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Decisione

80.2009.61

Condono: ricorso alla Camera di diritto tributario, non diritto del contribuente, presupposti, sostegno a figlio maggiorenne con attività lucrativa

24 agosto 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. RI 1, nata nel 1949, divorziata,

lavora alle dipendenze della __________ di __________.

La contribuente vive da

sola, ma si occupa ugualmente del sostentamento del figlio __________, nato nel

1976. A causa di particolari vicissitudini incontrate negli anni della formazione,

quest’ultimo ha potuto portare a termine il tirocinio di impiegato di vendita

al minuto solo nel 2006. Dall’inizio del 2008 è invece titolare di un negozio

di articoli per animali a __________.

B. Il 22 novembre 2008,

tramite formulario ufficiale, RI 1 postulava il condono delle imposte federali,

cantonali e comunali per i periodi fiscali 2004, 2005 e 2006. A sostegno della

sua domanda, la contribuente evidenziava la necessità di aiutare economicamente

il figlio __________, che aveva da poco iniziato un’attività in proprio, senza

possedere gli indispensabili finanziamenti.

C. L’Ufficio esazione e

condoni, con separate decisioni dell’11 febbraio 2009, non entrava nel merito

delle domande per i periodi fiscali 2004 e 2005, in quanto già oggetto di una precedente

procedura. Respingeva invece la richiesta per il periodo fiscale 2006, allineandosi

al preavviso negativo formulato dal Municipio di __________. In sintesi,

l’autorità spiegava che alla luce della sua disponibilità mensile, calcolata in

base alle quote pignorabili del salario, nonché dell’ammontare dei suoi debiti,

quasi interamente di diritto privato, le condizioni per la concessione del condono

non risultavano adempiute.

D. La contribuente

impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 5 marzo 2009, lamentando nuovamente

il mancato conteggio, nel calcolo della sua disponibilità mensile, del sostegno

finanziario garantito al figlio __________.

L’Ufficio esazione e

condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 26 marzo 2009. Nella

motivazione, l’autorità ribadiva anzitutto l’irricevibilità delle domande

inerenti i periodi fiscali 2004 e 2005. Osservava poi che l’aiuto economico elargito

al figlio era già stato preso in considerazione nella tassazione ordinaria, essendole

stata concessa la deduzione sociale per persona bisognosa a carico. Aggiungeva infine

che la legge sull’esecuzione e il fallimento prevedeva una

deduzione per figli a carico unicamente sino al raggiungimento della maggiore

età.

E. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 rinnova le argomentazioni già

sollevate dinanzi all’Ufficio esazione e condoni. In via principale, postula il

condono delle imposte; in via subordinata, chiede di poter pagare gli arretrati

mediante acconti liberi.

Nelle proprie osservazioni

del 6 maggio 2009, l’Ufficio esazione e condoni propone di respingere il

gravame. Rileva anzitutto che le imposte 2004/2005 sono già state oggetto di

una precedente domanda di condono, fondata sui medesimi motivi; ribadisce poi che

gli aiuti garantiti ai figli maggiorenni non vanno presi in considerazione nel

calcolo del minimo d’esistenza.

F. Con successiva istanza

del 25 luglio 2009, la ricorrente ha postulato la concessione dell’effetto

sospensivo al presente gravame. Avverso tale richiesta si è opposta la

Divisione delle contribuzioni, con osservazioni del 31 luglio 2009.

Diritto

1. L’autorità

competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali

(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte

federali dirette (per somme inferiori a fr. 5'000.–; cfr. art. 4 dell’Ordinanza

federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale

diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge

federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e

condoni. Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via

giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono

impugnabili dinanzi ad un’autorità giudiziaria. Per l’imposta cantonale e

comunale, il legislatore cantonale ha attribuito la competenza alla Camera di diritto

tributario (art. 246 cpv. 3 LT; cfr. anche Messaggio

n. 5994 del 13 novembre 2007 inerente la Legge sulla revisione della giurisdizione

amministrativa, p. 8 e 20). Per l’imposta federale diretta, l’art. 130 cpv. 3

della Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) dispone che i cantoni

avevano tempo fino al 31 dicembre 2008 per istituire un rimedio giuridico, cosa

che finora il Canton Ticino non ha fatto. La Camera entra tuttavia nel merito

del ricorso anche in materia di imposta federale diretta, in osservanza

dell’art. 29a Cost. fed.

