80.2009.50
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliari, giardino, solo se considerato nel calcolo del valore locativo, ricostruzione piscina esterna
1 luglio 2009Italiano19 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
80.2009.50
Data decisione, Autorità:
01.07.2009, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese di manutenzione immobiliari, giardino, solo se considerato nel calcolo del valore locativo, ricostruzione piscina esterna
DEDUZIONE SUI PROVENTI DELLA SOSTANZA
art. 31 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2009.50
Lugano
1 luglio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
rappr.
da: RA 1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 3 aprile 2009 contro la decisione del 4 marzo 2009 in materia di IC 2006.
Fatti
A. Con atto pubblico del
1°maggio 2004, iscritto a registro fondiario il 12 luglio 2004, i coniugi RI 1,
domiciliati a __________ (__________), acquistavano un immobile sito nel comune
di Pura. I coniugi sono quindi limitatamente imponibili nel Canton Ticino in
quanto proprietari di sostanza immobiliare a __________.
Nella dichiarazione
fiscale 2006 ritornata al competente Ufficio di tassazione del loro cantone di
domicilio, i contribuenti indicavano un valore locativo di fr. 16'227 .- e facevano valere spese di manutenzione e
di gestione per fr. 164’569 .-.
B. Notificando loro la
tassazione IC 2006, con decisione del 28 novembre 2007, l’Ufficio di tassazione
di __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 2'800.- e quello
determinante per l’aliquota in fr. 634’300.-.
Il valore locativo dell’abitazione era stato commisurato in fr. 13'406.–,
mentre le spese di manutenzione erano state ammesse limitatamente a fr. 3’552 .-. Nella motivazione della decisione si
spiegava che il valore locativo dell’abitazione era stato rettificato, al fine
di “tener conto del valore dell’immobile e dei canoni locatizi normali della
zona”. Inoltre si precisava che erano ammesse in deduzione spese di manutenzione
forfetarie nella misura del 25%.
C. I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione, con reclamo redatto in lingua tedesca il 18
dicembre 2007 e inoltrato in lingua italiana, su richiesta espressa
dell’Ufficio di tassazione di __________, il 9 gennaio 2008. Sostenevano che il
calcolo dell’imponibile e il riparto per l’anno 2006 dovevano essere rettificati,
tenendo conto della deduzione delle spese effettive di manutenzione di fr.
164'569.-. I contribuenti inviavano
anche tutta la documentazione relativa alle spese di manutenzione effettuate sull’immobile
in discussione.
L’Ufficio di tassazione
accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 4 marzo 2009, aumentando l’importo
delle spese di manutenzione, fiscalmente deducibili, a fr. 3’907 .-. Nella motivazione della decisione si
evidenziava che le spese sostenute per la costruzione della nuova piscina non
erano deducibili fiscalmente e che la prassi vigente nel cantone non permetteva
la deduzione delle spese sostenute per la manutenzione del giardino e per la
tassa rifiuti.
D. Con ricorso alla
Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 chiedono nuovamente di
considerare, ai fini del calcolo dell’IC 2006, la deduzione di fr. 160'422 .- (fr. 12’899.-:
manutenzione del giardino; fr. 147'523 .-:
costi relativi alla sostituzione della piscina) di spese di manutenzione di
immobili, in aggiunta all’importo di fr. 3'907 .-
concesso dall’Ufficio di tassazione dopo il reclamo del 9 gennaio 2008; ritirano
per contro la censura relativa alla tassa rifiuti 2006 di fr. 204 .-, sottolineando l’esiguità dell’importo.
Diritto
1. Secondo l’art. 31
cpv. 2 LT, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese
di manutenzione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte
di terzi. Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il
valore dell’immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l’uso e ne mantengono
la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommenter zum Gesetz über die direkte Bundessteueur, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Kanzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea
2007, p. 149 s.; CDT n. 80.2009.17 del 3 marzo 2009 e la giurisprudenza
citata).
