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Decisione

80.2009.49

Deduzioni: spese professionali, trasporto, pendolare settimanale, Losone-Adliswil, mezzo pubblico

25 novembre 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 domiciliato a __________,

svolge la propria attività di ingegnere informatico nel Canton __________, alle

dipendenze della __________. Il contribuente afferma di ritornare pressoché

ogni fine settimana al suo domicilio in Ticino, dove ha un appartamento di sua

proprietà.

Nella dichiarazione

fiscale 2007, il contribuente indicava le seguenti spese professionali:

abbonamento mezzo pubblico fr. 1'170.−

veicolo privato fr. 8'866.−

pasto principale fuori

casa fr. 3'200.−

alloggio fr. 8'395.−

vitto fr. 3'300.−

altre spese professionali

(forfait) fr. 2'400.−

totale fr. 27'331.−

B. Notificando la tassazione

IC/IFD 2007, con decisione del 4 febbraio 2009, l’Ufficio di tassazione di __________

ammetteva le deduzioni per spese professionali del contribuente nella seguente

misura, ai fini dell’IC:

abbonamento mezzo pubblico fr. 1'500.−

veicolo privato fr. 3'718.−

pasto principale fuori

casa fr. 1'600.−

alloggio fr. 4'800.−

vitto fr. 3'200.−

altre

spese professionali (forfait) fr. 2'400.−

totale fr. 17'218.−

Per l’IFD,

le spese professionali erano

stabilite in fr. 18’618.−, poiché il forfait per le

altre spese ammontava a fr. 3'800.–.

La motivazione allegata

alla decisione precisava che:

·

non veniva ammessa la deduzione per le spese relative

all’utilizzo del veicolo privato (ndr. veniva riconosciuto un importo pari a

fr. 3'178.− per quanto riguarda i primi 6 mesi del periodo fiscale 2007, periodo

durante il quale il contribuente si era recato con il proprio veicolo privato a

__________ dove allora svolgeva la sua attività lucrativa), ma veniva per

contro riconosciuto il costo dell’abbonamento generale ai mezzi pubblici di

trasporto per la durata di 6 mesi;

·

le spese per il pasto principale fuori casa venivano concesse per

i 6 mesi nei quale il contribuente aveva svolto un’attività lucrativa a __________;

·

per quanto riguarda le spese per l’alloggio veniva riconosciuta

una deduzione massima, pari all’affitto di una camera al luogo di lavoro;

·

da ultimo, per quanto attiene alle spese per il vitto, la deduzione

veniva rettificata, non essendo adempiuti i requisiti di legge.

L’autorità di tassazione

provvedeva inoltre a modificare il valore locativo della proprietà di RI 1, in

ragione del valore dell’immobile e dei canoni locatizi della zona.

C. RI 1 interponeva

reclamo avverso la decisione di tassazione con missiva del 16 febbraio 2009. Il

reclamante contestava sia l’ammontare della deduzione per l’abbonamento del

mezzo pubblico sia quella relativa all’utilizzo del veicolo privato. Il reclamante

sosteneva infatti che non fosse “[…] ragionevole che le spese totali di

trasporto del periodo “__________” siano il doppio di quelle per andare e

tornare settimanalmente ad __________ e per spostarmi da __________ al luogo di

lavoro (__________) […]”. Contestava inoltre la deduzione concernente le spese

di alloggio postulando nuovamente che gli venisse riconosciuta la somma

indicata nella dichiarazione di tassazione IC/IFD 2007, vale a dire fr. 8'395.−.

Il reclamante dissentiva

anche in merito al calcolo del valore locativo ed alle spese di gestione e di

manutenzione degli immobili.

D. In data 11 marzo

2009, RI 1 veniva sentito dall’Ufficio di tassazione di __________. Il verbale

di audizione aveva il seguente tenore:

“Durante il colloquio odierno abbiamo concordato di

stabilire un valore locativo di 7'900 franchi annui per l’appartamento di __________

(con il 15% di spese di gestione). Ho spiegato al contribuente che il valore

locativo corrisponde al 60-70% di un ipotetico affitto netto, che non permette

la deduzione delle spese di gestione e di amministrazione. Per quanto riguarda

le spese professionali ho spiegato al contribuente che nel caso in cui si

lavora fuori cantone e si rientra settimanalmente al domicilio le spese per

auto non vengono riconosciute, in quanto si può riconoscere solo il mezzo

pubblico di trasporto. Per le spese di alloggio non è deducibile l’appartamento

in __________ ma solo il prezzo di una camera (600-800 franchi mensili). Visto

che i prezzi nella zona di __________ sono relativamente alti si decide di riconoscere

900 franchi mensili. Il contribuente dichiara già sin d’ora di essere d’accordo

per quanto riguarda il valore locativo ma si dice contrario con il mancato

riconoscimento delle spese professionali.”

E. Con

decisione del 25 marzo 2009 il reclamo di veniva parzialmente accolto, rinviando

la motivazione a quanto stabilito nel verbale di audizione dell’11 marzo 2009.

