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Decisione

80.2009.43

Reddito dell'attività lucrativa dipendente: uso privato del veicolo di servizio, certificato di salario, diritto di essere sentito

15 aprile 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, domiciliata a __________,

lavora alle dipendenze della succursale di __________ della __________.

Nella dichiarazione

fiscale 2007, la contribuente indicava un reddito del lavoro netto di fr.

60'675.–, corrispondente a quanto indicato sul certificato di salario. Chiedeva

inoltre la deduzione dal reddito imponibile delle seguenti spese professionali:

trasporto dal domicilio al

luogo di lavoro fr. 7'150.–

pasto fuori casa fr. 3'000.–

altre spese professionali fr. 2'400.–

totale fr.

12'550.–

B. Notificandole la

tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 19 novembre 2008, l’Ufficio di

tassazione di Mendrisio commisurava il reddito imponibile in fr. 54'400.– per

l’IC ed in fr. 59'600.– per l’IFD. Ai redditi dichiarati aveva aggiunto, in

particolare, un importo di fr. 4'200.– per “vantaggi… goduti nell’ambito della __________”.

Aveva ammesso in deduzione per contro tutte le spese professionali fatte

valere.

C. La contribuente

contestava l’aggiunta di tale reddito, chiedendo che fosse ridotto a fr.

1'800.–, così come stabilito dalla Cassa cantonale di compensazione AVS in occasione

di un controllo effettuato nel 2004 presso il datore di lavoro.

L’autorità fiscale

respingeva il reclamo, con decisione del 18 marzo 2009. Argomentava di essersi

consultata con l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche e di non

potersi allineare alla decisione della cassa di compensazione, riferita non

solo ad un periodo fiscale precedente ma anche ad una normativa diversa da

quella fiscale.

D. Con tempestivo ricorso

alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’aggiunta dell’importo

di fr. 4'200.– ai redditi dichiarati. Sostiene di operare in una piccola

struttura, nella quale molti compiti sono a suo carico, essendo il direttore

spesso assente dall’ufficio. Per questa ragione, gli viene riconosciuto un

rimborso spese forfetario di fr. 3'721.80. Sottolinea poi che non si tratta di

simulazione di stipendio o altro reddito.

Diritto

1. Per

gli articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di

un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i

proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni,

assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre

prestazioni valutabili in denaro.

Fra i redditi del lavoro

del dipendente rientrano anche i redditi in natura ed in particolar modo quelle

prestazioni valutabili in denaro, che il datore di lavoro concede al dipendente

per esempio mettendo a sua disposizione gratuitamente l’automobile aziendale

anche per l’uso privato (cfr. p. es. le sentenze della Camera di diritto tributario

n. 80.2007.159 del 26 febbraio 2008; della Commissione di ricorso fiscale II

del Canton Zurigo del 12 dicembre 1990, in RF 1991 p. 568; del Tribunale amministrativo

del Canton Neuchâtel del 13 gennaio 1988, in StE 1989 B 22.3 n. 29; del

Tribunale amministrativo del Canton Argovia, in AGVE 1978 p. 115).

Se invece il veicolo di

servizio è messo a disposizione del dipendente solo per coprire la trasferta

dal domicilio al luogo di lavoro, l’unica conseguenza sulla sua tassazione sarà

che egli non potrà più invocare la deduzione delle spese di trasporto secondo

gli articoli 25 cpv. 1 lett. a LT e 26 cpv. 1 lett. a LIFD.

Considerandi

2.

2.1.

La ricorrente, come detto,

ha percepito nel 2007 uno stipendio netto di 60'675.–, cui si aggiunge

un’indennità forfetaria per spese di rappresentanza di fr. 3'721.–. Sebbene non

risulti dal certificato di salario rilasciatogli dal datore di lavoro, quest’ultimo

avrebbe anche messo a sua disposizione un veicolo di servizio, cosa che l’Ufficio

di tassazione ha appreso da un’informazione dell’Ufficio di tassazione delle

persone giuridiche. Il valore della prestazione in natura è stato commisurato,

dallo stesso Ufficio di tassazione delle persone giuridiche, in fr. 4'200.–.

La contribuente contesta

l’aggiunta di tale importo ai suoi redditi, facendo riferimento in particolar

modo alla decisione della Cassa di compensazione AVS, che ha limitato la

ripresa a fr. 1'800.–.

2.2

Nel nuovo certificato si

salario, adottato anche dal datore di lavoro della ricorrente, la messa a

disposizione di un’automobile di servizio viene presa in considerazione in

diversi ambiti.

