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Decisione

80.2009.54

Imposta sull'utile delle persone giuridiche: valutazione attivi, ripresa di inventario da società controllata dalla stessa famiglia, ammortamenti

14 giugno 2011Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

A. La RI

1, con sede a __________, è una società anonima con scopo la produzione e la

commercializzazione di beni mobili, in particolare nel settore alimentare.

Fondata il

25 giugno 2001, con l’espressa intenzione di acquistare un inventario

(apparecchi e mezzi di produzione) per il prezzo massimo di fr. 1'000'000.–, la

società è operativa sin dal 1° luglio 2001 presso il __________ di __________,

dove ha rilevato l’attività e il personale della vecchia panetteria e pasticceria

della famiglia __________, che aveva da poco mutato la propria ragione sociale

in __________ e trasferito la sede a __________.

B. Il 30

aprile 2002, dopo nemmeno un anno, la neo costituita RI 1 ha acquistato l’intero inventario (mobilio, arredamento e macchinari) e la clientela (avviamento) della

__________. Il prezzo, pattuito dalle parti in un milione di franchi, è stato liquidato

mediante l’assunzione di debiti privati per un totale di fr. 952'982.–, con un saldo

residuo di fr. 47'018.– a favore della società venditrice.

Un mese

più tardi, il 10 giugno 2002, l’intero __________ di __________ (mapp. __________)

– appartenente nella misura di 333/1000 alla __________ e nella misura di

667/1000 al suo presidente __________ – è stato venduto all’asta. In mancanza

di attivi realizzabili e di organi societari, la __________ è stata infine dichiarata

sciolta d’ufficio il 2 ottobre 2002 e radiata dal registro di commercio, previo

accordo con l’Ufficio esazione e condoni, il successivo 29 marzo 2004.

C. Nel

corso del 2006, l’ispettorato fiscale effettuava una verifica di rito presso la

fiduciaria RA 1, sede della RI 1.

Nel suo

rapporto del 5 ottobre 2007, l’ispettorato osservava che la documentazione

esaminata non permetteva un accertamento adeguato, proponendo quindi di emettere

una tassazione d’ufficio per gli esercizi 2002 e 2003. Premessi gli stretti

legami esistenti tra la neo costituita RI 1 e la sciolta __________, l’ispettorato

riteneva infatti che il prezzo di cessione dell’inventario e della clientela,

pari a fr. 1'000'000.–, fosse stato “gonfiato ad arte” essenzialmente allo scopo

di coprire i debiti verso i creditori privati. D’accordo con l’UTPG,

l’ispettorato prospettava quindi una ripresa dei debiti e delle spese non

giustificate, tramite la formazione di riserve tassate.

D. Con separate

decisioni dell’8 novembre 2007, l’UTPG notificava alla RI 1 le tassazioni

IC/IFD 2002 e 2003, commisurando l’utile imponibile in, rispettivamente, fr.

769'200.– (per l’anno 2002) e fr. 67'200.– (per l’anno 2003).

Nelle

motivazioni allegate, l’autorità spiegava di avere aggiunto all’utile dichiarato

nel 2002 (pari a fr. 117'862.–) un ricavo straordinario di fr. 564'898.–, rappresentato

dalla ripresa fiscale dei debiti assunti dalla contribuente ma non comprovati, ed

un ulteriore importo di fr. 86'500.– a titolo di costi e vantaggi non ammessi. All’utile

dichiarato nel 2003 (pari a fr. 53'260.–) aveva invece aggiunto un importo di fr.

14'000.– a titolo di vantaggi vari non riconosciuti.

E. La

contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 7 dicembre 2007, nel

quale postulava la conferma di tutti i debiti assunti in contropartita alla

cessione dell’inventario e del goodwill della __________, così come di tutte le

spese allibrate a conto economico.

In

occasione di un’udienza tenutasi il 2 marzo 2009, l’UTPG faceva verbalizzare il

testo seguente:

Considerata

la vetustà dei macchinari venduti, visto che al momento della cessione la __________

si trovava in situazione fallimentare e ritenute le particolari modalità di

pagamento concordate dalle parti, viene stabilito che ai fini fiscali il valore

riconosciuto all’operazione ammonta a fr. 500'000.

Ritenuto

come nel corso degli anni 2002 e 2003 la società ha proceduto all’ammortamento

di questa voce, i fattori imponibili complessivi vengono così definiti:

2002 2003 2004

Utile

dichiarato fr. 117'862 fr. 53'259 fr. 25'003

Altri

elementi dell’utile * fr. 350'000 fr. 150'000

Costi

non ammessi fr. 71'500

Vantaggi fr. 15'000 fr. 4'000

fr. 5'000

Utile

imponibile fr. 554'362 fr. 217'259 fr. 30'003

* La ripresa di questi ammortamenti è

strettamente legata all’assunzione del debito bancario verso __________ di fr.

