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Decisione

80.2009.3

Deduzioni: spese professionali, trasporto, uso privato veicolo di servizio, assunzione costi da parte del dipendente

6 maggio 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’ing. RI 1,

domiciliato a __________, svolge la propria attività a __________, alle

dipendenze della __________.

Nel certificato di salario

per il periodo fiscale 2007, il datore di lavoro ha crociato la casella F

(trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro) ed ha indicato che il

contribuente aveva beneficiato delle seguenti indennità per spese: fr. 3'000.–

per spese forfetarie di rappresentanza e fr. 1'800.– per altre spese forfetarie;

il foglio allegato al certificato stesso indicava che il regolamento delle

spese era stato approvato dal Canton __________ il 7 marzo 2007 e che il

forfait spese si riferiva ai “pasti pagati dal datore di lavoro”.

B. Nella dichiarazione

fiscale 2007, il contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:

trasporto

dal domicilio al luogo di lavoro (veicolo privato) fr. 8’008.–

doppia

economia domestica (pasto fuori casa) fr. 3'200.–

altre

spese professionali (forfait) fr. 2'400.–

spese

per attività accessoria dipendente (forfait) fr. 800.–

totale fr. 14'408.–

Notificando

al contribuente e alla moglie __________ la tassazione IC/IFD 2007, con

decisione del 1° ottobre 2008, l’RS 1__________ commisurava il reddito imponibile

in fr. 92'100.– per l’IC ed in fr. 113'700.– per l’IFD.

Per quanto attiene alle

spese professionali, negava la deduzione delle spese di trasporto, in quanto

coperte dall’indennità pagata dal datore di lavoro, ammettendo per contro le

altre.

C. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 7 ottobre 2008, nel quale

contestava la mancata deduzione delle spese di trasporto, argomentando di

recarsi sì al lavoro con un veicolo aziendale ma di pagare per il suo uso un

importo mensile di fr. 540.–.

L’autorità fiscale

respingeva il reclamo, con decisione del 10 dicembre 2008, così motivata:

Pur prendendo atto delle

indicazioni fornite dal contribuente circa l’esborso mensile a suo carico per

l’utilizzo privato del veicolo aziendale messogli a disposizione da parte del

datore di lavoro, le condizioni per le quali egli può utilizzarlo anche per

recarsi al lavoro non permettono di poter dedurre nella prevista misura di 65

cts./km le spese di trasporto. La primitiva decisione di tassazione deve essere

condivisa.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula la deduzione delle

spese di trasporto con il veicolo privato nella misura di fr. 2'293.– per il

periodo da gennaio a marzo 2007 e di fr. 4'860.– per il periodo da aprile a

dicembre 2007. Spiega di essersi servito del veicolo privato per i primi mesi

dell’anno e di avere poi stipulato con il suo datore di lavoro un contratto per

l’uso privato del veicolo di servizio, in virtù del quale paga un importo

forfetario di 540 franchi al mese per una percorrenza limitata a 15'000

chilometri all’anno. Per il fatto che 14'000 chilometri sono percorsi solo per

lo spostamento dal domicilio al luogo di lavoro, ritiene che l’intero importo

trattenutogli dallo stipendio a tale titolo costituisca una spesa deducibile.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l’art. 25 cpv.

1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD, le spese professionali deducibili sono:

a) le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

b) le

spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a

turni;

c) le

altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

d) le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio

dell’attività professionale.

Per

le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono

stabilite deduzioni complessive.

1.2.

Secondo l’art. 4 cpv. 1

del decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l’imposizione delle

persone fisiche, valido per il periodo fiscale 2007, sono considerate spese di trasporto quelle causate al

contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a

quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la

spesa effettiva;

b)

[…]

c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile

privata: le spese del mezzo pubblico disponibile.

Eccezionalmente,

se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.

infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario

sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per

le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco)

e fino a 65 cts. il km per le automobili (art. 4 cpv. 2 decreto esecutivo

citato).

Anche per l’imposta

federale diretta è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il

trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza

sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività

lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso d’uso di un

veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non

sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere

che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese

effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata.

La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è

limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3

Ordinanza del 10 febbraio 1993).

1.3.

La questione di sapere se

accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi

pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non

deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta

e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il

contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione

fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi

cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, p.

682/83).

Considerandi

2.