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie,
con la decisione impugnata l’Ufficio di tassazione ha ammesso in deduzione, a
titolo di spese di manutenzione un importo di fr. 3’907 .-, per gli interventi seguenti:
- rubinetto in
giardino fr. 104.––
- specchio fr.
1’047.––
- assicurazione
dell’abitazione fr. 2'669 ––
- controllo cavo
alimentazione piscina fr. 87.––
totale fr.
3’907.––
Le altre spese fatte
valere dai ricorrenti sono state escluse, in parte perché relative alla
manutenzione del giardino ed in parte perché considerate costi non deducibili
(v. tassa rifiuti 2006 e spese sostenute per la costruzione della nuova
piscina).
2.2
In
effetti le spese di gestione di un immobile (in particolare, quelle per la
pulizia, l'illuminazione ed il riscaldamento delle parti comuni di uno stabile
e quelle per l'acqua potabile e la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese
per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia e possono essere
dedotte dal reddito, eccezionalmente, alla condizione che gravino un
contribuente che a sua volta le trasferisce su una o più persone per cui
costituiscono costi di mantenimento effettivi, come si verifica nel caso del
proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale corrispettivo la
pigione oltre all'indennizzo per i costi accessori, ma non quando è il
proprietario ad abitare la propria casa, nel quale caso i costi che verrebbero
traslati sugli inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore
locativo ed il contribuente che abita la propria casa non ha pertanto il
diritto alla deduzione degli stessi (cfr. p. es. la sentenza CDT n. 80.2002.200
del 20 gennaio 2003 in re K. e giurisprudenza e dottrina citate; decisione TF del
15.
luglio 2005, n.2A.683/2004, in RDAF 2005 vol. II p. 502 ss., in particolare
p.506).
2.3
Anche
la Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni del gennaio 2006
distingue, nell'ambito della deduzione delle spese effettive tra immobili della
sostanza privata concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito effettivo)
e immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore
locativo): in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili
utilizzati dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la
deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del
proprietario e non possono venire accollate all'inquilino, vale a dire delle
spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di
amministrazione (cfr. Circolare n. 7/2005, cifra 5.4).
2.4
In
linea di principio non sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua,
ascensore, climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura,
spazzatura e depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni,
manutenzione del giardino, riscaldamento e acqua calda, servizio di portineria
e di custodia, sgombero neve) e le spese di amministrazione (cfr. Circolare
cit., cifra 2.2.3).
2.5
Nel
gravame qui in esame, i ricorrenti ritirano tuttavia la censura concernente la
deduzione
dell’importo relativo alla tassa rifiuti 2006, sottolineando l’esiguità
dell’importo stesso. Alla luce delle considerazioni esposte, la loro deduzione sarebbe tuttavia stata comunque esclusa.
A
questa Camera è pertanto precluso l’esame del merito della deduzione sopraccitata,
dovendo invece approfondire se la decisione che ha dichiarato non deducibili fiscalmente i costi
sostenuti per la manutenzione del giardino e la costruzione della nuova piscina sia giustificata.
3.
3.1.
Venendo
alle spese sostenute per la manutenzione del giardino, non riconosciute dall’autorità di tassazione e chieste in deduzione con il ricorso, è
piuttosto evidente che la decisione impugnata sia alquanto laconica per quanto concerne i
motivi per cui non le ha ammesse. La motivazione della decisione su reclamo del 4 marzo 2009 si limita infatti a
precisare che “la prassi vigente nel nostro cantone non permette […] la deduzione delle spese sostenute
per la manutenzione del giardino”.
