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Decisione

80.2009.40

Assoggettamento limitato: aliquota, redditi all'estero, obblighi di collaborazione, stima

17 aprile 2009Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, domiciliato a __________

in Germania, è limitatamente imponibile in Svizzera e nel Canton Ticino in

quanto proprietario di sostanza immobiliare a __________.

Nella dichiarazione

fiscale 2007, il contribuente indicava quale unico reddito la pigione di fr.

8'400.– pagata dall’inquilino della sua casa.

B. Notificandogli la

tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 28 gennaio 2009, commisurava il

reddito imponibile del contribuente in fr. 6'300.– per l’IC ed in fr. 6'700.–

per l’IFD e la sostanza imponibile in fr. 246'000.–. Ai fini del calcolo

dell’imposta sul reddito, considerava redditi all’estero per complessivi fr.

36'000.–, sicché il reddito determinante per l’aliquota ammontava a fr.

42'300.– per l’IC ed a fr. 42'700.– per l’IFD.

C. Il contribuente

impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 30 gennaio 2009, nel quale

contestava di avere conseguito altri redditi oltre a quello immobiliare ed

affermava di essere stato in Perù con la sua fidanzata, senza conseguire alcun

reddito.

L’Ufficio di tassazione

accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 25 febbraio 2009, nella

quale riduceva il reddito all’estero a fr. 12'000.– ed il reddito imponibile a

fr. 18'300.– per l’IC ed a fr. 18'700.– per l’IFD. Nella motivazione, spiegava

che, “pur in mancanza di inconfutabili prove a sostegno di quanto asserito dal

contribuente”, aveva tuttavia deciso di ridurre il reddito, dovendo comunque

“attenersi, almeno, al minimo vitale”.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’aggiunta

di altri redditi a quello immobiliare da lui dichiarato. Ribadisce di avere

trascorso parte del 2007 in Perù con la sua fidanzata, per studiare lo

spagnolo. Avrebbe provveduto al proprio sostentamento con i proventi della

vendita di mobili e grazie ad un prestito della sorella.

Diritto

1. L'assoggettamento in

Svizzera rispettivamente nel Cantone Ticino avviene per appartenenza personale

(artt. 3 LIFD e 2 LT) o per appartenenza economica (artt. 4 LIFD e 3 LT).

Nel primo caso, le persone

fisiche sono assoggettate all'imposta quando hanno domicilio o dimora fiscali

in Svizzera/nel Cantone. Nella seconda evenienza, le persone fisiche senza

domicilio o dimora fiscali in Svizzera/nel Cantone sono assoggettate all'imposta

in virtù della loro appartenenza economica se sono proprietarie di fondi in Svizzera/nel

Cantone o hanno su di essi diritti di godimento reali o diritti di godimento

personali a questi economicamente assimilabili (artt. 4 cpv. 1 lett. c

LIFD e 3 cpv. 1 lett. c LT).

Contrariamente all'ipotesi

dell'appartenenza personale, l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza

economica è limitato alla parte del reddito e della sostanza per i quali

sussiste un obbligo fiscale in Svizzera/nel Cantone secondo gli artt. 4 e 5

LIFD rispettivamente 3 e 4 LT (artt. 6 cpv. 2 LIFD e 5 cpv. 2 LT).

Per l'art. 7 cpv. 1 LIFD,

le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in

Svizzera devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera al tasso

corrispondente alla totalità dei loro redditi. Giusta l'art. 6 cpv. 1 LT, le

persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito e sulla

sostanza nel Cantone devono l'imposta sugli elementi imponibili nel Cantone all'aliquota

corrispondente alla totalità dei loro redditi e della sostanza.

Considerandi

2.

2.1.

Il ricorrente, domiciliato

all'estero, è proprietario di una casa a __________. Egli è quindi essere

assoggettato all'imposta nel Cantone Ticino in virtù della sua appartenenza

economica, ma limitatamente al reddito ed alla sostanza stessa sita nel

Cantone. Questo principio si traduce nell'assoggettamento del reddito della sua

casa (ovvero del valore locativo dell'immobile) e del valore di stima di quest'ultimo.

Nella dichiarazione

fiscale, il contribuente ha correttamente indicato il reddito della sostanza e

le spese di manutenzione dell’immobile. Ha per contro omesso di fornire ogni

indicazione in merito ad altri redditi ed alla sostanza imponibile. Egli non ha

dunque mai indicato la totalità dei suoi redditi e della sua sostanza,

ossia anche gli eventuali redditi conseguiti all'estero e l'eventuale

sostanza detenuta all'estero, limitandosi a dichiarare questi valori con

attinenza al solo immobile posseduto in Svizzera.

Non specificando nulla di

tutto ciò, l'autorità fiscale ha stimato d'ufficio quali potessero essere il

reddito e la sostanza di un contribuente domiciliato all'estero, proprietario

di un immobile il cui valore di stima è di circa fr. 250'000.-.

2.2

Come ha ripetutamente

ricordato anche il Tribunale federale, per quanto concerne i redditi conseguiti

all’estero, determinanti per stabilire l'aliquota, i contribuenti hanno

l'obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed

esatta (art. 126 cpv. 1 LIFD) e devono esporre la loro situazione in maniera

esaustiva e trasparente (sentenza del Tribunale federale 2A.502/2005 del 2

febbraio 2006, in: RF 61 p. 442, consid. 2). Questa regola vale evidentemente

anche per i fattori di reddito all’estero, riguardo ai quali le facoltà

d'indagine d'ufficio da parte delle autorità sono per di più limitate. Se

questi fattori non vengono specificati occorre procedere alla loro stima (Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar

zum DBG, Zurigo 2003, n. 6 ad art. 7 LIFD), ritenuto che in mancanza di indicazioni

concrete la prassi ammette l'utilizzazione delle aliquote massime (sentenze del

Tribunale federale 2A.457/2005 del 12 maggio 2006, in RtiD II-2006 n. 16t,

consid. 4.2;2C_340/2007 del 22 gennaio 2008, in RtiD II-2008 n. 20t, consid.

3.

).

2.3

Alla luce dei principi

enunciati, l’operato dell’autorità di tassazione appare a dir poco generoso.

Pur in mancanza di ogni forma di collaborazione del contribuente, nella forma

perlomeno dell’inoltro di una copia della sua dichiarazione fiscale tedesca,

l’autorità di tassazione ha dapprima stimato in soli fr. 36'000.– i redditi

esteri, per poi ridurli addirittura a fr. 12'000.–. Quanto alla sostanza, ha

ritenuto che il contribuente non ne abbia altra, all’infuori della casa di __________.

Di fronte alle generiche

censure del ricorrente, che non ha né allegato documentazione fiscale del suo

Stato di residenza né fatto qualche tentativo di spiegare in quale modo abbia

fatto fronte al proprio sostentamento nel periodo fiscale litigioso, questa

Camera non può certamente modificare la decisione impugnata a suo vantaggio. Non

è infatti certamente plausibile che il proprietario di un immobile, che non

dichiara neppure un debito ipotecario, consegua meno di 1'000 franchi al mese

di reddito.

3.

Visto l’esito del

ricorso, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del

ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 200.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 280.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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