibile i contributi di

mantenimento che riceve in seguito al divorzio per i propri figli maggiorenni,

tuttavia può chiedere la deduzione per figli a carico, sebbene il genitore che

paga gli alimenti (che non può chiedere in deduzione gli alimenti versati ai

figli maggiorenni) possa a sua volta far valere la deduzione per persona

bisognosa a carico. La legge esclude solo che lo stesso genitore possa cumulare

la deduzione per figli e quella per persone bisognose (sentenza del Tribunale

federale del 23 gennaio 2002 n.2A.406/2001, in ZStP 2002 p. 147 = StE 2002 B

29.3

n. 18).

3.

3.1.

Nella

fattispecie, sono dunque litigiose unicamente le deduzioni per figli a carico e

per figli agli studi, solo parzialmente riconosciute ai ricorrenti per la

figlia maggiorenne di primo letto del marito. Infatti, per quanto riguarda

l’altro figlio del primo matrimonio, i contribuenti hanno ottenuto la deduzione

degli alimenti pagati, in quanto il ragazzo era ancora minorenne.

Ora, in

relazione al mantenimento di __________, proprio perché con la sua maggiore età

è venuto meno il diritto alla deduzione dei contributi alimentari da parte del

debitore degli stessi, il padre chiede di poter beneficiare della deduzione

integrale per figli a carico (fr. 10'800.–) e per figli agli studi (fr.

1'800.–).

Non vi è per

contro alcuna contestazione in merito all’imposta federale diretta, essendo

stata concessa ai ricorrenti la deduzione per persona bisognosa a carico,

conformemente alla prassi precedentemente ricordata (v. supra, consid.

2.6

).

3.2

Per

stabilire in quale misura sia ammessa una divisione della deduzione per figli a

carico fra i genitori separati, deve essere tenuto conto dell'effettivo onere

di mantenimento dei figli.

In una

sentenza del 2000, questa Camera aveva stabilito che né

l'importo di fr. 900 al mese né quello di fr. 717 al mese, versati a titolo di

contributo di mantenimento dal padre ai figli affidati alla madre, si potevano

considerare sufficienti a garantire il mantenimento di un figlio maggiorenne ancora in formazione, non

raggiungendo neppure il minimo vitale secondo i parametri adottati dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti. Si è pertanto ritenuto che la madre, nonostante

l'esiguità dei redditi di cui disponeva, contribuisse comunque, in una certa

misura, al mantenimento del figlio. È

stata dunque considerata equa la decisione dell’Ufficio di tassazione di suddividere a metà fra i genitori le

deduzioni per figli e per figli agli

studi (RDAT I-2001 n. 7t).

In un altro

caso più recente, questa Camera ha concesso al padre che pagava gli alimenti

solo un quarto delle deduzioni sociali (per figli a carico e figli agli studi),

in considerazione del fatto che i figli erano diventati maggiorenni nel corso del periodo fiscale e che pertanto il padre aveva ottenuto una deduzione degli alimenti per metà dell’anno, mentre la

madre aveva pagato le imposte sullo stesso importo (cfr. sentenza CDT n. 80.2007.15

del 27 dicembre 2007).

3.3

Per le

ragioni già ricordate, i ricorrenti non spendono neppure una parola per motivare

la loro richiesta di ottenere una deduzione maggiore rispetto a quella loro riconosciuta

dall’Ufficio di tassazione. Si limitano invece a esporre fatti che concernono

un altro periodo fiscale ed una situazione ben diversa.

In questa

situazione, può solo essere considerata estremamente generosa la decisione

impugnata, con la quale metà delle deduzioni sociali sono state concesse al

padre di __________, sebbene quest’ultima vivesse con la madre.

Anzi, il

tenore del successivo accordo stipulato all’inizio del 2009 lascerebbe addirittura

intendere che l’autorità di tassazione sia stata troppo generosa. Nelle

premesse dell’accordo stesso, infatti, si afferma che “i rapporti personali fra

le parti” (cioè padre e figli) sarebbero stati “interrotti” per anni, per

essere poi “ripristinati” nel corso del 2008. Dalla formulazione della

premessa, si potrebbe anche essere indotti a ritenere che il padre, prima del

2008, non contribuisse neppure al mantenimento della figlia maggiorenne, non

avendo con lei alcun rapporto personale.

In ogni

caso, anche se la rendita completiva dell’AI fosse già stata versata nel 2007

alla figlia __________, non si sarebbe comunque giustificata la concessione di

più della metà delle deduzioni in discussione, considerato il fatto che la

figlia abitava presso la madre.

3.4

A

quest’ultimo riguardo, deve ancora essere ricordato che la rendita completiva

per figli va quindi esposta nella partita fiscale del genitore beneficiario,

anche qualora per motivi di tirocinio o di studio il figlio maggiorenne, che dà

diritto alla completiva sino al compimento del suo 25mo anno di età,

avesse scelto un domicilio diverso da quello del o dei genitori invalidi (cfr.

CDT n. 43 del 2 marzo 1989 in re E. F.; CDT n. 80.2000.00130 del 2 ottobre 2000

in re F. C.; sentenza del Tribunale federale n.2A.536/2001 del 29 maggio 2002,

in RF 2002 p. 632 consid. 3.1; cfr. anche Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann,

Kommentar zum DBG – Ergänzungsband, Zurigo, 2000, n. 2a ad art. 22 LIFD, p. 92;

Locher, Kommentar zum DBG,

Therwil/Basilea, 2001, n. 13 ad art. 22 LIFD, p. 556; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003,

n. 23 ad art. 22 LIFD, p. 314).

Se le contestazioni dei

ricorrenti si dovessero leggere in tal senso, la decisione dell’Ufficio di

tassazione va dunque confermata anche nella misura in cui ha esposto nella

partita fiscale del ricorrente le rendite completive per le figlie, di cui ha

beneficiato nel periodo fiscale 2006.

4.

Il ricorso è

integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico

dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 880.–

sono a carico dei ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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