80.2009.55
Deduzioni: spese professionali, alloggio al luogo di lavoro, contribuente proprietario dell'appartamento, valore locativo più spese di gestione
1 luglio 2009Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
80.2009.55
Data decisione, Autorità:
01.07.2009, CDT
Titolo:
Deduzioni: spese professionali, alloggio al luogo di lavoro, contribuente proprietario dell'appartamento, valore locativo più spese di gestione
ATTIVITÀ LUCRATIVA DIPENDENTE
art. 26 cpv. 1 let. b LIFD
art. 25 cpv. 1 let. b LT
Incarto n.
80.2009.55
Lugano
1 luglio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del
Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio Saredo-Parodi
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 10 aprile 2009 contro la decisione del 24 dicembre 2008 in materia di IC/IFD 2007.
Fatti
A. RI 1 svolge
l’attività di magistrato nel Canton __________ ma ha trasferito il domicilio a __________
il 1° aprile 2004. Durante la settimana lavorativa, risiede a __________ (AG).
Nella dichiarazione
fiscale 2007, la contribuente faceva valere le seguenti spese professionali:
- trasporto (in macchina
da __________ a __________) fr. 12'792.–
- alloggio fr. 5'760.–
- vitto fr. 4'500.–
- altre spese professionali
(forfait) fr. 2'400.–
totale fr. 25'452.–
Per quanto concerne la sua
casa di __________, la contribuente le attribuiva un valore locativo di fr.
4'403.–, da cui deduceva spese di manutenzione per fr. 7'152.–.
B. Con decisione del 19
novembre 2008, l’Ufficio di tassazione di __________ notificava alla
contribuente la tassazione IC/IFD 2007, nella quale commisurava il reddito
imponibile in fr. 107'600.– per l’IC ed in fr. 109'500.– per l’IFD. Per quanto
attiene alle spese professionali, le ammetteva nella misura seguente:
- trasporto (abbonamento
mezzo pubblico) fr. 6’000.–
- alloggio fr. 0.–
- vitto fr. 1'500.–
- altre spese professionali
(forfait) fr. 2'400.–
totale fr. 9’900.–
Le spese professionali per
l’imposta federale diretta ammontavano a fr. 11'300.–, in considerazione del
fatto che l’importo ammesso a titolo forfetario per le altre spese professionali
era di fr. 3'800.–.
Il valore locativo della
casa era ammesso nella misura dichiarata (fr. 4'403.–), mentre le spese di
manutenzione erano dedotte solo per fr. 5'441.–.
Nella motivazione della
decisione, l’autorità fiscale spiegava che la deduzione dell’alloggio non era
ammessa “difettando i requisiti di legge”, mentre quella del vitto era
“concessa solamente per il pasto di mezzogiorno”. Le spese di manutenzione
dell’immobile, infine, erano state “rettificate in fr. 5'441.–, tenuto conto
che le spese di gestione non possono essere dedotte in caso di valore
locativo”.
C. La contribuente
impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 3 dicembre 2008. In primo
luogo, postulava la deduzione delle spese per l’uso dell’automobile privata,
dovendosene servire per ragioni professionali. In secondo luogo, sosteneva che
le spese di alloggio erano ben superiori a quelle dichiarate. Quanto al vitto,
argomentava di dover consumare due pasti fuori casa, sempre per ragioni professionali.
Infine, contestava la riduzione della deduzione delle spese di manutenzione immobiliare.
L’Ufficio di tassazione
respingeva il reclamo, con decisione del 24 dicembre 2008. Nella motivazione,
sosteneva che sono deducibili le spese di trasporto con il mezzo pubblico,
soprattutto nel caso del rientro settimanale; per l’alloggio, osservava che le
spese di manutenzione della sua casa eccedevano il valore locativo, sicché non
vi era alcuna spesa deducibile; per il vitto, sottolineava che la reclamante
beneficiava di una riduzione del prezzo del pranzo e che poteva cenare a casa
propria. Infine, l’autorità fiscale confermava le spese di manutenzione
dell’immobile, rilevando che non sono deducibili quelle per l’acqua, per la
raccolta dei rifiuti e per il riscaldamento, quando è imposto il valore
locativo.
