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Decisione

80.2009.68

Imposta sugli utili immobiliari: reinvestimento nell'abitazione primaria, vendita casa appartenente ai coniugi, costruzione casa su terreno di un solo coniuge, diritto di superficie

7 aprile 2010Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

atto pubblico iscritto a registro fondiario il 1° febbraio 2008, i coniugi RI 1

e RI 2, comproprietari per un mezzo ciascuno, vendevano ai coniugi __________ e

__________, in comproprietà per un mezzo ciascuno, la part. n. __________ RFD

di __________, al prezzo di fr. 850'000.–.

B. Il

26 novembre 2007, i coniugi __________ avevano sottoscritto una convenzione di costituzione di servitù di superficie, mediante la quale il marito, proprietario del mapp. n. __________ RFD di __________, aveva gravato il suo fondo di una servitù di superficie

di complessivi mq 210, “nel senso che la proprietà della casa d’abitazione e di tutte le infrastrutture al suo servizio sono e saranno di proprietà dei coniugi RI 2 e

RI 1 in ragione di ½ ciascuno”.

Dal contratto si evince che i coniugi avevano edificato la loro nuova casa

d’abitazione su tale fondo, “impiegando a questo scopo il provento della

vendita della part. n. __________ RFD di __________, rispettivamente altri

mezzi finanziari di spettanza dei coniugi in ragione di ½ ciascuno”. Il diritto di superficie era

concluso a tempo indeterminato, “ma prenderà fine il più tardi al momento in

cui vi sarà perfetta coincidenza tra proprietari del fondo part. n. __________

e proprietari della costruzione in virtù del diritto di superficie”.

C. Inoltrando

la dichiarazione per l’imposta sugli utili immobiliari relativa alla cessione del mapp. n. __________ di Caslano, i venditori chiedevano il differimento dell’imposizione per reinvestimento nell’abitazione primaria.

Con decisione del 26 febbraio 2009, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna notificava ai contribuenti

la tassazione dell’imposta sugli utili immobiliari, commisurando l’utile imponibile

in fr. 100'795.– e l’imposta in fr. 4'031.80.

Per

quanto concerne il differimento, l’autorità fiscale riteneva che non ne fossero

adempiuti i requisiti, per il fatto che “un diritto di superficie semplice non

può essere assimilato alla proprietà, per cui in questo caso si avrebbe

solamente il differimento per la metà, quella relativa alla quota del marito”.

Secondo l’Ufficio di tassazione, diversa sarebbe la situazione se si fosse trattato di un diritto di superficie per sé stante e permanente, espressamente

considerato fra i trasferimenti soggetti all’imposta sugli utili immobiliari.

D. I

contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo del 18 marzo 2009. Rilevato

che, secondo il diritto civile (art. 675 CC), le proprietà incorporate al suolo

possono avere un proprietario speciale se la loro esistenza è iscritta nel

registro fondiario come servitù, ritenevano quindi irrilevante il fatto che fra

i trasferimenti soggetti all’imposta sugli utili immobiliari figuri solo il

diritto di superficie per sé stante e permanente. Anche l’Ufficio di stima, accertando il valore dell’immobile, ha distinto fra suolo e costruzione.

Con decisione del 27 aprile 2009, l’autorità fiscale respingeva il reclamo dei contribuenti, con la

seguente motivazione:

In virtù del

parere dell’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni la decisione su reclamo ribadisce la posizione presa in prima istanza unitamente alle sue

conclusioni.

E. Con

tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi RI 1 postulano

nuovamente l’annullamento della decisione dell’autorità di tassazione ed il riconoscimento del differimento dell’imposizione dell’utile immobiliare, fondandosi

essenzialmente sugli stessi argomenti già sollevati nel reclamo.

Nelle sue

osservazioni del 15 giugno 2009, la Divisione delle contribuzioni ha proposto la reiezione del gravame.

All’udienza

del 3 marzo 2010, le parti si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.

Diritto

1. 1.1.

Lo Stato

preleva un’imposta sugli utili immobiliari, il cui oggetto è rappresentato dai

guadagni realizzati con il trasferimento della proprietà di immobili o di parti

di esso (art. 123 LT).

