80.2009.49
Deduzioni: spese professionali, trasporto, pendolare settimanale, Losone-Adliswil, mezzo pubblico
25 novembre 2009Italiano15 min
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Numero d'incarto:
80.2009.49
Data decisione, Autorità:
25.11.2009, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, trasporto, pendolare settimanale, Losone-Adliswil, mezzo pubblico
REDDITO DA ATTIVITÀ DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. a LIFD
art. 25 cpv. 1 let. a LT
Incarto n.
80.2009.49
Lugano
25 novembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 4 aprile 2009 contro la decisione del 25 marzo 2009 in materia di IC e
IFD 2007.
Fatti
A. RI 1 domiciliato a __________,
svolge la propria attività di ingegnere informatico nel Canton __________, alle
dipendenze della __________. Il contribuente afferma di ritornare pressoché
ogni fine settimana al suo domicilio in Ticino, dove ha un appartamento di sua
proprietà.
Nella dichiarazione
fiscale 2007, il contribuente indicava le seguenti spese professionali:
abbonamento mezzo pubblico fr. 1'170.−
veicolo privato fr. 8'866.−
pasto principale fuori
casa fr. 3'200.−
alloggio fr. 8'395.−
vitto fr. 3'300.−
altre spese professionali
(forfait) fr. 2'400.−
totale fr. 27'331.−
B. Notificando la tassazione
IC/IFD 2007, con decisione del 4 febbraio 2009, l’Ufficio di tassazione di __________
ammetteva le deduzioni per spese professionali del contribuente nella seguente
misura, ai fini dell’IC:
abbonamento mezzo pubblico fr. 1'500.−
veicolo privato fr. 3'718.−
pasto principale fuori
casa fr. 1'600.−
alloggio fr. 4'800.−
vitto fr. 3'200.−
altre
spese professionali (forfait) fr. 2'400.−
totale fr. 17'218.−
Per l’IFD,
le spese professionali erano
stabilite in fr. 18’618.−, poiché il forfait per le
altre spese ammontava a fr. 3'800.–.
La motivazione allegata
alla decisione precisava che:
·
non veniva ammessa la deduzione per le spese relative
all’utilizzo del veicolo privato (ndr. veniva riconosciuto un importo pari a
fr. 3'178.− per quanto riguarda i primi 6 mesi del periodo fiscale 2007, periodo
durante il quale il contribuente si era recato con il proprio veicolo privato a
__________ dove allora svolgeva la sua attività lucrativa), ma veniva per
contro riconosciuto il costo dell’abbonamento generale ai mezzi pubblici di
trasporto per la durata di 6 mesi;
·
le spese per il pasto principale fuori casa venivano concesse per
i 6 mesi nei quale il contribuente aveva svolto un’attività lucrativa a __________;
·
per quanto riguarda le spese per l’alloggio veniva riconosciuta
una deduzione massima, pari all’affitto di una camera al luogo di lavoro;
·
da ultimo, per quanto attiene alle spese per il vitto, la deduzione
veniva rettificata, non essendo adempiuti i requisiti di legge.
L’autorità di tassazione
provvedeva inoltre a modificare il valore locativo della proprietà di RI 1, in
ragione del valore dell’immobile e dei canoni locatizi della zona.
C. RI 1 interponeva
reclamo avverso la decisione di tassazione con missiva del 16 febbraio 2009. Il
reclamante contestava sia l’ammontare della deduzione per l’abbonamento del
mezzo pubblico sia quella relativa all’utilizzo del veicolo privato. Il reclamante
sosteneva infatti che non fosse “[…] ragionevole che le spese totali di
trasporto del periodo “__________” siano il doppio di quelle per andare e
tornare settimanalmente ad __________ e per spostarmi da __________ al luogo di
lavoro (__________) […]”. Contestava inoltre la deduzione concernente le spese
di alloggio postulando nuovamente che gli venisse riconosciuta la somma
indicata nella dichiarazione di tassazione IC/IFD 2007, vale a dire fr. 8'395.−.
Il reclamante dissentiva
anche in merito al calcolo del valore locativo ed alle spese di gestione e di
manutenzione degli immobili.
D. In data 11 marzo
2009, RI 1 veniva sentito dall’Ufficio di tassazione di __________. Il verbale
di audizione aveva il seguente tenore:
“Durante il colloquio odierno abbiamo concordato di
stabilire un valore locativo di 7'900 franchi annui per l’appartamento di __________
(con il 15% di spese di gestione). Ho spiegato al contribuente che il valore
locativo corrisponde al 60-70% di un ipotetico affitto netto, che non permette
la deduzione delle spese di gestione e di amministrazione. Per quanto riguarda
le spese professionali ho spiegato al contribuente che nel caso in cui si
lavora fuori cantone e si rientra settimanalmente al domicilio le spese per
auto non vengono riconosciute, in quanto si può riconoscere solo il mezzo
pubblico di trasporto. Per le spese di alloggio non è deducibile l’appartamento
in __________ ma solo il prezzo di una camera (600-800 franchi mensili). Visto
che i prezzi nella zona di __________ sono relativamente alti si decide di riconoscere
900 franchi mensili. Il contribuente dichiara già sin d’ora di essere d’accordo
per quanto riguarda il valore locativo ma si dice contrario con il mancato
riconoscimento delle spese professionali.”
