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Decisione

80.2009.34

Deduzioni: figli a carico, figli minorenni residenti all'estero, onere della prova

17 aprile 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, di professione

cameriere, è al beneficio di un permesso di domicilio in Svizzera. Nel corso

del 2008, la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio degli stranieri,

gli concedeva un permesso di assenza dalla Svizzera valido dal 1° marzo 2008 al

28 febbraio 2010, per permettergli di raggiungere la moglie __________ ed i

figli __________ (nato nel 1988) e __________ (nata nel 1997) in __________,

dove si erano trasferiti già a contare dal 10 luglio 2003, designando nel

contempo quale suo rappresentante per gli obblighi di natura pubblica e privata

RA 1.

B. Nella dichiarazione

fiscale 2006, il contribuente indicava di avere percepito redditi per

complessivi fr. 41'685.–. Per quanto qui di interesse, chiedeva la deduzione sociale

di fr. 21'000.– per due figli a carico (__________ e __________) e la deduzione

di ulteriori fr. 6'100.– per figli agli studi. Tra le spese professionali, faceva

inoltre valere la deduzione di fr. 1'144.– per la trasferta quotidiana dal

luogo di domicilio a quello di lavoro con il veicolo privato.

C. Notificandogli la tassazione

IC/IFD 2006, con decisione del 23 aprile 2008, l’Ufficio di tassazione di

Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 35'700.– per l’IC ed in fr.

36'200.– per l’IFD. Per quanto concerne le spese di trasferta, l’autorità spiegava

di avere concesso il solo costo annuale dell’abbonamento del mezzo pubblico (pari

a fr. 540.–). Negava invece ogni deduzione sociale “in base alla situazione al

31 dicembre 2006”.

D. Il contribuente,

rappresentato da RA 1, impugnava la suddetta decisione con reclamo del 1°

maggio 2008, postulando il pieno riconoscimento delle deduzioni sociali e delle

spese di trasporto con l’automobile privata.

Con scritto del 4

settembre 2008, l’autorità di tassazione si rivolgeva al rappresentante del contribuente,

invitandolo a comprovare la situazione famigliare descritta nel reclamo entro

il termine del 30 settembre 2008, poi prorogato sino al 30 dicembre 2008. Con

successiva decisione dell’11 febbraio 2009, l’autorità respingeva il reclamo, argomentando

che il contribuente non aveva dato seguito alle sue precise richieste.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le conclusioni

formulate in sede di reclamo, sostenendo inoltre di avere già inviato

all’Ufficio di tassazione la documentazione richiestagli, che allega nuovamente

al presente gravame.

L’autorità di tassazione, nelle

proprie osservazioni del 16 marzo 2009, si limita a rinviare alla decisione

impugnata, senza confrontarsi con le nuove argomentazioni sollevate dal

ricorrente.

Diritto

1. 1.1.

Contrariamente

a quanto sembra sostenere l’autorità di tassazione, a giudizio di questa Camera

non v’è motivo di dubitare della condizione di padre del ricorrente. È ben vero

che dal certificato di salario rilasciatogli dal datore di lavoro non risultano

essere stati versati assegni per figli. Dalla semplice consultazione

degli appositi registri cantonali emerge tuttavia che il contribuente è sposato

con __________ e padre di __________ (nato nel 1988) e __________ (nata nel

1997), senza dimenticare inoltre che l’istanza intesa ad

ottenere un permesso di assenza dalla Svizzera, accolta dal competente Ufficio

degli stranieri, si fonda proprio sulla necessità di aiutare e sostenere la

moglie ed i figli, trasferitisi in __________ nel corso del 2003.

1.2.

Già per questa ragione, la

decisione su reclamo dell’11 febbraio 2009, con la quale l’autorità fiscale ha

confermato la propria tassazione, argomentando che il contribuente non aveva

dato seguito all’invito di voler comprovare la sua situazione famigliare, non

può essere tutelata.

A ciò si aggiunga che RI 1

afferma di avere già inoltrato, in sede di reclamo, la documentazione (nuovamente)

allegata al presente gravame. In mancanza di una presa di posizione

dell’autorità di tassazione, che nelle proprie osservazioni del 16 marzo 2009 si

è limitata a rinviare alla decisione impugnata, senza confrontarsi con le

(nuove) argomentazioni sollevate dal ricorrente, a questa Camera risulta impossibile

fondare la propria decisione su una rappresentazione completa ed affidabile

della situazione. Anche per questa ragione gli atti vanno ritornati all’Ufficio

di tassazione, perché proceda agli accertamenti necessari nel rispetto del

diritto di essere sentito del contribuente ed adotti una nuova decisione

motivata, sulla base delle considerazioni che seguono.

Considerandi

2.

2.1.

Per l’art.

34.

cpv. 1 lett. a LT, sono dedotti dal reddito netto, per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi fino al 25.mo anno di età, al cui sostentamento il

contribuente provvede, 10'500.– franchi. Un’analoga deduzione è prevista pure in materia di IFD, per la quale però l’ammontare è

limitato a fr. 6'100.– (cfr. art. 213 cpv. 1 lett. a

LIFD; inoltre Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 2 ad art.

35.

LIFD, p. 149).

2.2

I

presupposti per il riconoscimento delle deduzioni citate sono enunciati, oltre che nella legge, in apposite circolari

dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e della Divisione

delle contribuzioni (DdC). Si veda, in

particolare, la circolare n. 18 del gennaio 2004 della DdC, da cui emerge che il requisito fondamentale, per la

concessione delle deduzioni sociali in questione, è che i genitori che fanno valere il loro diritto alle detrazioni contribuiscano effettivamente alle spese di

sostentamento e di studio del figlio.

