80.2009.48
Deduzioni: spese di manutenzione degli immobili privati, momento determinante, non deduzione quote d'ammortamento né suddivisione investimento in due periodi fiscali
5 marzo 2010Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2009.48
Data decisione, Autorità:
05.03.2010, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese di manutenzione degli immobili privati, momento determinante, non deduzione quote d'ammortamento né suddivisione investimento in due periodi fiscali
DEDUZIONE SULLA SOSTANZA
art. 32 cpv. 2 LIFD
art. 31 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2009.48
Lugano
5 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici (in
sostituzione di Mauro Mini, astenutosi)
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 20 febbraio 2009 contro la decisione del
21 gennaio 2009 in materia di IC e IFD 2007.
Fatti
A. RI 1
e la moglie __________ sono comproprietari di una casa unifamiliare nel comune
di __________.
Nella
dichiarazione fiscale 2007, i contribuenti esponevano un reddito della sostanza
immobiliare di fr. 13'215.–, corrispondente al valore locativo della loro casa
d’abitazione. Facevano poi valere deduzioni per spese di gestione e manutenzione
nella misura di fr. 11'664.–.
B. Notificando
loro la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 3 dicembre 2008, l’Ufficio di
tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito della sostanza immobiliare
in fr. 13'215.–, secondo la dichiarazione, mentre ammetteva in deduzione spese di gestione e manutenzione nella misura di soli fr. 3'304.– per l’IC (25% di fr.
13'215.–) e di fr. 2'643.– per l’IFD (20% di fr. 13'215.–).
C. Il
contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 2 gennaio 2009, nel
quale lamentava la mancata deduzione della quota d’ammortamenti annuale “per i
lavori della nuova termopompa”.
L’autorità
di tassazione, con decisione del 21 gennaio 2009, respingeva il reclamo. Nelle
motivazioni spiegava che una simile prassi non è fiscalmente ammissibile, in
quanto le spese di manutenzione possono essere dedotte unicamente nell’anno in
cui vengono sostenute.
D. Con
tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato da “RA
1”, postula la deduzione di tutti i costi di sostituzione dell’impianto di
riscaldamento, pari a fr. 42'800.–, ripartendo “preferibilmente il 50% nel 2007
e l’altro 50% nel 2008”.
Diritto
1. 1.1.
Secondo
l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore,
il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi. Sono
considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore
dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la
redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22
febbraio 1983 in re A.D.R.).
1.2.
Per
facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti,
invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni
immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC
(art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria
del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24
agosto 1992). La deduzione complessiva ammonta:
Ø al 15% per
l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo,
se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni
prima;
Ø al 25% per
l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo
se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni
(cfr.
art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2
Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
Considerandi
2.
2.1.
Venendo
al caso in esame, l’iniziale richiesta del ricorrente, che pretendeva di cumulare
la deduzione complessiva con quella delle spese effettive, allora quantificate
in fr. 8'360.–, appare già a prima vista manifestamente infondata. Questi due
metodi di calcolo, lasciati alla libera scelta dei contribuenti per gli
immobili appartenenti alla sostanza privata, sono infatti chiaramente alternativi.
Contrariamente
a quanto sembra sostenere l’autorità di tassazione, dal momento che il
contribuente ha prodotto le fatture dei singoli artigiani e copia dei relativi
addebiti bancari, la sua scelta di avvalersi del sistema della deduzione delle
spese effettive, che in questa sede quantifica in fr. 42'800.–, non è tuttavia più
in discussione. Mal si comprende pertanto la decisione impugnata, nella misura
in cui dà per scontata l’applicazione delle deduzioni complessive, pari a fr.
3'304.– per l’IC e fr. 2'643.– per l’IFD, senza interrogarsi sulla reale
intenzione dei contribuenti.
2.2
È poi pacificamente
priva di ogni fondamento anche l’iniziale domanda del ricorrente di dedurre una
quota d’ammortamenti annuale “per i lavori della nuova termopompa”, così come
l’attuale richiesta di ripartire i costi di sostituzione dell’impianto di riscaldamento
tra gli anni 2007 e 2008.