E. Con
decisione del 25 marzo 2009 il reclamo di veniva parzialmente accolto, rinviando
la motivazione a quanto stabilito nel verbale di audizione dell’11 marzo 2009.
F. Con tempestivo ricorso del 4
aprile 2009 (data del timbro postale) alla Camera di diritto tributario, RI 1 precisa
di vivere molto attivamente il suo ruolo di pendolare tra il Canton __________
e il Canton Ticino. Durante il periodo fiscale 2007, dove ha iniziato la sua
attività lucrativa a partire da metà anno nella __________, afferma di aver
percorso la tratta in questione 18 volte in auto, mentre 6 volte in treno. La
scelta è stata ritenuta dal ricorrente la “migliore, più logica, più idonea e che
ha più senso”. I motivi che hanno spinto all’alternanza tra auto e treno sono
stati dettati dalla durata del tragitto, dagli orari e dal rientro nel Canton __________
solo il lunedì mattina. Il ricorrente sostiene inoltre che rientrando in __________
con i mezzi pubblici è costretto a continui cambiamenti di mezzo (“camminata di
15 minuti da casa alla fermata del bus __________ di __________; Bus __________-__________;
Treno __________-__________ con cambio a __________; S-Bahn S4 __________-__________;
Bus __________-__________ e per finire camminata di 10 min fino alla __________
19”).
Il ricorrente contesta
anche la deduzione per l’alloggio: l’Ufficio di tassazione di __________,
correggendo la decisione di tassazione del 4 febbraio 2009, l’aveva commisurata
in fr. 5’400.− per un periodo di 6 mesi. Il ricorrente postula tuttavia
che, a titolo di deduzione, venga riconosciuta la spesa effettiva (ndr. canone
di locazione effettivo) che prevede una pigione mensile di fr. 1'330.−,
ciò che corrisponde, per un periodo di 6 mesi, alla somma di fr. 7'980.−.
Diritto
1. Secondo gli articoli
25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali
le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a),
come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso
di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per
quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di
Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.
Considerandi
2.
2.1.
Nel caso in esame, RI 1
contesta l’ammontare della deduzione concessa per l’utilizzo del veicolo
privato, adoperato per spostarsi dal suo domicilio di __________, al Canton __________,
dove svolge, durante la settimana, la sua attività lucrativa.
2.2
Sono considerate spese di
trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio
a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per
l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) per
l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino
al 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.−
l’anno;
c) per
l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo
pubblico disponibile (art. 4 cpv. 1 DE).
Eccezionalmente, se nessun
mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.
infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,
ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per motociclette (cilindrata
oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per
le automobili (art. 4 cpv. 2 Decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente
l’imposizione delle persone fisiche valevole per il periodo fiscale 2007).
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato
(art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile
un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il
contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente
aggiornata (per il periodo 2007: fr. 700.− all’anno per la bicicletta e
il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,65 al km per
l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a
mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa
(art. 5 cpv. 3, 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
2.3
La questione di sapere se
accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi
pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non
deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta
e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il
contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione
fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi
cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I,
Basilea 1982, p. 682/83).
2.4
Il riconoscimento della
deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve
dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in
relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il
rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti
qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del
tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza
considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe
tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli
imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad
es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,
ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali
del fondo stradale.
In altre parole, il
riconoscimento delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel
caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”), rappresenta a
maggior ragione l’eccezione (decisione CDT n.80.96.193 del 12 novembre 1996 in
re A.P.; CDT n. 80.95.217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.04.41 del
19.
maggio 2004 in re R. e L.L.-T).
2.5
Nel caso in esame, il
ricorrente commisura in fr. 8'866.− il dispendio relativo all’utilizzo
del veicolo privato per il periodo fiscale 2007, mentre l’Ufficio di tassazione
di __________ ha riconosciuto per la deduzione in questione un importo pari a
fr. 3'718.−, relativo all’utilizzo del veicolo privato quando il
ricorrente lavorava ancora in Ticino, a __________.
Orbene, la giurisprudenza
citata nei precedenti paragrafi deve trovare applicazione anche alla presente
fattispecie. I comuni di __________ e di __________, dove il ricorrente risiede
durante la settimana, sono collegati tra loro attraverso mezzi pubblici che
hanno dei tempi di percorrenza, da una località all’altra, che variano dalle 3
ore e 30 minuti alle 4 ore e 30 minuti di viaggio (v. www.ffs.ch.
sito consultato il 29 ottobre 2009).
RI 1 deve percorrere questo
tragitto unicamente in due occasioni
settimanali: al momento del rientro per il fine settimana in Ticino e al
momento del ritorno in __________. Come detto, nonostante il ricorrente debba
affrontare alcuni cambiamenti di mezzo di trasporto pubblico per raggiungere il
domicilio dal luogo di residenza
settimanale e viceversa, non vi sono le condizioni per non ritenere adeguato l’uso del mezzo pubblico.