Considerandi

2.

2.1.

Secondo l’art. 246 LT, di

uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il

quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione

tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o

parzialmente condonati.

2.2

Il condono è la definitiva

rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente. Le

ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella “persona” del debitore,

segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui

non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi

ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura

umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene

concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba

essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11

marzo 2009).

Al fine di garantire la

parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono deve comunque rimanere

l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precise condizioni (Beusch, in: Zweifel/Athanas [a cura di],

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2. ediz., Basilea 2008,

n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada,

Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce

dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).

2.3

In base al testo degli art.

246.

LT e 167 LIFD, per ottenere il condono del pagamento delle imposte occorre

siano date due condizioni cumulative: l’esistenza di una situazione di bisogno

e conseguenze oltremodo gravose contestuali al pagamento del debito fiscale. Tali

concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22

cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.

3.

3.1.

Come indicato dall’art. 1

cpv. 2 dell’Ordinanza federale, la procedura di condono – che dev’essere

introdotta con una domanda contenente una descrizione esaustiva della

situazione economica del richiedente, motivata e corredata dei necessari mezzi

di prova (art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza federale) – non sostituisce i rimedi

giuridici né deve avere per scopo la revisione di tassazioni già passate in

giudicato. Il condono deve invece contribuire al risanamento stabile e duraturo

della situazione economica del contribuente; esso deve pertanto giovare a quest’ultimo

e non ai suoi creditori (art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).

3.2

Malgrado il tenore dell’art.

2.

cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte della dottrina, ancora

di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base dell’art. 167 cpv.

1.

LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto giuridicamente protetto

al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF n.2D_138/2007 del 21

febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in materia di imposte cantonali,

esso ha ritenuto che il legislatore federale abbia rinunciato a determinare in

modo vincolante la fattispecie, limitandosi a stabilire il principio secondo

cui – in presenza delle condizioni previste – le imposte possano essere

condonate. All’autorità di condono è attribuito un ampio potere di

apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso considerando tutti i

fatti essenziali (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., pag. 470; Häberli, in:

Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n.

218.

ad art. 83 LTF).

4.

4.1.

Giusta l’art. 9

dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando l’intero

importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Per

le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando il debito fiscale,

nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza (art. 3 cpv. 2

dell’Ordinanza federale), non può essere estinto completamente entro un termine

ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di],

Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5

ad art. 167 LIFD, p. 1438). Una situazione di bisogno è sempre data quando un

contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri

pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art.

9.

cpv. 2 dell’Ordinanza federale).

4.2

Secondo l’art. 2 cpv. 2

dell’Ordinanza federale, il motivo per il quale il contribuente è caduto nel

bisogno è di principio irrilevante. Ciò non di meno, tra le cause che possono

condurre ad una situazione di bisogno, l’Ordinanza federale riconosce espressamente

(art. 10 cpv. 1):

·

un peggioramento essenziale della situazione economica del

contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza di condono, a seguito di

un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri familiari oppure obblighi

di mantenimento;

·

un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che hanno la

loro origine nella situazione personale dell’istante e per le quali il

contribuente non è responsabile;

·

considerevoli perdite commerciali o di capitale, per i contribuenti

di professione indipendente e le persone giuridiche, quando per tale motivo

sono in gioco l’esistenza economica dell’impresa o dei posti di lavoro. Un

condono tuttavia può essere di regola accordato alla sola condizione che anche

gli altri creditori di pari grado rinuncino ad una parte delle loro pretese;

·

forti spese di malattia, non coperte da terzi, nonché costi di

cura in quanto possano cagionare per il contribuente una situazione di bisogno.

