80.2009.3
Deduzioni: spese professionali, trasporto, uso privato veicolo di servizio, assunzione costi da parte del dipendente
6 maggio 2009Italiano16 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
80.2009.3
Data decisione, Autorità:
06.05.2009, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, trasporto, uso privato veicolo di servizio, assunzione costi da parte del dipendente
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 17 cpv. 1 LIFD
art. 26 cpv. 1 let. a LIFD
art. 16 cpv. 1 LT
art. 25 cpv. 1 let. a LT
Incarto n.
80.2009.3
Lugano
6 maggio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 gennaio 2009 contro la decisione del 10 dicembre 2009 in materia di IC/IFD
2007.
Fatti
A. L’ing. RI 1,
domiciliato a __________, svolge la propria attività a __________, alle
dipendenze della __________.
Nel certificato di salario
per il periodo fiscale 2007, il datore di lavoro ha crociato la casella F
(trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro) ed ha indicato che il
contribuente aveva beneficiato delle seguenti indennità per spese: fr. 3'000.–
per spese forfetarie di rappresentanza e fr. 1'800.– per altre spese forfetarie;
il foglio allegato al certificato stesso indicava che il regolamento delle
spese era stato approvato dal Canton __________ il 7 marzo 2007 e che il
forfait spese si riferiva ai “pasti pagati dal datore di lavoro”.
B. Nella dichiarazione
fiscale 2007, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:
trasporto
dal domicilio al luogo di lavoro (veicolo privato) fr. 8’008.–
doppia
economia domestica (pasto fuori casa) fr. 3'200.–
altre
spese professionali (forfait) fr. 2'400.–
spese
per attività accessoria dipendente (forfait) fr. 800.–
totale fr. 14'408.–
Notificando
al contribuente e alla moglie __________ la tassazione IC/IFD 2007, con
decisione del 1° ottobre 2008, l’RS 1__________ commisurava il reddito imponibile
in fr. 92'100.– per l’IC ed in fr. 113'700.– per l’IFD.
Per quanto attiene alle
spese professionali, negava la deduzione delle spese di trasporto, in quanto
coperte dall’indennità pagata dal datore di lavoro, ammettendo per contro le
altre.
C. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 7 ottobre 2008, nel quale
contestava la mancata deduzione delle spese di trasporto, argomentando di
recarsi sì al lavoro con un veicolo aziendale ma di pagare per il suo uso un
importo mensile di fr. 540.–.
L’autorità fiscale
respingeva il reclamo, con decisione del 10 dicembre 2008, così motivata:
Pur prendendo atto delle
indicazioni fornite dal contribuente circa l’esborso mensile a suo carico per
l’utilizzo privato del veicolo aziendale messogli a disposizione da parte del
datore di lavoro, le condizioni per le quali egli può utilizzarlo anche per
recarsi al lavoro non permettono di poter dedurre nella prevista misura di 65
cts./km le spese di trasporto. La primitiva decisione di tassazione deve essere
condivisa.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula la deduzione delle
spese di trasporto con il veicolo privato nella misura di fr. 2'293.– per il
periodo da gennaio a marzo 2007 e di fr. 4'860.– per il periodo da aprile a
dicembre 2007. Spiega di essersi servito del veicolo privato per i primi mesi
dell’anno e di avere poi stipulato con il suo datore di lavoro un contratto per
l’uso privato del veicolo di servizio, in virtù del quale paga un importo
forfetario di 540 franchi al mese per una percorrenza limitata a 15'000
chilometri all’anno. Per il fatto che 14'000 chilometri sono percorsi solo per
lo spostamento dal domicilio al luogo di lavoro, ritiene che l’intero importo
trattenutogli dallo stipendio a tale titolo costituisca una spesa deducibile.
Diritto
1. 1.1.
Sia secondo l’art. 25 cpv.
1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:
a) le
spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;
b) le
spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a
turni;
c) le
altre spese necessarie per l’esercizio della professione;
d) le
spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio
dell’attività professionale.
Per
le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono
stabilite deduzioni complessive.
1.2.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
del decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l’imposizione delle
persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2007, sono considerate spese di trasporto quelle causate al
contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a
quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la
spesa effettiva;
b)
[…]
c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile
privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.
Eccezionalmente,
se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.
infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario
sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per
le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco)
e fino a 65 cts. il km per le automobili (art. 4 cpv. 2 decreto esecutivo
citato).