D’altronde, la

funzione delle deduzioni sociali è proprio di tener conto della situazione economica personale del contribuente, al fine di avvicinarsi il più

possibile alla capacità contributiva soggettiva (Blumenstein/Locher, System des Steuerrechts, 6a ediz.,

Zurigo 1995, p. 264). La dottrina parla anche, con riferimento alle deduzioni sociali, di “progressione indiretta”. In

altri termini, il fine di un’imposizione proporzionale può essere perseguito, oltre che applicando un’aliquota sempre crescente

con l’accrescersi del valore dell’oggetto (“progressione diretta”), anche con

questo ulteriore strumento che

consente di ridimensionare le basi di

computo.

Per queste

ragioni, le deduzioni in questione possono essere concesse solo nella misura in cui la capacità

economica del contribuente che le fa valere sia effettivamente diminuita dalle

spese sostenute per i figli.

3.

3.1.

Per quanto concerne la

figlia __________, alla data determinante del 31 dicembre 2006 (art. 34 cpv. 3

LT e 213 cpv. 2 LIFD) essa era manifestamente minorenne. Anche qualora la legislazione

__________ dovesse divergere da quella svizzera, la maggiore età andrebbe infatti

stabilita conformemente all’art. 14 CCS, secondo cui è maggiorenne chi ha

compiuto diciotto anni (Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 21 ad art. 213 LIFD; Bosshard/Bosshard/Lüdin,

Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 136).

È inoltre facilmente presumibile che il ricorrente, quale detentore dell’autorità

parentale, contribuisse effettivamente alle sue spese di sostentamento (Jaques, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 12 ad art.

213.

LIFD, p. 1680).

In simili circostanze,

senza la necessità di approfondire ulteriormente la fattispecie, a giudizio di

questa Camera i presupposti per ottenere la postulata deduzione di fr. 10'500.– per figli a carico sono senz’altro adempiuti.

3.2

Altro discorso vale invece

per il figlio __________, ormai maggiorenne alla data determinante del 31

dicembre 2006 (art. 34 cpv. 3 LT e 213 cpv. 2 LIFD).

La documentazione agli

atti dell’incarto fiscale non è di nessuna rilevanza. L’attestato di frequenza

alla “__________” di __________, allegato al presente gravame, si riferisce infatti

all’anno accademico 2008/2009. La citata istanza intesa ad ottenere un permesso

di assenza dalla Svizzera, pur spiegando che uno dei motivi che l’hanno spinto

a lasciare il nostro paese per un periodo indeterminato è proprio l’aiuto ed il

sostegno ai suoi cari, non dimostra ancora che il contribuente abbia

effettivamente contribuito al mantenimento del figlio __________ per un importo

almeno pari a fr. 10'500.–.

3.3

In una decisione del 29

maggio 2002 in materia di IFD, il Tribunale federale ha chiaramente specificato

che la concessione della deduzione per figli non è subordinata alla condizione

che il contribuente ne assicuri in larga misura il mantenimento. Determinante è

che contribuisca al suo mantenimento, che il figlio (maggiorenne) sia dipendente

da questo contributo e che i contributi annui raggiungano perlomeno l’importo

della deduzione (decisione TF 2A.536/2001 del 29 maggio 2002, in: RF 2002 p.

632). La dottrina è dello stesso avviso. La deduzione può essere concessa anche

se il contribuente partecipa per meno del 50% alle spese di mantenimento (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 20 ad art. 35, p. 871): occorre

invece che i contributi annuali raggiungano almeno l’ammontare della deduzione

(Richner/Frei/Kaufmann, op. cit.,

n. 40 ad art. 213). Contrariamente al figlio minorenne, quello maggiorenne che

prosegue nella formazione deve inoltre dipendere dal contributo prestatogli (Richner/Frei/Kaufmann, op. cit., n. 39

ad art. 213 LIFD; Locher, op.

cit., n. 31 ad art. 35 LIFD, p. 873).

3.4

Nel rispetto del principio

dell’onere della prova (cfr., al proposito, decisione TF 2A.438/2006 del 14

dicembre 2006, in RtiD I-2007 n. 13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid.

4c/aa; decisione TF 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t,

consid. 4.1), spetterà al contribuente documentare i versamenti effettuati nel

corso del 2006 a favore del figlio __________, così come la loro entità. Spetterà

inoltre al contribuente provare che il figlio frequentava studi universitari o

altre classi di ordine inferiore nel medesimo periodo fiscale.

Da parte sua, l’autorità

fiscale dovrà accertarsi che il ricorrente non dispone di reddito e/o di

sostanza in __________. In caso contrario, conformemente alla giurisprudenza

del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale, le

deduzioni sociali dovranno essere ripartite proporzionalmente ai redditi netti

(De Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, Berna 2005, p. 145 e giurisprudenza

citata).

4.

Allo

stadio attuale della procedura, possono rimanere indecise le ulteriori censure

sollevate dal ricorrente. Qualora dovesse essere accolta la deduzione sociale di

fr. 21'000.– per due figli a carico, l’imposta (federale, cantonale e comunale)

dovuta per il 2006 ammonterebbe infatti a zero franchi, sicché è evidente che

il contribuente non avrebbe più alcun interesse ad ottenere una decisione sulla

commisurazione del reddito imponibile.

5.

Visto

l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico del ricorrente la tassa di

giustizia e le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo

dell’11 febbraio 2009 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di

tassazione, perché proceda agli accertamenti necessari nel rispetto del diritto

di essere sentito del contribuente ed adotti una nuova decisione motivata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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