D. Con ricorso del 10
aprile 2009, RI 1 impugna la decisione su reclamo del 24 dicembre 2008, che
sostiene essergli stata notificata solo il 30 marzo 2009. La ricorrente postula
nuovamente la deduzione delle spese non ammesse dall’autorità fiscale. Per il
trasporto, ribadisce di doversi servire della sua automobile per ragioni di
lavoro (picchetto), ma anche a causa della distanza fra luogo di lavoro e
residenza settimanale. Quanto all’alloggio, rileva che i costi dichiarati sono
effettivi e sono inferiori a quelli di un “affitto medio” a __________ ed ancor
più a __________. Chiede infine che la deduzione per le spese di vitto sia
elevata a fr. 1'600.–.
Diritto
1. 1.1.
La Camera di diritto
tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici
di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione
che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente
se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato,
spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata.
1.2.
Per l’art. 227 cpv. 1
prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione
su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica,
davanti alla Camera di diritto tributario.
Un’analoga disposizione è
contenuta nella legge federale sull’imposta diretta, che consente al
contribuente di impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo
dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti a
una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale (art. 140 cpv. 1
prima frase LIFD).
1.3.
Come esposto in narrativa,
la decisione su reclamo è stata intimata dall’Ufficio di tassazione il 24
dicembre 2008, mentre il ricorso è stato interposto dalla contribuente solo il
10 aprile 2009.
Secondo la ricorrente, la
decisione le sarebbe stata notificata solo il 30 marzo 2009, quando, dando
seguito ad uno suo scritto dell’11 marzo 2009, con cui affermava di avere ricevuto
i conteggi definitivi dell’imposta ma non la decisione su reclamo, l’Ufficio ha
proceduto ad un nuovo invio.
In considerazione del
fatto che l’intimazione della decisione su reclamo è avvenuta per posta
semplice, e che pertanto l’autorità fiscale non è in grado di provare che essa
sia avvenuta alla fine di dicembre del 2008, il ricorso deve essere considerato
tempestivo.
Determinante è infatti la
circostanza che, ricevuti i conteggi dell’imposta definitiva, la contribuente
si sia rivolta all’Ufficio di tassazione, chiedendo notizie della decisione su
reclamo.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo gli
articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese
professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro
(lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori
domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di
trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT
delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni
complessive.
Le stesse sono stabilite
dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello
valido per il periodo fiscale 2007 è del 12 dicembre 2006), segnatamente dagli
articoli 4 e seguenti del DE per il 2007, che concernono le spese di trasporto,
le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio.
Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta,
dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti
un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9)
e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come precisano ulteriormente
l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993 e l’art. 3 DE 2007, le spese professionali
deducibili sono quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in
causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili
a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non
sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.
3.
3.1.
Come esposto in narrativa,
RI 1 __________Era tuttavia domiciliata ad __________.
In questa sede sono
controverse le deduzioni delle spese professionali, a cominciare da quelle per
il trasporto settimanale dal luogo di residenza settimanale a __________ (AG) al
luogo di lavoro.
3.2
Sono considerate spese di
trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio
a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per
l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) per
l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino
a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.– l’anno;
c) per
l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico
disponibile (art. 4 DE 2007).
Eccezionalmente, se nessun
mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.
infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,
ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata
oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per
le automobili (art. 4 cpv. 2 DE 2007).
Anche per l’IFD è
deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di
domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle
spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,
del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato
(art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile
un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il
contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese
effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata
(per i periodi 2006 e 2007: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino,
fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,65 al km per l’automobile). La deduzione
chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla
deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a
frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
3.3
La questione di sapere se
accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi
pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo
non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione
più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può
pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è
diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia
obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a
ediz., Vol. I, p. 682/83).
3.4
Il riconoscimento della
deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve
dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione
al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale
è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio”
supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza
del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l’uso del
mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed
è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano
nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti
a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle
intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.
In altre parole, il
riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo
di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”),
rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.;
CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19
maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).
3.5
Nel caso in esame, non vi
sono elementi che impediscano di applicare la citata giurisprudenza anche al
presente caso. Curiosamente, però la ricorrente non chiede la deduzione delle
spese per spostarsi da (luogo di domicilio) a __________ (luogo di lavoro),
bensì solo quelle per la trasferta quotidiana da __________ (____________________
a __________.
Per quanto la trasferta
non sia agevole, è senz’altro possibile spostarsi con il mezzo pubblico dal
domicilio al luogo di lavoro, ragione per cui la decisione dell’autorità fiscale
merita conferma ed appare anzi generosa, avendo ammesso ben 6'000 franchi per
l’abbonamento generale.