Anche per l’imposta
federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il
trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza
sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività
lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un
veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non
sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere
che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata.
La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è
limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3
Ordinanza del 10 febbraio 1993).
1.3.
La questione di sapere se
accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi
pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non
deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta
e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il
contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione
fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi
cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, p.
682/83).
Considerandi
2.
2.1.
Nella
fattispecie, come detto, non è tanto l’idoneità del mezzo di trasporto
impiegato per la trasferta del ricorrente dal domicilio al luogo di lavoro ad
essere controversa, quanto piuttosto la questione se i costi per lo spostamento
con l’automobile siano sopportati dal contribuente o dal datore di lavoro.
Mentre,
infatti, il certificato di salario rilasciato dal datore di lavoro al
contribuente indica che quest’ultimo avrebbe beneficiato del trasporto gratuito,
il ricorrente sostiene per contro che si sarebbe servito sì del veicolo
aziendale per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, ma che avrebbe
pagato un’adeguata controporestazione.
2.2
La
partecipazione del datore di lavoro alle spese di trasporto è suscettibile di
provocare diverse conseguenze fiscali.
In primo
luogo, si tratta infatti di verificare se non rappresenti un’integrazione di stipendio.
Per gli
articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di
un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i
proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni,
assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre
prestazioni valutabili in denaro.
Fra i redditi del lavoro
del dipendente rientrano anche i redditi in natura ed in particolar modo quelle
prestazioni valutabili in denaro, che il datore di lavoro concede al dipendente
per esempio mettendo a sua disposizione gratuitamente l’automobile aziendale
anche per l’uso privato (cfr. p. es. le sentenze della Camera di diritto tributario
n. 80.2007.159 del 26 febbraio 2008; della Commissione di ricorso fiscale II
del Canton Zurigo del 12 dicembre 1990, in RF 1991 p. 568; del Tribunale amministrativo
del Canton Neuchâtel del 13 gennaio 1988, in StE 1989 B 22.3 n. 29; del
Tribunale amministrativo del Canton Argovia, in AGVE 1978 p. 115).
Se invece il veicolo di
servizio è messo a disposizione del dipendente solo per coprire la trasferta dal
domicilio al luogo di lavoro, l’unica conseguenza sulla sua tassazione sarà che
egli non potrà più invocare la deduzione delle spese di trasporto secondo gli articoli
25.
cpv. 1 lett. a LT e 26 cpv. 1 lett. a LIFD.
2.3
Nel nuovo certificato di
salario, adottato anche dal datore di lavoro del ricorrente, la messa a
disposizione di un’automobile di servizio viene presa in considerazione in
diversi ambiti.
In primo luogo, deve
essere crociata la casella F, in caso di “trasporto gratuito dal domicilio al
luogo di lavoro”. Fra le ipotesi in cui ciò deve avvenire, spicca proprio
quella in cui il datore di lavoro mette a disposizione del dipendente
un’automobile di servizio, nella misura in cui il dipendente per il tragitto
dal domicilio al luogo di lavoro non assuma a proprio carico almeno 65 centesimi
al chilometro (cfr. Conferenza fiscale
svizzera e Amministrazione federale delle contribuzioni,
Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione
delle rendite, par. 9).
In secondo luogo, la cifra
2.
, che si riferisce alle prestazioni accessorie al salario, prevede
espressamente che sia indicato il valore della “quota privata automobile di
servizio”. In particolare, se il datore di lavoro si assume tutti i costi
mentre il dipendente assume unicamente le spese del carburante per i tragitti
privati più lunghi durante i fine settimana e le vacanze, l’importo da dichiarare
corrisponde per ogni mese allo 0,8% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA
esclusa), ma almeno a fr. 150 al mese. Un’eccezione è prevista solo per il caso
in cui “il dipendente assume a proprio carico una parte considerevole dei
costi”, nel qual caso deve comunque essere inserita un’osservazione sul
certificato di salario, per attirare l’attenzione dell’autorità fiscale (cfr.
Istruzioni citate, par. 21 e 22). Anche in tale evenienza, deve peraltro essere
apposta la crocetta nella casella F (trasporto gratuito dal domicilio al luogo
di lavoro, cfr. Istruzioni citate, par. 25).
