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Decisione

80.2009.53

Deduzioni: spese professionali, perfezionamento, corsi per conseguimento attestato federale, specialista in economia bancaria

8 giugno 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1 ha lavorato fino

al 30 giugno 2006 alle dipendenze del __________, nella sede di __________; dal

1° luglio 2006, ha cominciato una nuova attività presso la __________ di __________.

Nel certificato di salario rilasciatole dal __________, era indicata una

deduzione dallo stipendio di fr. 12'570.–, quale “rimborso perfezionamento

professionale”.

Nella dichiarazione

fiscale 2006, presentata insieme al marito RI 2, la contribuente chiedeva la

deduzioni delle seguenti spese professionali:

spese di trasporto

(veicolo privato) fr. 13'897.–

doppia economia domestica

(pasto fuori casa) fr. 3'000.–

altre spese professionali

(forfait) fr. 2'400.–

spese di perfezionamento fr. 14'024.–

totale fr. 33'321.–

Nelle spese di

perfezionamento rientravano i costi del corso per il conseguimento del diploma

federale di esperto in economia bancaria (fr. 12'570.–), degli esami per il

diploma federale (fr. 900.–) e di un corso di tedesco (fr. 554.–).

B. Notificando ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 23 aprile 2008, l’RS

1 di __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 107'900.– per l’IC ed

in fr. 115'200.– per l’IFD.

Per quanto attiene alle

spese professionali della moglie, erano state ammesse nella misura che segue:

spese di trasporto

(veicolo privato) fr. 11'440.–

doppia economia domestica

(pasto) fr. 1'500.–

altre spese professionali

(forfait) fr. 2'400.–

totale fr. 15'340.–

Per l’imposta federale

diretta, le deduzioni ammontavano a fr. 15'373.–, per il fatto che il forfait

era stabilito in fr. 2'433.–.

La deduzione delle spese

di perfezionamento, in particolare, era stata negata “perché non giustificata”.

C. I contribuenti

impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 19 maggio 2008, contestando

il mancato riconoscimento di tutte le spese professionali fatte valere. Per quanto

concerne in particolare le spese di perfezionamento della moglie, ribadivano

che per la maggior parte si trattava del contributo che ella era stata

obbligata a rimborsare al __________ in seguito all’inoltro delle sue

dimissioni, in base alle condizioni contrattuali. Sottolineavano che il

conseguimento del diploma era servito alla moglie per poter assumere la carica

di capo-filiale presso il nuovo datore di lavoro.

D. Convocati in

audizione dall’Ufficio di tassazione, i reclamanti sottoscrivevano un verbale

che conteneva in particolare le seguenti frasi:

Entrando nel merito della

contestazione che riguarda la mancata concessione delle spese di perfezionamento

della moglie, il contribuente riconferma che dopo aver seguito il corso per il

diploma di esperto in economia bancaria, la moglie ha ottenuto una migliore

situazione professionale, assumendo la carica di capo filiale presso __________.

Inoltre l’aumento di stipendio è avvenuto dopo e grazie al conseguimento di

questo diploma.

Visto quanto sopra, l’autorità

fiscale riconferma la non deducibilità delle spese riferite a tale corso. Il

contribuente prende atto di quanto spiegato, ma si riserva la possibilità di

inoltrare ricorso alla Camera di diritto tributario.

Con

decisione dell’11 marzo 2009, l’autorità fiscale accoglieva quindi parzialmente

il reclamo dei contribuenti, elevando la deduzione per spese di trasporto ed

ammettendo in deduzione l’importo di fr. 554.– per spese di perfezionamento

(corso di tedesco).

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano la

deduzione delle spese di perfezionamento professionale, nella misura di fr.

26'366.–, oltre a fr. 1'230.– di spese varie, “fra cui spostamenti, materiale

didattico, esami, ecc.”.