Per
quanto attiene agli ammortamenti, è qui appena il caso di ricordare che una simile
deduzione, disciplinata dagli art. 27 LT e 28 LIFD, è ammessa solo in presenza
di un reddito da attività lucrativa indipendente, ma non certo su un immobile
destinato all’uso proprio. Ad un eventuale frazionamento dei costi di manutenzione
negli anni, si oppone invece il principio della periodicità, secondo cui sono
deducibili unicamente le spese sostenute nel relativo periodo di computo. A
quest’ultimo riguardo possono essere presi in considerazione essenzialmente due
criteri: la data della fatturazione oppure la data del pagamento della fattura
(Epiney-Colombo, Deduzioni fiscali
per spese di amministrazione di immobili, in: RDAT II-1991 p. 306; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,
Therwil/Basilea 2001, n. 57 ad art. 32 LIFD, p. 801; Merlino, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea, 2008, n. 95 ss. ad art. 32 LIFD, p. 501 e dottrina citata; v. anche
decisione del Tribunale amministrativo del Canton Friburgo del 2 maggio 2003, in: RF 2003 p. 766 = RDAF 2003 II 681). In ogni caso, non sono ancora deducibili gli
acconti liberi, versati all’infuori di una fattura (Locher, op. cit., n. 58 ad art. 32 LIFD, p. 801; Merlino, op. cit., n. 98 ad art. 32
LIFD, p. 501).
3.
3.1.
In base alla
documentazione prodotta agli atti dell’incarto fiscale ed allegata al presente
gravame, i costi di manutenzione tuttora rivendicati dal ricorrente sono i seguenti:
·
la sostituzione del vecchio impianto di
riscaldamento a gasolio con termopompa aria-acqua, eseguita dalla ditta __________
per fr. 25'500.– (fattura del 28 novembre 2006, saldata il 28 dicembre 2006);
·
lo smontaggio e la pulizia del serbatoio per
olio, ad opera della __________ per fr. 830.– (fattura del 10 maggio 2007,
saldata il 31 maggio 2007);
·
la realizzazione di diverse opere edili,
commissionate all’impresa di costruzioni __________ per fr. 9'300.– (fattura
del 26 febbraio 2007, importo di fr. 4'800.– pagato il 26 marzo 2007, che segue
un non meglio precisato acconto di fr. 4'500.–);
·
l’esecuzione di diversi lavori del ramo
elettrico ad opera della ditta __________ per fr. 6'200.– (fattura del 4 maggio
2007, saldata il 31 maggio 2007);
·
l’installazione di un impianto elettrico per il
nuovo arredo della cucina al piano cantina, commissionata alla stessa __________
per fr. 400.– (fattura del 17 luglio 2007, saldata il 17 agosto 2007);
·
non meglio precisati lavori eseguiti dalla __________
per fr. 351.50 (importo pagato il 31 maggio 2007);
·
fatture della cassa malati e di una compagnia
telefonica per complessivi fr. 154.80 (saldate il 31 maggio 2007);
·
tassa del comune di __________ per il rilascio
della licenza edilizia di fr. 65.– (importo pagato il 20 ottobre 2006).
Devono
dapprima essere escluse le fatture della cassa malati e della compagnia
telefonica, in quanto non possono ovviamente essere considerate quali costi di
manutenzione della casa d’abitazione del ricorrente. Conformemente al principio
della periodicità precedentemente esposto, deve inoltre essere esclusa la
deduzione della tassa comunale (fr. 65.–) e dei lavori prestati dalla __________
(fr. 25'500.–), poiché fatturati e liquidati ancora nel corso dell’anno 2006. Rimangono
dunque le sole prestazioni della ditta individuale __________, della __________,
della __________ e della __________.
3.2
Secondo
un consolidato principio, nella procedura fiscale l’autorità di tassazione è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,
mentre è il contribuente ad avere l’onere della prova per quei fatti che concorrono
ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (cfr. p. es. la sentenza del
Tribunale federale n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n. 13t,
consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; RtiD I-2006
n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher,
System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p.
