80.2009.60
Deduzioni: sostanza immobiliare, considerazione del giardino nel calcolo del valore locativo, delimitazione delle spese di manutenzione in senso stretto
8 giugno 2009Italiano14 min
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Numero d'incarto:
80.2009.60
Data decisione, Autorità:
08.06.2009, CDT
Titolo:
Deduzioni: sostanza immobiliare, considerazione del giardino nel calcolo del valore locativo, delimitazione delle spese di manutenzione in senso stretto
DEDUZIONE SULLA SOSTANZA
art. 32 cpv. 2 LIFD
art. 31 cpv. 2 LT
Incarto n.
80.2009.60
Lugano
8 giugno 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Antonio
Saredo-Parodi
parti
RI
1
RI
2
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 aprile 2009 contro la decisione del 25 marzo 2009 in materia di IC e
IFD 2007.
Fatti
A. I coniugi RI 1,
domiciliati a __________ dal 1° ottobre 2007, sono comproprietari fra l’altro di
una casa d’abitazione nel comune di domicilio e di uno stabile locativo a __________
(ZH).
Nella dichiarazione
fiscale 2007, i contribuenti indicavano un valore di stima ufficiale della casa
d’abitazione di fr. 290'826.– ed un valore locativo di fr. 14'950.–. Per quanto
concerne le spese di gestione, amministrazione e manutenzione, facevano valere
il premio per l’assicurazione contro gli incendi (fr. 1'574.–) e il costo per
l’esecuzione di muri di sostegno (fr. 13'018.50).
Attribuivano poi alla casa
di __________ un valore di stima di fr. 2'506'000.– ed un reddito di fr.
176'688.–, da cui chiedevano la deduzione di un importo di fr. 94'334.–, per
spese di manutenzione.
B. Notificando ai
contribuenti la tassazione IC/IFD 2007, con decisione dell’11 febbraio 2009, l’RS
1 di __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 137'900.– (reddito
determinante per l’aliquota fr. 294'500.–) per l’IC ed in fr. 303'600.– per
l’IFD.
In relazione alla casa
d’abitazione, commisurava il valore locativo in fr. 14'950.–, mentre ammetteva
le spese di manutenzione limitatamente al premio d’assicurazione (fr. 1'574.–).
Quanto alla casa di __________, l’autorità fiscale aveva ammesso in deduzione
un importo di soli fr. 4'734.–, stralciando le spese per un muro di sostegno
(fr. 89'600.–).
C. I contribuenti
impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 5 marzo 2009. Per quanto
concerne il muro di sostegno della casa di __________, argomentavano che
l’intervento doveva essere qualificato come spesa di manutenzione, essendo il
muro esistente gravemente compromesso; inoltre, la prima parte dell’in-tervento,
sostenuta nel periodo fiscale precedente, era stata ammessa in deduzione
dall’autorità fiscale zurighese. Anche il muro di sostegno della casa del
Canton __________ si trovava in condizioni precarie.
L’autorità di tassazione
respingeva il reclamo, con decisione del 25 marzo 2009, nel quale osservava che
“la legge tributaria cantonale permette di dedurre le spese immobiliari di
manutenzione riguardanti l’edificio abitativo, ma non permette la deduzione delle
spese riguardanti il giardino, i lavori di cinta del giardino ed i muri di sostegno”.
D. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 contestano nuovamente
la mancata deduzione delle spese per la realizzazione dei muri di sostegno,
riproponendo le argomentazioni già sottoposte con il reclamo all’autorità fiscale.
Diritto
1. 1.1.
Secondo l'art. 32 cpv. 2
LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT, di identico tenore, il
contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione,
i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi.
Sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile,
ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività
(cfr. Agner/Jung/Steinmann,
Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art.
32 LIFD, p. 219 s.; Känzig,
Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario
ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n.
52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.).
1.2.