Spiegano che la moglie ha

iniziato a frequentare il corso, finalizzato al conseguimento del diploma di

esperto in economia bancaria, nel 2000. Durante 4 anni ha subito una riduzione

del 10% dello stipendio, oltre a dover sostenere personalmente le spese di

trasferta, di vitto, di materiale didattico e quelle per l’esame stesso. Contesta

inoltre di avere ottenuto la promozione a responsabile della filiale solo in

virtù del diploma conseguito.

Diritto

1. 1.1.

Sia secondo l'art. 25 cpv.

1 lett. d LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, dal reddito

da un'attività dipendente sono deducibili, a titolo di spese professionali, le

spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con

l'esercizio dell'attività professionale.

Gli altri costi e spese

non possono essere dedotti; tra questi le spese di formazione professionale

(art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

1.2.

Le spese per il perfezionamento

e la riqualificazione professionali sono deducibili se connesse con l'esercizio

dell'attuale attività professionale e nella misura in cui sono giustificate e

documentate (art. 8 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche).

Non è invece ammessa la deduzione delle spese di formazione vera e propria e

quella delle spese già considerate nella deduzione prevista dall'art. 7 (art. 8

cpv. 2 DE; art. 33 lett. b LT).

Anche per l'IFD le spese

per il perfezionamento e la riqualificazione professionali sono deducibili se

connesse con l'esercizio dell'attuale attività professionale e nella misura in

cui sono giustificate e documentate (art. 8 Ordinanza del 10 febbraio 1993). La

deduzione non è ammessa se le spese riguardano la formazione vera e propria

(art. 8 Ordinanza; art. 34 lett. b LIFD).

1.2.1.

Non sono quindi deducibili

le spese per la formazione di base, vale a dire le spese necessarie per

acquisire capacità e conoscenze per l'esercizio di una professione, per es. il

tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi superiori, ecc. (cfr.

Agner/Jung/Steinmann, Kommentar

zum DBG, n. 3 ad art. 34 LIFD; Circolare

dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995,

n. 3.1).

Sono invece spese di

perfezionamento quelle che permettono al contribuente di mantenersi aggiornato

nella professione appresa, risp. di soddisfare le nuove e crescenti esigenze.

In questa categoria rientrano le spese per ripassare e rielaborare nozioni già

acquisite (per es. corsi di ripetizione o perfezionamento propri del settore,

seminari, congressi, ecc.), come anche le spese per corsi di lingue e per esami

che possono far parte di questa categoria. Sono inoltre deducibili le spese

inerenti al perfezionamento di una professione già appresa ed esercitata, come

nel caso dell'impiegato di commercio che diventa perito contabile o del pittore

che dà gli esami di maestria (Circolare

dell' Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre

1995, n. 3.2).

1.2.2.

Sono altresì deducibili le

spese di riqualificazione sopportate dal contribuente, in seguito al cambiamento

dell'attività finora esercitata. Non sono tuttavia deducibili le spese

sostenute in vista di esercitare in futuro un'attività professionale

principale: esse non sono considerate spese di riqualificazione (Circolare dell'Amministrazione federale

delle contribuzioni, n. 26 del 22 settembre 1995, n. 3.2). La giurisprudenza

più recente ha avuto modo di approfondire la nozione di riqualificazione professionale

e di considerare costi di riqualificazione legati all'esercizio dell'attività

professionale quelli che vengono affrontati a seguito di rilevanti ragioni

obiettive inerenti lo svolgimento della professione come tale o a seguito di

circostanze personali avverse; non invece quelli che vengono affrontati per

soddisfare una scelta di vita o per corrispondere una personale preferenza

(ZStP 3/1996 p. 208 ss., con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

In altre parole, la

riqualificazione deve trarre la propria origine da un movente esterno di natura

personale (ad es. malattia, invalidità, ecc.) o professionale (ad es. ristrutturazioni

aziendali, saturazione del mercato del lavoro, ecc.) e deve comportare una conversione

professionale o un cambiamento di attività (ZStP 3/1996 p. 213; CDT n.

