80.2009.33
Ricorso: ricevibilità, contribuente limitatamente imponibile, reddito zero, contestazione reddito determinante per l'aliquota, assenza di interesse
23 marzo 2009Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
80.2009.33
Data decisione, Autorità:
23.03.2009, CDT
Titolo:
Ricorso: ricevibilità, contribuente limitatamente imponibile, reddito zero, contestazione reddito determinante per l'aliquota, assenza di interesse
RICORSO
art. 227 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2009.33
Lugano
23 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo
Gianinazzi
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 6 marzo 2009 contro la decisione del 4 febbraio 2009 in materia di IC 2006.
Fatti
- i coniugi RI 1,
domiciliati a __________ (AG), sono limitatamente imponibili nel Canton Ticino
quali proprietari di sostanza immobiliare a __________;
- notificando loro la tassazione
IC 2006, con decisione del 17 dicembre 2008, l’Ufficio di tassazione commisurava
il reddito della sostanza in fr. 17'665.–, da cui deduceva le spese di manutenzione
di fr. 4'417.– e la quota degli interessi passivi attribuita al Canton Ticino
di fr. 63'579.–, con la conseguenza che il reddito imponibile ammontava a fr.
0;
- il reddito determinante
per l’aliquota era per contro commisurato in fr. 972'600.–;
- anche la sostanza
imponibile ammontava a fr. 0;
- i contribuenti impugnavano
la suddetta decisione, con reclamo del 16 gennaio 2009, chiedeva che fossero
dedotte le spese di manutenzione effettive, per fr. 351'492.–;
- l’autorità fiscale
accoglieva il reclamo, con decisione del 4 febbraio 2009, nella quale ammetteva
in deduzione le spese in questione, riducendo il reddito determinante per
l’aliquota a fr. 625'500.–;
- con tempestivo ricorso in
lingua tedesca alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano il
calcolo dell’imposta sulla sostanza, limitatamente alla sostanza determinante
per l’aliquota;
Diritto
- la Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli
uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione
che il gravame sia ricevibile in ordine;
- in ordine, deve essere
rilevato che il ricorso è stato allestito in lingua tedesca;
- la libertà linguistica, cioè
la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà
garantite dalla Costituzione federale (art. 18 Cost.);
- nella misura in cui la
lingua madre è pure una delle lingue ufficiali, il suo uso è tutelato anche
dall'art. 70 cpv. 1 Cost., secondo cui le lingue ufficiali della Confederazione
sono il tedesco, il francese e l’italiano, mentre il romancio è lingua
ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia;
- secondo la giurisprudenza
emanata vigente la Costituzione del 1874, la libertà linguistica, cioè la
facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientrava fra le libertà non
scritte della Costituzione federale;
- nei rapporti con le
autorità tuttavia, la libertà linguistica è limitata dal principio della lingua
ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli art.
5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio
alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella
ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p.
217 consid. 3);
- tali principi sono stati
codificati nella Costituzione del 1999, soprattutto agli articoli 18 e 70 (DTF
Considerandi
127.
V 219 consid. 2 b aa, con riferimento a Borghi, La liberté de la langue et ses
limites, in: Thürer/Aubert/Müller [a
cura di], Droit constitutionnel suisse,
Zurigo 2001, § 38);
- in particolare l'art. 70
cpv. 1 Cost. 1999 garantisce il principio di territorialità, per il quale i
Cantoni designano le loro lingue ufficiali;
- sulla
base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere
i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal
modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la
propria lingua: simili misure devono però rispettare la proporzionalità;
- pertanto,
l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata
una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti
i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua
italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo
1990.
in re V.M.);
- nella fattispecie, la
Camera di diritto tributario avrebbe dovuto attribuire ai ricorrenti un termine
per tradurre in italiano il loro ricorso, avvertendoli che altrimenti lo stesso
sarebbe stato considerato irricevibile;
- la Camera vi ha tuttavia
rinunciato, in quanto il gravame avrebbe dovuto essere dichiarato irricevibile
anche se fosse stato redatto in lingua italiana;
- infatti, il riconoscimento
della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di
protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso
con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari,
Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.);
- in altri termini, perché
sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:
Ø l’interessato deve essere toccato e
pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici
o fattuali, bastando che la decisione gli cagioni uno svantaggio economico,
ideale, materiale o di altra natura;
Ø il ricorrente deve dimostrare di avere
un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia
toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore
rispetto a chiunque altro (Knapp,
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz.,
Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489);
- secondo la decisione su
reclamo qui impugnata, l’imposta cantonale sulla sostanza dovuta per il 2006
ammonta a zero franchi, sicché è evidente che i contribuenti non hanno alcun
interesse ad ottenere una decisione della Camera sulla commisurazione del
reddito imponibile (cfr. anche la giurisprudenza del Cantone di domicilio dei
ricorrenti: Plüss, in:
Klöti-Weber/Siegrist/Weber [a cura di], Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 2a
ediz., Muri-Berna, 2004, n. 17 ad § 192, p. 1579);
- del resto, l’autorità
materiale di cosa giudicata si riferisce soltanto al dispositivo di una
sentenza, per cui la legittimazione non può venir tratta dalla semplice contestazione
di alcuni punti della relativa motivazione (RDAF 2001 p. 261 ss. = StE 2001 B
96.11
n. 6);
- in altri termini, un’eventuale
riduzione della sostanza determinante per l’aliquota non avrebbe alcun riflesso
sul debito d’imposta, che rimarrebbe comunque a zero franchi;
- i ricorrenti non sono
quindi lesi nei loro interessi personali dalla decisione impugnata e non sono pertanto
legittimati a ricorrere (cfr., al proposito, sentenza del Tribunale federale
n.2P.345/2005 dell’11 maggio 2006);
- il ricorso deve pertanto
essere dichiarato irricevibile.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico dei
ricorrenti.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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