80.2009.43
Reddito dell'attività lucrativa dipendente: uso privato del veicolo di servizio, certificato di salario, diritto di essere sentito
15 aprile 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
80.2009.43
Data decisione, Autorità:
15.04.2009, CDT
Titolo:
Reddito dell'attività lucrativa dipendente: uso privato del veicolo di servizio, certificato di salario, diritto di essere sentito
REDDITO DA ATTIVITÀ DIPENDENTE
art. 17 cpv. 1 LIFD
art. 26 cpv. 1 let. a LIFD
art. 16 cpv. 1 LT
art. 25 cpv. 1 let. a LT
Incarto n.
80.2009.43
Lugano
15 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo
Gianinazzi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 24 marzo 2009 contro la decisione del 18 marzo 2009 in materia di IC e
IFD 2007.
Fatti
A. RI 1, domiciliata a __________,
lavora alle dipendenze della succursale di __________ della __________.
Nella dichiarazione
fiscale 2007, la contribuente indicava un reddito del lavoro netto di fr.
60'675.–, corrispondente a quanto indicato sul certificato di salario. Chiedeva
inoltre la deduzione dal reddito imponibile delle seguenti spese professionali:
trasporto dal domicilio al
luogo di lavoro fr. 7'150.–
pasto fuori casa fr. 3'000.–
altre spese professionali fr. 2'400.–
totale fr.
12'550.–
B. Notificandole la
tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 19 novembre 2008, l’Ufficio di
tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile in fr. 54'400.– per
l’IC ed in fr. 59'600.– per l’IFD. Ai redditi dichiarati aveva aggiunto, in
particolare, un importo di fr. 4'200.– per “vantaggi… goduti nell’ambito della __________”.
Aveva ammesso in deduzione per contro tutte le spese professionali fatte
valere.
C. La contribuente
contestava l’aggiunta di tale reddito, chiedendo che fosse ridotto a fr.
1'800.–, così come stabilito dalla Cassa cantonale di compensazione AVS in occasione
di un controllo effettuato nel 2004 presso il datore di lavoro.
L’autorità fiscale
respingeva il reclamo, con decisione del 18 marzo 2009. Argomentava di essersi
consultata con l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche e di non
potersi allineare alla decisione della cassa di compensazione, riferita non
solo ad un periodo fiscale precedente ma anche ad una normativa diversa da
quella fiscale.
D. Con tempestivo ricorso
alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’aggiunta dell’importo
di fr. 4'200.– ai redditi dichiarati. Sostiene di operare in una piccola
struttura, nella quale molti compiti sono a suo carico, essendo il direttore
spesso assente dall’ufficio. Per questa ragione, gli viene riconosciuto un
rimborso spese forfetario di fr. 3'721.80. Sottolinea poi che non si tratta di
simulazione di stipendio o altro reddito.
Diritto
1. Per
gli articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di
un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i
proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni,
assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre
prestazioni valutabili in denaro.
Fra i redditi del lavoro
del dipendente rientrano anche i redditi in natura ed in particolar modo quelle
prestazioni valutabili in denaro, che il datore di lavoro concede al dipendente
per esempio mettendo a sua disposizione gratuitamente l’automobile aziendale
anche per l’uso privato (cfr. p. es. le sentenze della Camera di diritto tributario
n. 80.2007.159 del 26 febbraio 2008; della Commissione di ricorso fiscale II
del Canton Zurigo del 12 dicembre 1990, in RF 1991 p. 568; del Tribunale amministrativo
del Canton Neuchâtel del 13 gennaio 1988, in StE 1989 B 22.3 n. 29; del
Tribunale amministrativo del Canton Argovia, in AGVE 1978 p. 115).
Se invece il veicolo di
servizio è messo a disposizione del dipendente solo per coprire la trasferta
dal domicilio al luogo di lavoro, l’unica conseguenza sulla sua tassazione sarà
che egli non potrà più invocare la deduzione delle spese di trasporto secondo
gli articoli 25 cpv. 1 lett. a LT e 26 cpv. 1 lett. a LIFD.
Considerandi
2.
2.1.
La ricorrente, come detto,
ha percepito nel 2007 uno stipendio netto di 60'675.–, cui si aggiunge
un’indennità forfetaria per spese di rappresentanza di fr. 3'721.–. Sebbene non
risulti dal certificato di salario rilasciatogli dal datore di lavoro, quest’ultimo
avrebbe anche messo a sua disposizione un veicolo di servizio, cosa che l’Ufficio
di tassazione ha appreso da un’informazione dell’Ufficio di tassazione delle
persone giuridiche. Il valore della prestazione in natura è stato commisurato,
dallo stesso Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, in fr. 4'200.–.
La contribuente contesta
l’aggiunta di tale importo ai suoi redditi, facendo riferimento in particolar
modo alla decisione della Cassa di compensazione AVS, che ha limitato la
ripresa a fr. 1'800.–.