80.98.00173 del 17 settembre 1998 in re S.N.)

1.3.

Il Tribunale federale, in

alcune recenti sentenze, ha ribadito che sono deducibili tutte le

spese di perfezionamento che

risultano oggettivamente correlate con l’attività esercitata dal contribuente

al momento in cui le effettua e che egli ritiene indicate per il mantenimento

delle sue opportunità di lavoro; non occorre che le stesse appaiano

assolutamente indispensabili per non perdere la posizione professionale acquisita (sentenza

del Tribunale federale del 28 aprile 2006 n.2A.424/2005,

in RtiD II-2006 n.18t; DTF 124 II 29 consid. 3a-d; 113 Ib

114 consid. 2c-e; sentenza 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n. 86, consid. 2.1; sentenza 2A.277/2003 del

18 dicembre 2003, in: StE 2004 B 22.3 n. 77, consid. 2.1; cfr. anche sentenza

2A.182/2005 del 17 ottobre 2005, in: StR 61/2006 pag. 41, consid. 2.3.1).

Quali spese

di perfezionamento professionale sono deducibili solo i costi assunti in

relazione alla professione già appresa, rispettivamente esercitata. Non

lo sono per contro le «spese di formazione professionale» giusta

l’art. 34 lett. b LIFD, ossia gli oneri legati al primo inserimento nel

mondo del lavoro oppure all’apprendimento di una professione nuova o supplementare. Non è comunque necessario che il conseguimento del reddito dipenda in maniera imprescindibile

dalla spesa in questione, in quanto è

sufficiente che i costi sopportati siano utili a tale scopo e si situino entro

limiti ordinari in un’ottica commerciale. Adempiono questi presupposti non solo gli impegni presi per mantenere il

livello delle competenze già acquisite, ma anche quelli per migliorare le conoscenze nell’esercizio della stessa professione. Per contro i costi di una formazione ulteriore, che consente di accedere

ad una posizione professionale superiore chiaramente distinta dall’attività svolta in precedenza o addirittura

di cambiare professione, non rappresentano

spese di perfezionamento ai sensi

dell’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD. Detti oneri non concernono infatti un

semplice approfondimento nell’ambito della professione già appresa, rispettivamente praticata, quanto piuttosto una nuova

formazione tout court (DTF 124

Considerandi

II 29 consid. 3a e 3d; 113 Ib 114 consid. 2 e 3; sentenza 2A.623/2004 del 6

luglio 2005, in: StE 2006 B 22.3 n.

86, consid. 2.2; sentenza 2A.277/2003 del 18 dicembre 2003, in: StE 2004 B 22.3

n. 77, consid. 2.2; v. anche RtiD II-2006 pp. 574-575).

1.4

Il Tribunale federale ha

poi osservato che gli oneri finanziari legati all’acquisizione delle conoscenze

e delle capacità necessarie all’esercizio di una determinata professione (ad

esempio quelli per il tirocinio, la scuola di commercio, la maturità, gli studi

superiori, gli studi di post-diploma, ecc.) non sono di per sé deducibili nemmeno

quando la formazione viene seguita contemporaneamente al lavoro. Decisivo non è

infatti questo aspetto, bensì il fatto che la formazione serva ad un

avanzamento in una funzione chiaramente superiore rispetto all’attività svolta

fino a quel momento.

Rilevante per giudicare la

deducibilità dei costi della formazione supplementare è in primo luogo il

confronto tra la formazione di base già esistente e le nuove conoscenze

apprese. Occorre però anche considerare la professione esercitata e gli effetti

della formazione ulteriore su tale lavoro e sull’attività futura (cfr. RtiD II-2006 p. 575, con riferimento

alle sentenze del Tribunale federale n.2A.182/2005 del 17 ottobre 2005, in:

StR 61/2006 pag. 41, consid. 3.2; sentenza 2A.623/2004 del 6 luglio 2005, in:

StE 2006 B 22.3 n. 86, consid. 3.2; sentenza 2A.671/2004 del 6 luglio 2005, consid.