2.1.

Nella

fattispecie, come detto, non è tanto l’idoneità del mezzo di trasporto

impiegato per la trasferta del ricorrente dal domicilio al luogo di lavoro ad

essere controversa, quanto piuttosto la questione se i costi per lo spostamento

con l’automobile siano sopportati dal contribuente o dal datore di lavoro.

Mentre,

infatti, il certificato di salario rilasciato dal datore di lavoro al

contribuente indica che quest’ultimo avrebbe beneficiato del trasporto gratuito,

il ricorrente sostiene per contro che si sarebbe servito sì del veicolo

aziendale per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, ma che avrebbe

pagato un’adeguata controporestazione.

2.2

La

partecipazione del datore di lavoro alle spese di trasporto è suscettibile di

provocare diverse conseguenze fiscali.

In primo

luogo, si tratta infatti di verificare se non rappresenti un’integrazione di stipendio.

Per gli

articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di

un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i

proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni,

assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre

prestazioni valutabili in denaro.

Fra i redditi del lavoro

del dipendente rientrano anche i redditi in natura ed in particolar modo quelle

prestazioni valutabili in denaro, che il datore di lavoro concede al dipendente

per esempio mettendo a sua disposizione gratuitamente l’automobile aziendale

anche per l’uso privato (cfr. p. es. le sentenze della Camera di diritto tributario

n. 80.2007.159 del 26 febbraio 2008; della Commissione di ricorso fiscale II

del Canton Zurigo del 12 dicembre 1990, in RF 1991 p. 568; del Tribunale amministrativo

del Canton Neuchâtel del 13 gennaio 1988, in StE 1989 B 22.3 n. 29; del

Tribunale amministrativo del Canton Argovia, in AGVE 1978 p. 115).

Se invece il veicolo di

servizio è messo a disposizione del dipendente solo per coprire la trasferta dal

domicilio al luogo di lavoro, l’unica conseguenza sulla sua tassazione sarà che

egli non potrà più invocare la deduzione delle spese di trasporto secondo gli articoli

25.

cpv. 1 lett. a LT e 26 cpv. 1 lett. a LIFD.

2.3

Nel nuovo certificato di

salario, adottato anche dal datore di lavoro del ricorrente, la messa a

disposizione di un’automobile di servizio viene presa in considerazione in

diversi ambiti.

In primo luogo, deve

essere crociata la casella F, in caso di “trasporto gratuito dal domicilio al

luogo di lavoro”. Fra le ipotesi in cui ciò deve avvenire, spicca proprio

quella in cui il datore di lavoro mette a disposizione del dipendente

un’automobile di servizio, nella misura in cui il dipendente per il tragitto

dal domicilio al luogo di lavoro non assuma a proprio carico almeno 65 centesimi

al chilometro (cfr. Conferenza fiscale

svizzera e Amministrazione federale delle contribuzioni,

Istruzioni per la compilazione del certificato di salario risp. dell’attestazione

delle rendite, par. 9).

In secondo luogo, la cifra

2.

, che si riferisce alle prestazioni accessorie al salario, prevede

espressamente che sia indicato il valore della “quota privata automobile di

servizio”. In particolare, se il datore di lavoro si assume tutti i costi

mentre il dipendente assume unicamente le spese del carburante per i tragitti

privati più lunghi durante i fine settimana e le vacanze, l’importo da dichiarare

corrisponde per ogni mese allo 0,8% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA

esclusa), ma almeno a fr. 150 al mese. Un’eccezione è prevista solo per il caso

in cui “il dipendente assume a proprio carico una parte considerevole dei

costi”, nel qual caso deve comunque essere inserita un’osservazione sul

certificato di salario, per attirare l’attenzione dell’autorità fiscale (cfr.

Istruzioni citate, par. 21 e 22). Anche in tale evenienza, deve peraltro essere

apposta la crocetta nella casella F (trasporto gratuito dal domicilio al luogo

di lavoro, cfr. Istruzioni citate, par. 25).

Il fatto che venga

considerata quale prestazione accessoria la quota privata per l’automobile di

servizio non esclude pertanto che venga crociata anche la casella F, in

considerazione del fatto che il reddito accessorio si riferisce esclusivamente

all’utilizzazione privata del veicolo nel tempo libero, cioè la sera, nel fine

settimana e nelle vacanze (Bosshard/Mösli,

Der neue Lohnausweis – Das Handbuch für die Praxis, Muri-Berna, 2007, p. 33).