Il

tributo sugli utili immobiliari rientra pertanto nella categoria delle imposte

sul reddito; non si tratta tuttavia di un’imposta generale sul reddito bensì di

una speciale, poiché colpisce solo una parte del reddito della persona

assoggettata. Per il fatto che l’imposta grava sull’immobile trasferito, senza

che entri in considerazione la complessiva capacità contributiva del soggetto

dell’imposta, il tributo in esame si configura come imposta reale (Soldini/Pedroli, L’imposizione degli utili immobiliari – Commentario degli articoli da 123 a 140 LT con un’appendice sulle norme di procedura e transitorie,

Lugano 1996, p.59).

1.2.

L’utile

imponibile corrisponde alla differenza tra il valore di alienazione e il valore di investimento. Quest’ultimo si compone a sua volta del valore di acquisto e

dei costi di investimento (art. 128 cpv. 1 LT).

Tuttavia,

se l’alienante è stato proprietario dell’immobile per più di venti anni, può

chiedere che il valore di stima vigente venti anni prima del trasferimento di

proprietà valga quale valore di investimento fino a tale data (art. 129 cpv. 2

LT).

Considerandi

2.

2.1.

Come

esposto in narrativa, i coniugi RI 1 hanno venduto la casa di cui erano comproprietari

il 1° febbraio 2008. Pochi mesi prima, il 26 novembre 2007, avevano sottoscritto

una convenzione, mediante la quale il marito, proprietario da anni del mapp. n.

__________ RFD di __________, aveva gravato il terreno di una servitù di superficie,

allo scopo di rendere la casa in costruzione di comproprietà dei coniugi.

I

ricorrenti chiedono di poter beneficiare del differimento di imposizione, in applicaz ione dell’art. 125 lett. g LT, avendo impiegato l’utile conseguito

dalla vendita della casa famigliare per acquistarne un’altra avente lo stesso

scopo.

Dal canto

suo l’autorità di tassazione stima che, visto che la proprietà della casa alienata

era di entrambi i coniugi, mentre il terreno su cui è stata edificata l’abitazione sostitutiva appartiene al solo marito, non sarebbe adempiuto il requisito dell’identità personale

fra venditore della casa sostituita e acquirente dell’ogget-to sostitutivo.

2.2

Per

l’art. 125 lett. g LT, l’imposizione dell’utile immobiliare è differita

in caso di alienazione di un’abitazione (casa monofamiliare o appartamento) che

ha servito durevolmente ed esclusivamente all’uso personale del contribuente, a

condizione che il ricavo sia destinato entro un termine di due anni

all’acquisto o alla costruzione, in Svizzera, di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo.

La citata

disposizione della legge tributaria riprende, nella sostanza, l’art. 12 cpv. 3

lett. a LAID, precisando i limiti temporali e territoriali entro i quali

il reinvestimento deve essere effettuato.

Il

legislatore ha introdotto tale norma, su suggerimento della commissione di esperti incaricata di redigere un progetto di imposta sugli utili immobiliari,

nell’intento di evitare casi di rigore estremo, quando, ad esempio, il contribuente è costretto a trasferire il domicilio e vendere l’abitazione per ragioni professionali. Il Consiglio Federale, nel Messaggio sull’armonizzazione, sottolineava a sua volta che al contribuente, spesso per l’elevata imposta sui guadagni

immobiliari, non è possibile acquistare nel nuovo luogo un’abitazione sostitutiva di ugual valore e che l’as-senza di una tale possibilità di reinvestimento

sostitutivo può nuocere alla mobilità professionale (Soldini/Pedroli, op.

cit., p. 131).

La

dottrina è concorde nel considerare il motivo di differimento in esame come

un’eccezione propria, giacché, se anche la vendita di un immobile privato fosse

necessitata, nondimeno vi sarebbe realizzazione del relativo utile. La ratio della rinuncia ad imporre deve dunque ricercarsi non tanto nell’inesistenza di una componente

dell’utile, bensì nelle modalità di impiego di quest’ultimo (Ochsner, Die

Besteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1976, p. 105 s.; Mettler, Die

Grundstückegewinnsteuer des Kantons Schwyz, Zurigo 1990, p. 137 ss.; Rumo, Die Liegenschatfsgewinn-

und die Mehrwertsteuer des Kantons Freiburg, Friborgo 1993, p. 168). Alcuni

autori ritengono pertanto che il legislatore abbia deciso di fare un uso

extra-fiscale dell’imposta sugli utili immobiliari (Mettler, op. cit., p.

