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Decisione

80.2009.48

Deduzioni: spese di manutenzione degli immobili privati, momento determinante, non deduzione quote d'ammortamento né suddivisione investimento in due periodi fiscali

5 marzo 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1

e la moglie __________ sono comproprietari di una casa unifamiliare nel comune

di __________.

Nella

dichiarazione fiscale 2007, i contribuenti esponevano un reddito della sostanza

immobiliare di fr. 13'215.–, corrispondente al valore locativo della loro casa

d’abitazione. Facevano poi valere deduzioni per spese di gestione e manutenzione

nella misura di fr. 11'664.–.

B. Notificando

loro la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 3 dicembre 2008, l’Ufficio di

tassazione di Lugano Campagna commisurava il reddito della sostanza immobiliare

in fr. 13'215.–, secondo la dichiarazione, mentre ammetteva in deduzione spese di gestione e manutenzione nella misura di soli fr. 3'304.– per l’IC (25% di fr.

13'215.–) e di fr. 2'643.– per l’IFD (20% di fr. 13'215.–).

C. Il

contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 2 gennaio 2009, nel

quale lamentava la mancata deduzione della quota d’ammortamenti annuale “per i

lavori della nuova termopompa”.

L’autorità

di tassazione, con decisione del 21 gennaio 2009, respingeva il reclamo. Nelle

motivazioni spiegava che una simile prassi non è fiscalmente ammissibile, in

quanto le spese di manutenzione possono essere dedotte unicamente nell’anno in

cui vengono sostenute.

D. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1, rappresentato da “RA

1”, postula la deduzione di tutti i costi di sostituzione dell’impianto di

riscaldamento, pari a fr. 42'800.–, ripartendo “preferibilmente il 50% nel 2007

e l’altro 50% nel 2008”.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

l’art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l’art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore,

il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d’assicurazione e le altre spese d’amministrazione da parte di terzi. Sono

considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore

dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono la

redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,

Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.

32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,

Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22

febbraio 1983 in re A.D.R.).

1.2.

Per

facilitare il lavoro sia dell’amministrazione fiscale che dei contribuenti,

invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni

immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio federale per l’IFD e dal Consiglio di Stato per l’IC

(art. 32 cpv. 4 LIFD e 31 cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria

del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24

agosto 1992). La deduzione complessiva ammonta:

Ø al 15% per

l’IC ed al 10% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo,

se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni

prima;

Ø al 25% per

l’IC ed al 20% per l’IFD del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo

se, alla fine del periodo fiscale, l’immobile ha più di 10 anni

(cfr.

art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2

Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).

Considerandi

2.

2.1.

Venendo

al caso in esame, l’iniziale richiesta del ricorrente, che pretendeva di cumulare

la deduzione complessiva con quella delle spese effettive, allora quantificate

in fr. 8'360.–, appare già a prima vista manifestamente infondata. Questi due

metodi di calcolo, lasciati alla libera scelta dei contribuenti per gli

immobili appartenenti alla sostanza privata, sono infatti chiaramente alternativi.

Contrariamente

a quanto sembra sostenere l’autorità di tassazione, dal momento che il

contribuente ha prodotto le fatture dei singoli artigiani e copia dei relativi

addebiti bancari, la sua scelta di avvalersi del sistema della deduzione delle

spese effettive, che in questa sede quantifica in fr. 42'800.–, non è tuttavia più

in discussione. Mal si comprende pertanto la decisione impugnata, nella misura

in cui dà per scontata l’applicazione delle deduzioni complessive, pari a fr.

3'304.– per l’IC e fr. 2'643.– per l’IFD, senza interrogarsi sulla reale

intenzione dei contribuenti.

2.2

È poi pacificamente

priva di ogni fondamento anche l’iniziale domanda del ricorrente di dedurre una

quota d’ammortamenti annuale “per i lavori della nuova termopompa”, così come

l’attuale richiesta di ripartire i costi di sostituzione dell’impianto di riscaldamento

tra gli anni 2007 e 2008.