3.6
Quanto alla pretesa di
ottenere la deduzione delle spese di trasferta da __________ a __________
durante il suo soggiorno settimanale fuori dal Canton Ticino, risulta del tutto
ingiustificata. La ricorrente fa già valere una deduzione per le spese di una
camera al luogo di lavoro proprio in considerazione del fatto che quest’ultimo
è discosto dal luogo di domicilio. Non può allora pretendere di ottenere
un’ulteriore deduzione per il fatto che alloggia in una camera situata a ben 41
chilometri di distanza. Anche la giurisprudenza ha già avuto modo di
sottolineare che proprio nel caso dei pendolari settimanali si può pretendere
che scelgano un luogo di residenza settimanale il più possibile vicino al luogo
di lavoro, con la conseguenza che eventuali spese di trasporto ulteriori
possono essere dedotte solo se si riferiscono a spostamenti all’interno dello
stesso agglomerato (Locher,
Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 10 ad art. 26 LIFD, p. 648
e giurisprudenza citata).
4.
4.1.
In secondo luogo, è
litigiosa la deduzione delle spese per l’alloggio. La ricorrente pretende
infatti che sia dedotto il valore locativo dell’appartamento di cui è comproprietaria
a __________, mentre l’autorità fiscale ha negato ogni deduzione, in considerazione
del fatto che le spese di manutenzione ammesse eccedevano il reddito
immobiliare stesso.
4.2
Sono considerate spese
supplementari di alloggio quelle causate dal pernottamento al luogo di lavoro
quando il contribuente vi soggiorna durante i giorni lavorativi ma rientra
regolarmente al proprio domicilio fiscale il fine settimana (cfr. art. 6 cpv. 1
del DE 2007).
È ammessa la deduzione
dell'affitto usuale di una camera (e non di un appartamento) e, a titolo di
spese di trasporto, le spese per il rientro regolare al domicilio fiscale oltre
a quelle stabilite dall'articolo 4 per il trasporto dalla propria abitazione al
luogo di lavoro (cfr. art. 6 cpv. 2 DE 2007).
Analoga normativa è
prevista dal diritto federale, segnatamente dall'Ordinanza sulla deduzione
delle spese professionali delle persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente
ai fini dell'imposta federale diretta, del 10 febbraio 1993. L'art. 9 cpv. 3 prevede
che per le spese supplementari causate dall'alloggio possono essere dedotte le
spese per una camera, conformemente alle pigioni usuali nel luogo di soggiorno.
4.3
Come visto, il principio è
che sono deducibili solo le spese per una camera. Un'eccezione è ammessa nel
caso in cui, nel luogo ove un contribuente esercita la propria attività
lucrativa, la locazione di una sola camera non è possibile oppure il suo costo
sarebbe eccessivo (Knüsel, in:
Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht,
Basilea/Francoforte 2001, vol. I, tomo 2a, n. 20 all'art. 26 LIFD, p. 301).
Altrimenti, discende già dalla nozione stessa di spesa professionale la conclusione
che non vi possono rientrare i costi di abitazione in quanto tali ma solo le
spese per l'alloggio che sono direttamente dipendenti dall'esercizio dell'attività
lucrativa. A tal fine è di solito sufficiente una camera. Se non vi fosse tale
limitazione, vi sarebbe la possibilità che un contribuente deduca a titolo di
spesa professionale i costi di un'abitazione più cara al luogo di lavoro e
mantenga invece una semplice camera al luogo di domicilio fiscale, con la
conseguenza che il contribuente potrebbe dedurre veri e propri costi di
mantenimento, fra i quali rientrano anche quelli di abitazione. Dal divieto di
dedurre costi di mantenimento dal reddito imponibile (art. 33 lett. a
LT, art. 34 lett. a LIFD) discende cioè la legittimità della limitazione
nella misura delle spese di alloggio deducibili a quelle di una camera
(sentenza del 20 luglio 1987 del Tribunale amministrativo di Obvaldo, in StE
1987.
B 22.3 n. 22, consid. 3).