139; Rumo, op. cit., p. 170), cioè che abbia inteso promuovere, con tale

mezzo, la proprietà dell’abitazione o la mobilità della popolazione (Soldini/Pedroli, op. cit., p. 132).

2.3

Le condizioni cui la legge subordina il differimento dell'imposizione, in virtù dell'art. 125 lett. g

LT, sono le seguenti:

a) l’acquisto

di un’abitazione sostitutiva adibita al medesimo scopo: l’oggetto alienato e

quello sostitutivo acquistato devono cioè fungere entrambi da abitazione personale;

b) l’uso

personale deve essere esclusivo e durevole: l’abitazione alienata e quella

acquistata non devono quindi essere locate a terzi o lasciate vuote, se non nei

seguenti casi eccezionali:

• l’esistenza

di motivi estrinseci (nessuna offerta di acquisto nonostante sforzi per

vendere, trasloco improvviso per ragioni professionali o di salute), ma non

invece considerazioni di carattere finanziario, quali il rinvio della vendita per conseguire un prezzo migliore o per sfruttare l’incremento di valore;

• la

locazione con un contratto a termine di durata inferiore ad un anno, in particolare

quando già al momento dell’inizio della locazione è nota la data della vendita,

sicché si tratta di una semplice situazione transitoria; in casi eccezionali è ammessa una durata che supera l’anno, purché la durata dell’uso personale abbia

comunque ecceduto quella della locazione;

c) deve

trattarsi di abitazione primaria: è dunque escluso il differimento per le abitazioni secondarie e di vacanza;

d) limite

temporale di due anni fra la vendita e l’acquisto o la costruzione dell’abitazione sostitutiva: si ammette tuttavia che il reinvestimento possa addirittura

precedere la vendita;

e) il

reinvestimento deve avvenire in Svizzera

(Soldini/Pedroli, op.

cit., pp. 132-134 e p. 137; Soldini/Pedroli,

L’imposizione degli utili immobiliari, Complemento al commentario, Lugano 2003, p. 100).

2.4

Qualora,

in seguito all’alienazione dell’abitazione primaria, solo una parte del ricavato

venga impiegata per il reinvestimento oppure non vi sia perfetta identità fra

venditore e acquirente (p. es. il solo marito vende la propria casa, ma ne

acquista una nuova insieme alla moglie), si è in presenza di un reinvestimento

parziale (Soldini/Pedroli, op.

cit., p. 134 ss).

Se dunque

solo una parte del ricavato viene impiegata per acquistare l’immobile

sostitutivo, si ha una quota di tale importo che rimane a disposizione dell’alienante; seguendo la prassi del Canton Berna, anche l’autorità ticinese impone

quest’ultima quota, quale utile lordo, senza deduzione proporzionale dei costi di investimento (CDT n. 80.2002.20 del 13 marzo 2002, in RDAT II-2002 n. 14t).

2.5

La

particolarità del reinvestimento in esame sta nella circostanza che esso non è

consistito in un acquisto sostitutivo bensì, come peraltro ammesso dall’art.

125.

lett. g LT, nella costruzione di una casa su di un terreno già da

lungo tempo appartenente al marito.

Ciò che

ha indotto l’autorità fiscale a negare il differimento richiesto dai

contribuenti è proprio il fatto che il terreno su cui è sorta la nuova casa

d’abitazione appartiene ad uno solo dei venditori del bene sostituito.

Proprietari

della casa edificata sono tuttavia, in virtù del diritto di superficie

costituito durante l’edificazione, entrambi i coniugi. Scopo del diritto di

superficie è infatti quello di dissociare la proprietà del terreno da quella

delle costruzioni che vi sorgono al momento della costituzione o che vi sono successivamente edificate, in deroga al principio di accessione enunciato dall’art. 667 CC (cfr. p. es. Steinauer,

Les droits réels, vol. III, Berna 1996, n. 2513, p. 56 s.).

Secondo

l’art. 779 cpv. 2 CC, il diritto di superficie si può cedere e si trasmette per

successione, salvo patto contrario. Se il diritto è iscritto nel registro come

fondo (art. 779 cpv. 3 CC), il suo trasferimento sottostà alla disciplina

prevista per la cessione degli immobili ed occorre pertanto l’atto pubblico. Se

invece non non è iscritto nel registro come fondo, il trasferimento avviene

indipendentemente dal registro fondiario, ma sono applicabili per analogia le

disposizioni previste per la cessione dei crediti (art. 165 CO) o per la

costituzione di diritti reali limitati sui diritti (art. 745 e 899 ss. CC); la

cessione del diritto richiede pertanto una dichiarazione scritta del superficiario e comporta necessariamente il trasferimento delle costruzioni e delle opere interessate da

tale diritto (cfr. Steinauer, op.

cit., n. 2527 s., p. 60).