Per

quanto attiene agli ammortamenti, è qui appena il caso di ricordare che una simile

deduzione, disciplinata dagli art. 27 LT e 28 LIFD, è ammessa solo in presenza

di un reddito da attività lucrativa indipendente, ma non certo su un immobile

destinato all’uso proprio. Ad un eventuale frazionamento dei costi di manutenzione

negli anni, si oppone invece il principio della periodicità, secondo cui sono

deducibili unicamente le spese sostenute nel relativo periodo di computo. A

quest’ultimo riguardo possono essere presi in considerazione essenzialmente due

criteri: la data della fatturazione oppure la data del pagamento della fattura

(Epiney-Colombo, Deduzioni fiscali

per spese di amministrazione di immobili, in: RDAT II-1991 p. 306; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,

Therwil/Basilea 2001, n. 57 ad art. 32 LIFD, p. 801; Merlino, in:

Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,

Basilea, 2008, n. 95 ss. ad art. 32 LIFD, p. 501 e dottrina citata; v. anche

decisione del Tribunale amministrativo del Canton Friburgo del 2 maggio 2003, in: RF 2003 p. 766 = RDAF 2003 II 681). In ogni caso, non sono ancora deducibili gli

acconti liberi, versati all’infuori di una fattura (Locher, op. cit., n. 58 ad art. 32 LIFD, p. 801; Merlino, op. cit., n. 98 ad art. 32

LIFD, p. 501).

3.

3.1.

In base alla

documentazione prodotta agli atti dell’incarto fiscale ed allegata al presente

gravame, i costi di manutenzione tuttora rivendicati dal ricorrente sono i seguenti:

·

la sostituzione del vecchio impianto di

riscaldamento a gasolio con termopompa aria-acqua, eseguita dalla ditta __________

per fr. 25'500.– (fattura del 28 novembre 2006, saldata il 28 dicembre 2006);

·

lo smontaggio e la pulizia del serbatoio per

olio, ad opera della __________ per fr. 830.– (fattura del 10 maggio 2007,

saldata il 31 maggio 2007);

·

la realizzazione di diverse opere edili,

commissionate all’impresa di costruzioni __________ per fr. 9'300.– (fattura

del 26 febbraio 2007, importo di fr. 4'800.– pagato il 26 marzo 2007, che segue

un non meglio precisato acconto di fr. 4'500.–);

·

l’esecuzione di diversi lavori del ramo

elettrico ad opera della ditta __________ per fr. 6'200.– (fattura del 4 maggio

2007, saldata il 31 maggio 2007);

·

l’installazione di un impianto elettrico per il

nuovo arredo della cucina al piano cantina, commissionata alla stessa __________

per fr. 400.– (fattura del 17 luglio 2007, saldata il 17 agosto 2007);

·

non meglio precisati lavori eseguiti dalla __________

per fr. 351.50 (importo pagato il 31 maggio 2007);

·

fatture della cassa malati e di una compagnia

telefonica per complessivi fr. 154.80 (saldate il 31 maggio 2007);

·

tassa del comune di __________ per il rilascio

della licenza edilizia di fr. 65.– (importo pagato il 20 ottobre 2006).

Devono

dapprima essere escluse le fatture della cassa malati e della compagnia

telefonica, in quanto non possono ovviamente essere considerate quali costi di

manutenzione della casa d’abitazione del ricorrente. Conformemente al principio

della periodicità precedentemente esposto, deve inoltre essere esclusa la

deduzione della tassa comunale (fr. 65.–) e dei lavori prestati dalla __________

(fr. 25'500.–), poiché fatturati e liquidati ancora nel corso dell’anno 2006. Rimangono

dunque le sole prestazioni della ditta individuale __________, della __________,

della __________ e della __________.

3.2

Secondo

un consolidato principio, nella procedura fiscale l’autorità di tassazione è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale,

mentre è il contribuente ad avere l’onere della prova per quei fatti che concorrono

ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (cfr. p. es. la sentenza del

Tribunale federale n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n. 13t,

consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; RtiD I-2006

n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher,

System des schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p.

416.

con rinvii). Nello specifico ambito delle deduzioni

sui proventi della sostanza immobiliare, è quindi dovere del soggetto fiscale

documentare in modo ineccepibile i costi di manutenzione, poiché l’autorità

fiscale deve poter verificare la loro natura, ma anche l’effettivo dispendio ed

il titolo oneroso della prestazione. La mancata collaborazione, nei casi in cui

il contribuente è oggettivamente tenuto alla prova, non può che condurre alla

non considerazione della deduzione.