274'495 e all’assunzione del prestito del __________ di fr. 243'385. Nel caso

in cui il debito bancario e quello verso il __________ non verranno pagati e la

società procederà alla contabilizzazione di un ricavo straordinario su queste

due posizioni debitorie, tale ricavo non sarà imposto fino a concorrenza

dell’importo di fr. 500'000, in quanto l’ammontare è già tassato nell’ambito della definizione delle tassazioni 2002 e 2003.

F. Conformemente

a quanto discusso all’udienza, con separate decisioni del 12 marzo 2009, l’UTPG

correggeva l’utile imponibile del 2002 in fr. 554'300.– (invece di fr. 769'200.–) e quello del 2003 in fr. 217'200.– (invece di fr. 67'200.–).

G. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la RI 1 contesta anzitutto

la ripresa degli ammortamenti di fr. 350'000.– (nel 2002) e fr. 150'000.– (nel

2003) effettuati sugli impianti appena acquistati, sostenendo in particolar

modo che il prezzo pagato per la cessione dell’inventario e del goodwill, di

complessivi fr. 1'000'000.–, fosse economicamente adeguato se non addirittura vantaggioso,

come dimostrato da un rapporto allestito dalla Società mastri panettieri-pasticceri

del Cantone Ticino. La società ricorrente contesta poi la ripresa fiscale di

71'500 franchi (nel 2002) a titolo di costi non ammessi, trattandosi dei canoni

di locazione pagati da luglio 2001 a maggio 2002 per svolgere l’attività di

panetteria e tea-room.

H. Nelle

proprie osservazioni dell’11 maggio 2009, l’UTPG propone di respingere il

gravame.

L’autorità

ritiene anzitutto che il verbale di audizione del 2 marzo 2009 rappresentasse

una soluzione transattiva, in quanto tale vincolante per entrambe le parti. Nel

merito, si distanzia dal rapporto della Società mastri panettieri-pasticceri

del Cantone Ticino, che reputa inattendibile, preferendo invece un’analisi dell’operazione

di cessione degli attivi della __________ basata sugli stretti legami esistenti

tra le due società e sugli ultimi valori contabili conosciuti, risalenti al

1998. L’UTPG conclude così per la piena conferma del valore assegnato ai beni

ceduti, pari a fr. 500'000.–, e per la piena conferma della ripresa fiscale dei

canoni di locazione pagati da luglio 2001 a maggio 2002, di fr. 71'500.–.

Diritto

1. 1.1.

Secondo

gli art. 67 cpv. 1 LT e 58 cpv. 1 LIFD, l’utile netto

imponibile delle persone giuridiche è determinato in base al saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell’anno

precedente (lett. a), a cui vengono in particolare aggiunti i prelevamenti

fatti prima del calcolo del saldo non destinati alla copertura di spese riconosciute

dall’uso commerciale, tra cui gli ammortamenti ed accantonamenti non giustificati

(lett. b) ed i ricavi non accreditati al conto profitti e perdite,

compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione (lett. c).

1.2.

Il

diritto fiscale si basa sul bilancio commerciale. Se stabilito nel rispetto delle norme legali determinanti, esso è infatti determinante per la definizione dell’utile

imponibile (Massgeblichkeitsprinzip), riservate le

disposizioni correttive proprie al diritto tributario (DTF

132 I 175 consid. 2.2, con riferimento a: Behnisch, Zur Massgeblichkeit der

Handelsbilanz für die Steuerbilanz, in Aktienrecht 1992-1997: Versuch einer Bilanz,

p. 21 ss.).

In altri

termini, il carattere vincolante dei conti annuali (art. 662a CO) viene a

cadere soltanto nella misura in cui gli stessi risultano in contrasto con

regole imperative del diritto commerciale o vanno osservate norme fiscali che

ne correggono le valutazioni (sentenza 2A.549/2005 del 16 giugno 2006, in: StPS

24 pag. 100, consid. 2.1, con rinvio; Bernardoni/Bortolotto,

La fiscalità dell’azienda, 2. ediz., Mendrisio 2010, p. 73 ss.; Locher, Kommentar

zum DGB, Vol. II, Therwil/Basilea 2004, n. 2 ad art. 58 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/meuter, Handkommentar

zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 1 ad art. 58 LIFD, p. 713).

