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Decisione

80.2009.35

Procedura: prescrizione del diritto di tassare, partenza per l'estero prima della fine del periodo fiscale, interruzione del termine

8 giugno 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con quattro precetti

esecutivi notificati il 7 giugno 2006, l’Ufficio esazione e condoni diffidava RI

1 a pagare le imposte cantonale e federale diretta per gli anni 1997 e 1998,

oltre agli interessi. In seguito all’opposizione interposta dal debitore,

l’Ufficio esazione e condoni ne chiedeva il rigetto alla Pretura di __________.

Quest’ultima, con sentenze del 19 ottobre 2006, respingeva le istanze di

rigetto dell’opposizione, argomentando che il creditore non aveva portato la

prova dell’avvenuta notificazione della decisione di tassazione IC/IFD 1997/98.

B. Con decisione del 13

ottobre 2008, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava ai coniugi RI

1 la tassazione IC/IFD 1997/98, con la

seguente motivazione:

Tassazione d’ufficio per

mancata o insufficiente documentazione.

Dai

registri dell’autorità fiscale risulta che la tassazione è stata intimata il

08.02.1999.

Il

contribuente afferma di non aver ricevuto la notifica (vedi decisione della

pretura __________, sezione 5, del 19.10.2006).

Si

procede quindi a una nuova intimazione.

C. I contribuenti

impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 28 ottobre 2008, invocando

la sopravvenuta prescrizione del diritto di tassare, essendo trascorsi oltre 10

anni dalla fine del periodo fiscale.

Con scritto del 7 novembre

2008, l’Ufficio di tassazione si rivolgeva ai reclamanti, avvertendoli che nel

reclamo contro una tassazione d’ufficio il contribuente è obbligato a provare

che la tassazione è manifestamente inesatta. Attribuiva loro pertanto un

termine fino al 24 novembre 2008 per motivare il reclamo, avvertendoli che in caso

di inadempienza esso sarebbe stato dichiarato irricevibile.

I contribuenti

rispondevano in data 14 novembre 2008, osservando di non essere più in grado di

esibire la documentazione relativa al periodo fiscale litigioso, essendo

trascorsi oltre dieci anni.

D. L’Ufficio di

tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, con decisione del 16 febbraio

2009. Per quanto attiene alla mancanza di documenti relativi al periodo di

computo in contestazione, rilevava che l’obbligo di tenere i documenti è

limitato a certi contribuenti e a certi documenti. Quanto alla pretesa

prescrizione del diritto di tassare, sottolineava che la stessa è sospesa

durante l’assenza del contribuente dalla Svizzera e nel caso concreto i

reclamanti erano stati all’estero tra il 1998 e il 2002. In seguito al rientro,

l’autorità fiscale aveva intrapreso numerosi atti di riscossione.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 2 postulano l’annullamento delle

decisioni di tassazione per il periodo fiscale 1997/98. A loro avviso la prescrizione

del diritto di tassare sarebbe subentrata alla fine del 2003, cioè trascorsi

cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Subordinatamente, la prescrizione

sarebbe subentrata alla fine del 2007, considerando sospesi i termini durante

l’assenza all’estero. I ricorrenti escludono in ogni caso che i precetti

esecutivi del 2006 abbiano interrotto la prescrizione, alla luce della

successiva decisione della pretura, che ha negato la validità della decisione

di tassazione.

Diritto

1. 1.1.

La Camera di diritto

tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli

uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a

condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto

esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo,

sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una

persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione,

che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata: se

l’irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno

retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in

caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

1.2.

Nella fattispecie,

l’autorità di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti,

per inosservanza dei requisiti previsti dalla legge per la contestazione di una

tassazione d’ufficio. Deve essere tenuto tuttavia presente che, già con il reclamo,

i ricorrenti avevano invocato la prescrizione del diritto di tassare. È quindi

necessario esaminare preliminarmente tale contestazione, prima di confrontarsi

eventualmente con la questione dell’adempimento i requisiti per l’impugnazione

di una tassazione per apprezzamento.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 120 cpv. 1

LIFD,come pure secondo l’art. 193 cpv. 1 LT, il diritto di tassare

si prescrive in cinque anni dalla fine del periodo fiscale. Il cpv. 2 dell’art. 120 LIFD ed il cpv. 3 dell’art. 193 LT,

stabiliscono che la prescrizione non

decorre o è sospesa:

a. durante

una procedura di reclamo, di ricorso o di revisione;

b. fino

a quando il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione

di pagamento;

c. fino

a quando né il contribuente, né il corresponsabile dell’imposta hanno domicilio

o dimora fiscale in Svizzera.

Secondo il cpv. 3 dell’art. 120 LIFD e il cpv. 4 dell’art. 193 LT, un

nuovo termine di prescrizione decorre con:

a. ogni

atto ufficiale inteso all’accertamento o alla riscossione del credito fiscale,

comunicato al contribuente o al corresponsabile dell’imposta;

b. ogni

riconoscimento esplicito del debito fiscale da parte del contribuente o del

corresponsabile dell’imposta;

c. la

presentazione di una domanda di condono;

d. il

promovimento di un’azione penale per sottrazione consumata d’imposta o per

delitto fiscale.

L’art. 120

cpv. 4 LIFD e l’art. 193 cpv. 5 LT stabiliscono infine che il diritto di

tassare si prescrive, in ogni caso, in quindici anni dalla

fine del periodo fiscale.