3.

).

1.5

Uno degli aspetti più

rilevanti che presenta la giurisprudenza relativa alla delimitazione fra costi

di perfezionamento e costi di formazione è costituito dunque dal peso che viene

attribuito alla valutazione del caso concreto: è cioè necessario prendere in esame

i precedenti del contribuente (il lavoro svolto prima ed eventualmente durante

la frequenza del corso, la sua età ed il tempo intercorso dalla conclusione

della vera e propria “formazione di base”) come pure le competenze che vengono

trasmesse con il corso di cui si tratta. Può così accadere che uno stesso corso

di studi venga considerato perfezionamento per una persona già attiva in tale

settore ma non per un altro contribuente che lo frequenta per esempio subito

dopo la conclusione degli studi (Beusch,

Bildungskosten – Eine Analyse der Abgrenzung von Aus- und Weiterbildung anhand

neuerer Entwicklungen in der Rechtsprechung, in zsis del 30 giugno 2004, n. 21

e n. 35; Beusch, Steuerliche

Abzugsfähigkeit der Kosten für eine MBA-Ausbildung, nota alla sentenza del

Tribunale federale del 18 dicembre 2003, in AJP 2005 p. 225; Baumer, Steuerliche Aspekte der Aus-

und Weiterbildung, in RF 2004 p. 813).

1.6

Un criterio di delimitazione

fondato sulla legge federale sulla formazione professionale è suggerito dalla

giurisprudenza del Canton Zurigo. Il tribunale amministrativo di quest’ultimo

cantone (sentenza n. SB.2003.00066 del 24 marzo 2004, in ZStP 2004 p. 116) ha

infatti osservato che l’art. 30 della LFPr (RS 412.10), che definisce l’oggetto

della formazione continua (in tedesco “Weiterbildung”, cioè lo stesso termine

presente all’art. 26 cpv. 1 lett. d LIFD, che in italiano è però

tradotto con “perfezionamento”), dovrebbe essere suddiviso in due parti, che

concernono l’una la nozione fiscale di perfezionamento e l’altra quella di

formazione o riqualificazione:

- nella

misura in cui la formazione professionale continua serve a “rinnovare, approfondire

e ampliare le qualifiche professionali” (art. 30 lett. a prima parte

LFPr), corrisponde alla nozione di perfezionamento;

- quando

invece serve ad acquisire nuove qualifiche professionali (art. 30 lett. a

seconda parte LFPr) o a favorire la flessibilità professionale (art. 30 lett. b

LFPr), corrisponde alla nozione di formazione o di riqualificazione.

Tale criterio

permetterebbe di suddividere misure formative in alcuni gruppi con caratteristiche

peculiari:

§

la vera e propria formazione, come quella offerta dalle scuole

universitarie professionali (SUP): è la categoria più semplice da valutare, per

il fatto che per qualificarla fiscalmente non occorre tanto esaminare la situazione

personale dell’individuo quanto piuttosto la formazione in sé;

§

la formazione continua specialistica in un settore molto particolare,

che prepara di solito a sostenere un esame federale ed a conseguire poi un

titolo protetto dalla Confederazione (p. es. esperto fiscale diplomato): anche

in questo caso non dovrebbero esserci grossi problemi di delimitazione;

§

i corsi che non trasmettono vere e proprie conoscenze specialistiche

sostanziali ma piuttosto “strumenti di lavoro” utilizzabili nell’attività

professionale quotidiana (p. es. lingue, tecnologie della comunicazione): in

questa ipotesi, acquistano maggiore rilievo le circostanze personali (p. es. un

corso di lingua russa può essere perfezionamento per chi ne ha bisogno

nell’esercizio della propria attività professionale), con l’eccezione tuttavia

delle lingue nazionali e dell’inglese come pure dei corsi per conoscere gli

sviluppi nel settore dei programmi informatici;

§

infine gli studi postdiploma o master: in questi casi la valutazione

del caso concreto diventa decisiva e diviene quindi determinante la collaborazione

del contribuente nella prova del carattere di costo di perfezionamento

(Beusch, Bildunsgkosten, cit., nn. 39-51).

