80.2009.61
Condono: ricorso alla Camera di diritto tributario, non diritto del contribuente, presupposti, sostegno a figlio maggiorenne con attività lucrativa
24 agosto 2009Italiano18 min
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Numero d'incarto:
80.2009.61
Data decisione, Autorità:
24.08.2009, CDT
Titolo:
Condono: ricorso alla Camera di diritto tributario, non diritto del contribuente, presupposti, sostegno a figlio maggiorenne con attività lucrativa
CONDONO DELL'IMPOSTA
art. 167 LIFD
art. 246 LT
Incarto n.
80.2009.61
Lugano
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale
d'appello
composta dai giudici
Andrea
Pedroli, presidente,
Mauro Mini, Raffaello Balerna (in sostituzione di Stefano Bernasconi,
assente)
segretario
Rocco
Filippini, vicecancelliere
parti
RI
1
contro
RS
1
oggetto
ricorso
del 22 aprile 2009 contro le decisioni del 26 marzo 2009 in materia di condono
ICom/IC/IFD 2004, 2005 e 2006.
Fatti
A. RI 1, nata nel 1949, divorziata,
lavora alle dipendenze della __________ di __________.
La contribuente vive da
sola, ma si occupa ugualmente del sostentamento del figlio __________, nato nel
1976. A causa di particolari vicissitudini incontrate negli anni della formazione,
quest’ultimo ha potuto portare a termine il tirocinio di impiegato di vendita
al minuto solo nel 2006. Dall’inizio del 2008 è invece titolare di un negozio
di articoli per animali a __________.
B. Il 22 novembre 2008,
tramite formulario ufficiale, RI 1 postulava il condono delle imposte federali,
cantonali e comunali per i periodi fiscali 2004, 2005 e 2006. A sostegno della
sua domanda, la contribuente evidenziava la necessità di aiutare economicamente
il figlio __________, che aveva da poco iniziato un’attività in proprio, senza
possedere gli indispensabili finanziamenti.
C. L’Ufficio esazione e
condoni, con separate decisioni dell’11 febbraio 2009, non entrava nel merito
delle domande per i periodi fiscali 2004 e 2005, in quanto già oggetto di una precedente
procedura. Respingeva invece la richiesta per il periodo fiscale 2006, allineandosi
al preavviso negativo formulato dal Municipio di __________. In sintesi,
l’autorità spiegava che alla luce della sua disponibilità mensile, calcolata in
base alle quote pignorabili del salario, nonché dell’ammontare dei suoi debiti,
quasi interamente di diritto privato, le condizioni per la concessione del condono
non risultavano adempiute.
D. La contribuente
impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 5 marzo 2009, lamentando nuovamente
il mancato conteggio, nel calcolo della sua disponibilità mensile, del sostegno
finanziario garantito al figlio __________.
L’Ufficio esazione e
condoni respingeva il reclamo, con separate decisioni del 26 marzo 2009. Nella
motivazione, l’autorità ribadiva anzitutto l’irricevibilità delle domande
inerenti i periodi fiscali 2004 e 2005. Osservava poi che l’aiuto economico elargito
al figlio era già stato preso in considerazione nella tassazione ordinaria, essendole
stata concessa la deduzione sociale per persona bisognosa a carico. Aggiungeva infine
che la legge sull’esecuzione e il fallimento prevedeva una
deduzione per figli a carico unicamente sino al raggiungimento della maggiore
età.
E. Con tempestivo
ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 rinnova le argomentazioni già
sollevate dinanzi all’Ufficio esazione e condoni. In via principale, postula il
condono delle imposte; in via subordinata, chiede di poter pagare gli arretrati
mediante acconti liberi.
Nelle proprie osservazioni
del 6 maggio 2009, l’Ufficio esazione e condoni propone di respingere il
gravame. Rileva anzitutto che le imposte 2004/2005 sono già state oggetto di
una precedente domanda di condono, fondata sui medesimi motivi; ribadisce poi che
gli aiuti garantiti ai figli maggiorenni non vanno presi in considerazione nel
calcolo del minimo d’esistenza.