1.3.

Secondo

il principio di periodicità valido nel diritto fiscale svizzero, un’azienda

deve essere tassata in un determinato anno fiscale sull’utile realizzato nel

corrispondente periodo. I risultati dei differenti esercizi annuali non devono

perciò venir compensati tra loro, aumentando o diminuendo quelli di un

determinato periodo a favore o a carico di un altro. Se si verifica una

violazione del principio di periodicità, va di conseguenza operata una correzione

fiscale (sentenza 2A.549/2005 del 16 giugno 2006 in: StPS 24 p. 100, consid.

Considerandi

2.

; Locher, op. cit., n. 82 ad

art. 58 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

op. cit., n. 20 ss. ad art. 58 LIFD, p. 718).

2.

2.1.

Come esposto

in narrativa, la RI 1 è stata iscritta a registro di commercio il 25 giugno

2001, con l’espressa intenzione di acquistare un inventario (apparecchi e mezzi

di produzione) per il prezzo massimo di fr. 1'000'000.–. Fin dal principio operativa

presso il __________ di __________, la società ha dapprima rilevato l’attività

e il personale della vecchia __________ – che aveva da appena un mese mutato la

propria ragione sociale in __________ – e successivamente acquistato l’intero inventario

(mobilio, arredamento e macchinari) e il goodwill (avviamento). Il prezzo di compravendita

è stato pattuito, come previsto, in un milione di franchi e liquidato mediante

l’assunzione di debiti privati.

2.2

La

modifica della ragione sociale della vecchia __________ in __________, soltanto

un mese prima della fondazione della nuova RI 1, suscita qualche perplessità. Una

simile scelta può solo spiegarsi con la precaria situazione finanziaria in cui

si trovava la vecchia panetteria, in procinto di fallire, e con la volontà

della famiglia __________ di continuare l’attività tramite un nuovo soggetto

giuridico, ben distinto da quello esistente, così da poter favorire nel

passaggio dei beni da una società all’altra una certa categoria di creditori. È

qui appena il caso di ricordare che il prezzo di compravendita è stato saldato

mediante l’assunzione di debiti privati per un totale di fr. 952'982.–, mentre

la vendita all’asta pubblica dell’immobile di __________, avvenuta solo un mese

più tardi, ha lasciato scoperti numerosi debiti verso gli enti pubblici

(imposte dirette e indirette, oneri sociali, ecc.). Poco dopo, il 15 luglio

2002, gli organi della __________ hanno rassegnato le dimissioni in blocco,

provocandone lo scioglimento d’ufficio in applicazione dei vecchi art. 708 CO e

86.

ORC e la sua successiva radiazione dal registro di commercio in virtù del vecchio

art. 89 ORC.

2.3

Di tutta

evidenza, non si è trattato di una ristrutturazione aziendale, basata sul principio

della neutralità fiscale, bensì di una vera e propria vendita del patrimonio

aziendale in seno alla sua liquidazione, con conseguente realizzazione delle

riserve occulte (Höhn/Waldburger,

Steuerrecht, Vol. II, 9. ediz., Berna 2002, p. 507).

La

realizzazione delle riserve occulte esistenti sui beni aziendali ceduti

corrisponde alla differenza tra il loro valore di alienazione e quello contabile-fiscale

(Bernardoni/Bortolotto, op. cit., p. 278; Locher,

Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 85 ad art. 18 LIFD, p. 379). Per la società venditrice, esse danno luogo ad un ricavo

straordinario, che nell’ambito della sua liquidazione definitiva viene imposto

unitamente agli altri redditi. Di regola, il valore di alienazione di un bene è

rappresentato dal prezzo d’acquisto pattuito dalle parti, mentre le relative

modalità di pagamento sono ininfluenti. Se, tuttavia, la controprestazione dell’acquirente

è sin dal principio incerta e si rivela per finire almeno parzialmente irrecuperabile,

tale valore dovrà essere diminuito di conseguenza (cfr. decisione della Commissione

fiscale di ricorso del Canton Vallese del 26 marzo 1997, in: StR 1997 p. 456).

2.4

Tornando

al caso in esame, il problema della determinazione del reale valore economico

di cessione dell’intero inventario e del goodwill non si pone nei confronti della

__________, nel frattempo dichiarata sciolta d’ufficio e radiata dal registro

di commercio. Esso si pone invece verso la società ricorrente, che nel rispetto

dell’art. 960 cpv. 2 CO non poteva iscrivere gli elementi dell’attivo per un

valore superiore a quello che essi rappresentano per l’azienda alla data del

bilancio (per le società anonime: art. 665 CO).