2.6

Secondo

la Divisione delle contribuzioni, il fatto che la costituzione di un diritto di superficie, che non sia per sé stante e permanente, non rientri fra i

negozi soggetti all’imposta sugli utili immobiliari impone di escludere che lo

stesso negozio possa giustificare un differimento dell’imposizione dell’utile immobiliare. Infatti, non essendo imponibile la costituzione del diritto, non lo

sarebbe neppure la sua cessione, con la conseguenza che il contribuente

potrebbe “sfuggire sistematicamente ad ogni successiva imposizione sugli utili immobiliari” ed anche che “l’imposta latente vantata dal fisco nei confronti

del contribuente verrebbe infatti a cadere ed il pagamento del tributo reale

verrebbe così pregiudicato”.

La

preoccupazione dell’autorità fiscale è comprensibile. In effetti, quando la legge ammette il differimento dell’imposizione, non vuole

esentare dall’imposta l’utile conseguito, ma si limita a rinunciare

temporaneamente a imporre un determinato trasferimento di proprietà, rinviando

il prelevamento dell'imposta sull'intero utile al successivo trasferimento

imponibile (cfr. p. es. Soldini/Pedroli,

op. cit., p. 115). In particolare, quando il differimento dell’imposizione

dell’utile immobiliare è concesso in virtù del reinvestimento nell’abitazione

primaria, l’onere fiscale latente che si riferisce all’immobile venduto viene trasferito

da un oggetto – l’immobile ceduto – ad un altro oggetto – l’immobile acquistato

in sua sostituzione –, appartenente allo stesso proprietario. Al momento della

vendita dell’immobile sostitutivo, il proprietario dovrà pagare l’imposta su

due utili che si riferiscono a due oggetti diversi (cfr. p. es. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Kommentar zum harmonisierten Zürcher Steuergesetz, 2a

ediz., Zurigo 2006, n. 155 ad § 216, p. 1558).

2.7

Ora,

tornando al caso in discussione, perché i diritti del fisco siano

salvaguardati, è dunque necessario che l’onere fiscale latente, che si

riferisce all’immobile appartenuto in comproprietà ai ricorrenti, sia

trasferito su un altro immobile, in modo tale che, alla successiva vendita di

quest’ultimo, la plusvalenza maturata sul primo possa essere assoggettata ad

imposta insieme a quella maturata sul secondo.

Ciò che

impedirebbe di imporre l’utile immobiliare conseguito con l’alienazione qui in

questione, secondo la Divisione delle contribuzioni è il fatto che il diritto

di superficie costituito non sia “per sé stante e permanente” e non sia

pertanto stato iscritto nel registro fondiario come fondo. Infatti, l’art. 124

cpv. 2 lett. d LT annovera fra i trasferimenti imponibili solo le

“costituzioni a favore di terzi e le alienazioni di diritti di superficie che

abbiano il carattere del diritto per sé stante e permanente”. Il mancato assoggettamento

della costituzione del diritto di superficie comporterebbe la rinuncia ad

imporre anche la successiva cessione del diritto stesso, vanificando lo scopo

dell’istituto del differimento dell’imposizione, che mira come detto a

preservare l’onere fiscale latente.

Dapprima,

è il caso di escludere che la semplice circostanza che il fisco rinunci ad

imporre la costituzione di un diritto di superficie implichi necessariamente

l’esenzione anche al momento della sua alienazione. Lo ha stabilito, per esempio, il Tribunale amministrativo del Canton Zurigo, in relazione a casi in cui lo stesso proprietario aveva costituito un diritto di superficie per sé stante e permanente su un proprio fondo, per poi edificare un immobile in proprietà per piani. Sebbene la costituzione del diritto non fosse stata assoggettata all’imposta sugli utili immobiliari, l’autorità

giudiziaria ha ritenuto giustificata l’imposizione al momento della vendita

delle unità condominiali, affermando che anche un atto che non costituisce

un’alienazione né giuridica né economica può nondimeno rappresentare un “precedente

trasferimento” ai fini del calcolo dell’imposta in occasione della successiva alienazione (cfr. StE 1994 B 42.21 n. 8 e StE 1996 B 42.1 n. 4).