F. Con successiva istanza
del 25 luglio 2009, la ricorrente ha postulato la concessione dell’effetto
sospensivo al presente gravame. Avverso tale richiesta si è opposta la
Divisione delle contribuzioni, con osservazioni del 31 luglio 2009.
Diritto
1. L’autorità
competente a statuire sulle domande di condono in materia di imposte cantonali
(art. 22 cpv. 1 del Regolamento della Legge tributaria ticinese) e di imposte
federali dirette (per somme inferiori a fr. 5'000.–; cfr. art. 4 dell’Ordinanza
federale concernente l’esame delle domande di condono dell’imposta federale
diretta, RS 642.121; art. 4 cpv. 5 del Regolamento di applicazione della Legge
federale sull’imposta federale diretta, RL 10.2.5.1) è l’Ufficio esazione e
condoni. Dal 1° gennaio 2009, in virtù della nuova garanzia della via
giudiziaria prevista dall’art. 29a Cost. fed., le sue decisioni sono
impugnabili dinanzi ad un’autorità giudiziaria. Per l’imposta cantonale e
comunale, il legislatore cantonale ha attribuito la competenza alla Camera di diritto
tributario (art. 246 cpv. 3 LT; cfr. anche Messaggio
n. 5994 del 13 novembre 2007 inerente la Legge sulla revisione della giurisdizione
amministrativa, p. 8 e 20). Per l’imposta federale diretta, l’art. 130 cpv. 3
della Legge sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) dispone che i cantoni
avevano tempo fino al 31 dicembre 2008 per istituire un rimedio giuridico, cosa
che finora il Canton Ticino non ha fatto. La Camera entra tuttavia nel merito
del ricorso anche in materia di imposta federale diretta, in osservanza
dell’art. 29a Cost. fed.
Considerandi
2.
2.1.
Secondo l’art. 246 LT, di
uguale tenore dell’art. 167 LIFD, al contribuente caduto nel bisogno, per il
quale il pagamento dell’imposta, dell’interesse o della multa per contravvenzione
tornerebbe oltremodo gravoso, gli importi dovuti possono essere interamente o
parzialmente condonati.
2.2
Il condono è la definitiva
rinuncia dello Stato a percepire un tributo secondo il diritto vigente. Le
ragioni di una tale rinuncia vanno ricercate nella “persona” del debitore,
segnatamente nelle sue difficili condizioni personali e/o economiche, di cui
non si è necessariamente tenuto conto nella procedura di tassazione. I motivi
ultimi che reggono l’istituto del condono possono essere considerati di natura
umanitaria, socio-politica oppure finanziaria. In definitiva, esso viene
concesso perché si ritiene che l’esistenza economica di un contribuente debba
essere per quanto possibile preservata (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11
marzo 2009).
Al fine di garantire la
parità di trattamento, giusta l’art. 8 Cost. fed., il condono deve comunque rimanere
l’eccezione ed essere accordato solo in presenza di precise condizioni (Beusch, in: Zweifel/Athanas [a cura di],
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2b, 2. ediz., Basilea 2008,
n. 6 ad art. 167 LIFD, p. 603; Filippini/Mondada,
Il condono fiscale nelle imposte dirette: un “diritto” giustiziabile alla luce
dell’art. 29a della Costituzione federale, in: RtiD I-2008, p. 468).
2.3
In base al testo degli art.
246.
LT e 167 LIFD, per ottenere il condono del pagamento delle imposte occorre
siano date due condizioni cumulative: l’esistenza di una situazione di bisogno
e conseguenze oltremodo gravose contestuali al pagamento del debito fiscale. Tali
concetti sono precisati dall’Ordinanza federale, cui rinvia anche l’art. 22
cpv. 2 del Regolamento della Legge tributaria ticinese.
3.
3.1.
Come indicato dall’art. 1
cpv. 2 dell’Ordinanza federale, la procedura di condono – che dev’essere
introdotta con una domanda contenente una descrizione esaustiva della
situazione economica del richiedente, motivata e corredata dei necessari mezzi
di prova (art. 8 cpv. 1 dell’Ordinanza federale) – non sostituisce i rimedi
giuridici né deve avere per scopo la revisione di tassazioni già passate in
giudicato. Il condono deve invece contribuire al risanamento stabile e duraturo
della situazione economica del contribuente; esso deve pertanto giovare a quest’ultimo
e non ai suoi creditori (art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).