Come

esposto al punto precedente, il bilancio commerciale è infatti vincolante anche

per il bilancio fiscale, con la conseguenza che le disposizioni contabili imperative del diritto commerciale sono applicabili anche nel diritto tributario (DTF 132 I 175 consid. 2.2 e riferimenti citati). Nella presente fattispecie diventa quindi

essenziale determinare il valore di alienazione dell’inventario e del goodwill

della disciolta __________.

3.

3.1.

Nella sua

prima decisione dell’8 novembre 2007, l’UTPG ha aggiunto all’utile dichiarato

nel 2002 un ricavo straordinario di fr. 564'898.–, rappresentato dalla

ripresa di un debito bancario verso __________ di fr. 274'495.–, di un debito

privato verso __________ di fr. 243'385.– e del saldo residuo di fr. 47'018.– a

favore della __________, prodotto dalle particolari modalità di pagamento del

suo prezzo di cessione. L’autorità di tassazione ha giustificato tale scelta

sostenendo che “l’assunzione di un debito la cui effettiva esistenza non è

comprovata, provoca nella RI 1 un ricavo straordinario istantaneo corrispondente

all’inesistenza del passivo”.

In sede

di reclamo, l’UTPG ha invece modificato l’approccio. Dopo aver stimato in

complessivi 500'000 franchi il valore dell’operazione

di cessione dell’inventario e del goodwill della __________, ha ripreso

fiscalmente gli ammortamenti di fr. 350'000.– (nel

2002) e fr. 150'000.– (nel 2003) effettuati sugli impianti appena acquistati.

Per sua stessa ammissione, si tratta di una soluzione transattiva, che avrebbe

concordato con la società contribuente in occasione dell’udienza del 2 marzo

2009.

3.2

Vincolata

nella sua azione al principio di legalità, l’autorità di tassazione non può di

principio concludere con i contribuenti accordi fiscali per regolare una

concreta fattispecie quanto all’esistenza, all’estensione o al modo di

imposizione, in deroga alle disposizioni legali. Giurisprudenza e dottrina

ammettono un’eccezione a questa regola unicamente se la base legale lascia

margini di incertezza e l’autorità procede applicando la regola che il legislatore

avrebbe adottato se avesse regolamentato il caso specifico. Una seconda

eccezione è data quando nell’ambito della procedura di tassazione né il fisco

né il contribuente hanno precisa conoscenza di taluni elementi di fatto e la

determinazione di questi ultimi richiederebbe sforzi considerevoli. Su questi

punti le parti possono allora concludere un accordo anche in assenza di una

base legale. La convenzione non deve comunque risultare contraria al diritto materiale

(decisione TF n.2C_75/2007 del 9 novembre 2007).

3.3

Nella

fattispecie, la complessità e la valenza per certi versi comunque aleatoria

degli accertamenti di fatto necessari, giustificavano senz’altro la ricerca di

un accordo transattivo, rientrante nella seconda categoria delle eccezioni

menzionate in precedenza. In effetti, per quantificare il reale valore

economico della cessione dell’inventario e del goodwill, occorre porsi dalla

parte di un terzo qualunque e chiedersi quale prezzo sarebbe stato disposto a

pagare per la stessa operazione su di un mercato libero ed aperto (DTF 107 Ib

325). In questo contesto, non va poi dimenticato che gli ultimi dati contabili

conosciuti della __________ risalgono al 1998, ciò che preclude un confronto

dei dati di bilancio e dei conti economici dell’azienda.

Sennonché,

dall’esame del verbale di audizione del 2 marzo 2009 non emerge nessuna formale

intesa tra il rappresentante della ricorrente e l’autorità di tassazione. Al

passaggio “viene stabilito quanto segue” non può essere dato altro

significato se non quello che la società ricorrente, apponendo la propria

firma, ha preso atto dell’intenzione dell’autorità fiscale di riconoscere

all’operazione di cessione dell’inventario e del goodwill della __________ un

valore di 500'000 franchi, anziché di un milione, e di procedere alla ripresa

degli ammortamenti di questa voce effettuati negli anni 2002 e 2003 di,

rispettivamente, fr 350'000.– e fr. 150'000.–. Il verbale non può

certo essere opposto alla società contribuente quale ammissione di avere sostanzialmente

pagato un prezzo eccessivo, né tanto meno quale riconoscimento dell’esistenza

di attivi simulati, sui quali non è fiscalmente possibile procedere ad ammortamenti.

4.

4.1.

