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Decisione

80.2009.33

Ricorso: ricevibilità, contribuente limitatamente imponibile, reddito zero, contestazione reddito determinante per l'aliquota, assenza di interesse

23 marzo 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

- i coniugi RI 1,

domiciliati a __________ (AG), sono limitatamente imponibili nel Canton Ticino

quali proprietari di sostanza immobiliare a __________;

- notificando loro la tassazione

IC 2006, con decisione del 17 dicembre 2008, l’Ufficio di tassazione commisurava

il reddito della sostanza in fr. 17'665.–, da cui deduceva le spese di manutenzione

di fr. 4'417.– e la quota degli interessi passivi attribuita al Canton Ticino

di fr. 63'579.–, con la conseguenza che il reddito imponibile ammontava a fr.

0;

- il reddito determinante

per l’aliquota era per contro commisurato in fr. 972'600.–;

- anche la sostanza

imponibile ammontava a fr. 0;

- i contribuenti impugnavano

la suddetta decisione, con reclamo del 16 gennaio 2009, chiedeva che fossero

dedotte le spese di manutenzione effettive, per fr. 351'492.–;

- l’autorità fiscale

accoglieva il reclamo, con decisione del 4 febbraio 2009, nella quale ammetteva

in deduzione le spese in questione, riducendo il reddito determinante per

l’aliquota a fr. 625'500.–;

- con tempestivo ricorso in

lingua tedesca alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano il

calcolo dell’imposta sulla sostanza, limitatamente alla sostanza determinante

per l’aliquota;

Diritto

- la Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione

che il gravame sia ricevibile in ordine;

- in ordine, deve essere

rilevato che il ricorso è stato allestito in lingua tedesca;

- la libertà linguistica, cioè

la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà

garantite dalla Costituzione federale (art. 18 Cost.);

- nella misura in cui la

lingua madre è pure una delle lingue ufficiali, il suo uso è tutelato anche

dall'art. 70 cpv. 1 Cost., secondo cui le lingue ufficiali della Confederazione

sono il tedesco, il francese e l’italiano, mentre il romancio è lingua

ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia;

- secondo la giurisprudenza

emanata vigente la Costituzione del 1874, la libertà linguistica, cioè la

facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientrava fra le libertà non

scritte della Costituzione federale;

- nei rapporti con le

autorità tuttavia, la libertà linguistica è limitata dal principio della lingua

ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli art.

5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio

alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella

ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p.

217 consid. 3);

- tali principi sono stati

codificati nella Costituzione del 1999, soprattutto agli articoli 18 e 70 (DTF

Considerandi

127.

V 219 consid. 2 b aa, con riferimento a Borghi, La liberté de la langue et ses

limites, in: Thürer/Aubert/Müller [a

cura di], Droit constitutionnel suisse,

Zurigo 2001, § 38);

- in particolare l'art. 70

cpv. 1 Cost. 1999 garantisce il principio di territorialità, per il quale i

Cantoni designano le loro lingue ufficiali;

- sulla

base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere

i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal

modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la

propria lingua: simili misure devono però rispettare la proporzionalità;

- pertanto,

l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata

una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti

i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua

italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo

1990.

in re V.M.);

- nella fattispecie, la

Camera di diritto tributario avrebbe dovuto attribuire ai ricorrenti un termine

per tradurre in italiano il loro ricorso, avvertendoli che altrimenti lo stesso

sarebbe stato considerato irricevibile;

- la Camera vi ha tuttavia

rinunciato, in quanto il gravame avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile

anche se fosse stato redatto in lingua italiana;

- infatti, il riconoscimento

della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di

protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso

con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari,

Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.);

- in altri termini, perché

sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

Ø l’interessato deve essere toccato e

pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici

o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico,

ideale, materiale o di altra natura;

Ø il ricorrente deve dimostrare di avere

un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia

toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore

rispetto a chiunque altro (Knapp,

Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz.,

Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489);

- secondo la decisione su

reclamo qui impugnata, l’imposta cantonale sulla sostanza dovuta per il 2006

ammonta a zero franchi, sicché è evidente che i contribuenti non hanno alcun

interesse ad ottenere una decisione della Camera sulla commisurazione del

reddito imponibile (cfr. anche la giurisprudenza del Cantone di domicilio dei

ricorrenti: Plüss, in:

Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 2a

ediz., Muri-Berna, 2004, n. 17 ad § 192, p. 1579);

- del resto, l’autorità

materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una

sentenza, per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice contestazione

di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss. = StE 2001 B

96.11

n. 6);

- in altri termini, un’eventuale

riduzione della sostanza determinante per l’aliquota non avrebbe alcun riflesso

sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi;

- i ricorrenti non sono

quindi lesi nei loro interessi personali dalla decisione impugnata e non sono pertanto

legittimati a ricorrere (cfr., al proposito, sentenza del Tribunale federale

n.2P.345/2005 dell’11 maggio 2006);

- il ricorso deve pertanto

essere dichiarato irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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