Il fatto che venga
considerata quale prestazione accessoria la quota privata per l’automobile di
servizio non esclude pertanto che venga crociata anche la casella F, in
considerazione del fatto che il reddito accessorio si riferisce esclusivamente
all’utilizzazione privata del veicolo nel tempo libero, cioè la sera, nel fine
settimana e nelle vacanze (Bosshard/Mösli,
Der neue Lohnausweis – Das Handbuch für die Praxis, Muri-Berna, 2007, p. 33).
2.4
Nel caso in discussione,
come già rilevato, il certificato di salario, allestito dal datore di lavoro
del ricorrente e da quest’ultimo allegato alla dichiarazione fiscale, indica il
trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro (casella F) ma non una
prestazione accessoria al salario legata all’uso privato dell’automobile di
servizio (cifra 2.2).
Dalle indicazioni che
emergono da tale documento ufficiale si dovrebbe pertanto ritenere che la
situazione sia la seguente:
·
per quanto attiene alla trasferta quotidiana dal domicilio al
luogo di lavoro, il dipendente ha a disposizione un veicolo di servizio, per il
quale non assume a proprio carico almeno 65 centesimi al chilometro;
·
per quanto attiene invece al tempo libero (sera, fine settimana e
vacanze), il dipendente non può servirsi del veicolo di servizio.
Di fronte alle affermazioni
del ricorrente, che contestava l’esat-tezza delle indicazioni contenute nel
certificato di salario, il giudice delegato si è rivolto al datore di lavoro,
chiedendogli spiegazioni. In particolare, ha invitato la __________ a inviare
documentazione relativa alle condizioni per l’uso privato del veicolo di servizio
ed alle modalità di calcolo dei costi mensili a carico del dipendente. Ha
chiesto inoltre spiegazioni in merito al rimborso delle spese per i pasti,
indicato sul secondo foglio del certificato di salario.
Dalla risposta della __________,
contenuta in una lettera del 27 marzo 2009, si apprende che:
·
il datore di lavoro offre ai collaboratori la possibilità di
utilizzare a scopi privati i veicoli di servizio, contro un importo mensile che
comprende tutti i costi per l’esercizio e la manutenzione, compreso il
carburante;
·
il numero di chilometri percorsi con la vettura di servizio a titolo
privato è limitato a 15'000 l’anno, mentre il chilometraggio in eccedenza è
fatturato ai collaboratori;
·
il contribuente paga 540 franchi al mese per l’uso privato del veicolo
di servizio.
Il caso del contribuente
rientra pertanto nell’ipotesi prevista dal par. 22 delle istruzioni per la
compilazione del certificato di salario (v. supra, consid. 2.3.), cioè
quella in cui il dipendente, cui è concesso l’uso privato del veicolo di servizio
“assume a proprio carico una parte considerevole dei costi (p. es. tutte le
spese di manutenzione, i premi d’assicurazione, le spese per il carburante, le
riparazioni; per contro, la sola assunzione delle spese per il carburante non è
abbastanza)”. In tale eventualità, sempre secondo le istruzioni della CFS e
dell’AFC, non occorre conteggiare alcun importo alla cifra 2.2 del certificato
di salario, ma “nello spazio per le osservazioni, alla cifra 15 del certificato
di salario, occorre inserire il testo seguente: ‘La quota privata per
l’automobile di servizio è da chiarire nella procedura di tassazione’”. In ogni
caso, deve poi essere apposta la crocetta nella casella F (cfr. istruzioni citate,
par. 25). In simili casi, si deve intraprendere una valutazione
individualizzata, basata sul valore del veicolo di servizio, sul numero dei
chilometri privati percorsi e sull’importo assunto dal dipendente (cfr. Bosshard/Mösli, op. cit., p. 49).
2.5
La vettura di servizio a
disposizione del ricorrente è una __________, il cui prezzo di acquisto supera
i 50'000 franchi. Se dovesse essere calcolata la quota privata da aggiungere
allo stipendio del dipendente, si tratterebbe dunque di un importo di almeno
400.
franchi al mese, cioè 4'800 franchi all’anno.
È vero che, pagando un
importo forfetario di 540 franchi al mese, per una percorrenza limitata a
15'000 chilometri all’anno, il contribuente non ne ha l’uso gratuito. In effetti,
egli paga circa 43 centesimi al chilometro, importo comprensivo peraltro di
tutti i costi per l’esercizio e la manutenzione, compreso il carburante. Secondo
i calcoli del Touring Club Svizzero (TCS), il costo chilometrico nel 2009, per
l’utilizzazione di un veicolo acquistato per circa 52'000 franchi, ammonta a
quasi un franco, se vengono percorsi 15'000 chilometri all’anno. L’importo
corrisposto dal ricorrente al suo datore di lavoro è quindi senz’altro vantaggioso
ed è anche nettamente inferiore a quello della deduzione fiscale (fr. 0.65 al
chilometro).
