80.2009.45
Revisione: sentenza della CDT considerata dal TF "decisione incidentale", non passata in giudicato
3 aprile 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
80.2009.45
Data decisione, Autorità:
03.04.2009, CDT
Titolo:
Revisione: sentenza della CDT considerata dal TF "decisione incidentale", non passata in giudicato
REVISIONE
art. 147 cpv. 1 LIFD
art. 149 cpv. 1 LIFD
art. 232 cpv. 1 LT
art. 234 cf. 1 LT
art. 93 cpv. 1 LTF
Incarto n.
80.2009.45
Lugano
3 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo
Gianinazzi
istanti
RI 1
RI 2
tutti rappresentati da RA 1
oggetto
istanza
del 31 marzo 2009 di revisione della sentenza del 24 ottobre 2007.
Fatti
- il 28 novembre 2005
l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città ha notificato ai coniugi RI 1 le decisioni
di tassazione per i periodi fiscali 1997/1998, 1999/2000 e 2001/2002 nonché una
decisione di tassazione mediante imposta annua intera di proventi straordinari
realizzati nel 2001/2002 (periodo del "vuoto di tassazione");
- con decisioni del 21
dicembre 2006, l'Ufficio di tassazione ha parzialmente accolto i reclami
presentati dai contribuenti contro le decisioni di tassazione;
- contro le suddette decisioni,
i contribuenti hanno interposto ricorso dinanzi alla Camera di diritto tributario
il 21 dicembre 2006;
- con sentenza del 24
ottobre 2007 questa Corte ha statuito che:
1) le
decisioni impugnate andavano annullate e gli atti rinviati all'Ufficio di
tassazione per ulteriori accertamenti e per nuove decisioni in relazione alla
definizione
a) del
reddito aziendale dello studio legale,
b) del
valore locativo degli immobili di __________ e
c) delle
spese di manutenzione degli immobili di __________ per il periodo fiscale
1997/1998 (punto 1.1 del dispositivo);
2)
la RI 2 andava imposta "per trasparenza" (punto 1.2);
3)
il ricorso era respinto per quanto atteneva alla deduzione
a) delle
perdite dell'azienda agricolo-forestale “__________”;
b)
degli interessi passivi sul credito di costruzione (punto 1.3);
- il 26 novembre 2007 i
coniugi RI 1 e la RI 2 sono insorti dinanzi al Tribunale federale mediante due
ricorsi in materia di diritto pubblico (rispettivamente, per l’imposta federale
diretta l'uno e per le imposte cantonali e comunali l’altro), chiedendo in via
principale di annullare il punto n. 1.2 del dispositivo della decisione
impugnata, di fissare le loro imposte personali senza addizionare i fattori
della Fondazione e di constatare che quest'ultima era stata tassata a buon
diritto quale soggetto autonomo;
- con sentenza del 31
ottobre 2008 (n. __________ e __________), la Seconda Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale ha dichiarato inammissibili i gravami, in quanto il giudizio
cantonale impugnato costituiva una semplice decisione incidentale e non era
adempiuto alcuno dei presupposti cui è subordinata l’ammissibilità di ricorsi
contro tali decisioni;
- con istanza del 31 marzo
2009, i coniugi RI 1 e la RI 2 chiedono la revisione della sentenza della
Camera di diritto tributario del 24 ottobre 2007;
- secondo gli istanti,
nell’ambito di un procedimento penale nei confronti __________, sarebbe emerso
il sospetto che quest’ultimo abbia sottratto dagli atti fiscali, che concernono
la tassazione dei coniugi RI 1, importanti documenti, fra i quali in particolar
modo “lettere e atti scambiati fra il contribuente e la AFC relativamente
all’eventuale ammissibilità nel Canton Ticino della RI 2“;
Diritto
- l’istituto della revisione,
invocato dai ricorrenti, è retto dagli artt. 147 segg. LIFD, rispettivamente
dagli artt. 232 segg. LT;
- secondo il capoverso 1 di
tali norme, di uguale tenore, una decisione o sentenza cresciuta in giudicato
può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio,
se:
a) vengono
scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
b) l’autorità
giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi,
che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato princìpi essenziali
della procedura;
c) se
un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza;
- quale ulteriore motivo di
revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti
in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità
che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare
la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre
Considerandi
(art. 232 cpv. 1 lett. d LT);
- la revisione è però
esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere
ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della
procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT ed art.
147.
cpv. 2 LIFD);
- entro novanta giorni dalla
scoperta del motivo di revisione, il contribuente deve formulare l'istanza di
revisione all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda (artt.