1.7

Ragionamenti analoghi sono

contenuti in un recente rapporto del Consiglio federale, redatto in seguito ad

un postulato presentato dal consigliere agli Stati Eugen David il 2 marzo 2004.

Tale rapporto (del marzo 2005) si fonda a sua volta sullo studio, presentato

nel dicembre 2004, di un gruppo di lavoro denominato “perfezionamento”,

presieduto dal direttore dell’Amministrazione federale delle contribuzioni. In

una lista di esempi pratici, contenuta nello studio del gruppo di lavoro

citato, la deducibilità dei costi per master e studi postdiploma viene per

esempio fatta dipendere dall’esistenza di un legame con la professione

esercitata; oppure, i corsi di lingua vengono qualificati perfezionamento quando

si tratta delle lingue nazionali e dell’inglese mentre viene auspicata una

valutazione del caso concreto quando si tratta di altri idiomi (Studie der

Arbeitsgruppe “Weiterbildung” zum Postulat David vom 2. März 2004, dicembre

2004, p. 16; il documento è reperibile in internet, all’indirizzo: http://www.estv.admin.ch/d/dbst/dokumentation/berichte/weiterbildungskosten2-d.pdf).

1.8

Questa Camera, sulla

falsariga della recente giurisprudenza del Tribunale federale, ha quindi negato

la deduzione per spese di perfezionamento professionale ai costi affrontati per

frequentare un master MBA (Master of Business Administration), trattandosi di

una formazione che fornisce al partecipante le conoscenze necessarie per una

carriera manageriale (CDT n. 80.2003.101 del 10 maggio 2004, in RtiD II-2004 n.

3t; ZStP 2001 p. 276; RF 2004 p. 451). Nello stesso senso si è pronunciata nel

caso di una contribuente che, conseguito il diploma di commercio, il certificato

cantonale di capacità d'esercente ed il diploma della scuola di informatica di

gestione, aveva assunto la direzione di un ostello e frequentava a sua volta un

MBA organizzato dalla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera

Italiana (SUPSI; cfr. CDT n. 80.2005.81 del 2 maggio 2006).

Per contro, questa Camera,

ha ritenuto che la formazione offerta dalle scuole specializzate superiori (in

due anni a tempo pieno o in tre anni parallelamente all’esercizio di

un’attività professionale) sia equivalente a quella acquisita mediante un esame

federale di professione o un esame professionale federale superiore

(cfr. art. 27 LFPr). Entrambi formano infatti, entro il sistema educativo

svizzero, il cosiddetto settore terziario di livello non universitario e

pertanto differiscono dall’offerta delle scuole universitarie professionali

(SUP). Pertanto, non da ultimo per analogia con quanto previsto dalla Circolare

n. 26 dell’AFC, che considera perfezionamento professionale il conseguimento

della maestria professionale o del titolo di esperto contabile federale, un

corso di formazione parallelo all’attività professionale (corso PAP) presso la SSST di Bellinzona deve essere considerato perfezionamento

professionale (CDT n. 80.2005.36 del 18 aprile

2005). Lo stesso vale per un corso presso il Centro Studi Bancari di Vezia, che

conduce al conseguimento dell’attestato professionale federale di specialista

in economia bancaria (CDT n. 80.2005.39 del 18 aprile 2005). Nello stesso

senso, ha considerato che costituisse un corso di perfezionamento deducibile la

frequenza di un modulo introduttivo di un master in diritto tributario da parte

di un giovane che, dopo la laurea in economia, lavorava in una banca; tale

modulo costituiva infatti un corso postdiploma secondo la legge sulle scuole

universitarie professionali (CDT n. 80.2005.88 del 14 luglio 2005, in RtiD

I-2006 n. 8t).