Non può

neppure essere ignorato il fatto che, seguendo il ragionamento dell’autorità

fiscale cantonale, si dovrebbe coerentemente concludere che non sia solo

l’utile immobiliare relativo alla casa già venduta a rischiare di non poter

essere mai più imposto, ma che la stessa sorte sia destinata a toccare anche l’eventuale

plusvalenza che dovesse essere realizzata sulla casa da loro costruita in virtù

del diritto di superficie. Infatti, se si esclude che la cessione del diritto di superficie, per il solo fatto che non è “per sé stante e permanente”,

rientri fra i negozi soggetti all’imposta sugli utili immobiliari, ci si

dovrebbe rassegnare ad esentare anche l’eventuale utile conseguito con la

futura vendita della nuova casa.

Certo, il

fatto che l’eventuale cessione del diritto di superficie avrebbe luogo senza

iscrizione del trapasso nel registro fondiario potrebbe renderne più difficile

la verifica da parte dell’autorità di tassazione. È noto tuttavia che vi sono

anche altri casi di trasferimenti imponibili che non presuppongono l’iscrizione a registro fondiario. Proprio pensando a queste fattispecie, il legislatore ha introdotto

l’obbligo di richiedere all’autorità di tassazione il formulario per la dichiarazione dell’imposta sugli utili immobiliari (art. 214 cpv. 2 LT) e di inoltrare

la relativa dichiarazione entro trenta giorni “dalla conclusione del negozio giuridico assoggettato all’imposta sugli utili immobiliari” (art. 214 cpv. 3

prima frase in fine).

2.8

Si tratta

allora di confrontarsi con la questione dell’imposizione della cessione di un

diritto di superficie che non sia per sé stante e permanente.

È vero,

come già poc’anzi ricordato, che l’art. 124 cpv. 2 lett. d LT fa

chiaramente dipendere l’imposizione dell’utile immobiliare conseguito mediante

la costituzione o l’alienazione di un diritto di superficie dalla circostanza

che quest’ultimo sia “per sé stante e permanente” e che sia pertanto iscritto a

registro fondiario come fondo.

Tuttavia,

è il caso di tener presente che i trasferimenti, che secondo l’art. 124 cpv. 2

LT sono definiti imponibili, costituiscono un elenco meramente esemplificativo

e non certo tassativo, come dimostra il fatto che esso è introdotto dalle

parole “in particolare” (cfr. Soldini/Pedroli,

op. cit., p. 77). All’art. 124 cpv. 1 LT figura invece una clausola generale,

in virtù della quale “è imponibile il trasferimento di

proprietà immobiliari e qualsiasi negozio giuridico i cui effetti, riguardo al

potere di disporre del fondo, sono parificabili, economicamente, a quelli di un

trasferimento di proprietà”.

Non si

vede dunque perché debba essere esclusa l’imposizione di una futura cessione del diritto di superficie, per la sola ragione che non è “per sé stante e permanente”.

Considerata la possi-bilità di cedere entrambi (v. supra, consid. 2.5.),

seppure in forma diversa, sarebbe fin troppo facile sfuggire all’imposizione rinunciando semplicemente all’iscrizione del diritto nel registro fondiario come fondo a sé stante.

Si

consideri anche che è proprio e solamente la cessione dell’e-dificio eretto in virtù di un diritto di superficie che sottostà all’im-posta sugli utili

immobiliari, mentre il compenso per la concessione del diritto in sé è soggetto

all’imposta ordinaria sul reddito, secondo gli articoli 21 cpv. 1 lett. c

LIFD e 20 cpv. 1 lett. c LT. Infatti, il canone pagato dal superficiario al proprietario del fondo, che compensa lo sfruttamento del suolo, costituisce reddito della

sostanza immobiliare, e non utile in capitale, a prescindere dal fatto che sia

pagato in forma periodica o che sia capitalizzato (cfr. p. es. Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 98 ad § 21, p. 333; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter,

Handkommentar zum DBG, n. 109 ad art. 21 LIFD, p. 381; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I,

Therwil/Basilea 2001, n. 37 ss. ad art. 21 LIFD, p. 534 s.).

