80.2009.40
Assoggettamento limitato: aliquota, redditi all'estero, obblighi di collaborazione, stima
17 aprile 2009Italiano7 min
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Numero d'incarto:
80.2009.40
Data decisione, Autorità:
17.04.2009, CDT
Titolo:
Assoggettamento limitato: aliquota, redditi all'estero, obblighi di collaborazione, stima
ASSOGGETTAMENTO PARZIALE
art. 7 cpv. 1 LIFD
art. 6 cpv. 1 LT
Incarto n.
80.2009.40
Lugano
17 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo
Gianinazzi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 17 marzo 2009 contro la decisione del 25 febbraio 2009 in materia di IC e IFD 2007.
Fatti
A. RI 1, domiciliato a __________
in Germania, è limitatamente imponibile in Svizzera e nel Canton Ticino in
quanto proprietario di sostanza immobiliare a __________.
Nella dichiarazione
fiscale 2007, il contribuente indicava quale unico reddito la pigione di fr.
8'400.– pagata dall’inquilino della sua casa.
B. Notificandogli la
tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 28 gennaio 2009, commisurava il
reddito imponibile del contribuente in fr. 6'300.– per l’IC ed in fr. 6'700.–
per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 246'000.–. Ai fini del calcolo
dell’imposta sul reddito, considerava redditi all’estero per complessivi fr.
36'000.–, sicché il reddito determinante per l’aliquota ammontava a fr.
42'300.– per l’IC ed a fr. 42'700.– per l’IFD.
C. Il contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30 gennaio 2009, nel quale
contestava di avere conseguito altri redditi oltre a quello immobiliare ed
affermava di essere stato in Perù con la sua fidanzata, senza conseguire alcun
reddito.
L’Ufficio di tassazione
accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 25 febbraio 2009, nella
quale riduceva il reddito all’estero a fr. 12'000.– ed il reddito imponibile a
fr. 18'300.– per l’IC ed a fr. 18'700.– per l’IFD. Nella motivazione, spiegava
che, “pur in mancanza di inconfutabili prove a sostegno di quanto asserito dal
contribuente”, aveva tuttavia deciso di ridurre il reddito, dovendo comunque
“attenersi, almeno, al minimo vitale”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’aggiunta
di altri redditi a quello immobiliare da lui dichiarato. Ribadisce di avere
trascorso parte del 2007 in Perù con la sua fidanzata, per studiare lo
spagnolo. Avrebbe provveduto al proprio sostentamento con i proventi della
vendita di mobili e grazie ad un prestito della sorella.
Diritto
1. L'assoggettamento in
Svizzera rispettivamente nel Cantone Ticino avviene per appartenenza personale
(artt. 3 LIFD e 2 LT) o per appartenenza economica (artt. 4 LIFD e 3 LT).
Nel primo caso, le persone
fisiche sono assoggettate all'imposta quando hanno domicilio o dimora fiscali
in Svizzera/nel Cantone. Nella seconda evenienza, le persone fisiche senza
domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone sono assoggettate all'imposta
in virtù della loro appartenenza economica se sono proprietarie di fondi in Svizzera/nel
Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento
personali a questi economicamente assimilabili (artt. 4 cpv. 1 lett. c
LIFD e 3 cpv. 1 lett. c LT).
Contrariamente all'ipotesi
dell'appartenenza personale, l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza
economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza per i quali
sussiste un obbligo fiscale in Svizzera/nel Cantone secondo gli artt. 4 e 5
LIFD rispettivamente 3 e 4 LT (artt. 6 cpv. 2 LIFD e 5 cpv. 2 LT).
Per l'art. 7 cpv. 1 LIFD,
le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in
Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso
corrispondente alla totalità dei loro redditi. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LT, le
persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito e sulla
sostanza nel Cantone devono l'imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all'aliquota
corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.
Considerandi
2.
2.1.
Il ricorrente, domiciliato
all'estero, è proprietario di una casa a __________. Egli è quindi essere
assoggettato all'imposta nel Cantone Ticino in virtù della sua appartenenza
economica, ma limitatamente al reddito ed alla sostanza stessa sita nel
Cantone. Questo principio si traduce nell'assoggettamento del reddito della sua
casa (ovvero del valore locativo dell'immobile) e del valore di stima di quest'ultimo.
Nella dichiarazione
fiscale, il contribuente ha correttamente indicato il reddito della sostanza e
le spese di manutenzione dell’immobile. Ha per contro omesso di fornire ogni
indicazione in merito ad altri redditi ed alla sostanza imponibile. Egli non ha
dunque mai indicato la totalità dei suoi redditi e della sua sostanza,
ossia anche gli eventuali redditi conseguiti all'estero e l'eventuale
sostanza detenuta all'estero, limitandosi a dichiarare questi valori con
attinenza al solo immobile posseduto in Svizzera.
Non specificando nulla di
tutto ciò, l'autorità fiscale ha stimato d'ufficio quali potessero essere il
reddito e la sostanza di un contribuente domiciliato all'estero, proprietario
di un immobile il cui valore di stima è di circa fr. 250'000.-.
2.2
Come ha ripetutamente
ricordato anche il Tribunale federale, per quanto concerne i redditi conseguiti
all’estero, determinanti per stabilire l'aliquota, i contribuenti hanno
l'obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed
esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD) e devono esporre la loro situazione in maniera
esaustiva e trasparente (sentenza del Tribunale federale 2A.502/2005 del 2
febbraio 2006, in: RF 61 p. 442, consid. 2). Questa regola vale evidentemente
anche per i fattori di reddito all’estero, riguardo ai quali le facoltà
d'indagine d'ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se
questi fattori non vengono specificati occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar
zum DBG, Zurigo 2003, n. 6 ad art. 7 LIFD), ritenuto che in mancanza di indicazioni
concrete la prassi ammette l'utilizzazione delle aliquote massime (sentenze del
Tribunale federale 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in RtiD II-2006 n. 16t,
consid. 4.2;2C_340/2007 del 22 gennaio 2008, in RtiD II-2008 n. 20t, consid.
3.
).
2.3
Alla luce dei principi
enunciati, l’operato dell’autorità di tassazione appare a dir poco generoso.
Pur in mancanza di ogni forma di collaborazione del contribuente, nella forma
perlomeno dell’inoltro di una copia della sua dichiarazione fiscale tedesca,
l’autorità di tassazione ha dapprima stimato in soli fr. 36'000.– i redditi
esteri, per poi ridurli addirittura a fr. 12'000.–. Quanto alla sostanza, ha
ritenuto che il contribuente non ne abbia altra, all’infuori della casa di __________.
Di fronte alle generiche
censure del ricorrente, che non ha né allegato documentazione fiscale del suo
Stato di residenza né fatto qualche tentativo di spiegare in quale modo abbia
fatto fronte al proprio sostentamento nel periodo fiscale litigioso, questa
Camera non può certamente modificare la decisione impugnata a suo vantaggio. Non
è infatti certamente plausibile che il proprietario di un immobile, che non
dichiara neppure un debito ipotecario, consegua meno di 1'000 franchi al mese
di reddito.
3.
Visto l’esito del
ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del
ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 200.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 280.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
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-
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-
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-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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