Per facilitare il lavoro
sia dell'amministrazione fiscale che dei contribuenti, invece della somma
effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il
contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva, stabilita dal Consiglio
federale per l'IFD e dal Consiglio di Stato per l'IC (art. 32 cpv. 4 LIFD e 31
cpv. 4 LT; art. 2 cpv. 1 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre
1994; art. 2 Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del
patrimonio privato in materia di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
La deduzione complessiva
ammonta:
Ø al 15% per l'IC ed al 10% per l'IFD
del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo, se, all'inizio del periodo
fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima;
Ø al 25% per l'IC ed al 20% per l'IFD
del reddito lordo delle pigioni o del valore locativo se, all'inizio del periodo
fiscale, l'immobile ha più di 10 anni
(cfr. art. 2 cpv. 1
Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994; art. 2 Ordinanza
concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia
di imposta federale diretta del 24 agosto 1992).
1.3.
La suddetta agevolazione
entra di regola in considerazione solo per gli immobili appartenenti alla
sostanza privata, ma non per immobili utilizzati da terzi principalmente a fini
commerciali (v. art. 2 cpv. 3 Regolamento cit.; art. 4 Ordinanza cit.).
In materia di IFD il
contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione
complessiva per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili (art. 3
Ordinanza cit. del 24 agosto 1992), mentre che per l'IC il contribuente che
sceglie, o aveva già scelto prima del periodo fiscale 1995/96, il sistema della
deduzione delle spese effettive, deve attenersi a questo sistema per un periodo
di almeno dieci anni (art. 2 cpv. 2 Regolamento cit.): la deduzione complessiva
calcolata dal Consiglio di Stato costituisce, in quanto tale, una deduzione
media che raggiunge il proprio equilibrio durante un lasso di tempo prolungato;
è per questa ragione che si vuole impedire al proprietario di passare da un
sistema di deduzione all'altro, a seconda della convenienza (cfr. Känzig, op. cit., n. 173, p. 662 s.).
Considerandi
2.
2.1.
Nella fattispecie, con la
decisione impugnata l'autorità di tassazione ha ammesso in deduzione, a titolo
di spese di manutenzione per la casa d’abitazione di __________, un importo di
fr. 1'574.–, corrispondente al premio per l’assicurazione dello stabile. Per la
casa di __________, ha ammesso varie spese di manutenzione per fr. 3'580.–,
oltre a spese di gestione ed amministrazione, per un totale di fr. 4'734.–.
In entrambi i casi, non ha
concesso la deduzione delle spese per i muri di sostegno, perché relative alla
parte esterna della proprietà immobiliare.
2.2
Secondo una consolidata giurisprudenza,
le spese per il giardino non sono in linea di principio deducibili: il valore
locativo, che costituisce il fondamento del reddito imponibile del ricorrente,
viene calcolato sulla base del solo valore di stima della casa, senza
considerare cioè quello del terreno circostante; se si concedessero in deduzione
le spese relative al giardino, si otterrebbe dunque un risultato aberrante
(cfr. p. es. CDT n. 80.2000.00055 del 6 giugno 2000 in re T.G.; CDT n. 160 del
28.
luglio 1993 in re K. G.; CDT n. 132 del 21 giugno 1993 in re Le.; CDT n.
41-42 del 6 marzo 1987 in re Mo., RTT 1972, p. 59 s.);
Le spese di manutenzione
per il giardino o per piscine, campi da gioco o da tennis ecc. non sono dunque
deducibili quando il valore del giardino o della piscina non si riflette sul
valore locativo (Richner/Frei/Kaufmann,
Kommentar zum DBG, Zurigo, 2003, n. 34 ad art. 32 LIFD, pp. 435-436; nello
stesso senso Locher, Kommentar
zum DBG, 1a parte, Basilea/Therwil, 2001, n. 28 ad art. 32 LIFD, p.
789).
Anche la giurisprudenza di
altri Cantoni va nella stessa direzione: secondo il Tribunale amministrativo di
Basilea-Campagna, per esempio, i costi di manutenzione dell'immobile devono sempre
essere correlati con un reddito imponibile, anche se la lettera della legge non
lo esprime, con la conseguenza che i costi di manutenzione del giardino sono
deducibili solo se esso è stato considerato nel calcolo del valore locativo
(StE 1999 B 25.6 n. 33).