2.4

Nel caso in discussione,

come già rilevato, il certificato di salario, allestito dal datore di lavoro

del ricorrente e da quest’ultimo allegato alla dichiarazione fiscale, indica il

trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro (casella F) ma non una

prestazione accessoria al salario legata all’uso privato dell’automobile di

servizio (cifra 2.2).

Dalle indicazioni che

emergono da tale documento ufficiale si dovrebbe pertanto ritenere che la

situazione sia la seguente:

·

per quanto attiene alla trasferta quotidiana dal domicilio al

luogo di lavoro, il dipendente ha a disposizione un veicolo di servizio, per il

quale non assume a proprio carico almeno 65 centesimi al chilometro;

·

per quanto attiene invece al tempo libero (sera, fine settimana e

vacanze), il dipendente non può servirsi del veicolo di servizio.

Di fronte alle affermazioni

del ricorrente, che contestava l’esat-tezza delle indicazioni contenute nel

certificato di salario, il giudice delegato si è rivolto al datore di lavoro,

chiedendogli spiegazioni. In particolare, ha invitato la __________ a inviare

documentazione relativa alle condizioni per l’uso privato del veicolo di servizio

ed alle modalità di calcolo dei costi mensili a carico del dipendente. Ha

chiesto inoltre spiegazioni in merito al rimborso delle spese per i pasti,

indicato sul secondo foglio del certificato di salario.

Dalla risposta della __________,

contenuta in una lettera del 27 marzo 2009, si apprende che:

·

il datore di lavoro offre ai collaboratori la possibilità di

utilizzare a scopi privati i veicoli di servizio, contro un importo mensile che

comprende tutti i costi per l’esercizio e la manutenzione, compreso il

carburante;

·

il numero di chilometri percorsi con la vettura di servizio a titolo

privato è limitato a 15'000 l’anno, mentre il chilometraggio in eccedenza è

fatturato ai collaboratori;

·

il contribuente paga 540 franchi al mese per l’uso privato del veicolo

di servizio.

Il caso del contribuente

rientra pertanto nell’ipotesi prevista dal par. 22 delle istruzioni per la

compilazione del certificato di salario (v. supra, consid. 2.3.), cioè

quella in cui il dipendente, cui è concesso l’uso privato del veicolo di servizio

“assume a proprio carico una parte considerevole dei costi (p. es. tutte le

spese di manutenzione, i premi d’assicurazione, le spese per il carburante, le

riparazioni; per contro, la sola assunzione delle spese per il carburante non è

abbastanza)”. In tale eventualità, sempre secondo le istruzioni della CFS e

dell’AFC, non occorre conteggiare alcun importo alla cifra 2.2 del certificato

di salario, ma “nello spazio per le osservazioni, alla cifra 15 del certificato

di salario, occorre inserire il testo seguente: ‘La quota privata per

l’automobile di servizio è da chiarire nella procedura di tassazione’”. In ogni

caso, deve poi essere apposta la crocetta nella casella F (cfr. istruzioni citate,

par. 25). In simili casi, si deve intraprendere una valutazione

individualizzata, basata sul valore del veicolo di servizio, sul numero dei

chilometri privati percorsi e sull’importo assunto dal dipendente (cfr. Bosshard/Mösli, op. cit., p. 49).

2.5

La vettura di servizio a

disposizione del ricorrente è una __________, il cui prezzo di acquisto supera

i 50'000 franchi. Se dovesse essere calcolata la quota privata da aggiungere

allo stipendio del dipendente, si tratterebbe dunque di un importo di almeno

400.

franchi al mese, cioè 4'800 franchi all’anno.

È vero che, pagando un

importo forfetario di 540 franchi al mese, per una percorrenza limitata a

15'000 chilometri all’anno, il contribuente non ne ha l’uso gratuito. In effetti,

egli paga circa 43 centesimi al chilometro, importo comprensivo peraltro di

tutti i costi per l’esercizio e la manutenzione, compreso il carburante. Secondo

i calcoli del Touring Club Svizzero (TCS), il costo chilometrico nel 2009, per

l’utilizzazione di un veicolo acquistato per circa 52'000 franchi, ammonta a

quasi un franco, se vengono percorsi 15'000 chilometri all’anno. L’importo

corrisposto dal ricorrente al suo datore di lavoro è quindi senz’altro vantaggioso

ed è anche nettamente inferiore a quello della deduzione fiscale (fr. 0.65 al

chilometro).

