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Decisione

80.2009.51

Revisione: autorità competente, omessa indicazione importo alimenti pagati, menzione nomi dei beneficiari

6 maggio 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella dichiarazione

fiscale 2006, i coniugi RI 1 indicavano, alla cifra 15.1 (“generalità e

indirizzo dei beneficiari” di alimenti versati al coniuge divorziato o

separato) i nomi seguenti: __________. Nella colonna “deduzioni” non figurava

per contro alcun importo in corrispondenza di tale menzione.

Notificando ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 7 gennaio 2008, l’RS

1 commisurava il reddito imponibile dei contribuenti in fr. 143'900.– per l’IC

ed in fr. 149'100.– per l’IFD. Nella motivazione della decisione indicava le seguenti

modifiche rispetto alla dichiarazione dei contribuenti: rettifica del valore

locativo, deduzione dei contributi al Pilastro 3a ammessa solo in parte,

interessi passivi ammessi solo per i debiti riconosciuti.

B. Il 9 gennaio 2008, i

contribuenti, tramite il loro rappresentante RA 1, interponevano reclamo contro

la suddetta decisione, contestando la mancata deduzione di contributi al 2°

Pilastro per fr. 1'829.–, argomentando di avere erroneamente indicato tale importo

alla cifra 12.1.

L’autorità fiscale accoglieva

il reclamo con decisione del 6 febbraio 2008, aumentando le deduzioni nella

misura di fr. 1'829.– e riducendo il reddito imponibile nella misura

corrispondente.

Non essendo stata ulteriormente

impugnata, la suddetta decisione passava in giudicato.

C. Con istanza del 30

gennaio 2009, i contribuenti, sempre rappresentati dalla stessa fiduciaria,

chiedevano la revisione della tassazione IC/IFD 2006. Spiegavano di essersi

accorti solo durante l’allestimento della dichiarazione fiscale 2007 che non erano

stati dedotti dal reddito imponibile gli alimenti pagati dal marito alla prima

moglie ed ai figli, per complessivi fr. 36'000.–. A loro avviso, si trattava di

un mezzo di prova che l’autorità di tassazione doveva conoscere, trattandosi di

un importo già indicato nelle dichiarazioni precedenti e verificabile anche con

un controllo incrociato.

L’Ufficio di tassazione

respingeva l’istanza, con decisione del 5 febbraio 2009, sottolineando la

circostanza che lo stesso rappresentante degli istanti aveva interposto reclamo

contro la tassazione IC/IFD 2006 senza sollevare la questione degli alimenti.

D. I contribuenti impugnavano

la suddetta decisione con reclamo del 20 febbraio 2009, sostenendo in

particolare che non avrebbero potuto rilevare la mancata concessione della

deduzione in questione, non essendo la stessa indicata sulla decisione di tassazione,

neppure con l’indicazione di un importo pari a zero.

L’autorità fiscale

respingeva il reclamo con decisione del 5 marzo 2009, nella quale ribadiva che

i contribuenti avrebbero già potuto far valere il motivo di revisione nella

procedura di tassazione o in quella di reclamo.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1, ancora rappresentati

dalla RA 1, postulano nuovamente la revisione della tassazione per il periodo

fiscale 2006. Rilevano nuovamente di avere correttamente indicato nella dichiarazione

il nome dei beneficiari degli alimenti, “senza tuttavia esporre alcuna cifra,

verosimilmente a causa di un problema di salvataggio dati”. La ragione per cui

non avrebbero potuto avvedersi della mancata deduzione degli alimenti già al momento

della notificazione della tassazione sarebbe da ricondurre al fatto che la stessa

non menzionava la cifra 15.1, relativa agli alimenti. A loro avviso, negligenza

dovrebbe essere rimproverata, piuttosto che a loro, al tassatore, per non avere

tenuto conto di quanto dichiarato nel periodo precedente né della tassazione

della ex moglie. I ricorrenti censurano poi il fatto che il funzionario che ha

respinto l’istanza di revisione sia lo stesso che ha successivamente respinto

anche il reclamo contro la propria decisione.

Diritto

1. 1.1.