F. Con tempestivo ricorso del 4

aprile 2009 (data del timbro postale) alla Camera di diritto tributario, RI 1 precisa

di vivere molto attivamente il suo ruolo di pendolare tra il Canton __________

e il Canton Ticino. Durante il periodo fiscale 2007, dove ha iniziato la sua

attività lucrativa a partire da metà anno nella __________, afferma di aver

percorso la tratta in questione 18 volte in auto, mentre 6 volte in treno. La

scelta è stata ritenuta dal ricorrente la “migliore, più logica, più idonea e che

ha più senso”. I motivi che hanno spinto all’alternanza tra auto e treno sono

stati dettati dalla durata del tragitto, dagli orari e dal rientro nel Canton __________

solo il lunedì mattina. Il ricorrente sostiene inoltre che rientrando in __________

con i mezzi pubblici è costretto a continui cambiamenti di mezzo (“camminata di

15 minuti da casa alla fermata del bus __________ di __________; Bus __________-__________;

Treno __________-__________ con cambio a __________; S-Bahn S4 __________-__________;

Bus __________-__________ e per finire camminata di 10 min fino alla __________

19”).

Il ricorrente contesta

anche la deduzione per l’alloggio: l’Ufficio di tassazione di __________,

correggendo la decisione di tassazione del 4 febbraio 2009, l’aveva commisurata

in fr. 5’400.− per un periodo di 6 mesi. Il ricorrente postula tuttavia

che, a titolo di deduzione, venga riconosciuta la spesa effettiva (ndr. canone

di locazione effettivo) che prevede una pigione mensile di fr. 1'330.−,

ciò che corrisponde, per un periodo di 6 mesi, alla somma di fr. 7'980.−.

Diritto

1. Secondo gli articoli

25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali

le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a),

come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso

di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per

quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di

Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.

Considerandi

2.

2.1.

Nel caso in esame, RI 1

contesta l’ammontare della deduzione concessa per l’utilizzo del veicolo

privato, adoperato per spostarsi dal suo domicilio di __________, al Canton __________,

dove svolge, durante la settimana, la sua attività lucrativa.

2.2

Sono considerate spese di

trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio

a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per

l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) per

l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino

al 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.−

l’anno;

c) per

l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo

pubblico disponibile (art. 4 cpv. 1 DE).

Eccezionalmente, se nessun

mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.

infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,

ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per motociclette (cilindrata

oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per

le automobili (art. 4 cpv. 2 Decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente

l’imposizione delle persone fisiche valevole per il periodo fiscale 2007).

Anche per l’IFD è

deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di

domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle

spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,

del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato

(art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile

un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il

contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese

effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente

aggiornata (per il periodo 2007: fr. 700.− all’anno per la bicicletta e

il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,65 al km per

l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a

mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa

(art. 5 cpv. 3, 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).

2.3

La questione di sapere se

accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi

pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non

deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta

e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il

contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione

fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi

cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I,

Basilea 1982, p. 682/83).

2.4

Il riconoscimento della

deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve

dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in

relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il

rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti

qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del

tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza

considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe

tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli

imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad

es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali,

ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali

del fondo stradale.

In altre parole, il

riconoscimento delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel

caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”), rappresenta a

maggior ragione l’eccezione (decisione CDT n.80.96.193 del 12 novembre 1996 in

re A.P.; CDT n. 80.95.217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.04.41 del

19.

maggio 2004 in re R. e L.L.-T).

2.5

Nel caso in esame, il

ricorrente commisura in fr. 8'866.− il dispendio relativo all’utilizzo

del veicolo privato per il periodo fiscale 2007, mentre l’Ufficio di tassazione

di __________ ha riconosciuto per la deduzione in questione un importo pari a

fr. 3'718.−, relativo all’utilizzo del veicolo privato quando il

ricorrente lavorava ancora in Ticino, a __________.

Orbene, la giurisprudenza

citata nei precedenti paragrafi deve trovare applicazione anche alla presente

fattispecie. I comuni di __________ e di __________, dove il ricorrente risiede

durante la settimana, sono collegati tra loro attraverso mezzi pubblici che

hanno dei tempi di percorrenza, da una località all’altra, che variano dalle 3

ore e 30 minuti alle 4 ore e 30 minuti di viaggio (v. www.ffs.ch.

sito consultato il 29 ottobre 2009).

RI 1 deve percorrere questo

tragitto unicamente in due occasioni

settimanali: al momento del rientro per il fine settimana in Ticino e al

momento del ritorno in __________. Come detto, nonostante il ricorrente debba

affrontare alcuni cambiamenti di mezzo di trasporto pubblico per raggiungere il

domicilio dal luogo di residenza

settimanale e viceversa, non vi sono le condizioni per non ritenere adeguato l’uso del mezzo pubblico.

3.

3.1.