Nel

gravame qui in esame, la ricorrente sostiene che il prezzo pagato per la cessione

dell’inventario e della clientela, di complessivi fr. 1'000'000.–, deve essere

considerato economicamente adeguato se non addirittura vantaggioso. A

giustificazione della sua tesi, la ricorrente ha prodotto in sede di tassazione

un rapporto allestito dalla Società mastri panettieri-pasticceri del Cantone

Ticino, nella persona di __________, che stima in un milione di franchi il

valore del solo inventario e in mezzo milione la ripresa della clientela.

4.2

Il

rapporto in discussione, peraltro nemmeno datato, non è di nessun aiuto ai fini

della determinazione del valore di cessione della __________.

In primo

luogo, lo stesso __________ premette che si tratta di un “rapporto sommario”,

che fonda le sue conclusioni su un elenco dei singoli oggetti patrimoniali che

compongono l’inventario ceduto, senza tuttavia fornire alcun dettaglio in

merito all’anno e al prezzo di acquisto, né tanto meno al loro effettivo valore

al momento della cessione. Come rilevato dall’Ispettorato, se si considera che

buona parte dei macchinari e degli impianti risale ormai agli anni 1988-89,

allorché la società si è insediata presso il __________ di __________, e che da

allora sono stati effettuati modesti investimenti ed eseguiti solo pochi

ammortamenti (negli anni 1993 e 1997, per esempio, non ne sono stati

registrati), l’ultimo valore contabile conosciuto, di complessivi fr. 379'400.–

al 31 dicembre 1998, potrebbe addirittura risultare sopravvalutato rispetto al

suo effettivo valore commerciale. In effetti, secondo i calcoli

dell’Ispettorato, se dal 1992 al 2002 fossero stati eseguiti degli ammortamenti

prudenziali del 10% fisso annuo, a fine 1998 avremmo avuto un valore contabile

di circa fr. 200'000.–, mentre nel 2002, al momento dell’operazione di

cessione, un valore di poco superiore a fr. 50'000.–.

In

secondo luogo, certamente precipitoso è anche il calcolo del goodwill, stimato

in mezzo milione di franchi sulla base dell’utile d’esercizio preventivato per

il 2001. Il valore derivativo di un’azienda – che per definizione incorpora

particolari vantaggi economici, come ad esempio la cerchia di clientela, la

qualità dei collaboratori, l’organizzazione, la buona reputazione o il know how

dell’azienda – è costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto pattuito

da terzi indipendenti ed il valore dei singoli oggetti patrimoniali ceduti,

dedotti eventuali debiti (sentenza TF n.2C_335/2008 del 13 ottobre 2008; TF n.

2A.471/2005 del 10 novembre 2006, in: StE 2007 B 24.4 n. 75; TF 2A.210/1992 del

26.

novembre 1993, in: ASA 64 p. 144). Già per questa ragione, il riferimento

all’utile d’esercizio preventivato per il 2001 appare a prima vista

ingiustificato e prova semmai l’infondatezza del rapporto, mettendo seriamente

in discussione l’esistenza stessa di un goodwill originario, creato in proprio

dalla __________. In effetti, diversamente da quanto sostenuto dal

rappresentante legale della ricorrente, decisivi ai fini di una corretta valutazione

dell’avviamento non sono tanto i risultati realizzati dall’acquirente negli

anni successivi alla cessione, quanto piuttosto i modesti utili conseguiti

dalla venditrice negli ultimi esercizi conosciuti, che ai fini dell’IFD

ammontavano, come sottolineato dall’autorità di tassazione, a soli fr. 6'099.–

nel 1998, fr. 4'936.– nel 1997, fr. 10'000.– nel 1996 e fr. 25'960.– nel 1995.

Da un punto di vista prettamente contabile, non può infine passare inosservato

che la neo costituita RI 1 non ha registrato alcun goodwill derivativo, ciò che

lascerebbe presupporre che non ha pagato alcuna indennità per il goodwill.

4.3

Per tutte

queste ragioni, si fatica a comprendere come la ricorrente possa pretendere di

comprovare il valore di cessione della __________ sulla base di una valutazione

totalmente generica, seppur allestita da un professionista del ramo.

D’altra

parte, è poi altrettanto pacifico che il valore venale della cessione non possa

nemmeno essere assunto dal prezzo pattuito dalle parti, in considerazione della

vicinanza delle due società. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame qui

in esame, vi è infatti una convergenza di indizi che depongono a favore dell’esistenza

di stretti legami di azionariato tra la disciolta __________ e la neo costituita

RI 1.