In primo luogo, i

ricorrenti lamentano che lo stesso funzionario dell’Ufficio di tassazione si

sia occupato due volte della loro istanza di revisione, dapprima respingendola

e poi rigettando il reclamo da loro interposto contro la decisione negativa. A

questo proposito, domandano che la decisione impugnata sia annullata e che gli

atti siano ritornati all’autorità di tassazione per una nuova decisione da

parte di un altro funzionario.

1.2.

Gli articoli

234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono la competenza decisionale in materia di revisione all'Ufficio che ha preso

la decisione oggetto della domanda.

La reiezione della domanda di revisione e la nuova decisione o

sentenza possono essere impugnate con gli stessi rimedi giuridici ammessi

contro la decisione o sentenza anteriori (art. 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD).

Nella

fattispecie, la decisione oggetto

della domanda di revisione era la

decisione su reclamo del 6 febbraio 2008. Competente era pertanto l’Ufficio di tassazione, che aveva adottato tale decisione. Il rimedio giuridico

ammesso contro la decisione

sull’istanza di revisione avrebbe

tuttavia dovuto essere il ricorso alla Camera di diritto tributario, perché tale era il rimedio ammesso “contro la decisione

o sentenza anteriori” secondo gli

articoli 234 cpv. 3 LT e art. 149 cpv. 3 LIFD.

Ne consegue

che l’Ufficio di tassazione non avrebbe neppure dovuto entrare nel merito

del reclamo contro la decisione

negativa, con l’ulteriore conseguenza

che la questione sollevata dai

ricorrenti non ha alcuna rilevanza.

1.3.

Non sarebbe

comunque censurabile la circostanza che la decisione su reclamo sia stata adottata dallo stesso funzionario che aveva deciso in

prima istanza.

Per gli

articoli 206 cpv. 1 e 208 LT e 132 cpv. 1 e 135 LIFD, l’autorità di reclamo è

l’autorità di tassazione, cioè quella che ha adottato la decisione contestata. A tale riguardo, la legge lascia

alle autorità la massima libertà nella definizione della propria composizione

personale, che può essere uguale a quella della procedura di tassazione ma può anche essere diversa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b,

Basilea/Ginevra/Monaco, 2000, art. 132 LIFD, n. 4, p. 319; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura

di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, vol. I/1, 2a ediz., Basilea/Ginevra/Monaco,

2000, art. 48 LAID, n. 5, p. 780; Richner/Frei/Kaufmann,

Handkommentar zum DBG, Zurigo, 2003, art. 132, n. 8, p. 999; Casanova, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea, 2008, n. 3 ad art.

132 LIFD, p. 1272; cfr. anche sentenza CDT 80.2005.175 del 3 agosto 2006

consid. 1.4.).

2. 2.1.

Sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta

cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente,

di una decisione o sentenza cresciuta

in giudicato:

a) la

scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b) la

mancata considerazione, da parte

dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che

conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali

della procedura;

c)

il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza.

(art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).

2.2.

Entrambe le

legislazioni in esame escludono poi

la revisione se l’istante, ove avesse

usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della

procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD).

L’istituto

della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti

invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, ed

ammettere automaticamente la revisione

in caso di violazione di norme essenziali di procedura,

significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione

ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei

rimedi ordinari (cfr. DTF 111 Ib 210; 105 Ib 252, consid. 3b; 103 Ib 89 s.,

consid. 3; 98 Ia 572 s., consid. 5 b; ASA 43 p. 251; 34 p. 152, consid. 5 e 6; RTT 1978 p. 87 s., consid. Ia e 3a; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, Basilea 1986, N.

43, p. 265, IVc; Haesler, Die

Revision rechtskräftiger

Steuerverfügungen zugunsten des Steuerpflichtigen, ZBl 62 p. 121 s.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer,

Considerandi

II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 362; AA.VV., Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, Berna 1991, p. 1111; Richner/Frei/Weber/Brütsch,

Zürcher Steuergesetz - Kurzkommentar, Zurigo 1994, p. 582; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

2.3

Di conseguenza, la revisione

è esclusa, per esempio, nel caso

dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o

del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi

di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto

scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la

tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger

Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

Il Tribunale federale ha

per esempio deciso che la revisione non può essere richiesta per porre rimedio

ad una dimenticanza verificatasi nella procedura ordinaria di ricorso, sicché,

quando l'autorità fiscale comunica per iscritto al contribuente, al momento

della notificazione della tassazione, delle modificazioni rispetto alla dichiarazione

d'imposta e delle notevoli maggiorazioni d'imposta che ne risultano, una revisione

è esclusa (Tribunale federale, 21 maggio 1997, in StE 1998 B 97.11 n. 14 = ASA

67.

p. 391 = RDAF 55/1999 p. 440).