2.

2.1.

Come appena ricordato,

questa Camera ha già avuto modo di esprimersi sulla questione della

deducibilità delle spese per frequentare un corso che prepara a sostenere gli

esami per conseguire l’attestato professionale federale di specialista in economia

bancaria (sentenza CDT n. 80.2005.39 del 18 aprile 2005). Se ne ripropongono

pertanto le considerazioni principali.

2.2

Dapprima è stato ricordato

che la stessa Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 (LFPr; RS 412.10) distingue fra

“formazione professionale di base” e “formazione professionale superiore”.

La formazione

professionale di base serve alla trasmissione e all’acquisizione delle

capacità, delle conoscenze e della perizia necessarie all’esercizio di

un’attività in una professione o in un campo professionale o d’attività (art.

15.

cpv. 1 LFPr). La formazione professionale di base

fa seguito alla scuola dell’obbligo o a una qualifica equivalente (art. 15 cpv.

3.

LFPr).

La

formazione professionale superiore serve invece a conferire e ad

acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all’esercizio di

un’attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità.

Essa presuppone pertanto il conseguimento di un attestato federale di capacità,

una formazione scolastica superiore di cultura generale o una qualifica

equivalente (art. 26 LFPr).

La

formazione professionale superiore viene acquisita mediante:

a.

un esame federale di professione o un esame professionale federale

superiore;

b.

una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola

specializzata superiore

(art. 27 LFPr).

Secondo

l’art. 29 LFPr, l’ammissione a una formazione riconosciuta dalla Confederazione

e dispensata da una scuola specializzata superiore presuppone un’esperienza

professionale nel settore interessato, sempreché tale esperienza non sia

integrata nel ciclo di formazione. Inclusi i periodi di pratica, la formazione

a tempo pieno dura almeno due anni; quella acquisita parallelamente

all’esercizio di un’attività professionale, almeno tre.

2.3

Dalle considerazioni che

precedono, questa Camera ha tratto la conseguenza che la specifica formazione,

offerta al ricorrente dal __________ parallelamente allo svolgimento

dell’attività lavorativa, conduceva proprio all’acquisizione di un attestato federale

professionale (in casu, l’attestato professionale federale di

specialista in economia bancaria). La Camera ha osservato che si tratta quindi

di una formazione acquisita mediante un esame federale di professione o un

esame professionale federale superiore secondo l’art. 27 LFPr, che è

equivalente a quella offerta dalle scuole specializzate superiori, e rientra,

entro il sistema educativo svizzero, nel cosiddetto settore terziario di

livello non universitario. Essa differisce pertanto dall’offerta delle scuole universitarie

professionali (SUP).

Ha poi

ricordato che, secondo l’AFC, sono deducibili “le spese inerenti al perfezionamento

allorquando trattasi di migliorare le conoscenze di una professione già appresa

ed esercitata; esempi sono il caso dell'impiegato di commercio che diventa contabile

diplomato/perito contabile, il pittore che dà gli esami di maestria” (circolare

n. 26, citata supra, consid. 3.2.1.).

La stessa

autorità fiscale ammette dunque in modo esplicito che le spese legate alla

formazione che si acquisisce mediante un esame professionale federale superiore

costituiscono spese di perfezionamento.

2.4

Nella stessa sentenza,

questa Corte ha rilevato che tale conclusione si conforma anche alla

giurisprudenza del Tribunale federale.

Si è detto infatti che

secondo l’Alta Corte nella nozione di spese di perfezionamento non rientrano

solo quelle che servono a conservare le conoscenze già acquisite ma anche

quelle finalizzate all’acquisizione di migliori conoscenze per l’esercizio

della stessa professione (STF del 18 dicembre 2003, cit., consid. 2.2.).