416.
con rinvii). Nello specifico ambito delle deduzioni
sui proventi della sostanza immobiliare, è quindi dovere del soggetto fiscale
documentare in modo ineccepibile i costi di manutenzione, poiché l’autorità
fiscale deve poter verificare la loro natura, ma anche l’effettivo dispendio ed
il titolo oneroso della prestazione. La mancata collaborazione, nei casi in cui
il contribuente è oggettivamente tenuto alla prova, non può che condurre alla
non considerazione della deduzione.
3.3
Tornando al caso in esame,
spettava pertanto a RI 1 comprovare i costi di manutenzione effettivamente sostenuti
nel corso del 2007.
Dagli atti dell’incarto
fiscale emergono – come detto – le fatture dell’impresa di costruzioni __________, della __________ e della __________ con i relativi addebiti
bancari, fatta eccezione per l’acconto di fr. 4'500.– versato all’impresa di
costruzioni, di cui non esiste la benché minima documentazione. Per
quanto concerne invece l’importo di fr. 351.50 pagato alla __________,
è immediatamente evidente che il solo addebito bancario non comprova la natura
di costo di manutenzione della spesa in questione e come tale non riveste
alcuna rilevanza probatoria.
3.4
In definitiva, gli
interventi all’interno ed all’esterno della casa unifamiliare di __________, commissionati nel 2007 e debitamente comprovati, sono i seguenti:
·
lo smontaggio e la pulizia del serbatoio per
olio, ad opera della __________ per fr. 830.–;
·
la realizzazione di diverse opere edili,
commissionate all’impresa di costruzioni __________ nella limitata misura di
fr. 4'800.–;
·
l’esecuzione di diversi lavori del ramo
elettrico ad opera della ditta __________ per fr. 6'200.–;
·
l’installazione di un impianto elettrico per il
nuovo arredo della cucina al piano cantina, commissionata alla stessa __________
per fr. 400.–.
Ciò non significa tuttavia
ancora che l’importo complessivo di fr. 12'230.– sia
integralmente deducibile dai proventi della sostanza
immobiliare privata. In effetti, ai fini della determinazione del reddito
imponibile non sono in particolare deducibili le “spese di acquisto, di
fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali” (art. 33 lett. d LT).
4.
4.1.
La
distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente
praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o
ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il valore. Viceversa
vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in
parte a salvaguardarne o mantenerne il valore. In altre parole, le spese
effettuate dal proprietario possono assumere in parte carattere di manutenzione e in parte carattere di miglioria. Per ovviare a queste difficoltà la prassi della Divisione delle Contribuzioni suole operare in simili casi una suddivisione della spesa effettuata,
espressa in frazione, tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (Circolare n. 7/2005 del gennaio 2006).
4.2
Venendo
alle spese sostenute dal ricorrente, dalla fattura del 4 maggio 2007 allestita
dalla __________ emerge, per esempio, la posa di nuove linee TV e telefono, certamente
idonee ad apportare all’immobile un miglioramento duraturo. Lo stesso discorso
vale per l’installazione di un impianto elettrico nella nuova cucina al piano
terreno (fattura del 17 luglio 2007). In questo contesto – sia detto per inciso
– è irrilevante che la spesa sostenuta abbia condotto di fatto ad un incremento
di valore corrispondente: dato il suo carattere di costo finalizzato
all’aumento del valore, esso deve essere computato in misura corrispondente
all’importo effettivamente pagato (Soldini/Pedroli,
L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996,
p. 258 e dottrina ivi citata).
4.3
In simili circostanze, non
fosse altro che per garantire al ricorrente il doppio grado di giudizio, a
questa Camera non resta che rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, affinché
proceda ad un approfondito esame degli interventi commissionati nel 2007 e debitamente
comprovati, in particolare dal profilo della distinzione tra spese
di manutenzione e spese di miglioria.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e
pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 21 gennaio 2009 è annullata e gli atti rinviati
all’ufficio di tassazione di Lugano Campagna per una nuova decisione, dopo gli
accertamenti indicati al punto 4.
2. Non si
prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale
federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.
LTF).
4. Intimazione
a:
-;
-;
-;
-.
Copia per
conoscenza:
- municipio
di __________.
per la Camera di diritto
tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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