3.2
A
tale riguardo, va sottolineato il fatto che, secondo una consolidata
giurisprudenza, le spese per il giardino non sono in linea di principio
deducibili: il valore locativo, che costituisce la base del reddito imponibile
del ricorrente, viene calcolato sulla base del solo valore di stima della casa,
senza considerare cioè quello del terreno circostante. Se si concedessero in
deduzione le spese relative al giardino, si otterrebbe dunque un risultato
aberrante (cfr. p. es. CDT n. 80.2009.25 del 23 marzo 2009 e la giurisprudenza
citata; CDT n. 80.2009.17 del 3 marzo 2009 e la giurisprudenza citata; CDT
n.80.2008.96 del 22 ottobre 2008).
Le
spese di manutenzione per il giardino o per piscine, campi da gioco o da tennis ecc. non
sono quindi deducibili quando il valore del giardino o della piscina non si riflette
sul valore locativo (Richner/Frei/Kaufmann,
Kommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 34 ad art. 32 LIFD, pp. 435-436; nello
stesso senso Loc
her, Kommentar zum DBG, 1a parte,
Basilea/Therwil, 2001, n. 28 ad art. 32 LIFD, p. 789).
Anche la giurisprudenza di altri Cantoni va nella stessa
direzione:
secondo il Tribunale amministrativo di Basilea-Campagna, per esempio, i costi di manutenzione dell'immobile devono
sempre essere correlati con un reddito imponibile, anche se la lettera della
legge non lo esprime, con la conseguenza che i costi di manutenzione del giardino sono
deducibili solo se esso è stato considerato nel calcolo del valore locativo
(StE 1999 B 25.6 n. 33).
Lo
stesso Tribunale federale ha avuto modo di negare che sia arbitrario dedurre
quali costi di manutenzione le spese di manutenzione del giardino solo se il
giardino stesso è stato effettivamente considerato nel calcolo del valore
locativo (Tribunale federale, 6 dicembre 1999, in StE 2001 B 25.6 n. 44).
3.3
Di
conseguenza, il rifiuto di dedurre le spese di manutenzione del giardino è pienamente
giustificato, quando il valore locativo è calcolato escludendo il giardino.
Nella
fattispecie, tuttavia, il valore locativo dell’abitazione del ricorrente non è
stato calcolato applicando un coefficiente al valore di stima ufficiale
dell’abitazione stessa, come era prassi fino al periodo fiscale 2004. Come
risulta da un documento reperibile nel fascicolo trasmesso alla Camera
dall’Ufficio di tassazione risulta che il valore locativo è stato determinato a
partire dal valore di reddito considerato a sua volta per il calcolo del valore
di stima ufficiale della sostanza immobiliare. In concreto, nella determinazione
della stima dell’immobile dei contribuenti, il valore di reddito è stato
commisurato in fr. 14'896 .-. Il
valore locativo (non contestato) è stato stabilito nella misura del 90% di tale
valore, cioè in fr. 13'406 .-.
3.4
In
merito alle modalità di calcolo del valore locativo adottate dall’Ufficio di tassazione, va precisato che
questa Camera ha già avuto occasione di ritenere che non siano conformi alle esigenze
stabilite dalla legge, dal momento in cui si fondano sul presupposto che la
decisione
dell’Ufficio
di stima, già passata in giudicato, abbia accertato anche il valore locativo
dell’immobile. La procedura disciplinata dalla legge cantonale sulla stima
ufficiale degli immobili concerne infatti unicamente la determinazione del valore di stima
ufficiale in quanto tale e non anche il valore locativo (cf. sentenza CDT n.
80.2007.173
del 9 maggio 2008, in RtiD II-2008 n. 3t).
3.5
Ma
anche facendo astrazione da tale aspetto, non contestato peraltro dai ricorrenti,
non sono ravvisabili sufficienti indicazioni che confermino che nella fattispecie il valore di
reddito è stato definito solo in base al valore dell’abitazione, escludendo il terreno
circostante. Secondo l’art. 15 cpv. 2 della Legge del 13 novembre 1996 sulla
stima ufficiale della sostanza immobiliare (RL 10.2.9.1), i fondi edificati
devono essere valutati come un’unità economica comprendente fabbricati e
relativo terreno annesso. Non è dunque per niente evidente che il valore di
reddito non sia condizionato dal terreno circostante.