2.9

Ne

consegue che difficilmente si può negare l’adempimento delle condizioni per il riconoscimento agli insorgenti del differimento dell’imposizione dell’utile

immobiliare conseguito con la vendita della casa loro appartenuta in

comproprietà. Sebbene, infatti, il terreno su cui la nuova costruzione è stata edificata appartenga al solo marito, l’oggetto del reinvestimento è rappresentato

in questo caso esclusivamente dall’edificio in sé, realizzato in virtù di un

diritto di superficie. L’onere fiscale latente maturato sul primo immobile è

stato così trasferito non, come accade nella maggior parte dei casi, su un

terreno con una casa o su un appartamento facente parte di un complesso

condominiale, bensì esclusivamente su un edificio costruito su un terreno

appartenente ad uno dei due comproprietari.

Ciò non

toglie che, limitandosi a considerare la costruzione fondata sul diritto di superficie

quale investimento sostitutivo, sia adempiuto il requisito dell’identità soggettiva,

richiesto per concedere il differimento dell’imposta sugli utili immobiliari.

Contrariamente

a quanto deciso dall’autorità di tassazione, si giustifica pertanto il

differimento dell’imposta per reinvestimento nell’abitazione primaria.

3.

3.1.

Nelle sue

osservazioni al ricorso, la Divisione delle contribuzioni sostiene, in via subordinata,

che la costituzione del diritto di superficie da parte dei ricorrenti costituisca

un tentativo di elusione d’imposta. La sola ragione per cui tale diritto

sarebbe stato costituito è infatti rappresentata, a suo avviso, dall’intenzione di ottenere il differimento dell’imposta, cui non avrebbero avuto diritto, non essendo

adempiuto il requisito dell’identità soggettiva.

3.2

In linea

di principio, le autorità fiscali devono fondarsi sui contratti stipulati dai

contribuenti. Possono ignorarli tuttavia, se i contribuenti hanno adottato una

condotta insolita al solo scopo di conseguire un risparmio d’imposta, cioè in presenza di un’elusione d’imposta. Secondo la giurisprudenza (cfr. StE 2004 A 12 n. 12;

StE 2001 A 12 n. 10 e n. 11; ASA 64 p. 80; ASA 63 p. 218), si ha elusione d'imposta quando:

·

la forma del diritto civile scelta dal

contribuente appare insolita, inadeguata o singolare;

·

è da supporre che la scelta sia stata fatta

abusivamente nell'intento di risparmiare imposte che sarebbero invece dovute

qualora i rapporti fossero configurati in modo adeguato alla realtà;

·

quando il procedimento adottato condurrebbe

realmente a un rilevante risparmio d'imposta, se fosse accettato dall'autorità

fiscale.

3.3

Lo scopo

della costituzione di un diritto di superficie, come già si è avuto modo di

ricordare, consiste nella dissociazione della proprietà del terreno da quella

delle costruzioni che vi sorgono al momento della costituzione o che vi sono successivamente edificate (v. supra, consid. 2.5.). Se si tiene conto

del fatto che la casa venduta apparteneva in comproprietà ad entrambi i

coniugi, non appare tanto insolito il fatto che l’investimento sostitutivo sia

stato affrontato a sua volta in comproprietà. Del resto, il terreno su cui è

stato costituito il diritto di superficie non è stato acquistato appositamente

dal marito, per edificarvi la casa d’abitazione, ma apparteneva già da lungo

tempo alla sua famiglia. La spiegazione offerta dagli insorgenti, preoccupati

che fossero riconosciuti i diritti della moglie, che ha partecipato paritariamente

all’investimento sostitutivo, appare senz’altro comprensibile.

3.4

Neppure

la tesi della tentata elusione fiscale può pertanto essere seguita.

4.

Per

le ragioni esposte, il ricorso deve essere accolto. Visto l’esito del gravame,

non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. Ai ricorrenti è

riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto per le spese l’art. 231 LT

dichiara e

pronuncia

1. Il ricorso

è accolto.

§ Di

conseguenza, la decisione su reclamo del 27 aprile 2009 è riformata nel senso

che l’imposizione dell’utile immobiliare è differita.

2. Non si

prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Ai

ricorrenti è riconosciuta un’indennità di fr. 800.– per ripetibili.

3. Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

4. Intimazione

a:

-;

-;

-.

Copia per

conoscenza:

- municipio di.

per la Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello

Il presidente: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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