4.4
In una recente sentenza, il Tribunale federale si è occupato del caso di un
contribuente che alloggiava durante la settimana lavorativa in un appartamento
di 3½ locali nella città in cui lavorava e per il quale pagava ai proprietari,
suoi nonni, una pigione di fr. 850.– al mese. Il Tribunale cantonale
amministrativo aveva ridotto la deduzione ad un importo di fr. 348.40 al mese,
argomentando che il canone di locazione convenuto era di favore e che quindi si
doveva partire dalla pigione usuale per il luogo, che nel caso di un
appartamento di tre locali ammontava a fr. 1'045.–. Il Tribunale federale ha
respinto il ricorso del contribuente, mettendo tuttavia in discussione la
motivazione della Corte cantonale. Partendo dalla preoccupazione di
quest’ultima di non basarsi su una pigione di favore, ha messo l’accento sulla
seguente precisazione: si deve sì evitare che dei costi di mantenimento personale
vengano dedotti dal reddito imponibile qualificandoli “costi per il
conseguimento del reddito, ma non deve essere possibile riconoscere fiscalmente
costi teorici (“Soll-Kosten”) al posto di costi effettivi (“Ist-Kosten”).
Infatti, possono essere considerate costi per il conseguimento del reddito – a
parte il caso degli importi forfetari – solo spese effettivamente sopportate,
mentre non possono essere dedotti costi assunti dal datore di lavoro o da un
terzo (art. 1 cpv. 2 dell’Ordinanza del Dipartimento federale delle finanze del
10.
febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti
un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta; RS
641.118
). Nel caso in esame, il Tribunale federale ha ritenuto che la deduzione
concessa al ricorrente per una camera con possibilità di cucinare fosse
palesemente adeguata, per il fatto che l’importo riconosciuto di fr. 348.40
ammontava a più di un terzo della pigione pagata per l’appartamento di 3 locali
e mezzo (cfr. sentenza del Tribunale federale del 22 aprile 2009 n.2C_14/2009
consid. 2.2).
4.5
Nel caso della ricorrente,
l’autorità di tassazione ha considerato che il costo effettivo dell’alloggio a __________
ammontasse a zero franchi, per il fatto che i costi di gestione e di manutenzione
sostenuti eccedevano il valore locativo. In realtà, seguendo il ragionamento
del Tribunale federale, nella recente sentenza appena evocata, è discutibile
che il costo effettivo, sostenuto da chi alloggia nella casa di cui è proprietario,
sia costituito dalla differenza fra il valore locativo ed i costi di manutenzione
deducibili.
Per
analogia, si può ricordare che per l'uso di una camera privata per scopi professionali, pure ammessa come spesa professionale del lavoratore dipendente, secondo la
circolare n. 26 del 22 settembre 1995 dell’Amministrazione federale delle contribuzioni,
si considerano le spese per l'affitto, il riscaldamento,
l'illuminazione e la pulizia (cfr.
circolare cit., par. 4). Nel caso in cui il contribuente sia proprietario della casa in cui abita, al posto della pigione si considera il valore locativo (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,
Therwil/Basilea, 2001, n. 39 ad art. 26 LIFD, p. 658).
Dal punto di vista
economico, dunque, il costo effettivo sopportato dal proprietario che alloggia
nel proprio appartamento è rappresentato dalla somma del valore locativo di una
camera con uso cucina e delle relative spese di gestione.
4.6
Ora, la contribuente
risulta essere comproprietaria per un mezzo di una casa a __________, il cui
valore di stima ufficiale ammonta a fr. 210'900.– ed il cui valore locativo è
stato stabilito dall’autorità fiscale __________ in fr. 8'806.–. Del numero di
locali che compongono l’appartamento non si trova alcuna indicazione nella documentazione
a disposizione.
In queste circostanze, si
giustifica l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio degli atti
all’Ufficio circondariale di tassazione per una nuova decisione, dopo avere
ottenuto dalla contribuente indicazioni precise in merito al numero di locali
di cui si compone la casa. All’importo così stabilito, andaranno ancora aggiunte
le spese di gestione (riscaldamento, illuminazione e pulizia), che potranno
anche essere valutate.
4.7
Poiché l’Ufficio di tassazione
ha sollevato la questione delle spese di manutenzione, è il caso di
interrogarsi sulla loro deducibilità. Oltre ai premi assicurativi (fr. 441.–),
l’autorità fiscale ha ammesso in deduzione l’importo di fr. 5'000.– per diversi
interventi di manutenzione documentati solo da una fattura di __________.
Ora, in primo luogo, la
fattura in questione è estremamente generica e non permette di verificare il
carattere dei costi, se cioè si tratti effettivamente di costi di manutenzione
in senso stretto e non anche di spese di miglioria o di mantenimento personale,
come tali non deducibili. È il caso per esempio dei “Reinigungsarbeiten”.