Seguendo le istruzioni per

la compilazione del certificato di salario, anche nel caso del ricorrente

potrebbe giustificarsi l’imposi-zione del valore della prestazione corrispondente

al vantaggio in questione, in base ad una valutazione individualizzata.

Dall’altra parte, però, si dovrebbe anche tener conto del fatto che, nella

misura in cui l’utilizzazione privata del veicolo di servizio copre la

trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, quest’ultima non è effettivamente

del tutto gratuita.

Nelle circostanze

descritte, la soluzione cui è pervenuta l’autorità fiscale non può essere

censurata. Rappresenta indubbiamente una semplificazione, ma trova la sua

giustificazione nella difficoltà di procedere ad un calcolo individualizzato

sia dell’integrazione di stipendio, da una parte, sia della deduzione delle

spese professionali, dall’altra. Fra l’altro, mancano elementi che permettano

di procedere ad un calcolo di tale natura: non si conoscono il valore di

acquisto effettivo del veicolo utilizzato dal ricorrente, la percorrenza totale

(quella cioè eccedente i 15'000 chilometri) e, soprattutto, il costo dei

chilometri ulteriori. A quest’ultimo riguardo, in particolare, la Camera aveva

chiesto informazioni alla __________, nella lettera del 3 marzo 2009, senza

tuttavia ottenerne.

2.6

Il certificato di salario

rilasciato al ricorrente dal suo datore di lavoro non appare conforme alle

indicazioni contenute nelle istruzioni allestite dalla CFS e dall’AFC. Come

visto (v. supra, consid. 2.4.), in presenza di un’assunzione, da parte

del dipendente, di “una parte considerevole dei costi”, il datore di lavoro

dovrebbe inserire “nello spazio per le osservazioni, alla cifra 15 del certificato

di salario… il testo seguente: ‘La quota privata per l’automobile di servizio è

da chiarire nella procedura di tassazione’”. In nessun modo, dalla lettura

dell’attestazione in questione, era possibile sapere che il contribuente aveva

a disposizione il veicolo aziendale anche per l’utilizzazione privata nel tempo

libero.

Si ricorda che, se indicazioni

errate o incomplete in un certificato di salario provocano una tassazione inferiore

rispetto a quella dovuta, il contribuente ed anche il datore di lavoro sono

passibili di sanzioni.

2.7

Alla luce delle spiegazioni

offerte ed in particolar modo del tenore del contratto di “autorizzazione uso

privato per veicolo di servizio”, i cui effetti decorrono dal 2 aprile 2007, si

può tuttavia ammettere la deduzione delle spese di trasporto per i primi tre

mesi dell’anno, per un ammontare di fr. 2'002.– (28 km x 2 x 55 giorni x fr.

0.

).

3.

A quanto precede si

può ancora aggiungere che nel certificato di salario è riscontrabile un’altra

incongruenza. Infatti, alla cifra 13.2.3, si menziona un’indennità per spese

forfetarie di fr. 1'800.–, accompagnata dall’indicazione “vedi supplemento”.

Ora, il supplemento in questione, alla cifra 15, contiene la seguente frase:

“Pasti pagati dal datore di lavoro (forfait spese)”.

Richiesto di spiegazioni

da parte della Camera anche su questo aspetto, il datore di lavoro ha affermato

che si tratterebbe di un errore (“utilizzo di un codice di pagamento errato”) e

che si tratterebbe in realtà di “un pagamento delle spese forfetarie quindi di

una forma di ‘out of pocket’ che riguardano piccole spese generali quali spuntini,

piccole spese di rappresentanza (ad es. per offrire il caffè a clienti e a

partner d’affari), mance, viaggi in treno, in tram, in bus e in taxi, spese

postali, telefonate, lavanderia in albergo, spese bancarie, differenze di cambio

ecc.”.

4.

Il ricorso è

pertanto parzialmente accolto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a

carico del ricorrente in misura parziale.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 10 dicembre 2008 è riformata nel senso

che è ammessa una deduzione di fr. 2'002.– per spese di trasporto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 880.–

sono a carico del

ricorrente nella misura di tre quarti (fr. 660.–).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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