Lo stesso Tribunale
federale ha avuto modo di negare che sia arbitrario dedurre quali costi di
manutenzione le spese di manutenzione del giardino solo se il giardino stesso è
stato effettivamente considerato nel calcolo del valore locativo (Tribunale federale,
6.
dicembre 1999, in StE 2001 B 25.6 n. 44).
2.3
Di conseguenza, il rifiuto
di dedurre le spese di manutenzione del giardino è pienamente giustificato,
quando il valore locativo è calcolato escludendo il giardino.
Ora, in primo luogo, è
solo in relazione alla casa d’abitazione di __________ che i ricorrenti dichiarano
un valore locativo. Nel caso dell’immobile di __________, si tratta di uno
stabile di reddito, interamente ceduto in locazione. È dunque evidente che la
motivazione della decisione impugnata non è pertinente, nella misura in cui si
riferisce a quest’ultimo edificio.
3.
3.1.
Per quanto attiene alla
casa d’abitazione, non è ben chiaro come il valore locativo sia stato
calcolato. Sembra comunque escluso che sia stato calcolato applicando un
coefficiente al valore di stima ufficiale dell’abitazione stessa, come era
prassi fino al periodo fiscale 2004.
Da un documento reperibile
nel fascicolo trasmesso alla Camera dall’Ufficio di tassazione risulta che quest’ultimo
ha proceduto ad un calcolo del valore locativo a partire dal valore di reddito
determinante per il calcolo del valore di stima ufficiale della sostanza
immobiliare, anche se poi se ne è discostato.
In concreto, nella
determinazione del valore di stima degli immobili del contribuente, il valore
di reddito è stato commisurato in fr. 15’560.–. A partire da questo importo, il
valore locativo è stato stabilito nella misura del 90%, cioè in fr. 14’100.–
(in realtà, dovrebbe essere fr. 14'004.–).
Riprendendo quanto
dichiarato dai contribuenti, la decisione di tassazione indica tuttavia un valore
locativo di fr. 14'950.–.
In simili circostanze, è
ben difficile stabilire se il giardino sia stato considerato nel calcolo del
valore locativo o meno. La giurisprudenza su cui si è fondata l’autorità di
tassazione si riferisce infatti ai casi in cui il reddito dell’abitazione è
stabilito applicando un coefficiente al valore di stima ufficiale dell’edificio.
Cosa che manifestamente non accade nel caso in esame.
3.2
Va detto comunque che, se
anche l’autorità fiscale si fosse basata sul valore di reddito stabilito
dall’Ufficio di stima, ugualmente la decisione impugnata dovrebbe essere
annullata.
In merito alle modalità di
calcolo del valore locativo adottate dall’Ufficio di tassazione, va detto per
cominciare che questa Camera ha già avuto modo di ritenere che non siano
conformi alle esigenze stabilite dalla legge, nella misura in cui si fondano
sul presupposto che la decisione dell’Ufficio stima, già passata in giudicato,
abbia accertato anche il valore locativo dell’immobile. La procedura disciplinata
dalla legge cantonale sulla stima ufficiale degli immobili concerne infatti
unicamente la determinazione del valore di stima ufficiale in quanto tale e non
anche il valore locativo (cfr. sentenza CDT n. 80.2007.173 del 9 maggio 2008,
in RtiD II-2008 n. 3t).
Ma anche facendo astrazione
da tale aspetto, non contestato in effetti dai ricorrenti, non sono ravvisabili
sufficienti indicazioni che confermino l’affermazione dell’Ufficio di tassazione,
secondo cui “il valore locativo è determinato sul valore dell’immobile e senza
considerare i terreni circostanti”. Secondo l’art. 15 cpv. 2 della Legge del 13
novembre 1996 sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (RL 10.2.9.1), i
fondi edificati devono infatti essere valutati come un'unità economica comprendente
fabbricati e relativo terreno annesso. Non è dunque per niente evidente che il
valore di reddito non sia condizionato dal terreno.