3.
3.1.
Risulta anche essere
litigiosa la deduzione relativa alle spese per l’alloggio. Il ricorrente
postula infatti una deduzione di fr. 7'980.− che corrisponde alla spesa
effettiva, vale a dire al canone di locazione da versare per 6 mesi. In sede di
audizione, svolta il giorno 11 marzo 2009, l’autorità fiscale aveva deciso di fissare,
quale deduzione per alloggio, un importo pari a fr. 900.− mensili.
3.2
Sono considerate spese
supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro
quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra
regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana (art. 6 cpv. 1 DE).
E’ ammessa la deduzione
dell’affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a titolo di
spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre
a quelle stabilite dall’articolo 4 per il trasporto della propria abitazione al
luogo di lavoro (art. 6 cpv. 2 DE). Analoga normativa è prevista dal diritto
federale, segnatamente dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali
delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta
federale diretta, del 10 febbraio 1993. L’art. 9 cpv. 3 prevede che per le
spese supplementari causate dall’alloggio possono essere dedotte le spese per
una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.
3.3
Come visto, il principio è
che sono deducibili solo le spese per una camera. Un’eccezione è ammessa nel
caso in cui, nel luogo ove un contribuente esercita la propria attività
lucrativa, la locazione di una sola camera non è possibile oppure il suo costo
sarebbe eccessivo (Knüsel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar
zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008,
n. 21 ad art. 26 LIFD, p. 391). Altrimenti, discende già dalla nozione stessa
di spesa professionale la conclusione che non vi possono rientrare i costi di
abitazione in quanto tali ma solo le spese per l’alloggio che sono direttamente
dipendenti dall’esercizio dell’attività lucrativa. A tal fine è di solito
sufficiente una camera. Se non vi fosse tale limitazione, vi sarebbe la
possibilità che un contribuente deduca a titolo di spesa professionale i costi
di un’abitazione più cara al luogo di lavoro e mantenga invece una semplice
camera al luogo di domicilio fiscale, con la conseguenza che il contribuente
potrebbe dedurre veri e propri costi di mantenimento, fra i quali rientrano
anche quelli di abitazione. Dal divieto di dedurre costi di mantenimento dal reddito
imponibile (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD) discende cioè
la legittimità della limitazione nella misura delle spese di alloggio
deducibili a quelle di una camera (CDT n. 80.2001.145 del 15 novembre 2001, in:
RDAT I-2002 n. 4t; decisione del Tribunale amministrativo di Obvaldo del 20
luglio 1987, in StE 1987 B 22.3 n. 22, consid. 3).
3.4
L’Ufficio di tassazione di
__________ ha ammesso una spesa per alloggio sul luogo di lavoro di fr.
5'400.−, che corrisponde alla pigione mensile di 6 mesi, commisurando
quindi una deduzione mensile di fr. 900.− a titolo di alloggio.
Questa Camera ha già avuto
modo di affermare che un simile importo è conforme alle esigenze richieste ad
un alloggio che rientra nella nozione di spesa professionale (CDT n.
80.2001.145
del 15 novembre 2001, in: RDAT I-2002 n. 4t). A titolo abbondanziale
va rilevato come un importo mensile di fr. 900.− sia sufficiente per
prendere in locazione un monolocale, con servizi e cucina, in ogni località
della Svizzera. Il ricorrente, sostiene, nel ricorso del 4 aprile 2009, di aver
diritto ad un appartamento di almeno 2 locali e mezzo in una zona appartata,
così da poter tranquillamente riposare. Il ricorrente è pure dell’opinione che chi,
come nel suo caso, percepisce un reddito alto, è persino svantaggiato
nell’aggiudicazione degli appartamenti. In ultimo afferma che un canone di
locazione da corrispondere per un monolocale nella zona di __________ è al minimo
pari alla cifra di fr. 1'100.− al mese.
Il ricorrente a torto si
duole del non riconoscimento della deduzione di tutto l’importo corrisposto per
la pigione mensile. Come esposto nei precedenti considerandi la deduzione a
titolo di alloggio è quella per la locazione di una camera (v. anche Eckert, in: Yersin/Noël [a cura di],
Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 36 ad art. 26 LIFD, p. 446). Il
ricorrente non può dunque pretendere che venga riconosciuta come deduzione la
spesa effettiva del canone di locazione mensile. Pur comprendendo le ragioni addotte
in merito alla scelta di un appartamento più spazioso e in una zona tranquilla,
la ratio delle disposizioni legali in questione, vale a dire degli
art. 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD, è proprio quella di limitare l’ammontare
delle spese deducibili per questo tipo di alloggio allo stretto indispensabile
(locazione di una camera).
4.
Il ricorso è
conseguentemente respinto per i motivi sopra esposti e viene pertanto
confermata la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria
di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico del
ricorrente.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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