Per quanto concerne poi il rinnovo della cucina, dovrebbero esserci delle
fatture per l’acquisto del relativo materiale (arredamento e elettrodomestici).
A prescindere dalla natura
dei singoli interventi, si dovrebbe poi verificare per quale ragione l’intera
spesa sia stata sopportata dalla ricorrente, che come detto è comproprietaria
per un mezzo dell’appartamento in discussione.
Questo aspetto merita un
approfondimento anche per un’altra ragione. Nel precedente periodo fiscale, la
ricorrente aveva fatto valere una deduzione per “oneri permanenti” di ben
12'000 franchi, sostenendo di versare un contributo di mantenimento allo stesso
__________, in quanto si trattava di un amico in difficoltà economica.
5.
5.1.
Infine, la ricorrente
chiede che per il vitto la deduzione sia elevata di cento franchi, da fr.
1'500.– a fr. 1'600.–.
5.2
Secondo l’art. 5 cpv. 1
del Decreto esecutivo del 12 dicembre 2006
concernente l’imposizione delle persone fisiche valevole per il periodo
fiscale 2007, sono considerate spese supplementari per doppia economia
domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto
principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di
lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le
condizioni imposte dall’attività professionale, la pausa per i pasti è tale da
non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.
Se i pasti sono in parte o
totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ultimo
versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso
2.
sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il giorno o fr. 1’600.--
l’anno, rispettivamente fr. 22.50 il giorno o fr. 4’800.-- l’anno).
Se la riduzione di prezzo
è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare,
non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 Decreto esecutivo
cit.).
5.3
Anche per l’IFD sono
deducibili le spese supplementari per pasti quando il contribuente non può
prendere il pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e
quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il
pasto è troppo breve, oppure in caso di lavoro a turni o notturno a orario
continuo (art. 6 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali
delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio
1993).
Se per ridurre il prezzo
il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti
(distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante
del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà
della deduzione (art. 6 cpv. 2 Ordinanza cit.).
Nessuna deduzione è
ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle
prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote
fissate dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un
prezzo inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 Ordinanza cit.).
5.4
Correttamente, la
ricorrente ha rinunciato a far valere le spese per il secondo pasto fuori casa.
Infatti, la prassi è di escludere la detrazione per due pasti, quando un contribuente
dispone sul luogo di lavoro di una camera con cucina (Locher, Kommentar zum DGB - Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, Therwil/Basilea 2001, art. 26 LIFD, n. 22, p. 652 e
giurisprudenza citata; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale del 22
aprile 2009 n.2C_14/2009 consid. 2.1).
Per quanto riguarda il
pasto di mezzogiorno, nella decisione su reclamo l’autorità fiscale ha rilevato
che la contribuente beneficia di una riduzione del prezzo, come risulta dal
certificato di salario. In tal caso, si giustifica la riduzione della deduzione
alla metà della deduzione piena, che nel periodo fiscale in questione ammonta a
fr. 3'200.–.
Su questo punto, il
ricorso deve pertanto essere accolto.
6.
Il ricorso è quindi
parzialmente respinto (per le spese di trasporto) e parzialmente accolto (per
le spese di vitto); per quanto concerne le spese di alloggio e le spese di
manutenzione immobiliare, la decisione è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione. In questa situazione, la tassa di giustizia e le
spese processuali sono poste a carico della ricorrente in misura proporzionale
alla sua soccombenza.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. 1.1. Per
quanto concerne le spese di trasporto, il ricorso è respinto.
1.2. Per
quanto concerne le spese di vitto, il ricorso è accolto.
§ Di
conseguenza, la decisione su reclamo del 24 dicembre 2008 è riformata nel senso
che la deduzione delle spese supplementari per vitto è elevata a fr. 1'600.–.
1.3. Per
quanto concerne le spese di alloggio e le spese di manutenzione immobiliare, la
decisione su reclamo del 24 dicembre 2008 è annullata e gli atti sono
rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo gli
accertamenti indicati.
2. Le spese processuali
consistenti:
a. nella tassa di
giustizia di fr. 800.–
b. nelle spese di
cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 880.–
sono a carico della
ricorrente nella misura di un mezzo
(fr. 440.–).
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss LTF).
4. Intimazione a:
-
;
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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