4.4

A colpire

non è solo la vicinanza temporale tra la modifica della ragione sociale della

vecchia __________ in __________ e la fondazione, solo un mese più tardi, della

nuova RI 1, che ne ha dapprima rilevato l’attività e successivamente acquistato

l’intero inventario per il prezzo iscritto a registro di commercio.

Di sicuro

rilievo sono in particolare gli stretti legami esistenti tra le due società con

riguardo alla loro proprietà. Azionista unico

dichiarato della __________ era il suo presidente __________, che poco dopo la

vendita all’asta del __________ di __________ ha rassegnato le dimissioni dal

Consiglio di amministrazione, unitamente alla moglie __________ ed al figlio __________.

Come ha potuto rilevare l’Ispettorato fiscale in occasione della sua verifica

contabile, azionisti della neo costituita RI 1 sono lo stesso figlio __________

(30 azioni), la __________ (69 azioni) e il fiduciario __________ (1 azione). In

questo contesto non può non essere osservato che il 31

luglio 2003, l’assemblea generale degli azionisti ha deciso la trasformazione

delle precedenti azioni al portatore in azioni nominative, limitandone la

libera trasmissibilità ai soli parenti degli attuali azionisti. Così facendo,

la società si è assicurata una chiara connotazione famigliare, che già

contraddistingueva la vecchia __________ e, prima ancora, la __________. Pur non conoscendo l’azionariato della __________ è infatti facile

supporre che dietro questa società “offshore” con sede nelle Isole Vergini

Britanniche vi sia ancora la famiglia __________, ed in particolare il padre __________,

che già deteneva, come visto, l’intero pacchetto azionario della __________ e che da informazioni

assunte presso l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona dallo stesso

Ispettorato fiscale risulta essere gravato da attestati di carenza beni per

quasi due milioni di franchi.

4.5

In simili

circostanze, la decisione qui impugnata non presta il fianco a critiche. In assenza

di altre indicazioni, le particolari modalità di pagamento, concordate dalle parti

tramite l’assunzione di debiti privati per un totale di fr. 952'982.–, confermano

infatti che la vecchia panetteria della famiglia __________ – in procinto di

fallire – ha mutato la propria ragione sociale unicamente in vista di

traghettare attivi e debiti privati nella nuova RI 1, facendo invece cadere numerosi

debiti verso gli enti pubblici.

A questa

Camera non resta quindi che verificare la stima operata dall’UTPG, che nelle

osservazioni al presente gravame ha nuovamente richiesto di assegnare ai beni

ceduti un valore di 500'000 franchi. A suo dire, infatti, dietro una parte dei

debiti assunti dalla ricorrente si celerebbe la stessa famiglia __________, che

in tal modo si sarebbe garantita tre tipi di vantaggi: la possibilità di

eseguire degli ammortamenti supplementari su un attivo sopravvalutato, la

mancata imposizione degli utili di liquidazione in capo alla __________, ormai

sciolta d’ufficio, e infine l’opportunità di procedere ad una distribuzione di

utili tramite il rimborso dei debiti “simulati”.

5.

5.1.

Secondo

gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente,

nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli

elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di

documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti

sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del

contribuente.

Pur

avendo ritenuto che la documentazione prodotta dai ricorrenti non fosse probante,

l’autorità di tassazione ha rinunciato ad una vera e propria tassazione d’ufficio, che avrebbe presupposto dapprima una diffida e che avrebbe poi limitato il

diritto di reclamo da parte del contribuente (obbligo di motivazione ex art. 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD). Come ha stabilito la giurisprudenza

del Tribunale federale, tuttavia, la rinuncia alla tassazione d’ufficio non impedisce all’autorità di tassazione di stabilire gli elementi imponibili in base ad una valutazione, purché siano rispettate le

regole relative all’onere della prova (sentenza del Tribunale federale del 22

febbraio 2006, n.2A.561/2005 consid. 3).

5.2

Nel caso

in esame, come detto, l’UTPG ha commisurato in 500'000 franchi il valore

dell’operazione di cessione dell’inventario e del

goodwill. Come ben si evince dal verbale di audizione del 2

marzo 2009, a tale conclusione è giunto negando l’esistenza di due debiti di,

rispettivamente, fr. 274'495.– e fr. 243'385.–, che la società ricorrente

sostiene invece essersi assunta in parziale compensazione del prezzo di

compravendita pattuito. Il primo nei confronti di __________, il secondo verso

il __________.

5.3

Più volte

invitata a presentare i documenti bancari che certificassero l’assunzione del

debito bancario verso __________, così come eventuali suoi rimborsi, la ricorrente

non vi ha mai dato seguito, limitandosi a produrre un solo contratto di “assunzione

di debito” sottoscritto il 12 giugno 2002 con la __________.

