80.2009.34
Deduzioni: figli a carico, figli minorenni residenti all'estero, onere della prova
17 aprile 2009Italiano10 min
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Numero d'incarto:
80.2009.34
Data decisione, Autorità:
17.04.2009, CDT
Titolo:
Deduzioni: figli a carico, figli minorenni residenti all'estero, onere della prova
DEDUZIONE SOCIALE
art. 213 cpv. 1 let. a LIFD
art. 34 cpv. 1 let. a LT
art. 34 cpv. 3 LT
Incarto n.
80.2009.34
Lugano
17 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 9 marzo 2009 contro la decisione dell’11 febbraio 2009 in materia di IC e
IFD 2006.
Fatti
A. RI 1, di professione
cameriere, è al beneficio di un permesso di domicilio in Svizzera. Nel corso
del 2008, la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio degli stranieri,
gli concedeva un permesso di assenza dalla Svizzera valido dal 1° marzo 2008 al
28 febbraio 2010, per permettergli di raggiungere la moglie __________ ed i
figli __________ (nato nel 1988) e __________ (nata nel 1997) in __________,
dove si erano trasferiti già a contare dal 10 luglio 2003, designando nel
contempo quale suo rappresentante per gli obblighi di natura pubblica e privata
RA 1.
B. Nella dichiarazione
fiscale 2006, il contribuente indicava di avere percepito redditi per
complessivi fr. 41'685.–. Per quanto qui di interesse, chiedeva la deduzione sociale
di fr. 21'000.– per due figli a carico (__________ e __________) e la deduzione
di ulteriori fr. 6'100.– per figli agli studi. Tra le spese professionali, faceva
inoltre valere la deduzione di fr. 1'144.– per la trasferta quotidiana dal
luogo di domicilio a quello di lavoro con il veicolo privato.
C. Notificandogli la tassazione
IC/IFD 2006, con decisione del 23 aprile 2008, l’Ufficio di tassazione di
Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 35'700.– per l’IC ed in fr.
36'200.– per l’IFD. Per quanto concerne le spese di trasferta, l’autorità spiegava
di avere concesso il solo costo annuale dell’abbonamento del mezzo pubblico (pari
a fr. 540.–). Negava invece ogni deduzione sociale “in base alla situazione al
31 dicembre 2006”.
D. Il contribuente,
rappresentato da RA 1, impugnava la suddetta decisione con reclamo del 1°
maggio 2008, postulando il pieno riconoscimento delle deduzioni sociali e delle
spese di trasporto con l’automobile privata.
Con scritto del 4
settembre 2008, l’autorità di tassazione si rivolgeva al rappresentante del contribuente,
invitandolo a comprovare la situazione famigliare descritta nel reclamo entro
il termine del 30 settembre 2008, poi prorogato sino al 30 dicembre 2008. Con
successiva decisione dell’11 febbraio 2009, l’autorità respingeva il reclamo, argomentando
che il contribuente non aveva dato seguito alle sue precise richieste.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le conclusioni
formulate in sede di reclamo, sostenendo inoltre di avere già inviato
all’Ufficio di tassazione la documentazione richiestagli, che allega nuovamente
al presente gravame.
L’autorità di tassazione, nelle
proprie osservazioni del 16 marzo 2009, si limita a rinviare alla decisione
impugnata, senza confrontarsi con le nuove argomentazioni sollevate dal
ricorrente.
Diritto
1. 1.1.
Contrariamente
a quanto sembra sostenere l’autorità di tassazione, a giudizio di questa Camera
non v’è motivo di dubitare della condizione di padre del ricorrente. È ben vero
che dal certificato di salario rilasciatogli dal datore di lavoro non risultano
essere stati versati assegni per figli. Dalla semplice consultazione
degli appositi registri cantonali emerge tuttavia che il contribuente è sposato
con __________ e padre di __________ (nato nel 1988) e __________ (nata nel
1997), senza dimenticare inoltre che l’istanza intesa ad
ottenere un permesso di assenza dalla Svizzera, accolta dal competente Ufficio
degli stranieri, si fonda proprio sulla necessità di aiutare e sostenere la
moglie ed i figli, trasferitisi in __________ nel corso del 2003.
1.2.
Già per questa ragione, la
decisione su reclamo dell’11 febbraio 2009, con la quale l’autorità fiscale ha
confermato la propria tassazione, argomentando che il contribuente non aveva
dato seguito all’invito di voler comprovare la sua situazione famigliare, non
può essere tutelata.
A ciò si aggiunga che RI 1
afferma di avere già inoltrato, in sede di reclamo, la documentazione (nuovamente)
allegata al presente gravame. In mancanza di una presa di posizione
dell’autorità di tassazione, che nelle proprie osservazioni del 16 marzo 2009 si
è limitata a rinviare alla decisione impugnata, senza confrontarsi con le
(nuove) argomentazioni sollevate dal ricorrente, a questa Camera risulta impossibile
fondare la propria decisione su una rappresentazione completa ed affidabile
della situazione. Anche per questa ragione gli atti vanno ritornati all’Ufficio
di tassazione, perché proceda agli accertamenti necessari nel rispetto del
diritto di essere sentito del contribuente ed adotti una nuova decisione
motivata, sulla base delle considerazioni che seguono.
Considerandi
2.
2.1.
Per l’art.
34.
cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il
contribuente provvede, 10'500.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è
limitato a fr. 6'100.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a
LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art.
35.
LIFD, p. 149).