In primo luogo, deve

essere crociata la casella F, in caso di “trasporto gratuito dal domicilio al

luogo di lavoro”. Fra le ipotesi in cui ciò deve avvenire, spicca proprio quella

in cui il datore di lavoro mette a disposizione del dipendente un’automobile di

servizio, nella misura in cui il dipendente per il tragitto dal domicilio al

luogo di lavoro non assuma a proprio carico almeno 65 centesimi al chilometro (cfr.

Conferenza fiscale svizzera e Amministrazione

federale delle contribuzioni, Istruzioni per la compilazione del

certificato di salario risp. dell’attestazione delle rendite, par. 9).

In secondo luogo, la cifra

2.

, che si riferisce alle prestazioni accessorie al salario, prevede

espressamente che sia indicato il valore della “quota privata automobile di

servizio”. In particolare, se il datore di lavoro si assume tutti i costi

mentre il dipendente assume unicamente le spese del carburante per i tragitti

privati più lunghi durante i fine settimana e le vacanze, l’importo da dichiarare

corrisponde per ogni mese allo 0,8% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA

esclusa), ma almeno a fr. 150 al mese. Un’eccezione è prevista solo per il caso

in cui “il dipendente assume a proprio carico una parte considerevole dei

costi”, nel qual caso deve comunque essere inserita un’osservazione sul

certificato di salario, per attirare l’attenzione dell’autorità fiscale (cfr.

Istruzioni citate, par. 21 e 22). Anche in tale evenienza, deve peraltro essere

apposta la crocetta nella casella F (trasporto gratuito dal domicilio al luogo

di lavoro, cfr. Istruzioni citate, par. 25).

Il fatto che venga

considerata quale prestazione accessoria la quota privata per l’automobile di

servizio non esclude pertanto che venga crociata anche la casella F, in

considerazione del fatto che il reddito accessorio si riferisce esclusivamente

all’utilizzazione privata del veicolo nel tempo libero, cioè la sera, nel fine settimana

e nelle vacanze (Bosshard/Mösli, Der

neue Lohnausweis – Das Handbuch für die Praxis, Muri-Berna, 2007, p. 33).

2.3

Nel caso in discussione,

come già rilevato, il certificato di salario, allestito dal datore di lavoro

della ricorrente e da quest’ultima allegato alla dichiarazione fiscale, non indica

né il trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro (casella F) né una

prestazione accessoria al salario legata all’uso privato dell’automobile di servizio

(cifra 2.2).

Discostandosi dalle

indicazioni contenute in tale documento, l’Ufficio di tassazione ha aggiunto un

reddito di fr. 4'200.– per l’uso privato del veicolo di servizio.

La decisione dell’autorità

fiscale sembra fondarsi esclusivamente su un’informazione trasmessale dall’Ufficio

di tassazione delle persone giuridiche, responsabile per l’accertamento fiscale

del datore di lavoro.

Alla luce di un’informazione

che evidenzia l’esistenza di redditi non dichiarati e non attestati da terzi

obbligati a collaborare (come è il caso per il datore di lavoro), sorge

indubbiamente un problema procedurale, che impone, da un lato, di accertare

l’effettiva situazione fiscale del contribuente e, dall’altro, di garantirgli

il diritto di essere sentito. In situazioni simili, non possono essere escluse

neppure conseguenze penali per il contribuente ed anche per il datore di

lavoro, se si dovesse riconoscere che il certificato di salario è stato

allestito in modo incompleto o inesatto.

Nel caso in esame, la

procedura è invece stata alquanto approssimativa. L’autorità di tassazione si è

infatti limitata a riprendere l’informazione ricevuta, aggiungendo ai redditi

dichiarati l’importo risultante dalla comunicazione dell’UTPG. Ciò non ha consentito

alla contribuente di tutelare adeguatamente la sua posizione e non permette,

d’altra parte, a questa Camera di fondare la propria decisione su una

rappresentazione completa ed affidabile della situazione. Non risulta in

particolare come sia stata stabilita la ripresa di fr. 4'200.–; a tal fine, si

dovrebbero conoscere almeno il prezzo d’acquisto della vettura e le condizioni

della sua utilizzazione da parte della contribuente. Non si comprende inoltre

perché, se l’automobile era effettivamente a disposizione della ricorrente,

l’autorità fiscale abbia ammesso in deduzione spese di trasporto dal domicilio

al luogo di lavoro per ben fr. 7’150.–.

2.4

Alla luce delle considerazioni

che precedono, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti devono

essere rinviati all’Ufficio di tassazione, perché proceda agli accertamenti necessari

nel rispetto del diritto di essere sentita della contribuente ed adotti una

nuova decisione motivata.

3.

Visto l’esito del

ricorso, si rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e

le spese processuali.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. La decisione su reclamo del

18 marzo 2009 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione,

perché proceda agli accertamenti necessari nel rispetto del diritto di essere

sentita della contribuente ed adotti una nuova decisione motivata.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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