3.2
Malgrado il tenore dell’art.
2.
cpv. 1 dell’Ordinanza federale e l’opinione di una parte della dottrina, ancora
di recente il Tribunale federale ha escluso che – sulla base dell’art. 167 cpv.
1.
LIFD – il contribuente possa prevalersi di un diritto giuridicamente protetto
al condono dell’imposta federale diretta (decisione TF n.2D_138/2007 del 21
febbraio 2008). Rinviando alla sua giurisprudenza in materia di imposte cantonali,
esso ha ritenuto che il legislatore federale abbia rinunciato a determinare in
modo vincolante la fattispecie, limitandosi a stabilire il principio secondo
cui – in presenza delle condizioni previste – le imposte possano essere
condonate. All’autorità di condono è attribuito un ampio potere di
apprezzamento, di cui quest’ultima è chiamata a fare uso considerando tutti i
fatti essenziali (decisione TAF n. A-2250/2007 dell’11 marzo 2009; Filippini/Mondada, op. cit., pag. 470; Häberli, in:
Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [a cura di], Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n.
218.
ad art. 83 LTF).
4.
4.1.
Giusta l’art. 9
dell’Ordinanza federale, esiste una situazione di bisogno quando l’intero
importo dovuto è sproporzionato alla capacità finanziaria del contribuente. Per
le persone fisiche, si ha in particolare sproporzione quando il debito fiscale,
nonostante la riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza (art. 3 cpv. 2
dell’Ordinanza federale), non può essere estinto completamente entro un termine
ragionevole, cioè quando il pagamento dell’imposta non sia possibile (Curchod, in: Yersin/Noël [a cura di],
Commentaire de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 5
ad art. 167 LIFD, p. 1438). Una situazione di bisogno è sempre data quando un
contribuente non dispone né di reddito né di sostanza, oppure quando i poteri
pubblici devono assumere il suo mantenimento e quello della sua famiglia (art.
9.
cpv. 2 dell’Ordinanza federale).
4.2
Secondo l’art. 2 cpv. 2
dell’Ordinanza federale, il motivo per il quale il contribuente è caduto nel
bisogno è di principio irrilevante. Ciò non di meno, tra le cause che possono
condurre ad una situazione di bisogno, l’Ordinanza federale riconosce espressamente
(art. 10 cpv. 1):
·
un peggioramento essenziale della situazione economica del
contribuente dopo la tassazione, oggetto dell’istanza di condono, a seguito di
un lungo periodo di disoccupazione, di elevati oneri familiari oppure obblighi
di mantenimento;
·
un forte indebitamento dovuto a spese straordinarie che hanno la
loro origine nella situazione personale dell’istante e per le quali il
contribuente non è responsabile;
·
considerevoli perdite commerciali o di capitale, per i contribuenti
di professione indipendente e le persone giuridiche, quando per tale motivo
sono in gioco l’esistenza economica dell’impresa o dei posti di lavoro. Un
condono tuttavia può essere di regola accordato alla sola condizione che anche
gli altri creditori di pari grado rinuncino ad una parte delle loro pretese;
·
forti spese di malattia, non coperte da terzi, nonché costi di
cura in quanto possano cagionare per il contribuente una situazione di bisogno.
Se l’eccessivo
indebitamento è invece dovuto ad altri motivi, quali ad esempio, insuccessi
commerciali, fideiussioni, elevati debiti ipotecari, debiti del piccolo credito
come conseguenza di un tenore di vita eccessivo, le condizioni per un condono
dell’imposta non sono di principio adempiute (art. 10 cpv. 2 dell’Ordinanza
federale). In queste fattispecie, la Confederazione non può infatti rinunciare
alle proprie legittime pretese a vantaggio di terzi. Conseguentemente, un
condono viene accordato solo nella misura in cui gli altri creditori del
contribuente rinunciano anch’essi ai loro crediti nella stessa proporzione; in caso
contrario, le condizioni per la sua concessione non sono invece adempiute (Curchod, op. cit., n. 7 ad art. 167 LIFD,
p. 1438).
