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Decisione

80.2009.64

Deduzioni: spese professionali, trasporto, non spostamenti durante orario di lavoro

8 giugno 2009Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il ten. RI 1 lavora

alle dipendenze del Comune di __________ quale responsabile del Servizio

segnaletica e sicurezza. Sua moglie__________ lavora invece alle dipendenze di __________

a __________.

Nella dichiarazione

fiscale 2007, i contribuenti facevano valere le seguenti spese professionali

per il marito:

trasporto dal domicilio al

luogo di lavoro (automobile) fr. 4'875.–

trasporto dal domicilio al

luogo di lavoro (bicicletta) fr. 700.–

pasto principale fuori

casa fr. 1'500.–

altre spese professionali

(forfait) fr. 2'400.–

totale fr. 9'475.–

Per la moglie, chiedevano

la deduzione delle spese per la bicicletta (fr. 700.–), per il pasto principale

fuori casa (fr. 3'200.–) e per le altre spese (forfait di fr. 2'400.–).

B. Notificando ai

contribuenti la tassazione IC/IFD 2007, con decisione dell’11 febbraio 2009, l’RS

1 di __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 111'000.– per l’IC ed

in fr. 118'200.– per l’IFD.

Per quanto attiene alle

spese professionali del marito, ammetteva in deduzione quelle per la bicicletta

(fr. 700.–) ed il forfait per le altre spese (fr. 2'400.– per l’IC e fr.

3'062.– per l’IFD). Nella motivazione si diceva che le altre deduzioni non

erano state ammesse “difettando i requisiti di legge”. Per il pasto fuori casa,

in particolare, l’autorità fiscale sosteneva che “l’esigua distanza dal luogo

di lavoro” permetteva il rientro a domicilio.

Per quelle della moglie,

riduceva a metà le spese per il pasto principale fuori casa (fr. 1'600.–),

ammettendo le altre.

C. RI 1 impugnava la

suddetta decisione, con reclamo del 12 febbraio 2009, contestando “la mancata

accettazione delle trasferte con veicolo privato in assenza del veicolo di

servizio e per i pasti fuori domicilio” e sottolineando che il “lavoro

all’esterno” era aumentato rispetto ai periodi fiscali precedenti. Il

reclamante chiedeva anche “di essere sentito”.

L’Ufficio di tassazione

respingeva il reclamo, con decisione del 25 marzo 2009, così motivata:

Secondo gli atti in possesso

dell’autorità fiscale ed in applicazione delle vigenti disposizioni che prevedono,

secondo logica, che degli spostamenti che avvengono sull’arco della giornata

lavorativa sia il datore di lavoro a doversene fare carico, altro non si può

fare se non procedere alla conferma del conteggio emesso l’11 febbraio 2009. Le

attestazioni prodotte e sottoscritte dal datore di lavoro, per il quale il

contribuente è sì tenuto ad utilizzare la propria autovettura per lo

svolgimento dell’attività professionale, confermano ad ogni modo un indennizzo secondo

quanto previsto dal regolamento. L’impostazione, fiscalmente corretta, di poter considerare le sole

spese professionali previste per il tragitto domicilio-sede

lavorativa, viene qui ribadita ed il fatto che in precedenza, a causa di una

palese svista, l’Ufficio di tassazione abbia erroneamente concesso delle deduzioni supplementari

(che hanno certo avvantaggiato il contribuente) non è in alcun modo vincolante

per la definizione del reclamo presentato.

D. Con tempestivo

ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 lamenta dapprima il fatto che

l’Ufficio di tassazione non abbia dato seguito alla sua richiesta di convocazione.

Nel merito, postula poi nuovamente la deduzione delle spese per l’uso del

veicolo privato e per i pasti fuori casa sia per sé sia per la moglie. In relazione

alle spese di trasporto, sostiene di servirsi del veicolo privato per motivi di

lavoro, per il fatto che il suo Servizio non dispone di un mezzo. Inoltre,

sarebbero indennizzate dal datore di lavoro solo le trasferte al di fuori della

giurisdizione. Per i pasti, osserva che a dipendenza degli spostamenti si ferma

a mangiare fuori casa; la moglie, da parte sua, lavora a turni ed in particolare

il sabato e il giovedì sera la durata della pausa non le consente di rientrare

al domicilio.

Diritto

1. 1.1.