3.6
In
simili circostanze, è difficilmente verificabile se il giardino sia stato
considerato nel calcolo del valore locativo o meno. La pratica su cui si è
fondata l’autorità di tassazione si riferisce infatti ai casi in cui il reddito
dell’abitazione è stabilito applicando un coefficiente al valore di stima
ufficiale.
4.
4.1.
Per
potersi pronunciare in merito alla deducibilità delle spese relative al
giardino occorre dunque risolvere prima la questione delle modalità di calcolo
del valore locativo.
Ciò
non significa ancora che se si dovesse arrivare alla conclusione che il calcolo
di quest’ultimo abbia tenuto conto anche del giardino, tutte le spese sostenute
a tale riguardo potrebbero essere dedotte dal reddito dei contribuenti. In tal
caso, si dovranno esaminare nel dettaglio le singole spese sostenute dai
ricorrenti, per verificare se si tratti di costi assimilabili a quelli di
gestione – come tali non deducibili – oppure se rientrino nella nozione di
spese di manutenzione in senso tecnico.
4.2
La
prassi in vigore in altri cantoni (cfr. Merlino,
in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea, 2008, n. 68 ad art. 32 LIFD, p. 495 s.; inoltre StE 2004 B 25.6 n. 50)
prevede, a tale proposito, che si intraprenda la seguente distinzione:
- le
spese per la cura e la sostituzione di piante la cui durata di vita supera un
anno e per la riparazione di sentieri, recinzioni e muri costituiscono spese di
manutenzione in senso stretto, che il proprietario dovrebbe assumersi nel caso
in cui cedesse la casa in locazione a terzi e che sono pertanto ammesse in deduzione
secondo l’art. 31 cpv. 2 LT;
- le
spese per la prima posa di piante o alberi o la prima costruzione di muri o recinzioni
costituiscono invece costi d’investi-mento immobiliare, la cui deduzione è esclusa
dall’art. 33 lett. d LT;
- infine,
le spese annuali ricorrenti per i lavori di pulizia, di potatura e manutenzione
del prato, come pure per la posa di piante di durata inferiore all’anno (come i
fiori), costituiscono costi per il mantenimento del contribuente e della sua
famiglia, la cui deduzione è esclusa dall’art. 33 lett. a LT.
4.3
Nel
ricorso qui in esame, pertanto, se dovesse essere stabilito che il valore locativo
tiene conto anche del giardino, si tratterà di intraprendere una puntuale
verifica dei singoli costi fatti valere dai ricorrenti.
4.4
In
relazione alle spese relative alla manutenzione del giardino, la decisione
impugnata deve conseguentemente essere annullata.
5.
5.1.
Per quanto attiene alle
spese sostenute per la costruzione della nuova piscina, la giurisprudenza ha
stabilito che la deduzione dei costi di manutenzione di un immobile (e la loro
distinzione dai costi delle opere di miglioria) può essere fatta valere solo in
relazione a immobili esistenti (CDT n. 80.2007.185 del 31 gennaio 2008 e la giurisprudenza
citata).
Dottrina e giurisprudenza
in materia edilizia hanno sviscerato i criteri distintivi delle singole
attività edificatorie, segnatamente la distinzione tra ricostruzione, trasformazione
e rinnovazione (cfr. Scolari,
Commentario, Bellinzona 1996, p. 331 ss., n. 642 ss.; Zimmerlin, Baugesetz des Kantons Aargau, Aarau 1985, p. 366
s.).
Ricostruzione
significa non solo costruire un’opera al posto di una demolita o distrutta da
eventi naturali, ma anche sostituire elementi principali di un’opera esistenti
con altri elementi simili, lasciando sussistere soltanto alcune parti
secondarie dell’opera preesistente, ad esempio soltanto i muri perimetrali, nel
rispetto del volume, della destinazione e dell’ubicazione dell’edificio demolito
(Scolari, op. cit., n. 643 con
riferimenti).