4.3
Quando, nonostante la
riduzione del tenore di vita al minimo d’esistenza, il debito fiscale non può
essere completamente estinto entro un certo termine, adempiuta non è solo la
condizione del bisogno, ma anche quella del grave rigore (Beusch, op. cit., n. 18 ad art. 167 LIFD,
p. 608; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar
zum DBG, Zurigo 2003, n. 16 ad art. 167 LIFD, p. 1179).
Se ciò sia
il caso, dev’essere valutato alla luce dell’art. 3 cpv. 1 dell’Ordinanza federale,
ovvero tenendo conto dell’insieme della situazione economica del contribuente
al momento della decisione, dell’evoluzione intervenuta dopo la tassazione e
delle prospettive future, ma anche dell’eventuale volontà di quest'ultimo di
privarsi di fonti di reddito o elementi della sua sostanza (art. 12 cpv. 2 dell’Ordinanza
federale). Sebbene non fornisca indicazioni temporali altrettanto precise, tale
disposizione si basa sugli stessi principi che reggono l’art. 286 della legge
federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF; RS 281.1), norma che prevede la
possibilità di revocare tutte le donazioni e disposizioni a titolo gratuito
fatte da un debitore nell’anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di
fallimento (cosiddetta azione revocatoria o pauliana).
5.
5.1.
Venendo alla fattispecie
in esame, la ricorrente chiede anzitutto il condono delle imposte federali, cantonali
e comunali per i periodi fiscali 2004 e 2005, già oggetto di una precedente
decisione di condono parziale. In data 25 luglio 2007, l’Ufficio esazione e
condoni le aveva infatti concesso il condono dei relativi interessi e delle
spese, alla condizione che il residuo ancora scoperto fosse pagato in dodici rate
mensili.
5.2
Poco importa che nel
frattempo, trascorsi infruttuosi i termini di pagamento, l’autorità fiscale abbia
revocato le facilitazioni di pagamento e ripreso la procedura di incasso in
base alle normative di legge. Per consolidata giurisprudenza, un’autorità deve
procedere al riesame di una decisione regolarmente passata in giudicato solo se
le circostanze si siano modificate in modo rilevante dopo la prima decisione,
oppure se l’interessato invochi fatti o mezzi di prova rilevanti che non
conosceva o dei quali non poteva o non aveva ragioni di prevalersi al momento
della prima decisione (DTF 124 II 1; 120 Ib 42; decisione TF n.1P.513/2004,
in: RtiD I-2006 n. 4). Se l’autorità competente reputa invece che queste
condizioni non siano adempiute, può rifiutarsi di esaminare nel merito la
domanda. In questo caso, il richiedente non dispone di nuove facoltà di ricorso
nel merito, ma può semplicemente insorgere contro il fatto che è stata negata a
torto la sussistenza dei requisiti al riesame (decisione TF n.2C_711/2007 del
26.
febbraio 2008).
5.3
Nella fattispecie, non
risulta né è prospettato dalla ricorrente, che la situazione giuridica e
fattuale si sia modificata in modo rilevante dopo la decisione del 27 luglio
2007.
Un riesame della stessa non entra quindi in considerazione e, in tali
circostanze, deve esserle negato un interesse degno di protezione all’ottenimento
di un nuovo accertamento.
Con particolare
riferimento ai periodi fiscali 2004 e 2005, la decisione dell’Ufficio esazione
e condoni merita pertanto piena tutela.
6.
6.1.
La ricorrente postula poi il
condono delle imposte federali, cantonali e comunali per il periodo fiscale
2006.
Nelle argomentazioni, essa censura sostanzialmente il mancato conteggio,
nel calcolo della sua disponibilità mensile, del sostegno finanziario garantito
al figlio __________.
6.2
Come esposto in precedenza
(punto 3.2.), tra le cause che possono condurre ad uno stato di bisogno vi è pure
un peggioramento essenziale della situazione economica del contribuente dovuto
ad obblighi di mantenimento (art. 10 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).
