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Decisione

80.2009.45

Revisione: sentenza della CDT considerata dal TF "decisione incidentale", non passata in giudicato

3 aprile 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

- il 28 novembre 2005

l'Ufficio di tassazione di Lugano-Città ha notificato ai coniugi RI 1 le decisioni

di tassazione per i periodi fiscali 1997/1998, 1999/2000 e 2001/2002 nonché una

decisione di tassazione mediante imposta annua intera di proventi straordinari

realizzati nel 2001/2002 (periodo del "vuoto di tassazione");

- con decisioni del 21

dicembre 2006, l'Ufficio di tassazione ha parzialmente accolto i reclami

presentati dai contribuenti contro le decisioni di tassazione;

- contro le suddette decisioni,

i contribuenti hanno interposto ricorso dinanzi alla Camera di diritto tributario

il 21 dicembre 2006;

- con sentenza del 24

ottobre 2007 questa Corte ha statuito che:

1) le

decisioni impugnate andavano annullate e gli atti rinviati all'Ufficio di

tassazione per ulteriori accertamenti e per nuove decisioni in relazione alla

definizione

a) del

reddito aziendale dello studio legale,

b) del

valore locativo degli immobili di __________ e

c) delle

spese di manutenzione degli immobili di __________ per il periodo fiscale

1997/1998 (punto 1.1 del dispositivo);

2)

la RI 2 andava imposta "per trasparenza" (punto 1.2);

3)

il ricorso era respinto per quanto atteneva alla deduzione

a) delle

perdite dell'azienda agricolo-forestale “__________”;

b)

degli interessi passivi sul credito di costruzione (punto 1.3);

- il 26 novembre 2007 i

coniugi RI 1 e la RI 2 sono insorti dinanzi al Tribunale federale mediante due

ricorsi in materia di diritto pubblico (rispettivamente, per l’imposta federale

diretta l'uno e per le imposte cantonali e comunali l’altro), chiedendo in via

principale di annullare il punto n. 1.2 del dispositivo della decisione

impugnata, di fissare le loro imposte personali senza addizionare i fattori

della Fondazione e di constatare che quest'ultima era stata tassata a buon

diritto quale soggetto autonomo;

- con sentenza del 31

ottobre 2008 (n. __________ e __________), la Seconda Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale ha dichiarato inammissibili i gravami, in quanto il giudizio

cantonale impugnato costituiva una semplice decisione incidentale e non era

adempiuto alcuno dei presupposti cui è subordinata l’ammissibilità di ricorsi

contro tali decisioni;

- con istanza del 31 marzo

2009, i coniugi RI 1 e la RI 2 chiedono la revisione della sentenza della

Camera di diritto tributario del 24 ottobre 2007;

- secondo gli istanti,

nell’ambito di un procedimento penale nei confronti __________, sarebbe emerso

il sospetto che quest’ultimo abbia sottratto dagli atti fiscali, che concernono

la tassazione dei coniugi RI 1, importanti documenti, fra i quali in particolar

modo “lettere e atti scambiati fra il contribuente e la AFC relativamente

all’eventuale ammissibilità nel Canton Ticino della RI 2“;

Diritto

- l’istituto della revisione,

invocato dai ricorrenti, è retto dagli artt. 147 segg. LIFD, rispettivamente

dagli artt. 232 segg. LT;

- secondo il capoverso 1 di

tali norme, di uguale tenore, una decisione o sentenza cresciuta in giudicato

può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio,

se:

a) vengono

scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) l’autorità

giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi,

che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato princìpi essenziali

della procedura;

c) se

un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza;

- quale ulteriore motivo di

revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti

in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l'autorità

che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare

la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre

Considerandi

(art. 232 cpv. 1 lett. d LT);

- la revisione è però

esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere

ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT ed art.

147.

cpv. 2 LIFD);

- entro novanta giorni dalla

scoperta del motivo di revisione, il contribuente deve formulare l'istanza di

revisione all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda (artt.

234.

cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD), comunque al più tardi entro dieci anni dalla

notifica della decisione o della sentenza (art. 233 LT, art. 148 LIFD);

- per la sola lettera d

dell'art. 232 cpv. 1 LT, il termine di inoltro è di trenta giorni;

- la reiezione della domanda

di revisione e la nuova decisione o sentenza possono essere impugnate con gli

stessi rimedi giuridici ammessi contro la decisione o sentenza anteriori (art.