3.

3.1.

Le circostanze che hanno

condotto all’adozione, da parte dell’autorità fiscale, di una decisione di

tassazione che non teneva conto degli alimenti versati dal contribuente alla ex

moglie per sé e per i figli minorenni, sono abbanstanze chiare e, sostanzialmente,

non sono contestate.

Si è detto, infatti, che

nella dichiarazione fiscale 2006, i contribuenti avevano indicavato, alla cifra

15.1

(“generalità e indirizzo dei beneficiari” di alimenti versati al coniuge

divorziato o separato) tre nomi, cioè quello della ex moglie e quelli dei

figli. Nella colonna “deduzioni” non figurava per contro alcun importo in

corrispondenza di tale indicazione.

La decisione di tassazione

non conteneva invece alcuna indicazione di una deduzione di alimenti, neppure,

come auspicato nel ricorso in esame, nella forma di un semplice richiamo di

quanto indicato nella dichiarazione, accompagnato dall’importo zero.

3.2

Nelle circostanze

descritte, pare difficile negare che la dimenticanza sia imputabile ai

contribuenti, che hanno omesso di indicare l’importo degli alimenti versati dal

marito alla ex moglie per sé e per i figli minorenni con lei conviventi. È vero

che, alla cifra 15.1, che si riferisce alla deduzione dei contributi

alimentari, i ricorrenti avevano indicato “generalità e indirizzo dei

beneficiari” (precisamente __________), tuttavia la colonna nella quale figurano

gli importi dei redditi e delle deduzioni è stata lasciata intatta. Di

conseguenza, anche la somma delle deduzioni non tiene conto dei contributi

alimentari.

Secondo gli insorgenti,

una negligenza più grave dovrebbe essere rimproverata all’autorità fiscale e

precisamente al funzionario che si è occupato della verifica della loro

dichiarazione, per il fatto che avrebbe potuto, e a loro avviso dovuto, basarsi

sull’indicazione dei nomi dei beneficiari degli alimenti per accertare anche

l’importo dei versamenti in questione, procedendo ad un controllo incrociato.

Effettivamente, l'autorità

fiscale controlla la dichiarazione d'imposta e procede alle indagini necessarie

(art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD). Secondo la giurisprudenza del

Tribunale federale, tuttavia, in linea di principio, l’autorità può confidare

nel fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui, senza particolari

motivi, non è tenuta ad effettuare raffronti con gli atti di altri contribuenti

né a cercare documenti complementari nell'incarto fiscale. Un dovere di

indagine complementare esiste per l'autorità di tassazione comunque solo se la

dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni

semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o

mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione,

rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza n.

2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata).

Ne consegue che l’Ufficio

di tassazione avrebbe sì potuto, come auspicano i ricorrenti, rivolgersi a loro

per chiedere spiegazioni in merito alla menzione dei beneficiari degli alimenti

non accompagnata dall’importo degli stessi o anche procedere ad una verifica

incrociata nella dichiarazione della beneficiaria medesima. Ma il fatto che non

abbia intrapreso tali indagini non costituisce una colpa tale da giustificare

una revisione della tassazione passata in giudicato.

3.3

Si consideri anche che,

secondo un consolidato principio, è il contribuente ad avere l’onere della

prova per i fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso

l’erario (sentenze del Tribunale federale n.2A.438/2006 del 14 dicembre 2006,

in RtiD I-2007 n.13t, consid. 3.2; DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; n.2A.209/2005

del 3 novembre 2005, in RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des

schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416, con

rinvii). Trattandosi nella fattispecie della deduzione dei contributi alimentari, l’autorità di

tassazione non aveva alcun obbligo di

supplire alla dimenticanza dei contribuenti.

4.

Il

ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono

a carico dei ricorrenti, soccombenti.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 880.–

sono a carico dei

ricorrenti.

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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