Seguendo le istruzioni per
la compilazione del certificato di salario, anche nel caso del ricorrente
potrebbe giustificarsi l’imposi-zione del valore della prestazione corrispondente
al vantaggio in questione, in base ad una valutazione individualizzata.
Dall’altra parte, però, si dovrebbe anche tener conto del fatto che, nella
misura in cui l’utilizzazione privata del veicolo di servizio copre la
trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, quest’ultima non è effettivamente
del tutto gratuita.
Nelle circostanze
descritte, la soluzione cui è pervenuta l’autorità fiscale non può essere
censurata. Rappresenta indubbiamente una semplificazione, ma trova la sua
giustificazione nella difficoltà di procedere ad un calcolo individualizzato
sia dell’integrazione di stipendio, da una parte, sia della deduzione delle
spese professionali, dall’altra. Fra l’altro, mancano elementi che permettano
di procedere ad un calcolo di tale natura: non si conoscono il valore di
acquisto effettivo del veicolo utilizzato dal ricorrente, la percorrenza totale
(quella cioè eccedente i 15'000 chilometri) e, soprattutto, il costo dei
chilometri ulteriori. A quest’ultimo riguardo, in particolare, la Camera aveva
chiesto informazioni alla __________, nella lettera del 3 marzo 2009, senza
tuttavia ottenerne.
2.6
Il certificato di salario
rilasciato al ricorrente dal suo datore di lavoro non appare conforme alle
indicazioni contenute nelle istruzioni allestite dalla CFS e dall’AFC. Come
visto (v. supra, consid. 2.4.), in presenza di un’assunzione, da parte
del dipendente, di “una parte considerevole dei costi”, il datore di lavoro
dovrebbe inserire “nello spazio per le osservazioni, alla cifra 15 del certificato
di salario… il testo seguente: ‘La quota privata per l’automobile di servizio è
da chiarire nella procedura di tassazione’”. In nessun modo, dalla lettura
dell’attestazione in questione, era possibile sapere che il contribuente aveva
a disposizione il veicolo aziendale anche per l’utilizzazione privata nel tempo
libero.
Si ricorda che, se indicazioni
errate o incomplete in un certificato di salario provocano una tassazione inferiore
rispetto a quella dovuta, il contribuente ed anche il datore di lavoro sono
passibili di sanzioni.
2.7
Alla luce delle spiegazioni
offerte ed in particolar modo del tenore del contratto di “autorizzazione uso
privato per veicolo di servizio”, i cui effetti decorrono dal 2 aprile 2007, si
può tuttavia ammettere la deduzione delle spese di trasporto per i primi tre
mesi dell’anno, per un ammontare di fr. 2'002.– (28 km x 2 x 55 giorni x fr.
0.
).
3.
A quanto precede si
può ancora aggiungere che nel certificato di salario è riscontrabile un’altra
incongruenza. Infatti, alla cifra 13.2.3, si menziona un’indennità per spese
forfetarie di fr. 1'800.–, accompagnata dall’indicazione “vedi supplemento”.
Ora, il supplemento in questione, alla cifra 15, contiene la seguente frase:
“Pasti pagati dal datore di lavoro (forfait spese)”.
Richiesto di spiegazioni
da parte della Camera anche su questo aspetto, il datore di lavoro ha affermato
che si tratterebbe di un errore (“utilizzo di un codice di pagamento errato”) e
che si tratterebbe in realtà di “un pagamento delle spese forfetarie quindi di
una forma di ‘out of pocket’ che riguardano piccole spese generali quali spuntini,
piccole spese di rappresentanza (ad es. per offrire il caffè a clienti e a
partner d’affari), mance, viaggi in treno, in tram, in bus e in taxi, spese
postali, telefonate, lavanderia in albergo, spese bancarie, differenze di cambio
ecc.”.
4.
Il ricorso è
pertanto parzialmente accolto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a
carico del ricorrente in misura parziale.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente
accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 10 dicembre 2008 è riformata nel senso
che è ammessa una deduzione di fr. 2'002.– per spese di trasporto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico del
ricorrente nella misura di tre quarti (fr. 660.–).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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