In questa prospettiva, il

caso di un contribuente che, come il ricorrente, frequenta un corso preparatorio

al conseguimento di un attestato professionale federale, che serve ad

“acquisire… le qualifiche necessarie all’esercizio di un’attività professionale

più complessa o implicante elevate responsabilità” (art. 26 cpv. 1 LFPr), non è

comparabile con quello di chi invece dopo avere interrotto una formazione di

livello universitario nel settore dell’economia, cerca in seguito di recuperare

tale formazione di base seguendo un Master of Business Administration.

2.5

Passando poi all’esame

della fattispecie concreta che le era stata sottoposta dal ricorrente, la

Camera di diritto tributario aveva osservato che la documentazione fornita dal

ricorrente consentiva di affermare che il corso seguito dal ricorrente presso

il __________ era intimamente legato all’esercizio della professione appresa e

allo svolgimento dell’attività all’interno dell’Istituto bancario in cui operava,

al punto che l’interdipendenza delle due attività, quella lavorativa e quella

di studio, era tale da far apparire il corso alla

stregua di un perfezionamento della professione appresa ed esercitata, come

dimostrava d’altronde anche l’attestazione federale che gli sarebbe stata rilasciata

dopo il superamento dell’esame organizzato dal BAP (Organo svizzero responsabile

degli esami professionali e superiori in banche, assicurazione e pianificazione

finanziaria). Pur ammettendo che la frequenza dei corsi preparatori, come

quello del CSB, non è obbligatoria, per il fatto che i candidati sono liberi di

scegliere il modo di acquisire le conoscenze necessarie per sostenere gli esami,

si era sottolineato che il BAP ne raccomanda comunque la frequenza (cfr.

“indicazioni generali attestati” del BAP).

Accogliendo

il ricorso, si era concessa al ricorrente la deduzione delle spese per la

frequentazione del corso presso il __________.

2.6

Non vi è dunque ragione di

trattare diversamente il caso della ricorrente. Anch’essa ha frequentato, fra

il 2000 ed il 2004 i corsi organizzati dal Centro Studi Bancari per la

preparazione all’esame per conseguire l’attestato federale.

3.

3.1.

In un’altra sentenza,

questa Camera ha pure affermato che alla deduzione delle spese di

perfezionamento non si oppone la circostanza che l’importo chiesto in deduzione

dal ricorrente sia stato da questi rimborsato al datore di lavoro in base ad un

accordo contrattuale (sentenza CDT 80.2006.105 del 16 aprile 2006 consid. 3).

Si giustifica pertanto la

deduzione dell’importo di fr. 12'570.–, corrispondente a quanto trattenuto dal

datore di lavoro precedente sull’ultimo stipendio.

3.2

Non può essere accolta per

contro la richiesta di dedurre ulteriori spese di perfezionamento, fino a

raggiungere l’importo di fr. 26'366.–, per la prima volta rivendicato in sede

di ricorso.

Secondo i ricorrenti,

infatti, l’allora datore di lavoro avrebbe assunto solo la metà dei costi per

la frequenza dei corsi in questione, sicché l’altra metà sarebbe stata sopportata

dalla contribuente stessa.

A prescindere dal fatto

che la prova di tale affermazione è tutt’altro che ineccepibile, non essendo

stato prodotto un contratto in tal senso, alla deduzione di tali spese si

oppone la circostanza che si tratta di costi sostenuti in altri periodi fiscali.

La ricorrente avrebbe tutt’al più potuto farli valere quando ha inoltrato le

dichiarazioni fiscali dei periodi interessati.

Per la stessa ragione, non

possono essere dedotti gli ulteriori fr. 1'230.– per “spese varie”, sempre

riferite agli stessi corsi.

4.

Il ricorso è

pertanto parzialmente accolto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a

carico dei ricorrenti solo parzialmente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente

accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo dell’11 marzo 2009 è riformata nel senso

che la deduzione delle spese di perfezionamento è elevata nella misura di fr.

12'570.–.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 1’000.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un totale di fr. 1’080.–

sono a carico dei

ricorrenti nella misura di un mezzo (fr. 540.–).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

- municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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