2.2
I
presupposti per il riconoscimento delle deduzioni citate sono enunciati, oltre che nella legge, in apposite circolari
dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e della Divisione
delle contribuzioni (DdC). Si veda, in
particolare, la circolare n. 18 del gennaio 2004 della DdC, da cui emerge che il requisito fondamentale, per la
concessione delle deduzioni sociali in questione, è che i genitori che fanno valere il loro diritto alle detrazioni contribuiscano effettivamente alle spese di
sostentamento e di studio del figlio.
D’altronde, la
funzione delle deduzioni sociali è proprio di tener conto della situazione economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più
possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6a ediz.,
Zurigo 1995, p. 264). La dottrina parla anche, con riferimento alle deduzioni sociali, di “progressione indiretta”. In
altri termini, il fine di un’imposizione proporzionale può essere perseguito, oltre che applicando un’aliquota sempre crescente
con l’accrescersi del valore dell’oggetto (“progressione diretta”), anche con
questo ulteriore strumento che
consente di ridimensionare le basi di
computo.
Per queste
ragioni, le deduzioni in questione possono essere concesse solo nella misura in cui la capacità
economica del contribuente che le fa valere sia effettivamente diminuita dalle
spese sostenute per i figli.
3.
3.1.
Per quanto concerne la
figlia __________, alla data determinante del 31 dicembre 2006 (art. 34 cpv. 3
LT e 213 cpv. 2 LIFD) essa era manifestamente minorenne. Anche qualora la legislazione
__________ dovesse divergere da quella svizzera, la maggiore età andrebbe infatti
stabilita conformemente all’art. 14 CCS, secondo cui è maggiorenne chi ha
compiuto diciotto anni (Richner/Frei/Kaufmann,
Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 21 ad art. 213 LIFD; Bosshard/Bosshard/Lüdin,
Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 136).
È inoltre facilmente presumibile che il ricorrente, quale detentore dell’autorità
parentale, contribuisse effettivamente alle sue spese di sostentamento (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 12 ad art.
213.
LIFD, p. 1680).
In simili circostanze,
senza la necessità di approfondire ulteriormente la fattispecie, a giudizio di
questa Camera i presupposti per ottenere la postulata deduzione di fr. 10'500.– per figli a carico sono senz’altro adempiuti.
3.2
Altro discorso vale invece
per il figlio __________, ormai maggiorenne alla data determinante del 31
dicembre 2006 (art. 34 cpv. 3 LT e 213 cpv. 2 LIFD).
La documentazione agli
atti dell’incarto fiscale non è di nessuna rilevanza. L’attestato di frequenza
alla “__________” di __________, allegato al presente gravame, si riferisce infatti
all’anno accademico 2008/2009. La citata istanza intesa ad ottenere un permesso
di assenza dalla Svizzera, pur spiegando che uno dei motivi che l’hanno spinto
a lasciare il nostro paese per un periodo indeterminato è proprio l’aiuto ed il
sostegno ai suoi cari, non dimostra ancora che il contribuente abbia
effettivamente contribuito al mantenimento del figlio __________ per un importo
almeno pari a fr. 10'500.–.
3.3
In una decisione del 29
maggio 2002 in materia di IFD, il Tribunale federale ha chiaramente specificato
che la concessione della deduzione per figli non è subordinata alla condizione
che il contribuente ne assicuri in larga misura il mantenimento. Determinante è
che contribuisca al suo mantenimento, che il figlio (maggiorenne) sia dipendente
da questo contributo e che i contributi annui raggiungano perlomeno l’importo
della deduzione (decisione TF 2A.536/2001 del 29 maggio 2002, in: RF 2002 p.
632). La dottrina è dello stesso avviso. La deduzione può essere concessa anche
se il contribuente partecipa per meno del 50% alle spese di mantenimento (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 20 ad art. 35, p. 871): occorre
invece che i contributi annuali raggiungano almeno l’ammontare della deduzione
(Richner/Frei/Kaufmann, op. cit.,
n. 40 ad art. 213). Contrariamente al figlio minorenne, quello maggiorenne che
prosegue nella formazione deve inoltre dipendere dal contributo prestatogli (Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., n. 39
ad art. 213 LIFD; Locher, op.
cit., n. 31 ad art. 35 LIFD, p. 873).
3.4
Nel rispetto del principio
dell’onere della prova (cfr., al proposito, decisione TF 2A.438/2006 del 14
dicembre 2006, in RtiD I-2007 n. 13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid.
4c/aa; decisione TF 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t,
consid. 4.1), spetterà al contribuente documentare i versamenti effettuati nel
corso del 2006 a favore del figlio __________, così come la loro entità. Spetterà
inoltre al contribuente provare che il figlio frequentava studi universitari o
altre classi di ordine inferiore nel medesimo periodo fiscale.
Da parte sua, l’autorità
fiscale dovrà accertarsi che il ricorrente non dispone di reddito e/o di
sostanza in __________. In caso contrario, conformemente alla giurisprudenza
del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale, le
deduzioni sociali dovranno essere ripartite proporzionalmente ai redditi netti
(De Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2005, p. 145 e giurisprudenza
citata).
4.
Allo
stadio attuale della procedura, possono rimanere indecise le ulteriori censure
sollevate dal ricorrente. Qualora dovesse essere accolta la deduzione sociale di
fr. 21'000.– per due figli a carico, l’imposta (federale, cantonale e comunale)
dovuta per il 2006 ammonterebbe infatti a zero franchi, sicché è evidente che
il contribuente non avrebbe più alcun interesse ad ottenere una decisione sulla
commisurazione del reddito imponibile.
5.
Visto
l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di
giustizia e le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo
dell’11 febbraio 2009 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di
tassazione, perché proceda agli accertamenti necessari nel rispetto del diritto
di essere sentito del contribuente ed adotti una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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