Trasformazione,
invece, è nozione che richiede una ulteriore precisazione. Essa è sostanziale,
importante, quando viene alterata la fisionomia originaria della costruzione,
come quando sono modificate le caratteristiche volumetriche (sia formali che
qualitative), la superficie dei piani, l’aspetto esterno e la destinazione
d’uso di un edificio (Scolari, op.
cit., n. 645 con riferimenti; RDAT I-1991 n. 44). Per contro, la trasformazione
parziale è di secondaria importanza, accessoria, ha cioè un carattere limitato,
qualitativamente e quantitativamente contenuto. Devono rimanere sostanzialmente
immutati il volume, l’aspetto e la destinazione dell’opera edilizia, ossia
conservare la precedente identità (Scolari,
op. cit., n. 646 con riferimenti; inoltre RDAT 1985, n. 87; RDAT I-1993 n. 79;
DTF 115 Ib 317 , consid. 3a; inoltre Ämisegger, Introduction à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, p. 108 s.). Essa
non deve eccedere certi limiti. A tal fine, il diritto federale in materia di
protezione delle acque conosceva la “regola del quarto” (Scolari, loc. cit.).
Ci si trova invece in
presenza di lavori di rinnovazione (riattamento) quando i lavori di
manutenzione, riparazione e ammodernamento lasciano intatto il volume,
l’aspetto esteriore e la destinazione dell’immobile. Gli interventi riguardano
in sostanza il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi
costitutivi dell’edificio e, inoltre, l’inserimento di elementi accessori e impianti
richiesti dalle esigenze dell’uso, come pure l’eliminazione degli elementi
estranei all’organismo edilizio (Scolari,
op. cit., n. 651).
Qualora risultasse
problematico distinguere tra ricostruzione e trasformazione, rispettivamente
tra trasformazione e rinnovazione ci si potrà fondare sul raffronto tra il
valore intrinseco esistente e il valore aggiunto, vale a dire il costo dei
lavori previsti (Scolari, op.
cit., n. 652).
5.2
Anche nel diritto
tributario, la ricostruzione di un immobile deve essere assimilata, come nel
diritto edilizio, in tutto e per tutto a una nuova costruzione, cosicché non
possono entrare in considerazione lavori di manutenzione fiscalmente rilevanti
e quindi deducibili dal reddito della persona fisica, risp. dall’utile della
persona giuridica. Non ne va diversamente, in linea di principio, nel caso di
trasformazione sostanziale. Per contro, in caso di trasformazione soltanto parziale
e, a maggior ragione, di rinnovazione occorrerà procedere a un esame analitico
per distinguere gli interventi che hanno carattere di manutenzione da quelli
che invece costituiscono delle vere e proprie migliorie.
La giurisprudenza di
questa Camera è stata confermata dal Tribunale Federale, per il quale
interventi di manutenzione, i cui costi possono essere dedotti dal reddito imponibile,
possono sussistere solo in relazione ad edifici già esistenti e non per contro
in presenza di strutture edilizie nuove, dove l’intero investimento deve essere
qualificato come acquisizione di un bene patrimoniale (STF del 24 febbraio 1999 in re P., in RDAT II-1999 n. 21t).
Riprendendo tali
argomentazioni, questa Camera ha negato la deduzione dei costi di costruzione a
contribuenti che, demolita in quanto fatiscente una costruzione annessa alla
propria villa, avevano proceduto ad una ricostruzione mantenendo inalterata la
volumetria. Fra l’altro, anche la funzione della costruzione non era più
uguale, poiché in precedenza sotto la terrazza trovava posto un negozio mentre,
dopo l’intervento, si erano creati dei posteggi (CDT n. 80.2002.00096 del 10
giugno 2002 in re R.).