234.
cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD), comunque al più tardi entro dieci anni dalla
notifica della decisione o della sentenza (art. 233 LT, art. 148 LIFD);
- per la sola lettera d
dell'art. 232 cpv. 1 LT, il termine di inoltro è di trenta giorni;
- la reiezione della domanda
di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli
stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art.
234.
cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD);
- evidentemente, la RI 2 non
è legittimata a chiedere la revisione della sentenza, che concerne la tassazione
dei coniugi RI 1;
- nella misura in cui
l’istanza di revisione è stata inoltrata dalla fondazione, la stessa è pertanto
irricevibile già per carenza di legittimazione;
- ma questa Camera non può
neppure entrare nel merito dell’istanza di revisione proposta dai contribuenti
stessi;
- infatti, la legge prevede
il rimedio giuridico straordinario della revisione per modificare le decisioni
o sentenze passate in giudicato;
- ora, nella fattispecie, la
sentenza della Camera di diritto tributario, come pure le decisioni dell’Ufficio
di tassazione su cui essa si è pronunciata, non sono passate in giudicato;
- si è ricordato infatti che
i ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 24 ottobre 2007 con due ricorsi al
Tribunale federale, il quale tuttavia li ha dichiarati inammissibili;
- a tale proposito, la legge
federale sul Tribunale federale (LTF) distingue tre tipi di decisioni (cfr.
anche la sentenza del Tribunale federale del 25 luglio 2007 in DTF 133 V 477
consid. 4.1):
·
la decisione finale è una decisione che pone
fine al procedimento (art. 90 LTF), sia che abbia natura sostanziale sia che
pronunci l’inammissibilità (p. es. per incompetenza ratione
loci);
·
la decisione parziale (art. 91 LTF) è una
sorta di variante della decisione finale, che si pronuncia definitivamente su
una o più conclusioni, senza porre fine totalmente al procedimento;
·
la decisione pregiudiziale o incidentale
(articoli 92-93 LTF) è una decisione che non pone fine al procedimento (e che
non è pertanto né finale né parziale) e può avere natura sostanziale o formale;
- come ha ricordato la
sentenza del Tribunale federale, con la quale sono stati dichiarati
inammissibili i ricorsi degli istanti, la decisione della Camera di diritto
tributario, che ha deciso in via definitiva “alcuni aspetti parziali di merito
del litigio, tra cui il principio della tassazione per trasparenza”, sarebbe
stata considerata una “decisione finale parziale, impugnabile sui punti non toccati
dal rinvio per accertamenti”, in base alla giurisprudenza relativa al ricorso
di diritto amministrativo (cfr. sentenza del 31 ottobre 2008, consid. 3.4);
- tuttavia, secondo la nuova
prassi concernente il ricorso in materia di diritto pubblico, la stessa
sentenza è stata considerata una decisione incidentale, per il fatto che i
giudici cantonali “non si sono pronunciati a titolo definitivo su una tra varie
domande giudicabili a titolo indipendente, ma su una tra varie censure concernenti
l’unica conclusione ricorsuale… ovvero l’allestimento delle decisioni di tassazione
come ai valori indicati nelle dichiarazioni fiscali” (ibidem);
- secondo l’art. 93 cpv. 1
LTF, il ricorso è ammissibile contro decisioni pregiudiziali e incidentali, diverse
da quelle che concernono la competenza e la ricusazione, se:
a.
esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o
b.
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa;
- avendo ritenuto che
nessuna delle due condizioni previste dall’articolo citato fosse adempiuta nel
caso concreto, il Tribunale federale ha dunque dichiarato inammissibili i
ricorsi dei contribuenti;
- ne consegue che, pur
essendosi questa Camera pronunciata in modo definitivo su alcune questioni
contestate, fra cui la tassazione per trasparenza dellaRI 2, la relativa decisione
non può tuttavia considerarsi passata in giudicato, proprio perché considerata
meramente incidentale dal Tribunale federale e pertanto suscettibile di ricorso
in materia di diritto pubblico insieme alla decisione sugli aspetti per i quali
la Camera aveva rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione;
- l’istanza di revisione è
pertanto irricevibile anche nella misura in cui è stata presentata dai
contribuenti stessi, in quanto rivolta contro una decisione non ancora passata
in giudicato;
- visto l’esito
dell’istanza, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico degli
istanti in solido.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. L’istanza è irricevibile.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 1’100.–
sono a carico degli
istanti in solido.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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