3.3

Tornando al caso in esame,

spettava pertanto a RI 1 comprovare i costi di manutenzione effettivamente sostenuti

nel corso del 2007.

Dagli atti dell’incarto

fiscale emergono – come detto – le fatture dell’impresa di costruzioni __________, della __________ e della __________ con i relativi addebiti

bancari, fatta eccezione per l’acconto di fr. 4'500.– versato all’impresa di

costruzioni, di cui non esiste la benché minima documentazione. Per

quanto concerne invece l’importo di fr. 351.50 pagato alla __________,

è immediatamente evidente che il solo addebito bancario non comprova la natura

di costo di manutenzione della spesa in questione e come tale non riveste

alcuna rilevanza probatoria.

3.4

In definitiva, gli

interventi all’interno ed all’esterno della casa unifamiliare di __________, commissionati nel 2007 e debitamente comprovati, sono i seguenti:

·

lo smontaggio e la pulizia del serbatoio per

olio, ad opera della __________ per fr. 830.–;

·

la realizzazione di diverse opere edili,

commissionate all’impresa di costruzioni __________ nella limitata misura di

fr. 4'800.–;

·

l’esecuzione di diversi lavori del ramo

elettrico ad opera della ditta __________ per fr. 6'200.–;

·

l’installazione di un impianto elettrico per il

nuovo arredo della cucina al piano cantina, commissionata alla stessa __________

per fr. 400.–.

Ciò non significa tuttavia

ancora che l’importo complessivo di fr. 12'230.– sia

integralmente deducibile dai proventi della sostanza

immobiliare privata. In effetti, ai fini della determinazione del reddito

imponibile non sono in particolare deducibili le “spese di acquisto, di

fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali” (art. 33 lett. d LT).

4.

4.1.

La

distinzione tra spese di manutenzione e spese di miglioria non sempre è facilmente

praticabile, poiché vi sono spese che, effettuate allo scopo di salvaguardare o

ripristinare il valore dell’immobile, ne aumentano nel contempo il valore. Viceversa

vi sono spese volute per incrementare il valore dell’immobile che servono in

parte a salvaguardarne o mantenerne il valore. In altre parole, le spese

effettuate dal proprietario possono assumere in parte carattere di manutenzione e in parte carattere di miglioria. Per ovviare a queste difficoltà la prassi della Divisione delle Contribuzioni suole operare in simili casi una suddivisione della spesa effettuata,

espressa in frazione, tra spesa di manutenzione deducibile e spesa di miglioria non deducibile (Circolare n. 7/2005 del gennaio 2006).

4.2

Venendo

alle spese sostenute dal ricorrente, dalla fattura del 4 maggio 2007 allestita

dalla __________ emerge, per esempio, la posa di nuove linee TV e telefono, certamente

idonee ad apportare all’immobile un miglioramento duraturo. Lo stesso discorso

vale per l’installazione di un impianto elettrico nella nuova cucina al piano

terreno (fattura del 17 luglio 2007). In questo contesto – sia detto per inciso

– è irrilevante che la spesa sostenuta abbia condotto di fatto ad un incremento

di valore corrispondente: dato il suo carattere di costo finalizzato

all’aumento del valore, esso deve essere computato in misura corrispondente

all’importo effettivamente pagato (Soldini/Pedroli,

L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie, Lugano 1996,

p. 258 e dottrina ivi citata).

4.3

In simili circostanze, non

fosse altro che per garantire al ricorrente il doppio grado di giudizio, a

questa Camera non resta che rinviare gli atti all’Ufficio di tassazione, affinché

proceda ad un approfondito esame degli interventi commissionati nel 2007 e debitamente

comprovati, in particolare dal profilo della distinzione tra spese

di manutenzione e spese di miglioria.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. La

decisione su reclamo del 21 gennaio 2009 è annullata e gli atti rinviati

all’ufficio di tassazione di Lugano Campagna per una nuova decisione, dopo gli

accertamenti indicati al punto 4.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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