Con la prima censura, il

ricorrente lamenta il fatto che l’autorità di tassazione non abbia dato seguito

alla sua richiesta di essere convocato, contenuta nel reclamo.

Come ha rilevato l’Ufficio

di tassazione nelle osservazioni del 29 aprile 2009 al ricorso, il ricorrente

non aveva nessun diritto ad essere sentito oralmente dall’autorità

di tassazione.

1.2.

Circa lo svolgimento della

procedura di reclamo ed i diritti che spettano al reclamante, gli articoli 207 cpv.

1 LT e 134 cpv. 1 LIFD si limitano ad attribuire all’autorità di tassazione le

medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione.

Gli articoli 208 cpv. 1 LT

e 135 cpv. 1 LIFD stabiliscono quindi che l’autorità di tassazione prende la

sua decisione fondandosi sui risultati dell’inchiesta e che essa può

determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il

contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

Né la legge tributaria

cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono

dunque al contribuente il diritto di essere convocato e sentito personalmente

prima di una decisione su reclamo.

Né una

simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost. fed., poiché secondo il Tribunale

federale la garanzia costituzionale

del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il

diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza

citata).

Come ha ricordato in una

recente sentenza il Tribunale federale, ciò vale in modo particolare nell’ambito

di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure

di tassazione per le imposte dirette (cfr. pure l’art. 126 cpv. 2 LIFD secondo

cui [solo] l’autorità di tassazione può esigere che siano fornite informazioni

anche oralmente; sentenza del 14 dicembre 2006 n.2A.438/2006 consid. 3.2).

2. 2.1.

Nel merito,

la contestazione principale del ricorrente verte sulla deduzione delle spese di

trasporto.

2.2.

Secondo gli articoli 25

cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le

spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a),

come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso

di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per

quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di

Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.

Sono considerate spese di

trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio

a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:

a) per

l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;

b) per

l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino

a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.-- l’anno;

c) per

l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico

disponibile (art. 3 cpv. 1 DE).

Eccezionalmente, se nessun

mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es.

infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole,

ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata

oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per

le automobili (art. 3 cpv. 2 Decreto esecutivo

del 12 dicembre 2006 concernente l’imposizione delle persone fisiche

valevole per il periodo fiscale 2007).

Anche per l’IFD è

deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di

domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle

spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente,

del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato

(art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile

un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il

contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese

effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata

(per il periodo 2007: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr.

0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,65 al km per l’automobile). La deduzione

chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla

deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a

frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).

2.3.

Deve essere

ricordato che il codice delle obbligazioni prevede che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte

le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO). Tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una

controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese

che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in:

Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393). Ebbene, lo stesso diritto privato

definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione,

solo quelle spese che sono in relazione

diretta ed immediata con l'esecuzione

del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari).

Quanto alle spese

di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a

destinazione di luoghi di lavoro

esterni; essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore

si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder,

op. cit., p. 397).

Rientrano

invece fra le spese personali, e non sono quindi soggetti a rimborso, i

costi sostenuti per recarsi sul posto di lavoro, poiché è solo lavorando al

luogo previsto che il lavoratore può adempiere i propri obblighi (CDT n.

80.95.00224 del 7 dicembre 1995, in RDAT I-1996 n. 19t).

Lo stesso

codice civile stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d’intesa con

il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha

diritto al rimborso delle spese correnti d’esercizio e di manutenzione, nella

misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1

CO). Se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse

pubbliche sul veicolo, i premi dell’assicurazione per la responsabilità civile e un’equa indennità per l’ usura del

veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b

cpv. 2 CO; RDAT I-1996 n. 3t).

2.3.

Nella fattispecie, le

spese di cui il ricorrente chiede la deduzione non sono quelle per recarsi dal

domicilio al luogo di lavoro, bensì quelle per gli spostamenti durante l’orario

di lavoro. Si tratta di costi che, indipendentemente dal fatto che siano effettivamente

assunti dal datore di lavoro o meno, non rientrano fra le spese la cui deduzione

è ammessa dalla legislazione tributaria. Come ha ancora recentemente ricordato

il Tribunale federale, queste spese non sono sostenute per acquisire il

reddito, ma costituiscono oneri supplementari rispetto alla normale prestazione

lavorativa, assunti nell'interesse del datore di lavoro che proprio per questo

è tenuto a rimborsarli (cfr. sentenza del Tribunale federale del 6 agosto 2008

n.2C_260/2008 consid. 3.1).