In un altro caso, la
Camera di diritto tributario ha negato il diritto ad ogni deduzione ad un contribuente
che aveva trasformato ed ampliato un rustico, la cui destinazione era passata
da stalla ad abitazione secondaria (CDT n. 80.2003.190 del 9 febbraio 2004 in RtiD II-2004 n. 7t).
5.3
Venendo al caso in esame, si
è già detto che l’Ufficio di tassazione ha negato la deduzione delle spese
sostenute per la “sostituzione” della piscina, sottolineando che si tratta
palesemente di una nuova costruzione, i cui costi non sono deducibili fiscalmente.
I ricorrenti contestano invece tali affermazioni, precisando che “non si tratta
di una nuova piscina, bensì del risanamento dell’impianto e della sostituzione
della piscina già esistente al momento dell’acquisto della proprietà
immobiliare”. Inoltre avanzano la motivazione seguente: “la piscina era stata
presa in conto per il calcolo del valore di reddito e di conseguenza per la determinazione
del valore di stima dell’immobile. In considerazione del fatto che il valore
locativo imponibile dell’immobile si basa sulla stima ufficiale, a sua volta
utilizzata sia per il calcolo della sostanza imponibile, sia per quello
dell’imposta immobiliare, mal si capisce perché le spese relative ad un
elemento di tale valore di stima non possano essere dedotte”.
5.4
Per quanto riguarda
quest’ultima argomentazione dei ricorrenti, la stessa è contraddetta dagli
atti: come risulta chiaramente dalla copia della scheda di calcolo della stima
(allegata sia dai ricorrenti che dall’Ufficio di tassazione), la piscina non
figura tra gli elementi determinanti per il calcolo del valore locativo. In
effetti, quest’ultimo è stato definito a partire dal valore di reddito di fr.
14'896 .– (valore dell’edificio principale, senza inglobare il valore della
piscina
A prescindere da tale
aspetto, l’intervento in discussione va chiaramente ben oltre la semplice
manutenzione e si presenta invece come un investimento. Lo dimostra in
particolar modo la relazione tecnica inoltrata dall’architetto progettista al
municipio di __________ il 25 gennaio 2006, che l’Ufficio di tassazione ha
prodotto. Il progetto conferma che i proprietari non si sono limitati a
risanare la piscina esistente, bensì hanno proceduto alla “demolizione” di
quest’ultima ed al “rifacimento di una nuova piscina spostata leggermente dal
suo attuale sedime”. Oltre a ciò, è stato anche realizzato un nuovo porticato,
che fra l’altro ha comportato un aumento dell’indice di occupazione. Anche la
proporzione stessa fra il valore di stima iniziale della piscina (fr. 7'000 .–)
e lo stesso dopo i lavori di “sostituzione" (fr. 24'000 .–) suggerisce
l’idea che vi sia stato un intervento di una certa importanza, più assimilabile
ad una trasformazione sostanziale o ad una ricostruzione che non ad una
semplice rinnovazione.
5.5
Quanto precede consente
quindi di affermare che la decisione impugnata deve essere confermata, nella
misura in cui qualifica le spese relative alla “sostituzione” della piscina
come costi di investimento/di miglioria e come tali non deducibili dal reddito
imponibile.
6.
Così stando le cose, discende la conclusione che il ricorso è respinto,
nella misura in cui si riferisce alla deduzione delle spese per il rifacimento della piscina, mentre la
decisione è
annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione, per quanto attiene alle spese per il giardino. Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese
processuali sono poste solo parzialmente a carico dei ricorrenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. La
decisione su reclamo del 4 marzo 2009 è annullata e gli atti sono rinviati
all’autorità di tassazione, che si pronuncerà nuovamente sulla deduzione delle
spese per la manutenzione del giardino, alla luce della verifica dei criteri di
calcolo del valore locativo.
1.2. Il
ricorso è respinto per quanto attiene alla deduzione delle spese sostenute per
la costruzione della nuova piscina.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 100.–
per un totale di fr. 900.–
sono a carico dei
ricorrenti nella misura di due terzi (fr. 600.–).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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