L’assunzione

di debiti privati come modalità di pagamento del prezzo di una compravendita

presuppone tuttavia la conclusione di due contratti ben distinti: da una parte,

l’assunzione interna di debito tra il venditore e l’acquirente (contratto di

liberazione) e, dall’altra, l’assunzione esterna di debito tra l’assuntore e il

creditore (contratto di successione). Giusta l’art. 175 cpv. 1 CO, chi promette

a un debitore di assumersi il suo debito, si obbliga a liberarlo, sia tacitando

il creditore, sia rendendosi debitore in sua vece con il consenso del

creditore. Siccome la sola promessa del nuovo debitore di liberare il vecchio

non produce di per sé il trasferimento della qualità del debitore, per obbligare

il nuovo debitore nei confronti del creditore occorre però ancora un’assunzione

esterna di debito. Trattandosi di un contratto tra il nuovo debitore e il

creditore, questo si perfeziona quando vi è uno scambio di volontà reciproche e

concordanti (art. 1 CO; Honsell/Vogt/Wiegand,

Obligationenrecht I, 1992, n. 5 e 8 ad art. 176 CO).

Nel caso

in esame, la società ricorrente, come detto, si è limitata a dimostrare

l’esistenza di un accordo con la __________ (assunzione di debito interna, art.

175.

CO), rinunciando invece a comprovare il consenso di __________ per la

liberazione della debitrice originaria (assunzione di debito esterna, art. 176

CO). Così facendo, la ricorrente ha pertanto disatteso la necessaria collaborazione

nel chiarimento del presunto debito nei confronti dell’istituto

di credito, contravvenendo in tal modo ai propri obblighi procedurali (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Come pure osservato dall’UTPG,

in simili circostanze se ne deve concludere che la posizione “__________” corrisponde

in realtà a un debito verso la stessa __________, nel frattempo sciolta

d’ufficio e radiata dal registro di commercio. Si aggiunga infine che nel caso

in cui la ricorrente dovesse operare dei rimborsi, i beneficiari non potrebbero

essere altri che gli amministratori __________ e __________, che si erano fatti

a suo tempo garanti del debito contratto nei confronti di __________. Da un accertamento

presso l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona risulta infatti che a copertura

degli attestati di carenza beni, la __________ aveva emesso un vaglia cambiario

di fr. 412'226.– all’ordine di __________ con scadenza il 15 aprile 2004,

avallato da __________, __________ e __________.

5.4

Medesima

conclusione vale per il preteso prestito al portatore di fr. 243'385.–, che nei

passati esercizi l’UTPG non ha mai riconosciuto, aggiungendolo al capitale dichiarato

dalla __________. Già nel suo precedente rapporto del 26 gennaio 1996,

l’Ispettorato fiscale riteneva infatti che l’identità del suo portatore, che si

nascondeva dietro la __________ di __________ (__________), potesse

verosimilmente essere ricondotta al suo presidente __________ “il quale, vista

la precaria situazione finanziaria della SA e le continue richieste da parte

degli istituti di credito” aveva fatto affluire nelle casse societarie fondi

privati (cfr. rapporto del 26 gennaio 1996, p. 2).

Invitata

a fare chiarezza, la ricorrente ha prodotto un primo contratto di “cessione di

credito”, peraltro non datato, tramite il quale la __________ ha ceduto alla __________

il credito detenuto nei confronti della __________, contro il pagamento di un

importo di fr. 240'000.– “a prima richiesta”. Un secondo contratto, con oggetto

la cessione dello stesso credito, è stato invece sottoscritto il 7 maggio 2002

dalla __________, quale cedente, e dalla RI 1, quale cessionaria. Anche in

questo caso, il prezzo è stato pattuito dalle parti in fr. 240'000.–,

da pagare “nei tempi e nelle modalità già concordate in separata sede”. La

società ricorrente non ha tuttavia mai prodotto prove atte ad accertare

l’identità del beneficiario economico della __________, né tanto meno di quella

del beneficiario economico del __________.

Il

rifiuto dell’interessata di fornire simili informazioni costituisce una chiara violazione

dei suoi doveri di collaborazione, dal momento che il contribuente ha l’obbligo

di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta

(art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). È infatti innegabile l’esistenza di un

certo legame tra la ricorrente e il __________, ove si pensi appena che le due

società hanno la propria sede presso il medesimo recapito e che il fiduciario __________

è nel contempo azionista della ricorrente e della __________. Del resto, non si

potrebbe giustificare altrimenti l’acquisto di un credito nei confronti di una

società in procinto di fallire, quale era la __________ all’epoca della

sottoscrizione del secondo contratto di cessione di credito.