Se l’eccessivo

indebitamento è invece dovuto ad altri motivi, quali ad esempio, insuccessi

commerciali, fideiussioni, elevati debiti ipotecari, debiti del piccolo credito

come conseguenza di un tenore di vita eccessivo, le condizioni per un condono

dell’imposta non sono di principio adempiute (art. 10 cpv. 2 dell’Ordinanza

federale). In queste fattispecie, la Confederazione non può infatti rinunciare

alle proprie legittime pretese a vantaggio di terzi. Conseguentemente, un

condono viene accordato solo nella misura in cui gli altri creditori del

contribuente rinunciano anch’essi ai loro crediti nella stessa proporzione; in caso

contrario, le condizioni per la sua concessione non sono invece adempiute (Curchod, op. cit., n. 7 ad art. 167 LIFD,

p. 1438).

4.3

Quando, nonostante la

riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può

essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta non è solo la

condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD,

p. 608; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar

zum DBG, Zurigo 2003, n. 16 ad art. 167 LIFD, p. 1179).

Se ciò sia

il caso, dev’essere valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale,

ovvero tenendo conto dell’insieme della situazione economica del contribuente

al momento della decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e

delle prospettive future, ma anche dell’eventuale volontà di quest'ultimo di

privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza

federale). Sebbene non fornisca indicazioni temporali altrettanto precise, tale

disposizione si basa sugli stessi principi che reggono l’art. 286 della legge

federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), norma che prevede la

possibilità di revocare tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito

fatte da un debitore nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di

fallimento (cosiddetta azione revocatoria o pauliana).

5.

5.1.

Venendo alla fattispecie

in esame, la ricorrente chiede anzitutto il condono delle imposte federali, cantonali

e comunali per i periodi fiscali 2004 e 2005, già oggetto di una precedente

decisione di condono parziale. In data 25 luglio 2007, l’Ufficio esazione e

condoni le aveva infatti concesso il condono dei relativi interessi e delle

spese, alla condizione che il residuo ancora scoperto fosse pagato in dodici rate

mensili.

5.2

Poco importa che nel

frattempo, trascorsi infruttuosi i termini di pagamento, l’autorità fiscale abbia

revocato le facilitazioni di pagamento e ripreso la procedura di incasso in

base alle normative di legge. Per consolidata giurisprudenza, un’autorità deve

procedere al riesame di una decisione regolarmente passata in giudicato solo se

le circostanze si siano modificate in modo rilevante dopo la prima decisione,

oppure se l’interessato invochi fatti o mezzi di prova rilevanti che non

conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragioni di prevalersi al momento

della prima decisione (DTF 124 II 1; 120 Ib 42; decisione TF n.1P.513/2004,

in: RtiD I-2006 n. 4). Se l’autorità competente reputa invece che queste

condizioni non siano adempiute, può rifiutarsi di esaminare nel merito la

domanda. In questo caso, il richiedente non dispone di nuove facoltà di ricorso

nel merito, ma può semplicemente insorgere contro il fatto che è stata negata a

torto la sussistenza dei requisiti al riesame (decisione TF n.2C_711/2007 del

26.

febbraio 2008).

5.3

Nella fattispecie, non

risulta né è prospettato dalla ricorrente, che la situazione giuridica e

fattuale si sia modificata in modo rilevante dopo la decisione del 27 luglio

2007.

Un riesame della stessa non entra quindi in considerazione e, in tali

circostanze, deve esserle negato un interesse degno di protezione all’ottenimento

di un nuovo accertamento.

Con particolare

riferimento ai periodi fiscali 2004 e 2005, la decisione dell’Ufficio esazione

e condoni merita pertanto piena tutela.

6.

6.1.

La ricorrente postula poi il

condono delle imposte federali, cantonali e comunali per il periodo fiscale

2006.

Nelle argomentazioni, essa censura sostanzialmente il mancato conteggio,

nel calcolo della sua disponibilità mensile, del sostegno finanziario garantito

al figlio __________.