2.2

Nella fattispecie, il

termine di prescrizione quinquennale non ha iniziato a decorrere prima del

trasferimento all’estero dei contribuenti. Infatti, prima della fine del periodo

fiscale litigioso (31 dicembre 1998), i ricorrenti avevano trasferito il

domicilio all’estero (30 novembre 1998), sospendendo in tal modo la decorrenza

del termine. Il termine ha quindi iniziato a decorrere solo nel maggio 2002, al

ritorno in Svizzera dei contribuenti.

Per il fatto che, dopo

tale data, l’autorità fiscale ha proceduto a diversi atti di riscossione, la

prescrizione è poi stata interrotta. Basti pensare ai precetti esecutivi spiccati

nel giugno 2006.

A tale proposito, la nozione

di atto inteso alla riscossione comprende non solo gli atti di esazione

dell'imposta, ma anche tutti gli atti ufficiali intesi all'accertamento della

pretesa fiscale che sono portati a conoscenza del contribuente (Tribunale federale,

26.

novembre 1999, in RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p.

338, consid. 2c, con riferimento a: DTF 112 Ib 88, consid. 2b, p. 9316, 97 I

167, consid. 5, p. 176). Vi rientrano, per esempio, l'invio del formulario per

la dichiarazione, la diffida ad inoltrare la dichiarazione, l'annuncio di una

verifica e le ispezioni dei libri contabili, la notificazione di una tassazione

fiscale definitiva o provvisoria, l'invito o la diffida di pagamento (cf. RDAF

56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA 69 p. 338, consid. 2c, con riferimento a Känzig/Behnisch,

Die direkte Bundessteuer, 2a ediz., art. 128 DIFD, n. 10).

Nella menzionata sentenza

del 1999, il Tribunale federale ha stabilito che anche una comunicazione

ufficiale con la quale viene unicamente annunciata l'intenzione di procedere ad

un'ulteriore tassazione vale come atto di esazione suscettibile di interrompere

il corso della prescrizione (RDAF 56/2000 p. 212 = StE 2000 B 92.9 n. 5 = ASA

69.

p. 338, consid. 2f; cfr. anche la sentenza CDT n. 80.2003.117

dell’8 settembre 2003).

Il fatto che i precetti

esecutivi non siano poi stati riconosciuti quali validi titoli per ottenere il

rigetto dell’opposizione, in seguito all’opposizione interposta dai contribuenti,

non ne fa certamente venir meno la natura di atti intesi alla riscossione. Con

gli stessi, infatti, l’autorità di tassazione ha manifestato in modo inequivocabile

la propria intenzione di incassare le imposte per il periodo fiscale 1997/98.

2.3

Ne consegue che il diritto

di tassare non è prescritto.

3.

3.1.

Si tratta a questo punto

di confrontarsi con le censure dei ricorrenti che si riferiscono alla tassazione

d’ufficio. A loro avviso, infatti, l’autorità fiscale non avrebbe potuto

pretendere da loro di provare la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio,

essendo trascorsi oltre dieci anni dalla fine del periodo di computo.

3.2

Gli articoli 204 cpv. 2 LT

e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una

tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante

diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili. In tale sede può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

3.3

Contro la decisione di

tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione,

entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1

LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio

soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo

dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT;

art. 132 cpv. 3 LIFD).

Le norme appena citate

esigono che il contribuente apporti la prova della “manifesta inesattezza”

della tassazione d’ufficio e richiede espressamente che il reclamo sia motivato

e indichi eventuali mezzi di prova. Tali requisiti del reclamo rappresentano

non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento,

bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità

non deve neppure entrare nel merito (sentenza del Tribunale federale del 21

novembre 1997, in DTF 123 II 552).

Secondo il Tribunale

federale, il requisito della motivazione del reclamo, contenuto nella disposizione

in esame, deve essere considerato quale requisito di validità, sebbene la legge

non lo designi esplicitamente come tale (DTF 81 I 98 consid. 3, 121 I 117

consid. 3a, 122 I 70 consid. 1c).

3.4

Anche da questo punto di

vista, la decisione impugnata non presta il fianco a critiche. In effetti,

l’autorità fiscale ha notificato (nuovamente) la tassazione IC/IFD 1997/98, che

costituiva una tassazione per apprezzamento. Spettava così ai contribuenti

portare la prova della manifesta inesattezza della valutazione intrapresa, presentando

una dichiarazione completa. I ricorrenti, come detto, non lo hanno fatto ma si

sono limitati a lamentare il tempo trascorso dal periodo di computo (1995/96)

ed a sostenere che la legge non li obbliga a conservare la documentazione per

tanto tempo.

A tale proposito, i

ricorrenti non potevano non sapere, al momento di rientrare in Svizzera dopo il

soggiorno all’estero, di non avere ancora pagato le imposte per il periodo

1997/98, durante il quale vi erano stati assoggettati illimitatamente. Se anche

lo avessero dimenticato, poi, ci ha pensato l’autorità di tassazione a rammentarglielo,

inviando loro le bollette di pagamento, i richiami, le diffide ed infine i precetti

esecutivi. Se, ciononostante, essi hanno deciso di liberarsi di tutta la documentazione

che gli avrebbe consentito di provare la manifesta inesattezza della tassazione,

di ciò non possono certamente rimproverare l’Ufficio di tassazione.

Anche nella misura in cui

ha dichiarato irricevibile il reclamo dei contribuenti, la decisione impugnata

deve pertanto essere confermata.

4.

Ne consegue che il

ricorso è integralmente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a

carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

- municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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