234.

cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD);

- evidentemente, la RI 2 non

è legittimata a chiedere la revisione della sentenza, che concerne la tassazione

dei coniugi RI 1;

- nella misura in cui

l’istanza di revisione è stata inoltrata dalla fondazione, la stessa è pertanto

irricevibile già per carenza di legittimazione;

- ma questa Camera non può

neppure entrare nel merito dell’istanza di revisione proposta dai contribuenti

stessi;

- infatti, la legge prevede

il rimedio giuridico straordinario della revisione per modificare le decisioni

o sentenze passate in giudicato;

- ora, nella fattispecie, la

sentenza della Camera di diritto tributario, come pure le decisioni dell’Ufficio

di tassazione su cui essa si è pronunciata, non sono passate in giudicato;

- si è ricordato infatti che

i ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 24 ottobre 2007 con due ricorsi al

Tribunale federale, il quale tuttavia li ha dichiarati inammissibili;

- a tale proposito, la legge

federale sul Tribunale federale (LTF) distingue tre tipi di decisioni (cfr.

anche la sentenza del Tribunale federale del 25 luglio 2007 in DTF 133 V 477

consid. 4.1):

·

la decisione finale è una decisione che pone

fine al procedimento (art. 90 LTF), sia che abbia natura sostanziale sia che

pronunci l’inammissibilità (p. es. per incompetenza ratione

loci);

·

la decisione parziale (art. 91 LTF) è una

sorta di variante della decisione finale, che si pronuncia definitivamente su

una o più conclusioni, senza porre fine totalmente al procedimento;

·

la decisione pregiudiziale o incidentale

(articoli 92-93 LTF) è una decisione che non pone fine al procedimento (e che

non è pertanto né finale né parziale) e può avere natura sostanziale o formale;

- come ha ricordato la

sentenza del Tribunale federale, con la quale sono stati dichiarati

inammissibili i ricorsi degli istanti, la decisione della Camera di diritto

tributario, che ha deciso in via definitiva “alcuni aspetti parziali di merito

del litigio, tra cui il principio della tassazione per trasparenza”, sarebbe

stata considerata una “decisione finale parziale, impugnabile sui punti non toccati

dal rinvio per accertamenti”, in base alla giurisprudenza relativa al ricorso

di diritto amministrativo (cfr. sentenza del 31 ottobre 2008, consid. 3.4);

- tuttavia, secondo la nuova

prassi concernente il ricorso in materia di diritto pubblico, la stessa

sentenza è stata considerata una decisione incidentale, per il fatto che i

giudici cantonali “non si sono pronunciati a titolo definitivo su una tra varie

domande giudicabili a titolo indipendente, ma su una tra varie censure concernenti

l’unica conclusione ricorsuale… ovvero l’allestimento delle decisioni di tassazione

come ai valori indicati nelle dichiarazioni fiscali” (ibidem);

- secondo l’art. 93 cpv. 1

LTF, il ricorso è ammissibile contro decisioni pregiudiziali e incidentali, diverse

da quelle che concernono la competenza e la ricusazione, se:

a.

esse possono causare un pregiudizio irreparabile; o

b.

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa;

- avendo ritenuto che

nessuna delle due condizioni previste dall’articolo citato fosse adempiuta nel

caso concreto, il Tribunale federale ha dunque dichiarato inammissibili i

ricorsi dei contribuenti;

- ne consegue che, pur

essendosi questa Camera pronunciata in modo definitivo su alcune questioni

contestate, fra cui la tassazione per trasparenza dellaRI 2, la relativa decisione

non può tuttavia considerarsi passata in giudicato, proprio perché considerata

meramente incidentale dal Tribunale federale e pertanto suscettibile di ricorso

in materia di diritto pubblico insieme alla decisione sugli aspetti per i quali

la Camera aveva rinviato gli atti all’Ufficio di tassazione;

- l’istanza di revisione è

pertanto irricevibile anche nella misura in cui è stata presentata dai

contribuenti stessi, in quanto rivolta contro una decisione non ancora passata

in giudicato;

- visto l’esito

dell’istanza, la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico degli

istanti in solido.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. L’istanza è irricevibile.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 1’100.–

sono a carico degli

istanti in solido.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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