Ora, per la trasferta

quotidiana dal domicilio al luogo di lavoro (all’interno del comune di __________),

il ricorrente ha chiesto ed ottenuto la deduzione di fr. 700.– per l’uso della

bicicletta. Tale importo è in ogni caso superiore a quanto si potrebbe dedurre

qualora si riconoscesse l’uso del veicolo privato per la trasferta quotidiana

dal domicilio al luogo di lavoro.

3. 3.1.

Un’ulteriore censura,

peraltro non sottoposta all’Ufficio di tassazione con il reclamo, concerne come

detto le spese per i pasti fuori casa, sia per la moglie sia per il marito.

3.2.

Secondo l’art. 5 cpv. 1

del Decreto esecutivo del 12 dicembre 2006

concernente l’imposizione delle persone fisiche valevole per il periodo

fiscale 2007, sono considerate spese supplementari per doppia economia

domestica quelle causate al contribuente quando non può consumare un pasto

principale al proprio domicilio.

La relativa deduzione è

ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio

oppure quando, per le condizioni imposte dall’attività professionale, la

pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio.

Se

i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure

se quest’ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni

previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 7.50 il

giorno o fr. 1’600.-- l’anno, rispettivamente fr. 22.50 il giorno o fr.

4’800.-- l’anno).

Se la riduzione di prezzo

è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare,

non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 5 cpv. 3 Decreto esecutivo

cit.);

3.3.

Anche per l’IFD sono deducibili

le spese supplementari per pasti quando il contribuente non può prendere il

pasto principale a casa propria poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro

si trovano a notevole distanza o perché la pausa per il pasto è troppo

breve, oppure in caso di lavoro a turni o notturno a orario continuo (art. 6

cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone

esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993).

Se per ridurre il prezzo

il datore di lavoro fornisce facilitazioni che non sono contributi in contanti

(distribuzione di buoni) o se il pasto è preso in una mensa, in un ristorante

del personale o in un ristorante del datore di lavoro è concessa soltanto la metà

della deduzione (art. 6 cpv. 2 Ordinanza cit.).

Nessuna deduzione è

ammessa, data la mancanza di spese supplementari, quando la valutazione delle

prestazioni in natura operata dal datore di lavoro è inferiore alle aliquote

fissate dall’autorità fiscale o quando il contribuente può ristorarsi ad un prezzo

inferiore a dette aliquote (art. 6 cpv. 3 Ordinanza cit.).

3.4.

Nel caso in esame, la

distanza in sé fra domicilio e luogo di lavoro non giustificherebbe la

deduzione per il pasto di mezzogiorno, non potendosi evidentemente considerare

“notevole” (la distanza fra il luogo di lavoro e il domicilio è, per entrambi i

coniugi, di circa 1,5 km nel centro della città di __________).

Sia per sé sia per la

moglie, tuttavia, la ragione addotta dal ricorrente a sostegno della sua

pretesa consiste nell’orario di lavoro, a suo dire sfavorevole allo spostamento

al domicilio per il pranzo.

3.5.

Per quanto concerne la

moglie, l’Ufficio di tassazione ha ammesso una deduzione di fr. 1'600.–, pari

alla metà di quanto richiesto nella dichiarazione fiscale. A quest’ultima

peraltro i contribuenti avevano allegato una nota, nella quale spiegavano

quanto segue:

La

moglie lavora a turni presso la __________, al sabato la pausa per il pranzo è

di un’ora e quindi non può raggiungere il domicilio per il pranzo (52 settimane)

il giovedì orario di lavoro 1300/2100 con pausa mezz’ora per uno spuntino sul

luogo di lavoro alle 18 (52 settimane).

2

o 3 giorni la settimana la pausa del mezzogiorno avviene dalle 1300/1330 fino

alle 1400/1430, questo non permette di andare al domicilio per consumare il

pranzo (130 giorni).

Per

queste ragioni ho calcolato 234 giorni a fr. 15.– per pasto fuori casa.

Per

quanto 234 giorni eccedano i giorni lavorativi usuali (220 giorni), nella

dichiarazione i contribuenti sostenevano dunque chiaramente che la moglie era

impossibilitata a rientrare al domicilio praticamente ogni giorno lavorativo.