Ora, giusta il punto 5
della Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo, nella sua edizione del 1° gennaio 2001 (FU 2001/2 74), i contributi
di mantenimento o d’assistenza, elargiti per motivi giuridici o morali a
persone che vivono fuori dall’economia domestica del debitore, possono effettivamente
essere riconosciuti, sempreché l’escusso provi di averli versati prima del
pignoramento e renda verosimile che li pagherà anche per la durata del
pignoramento (DTF 121 III 22; v. anche decisione CEF n. 15.2005.20 del 9 giugno
2005, in: RtiD I-2006 n. 80c). Siffatti contributi di mantenimento o
d’assistenza devono inoltre essere per i beneficiari indispensabili ai sensi
dell’art. 93 LEF (Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 29 ad art. 93 LEF).
Per quanto qui di
interesse, l’obbligo di mantenimento reciproco dei parenti in linea diretta
ascendente e discendente (figli/genitori/nonni) è regolato dagli art. 328 e 329
CC. Tali disposizioni subordinano anzitutto il diritto all’assistenza al
presupposto che la persona obbligata viva “in condizioni agiate”. Ciò non esclude
di per sé che gli alimenti versati conformemente all’art. 328 CC possano essere
presi in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza (cfr. Koller, in: Honsell/Vogt/Geiser
[a cura di], Zivilgesetzbuch I, 3. ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2006,
n. 42 ad art. 328/329 CC), purché i redditi dell’escusso eccedano notevolmente
il suo minimo d’esistenza. Secondo la Conferenza svizzera per l’aiuto sociale
(COSAS), per esempio, una persona è in grado di contribuire al mantenimento dei
suoi parenti a partire da un reddito imponibile di fr. 120'000.– (per le
persone sole) e di fr. 180'000.– (per le coppie), a cui va ancora aggiunta la
somma di fr. 20'000.– per ogni figlio minorenne o in formazione (cfr. Direttive
COSAS 12/08, p.to F4; Koller, op. cit., n. 15b
e 17 ad art. 328/329 CC). Per altri, invece, i redditi dell’escusso devono
eccedere il suo minimo d’esistenza “accresciuto”, ovvero il fabbisogno minimo
così come stabilito per la determinazione degli alimenti nel diritto della famiglia
e del divorzio, pari al 120% della somma del minimo vitale LEF e delle imposte (cfr.
Hegnauer, Grundriss des
Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5a ed., Berna 1999, n.
29.
). Comunque si determini, nella fattispecie è alquanto improbabile che il
reddito della ricorrente (fr. 4'356.80) ecceda il suo minimo d’esistenza in
modo sufficiente da giustificare un obbligo di assistenza al proprio figlio ai
sensi dell’art. 328 CC. La questione può comunque rimanere aperta, ritenuto che
tale obbligo presuppone inoltre che il beneficiario, in assenza di un simile aiuto
economico, cadrebbe nel bisogno. Ciò è il caso, per esempio, quando la persona
assistita è inabile al lavoro o non ha la possibilità di conseguire un reddito,
oppure ancora quando non si può esigere da essa l’esercizio di un’attività lucrativa
(Koller, op.
cit., n. 9 ad art. 328/329 CC). Non è invece il caso qui in esame, ove
si pensi appena che gli aiuti economici elargiti al figlio __________, per
stessa ammissione della ricorrente, sono serviti e servono tuttora a finanziare
la sua nuova attività quale titolare di un negozio di articoli per animali a __________.
6.3
Indipendentemente dal
fatto che la ricorrente non ha nemmeno prodotto documenti atti a dimostrare l’entità
degli asseriti versamenti mensili, disattendendo in tal modo all’onere della
prova che l’art. 8 cpv. 2 dell’Ordinanza federale le imponeva, nella fattispecie
è quindi immediatamente evidente che il sostegno finanziario garantito al
figlio maggiorenne non può concorrere a giustificare il riconoscimento della
situazione di bisogno necessaria per la concessione di un condono.