Di

conseguenza, l’UTPG poteva senz’altro ritenere che dietro al prestito al

portatore si celasse la famiglia __________, ed in particolare __________. Solo

così può giustificarsi il suo trasferimento nella neo costituita RI 1, a discapito dei numerosi debiti ancora scoperti nei confronti degli enti pubblici.

5.5

In

mancanza di altri elementi utili, il valore della cessione dell’inventario e

del goodwill non poteva che essere definito su queste basi. Nel rispetto delle

norme concernenti l’onere probatorio, la decisione di assegnare ai beni ceduti

un valore di 500'000 franchi non presta il fianco a critiche e appare finanche

generosa nei confronti della ricorrente. La sola ripresa dei presunti debiti

verso __________ e __________ supera infatti la stima operata dall’autorità di

tassazione.

Così

stando le cose, la ripresa fiscale degli ammortamenti di fr. 350'000.– e fr. 150'000.– effettuati sugli impianti appena acquistati

negli anni 2002 e 2003, tramite la formazione di riserve tassate, appare come

un’inevitabile conseguenza. La decisione impugnata resiste pertanto alle

critiche ricorsuali e va pienamente confermata.

6.

6.1.

La

ricorrente contesta infine la ripresa fiscale dei canoni di locazione pagati da

luglio 2001 a maggio 2002 alla __________, di complessivi fr. 71'500.–,

trattandosi a suo dire di spese necessarie per svolgere l’attività di

panetteria e tea-room. Di parere contrario è invece l’UTPG, che nelle proprie

osservazioni dell’11 maggio 2009 evidenzia in particolar modo come la

presentazione di semplici ricevute di pagamento mensili non permetta ancora di

concludere che i citati canoni di locazione siano effettivamente confluiti

nella __________ e siano quindi serviti a tacitare le altre posizioni

debitorie.

6.2

Come visto, secondo un

principio generalmente riconosciuto in materia tributaria, incombe a chi fa

valere l’esistenza di un fatto che esclude o diminuisce il suo debito fiscale di

portarne la prova e di subire le conseguenze dell’insuccesso di tale prova (DTF

121.

II 257 consid. 4c/aa p. 266 e sentenze citate). D’altronde, conformemente

agli articoli 662a e 959 CO, i conti annuali devono conformarsi al principio

della giustificazione (documentazione), corollario del principio di sincerità:

l’esattezza della registrazione e del trattamento deve permettere in ogni

momento un controllo ulteriore della contabilità. In queste condizioni, è a carico

della società l’onere di provare che le sue spese sono giustificate dall’uso

commerciale e di sopportare le conseguenze del fallimento di tale prova (ASA 68

p. 746 consid. 2b p. 749/750 e sentenze citate; anche NStP 1998 p. 125 consid.

2a).

6.3

Nella

fattispecie, non v’è dubbio che nel periodo qui in discussione la ricorrente fosse

già operativa presso il __________ di __________, allora di proprietà della __________

e del suo presidente __________.

È però

altrettanto pacifico che gli stretti legami esistenti tra le due società (cfr.

punto 4.), imponessero di verificare con particolare prudenza la natura delle

prestazioni che la società ricorrente sostiene avere effettuato a favore della

disciolta __________. A tale proposito, non bastano certamente delle ricevute

di pagamenti in contanti, peraltro prodotte per la prima volta in occasione di

un’udienza tenutasi il 12 settembre 2008. Come pure sottolineato dall’UTPG, non

può infine passare inosservato che esiste una palese incongruenza tra la

contabilità ed i giustificativi: i pagamenti degli affitti relativi agli anni

2001, 2002 e 2003 sono infatti stati registrati in contabilità solo nel 2004,

mentre le presenti ricevute attestano che gli stessi sono avvenuti mese per

mese. Sia come sia, la scarsa documentazione prodotta dalla ricorrente non è

sufficiente a comprovare il carattere di costi giustificati dall’uso commerciale

dei versamenti in discussione. Anche questa ripresa fiscale deve pertanto essere

confermata.

7.

Il

ricorso è conseguentemente respinto.

Tassa di

giustizia e spese processuali sono poste a carico della società ricorrente,

soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

processuali consistenti:

a. nella

tassa di giustizia di fr. 8'000.–

b. nelle

spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–

per un

totale di fr. 8'080.–

sono a

carico della ricorrente.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss.

LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio

di __________.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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