L’Ufficio di tassazione ha dimezzato la deduzione fatta valere, limitandosi ad

argomentare di avere “valutato in 50% i giorni in cui la contribuente non può

consumare un pasto principale presso il suo domicilio”.

Di fronte alle

affermazioni circostanziate dei contribuenti, tuttavia, l’autorità fiscale

avrebbe dovuto documentare il rifiuto di concedere la deduzione integrale,

chiedendo se necessario ai contribuenti di produrre il contratto di lavoro ed

eventualmente anche il dettaglio degli orari di lavoro effettuati nel 2007

(controllo con sistema di timbratura o altro). Solo in caso di mancata collaborazione

dei contribuenti, avrebbe potuto negare la deduzione invocata, in virtù delle

regole sull’onere della prova. Secondo un consolidato principio, infatti, nella

procedura fiscale l’autorità di tassazione è tenuta a dimostrare l’esistenza di

elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è il contribuente ad

avere l’onere della prova per quei fatti che concorrono ad escludere o a

ridurre il debito verso l’erario (sentenza del Tribunale federale n.

2A.438/2006 del 14 dicembre 2006, in RtiD I-2007 n. 13t, consid. 3.2; DTF 121

Considerandi

II 257 consid. 4c/aa; RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des

schweizerischen Steuerrechts, 6a ediz., Zurigo 2002, p. 416 con

rinvii).

Con la sua decisione, invece, l’Ufficio di tassazione ha violato il

diritto di essere sentiti dei contribuenti. In queste circostanze, si

giustifica l’annullamento della decisione e il rinvio degli atti all’Ufficio di

tassazione per una nuova decisione.

3.6

Per quanto concerne il

marito, aveva fatto valere la deduzione di fr. 1'500.–, spiegando nella dichiarazione

di aver consumato pranzi fuori casa circa 100 giorni, “vista la vastità della

giurisdizione e gli ‘orari sballati’ della moglie”.

Anche in questo caso,

l’Ufficio di tassazione si è limitato ad opporre alla richiesta dei

contribuenti la perentoria affermazione secondo cui “l’esigua distanza dal

luogo di lavoro permette di consumare un pasto principale a domicilio”.

Anche in questo caso, il

diritto di essere sentito del ricorrente avrebbe imposto all’autorità fiscale

di procedere a verifiche prima di negare semplicemente la deduzione richiesta.

È vero che gli “orari

sballati” della moglie non giustificano certamente che il contribuente non

possa rientrare al domicilio per il pranzo. Tuttavia, considerate le funzioni

da lui esercitate, pare plausibile che le esigenze professionali gli impongano

di consumare un certo numero di pasti fuori dal domicilio. Per economia di

giudizio, questa Camera ritiene quindi di poter accogliere la sua richiesta di

deduzione per 100 pasti fuori casa, che corrispondono ad una deduzione di fr.

1'500.–, senza ulteriori accertamenti.

4.

L’esito del ricorso

è quindi diversificato: in parte respinto, in parte accolto ed in parte la

decisione impugnata è annullata. Per queste ragioni, anche la tassa di

giustizia e le spese processuali sono poste a carico dei ricorrenti solo in

misura parziale.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

1. 1.1. Per

quanto concerne la deduzione delle spese di trasporto, il ricorso è respinto.

1.2. Per

quanto concerne la deduzione delle spese di doppia economia domestica della

moglie, la decisione su reclamo del 25 marzo 2009 è annullata e gli atti

sono rinviati all’Ufficio di tassazione per una nuova decisione, dopo gli accertamenti

indicati.

1.3. Per

quanto concere la deduzione delle spese di doppia economia domestica del

marito, il ricorso è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 25 marzo 2009 è riformata nel senso

che è concessa una deduzione di fr. 1'500.– per doppia economia domestica.

2. Le spese processuali

consistenti:

a. nella tassa di

giustizia di fr. 800.–

b. nelle spese di

cancelleria di complessivi fr. 100.–

per un totale di fr. 900.–

sono a carico dei ricorrenti

nella misura di un terzo (fr. 300.–).

3. Contro il presente giudizio

è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna,

entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione a:

-

;

-

;

-

;

-

.

Copia per conoscenza:

- municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale

d’appello

Il

presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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