6.2

Come esposto in precedenza

(punto 3.2.), tra le cause che possono condurre ad uno stato di bisogno vi è pure

un peggioramento essenziale della situazione economica del contribuente dovuto

ad obblighi di mantenimento (art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).

Ora, giusta il punto 5

della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo, nella sua edizione del 1° gennaio 2001 (FU 2001/2 74), i contributi

di mantenimento o d’assistenza, elargiti per motivi giuridici o morali a

persone che vivono fuori dall’economia domestica del debitore, possono effettivamente

essere riconosciuti, sempreché l’escusso provi di averli versati prima del

pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del

pignoramento (DTF 121 III 22; v. anche decisione CEF n. 15.2005.20 del 9 giugno

2005, in: RtiD I-2006 n. 80c). Siffatti contributi di mantenimento o

d’assistenza devono inoltre essere per i beneficiari indispensabili ai sensi

dell’art. 93 LEF (Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 93 LEF).

Per quanto qui di

interesse, l’obbligo di mantenimento reciproco dei parenti in linea diretta

ascendente e discendente (figli/genitori/nonni) è regolato dagli art. 328 e 329

CC. Tali disposizioni subordinano anzitutto il diritto all’assistenza al

presupposto che la persona obbligata viva “in condizioni agiate”. Ciò non esclude

di per sé che gli alimenti versati conformemente all’art. 328 CC possano essere

presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza (cfr. Koller, in: Honsell/Vogt/Geiser

[a cura di], Zivilgesetzbuch I, 3. ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2006,

n. 42 ad art. 328/329 CC), purché i redditi dell’escusso eccedano notevolmente

il suo minimo d’esistenza. Secondo la Conferenza svizzera per l’aiuto sociale

(COSAS), per esempio, una persona è in grado di contribuire al mantenimento dei

suoi parenti a partire da un reddito imponibile di fr. 120'000.– (per le

persone sole) e di fr. 180'000.– (per le coppie), a cui va ancora aggiunta la

somma di fr. 20'000.– per ogni figlio minorenne o in formazione (cfr. Direttive

COSAS 12/08, p.to F4; Koller, op. cit., n. 15b

e 17 ad art. 328/329 CC). Per altri, invece, i redditi dell’escusso devono

eccedere il suo minimo d’esistenza “accresciuto”, ovvero il fabbisogno minimo

così come stabilito per la determinazione degli alimenti nel diritto della famiglia

e del divorzio, pari al 120% della somma del minimo vitale LEF e delle imposte (cfr.

Hegnauer, Grundriss des

Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5a ed., Berna 1999, n.

29.

). Comunque si determini, nella fattispecie è alquanto improbabile che il

reddito della ricorrente (fr. 4'356.80) ecceda il suo minimo d’esistenza in

modo sufficiente da giustificare un obbligo di assistenza al proprio figlio ai

sensi dell’art. 328 CC. La questione può comunque rimanere aperta, ritenuto che

tale obbligo presuppone inoltre che il beneficiario, in assenza di un simile aiuto

economico, cadrebbe nel bisogno. Ciò è il caso, per esempio, quando la persona

assistita è inabile al lavoro o non ha la possibilità di conseguire un reddito,

oppure ancora quando non si può esigere da essa l’esercizio di un’attività lucrativa

(Koller, op.

cit., n. 9 ad art. 328/329 CC). Non è invece il caso qui in esame, ove

si pensi appena che gli aiuti economici elargiti al figlio __________, per

stessa ammissione della ricorrente, sono serviti e servono tuttora a finanziare

la sua nuova attività quale titolare di un negozio di articoli per animali a __________.

6.3

Indipendentemente dal

fatto che la ricorrente non ha nemmeno prodotto documenti atti a dimostrare l’entità

degli asseriti versamenti mensili, disattendendo in tal modo all’onere della

prova che l’art. 8 cpv. 2 dell’Ordinanza federale le imponeva, nella fattispecie

è quindi immediatamente evidente che il sostegno finanziario garantito al

figlio maggiorenne non può concorrere a giustificare il riconoscimento della

situazione di bisogno necessaria per la concessione di un condono.