Come ha affermato questa
Camera in una recente sentenza, in simili circostanze, è ben difficile
stabilire se il giardino sia stato considerato nel calcolo del valore locativo
o meno (cfr. sentenza CDT n. 80.2009.25 del 23 marzo 2009).
4.
4.1.
Per potersi pronunciare in
merito alla deducibilità delle spese relative al giardino occorre dunque
risolvere prima la questione delle modalità di calcolo del valore locativo.
Il che non significa
ancora, peraltro, che, se si dovesse concludere che il calcolo di quest’ultimo
abbia tenuto conto anche del terreno, tutte le spese sostenute a tale riguardo
potrebbero essere dedotte dal reddito del contribuente. In tal caso, si dovranno
esaminare nel dettaglio le singole spese sostenute dal ricorrente, per verificare
se si tratti di costi assimilabili a quelli di gestione – come tali non
deducibili – oppure se rientrino nella nozione di spese di manutenzione in
senso tecnico.
4.2
La prassi in vigore in
altri cantoni (cfr. Merlino, in:
Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct,
Basilea, 2008, n. 68 ad art. 32 LIFD, p. 495 s.; inoltre StE 2004 B 25.6 n. 50)
prevede, a tale proposito, che si intraprenda la seguente distinzione:
- le
spese per la cura e la sostituzione di piante la cui durata di vita supera un
anno e per la riparazione di sentieri, recinzioni e muri costituiscono spese di
manutenzione in senso stretto, che il proprietario dovrebbe assumersi nel caso
in cui cedesse la casa in locazione a terzi e che sono pertanto ammesse in deduzione
secondo l’art. 31 cpv. 2 LT e l’art. 32 cpv. 2 LIFD;
- le
spese per la prima posa di piante o alberi o la prima costruzione di muri o recinzioni
costituiscono invece costi d’investi-mento immobiliare, la cui deduzione è
esclusa dall’art. 33 lett. d LT e dall’art. 34 lett. d LIFD;
- infine,
le spese annuali ricorrenti per i lavori di pulizia, di potatura e manutenzione
del prato, come pure per la posa di piante di durata inferiore all’anno (come i
fiori), costituiscono costi per il mantenimento del contribuente e della sua
famiglia, la cui deduzione è esclusa dall’art. 33 lett. a LT e dall’art.
34.
lett. a LIFD.
4.3
Nel caso in discussione,
pertanto, se dovesse essere stabilito che il valore locativo tiene conto anche
del giardino, si tratterà di intraprendere una puntuale verifica dei costi
fatti valere dal ricorrente.
Se l’intervento consiste
effettivamente nella manutenzione di muri di sostegno (lavoro di manutenzione
in senso tecnico) e se il muro stesso sorge sul terreno circostante la casa dei
ricorrenti, nulla dovrebbe allora opporsi alla deduzione dei relativi costi.
Resta poi da esaminare
l’aspetto temporale. La fattura prodotta dai ricorrenti è datata 16 ottobre
2006.
Sulla stessa figura l’annotazione manoscritta “Bez. 17.7.07”. Nel dubbio,
l’Ufficio di tassazione potrà chiedere di verificare che il pagamento sia avvenuto
nel corso del 2007.
5.
Lo stesso discorso
vale, a maggior ragione, per il muro eseguito sulla proprietà di __________. In
questo caso, non essendovi l’imposizione del valore locativo, non può
chiaramente trovare applicazione la prassi che si riferisce a tale situazione.
Anche in questo caso, si tratterà dunque di verificare la natura delle spese
fatte valere, per stabilire se, ed eventualmente in quale misura, si possano
qualificare costi di manutenzione in senso tecnico. Se la documentazione agli
atti non fosse sufficiente, spetterà all’Ufficio di tassazione chiedere al
contribuente ulteriori ragguagli oppure rivolgersi all’autorità fiscale del
cantone di situazione dell’immobile per informazioni.
6.
La decisione
impugnata deve conseguentemente essere annullata.
Visto l’esito del ricorso,
non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La
decisione su reclamo del 25 marzo 2009 è annullata e gli atti sono rinviati
all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione motivata, dopo gli
accertamenti indicati.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio
è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,
entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-
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-
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-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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