Risulta anche essere

litigiosa la deduzione relativa alle spese per l’alloggio. Il ricorrente

postula infatti una deduzione di fr. 7'980.− che corrisponde alla spesa

effettiva, vale a dire al canone di locazione da versare per 6 mesi. In sede di

audizione, svolta il giorno 11 marzo 2009, l’autorità fiscale aveva deciso di fissare,

quale deduzione per alloggio, un importo pari a fr. 900.− mensili.

3.2

Sono considerate spese

supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro

quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra

regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana (art. 6 cpv. 1 DE).

E’ ammessa la deduzione

dell’affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a titolo di

spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre

a quelle stabilite dall’articolo 4 per il trasporto della propria abitazione al

luogo di lavoro (art. 6 cpv. 2 DE). Analoga normativa è prevista dal diritto

federale, segnatamente dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali

delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta

federale diretta, del 10 febbraio 1993. L’art. 9 cpv. 3 prevede che per le

spese supplementari causate dall’alloggio possono essere dedotte le spese per

una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.

3.3

Come visto, il principio è

che sono deducibili solo le spese per una camera. Un’eccezione è ammessa nel

caso in cui, nel luogo ove un contribuente esercita la propria attività

lucrativa, la locazione di una sola camera non è possibile oppure il suo costo

sarebbe eccessivo (Knüsel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar

zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2a, 2a ediz., Basilea 2008,

n. 21 ad art. 26 LIFD, p. 391). Altrimenti, discende già dalla nozione stessa

di spesa professionale la conclusione che non vi possono rientrare i costi di

abitazione in quanto tali ma solo le spese per l’alloggio che sono direttamente

dipendenti dall’esercizio dell’attività lucrativa. A tal fine è di solito

sufficiente una camera. Se non vi fosse tale limitazione, vi sarebbe la

possibilità che un contribuente deduca a titolo di spesa professionale i costi

di un’abitazione più cara al luogo di lavoro e mantenga invece una semplice

camera al luogo di domicilio fiscale, con la conseguenza che il contribuente

potrebbe dedurre veri e propri costi di mantenimento, fra i quali rientrano

anche quelli di abitazione. Dal divieto di dedurre costi di mantenimento dal reddito

imponibile (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD) discende cioè

la legittimità della limitazione nella misura delle spese di alloggio

deducibili a quelle di una camera (CDT n. 80.2001.145 del 15 novembre 2001, in:

RDAT I-2002 n. 4t; decisione del Tribunale amministrativo di Obvaldo del 20

luglio 1987, in StE 1987 B 22.3 n. 22, consid. 3).

3.4

L’Ufficio di tassazione di

__________ ha ammesso una spesa per alloggio sul luogo di lavoro di fr.

5'400.−, che corrisponde alla pigione mensile di 6 mesi, commisurando

quindi una deduzione mensile di fr. 900.− a titolo di alloggio.

Questa Camera ha già avuto

modo di affermare che un simile importo è conforme alle esigenze richieste ad

un alloggio che rientra nella nozione di spesa professionale (CDT n.

80.2001.145

del 15 novembre 2001, in: RDAT I-2002 n. 4t). A titolo abbondanziale

va rilevato come un importo mensile di fr. 900.− sia sufficiente per

prendere in locazione un monolocale, con servizi e cucina, in ogni località

della Svizzera. Il ricorrente, sostiene, nel ricorso del 4 aprile 2009, di aver

diritto ad un appartamento di almeno 2 locali e mezzo in una zona appartata,

così da poter tranquillamente riposare. Il ricorrente è pure dell’opinione che chi,

come nel suo caso, percepisce un reddito alto, è persino svantaggiato

nell’aggiudicazione degli appartamenti. In ultimo afferma che un canone di

locazione da corrispondere per un monolocale nella zona di __________ è al minimo

pari alla cifra di fr. 1'100.− al mese.

Il ricorrente a torto si

duole del non riconoscimento della deduzione di tutto l’importo corrisposto per

la pigione mensile. Come esposto nei precedenti considerandi la deduzione a

titolo di alloggio è quella per la locazione di una camera (v. anche Eckert, in: Yersin/Noël [a cura di],

Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 36 ad art. 26 LIFD, p. 446). Il

ricorrente non può dunque pretendere che venga riconosciuta come deduzione la

spesa effettiva del canone di locazione mensile. Pur comprendendo le ragioni addotte

in merito alla scelta di un appartamento più spazioso e in una zona tranquilla,

la ratio delle disposizioni legali in questione, vale a dire degli

art. 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD, è proprio quella di limitare l’ammontare

delle spese deducibili per questo tipo di alloggio allo stretto indispensabile

(locazione di una camera).

4.

Il ricorso è

conseguentemente respinto per i motivi sopra esposti e viene pertanto

confermata la decisione su reclamo dell’Ufficio di tassazione.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 500.–

b. nelle spese di cancelleria

di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 580.–

sono a carico del

ricorrente.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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