2.2
Nel nuovo certificato si
salario, adottato anche dal datore di lavoro della ricorrente, la messa a
disposizione di un’automobile di servizio viene presa in considerazione in
diversi ambiti.
In primo luogo, deve
essere crociata la casella F, in caso di “trasporto gratuito dal domicilio al
luogo di lavoro”. Fra le ipotesi in cui ciò deve avvenire, spicca proprio quella
in cui il datore di lavoro mette a disposizione del dipendente un’automobile di
servizio, nella misura in cui il dipendente per il tragitto dal domicilio al
luogo di lavoro non assuma a proprio carico almeno 65 centesimi al chilometro (cfr.
Conferenza fiscale svizzera e Amministrazione
federale delle contribuzioni, Istruzioni per la compilazione del
certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite, par. 9).
In secondo luogo, la cifra
2.
, che si riferisce alle prestazioni accessorie al salario, prevede
espressamente che sia indicato il valore della “quota privata automobile di
servizio”. In particolare, se il datore di lavoro si assume tutti i costi
mentre il dipendente assume unicamente le spese del carburante per i tragitti
privati più lunghi durante i fine settimana e le vacanze, l’importo da dichiarare
corrisponde per ogni mese allo 0,8% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA
esclusa), ma almeno a fr. 150 al mese. Un’eccezione è prevista solo per il caso
in cui “il dipendente assume a proprio carico una parte considerevole dei
costi”, nel qual caso deve comunque essere inserita un’osservazione sul
certificato di salario, per attirare l’attenzione dell’autorità fiscale (cfr.
Istruzioni citate, par. 21 e 22). Anche in tale evenienza, deve peraltro essere
apposta la crocetta nella casella F (trasporto gratuito dal domicilio al luogo
di lavoro, cfr. Istruzioni citate, par. 25).
Il fatto che venga
considerata quale prestazione accessoria la quota privata per l’automobile di
servizio non esclude pertanto che venga crociata anche la casella F, in
considerazione del fatto che il reddito accessorio si riferisce esclusivamente
all’utilizzazione privata del veicolo nel tempo libero, cioè la sera, nel fine settimana
e nelle vacanze (Bosshard/Mösli, Der
neue Lohnausweis – Das Handbuch für die Praxis, Muri-Berna, 2007, p. 33).
2.3
Nel caso in discussione,
come già rilevato, il certificato di salario, allestito dal datore di lavoro
della ricorrente e da quest’ultima allegato alla dichiarazione fiscale, non indica
né il trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro (casella F) né una
prestazione accessoria al salario legata all’uso privato dell’automobile di servizio
(cifra 2.2).
Discostandosi dalle
indicazioni contenute in tale documento, l’Ufficio di tassazione ha aggiunto un
reddito di fr. 4'200.– per l’uso privato del veicolo di servizio.
La decisione dell’autorità
fiscale sembra fondarsi esclusivamente su un’informazione trasmessale dall’Ufficio
di tassazione delle persone giuridiche, responsabile per l’accertamento fiscale
del datore di lavoro.
Alla luce di un’informazione
che evidenzia l’esistenza di redditi non dichiarati e non attestati da terzi
obbligati a collaborare (come è il caso per il datore di lavoro), sorge
indubbiamente un problema procedurale, che impone, da un lato, di accertare
l’effettiva situazione fiscale del contribuente e, dall’altro, di garantirgli
il diritto di essere sentito. In situazioni simili, non possono essere escluse
neppure conseguenze penali per il contribuente ed anche per il datore di
lavoro, se si dovesse riconoscere che il certificato di salario è stato
allestito in modo incompleto o inesatto.
Nel caso in esame, la
procedura è invece stata alquanto approssimativa. L’autorità di tassazione si è
infatti limitata a riprendere l’informazione ricevuta, aggiungendo ai redditi
dichiarati l’importo risultante dalla comunicazione dell’UTPG. Ciò non ha consentito
alla contribuente di tutelare adeguatamente la sua posizione e non permette,
d’altra parte, a questa Camera di fondare la propria decisione su una
rappresentazione completa ed affidabile della situazione. Non risulta in
particolare come sia stata stabilita la ripresa di fr. 4'200.–; a tal fine, si
dovrebbero conoscere almeno il prezzo d’acquisto della vettura e le condizioni
della sua utilizzazione da parte della contribuente. Non si comprende inoltre
perché, se l’automobile era effettivamente a disposizione della ricorrente,
l’autorità fiscale abbia ammesso in deduzione spese di trasporto dal domicilio
al luogo di lavoro per ben fr. 7’150.–.
2.4
Alla luce delle considerazioni
che precedono, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti devono
essere rinviati all’Ufficio di tassazione, perché proceda agli accertamenti necessari
nel rispetto del diritto di essere sentita della contribuente ed adotti una
nuova decisione motivata.
3.
Visto l’esito del
ricorso, si rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e
le spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del
18 marzo 2009 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione,
perché proceda agli accertamenti necessari nel rispetto del diritto di essere
sentita della contribuente ed adotti una nuova decisione motivata.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
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-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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