6.4
Come correttamente evidenziato
dall’Ufficio esazione e condoni, un ulteriore elemento a discapito della
concessione del postulato condono risiede nell’ammontare dei debiti, quasi
interamente di diritto privato. Dall’estratto del 2 aprile 2008 dell’Ufficio
esecuzioni di __________, agli atti dell’incarto fiscale, emerge infatti che la
ricorrente è indebitata per oltre fr. 50'000.–: nei suoi confronti risultano
iscritti attestati di carenza di beni per fr. 21'184.30 e debiti ancora in
esecuzione per fr. 34'978.–, di cui solo fr. 3'135.70 verso l’ente pubblico e
ben fr. 31'842.30 verso creditori privati. In simili circostanze, è facilmente
prevedibile che un eventuale condono delle imposte qui in esame non
contribuirebbe al risanamento stabile e duraturo della sua situazione economica,
ma gioverebbe semmai ai creditori privati, che beneficerebbero dell’intera
disponibilità mensile (art. 1 cpv. 1 dell’Ordinanza federale).
6.5
Alla luce di tutte le considerazioni
sopra esposte, la decisione dell’Ufficio esazione e condoni merita pertanto
piena conferma, senza la necessità di ulteriori approfondimenti. Del resto,
anche in ambito fiscale, i principi della massima inquisitoria e dell’applicazione
d’ufficio del diritto sono limitati. Spetta quindi al ricorrente – cui incombe
di collaborare e di concretizzare le proprie pretese, a maggior ragione, nei
casi in cui si tratta di fare luce sulla sua situazione personale – sostanziare
in modo adeguato lo stato di bisogno ed il grave onere legato al pagamento
delle imposte. Questa Camera procede spontaneamente a constatazioni
complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate
o dagli atti risultino indizi in tal senso (Beusch,
op. cit., n. 27 ad art. 167 LIFD, p. 611).
7.
Da ultimo, la richiesta,
formulata in via subordinata, di poter pagare gli arretrati ancora scoperti mediante
acconti liberi, appare invece di primo acchito priva di ogni fondamento.
In effetti, la mancata
concessione di acconti liberi rientra chiaramente tra i puri atti di
esecuzione, che per definizione si scostano dalle controversie giuridiche di pertinenza
di questa Camera (Filippini/Mondada,
op. cit., p. 480). In una recente sentenza del 12 maggio 2009, il Tribunale
amministrativo federale si è spinto oltre, concludendo che tutte le
facilitazioni di pagamento, ai sensi dell’art. 166 LIFD (di uguale tenore
dell’art. 245 LT), esulano dalle sue competenze (decisione TAF n. A-3144/2007
del 12 maggio 2009).
8.
8.1.
Il ricorso è
conseguentemente respinto.
8.2
Con l’evasione del
gravame, la domanda di concessione dell’effetto sospensivo, contenuta nello
scritto del del 25 luglio 2009, è divenuta priva d’oggetto.
8.3
Conformemente all’art. 231
LT, la presente decisione è soggetta alla tassa di giustizia ed alle spese
processuali. A tal proposito, è ininfluente l’art. 167 cpv. 4 LIFD, secondo cui
la procedura di condono è gratuita. Tale norma, come emerge chiaramente dal suo
tenore letterale, è applicabile unicamente in prima istanza (Filippini/Mondada, op. cit., p. 481; Beusch, op. cit., n. 48a ad art. 167
LIFD, p. 620).
Tuttavia, nel caso
concreto, vista la sua particolarità, si rinuncia a prelevare tassa di
giustizia e spese processuali.
8.4
Contro le decisioni di
condono e di dilazione del pagamento di tributi è inammissibile il ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale (art. 83 lett. m LTF). Teoricamente
rimane aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art.
113.
LTF; Curchod, op. cit., n. 31
ad art. 167 LIFD, p. 1441). Tuttavia il Tribunale federale si è rifiutato
ancora recentemente di entrare nel merito di ricorsi di questa natura, negando
l’esistenza di un interesse giuridicamente protetto (decisione TF n.2D_21/2009
del 19 giugno 2009).
Dispositivo
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano né tassa
di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione a:
-
;
-
;
-
.
Copia per conoscenza:
-
municipio di __________.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale
d’appello
Il
presidente: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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