6.4

Come correttamente evidenziato

dall’Ufficio esazione e condoni, un ulteriore elemento a discapito della

concessione del postulato condono risiede nell’ammontare dei debiti, quasi

interamente di diritto privato. Dall’estratto del 2 aprile 2008 dell’Ufficio

esecuzioni di __________, agli atti dell’incarto fiscale, emerge infatti che la

ricorrente è indebitata per oltre fr. 50'000.–: nei suoi confronti risultano

iscritti attestati di carenza di beni per fr. 21'184.30 e debiti ancora in

esecuzione per fr. 34'978.–, di cui solo fr. 3'135.70 verso l’ente pubblico e

ben fr. 31'842.30 verso creditori privati. In simili circostanze, è facilmente

prevedibile che un eventuale condono delle imposte qui in esame non

contribuirebbe al risanamento stabile e duraturo della sua situazione economica,

ma gioverebbe semmai ai creditori privati, che beneficerebbero dell’intera

disponibilità mensile (art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).

6.5

Alla luce di tutte le considerazioni

sopra esposte, la decisione dell’Ufficio esazione e condoni merita pertanto

piena conferma, senza la necessità di ulteriori approfondimenti. Del resto,

anche in ambito fiscale, i principi della massima inquisitoria e dell’applicazione

d’ufficio del diritto sono limitati. Spetta quindi al ricorrente – cui incombe

di collaborare e di concretizzare le proprie pretese, a maggior ragione, nei

casi in cui si tratta di fare luce sulla sua situazione personale – sostanziare

in modo adeguato lo stato di bisogno ed il grave onere legato al pagamento

delle imposte. Questa Camera procede spontaneamente a constatazioni

complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate

o dagli atti risultino indizi in tal senso (Beusch,

op. cit., n. 27 ad art. 167 LIFD, p. 611).

7.

Da ultimo, la richiesta,

formulata in via subordinata, di poter pagare gli arretrati ancora scoperti mediante

acconti liberi, appare invece di primo acchito priva di ogni fondamento.

In effetti, la mancata

concessione di acconti liberi rientra chiaramente tra i puri atti di

esecuzione, che per definizione si scostano dalle controversie giuridiche di pertinenza

di questa Camera (Filippini/Mondada,

op. cit., p. 480). In una recente sentenza del 12 maggio 2009, il Tribunale

amministrativo federale si è spinto oltre, concludendo che tutte le

facilitazioni di pagamento, ai sensi dell’art. 166 LIFD (di uguale tenore

dell’art. 245 LT), esulano dalle sue competenze (decisione TAF n. A-3144/2007

del 12 maggio 2009).

8.

8.1.

Il ricorso è

conseguentemente respinto.

8.2

Con l’evasione del

gravame, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo, contenuta nello

scritto del del 25 luglio 2009, è divenuta priva d’oggetto.

8.3

Conformemente all’art. 231

LT, la presente decisione è soggetta alla tassa di giustizia ed alle spese

processuali. A tal proposito, è ininfluente l’art. 167 cpv. 4 LIFD, secondo cui

la procedura di condono è gratuita. Tale norma, come emerge chiaramente dal suo

tenore letterale, è applicabile unicamente in prima istanza (Filippini/Mondada, op. cit., p. 481; Beusch, op. cit., n. 48a ad art. 167

LIFD, p. 620).

Tuttavia, nel caso

concreto, vista la sua particolarità, si rinuncia a prelevare tassa di

giustizia e spese processuali.

8.4

Contro le decisioni di

condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente

rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.

113.

LTF; Curchod, op. cit., n. 31

ad art. 167 LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato

ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando

l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009

del 19 giugno 2009).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano né tassa

di giustizia né spese processuali.

3. Intimazione a:

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

-

municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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